Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno. Carta dedicata a te. Articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”. Rilascio di nuove funzionalità e proroga dei termini
Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno. Carta dedicata a te. Articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”. Rilascio di nuove funzionalità e proroga dei termini
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-06-2023
Messaggio n. 2373
OGGETTO: Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di
nuclei familiari in stato di bisogno. Carta dedicata a te. Articolo 1,
commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto
interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023, recante “Criteri di
individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del
contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 450 e 451 della
legge 29 dicembre 2022 n. 197”. Rilascio di nuove funzionalità e
proroga dei termini
1. Premessa
Si fa seguito ai messaggi n. 1958 del 26 maggio 2023 e n. 2188 del 13 giugno 2023 per
comunicare che, in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l’esigenza di
rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo
da parte dei Comuni, al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo
Alimentare.
Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare della misura,
INPS, ANCI e Poste Italiane, hanno concordato:
a)la necessità del rilascio di alcune nuove funzionalità per la gestione, verifica e
consolidamento delle liste dei beneficiari;
b) la necessità di una nuova elaborazione della graduatoria, successivamente al
consolidamento delle liste da parte dei Comuni;
c) la necessità di una proroga dei termini di consolidamento delle liste.
Nell’applicazione web disponibile per i Comuni nel portale dell’Istituto, www.inps.it, al seguente
percorso > “INPS e i Comuni” > “Servizi al cittadino” > “Servizi” > “Carta solidale acquisti”),
sono state, pertanto, introdotte le seguenti nuovi funzioni:
1. funzione di “deselezione beneficiario” e spostamento nella lista dei selezionabili (ossia
non più tra i beneficiari selezionati dall’INPS), nel caso in cui l’operatore comunale valuti, per
quanto verificabile dallo stesso Comune, che il nucleo familiare non abbia i requisiti
richiesti dal decreto in oggetto per l’accesso al beneficio (ad esempio, nuclei mendaci,
percezione di una misura comunale incompatibile, etc). Tale funzione ha l’effetto di rendere
disponibile la carta precedentemente assegnata, consentendo di attribuirla ad altro beneficiario
presente nella lista dei selezionabili. Il beneficiario deselezionato, invece, viene inserito in
evidenza in testa alla lista dei selezionabili e sarà escluso dalla successiva rielaborazione della
graduatoria descritta più avanti. La deselezione di un beneficiario può avvenire solo a seguito
di verifica da parte del Comune dell’assenza del diritto al contributo, mentre devono essere
mantenuti i criteri di priorità come indicati nel decreto sopra citato. A tale riguardo è richiesto
l’inserimento, in apposito spazio, di una nota giustificativa dell’operazione in cui dovrà essere
riportata la causa di esclusione;
2. funzione “trasferimento nucleo” che consente al Comune di selezionare il beneficiario
per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di
questa selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall’INPS il controllo sull’Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), che può determinare i seguenti due esiti
(visualizzabili nell’applicazione web dopo l’elaborazione):
a. verifica di una diversa residenza del beneficiario che comporta il trasferimento dello
stesso in testa alla lista dei selezionabili del Comune di effettiva residenza, etichettandolo
e ponendolo in evidenza. Nel caso di disponibilità di carte, il nuovo Comune assegnatario
del beneficiario trasferito potrà selezionarlo e inserirlo nella lista dei beneficiari; il
beneficiario trasferito sarà oggetto, in ogni caso, di successiva rielaborazione. Pertanto,
anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al
consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva
rielaborazione;
b. una conferma da ANPR della residenza originaria del beneficiario e, in conseguenza, il
mantenimento dello stesso nella posizione originaria;
3. funzione blocca nucleo-trasferito che si attua mediante la funzione di “deselezione
beneficiario” che consente al nuovo Comune di destinazione del beneficiario trasferito di
escluderlo dalla successiva rielaborazione, nel caso valuti che non abbia i requisiti richiesti dal
citato decreto per l’accesso al beneficio, con lo stesso effetto previsto al punto 1.
