Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani istituito dal decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva.
Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani istituito dal decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva.
Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 31-08-2018
Messaggio n. 3235
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti
italiani istituito dal decreto interministeriale n. 95440 del 18
aprile 2016. Assegno ordinario con causale contratto di
solidarietà difensiva.
Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
1. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
Con la circolare n. 74 del 25 maggio 2018 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal decreto interministeriale n.
95440/2016, e sono state dettate disposizioni concernenti l’assegno ordinario erogato dal
predetto Fondo nonché le relative modalità di accesso.
Con il presente messaggio – rinviando alla disciplina di carattere generale delineata nella
suddetta circolare – si forniscono istruzioni operative con specifico riferimento all’assegno
ordinario garantito dal Fondo di solidarietà in oggettocon causale contratto di solidarietà
difensiva.
Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2018 e con decorrenza della
prestazione dalla medesima data i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno
associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel
messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della
compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a
tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal
fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in
corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del
giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in
centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle
indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri
alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora
autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il
relativo codice evento.
Il codice che identifica l’evento tutelato dal Fondo degli ormeggiatori e barcaioli dei porti
italiani è il seguente:
Codice Descrizione
ASR “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di
autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi
ormeggiatori e barcaioli”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come previsto dalle disposizioni
vigenti, sul conto assicurativo del lavoratore la contribuzione correlata, calcolata ai sensi
dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.
2. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario per
contratto di solidarietà
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è
stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG>
<CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente
modo:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del
versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovrà essere valorizzato il seguente codice causale già in uso:
Codice Descrizione
A102 ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo
posto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine dovrà essere valorizzato il seguente codice causale già in uso:
Codice Descrizione
L002 Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens
di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza
delle autorizzazioni.
3. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli eventi afferenti la liquidazione delle prestazioni di
assegno ordinario con causale contratto di solidarietà, intesa come difensiva, avuto riguardo
alle istruzioni riportate nei paragrafi precedenti, si istituiscono nell’ambito della gestione FOR –
Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – art. 1, del D.I. n.
95440 del 18 aprile 2016, i seguenti conti:
FOR30132 - assegni ordinari per contratto di solidarietà conguagliati dai datori di lavoro –
codice evento “L002” - articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, anni precedenti;
FOR30192 - assegni ordinari per contratto di solidarietà conguagliati dai datori di lavoro –
codice evento “L002” - articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, anno in corso;
Relativamente al versamento della contribuzione addizionale sugli assegni ordinari per contratti
di solidarietà, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I.
n. 95440/2016, contraddistinta in dichiarazione dal codice evento “A102”, si istituiscono i
seguenti conti da gestire secondo le indicazioni contenute nel paragrafo precedente:
FOR21108 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva
anni precedenti;
FOR21178 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva
anno in corso;
FOR21128 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva
insoluto anni precedenti;
FOR21188 contribuzione addizionale su assegno ordinario per contratti di solidarietà difensiva
insoluto anno in corso.
Ai fini della rilevazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari con
contratto di solidarietà, a carico del Fondo, verrà imputato il conto FOR32141, già istituito, in
contropartita ai conti della serie XXX22141 delle gestioni o Fondi di iscrizione dei lavoratori.
Si allega la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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