Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Assegno ordinario per la riduzione di orario o sospensione di attività e “sezione emergenziale”. Limiti di utilizzo delle risorse del Fondo
Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Assegno ordinario per la riduzione di orario o sospensione di attività e “sezione emergenziale”. Limiti di utilizzo delle risorse del Fondo
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 10-08-2018
Messaggio n. 3157
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del
personale del credito. Assegno ordinario per la riduzione di orario o
sospensione di attività e “sezione emergenziale”. Limiti di utilizzo
delle risorse del Fondo
Con la delibera n. 16 del 20 aprile 2018, parzialmente rettificata dalla delibera n. 22 del 27
giugno 2018, il Comitato amministratore del Fondo in oggetto, in conformità al quadro
normativo vigente ed in forza dei poteri riconosciutigli dall’articolo 4 del D.I. n. 83486/2014,
ha previsto dei limiti di utilizzo delle risorse del Fondo, per i casi di accesso alle prestazioni di
assegno ordinario ed emergenziale.
In particolare, è stato previsto che, fermi restando i limiti di cui all’articolo 9, comma 4, del
D.I. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.I n. 99789/2017, da
applicarsi in relazione ad ogni singola azienda/gruppo, per le domande di accesso alla
prestazione di assegno ordinario presentate a decorrere dal 21 aprile 2018 l’intervento del
Fondo venga determinato, per ciascuna azienda/gruppo, in misura non superiore al 18% delle
risorse complessive disponibili alla data del 19 marzo 2018 (quantificate in € 45.869.577,45),
per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti (pari a € 8.256.524), ovvero al 26%,
per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti (pari a € 11.926.090).
Il computo del suddetto limite dovrà effettuarsi, per ciascuna azienda/gruppo, in relazione alla
parte eccedente l’ammontare dei contributi ordinari versati e al netto delle somme già
utilizzate per soddisfare le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.
Per le domande di accesso alla “sezione emergenziale”, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
c), del D.I. n. 83486/2014, la delibera sopra citata ha, altresì, previsto che il Fondo intervenga
complessivamente, per ciascun datore di lavoro, nel limite di € 3.546.037,24, da computarsi in
relazione alla sola quota a carico del Fondo.
Nella medesima delibera il Comitato amministratore del Fondo ha inoltre definito un ordine di
priorità nelle deliberazioni degli interventi del Fondo, stabilendo che le domande di
finanziamento della prestazione di cui all’articolo 5, comma 1 (programmi formativi), hanno la
precedenza rispetto alle domande di accesso alle altre prestazioni del Fondo di solidarietà.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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