Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)
Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 93/2013 in materia di violenza di genere e maltrattamenti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 93/2013 introduce modifiche significative al Codice Penale per inasprire le sanzioni e ampliare la tutela delle vittime di violenza di genere e domestica. La norma si applica ai reati di maltrattamenti (articolo 572), violenza sessuale (articoli 609-ter e seguenti) e atti persecutori (articolo 612-bis), introducendo circostanze aggravanti specifiche quando i delitti sono commessi in danno di minori, donne in gravidanza o da partner/ex partner. Per i professionisti del diritto penale e della famiglia, è rilevante che la comunicazione dei reati contro minori ora si estende anche ai fini dell'adozione di provvedimenti civili relativi alla potestà genitoriale (articoli 155 e 330-333 del Codice Civile). La norma prevede inoltre che la remissione della querela nei reati di atti persecutori sia irrevocabile quando commessa mediante minacce reiterate, rafforzando così la protezione delle vittime. Infine, il decreto istituisce un piano straordinario di azione contro la violenza sessuale e di genere con interventi in ambito sociale, educativo e informativo, coinvolgendo anche misure di prevenzione anticipata per garantire tutela alle vittime di violenza domestica.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 93/2013
# DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
## Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province. (13G00141)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica; Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonchè per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa; Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonchè per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 , nonchè di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 23, commi 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , nonchè per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori (( 1. All' articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonchè nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza". 1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato. 1-ter. All' articolo 609-ter, primo comma, del codice penale , il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore")) 2. All' articolo 609-ter, primo comma, del codice penale , dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.". (( 2-bis. All' articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore"; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonchè 330 e 333 del codice civile ". 2-ter. All' articolo 612, primo comma, del codice penale , le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032")) 3. All' articolo 612-bis del codice penale , sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici")) ; ((b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma")) . 4. All' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". ((4-bis. All' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , le parole: "di atti persecutori, di cui all' articolo 612-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 7"))
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Il Decreto-Legge 93/2013 è il riferimento normativo per circostanze aggravanti nei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking, nonché per la protezione di minori e donne in gravidanza. Avvocati penalisti e operatori della giustizia lo consultano per comprendere l'irrevocabilità della querela, le misure di prevenzione contro la violenza domestica, il coordinamento tra procedimento penale e provvedimenti civili sulla potestà genitoriale, e l'ampliamento dei soggetti tutelati nelle fattispecie di violenza di genere.
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