Legge IVA

Legge 972/1977

Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari.

Pubblicato: 05/01/1978 In vigore dal: 28/12/1977 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA si applica alla stampa degli atti e delle pubblicazioni parlamentari secondo la Legge 972/1977?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 972/1977 stabilisce un'aliquota IVA agevolata del 3% per tutte le operazioni relative alla stampa e composizione degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Questa disposizione riguarda sia le cessioni di carta e materiali, sia i servizi di composizione e stampa forniti direttamente per la produzione di documenti parlamentari. La norma ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 1973, data antecedente alla promulgazione della legge stessa, riconoscendo così un trattamento fiscale privilegiato per le attività editoriali parlamentari. Un aspetto rilevante è che non sono previsti rimborsi per le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge con aliquote superiori, limitando quindi gli effetti retroattivi solo ai futuri versamenti.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 dicembre 1977, n. 972

Testo normativo

LEGGE n. 972/1977 # LEGGE 28 dicembre 1977, n. 972 ## Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento. La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con la applicazione di aliquote maggiori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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La Legge 972/1977 disciplina l'applicazione dell'IVA agevolata al 3% per le cessioni, gli acquisti di carta e i servizi di stampa e composizione degli atti parlamentari, rappresentando un'eccezione al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Commercialisti e responsabili amministrativi delle Camere devono considerare questa aliquota ridotta nelle operazioni di fatturazione e liquidazione IVA relative alle pubblicazioni parlamentari, nonché nella gestione della documentazione fiscale per le prestazioni di servizi editoriali.

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