Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1185/2025

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 06/04/2025 In vigore dal: 06/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 07-04-2025 Messaggio n. 1185 Allegati n.2 OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE DIREZIONE CENTRALE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI 1. Quadro normativo Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 4 agosto 2023 (di seguito decreto istitutivo), è stato istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito Fondo) a seguito dell’accordo stipulato, in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con le circolari n. 107 del 21 dicembre 2023 e n. 86 del 1° agosto 2024 sono stati illustrati gli aspetti generali riguardanti la disciplina del Fondo, nonché i relativi aspetti contributivi. Si rammenta che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015, il Fondo assicura, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, le seguenti prestazioni facoltative alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo: a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea; b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale; d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato; e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni. Inoltre, il Fondo assicura, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. Tanto rappresentato, facendo seguito a quanto illustrato nella circolare n. 86/2024, a cui si rinvia integralmente, con il presente messaggio si forniscono istruzioni per la piena operatività delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) e dell’assegno di integrazione salariale (AIS). 2. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS Stante la normativa richiamata, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto istitutivo, in relazione alla totalità delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, il Fondo assicura prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresa la prestazione di assegno di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 5. Pertanto, il Fondo prevede una prestazione integrativa della CIGO di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, della CIGS di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, nonché dell’AIS di cui all’articolo 30, comma 1-bis, dello stesso decreto. Inoltre, in particolare, ai sensi della normativa vigente è altresì da considerare fattispecie integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale, di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148/2015, concessa in deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo, relativa a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Sono, inoltre, integrabili, limitatamente all’anno 2024, le prestazioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, a seguito della proroga di tale norma disposta dall’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La prestazione integrativa è erogata per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale. Il provvedimento pubblico di concessione del trattamento di integrazione salariale costituisce altresì elemento sufficiente per richiedere l’accesso alla prestazione, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal decreto istitutivo, può, ove necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno. L’integrazione può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo, coincidente con il giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore, avvenuta in data 14 febbraio 2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024. 3. Finanziamento e contributo addizionale Si ricorda che per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione, così come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto istitutivo. 4. Presentazione della domanda di accesso alla prestazione: requisiti di accesso Ai sensi degli articoli 6, comma 7, e 9, comma 1, del decreto istitutivo, l’accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. Al fine del calcolo del c.d. tetto aziendale, nel computo degli importi già deliberati rientrano le prestazioni concesse di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto istitutivo, nonché, per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, le prestazioni di assegno di integrazione salariale concesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo. Si ricorda, tuttavia che, in via transitoria, il citato articolo 6, comma 7, prevede la neutralizzazione del limite del tetto aziendale per le domande di prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), durante i primi tre anni di esistenza del Fondo; pertanto, per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS richieste fino al 31 dicembre 2026, o aventi a oggetto periodi autorizzati per la prestazione principale con decorrenza in data precedente al 1° gennaio 2027, non viene applicato il suddetto limite. In ogni caso, come prevede l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto istitutivo, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 148/2015, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità; pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili. Riguardo ai requisiti di accesso si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, le prestazioni integrative possono essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte del datore di lavoro e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La sussistenza di tale requisito è oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al momento dell’invio della domanda. 