Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2388/2018
Articolo 2 del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44. Integrazione circolare n. 60 del 29 marzo 2018 – CIG in deroga
Riferimento normativo
Articolo 2 del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44. Integrazione circolare n. 60 del 29 marzo 2018 – CIG in deroga
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13-06-2018
Messaggio n. 2388
OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44. Integrazione
circolare n. 60 del 29 marzo 2018 – CIG in deroga
L’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che, al fine del
compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale
relativi a crisi industriali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo
economico o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai
sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le
Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso le predette unità di crisi, possono
autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di
cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi
durata con effetti nell’anno 2017.
In data 9 maggio 2018 è stato pubblicato nella G. U. n. 106 il decreto-legge 9 maggio 2018, n.
44, recante “Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di
nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.”
L’articolo 2 del citato decreto, all’articolo 1, comma 145, della citata legge n. 205/2017 ha
sostituito le parole “concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti
nell’anno 2017” con le parole “aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata
fino al 31 dicembre 2017”.
Con nota prot. 40/8118 del 14 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
precisato che “alla luce della disciplina introdotta dal citato decreto-legge - che entra in vigore
dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ovverosia dal 10 maggio 2018 – sono da ritenere
legittimi tutti quei decreti di autorizzazione adottati in continuità di decreti di concessione
regionali i cui trattamenti hanno inizio nel corso dell'anno 2016 e durata con effetti nell'anno
2017”, chiarendo altresì che “resta ferma la validità dei decreti emanati in vigenza della
precedente disciplina”.
Con la circolare n. 60 del 29 marzo 2018 l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per l’invio
dei provvedimenti di concessione e la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni
in deroga previste dall’articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
Nella predetta circolare è stato specificato che la proroga della prestazione di cassa
integrazione può essere concessa, per un periodo massimo di 12 mesi, senza soluzione di
continuità con prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concessi con provvedimenti
emanati entro la data del 31 dicembre 2016 (cfr. la circolare del MLPS n. 34/2016), per periodi
di intervento che hanno effetti nell’anno 2017. Alla luce del dettato normativo introdotto dal
citato articolo 2, non si considera più determinante per la legittimità del provvedimento
regionale di concessione la data di emanazione del provvedimento medesimo, bensì il periodo
di concessione della prestazione di cassa integrazione in deroga. Pertanto, le Regioni possono
concedere proroghe esclusivamente di provvedimenti i cui trattamenti hanno inizio nell’anno
2016 e durata con effetti per tutto il 2017, cosiddetti “decreti a cavallo”.
A far data dal 10 maggio 2018 le Regioni non possono più emanare provvedimenti di
autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIG in deroga aventi inizio e fine nell’anno
2017; resta altresì ferma la validità dei provvedimenti rientranti nella sopra esposta tipologia,
emanati fino alla data del 9 maggio 2018, in vigenza della precedente disciplina normativa.
Ne consegue, ad integrazione del paragrafo 3 – Flusso di gestione delle prestazioni- della
circolare 60/2018, che le Strutture territoriali dell’Istituto, per i provvedimenti di concessione
inviati dalle Regioni con il numero convenzionale “33318” ed emanati dal giorno 10 maggio
2018, dovranno effettuare le seguenti nuove verifiche:
a) rispetto del principio della continuità con la sola seguente fattispecie:
provvedimenti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33340”
(indipendentemente dalla data di emanazione del provvedimento regionale);
b) rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva.
Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni con numero convenzionale “33318” ed
emanati fino alla data del 9 maggio 2018 restano validi i controlli previsti al paragrafo 3 –
Flusso di gestione delle prestazioni - della citata circolare. I sopradetti controlli verranno
effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione
dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà emettere l’autorizzazione e dovrà
segnalarlo tempestivamente alla competente Direzione regionale per i successivi adempimenti
di competenza.
II Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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