Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2937/2018
Riesame delle domande di ReI
Riferimento normativo
Riesame delle domande di ReI
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-07-2018
Messaggio n. 2937
OGGETTO: Riesame delle domande di ReI
1. Il riesame delle domande di ReI. La divisione di competenze tra i Comuni e l’INPS
per la verifica dei requisiti
Facendo seguito alle numerose richieste pervenute, sia dalle Strutture territoriali INPS che dai
Comuni impegnati nell’attività di raccolta, istruttoria e trasmissione delle domande di ReI, con
il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni amministrative in merito alla gestione
dei riesami delle domande di ReI.
In particolare, è necessario chiarire la suddivisione di competenze fra l’INPS e i Comuni, i due
enti coinvolti nell’attività istruttoria.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce che il ReI è
riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento
della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in
possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza, il soggiorno e, solo al
momento di presentazione della domanda se presentata entro il 31 maggio 2018, la
composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione
economica del nucleo familiare del richiedente.
La verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza è di competenza del Comune,
come previsto dall’articolo 9, comma 3, del predetto decreto e chiarito con la circolare n. 172
del 22 novembre 2017, avallata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui la
funzione di riesame relativa a detti requisiti è in capo ai medesimi.
In merito ai requisiti familiari, previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018 (cfr.
la circolare n. 57 del 28 marzo 2018, paragrafo 2.2, così come precisato dal messaggio n.
1972 dell’11 maggio 2018), spetta al Comune la verifica dello specifico requisito familiare dello
stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica, mentre, in merito al
requisito della presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un
suo tutore si precisa che, come già chiarito con il messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017,
ferma restando la verifica del requisito sulla DSU effettuata dall’Istituto, il Comune potrà
inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del tutore nel nucleo, in assenza di
genitore convivente.
Giova precisare che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota
prot. 0002503 del 4 aprile 2018 nella definizione di tutore di cui all’articolo 3, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, rientra anche quella di amministratore di
sostegno e di curatore. Per la sussistenza del requisito familiare tutte e tre le figure devono
essere necessariamente componenti del nucleo familiare richiedente il ReI, indipendentemente
dal grado di parentela del disabile.
Diversamente, per i restanti requisiti familiari, per quelli concernenti la condizione economica
del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all’incompatibilità, la competenza della
verifica degli stessi, anche in sede di riesame, è in capo all’INPS.
È necessario, inoltre, precisare che fino a quando la domanda è in stato “bozza” e la stessa
non transita in stato “completata”, i dati inseriti in procedura, ivi comprese le risultanze dei
controlli, sono sempre modificabili.
Si chiarisce, infine, anche a seguito di interlocuzione con il Ministero vigilante, che
l’individuazione del nucleo familiare scaturisce dalla dichiarazione ai fini ISEE del cittadino,
nella quale il nucleo è autodichiarato. Poiché i Comuni sono gli enti tenutari delle anagrafi dei
residenti, sulla cui base (fatte salve le ipotesi previste dal D.P.C.M. n. 159 del 2013) è
costruito il nucleo ISEE, agli stessi enti compete (ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del
2000) la verifica della veridicità della composizione del nucleo così come autodichiarato in DSU.
2. Il riesame su istanza di parte
Il richiedente la prestazione di ReI può presentare istanza di riesame dopo l’emanazione del
provvedimento con il quale la domanda è stata definita; eventuali istanze di riesame
presentate prima della definizione del procedimento devono essere gestite come mere istanze
di sollecito.
Il richiedente che, a seguito della definizione della domanda di ReI, intenda contestarne l’esito
può proporre apposita istanza di riesame presso la Struttura INPS che ha emanato il
provvedimento, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione.
L’istanza deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente attraverso
una delle seguenti modalità:
in forma cartacea, direttamente allo sportello;
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS;
per posta ordinaria.
A seguito del riesame, la Struttura territoriale procede, in sede di autotutela, alla conferma del
provvedimento già emanato o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua riforma; in
entrambi i casi, l’esito è notificato al richiedente la prestazione.
Laddove l’istanza di riesame abbia ad oggetto i requisiti la cui verifica compete ai Comuni (cfr.
precedente paragrafo 1), ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, la Struttura INPS interesserà il Comune competente, che potrà valutare la
fondatezza delle ragioni espresse nell’istanza di riesame, comunicandone l’esito all’Istituto, che
a sua volta provvederà a notificarlo al richiedente.
3. Il riesame di ufficio
Qualora, a seguito di una rinnovata verifica dei controlli effettuati in sede di istruttoria o di una
effettuazione degli stessi oltre il limite temporale (con efficacia ordinatoria), rispettivamente di
15 o 5 giorni lavorativi, assegnato al Comune e all’INPS per la conclusione del procedimento
istruttorio, emerga una difformità con l’esito procedimentale di prima istanza, l’INPS procede
alla riforma, in autotutela, del provvedimento già emanato, notificando il relativo esito al
richiedente.
Il riesame d’ufficio è previsto anche nel caso di mero errore materiale, quando sia stato
inserito, da parte del Comune o dell’INPS, un esito delle verifiche istruttorie non conforme alle
risultanze documentali.
4. Riesami in caso di revoca, decadenza e irrogazione di sanzioni
Quanto illustrato per le ipotesi di riesame relative agli esiti dell’istruttoria si applica anche
laddove la domanda, accolta in prima istanza, venga successivamente revocata o posta in
decadenza.
Anche in questi casi, in relazione alla competenza amministrativa per la verifica del requisito il
cui venir meno ha causato la revoca o la decadenza, la decisione sul riesame competerà al
Comune o all’INPS, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
In merito alle competenze dei Comuni, sono disponibili in procedura le utility per gestire le
seguenti motivazioni di revoca (si ricorda che la revoca opera ex tunc e comporta il recupero
di quanto indebitamente percepito):
mancanza del requisito di cittadinanza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
mancanza del requisito di residenza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
assenza di donna in stato di gravidanza accertata ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per
le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo, ex art. 3 del decreto n.
147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
assenza nella DSU/ISEE, alla richiesta di ReI, di persona disabile ed almeno un suo
genitore/tutore, ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31
maggio 2018;
composizione del nucleo familiare autodichiarata in DSU non veritiera (art. 71 del D.P.R.
445/2000).
La Struttura INPS, per le verifiche dei requisiti di propria competenza, procede in sede di
autotutela alla conferma del provvedimento o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua
riforma; in entrambi i casi, l’esito del riesame è notificato al richiedente.
In merito, infine, alle sanzioni di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 147/2017, la cui disciplina sarà
oggetto di successivo messaggio, si anticipa che l’istituto del riesame si applica nelle ipotesi in
cui non è previsto per legge il ricorso amministrativo.
Con successivo messaggio verrà comunicato anche il rilascio della funzione informatica, con le
relative indicazioni operative.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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