Contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS. Nuova funzione telematica di chiusura del piano di ammortamento successiva all’avvenuto rilascio del benestare
Contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS. Nuova funzione telematica di chiusura del piano di ammortamento successiva all’avvenuto rilascio del benestare
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31-07-2025
Messaggio n. 2410
OGGETTO: Contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un
quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS. Nuova funzione
telematica di chiusura del piano di ammortamento successiva
all’avvenuto rilascio del benestare
1. Premessa
In riferimento ai contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della
pensione stipulati dai pensionati INPS, successivamente al rilascio del benestare da parte della
Struttura INPS territorialmente competente, possono sopraggiungere eventi - di carattere
oggettivo o soggettivo - da cui consegue la necessità di chiudere il piano di ammortamento su
pensione impostato sulla piattaforma informatica “Quote Quinto”.
Secondo la prassi finora in uso, su apposita richiesta inviata a mezzo PEC dalla
banca/intermediario finanziario creditore, la chiusura del piano di ammortamento su pensione
e, in caso di rinnovo, l’eventuale ripristino del piano originariamente impostato, sono oggetto di
intervento manuale da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti.
Con il presente messaggio si comunica che è disponibile la funzione che consente alle
banche/intermediari finanziari di chiudere autonomamente i piani di ammortamento in essere,
ricorrendo ai servizi di Web Service e Web Application. Anche detta innovazione si inserisce nel
più ampio progetto di reingegnerizzazione della procedura “Cessione Quinto”, già da tempo
avviato nell’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa e di assicurare, quindi, una
maggiore tempestività nella definizione delle varie fasi del processo medesimo.
La fruizione della nuova funzione di chiusura è riservata alle banche/intermediari finanziari in
regime di convenzione con l’Istituto.
Conseguentemente, per le società in regime di mero accreditamento resta in vigore la prassi
sopra descritta.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito i casi nei quali tale
funzione deve essere utilizzata:
nullità del contratto di finanziamento (incapacità di agire del pensionato, laddove
l’intermediario finanziario venga a conoscenza della misura di protezione e della nomina
dell’amministratore di sostegno/tutore - sebbene già dichiarati all’atto di sottoscrizione del
contratto - solo successivamente al rilascio del benestare da parte dell’INPS);
annullamento del contratto di finanziamento (per recesso del pensionato cedente,
mancato perfezionamento del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza,
ecc.).
Tanto premesso, si illustrano di seguito le modalità operative di utilizzo della nuova funzione.
2. Modalità operative
La nuova funzione può essere utilizzata esclusivamente per la chiusura di piani di
ammortamento (di cessione del quinto della pensione e traslazione da stipendio) presenti nella
procedura “Quote Quinto”, che si trovino nello stato di “Validato”/”Sospeso”/”In
accodamento”.
Non è consentito il ricorso a tale funzione nei giorni in cui viene eseguita l’estrazione dei ratei
pensionistici, dei quali viene data notizia alle banche/intermediari finanziari mediante avviso
nella sezione riservata “Avvisi Finanziarie” del sito istituzionale dell’INPS.
2.1 Chiusura di un piano di prima acquisizione
Per la chiusura di un piano di prima acquisizione, una volta inserita la domanda, la procedura
effettua in automatico la chiusura del piano e la cessazione della trattenuta sulla pensione a
decorrere dal primo rateo utile in pagamento.
2.2 Chiusura di un piano di rinnovo
Per la chiusura di un piano di rinnovo(interno o esterno),in sede di inserimento della
domanda,la banca/intermediario finanziario deve obbligatoriamente selezionare una delle
seguenti opzioni:
a) ripristinare il precedente piano;
b) non ripristinare il precedente piano.
L’esercizio di tale opzione presuppone l’accordo tra la banca/intermediario finanziario
rinnovante con la banca/intermediario finanziario titolare del piano oggetto di rinnovo e, nel
contempo, l’informativa al pensionato a cura della banca/intermediario finanziario rinnovante.
Posto che il piano oggetto di rinnovo originariamente impostato non può essere
riattivato oltre la propria scadenza contrattuale (anche qualora sia previsto un periodo di
accodamento), in tali circostanze la domanda di ripristino sarà respinta automaticamente con
laseguente motivazione: “non è possibile ripristinare il piano precedente, presentare la
domanda di annullamento rinnovo mediante PEC alla sede INPS competente”.
Conseguentemente, la banca/intermediario finanziario deve richiedere la chiusura del piano di
ammortamento tramite PEC alla Struttura territorialmente competente dell’INPS. Quest’ultima
provvede a chiudere il piano di rinnovo e a gestire, al di fuori della procedura “Quote Quinto”,
la prosecuzione dell’ammortamento/accodamento del piano scaduto mediante le procedure
“Accantonamento somme” e “PAGVARI”. A tale fine, in caso di previsto accodamento, la
Struttura territoriale dell’INPS deve contattare la banca/intermediario finanziario titolare del
piano oggetto di rinnovo per acquisire l’importo del residuo debito da recuperare e,
contestualmente, provvedere al blocco del codice fiscale del pensionato.
Lo stesso iter deve essere seguito in caso di domanda di chiusura di “rinnovo di piani multipli”
della Gestione pubblica qualora, anche solo uno dei piani da rinnovare, non possa essere
ripristinato.
2.3 Erronea domanda di chiusura di un piano
In caso di errata chiusura di un piano nello stato di “Validato”/”Sospeso”, la
banca/intermediario finanziario richiedente deve rivolgersi alla Struttura territorialmente
competente dell’INPS per l’eventuale ripristino del piano di ammortamento stesso.
Diversamente, in caso di errata chiusura di un piano in fase di accodamento erroneamente
chiuso, il medesimo può essere ripristinato previa comunicazione tramite e-mail alla casella
istituzionale supportoQQ@inps.it (è escluso l’invio di PEC) da parte della banca/intermediario
finanziario, affinché possa essere gestito centralmente dall’INPS.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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