Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1974/2018
Modalità di compilazione della denuncia mensile UNIEMENS-ListaPosPA. Casi particolari
Riferimento normativo
Modalità di compilazione della denuncia mensile UNIEMENS-ListaPosPA. Casi particolari
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11-05-2018
Messaggio n. 1974
OGGETTO: Modalità di compilazione della denuncia mensile UNIEMENS-
ListaPosPA. Casi particolari
A seguito di alcune richieste pervenute sia dalle Strutture dell’Istituto sia dalle
Amministrazioni, dagli Enti e dalle Aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, con il
presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione della denuncia
mensile ListaPosPA in alcuni casi particolari.
1. Erogazione di emolumenti di natura fissa e continuativa in periodi nei quali il
dipendente si trova in uno stato di servizio non utile ai fini previdenziali (gestioni ex
INADEL e ex ENPAS)
A decorrere dal mese di ottobre 2012 le retribuzioni erogate ai dipendenti devono essere
dichiarate nel mese di corresponsione, anche se riferite a periodi precedenti, eccezion fatta per
alcune fattispecie puntualmente individuate nelle circolari e nei messaggi riferiti alla
compilazione della ListaPosPA.
Può accadere che nel mese in cui vengono erogate retribuzioni da assoggettare anche ai fini
previdenziali il dipendente si trovi in uno stato di servizio non utile a tal fine; tale condizione si
verifica, ad esempio, in occasione dell’erogazione di ratei di tredicesima maturati nell’anno, che
avviene nel mese in cui il dipendente usufruisce interamente del congedo straordinario per
assistenza ai soggetti con handicap grave, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. n.
151/2001, sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.
119.
Al verificarsi di tale evento gli emolumenti devono essere comunque denunciati nell’elemento
E0 del mese di corresponsione, valorizzando anche la gestione previdenziale alla quale il
dipendente è iscritto (ex INADEL ovvero ex ENPAS) e il relativo regime (TFS ovvero TFR).
Il periodo così dichiarato, identificato in virtù del codice tipo servizio, non verrà comunque
considerato utile ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (TFS).
2. Erogazione della tredicesima mensilità al dipendente che nel corso dell’anno ha
modificato il regime di fine servizio, passando da TFS a TFR
In occasione dell’erogazione della tredicesima mensilità ai lavoratori, che nel corso dell’anno
hanno mutato il regime di fine servizio da TFS a TFR, è necessario che i ratei maturati nel
periodo in cui il dipendente si trovava in regime TFS vengano ad esso attribuiti.
In questi casi si dovrà compilare, per la quota parte di tredicesima da attribuire al TFS,
l’elemento V1, Causale 7, CMU 5, con “DataAtto” pari a quella del presente messaggio,
“IdentAtto” uguale a 2, e “GiornoInizio” e “GiornoFine” riferiti all’ultimo periodo di servizio
precedente il passaggio al TFR. In tale elemento si dovranno valorizzare nella Gestione
Previdenziale i campi “CodGestione”, “ImponibileTFS” e “ContributoTFS”.
Non dovranno essere valorizzati gli elementi relativi alla Gestione Credito, poiché “Imponibile”
e “Contributo” ad essa relativi devono essere comunque esposti nell’elemento E0 del mese di
erogazione della tredicesima, in quanto commisurati alla retribuzione utile ai fini pensionistici.
3. Cessazione dell’attività lavorativa dopo un periodo di sospensione senza rientro in
servizio
La casistica riguarda i lavoratori che, dopo un periodo di sospensione dell’attività lavorativa
(per i casi di sospensione di periodo lavorativo utile ovvero per aspettativa non retribuita per
mandato politico elettivo o per motivi sindacali), cessano dal servizio.
Ai fini della comunicazione del solo giorno e motivo di cessazione, si dovrà compilare
l’elemento V1, Causale 7, CMU 5, con “DataAtto” pari a quella del presente messaggio e
“IdentAtto” pari a 3, valorizzando inoltre solo i seguenti elementi:
“GiornoInizio” con la data di cessazione;
“GiornoFine” con la stessa data già indicata nell’elemento “GiornoInizio”;
“CodiceCessazione” con il valore che descrive la causa di cessazione di cui alla relativa tabella
dell’Appendice B dell’Allegato Tecnico.
Nessun altro elemento deve essere compilato.
Al momento dell’acquisizione di tale elemento V1, Causale 7, CMU 5, saranno effettuati tutti i
controlli atti a verificarne la corretta compilazione; in particolare, verrà effettuato il controllo
sulla presenza, nell’ultimo periodo di servizio denunciato, di uno dei codici di sospensione che
identificano le casistiche del presente paragrafo, nonché sull’assenza di periodi comunicati nei
mesi che intercorrono tra la data di sospensione del periodo lavorativo utile e la data di
cessazione.