Le istruzioni operative sono pubblicate nella procedura.
2. Proroga dei termini per il consolidamento delle liste dei beneficiari
Le funzioni rilasciate e sopra descritte sono utilizzabili da tutti i Comuni, compresi
quelli che, nel frattempo, hanno già proceduto al consolidamento delle liste, che saranno
pertanto sbloccate.
Al fine di garantire i descritti interventi da parte dei Comuni, è stata prevista la proroga del
termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari fino alle ore 18,00 del 5
luglio 2023.
Si precisa che la sola funzione di “trasferimento nucleo” a un Comune diverso, verrà
inibita alle ore 19,00 del 4 luglio per la necessità da parte di INPS di effettuare il controllo
su ANPR relativo alla residenza e consentire al Comune di destinazione, entro il 5 luglio,
la selezione e l’inserimento del soggetto trasferito nella lista dei beneficiari
nell’ipotesi indicata al punto 2 ovvero il blocco del medesimo nell’ipotesi indicata al
punto 3. Resta fermo che anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel
frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso
nella successiva rielaborazione.
Tutte le ulteriori funzionalità saranno operative fino alle ore 18,00 del 5 luglio.
Si ricorda ai Comuni di utilizzare il pulsante “Consolida liste beneficiari” solo dopo aver
effettuato tutte le operazioni consentite.
3. Rielaborazione delle liste
Alla scadenza del termine sopra indicato, l’INPS procederà a una rielaborazione delle liste e a
rigenerare le graduatorie per ogni singolo Comune sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal
decreto.
Ciascuna graduatoria verrà stilata tenendo conto delle seguenti posizioni:
a. beneficiari selezionati dall’INPS;
b. beneficiari selezionati dai Comuni;
c. beneficiari nella lista selezionabili trasferiti da altri Comuni o riconfermati a seguito
delle verifiche ANPR nel Comune originario e non bloccati con la funzione “blocca nucleo-
trasferito”.
Le posizioni non rientranti nei precedenti tre sottoinsiemi non verranno prese in considerazione
ai fini delle nuove graduatorie.
In tale fase di rielaborazione l’INPS non ripeterà i controlli sul diritto e sui requisiti (già
verificati in precedenza).
Si rappresenta che, a seguito delle nuove graduatorie, alcuni soggetti selezionati dai Comuni
come beneficiari potrebbero essere esclusi per l’inserimento di nuovi beneficiari trasferiti da
altri Comuni e aventi diritto in quanto residenti e in base ai criteri di priorità già individuati dal
richiamato decreto. L’applicazione di tale regola risponde a criteri di equità dal momento che,
se il beneficiario trasferito fosse stato già presente nella lista del Comune di effettiva
residenza, sarebbe stato di diritto assegnatario della carta.
4. Nuova tempistica procedurale
Si riporta di seguito la tempistica procedurale ridefinita sulla base del nuovo termine fissato
per il consolidamento delle liste da parte dei Comuni:
pubblicazione entro il 7 luglio nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate per
ciascun Comune;
invio entro l’8 luglio delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane per le attività di
competenza;
restituzione entro il 15 luglio da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici
identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario;
pubblicazione entro il 18 luglio nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei
codici carte assegnati;
invio da parte dei Comuni, a decorrere da quest’ultima data, delle comunicazioni ai
beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici
postali.
Infine, si specifica che, in collaborazione con MASAF, ANCI e Poste Italiane, sono state
rimodulate e pubblicate nell’applicazione web le FAQ relative alla misura in oggetto, che sono
rese altresì disponibili alle Sedi INPS nella pagina della Direzione centrale Inclusione e
invalidità civile del sito intranet, attraverso la news in home page o accedendo all’Area “Misure
di inclusione sociale e contrasto alla povertà” nella sezione dedicata alla “Carta solidale acquisti
beni di prima necessità – CSA”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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