Misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro. Acquisizione d’ufficio da parte dell’INPS dei dati della Denuncia Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
Misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro. Acquisizione d’ufficio da parte dell’INPS dei dati della Denuncia Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 26-06-2019
Messaggio n. 2384
OGGETTO: Misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro.
Acquisizione d’ufficio da parte dell’INPS dei dati della Denuncia
Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA gestito dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN)
Sulla G.U. del 12/02/2019, n. 36, è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di
conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazione).
La suddetta legge ha aggiunto all’articolo 3 del citato decreto-legge il comma 1-undecies, che
dispone che “i dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d),
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal
fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole,
gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella
denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o
aggiornato il fascicolo aziendale.”
I dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, sono i seguenti:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e
per singole colture praticate;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei
terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
Si tratta, in concreto, dei dati contenuti nei quadri “F” e “G” della Denuncia Aziendale (DA) che
i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all’INPS, ai fini dell'accertamento dei
contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa di
semplificazione, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei citati
quadri “F” e “G”, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del
modello di DA, così come previsto dalle disposizioni di legge e amministrative vigenti. In
particolare, per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, permane l’obbligo
dell’indicazione, presente nel quadro E, del presunto fabbisogno di manodopera previsto
dall’articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (cfr. la circolare n. 88 del 11 luglio 2006).
In sostanza, ai fini dell’istruttoria e validazione della DA per il corretto inquadramento nel
settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti
d’ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati
nella DA.
È fatta eccezione, per espressa disposizione di legge, l’ipotesi in cui le imprese non abbiano
costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA; per tali fattispecie permane l’obbligo della
compilazione dei quadri “F” e “G” della DA, i cui dati fanno fede a tutti gli effetti legge.
Di seguito si forniscono le indicazioni operative per la compilazione della Denuncia Aziendale
(DA).
Nel quadro E il campo “Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti (ex campo “Senza
terra”) può assumere i valori:
S = senza terra
N = da quadri F/G (l’azienda ha terreni/allevamenti che vengono dichiarati direttamente
nella DA)
A = da AGEA (l’azienda ha terreni/allevamenti che non vengono dichiarati nella DA e che
l’INPS acquisisce d’ufficio dal fascicolo AGEA)
Nel caso in cui venga selezionata l’opzione A sarà possibile inviare la DA senza aver compilato
i quadri “F” e “G”. A tale riguardo si ricorda che, nel caso in cui l’azienda già iscritta aggiorni i
fascicoli AGEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con variazioni dei dati relativi
ai terreni e agli allevamenti, dovrà necessariamente variare il fabbisogno nella DA.
Poiché i dati che possono essere prelevati d’ufficio sono indispensabili per l’istruttoria e la
validazione della DA ai fini del corretto inquadramento previdenziale, nonché per la verifica del
fabbisogno dichiarato, gli operatori di Sede provvederanno ad integrare l’istruttoria stessa
mediante la visualizzazione dei dati contenuti nel fascicolo AGEA, collegandosi direttamente al
sito del SIAN www.sian.it; a tal fine saranno rilasciate, ove non sufficienti, ulteriori abilitazioni
necessarie per l’accesso ai dati richiesti tramite il referente regionale/di coordinamento
metropolitano.
Pertanto, a seguito della trasmissione di una DA in cui risulti presente l’icona relativa
all’opzione A, gli operatori di Sede, che vedranno visualizzati i quadri “F” e “G” con la scritta
“dati da AGEA”, dovranno accedere al portale SIAN, procedendo nell’istruttoria con i dati in
esso presenti, anche con riferimento alla verifica del fabbisogno dichiarato.
Potranno essere allegati i documenti PDF della scheda di validazione SIAN e le videate del
fascicolo SIAN, significative per l’istruttoria, attraverso i nuovi campi previsti per l’indicazione
della tipologia e per l’upload del documento da allegare.
Qualora, gli operatori di Sede, accedendo al portale SIAN, non riscontrino l’esistenza di un
fascicolo istituito, procederanno nell’istruttoria richiedendo all’ azienda la compilazione dei dati
nei quadri “F” e “G” della DA.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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