Si evidenzia che eventuali emolumenti arretrati erogati durante il periodo di sospensione che
precede la cessazione o successivamente a quest’ultima, devono essere comunicati con
l’elemento V1, Causale 1, dove nel campo “GiornoInizio” e “GiornoFine” deve essere inserito
l’ultimo periodo che precede la sospensione e non quello valorizzato nell’elemento V1, Causale
7, CMU 5, trasmesso ai soli fini dell’acquisizione della data di cessazione.
Anche nel caso di recupero della retribuzione al dipendente cessato, da comunicare dopo la
cessazione con l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 7, il periodo da valorizzare
deve essere quello che precede la sospensione e non quello valorizzato nell’elemento V1,
Causale 7, CMU 5. Si evidenzia che, solo per questa specifica fattispecie, si consentirà di
valorizzare nell’elemento V1, Causale 7, CMU 7, il Codice Cessazione 32.
4. Congedo obbligatorio di maternità entro i 60 gg. dalla fine del rapporto di lavoro
con indennità a carico dell'ultimo datore di lavoro
L’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 prevede che ”Le lavoratrici gestanti che si
trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di
maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di
detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”.
Nel caso di lavoratici di Amministrazioni Pubbliche, l’indennità obbligatoria di maternità è a
carico dell’ultimo datore di lavoro.
In questo caso, l’Amministrazione, in qualità di ultimo datore di lavoro, dovrà compilare, per
tutto il periodo del congedo, la ListaPosPA, avendo cura di valorizzare il Tipo Servizio 86 -
Congedo Obbligatorio Maternità oltre il rapporto di lavoro - articolo 24, comma 2,
d.lgs. n. 151/2001.
La data inizio della prima denuncia con tale Tipo Servizio dovrà essere quella relativa al giorno
immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro anche se, nel rispetto del limite
previsto dei sessanta giorni, la comunicazione dell’evento avvenga successivamente.
Si evidenzia che il periodo è utile con versamento della contribuzione dovuta ai fini
pensionistici (Fondo credito e, ove prevista, ENPDEP), ma non ai fini previdenziali; qualora nel
periodo di congedo obbligatorio dovessero essere erogati emolumenti di carattere fisso relativi
al precedente rapporto di lavoro da assoggettare anche a tale gestione, si dovrà operare
secondo le indicazioni fornite al punto 1.
5. Indennità sostitutiva del mancato preavviso utile ai fini dell’anzianità contributiva
Nei casi in cui il licenziamento del lavoratore venga intimato senza rispettare il periodo di
preavviso, la cui diversa durata, prevista nei contratti collettivi, negli accordi integrativi o nella
legge, varia in ragione della categoria di appartenenza o dell’anzianità di servizio,
l’Amministrazione, datrice di lavoro, è tenuta a corrispondere la c.d. indennità sostitutiva del
mancato preavviso.
Il preavviso rappresenta, di fatto, una comunicazione preventiva della volontà di recedere dal
rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di legge o contrattuali.
Preavviso lavorato
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente con tutti gli
obblighi di legge. Ai fini imponibili, ovviamente, trattandosi di effettiva prestazione di lavoro, le
modalità di denuncia sono quelle ordinarie relative alla comunicazione del rapporto di lavoro.
Preavviso non lavorato
In mancanza di formale preavviso, e quindi di risoluzione immediata del rapporto di lavoro, il
recedente, ai sensi dell’articolo 2118, comma 2, c.c., è tenuto a corrispondere all’altra parte
un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
Nel caso in cui il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di
preavviso e sia tenuto a corrispondere la relativa indennità sostitutiva, l’indennità è imponibile
ai fini contributivi.
L'indennità di mancato preavviso è infatti soggetta a contribuzione per effetto dell'esplicita
disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n.
153, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Durante il periodo del preavviso non prestato sono riconosciuti al lavoratore i diritti che gli
sarebbero spettati nel corso del rapporto di lavoro, compresi dunque i contributi previdenziali a
suo favore, con la conseguenza che la somma in questione risulta assoggettata al regime
contributivo ordinario per tutte le somme a carico dei lavoratori, nonché per l'ammontare a
carico del datore.
L’indennità è, quindi, assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici, credito e, in caso di
iscrizione, ai fini ENPDEP.
Ferma restando l’imponibilità della indennità nei termini sopraindicati, diversi sono gli effetti ai
fini dell’anzianità contributiva.
