Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cessazione dell’obbligo di erogazione della Qu.I.R.
Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cessazione dell’obbligo di erogazione della Qu.I.R.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 10-07-2018
Messaggio n. 2791
OGGETTO: Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai
sensi dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Cessazione dell’obbligo di erogazione della Qu.I.R.
L’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo
2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - ad
eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota
maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di
integrazione della retribuzione mensile.
La manifestazione di volontà dei lavoratori interessati - che una volta espressa è irrevocabile
fino al 30 giugno 2018 – può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità
tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252.
L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come
parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).
Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non
tenuti all’obbligo di versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile - costituito ai
sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006 - possono accedere a un
finanziamento assistito da garanzia. Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo
appositamente costituito presso l’INPS e, in ultima istanza, dallo Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 (pubblicato in GU
n. 65 del 19/03/2015), adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con
il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 33,
della citata legge n. 190/2014, sono state disciplinate le modalità di attuazione della
liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del
citato Fondo di garanzia.
Con la circolare n. 82 del 23/04/2015 sono state fornite istruzioni sulla materia e sono state
illustrate le modalità operative utili alla compilazione del flusso Uniemens.
Tanto premesso, si fa presente che, non essendo stato adottato dal legislatore alcun
provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a
decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in
busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano
fatto richiesta.
Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno
più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n.
82/2015.
Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno
continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> - che contiene le informazioni riferite
alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia
(cfr. paragrafo 8 della circolare n. 82/2015) - fino alla liquidazione in busta paga della quota di
TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di
competenza settembre 2018.
Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga,
dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli
obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua
destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore
dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i
relativi obblighi informativi e finanziari:
a) accantonamento in azienda;
b) versamento al Fondo di tesoreria;
c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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