Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 07-04-2025
Messaggio n. 1185
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di
integrazione salariale. Modalità di accesso. Adempimenti procedurali.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI
1. Quadro normativo
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, 4 agosto 2023 (di seguito decreto istitutivo), è stato istituito il
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito Fondo) a seguito
dell’accordo stipulato, in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL,
FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13
settembre 2022, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
Con le circolari n. 107 del 21 dicembre 2023 e n. 86 del 1° agosto 2024 sono stati illustrati gli
aspetti generali riguardanti la disciplina del Fondo, nonché i relativi aspetti contributivi.
Si rammenta che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 26, comma 9, del decreto
legislativo n. 148/2015, il Fondo assicura, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto
istitutivo, le seguenti prestazioni facoltative alla totalità delle imprese rientranti nel campo di
applicazione del medesimo:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,
anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di
integrazione salariale;
d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle
stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del
lavoratore interessato;
e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei
requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in possesso
di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.
Inoltre, il Fondo assicura, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento
mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a
favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge
n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di
apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Tanto rappresentato, facendo seguito a quanto illustrato nella circolare n. 86/2024, a cui si
rinvia integralmente, con il presente messaggio si forniscono istruzioni per la piena operatività
delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale
(CIGO e CIGS) e dell’assegno di integrazione salariale (AIS).
2. Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS
Stante la normativa richiamata, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto
istitutivo, in relazione alla totalità delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo
decreto, il Fondo assicura prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro,
compresa la prestazione di assegno di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2 del
medesimo articolo 5. Pertanto, il Fondo prevede una prestazione integrativa della CIGO di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, della CIGS di cui all’articolo 20 del medesimo
decreto legislativo, nonché dell’AIS di cui all’articolo 30, comma 1-bis, dello stesso decreto.
Inoltre, in particolare, ai sensi della normativa vigente è altresì da considerare fattispecie
integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale, di cui all’articolo 22-ter del
decreto legislativo n. 148/2015, concessa in deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto
legislativo, relativa a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al
recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di
dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Sono, inoltre, integrabili, limitatamente
all’anno 2024, le prestazioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, a
seguito della proroga di tale norma disposta dall’articolo 1, comma 129, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. La prestazione integrativa è erogata per l’intero periodo autorizzato dal
provvedimento pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti
nell’autorizzazione della prestazione principale. Il provvedimento pubblico di concessione del
trattamento di integrazione salariale costituisce altresì elemento sufficiente per richiedere
l’accesso alla prestazione, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal
decreto istitutivo, può, ove necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo
sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno. L’integrazione può essere riconosciuta solo
in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo,
coincidente con il giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore, avvenuta in data
14 febbraio 2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024.
3. Finanziamento e contributo addizionale
Si ricorda che per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al
versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a
carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile
la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione, così come
previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto istitutivo.
4. Presentazione della domanda di accesso alla prestazione: requisiti di accesso
Ai sensi degli articoli 6, comma 7, e 9, comma 1, del decreto istitutivo, l’accesso alle
prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di
precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con
applicazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale, il quale è determinato in misura non
superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro,
fino al trimestre precedente l’inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. Al fine del calcolo del
c.d. tetto aziendale, nel computo degli importi già deliberati rientrano le prestazioni concesse di
cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto istitutivo, nonché, per i datori di
lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n.
148/2015, le prestazioni di assegno di integrazione salariale concesse ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del decreto istitutivo.
Si ricorda, tuttavia che, in via transitoria, il citato articolo 6, comma 7, prevede la
neutralizzazione del limite del tetto aziendale per le domande di prestazioni integrative di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), durante i primi tre anni di esistenza del Fondo;
pertanto, per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS richieste fino al 31
dicembre 2026, o aventi a oggetto periodi autorizzati per la prestazione principale con
decorrenza in data precedente al 1° gennaio 2027, non viene applicato il suddetto limite. In
ogni caso, come prevede l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto istitutivo, in attuazione
dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 148/2015, il Fondo non può erogare prestazioni in
carenza di disponibilità; pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni
garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve
finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.
Riguardo ai requisiti di accesso si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del
decreto istitutivo, le prestazioni integrative possono essere erogate solo ove sia presentata
specifica istanza da parte del datore di lavoro e previo espletamento delle procedure di
informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La
sussistenza di tale requisito è oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai
sensi dell'articolo 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al momento dell’invio della domanda.
5. Misura della prestazione e modalità di pagamento
Beneficiari delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS sono i lavoratori
subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo,
destinatari della prestazione principale. Il requisito individuale di compatibilità dei beneficiari
relativo alla prestazione integrativa è infatti verificato al momento della validazione del flusso
di pagamento della prestazione principale. Pertanto, al fine del pagamento della prestazione
integrativa, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le
procedure di pagamento della prestazione principale.
