Articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Proroga del termine per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni. Istruzioni operative e contabili
Articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Proroga del termine per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-05-2023
Messaggio n. 1604
OGGETTO: Articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14. Proroga del termine per i versamenti dei contributi previdenziali
e assistenziali sospesi, per il territorio del Comune di Lampedusa e
Linosa, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e successive modificazioni. Istruzioni operative e
contabili
1. Premessa
L’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazione, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, ha previsto che,
per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del
Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in
scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere
effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, entro la medesima data del 21 dicembre
2020[1], senza applicazione di sanzioni e interessi.
Con riferimento ai medesimi soggetti sopra richiamati, il secondo periodo del comma 1
dell’articolo 42-bisin argomento ha previsto altresì la facoltà di effettuare il versamento del
50% delle somme oggetto della sospensione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante
rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di ventiquattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Si ricorda inoltre che, in favore dei soggetti svolgenti attività economica, l’articolo 42-bis,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 104/2020, e successive modificazioni, ha riconosciuto la
riduzione dell’onere contributivo nella misura del 40% “nel rispetto delle condizioni e dei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della
pesca e dell'acquacoltura”.
Pertanto, per i predetti soggetti, il riconoscimento della riduzione dell’onere contributivo nella
misura del 40% è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de
minimis. A tale fine, i soggetti per avvalersi dell'agevolazione de qua dovevano presentare
apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
L’Istituto ha fornito le indicazioni relative alle richiamate misure contenute nella previsione
normativa di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 con la circolare n. 158/2020.
Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che l’articolo 10, commi 9 e 10, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 49 del 27 febbraio 2023, ha
modificato – con specifico riferimento alla data e alle modalità precedentemente fissate per la
ripresa dei versamenti sospesi – le previsioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 42-bis in
commento.
Nel dettaglio, la novella normativa ha disposto che il termine per i versamenti di cui ai predetti
commi 1 e 1-bis dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 è prorogato alle seguenti
date:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi
di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di
versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40%
dell'importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La ripresa dei versamenti – senza applicazione di sanzione e interessi – potrà essere effettuata
in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure mediante rateizzazione,
rispettivamente, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, per le somme di
cui alla precedente lettera a), e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo,
per le somme di cui alla menzionata lettera b). In caso di ripresa dei versamenti mediante
rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra riportati (30 giugno 2023
e 30 novembre 2023).
A tale fine, i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione de qua devono presentare
apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima del 5 aprile 2023.
Da ultimo, si sottolinea che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento,
non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati.
2. Soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 9 e 10, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2023, n. 14
La proroga del termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai
sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020, disposta dall’articolo 10, commi 9 e
10, del decreto-legge n. 198/2022, trova applicazione nei riguardi dei soggetti aventi il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e
Linosa e rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura
giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
Il provvedimento in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle
attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui
alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel
territorio in trattazione. Si sottolinea altresì che la proroga in commento riguarda – nelle
eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti
contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali
ubicate nel medesimo territorio.
3. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Di seguito si illustrano le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i
versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione dei contributi sospesi (ivi compresi
quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori). Si rammenta che, in caso di rateizzazione,
l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
3.1 Datori di lavoro con dipendenti
Come specificato al paragrafo 3.1 della circolare n. 158/2020, le cui indicazioni operative si
intendono qui confermate, le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati alla
sospensione dei contributi sono state contraddistinte dal codice di autorizzazione “7X”,
attribuito centralmente, avente il significato di “Emergenza epidemiologica da COVID-19 -
Azienda interessata alla sospensione dei contributi per il territorio del Comune di Lampedusa e
Linosa, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
L’apposizione del codice di autorizzazione “7X” ha comportato la sospensione del versamento
contributivo per i periodi di paga da dicembre 2017 a novembre 2020.
Pertanto, al pari di quanto previsto per i versamenti che dovevano essere effettuati entro l’8
gennaio 2021, i versamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati, alle scadenze così
come modificate dalla proroga in oggetto, secondo le modalità di seguito riportate.
Versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020:
- per i crediti ancora in fase amministrativa, mediante modello F24, utilizzando la causale
contributo “RC01”;
- per i crediti già affidati all’agente della riscossione, mediante versamento direttamente
all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.
Per i versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce
dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare,
indicata nella circolare n. 158/2020, è “DM10”.
Come precisato al paragrafo 1 del presente messaggio, il secondo periodo del comma 1
dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 – con specifico riguardo al 50% dei
versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 – dispone
altresì che rimane salva la facoltà di avvalersi della rateizzazione prevista dalle disposizioni di
cui all’articolo 97 del medesimo decreto-legge n. 104/2020.
I versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, devono essere
effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la
matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966
- N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973). Sul punto si rinvia alle istruzioni fornite
con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020.
3.2 Artigiani e commercianti
La ripresa dei versamenti in oggetto – senza l’applicazione di sanzione e interessi – potrà
essere effettuata in unica soluzione oppure mediante rateizzazione, secondo le modalità ed
entro i termini evidenziati al precedente paragrafo 1.
Come indicato al paragrafo 3.2 della circolare n. 158/2020, la sospensione dell’obbligo del
versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con
scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020.
A tale fine, i contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel
“Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” >
“Dilazioni” > “Mod. F24 Lampedusa/Linosa”, dove è possibile scaricare anche il relativo
modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.
Per i crediti già affidati all’agente della riscossione il versamento deve essere effettuato
direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.
3.3 Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Come già illustrato nella circolare n. 158/2020, nei confronti dei committenti sono sospesi i
versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 20 dicembre 2020 interessati dai compensi
effettivamente erogati nel periodo dicembre 2017 - novembre 2020.
Per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari della sospensione si prevede che i
soggetti committenti dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> il
valore 35, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa Emergenza epidemiologica
da COVID-19: disposizioni, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, concernenti la
sospensione dei termini ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e prorogato con decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Validità dal 1°
dicembre 2017 al 30 novembre 2020”.
I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi oggetto
della sospensione in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione
così come sopra previsto, provvederanno entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
messaggio alla modifica dei medesimi flussi.
I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato alla
sospensione, la “Sezione INPS” del modello F24, come indicato nella tabella sottostante.
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
I contributi per i quali è stato emesso il relativo “Avviso di Addebito” devono essere versati
presso l’agente della riscossione con le modalità previste nell’Avviso medesimo.
Nei confronti dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti
relativi al primo acconto per l’anno 2018 e al saldo 2017 (scadenza 2 luglio 2018), al secondo
acconto per l’anno 2018 (scadenza 30 novembre 2018), al primo acconto per l’anno 2019 e al
saldo 2018 (scadenza 17 giugno 2019), secondo acconto per l’anno 2019 (scadenza 2
dicembre 2019), al primo acconto per l’anno 2020 e saldo 2019 (scadenza 16 giugno 2020), al
secondo acconto 2020 (scadenza 30 novembre 2020).
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato alla
sospensione, la “Sezione INPS” del modello F24, come indicato nella tabella sottostante.
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa
3.4 Datori di lavoro che assumono manodopera agricola
Come specificato in premessa, per datori di lavoro che assumono manodopera agricola
interessati dalla sospensione in oggetto è stata disposta dalla norma in esame la proroga alle
seguenti date:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
La ripresa dei versamenti – senza applicazione di sanzione e interessi – potrà essere effettuata
in unica soluzione, entro i termini sopra evidenziati, oppure mediante rateizzazione,
rispettivamente, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, per le somme di
cui alla precedente lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari
importo, per le somme di cui alla menzionata lettera b).
In caso di ripresa dei versamenti mediante rateizzazione, la prima rata deve essere versata
entro i suddetti termini sopra riportati (30 giugno 2023 e 30 novembre 2023).