5. Misura della prestazione e modalità di pagamento Beneficiari delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale. Il requisito individuale di compatibilità dei beneficiari relativo alla prestazione integrativa è infatti verificato al momento della validazione del flusso di pagamento della prestazione principale. Pertanto, al fine del pagamento della prestazione integrativa, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale. L’importo della prestazione integrativa erogata ai beneficiari deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto istitutivo). La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale. Altresì, anche il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale. In questa prima fase di rilascio, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio. Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno comunicate le relative istruzioni di dettaglio. Anche per tali prestazioni valgono i requisiti di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS maturati nel periodo decorrente dal 15 febbraio 2024, come sopra specificato. 6. Domanda di accesso alla prestazione. Termini di presentazione Il Comitato amministratore del Fondo ha stabilito con la delibera n. 1 del 6 febbraio 2025 (Allegato n. 1) di fissare dei termini per la presentazione, da parte del datore di lavoro, della domanda di accesso alle prestazioni integrative. Come stabilito nella citata delibera, pertanto, la domanda di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS possono essere presentata, in via telematica, dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine. La delibera specifica che il rispetto del termine di presentazione costituisce titolo di precedenza ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto istitutivo. Si precisa che per le autorizzazioni di CIGS/CIGO/AIS integrabili, già notificate, ovvero già concesse fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, i termini di presentazione per la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data. 6.1. Modalità di presentazione La procedura per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo e in possesso dei requisiti sopra illustrati è disponibile sulla piattaforma OMNIA-IS. Una volta effettuato l’accesso, alla sezione “Fondi di solidarietà bilaterali – prestazioni facoltative ed integrative” > “Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni”, l’utente può selezionare una delle autorizzazioni CIGS/CIGO/AIS per le quali è possibile richiedere l’integrazione. Si precisa che per ogni autorizzazione concessa per la prestazione principale può essere presentata una sola domanda. Il sistema espone tutti i dati relativi all’autorizzazione selezionata che non possono essere modificati dall’utente, quali: - Numero autorizzazione; - Data autorizzazione; - Data scadenza autorizzazione; - Modalità di pagamento; - Ticket associato all’autorizzazione; - UP interessata; - Periodo autorizzato; - Numero di beneficiari autorizzati; - Numero di ore autorizzate. La lista dei beneficiari autorizzati, se disponibile, è visualizzabile e scaricabile. Inoltre, in caso di autorizzazioni di AIS, la procedura restituisce anche il numero e la data della delibera del Comitato amministratore. Parimenti, in caso di autorizzazione relativa a un provvedimento di CIGS, viene esposto il numero e la data del decreto di concessione emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si precisa che la procedura propone all’utente la modalità di pagamento relativa all’autorizzazione della prestazione principale senza possibilità di modifica e che non è necessario generare un ticket specifico per la prestazione integrativa, in quanto per il pagamento della prestazione integrativa è utilizzato il medesimo ticket associato alla prestazione principale, sia per il pagamento a conguaglio che diretto. Come anticipato, in questa prima fase, la procedura consente di presentare domanda solo per le integrazioni delle prestazioni principali autorizzate con pagamento a conguaglio. In fase di compilazione della domanda, sulla base dei dati in proprio possesso, il datore di lavoro/intermediario abilitato deve inserire nell’apposito campo l’importo complessivo della prestazione da erogare, tale da garantire che il trattamento complessivo da corrispondere ai beneficiari, al lordo dell’integrazione salariale, sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale. A tale fine, la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente all’utente di completare la richiesta inserendo l’importo complessivo della prestazione integrativa. Per facilitare le procedure di calcolo, con un successivo rilascio, la procedura sarà implementata con uno strumento di simulazione che, in base al numero dei beneficiari, alle retribuzioni risultanti dall’ultimo flusso Uniemens disponibile, nonché alle ore autorizzate di prestazione principale, restituisce una stima indicativa dell’importo erogabile secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del Fondo. 7. Istruttoria dell’istanza e delibera di concessione L’istanza è presa in carico e istruita centralmente in accordo alla normativa del Fondo. Pertanto, sono oggetto di verifica i requisiti richiesti per l’accesso alla prestazione nonché la capienza del tetto aziendale, ferma restando la neutralizzazione nei primi tre anni di esistenza del Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto istitutivo. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Inoltre, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo, il Comitato amministratore delibera, ove necessario, sentite le parti firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all’articolo 9 del medesimo decreto, nonché i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro. Ai sensi di tale normativa, con la citata delibera del Comitato amministratore n. 1/2025 sono state definite le regole di precedenza, in base alle quali nuove richieste di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS, da parte dello stesso datore di lavoro, sono prese in esame dal Comitato amministratore del Fondo subordinatamente all’accoglimento delle richieste di altri datori di lavoro aventi il titolo di precedenza a seguito del rispetto dei termini di presentazione della domanda. La delibera del Comitato in merito all’istanza di integrazione è notificata al datore di lavoro richiedente, così come il provvedimento di autorizzazione, che riporta il numero di autorizzazione della prestazione principale, il numero di autorizzazione della prestazione integrativa, nonché il ticket associato a entrambe le autorizzazioni e già utilizzato per il pagamento della prestazione principale. 8. Esposizione dei flussi Uniemens e dati obbligatori Come premesso, il pagamento della prestazione integrativa avviene con le medesime modalità della prestazione principale. Pertanto, nella procedura di pagamento sono trasmessi automaticamente i dati relativi all’autorizzazione della prestazione integrativa, necessari affinché i flussi già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale vengano sottoposti ai controlli di coerenza e congruità, recuperando sia i dati dell’autorizzazione principale che l’importo vincolante della prestazione integrativa autorizzata. Si evidenzia, inoltre, che al fine di fornire ai sistemi di pagamento i dati utili per il calcolo della prestazione integrativa erogabile per ogni beneficiario inserito nel ticket della prestazione principale, tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo devono esporre obbligatoriamente nelle denunce mensili con flusso Uniemens il dato relativo all’imponibile utile per il calcolo del TFR, valorizzando nella denuncia mensile l’elemento <MeseTFR> che al suo interno contiene l’elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato. Pertanto, i flussi Uniemens trasmessi che non contengono tale informazione sono respinti in fase di controllo di accoglienza. I datori di lavoro o i loro intermediari devono esporre nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS relativa alla prestazione principale. In merito alle modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio, deve essere indicato, all’interno dell’elemento <CongFSolCausaleACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> il nuovo codice causale “L017”,avente il significato di “Conguaglio integrazione CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC” e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio. Ai fini del versamento del contributo addizionale dovuto, nell’elemento <CongFSolCausaleADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “A109”, avente il significato di “Contributo addizionale su prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC” e nell’elemento <CongFSolImportoADebito> il relativo importo. 9. Istruzioni contabili Con la circolare n. 86/2024 sono state fornite le istruzioni contabili per la rilevazione degli oneri connessi all’erogazione, secondo le modalità in uso per il Fondo, della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo e le corrispondenti istruzioni per il finanziamento mediante versamento della contribuzione addizionale. Posto che a carico del Fondo sono previsti anche gli oneri per l’erogazione delle prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto istitutivo, il cui pagamento, per quanto definito nei precedenti paragrafi, avviene al momento mediante il sistema del conguaglio, ai fini delle rilevazioni contabili si istituisce il seguente conto: - STR30123 Prestazioni integrative in temini di importi rispetto alle prestazioni previste dalla legge rispetto ai trattamenti di integrazione salariale enunciati dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 – articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. del 04 agosto 2023. Al conto sopra riportato confluiscono le somme dichiarate in Uniemens con il codice causale “L017”, secondo le istruzioni operative fornite al precedente paragrafo 8. Per la rilevazione contabile della contribuzione addizionale dovuta, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto istitutivo, a titolo di finanziamento delle prestazioni integrative ed esposta nella dichiarazione Uniemens con il codice “A109”, come definito nel citato paragrafo 8, si fa uso dei conti già istituiti con la circolare n. 86/2024, a tale fine aggiornati nella denominazione. Le istruzioni contabili relative alle prestazioni integrative da erogare con la modalità del pagamento diretto saranno fornite con successivo messaggio. Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2). Il Direttore generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LA FILIERA DELLE TELECOMUNICAZIONI – D.M. 14/02/2024 DELIBERAZIONE N. 1 OGGETTO: Disciplina della modalità di accesso alle prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni. Seduta del 6 febbraio 2025 -VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" e ss.mm.ii.; - VISTO in particolare l’articolo 26, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; -VISTO il D.I. 4 agosto 2023 con il quale è stato recepito il contenuto dell’accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; - VISTI l’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, in base al quale i Fondi di cui al comma 1 e 1- bis non hanno personalità giuridica e costituiscono gestione dell’Inps, e l’art. 35, comma 1, del medesimo decreto che prevede l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità; -VISTO l’art. 4 del D.I. 4 agosto 2023 relativo ai compiti del Comitato Amministratore del Fondo; -VISTO in particolare il comma 1, lett. b) del medesimo articolo 4 riguardo al compito del Comitato Amministratore di deliberare ove necessario, sentite le parti firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all’art. 9 del decreto, nonché i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro; - VISTO l’art. 9, comma 4, del D.I. 4 agosto 2023 in merito ai criteri di precedenza di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo; - VISTO l’art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023 che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 9, del D. lgs. n. 148/2015, assicura prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo che disciplina la prestazione di assegno di integrazione salariale ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis, del D.lgs. 148/2015; - VISTO l’art. 8, commi 1 e 2, del D.I. 4 agosto 2023, riguardante la modalità di accesso alla prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del medesimo Decreto; - TENUTO CONTO, in particolare, che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, il provvedimento pubblico di concessione della prestazione principale costituisce elemento sufficiente per richiedere l’accesso alle prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c); - RITENUTA l’opportunità di stabilire un termine congruo per la presentazione della domanda di accesso alla prestazione integrativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023 al fine di garantire un corretto monitoraggio delle istanze presentate al Fondo; - SENTITE le parti firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo; DELIBERA - che la domanda di accesso alla prestazione integrativa, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, debba essere presentata in via telematica dal datore di lavoro o dall’ intermediario abilitato, entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale, se avvenuta in data successiva al medesimo termine; - che il rispetto del termine di presentazione costituirà titolo di precedenza ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.I. 4 agosto 2023 e che, pertanto, nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), da parte dello stesso datore di lavoro, saranno prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle richieste di altri datori di lavoro aventi il titolo di precedenza. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Firmato digitalmente da Firmato digitalmente da Maria Luisa De Angelis Francesco Algieri ALLEGATO 2 Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto STR30123 Denominazione completa Prestazioni integrative in temini di importi rispetto ai trattamenti di integrazione salariale enunciati dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 – articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. del 04 agosto 2023. Denominazione abbreviata ON. PRESTAZ.INTGR.-A5 C1, L. C), D.I. 04/08/23-DM Validità e movimentabilità 03/2025 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ Capitolo/Voci bilancio 3U1205002 Tipo variazione V Codice conto STR21106 Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23, comprensivo della causale di solidarietà, e delle prestazioni integrative di cui all’ art. 5, c.1, lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - articolo 7, commi 1, lett. b), comma 2, lett. c), del D.I. del 04 agosto 2023. Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR.-DM-AP Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ Capitolo/Voci bilancio 1E1101001 Tipo variazione V Codice conto STR21176 Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23, comprensivo della causale di solidarietà, e delle prestazioni integrative di cui all’ art. 5, c.1, lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - articolo 7, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), del D.I. del 04 agosto 2023. Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR.-DM-AC Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ Capitolo/Voci bilancio 1E1101001 Tipo variazione V Codice conto STR21126 Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23, comprensivo della causale di solidarietà, e delle prestazioni integrative di cui all’ art. 5, c.1, lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, e insoluto - competenza anni precedenti - articolo 7, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), del D.I. del 04 agosto 2023. Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR. INS.-DM-AP Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ Capitolo/Voci bilancio 1E1101001 Tipo variazione V Codice conto STR21186 Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23, comprensivo della causale di solidarietà, e delle prestazioni integrative di cui all’ art. 5, c.1, lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, e insoluto-competenza anno in corso - articolo 7, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), del D.I. del 04 agosto 2023. Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR.INS.-DM-AC Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’ Capitolo/Voci bilancio 1E1101001

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