L’importo della prestazione integrativa erogata ai beneficiari deve essere tale da garantire che
il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi
applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di
concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto istitutivo). La modalità di
pagamento è la medesima della prestazione principale. Altresì, anche il calcolo della
prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo
lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale. In questa prima fase di
rilascio, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative della
CIGS, della CIGO e dell’AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a
conguaglio. Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a
pagamento diretto, con successivo messaggio saranno comunicate le relative istruzioni di
dettaglio. Anche per tali prestazioni valgono i requisiti di accesso alle prestazioni integrative
della CIGS, della CIGO e dell’AIS maturati nel periodo decorrente dal 15 febbraio 2024, come
sopra specificato.
6. Domanda di accesso alla prestazione. Termini di presentazione
Il Comitato amministratore del Fondo ha stabilito con la delibera n. 1 del 6 febbraio 2025
(Allegato n. 1) di fissare dei termini per la presentazione, da parte del datore di lavoro, della
domanda di accesso alle prestazioni integrative. Come stabilito nella citata delibera, pertanto,
la domanda di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS possono
essere presentata, in via telematica, dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro
sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro
sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale
se avvenuta in data successiva al medesimo termine. La delibera specifica che il rispetto del
termine di presentazione costituisce titolo di precedenza ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del
decreto istitutivo.
Si precisa che per le autorizzazioni di CIGS/CIGO/AIS integrabili, già notificate, ovvero già
concesse fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, i termini di presentazione per
la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno
considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data.
6.1. Modalità di presentazione
La procedura per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro rientranti nel
campo di applicazione del Fondo e in possesso dei requisiti sopra illustrati è disponibile sulla
piattaforma OMNIA-IS.
Una volta effettuato l’accesso, alla sezione “Fondi di solidarietà bilaterali – prestazioni
facoltative ed integrative” > “Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni”, l’utente
può selezionare una delle autorizzazioni CIGS/CIGO/AIS per le quali è possibile richiedere
l’integrazione. Si precisa che per ogni autorizzazione concessa per la prestazione principale può
essere presentata una sola domanda. Il sistema espone tutti i dati relativi all’autorizzazione
selezionata che non possono essere modificati dall’utente, quali:
- Numero autorizzazione;
- Data autorizzazione;
- Data scadenza autorizzazione;
- Modalità di pagamento;
- Ticket associato all’autorizzazione;
- UP interessata;
- Periodo autorizzato;
- Numero di beneficiari autorizzati;
- Numero di ore autorizzate.
La lista dei beneficiari autorizzati, se disponibile, è visualizzabile e scaricabile. Inoltre, in caso
di autorizzazioni di AIS, la procedura restituisce anche il numero e la data della delibera del
Comitato amministratore. Parimenti, in caso di autorizzazione relativa a un provvedimento di
CIGS, viene esposto il numero e la data del decreto di concessione emanato dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali.
Si precisa che la procedura propone all’utente la modalità di pagamento relativa
all’autorizzazione della prestazione principale senza possibilità di modifica e che non è
necessario generare un ticket specifico per la prestazione integrativa, in quanto per il
pagamento della prestazione integrativa è utilizzato il medesimo ticket associato alla
prestazione principale, sia per il pagamento a conguaglio che diretto. Come anticipato, in
questa prima fase, la procedura consente di presentare domanda solo per le integrazioni delle
prestazioni principali autorizzate con pagamento a conguaglio.
In fase di compilazione della domanda, sulla base dei dati in proprio possesso, il datore di
lavoro/intermediario abilitato deve inserire nell’apposito campo l’importo complessivo della
prestazione da erogare, tale da garantire che il trattamento complessivo da corrispondere ai
beneficiari, al lordo dell’integrazione salariale, sia pari all’80% della retribuzione prevista dai
contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per l’intero periodo autorizzato dal
provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale.
A tale fine, la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale
autorizzate per la prestazione principale e consente all’utente di completare la richiesta
inserendo l’importo complessivo della prestazione integrativa. Per facilitare le procedure di
calcolo, con un successivo rilascio, la procedura sarà implementata con uno strumento di
simulazione che, in base al numero dei beneficiari, alle retribuzioni risultanti dall’ultimo flusso
Uniemens disponibile, nonché alle ore autorizzate di prestazione principale, restituisce una
stima indicativa dell’importo erogabile secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del Fondo.
7. Istruttoria dell’istanza e delibera di concessione
L’istanza è presa in carico e istruita centralmente in accordo alla normativa del Fondo.