Nel caso di preavviso non lavorato, la cessazione dal servizio, ai fini del trattamento di
quiescenza, coincide con la scadenza del periodo di preavviso sia in caso di recesso da parte
del datore prima della scadenza del rapporto di lavoro sia in caso di licenziamento immediato
del lavoratore che abbia preventivamente rassegnato le dimissioni rispettando i termini di
preavviso.
Modalità di Denuncia
Per la denuncia si dovrà operare in modo differente, a seconda che l’indennità venga erogata
in un’unica soluzione all’atto del licenziamento oppure, in unica soluzione o mensilmente,
durante il periodo intercorrente tra il licenziamento e la scadenza del periodo di preavviso.
Nel primo caso tutta l’indennità dovrà essere denunciata nell’elemento E0 dell’ultimo mese di
servizio insieme agli emolumenti erogati per il periodo lavorato. In tale elemento dovrà essere
valorizzato il codice Cessazione 51 - Risoluzione immediata di rapporto di lavoro per
recesso da parte del datore.
Contestualmente, per ciascun mese o periodo di mese che intercorre tra la data di
licenziamento e quella di scadenza del periodo di preavviso, dovrà essere elaborato l’elemento
V1, Causale 7, CMU 11 – Assenza Retribuita, indicando come Tipo Servizio 87 – Mancato
Preavviso.
In tale elemento dovranno essere valorizzati imponibili e contributi per le gestioni a cui tale
indennità deve essere assoggettata, suddivisi per l’arco temporale per il quale esso viene
compilato.
Si evidenzia che i dati indicati nell’elemento V1, Causale 7, codice motivo utilizzo 11, non
alimentano l’estratto conto dell’amministrazione (ECA), in quanto già compresi nell’elemento
E0 dell’ultimo mese di servizio.
Sull’ultimo periodo per il quale viene compilato l’elemento V1, Causale 7, CMU 11 -Assenza
Retribuita, dovrà essere valorizzato il Codice Cessazione 18 – Fine Incarico.
Nel caso in cui, invece, l’indennità venga erogata successivamente al licenziamento, in unica
soluzione ovvero mensilmente, nel mese di erogazione dovrà essere compilato l’elemento V1,
Causale 1, sull’ultimo periodo di servizio lavorato prima del licenziamento, valorizzando anche
in questo caso il codice Cessazione 51 - Risoluzione immediata di rapporto di lavoro per
recesso da parte del datore.
Dovrà altresì essere compilato anche l’elemento V1, Causale 7, CMU 11 –Assenza Retribuita,
indicando come Tipo Servizio 87 – Mancato Preavviso per ciascun mese o periodo di mese
che intercorre tra la data di licenziamento e quella di scadenza del periodo di preavviso.
In tale elemento dovranno essere valorizzati imponibili e contributi per le gestioni a cui tale
indennità deve essere assoggettata, suddivisi per l’arco temporale per il quale esso viene
compilato.
Si evidenzia che i dati indicati nell’elemento V1, Causale 7, codice motivo utilizzo 11, non
alimentano l’estratto conto dell’amministrazione (ECA), in quanto già compresi nell’elemento
E0 dell’ultimo mese di servizio lavorato prima del licenziamento.
Sull’ultimo periodo per il quale viene compilato l’elemento V1, Causale 7, CMU 11 - Assenza
Retribuita - dovrà essere valorizzato il Codice Cessazione 18 - Fine Incarico.
6. Indennità sostitutiva del mancato preavviso non utile ai fini dell’anzianità
contributiva
Diversamente, nei casi di recesso consensuale, inabilità assoluta, superamento del periodo di
comporto o decesso del lavoratore, la cessazione dal servizio, ai fini del trattamento di
quiescenza, coincide con l’interruzione del rapporto di lavoro, non potendosi configurare la
prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la cessazione dal servizio.
In questi casi l'inclusione nell'imponibile previdenziale dell'indennità sostitutiva del preavviso
non determina l’incremento dell'anzianità contributiva ma la sua utilità ai soli fini della
determinazione della quota di pensione, di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), della legge
n. 335 dell'8 agosto 1995.
Modalità di Denuncia
Nei casi in cui il periodo di preavviso non sia utile per incrementare l’anzianità contributiva,
non potendosi configurare la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la data di cessazione dal
servizio, l’indennità corrisposta è assoggettata a contributi e deve essere attribuita all’ultimo
periodo contributivo del rapporto di lavoro, determinando l’incremento della retribuzione
contributiva e l’utilità dell’indennità ai fini del calcolo della quota B di pensione,
comprendendola nell’imponibile dell’elemento E0 relativo all’ultimo periodo di servizio se
erogata in tale mese, ovvero nell’elemento V1, Causale 1, riferito a tale periodo se erogata
successivamente alla cessazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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