Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1431/2025

Gestioni Dipendenti Pubblici. Chiarimenti in merito al messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024. Assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione

Pubblicato: 06/05/2025 In vigore dal: 06/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Gestioni Dipendenti Pubblici. Chiarimenti in merito al messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024. Assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 07-05-2025 Messaggio n. 1431 OGGETTO: Gestioni Dipendenti Pubblici. Chiarimenti in merito al messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024. Assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione A seguito della pubblicazione del messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024 sono stati chiesti chiarimenti in merito all’operatività della circolare INPDAP n. 11 del 17 maggio 2006. Al riguardo, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, in merito alla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari e in costanza di tali versamenti avanzare una domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo). Preliminarmente, si rammenta che per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, trova applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322, e all’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. La costituzione della posizione assicurativa d’ufficio preclude, quindi, la facoltà di presentare successive domande di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi, di accredito figurativo e di versamento dei contributi volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini di legge. Gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, che intendano maturare tale requisito anagrafico, per i quali non opera la costituzione di posizione assicurativa d’ufficio, possono chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari anche dopo la pubblicazione del citato messaggio n. 2802/2024. Tuttavia, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto con il messaggio n. 2802/2024, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame. In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006. Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1646). Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme (per le domande di ricongiunzione restano salve le precisazioni di cui al paragrafo 2.1 del messaggio n. 2802/2024). A tali assicurati è consentito presentare domanda di versamento dei contributi volontari. Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto, come sopra specificato, con il messaggio n. 2802/2024 è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame. In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006. Si precisa, infine, che gli operatori delle Strutture dell’Istituto non devono revocare i provvedimenti di valorizzazioni di periodi contributivi emessi prima della pubblicazione del messaggio n. 2802/2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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