Pertanto, sono oggetto di verifica i requisiti richiesti per l’accesso alla prestazione nonché la
capienza del tetto aziendale, ferma restando la neutralizzazione nei primi tre anni di esistenza
del Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto istitutivo. Il Comitato delibera gli interventi
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità
del Fondo. Inoltre, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo, il
Comitato amministratore delibera, ove necessario, sentite le parti firmatarie dell’accordo
costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all’articolo 9 del medesimo
decreto, nonché i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro. Ai sensi di
tale normativa, con la citata delibera del Comitato amministratore n. 1/2025 sono state definite
le regole di precedenza, in base alle quali nuove richieste di accesso alle prestazioni integrative
della CIGS, della CIGO e dell’AIS, da parte dello stesso datore di lavoro, sono prese in esame
dal Comitato amministratore del Fondo subordinatamente all’accoglimento delle richieste di
altri datori di lavoro aventi il titolo di precedenza a seguito del rispetto dei termini di
presentazione della domanda.
La delibera del Comitato in merito all’istanza di integrazione è notificata al datore di lavoro
richiedente, così come il provvedimento di autorizzazione, che riporta il numero di
autorizzazione della prestazione principale, il numero di autorizzazione della prestazione
integrativa, nonché il ticket associato a entrambe le autorizzazioni e già utilizzato per il
pagamento della prestazione principale.
8. Esposizione dei flussi Uniemens e dati obbligatori
Come premesso, il pagamento della prestazione integrativa avviene con le medesime modalità
della prestazione principale. Pertanto, nella procedura di pagamento sono trasmessi
automaticamente i dati relativi all’autorizzazione della prestazione integrativa, necessari
affinché i flussi già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale
vengano sottoposti ai controlli di coerenza e congruità, recuperando sia i dati
dell’autorizzazione principale che l’importo vincolante della prestazione integrativa autorizzata.
Si evidenzia, inoltre, che al fine di fornire ai sistemi di pagamento i dati utili per il calcolo della
prestazione integrativa erogabile per ogni beneficiario inserito nel ticket della prestazione
principale, tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo devono esporre
obbligatoriamente nelle denunce mensili con flusso Uniemens il dato relativo all’imponibile utile
per il calcolo del TFR, valorizzando nella denuncia mensile l’elemento <MeseTFR> che al suo
interno contiene l’elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato.
Pertanto, i flussi Uniemens trasmessi che non contengono tale informazione sono respinti in
fase di controllo di accoglienza.
I datori di lavoro o i loro intermediari devono esporre nell’elemento <NumAutorizzazione> di
<CIGAutorizzata> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente
competente dell’INPS relativa alla prestazione principale.
In merito alle modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio, deve
essere indicato, all’interno dell’elemento <CongFSolCausaleACredito> di <CongFSolACredito>
di <FondoSol> il nuovo codice causale “L017”,avente il significato di “Conguaglio integrazione
CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC” e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a
conguaglio.
Ai fini del versamento del contributo addizionale dovuto, nell’elemento
<CongFSolCausaleADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> deve essere indicato il
codice causale di nuova istituzione “A109”, avente il significato di “Contributo addizionale su
prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC” e nell’elemento
<CongFSolImportoADebito> il relativo importo.
9. Istruzioni contabili
Con la circolare n. 86/2024 sono state fornite le istruzioni contabili per la rilevazione degli oneri
connessi all’erogazione, secondo le modalità in uso per il Fondo, della prestazione di assegno di
integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo e le corrispondenti
istruzioni per il finanziamento mediante versamento della contribuzione addizionale.
Posto che a carico del Fondo sono previsti anche gli oneri per l’erogazione delle prestazioni
integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto istitutivo, il cui pagamento, per
quanto definito nei precedenti paragrafi, avviene al momento mediante il sistema del
conguaglio, ai fini delle rilevazioni contabili si istituisce il seguente conto:
- STR30123 Prestazioni integrative in temini di importi rispetto alle prestazioni previste
dalla legge rispetto ai trattamenti di integrazione salariale enunciati dalla normativa vigente in
costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale, conguagliati dalle
aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 – articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. del 04
agosto 2023.
Al conto sopra riportato confluiscono le somme dichiarate in Uniemens con il codice causale
“L017”, secondo le istruzioni operative fornite al precedente paragrafo 8.
Per la rilevazione contabile della contribuzione addizionale dovuta, ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, lettera c), del decreto istitutivo, a titolo di finanziamento delle prestazioni integrative
ed esposta nella dichiarazione Uniemens con il codice “A109”, come definito nel citato
paragrafo 8, si fa uso dei conti già istituiti con la circolare n. 86/2024, a tale fine aggiornati
nella denominazione.
Le istruzioni contabili relative alle prestazioni integrative da erogare con la modalità del
pagamento diretto saranno fornite con successivo messaggio.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LA FILIERA
DELLE TELECOMUNICAZIONI – D.M. 14/02/2024
DELIBERAZIONE N. 1
OGGETTO: Disciplina della modalità di accesso alle prestazioni integrative di cui all’art. 5,
comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, istitutivo del
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.