Si riportano di seguito le modalità per eseguire i versamenti contributivi oggetto di
sospensione:
- per i crediti ancora in fase amministrativa da pagare mediante modello F24, devono
essere utilizzate le codeline originarie della tariffazione;
- per i crediti già affidati all’agente della riscossione, il versamento deve essere effettuato
direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.
I versamenti delle rate inerenti alla sospensione in esame, riferite all’anno 2020, dovranno
essere effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione
individuale “News individuale” nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
3.5 Lavoratori agricoli autonomi
La sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti
a piccola colonia e compartecipazione familiare riguarda i versamenti relativi alle rate in
scadenza dal 16 gennaio 2018 al 16 novembre 2020.
I versamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2023,
per un importo pari al 50% delle somme dovute, e alla data del 30 novembre 2023, per il
restante 50% delle somme dovute, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le codeline
ricevute con le tariffazioni originarie (date prorogate rispetto all’originaria prevista dalla
circolare n. 158/2020 all’8 gennaio 2021).
I versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, dovranno essere
effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione
individuale “News individuale” nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
I contributi per i quali è stato emesso “Avviso di Addebito” devono essere versati presso
l’agente della riscossione con riferimento ai soli articoli relativi alla quota contributiva.
3.6 Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico
Come indicato nella circolare n. 158/2020, sono oggetto di sospensione i versamenti dei
contributi con scadenza nell’arco temporale 1° dicembre 2018 – 21 dicembre 2020. Per
quanto riguarda i datori di lavoro domestico in tale arco temporale sono giunti a scadenza i
pagamenti dei contributi dal quarto trimestre 2018 al terzo trimestre 2020.
La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, ha operato
anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione
di assunzione, avevano ricevuto dall’Istituto la lettera di accoglimento in cui veniva indicato il
termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in
oggetto, sono effettuati con le modalità ed entro i termini indicati nel paragrafo 1 del presente
messaggio. Per effettuare il pagamento, i datori di lavoro domestico devono utilizzare il
modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni.
Sede Causale Matricola Inps/codice Inps/filiale Periodo Importi a debito
Inps Contributo azienda versati
dal al
DOM1
4. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili degli eventi amministrativi definiti nel presente messaggio e per i
quali la norma di cui all’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 14/2023, ha previsto la proroga dei versamenti per ciascuna
gestione interessata alle date del 30 giugno 2023 e del 30 novembre 2023, si rinvia alle
istruzioni fornite con la circolare n. 158/2020, e in particolare per la parte afferente le
modalità di versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro da versare entro l’8 gennaio
2021, come definite nel paragrafo 3.1, si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n.
2871/2020.
Di seguito si riepilogano i conti da movimentare per ciascuna gestione.
Contributi dovuti dai datori di lavoro
Il recupero dei contributi sospesi e contabilizzati ai conti in uso, GPA00133-GPA00134-
GPA00135-GPA00136-GPA00137-GPA00138-GPA00139-GPA00141, verrà rilevato in
contropartita (sezione AVERE), dei conti citati.
Contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti
Il versamento dei contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti se effettuato in unica
soluzione avverrà:
• per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072
(contributi oltre il minimale);
• per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073
(contributi oltre il minimale);
o, se effettuato ratealmente, per gli artigiani al conto esistente ARR 52055, e per i
commercianti al conto in essere COR 52055.
Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Ai fini del recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata dovrà essere
richiamato il conto in uso PAR 52010.
Datori di lavoro che assumono manodopera agricola e lavoratori agricoli
autonomi
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione degli agricoli autonomi e dei
concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, andrà imputato ai conti già
esistenti distinti per le diverse categorie:
- GPA 54031, per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA 54032, per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA 54033, per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).
Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico
Il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico avverrà al conto in uso GPA
54028.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Con la circolare n. 158/2020: “I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in
scadenza entro il 21 dicembre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, di cui alla presente
circolare, sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto, entro l’8 gennaio
2021, senza applicazione di sanzioni e interessi”.
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