Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1268/2023
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Circolare n. 131 del 12 dicembre 2022. Precisazioni
Riferimento normativo
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Circolare n. 131 del 12 dicembre 2022. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Coordinamento Generale Legale
Roma, 03-04-2023
Messaggio n. 1268
OGGETTO: Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
Circolare n. 131 del 12 dicembre 2022. Precisazioni
1. Premessa
Con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022,l’Istituto ha fornito chiarimenti circa l’attuazione
dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento
del diritto all’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel
territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni.
Ai fini della verifica del perfezionamento del suddetto requisito, richiesto dal 1° gennaio 2009,
è stato mutuato il criterio indicato nell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.
In particolare, attraverso il richiamo alla norma suddetta, la maturazione del periodo
decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un
periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un
quinquennio. Sono state previste eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.
2. Precisazioni
In merito al riconoscimento del diritto alla prestazione, di seguito si riepilogano i requisiti
anagrafici del richiedente, già oggetto di precedenti messaggi e circolari dell’Istituto:
a) età anagrafica (attualmente 67 anni);
b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato
appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i
soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di
lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto
2017);
c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda
(cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);
d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione
della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento
della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008
e n. 3239/2017).
È opportuno sottolineare che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui
alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui
alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
Sul punto la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n.
16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di
legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa,
regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo
che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.
Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé
non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai
fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Parimenti, qualora sussista continuità
delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno
legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque
necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente,
dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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