Seduta del 6 febbraio 2025
-VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015,
recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro" e ss.mm.ii.;
- VISTO in particolare l’articolo 26, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre
2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà
bilaterali per datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per la
cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;
-VISTO il D.I. 4 agosto 2023 con il quale è stato recepito il contenuto dell’accordo sindacale
stipulato in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL,
UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, con
il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di
costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- VISTI l’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, in base al quale i Fondi di cui al comma 1 e 1-
bis non hanno personalità giuridica e costituiscono gestione dell’Inps, e l’art. 35, comma 1, del
medesimo decreto che prevede l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare
prestazioni in carenza di disponibilità;
-VISTO l’art. 4 del D.I. 4 agosto 2023 relativo ai compiti del Comitato Amministratore del Fondo;
-VISTO in particolare il comma 1, lett. b) del medesimo articolo 4 riguardo al compito del
Comitato Amministratore di deliberare ove necessario, sentite le parti firmatarie dell’accordo
costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all’art. 9 del decreto, nonché
i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;
- VISTO l’art. 9, comma 4, del D.I. 4 agosto 2023 in merito ai criteri di precedenza di cui ai commi
1 e 3 del medesimo articolo;
- VISTO l’art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023 che, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 9, del D. lgs. n. 148/2015, assicura prestazioni
integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli
di cui al comma 2 del medesimo articolo che disciplina la prestazione di assegno di integrazione
salariale ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis, del D.lgs. 148/2015;
- VISTO l’art. 8, commi 1 e 2, del D.I. 4 agosto 2023, riguardante la modalità di accesso alla
prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del medesimo Decreto;
- TENUTO CONTO, in particolare, che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, il
provvedimento pubblico di concessione della prestazione principale costituisce elemento
sufficiente per richiedere l’accesso alle prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lettere
b) e c);
- RITENUTA l’opportunità di stabilire un termine congruo per la presentazione della domanda
di accesso alla prestazione integrativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto
Interministeriale del 4 agosto 2023 al fine di garantire un corretto monitoraggio delle istanze
presentate al Fondo;
- SENTITE le parti firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo;
DELIBERA
- che la domanda di accesso alla prestazione integrativa, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del
Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, debba essere presentata in via telematica dal datore
di lavoro o dall’ intermediario abilitato, entro sessanta giorni dal termine del periodo
autorizzato per la prestazione principale, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica del
provvedimento di autorizzazione della prestazione principale, se avvenuta in data successiva al
medesimo termine;
- che il rispetto del termine di presentazione costituirà titolo di precedenza ai sensi dell’art. 9,
comma 3 del D.I. 4 agosto 2023 e che, pertanto, nuove richieste di accesso alle prestazioni di
cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), da parte dello stesso datore di lavoro, saranno prese in
esame subordinatamente all’accoglimento delle richieste di altri datori di lavoro aventi il titolo
di precedenza.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da Firmato digitalmente da
Maria Luisa De Angelis Francesco Algieri
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto STR30123
Denominazione completa Prestazioni integrative in temini di importi rispetto ai trattamenti di
integrazione salariale enunciati dalla normativa vigente in costanza
di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale,
conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 –
articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. del 04 agosto 2023.
Denominazione abbreviata ON. PRESTAZ.INTGR.-A5 C1, L. C), D.I. 04/08/23-DM
Validità e movimentabilità 03/2025 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione V
Codice conto STR21106
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23, comprensivo della
causale di solidarietà, e delle prestazioni integrative di cui all’ art. 5, c.1,
lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti - articolo 7, commi 1, lett. b), comma 2, lett. c), del D.I. del 04
agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR.-DM-AP
Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto STR21176
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23, comprensivo della
causale di solidarietà, e delle prestazioni integrative di cui all’ art. 5, c.1,
lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in
corso - articolo 7, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), del D.I. del 04
agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR.-DM-AC
Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto STR21126
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23,
comprensivo della causale di solidarietà, e delle prestazioni
integrative di cui all’ art. 5, c.1, lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto
dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, e insoluto - competenza anni precedenti - articolo 7,
comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), del D.I. del 04 agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR. INS.-DM-AP
Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto STR21186
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale di cui all’ art. 5, c.2, del D.I. del 04/08/23,
comprensivo della causale di solidarietà, e delle prestazioni
integrative di cui all’ art. 5, c.1, lett. c), del D.I. del 04/08/23, dovuto
dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, e insoluto-competenza anno in corso - articolo 7,
comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), del D.I. del 04 agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL. E PREST.INTEGR.INS.-DM-AC
Validità e movimentabilità 08/2024 - P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
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