Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 271/2018

Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017. Precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta.

Pubblicato: 18/01/2018 In vigore dal: 18/01/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017. Precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 19-01-2018 Messaggio n. 271 OGGETTO: Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017. Precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta. Si comunica che è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017. È possibile, pertanto, trasmettere le domande utilizzando gli sportelli telematici a disposizione sia online (da Patronato e da Cittadino) che off-line (lotti e cooperazione applicativa). Si precisa, inoltre, che, per quanto riguarda la richiesta annuale per le detrazioni di imposta, con messaggio n. 5096 del 20/12/2017 è stato chiarito che i tracciati di presentazione non prevedono più la contestuale richiesta delle detrazioni fiscali, per la quale deve essere, invece, utilizzato il nuovo servizio on-line delle “Detrazioni Unificate” disponibile nel sito www.inps.it”. In proposito – considerato che la platea dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola è costituita da lavoratori subordinati agricoli che nel medesimo anno in cui percepiscono la prestazione di competenza dell’anno precedente svolgono anche, di norma, attività lavorativa dipendente – si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 2008, ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.” L’Istituto, quindi, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce d’ufficio le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sulle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Ne consegue che i beneficiari di tale prestazione, che desiderano rinunciare al riconoscimento della detrazione in parola, debbono darne annualmente comunicazione all’INPS esprimendo tale volontà con dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle “Detrazioni Unificate”. Tale servizio consente sia di inserire una nuova dichiarazione sia di visualizzare l’ultima dichiarazione presentata per confermarla o modificarla. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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