Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3355/2025
Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoriali vacanti
Riferimento normativo
Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoriali vacanti
Testo normativo
Direzione Generale
Roma, 07-11-2025
Messaggio n. 3355
Allegati n.3
OGGETTO: Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti
funzione centrali e territoriali vacanti
Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli incarichi
dirigenziali non generali, per la copertura di posti funzione centrali e territoriali, indicati
nell’elenco allegato (allegato n. 1), secondo la previsione dell’articolo 19 del Decreto Legislativo
n. 165/2001, dei Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 6 luglio 2022 e delle disposizioni
contenute nel Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge 190/2012,
adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018, come da ultimo modificato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 16 ottobre 2025 (allegato n. 2).
Si precisa che la declaratoria delle competenze dei posti funzione della Direzione generale
oggetto della presente procedura è specificata nell’allegato n. 3.
Si informa che le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso la
procedura informatica secondo le modalità di seguito dettagliate.
CANDIDATURE DEL PERSONALE DIPENDENTE INPS
Il personale appartenente ai ruoli dell’Istituto potrà inviare, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente messaggio, la manifestazione di disponibilità per i predetti posti
funzione, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito intranet dell’Istituto,
seguendo il percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.
Dalla pagina Home della procedura è possibile selezionare il pulsante del menu di sinistra
“Acquisizione domanda/Bando INPS Dirigenti”, all’interno della maschera il candidato dovrà
indicare:
l’incarico attualmente ricoperto nella sede di appartenenza e la data di decorrenza dello
stesso;
eventuali precedenti incarichi presso la stessa sede;
la laurea (Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento), la denominazione della
stessa, l’Istituto e la data di conseguimento. Tali informazioni verranno memorizzate a
sistema e risulteranno precompilate nelle future domande di interpello;
le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, confermando, con
il segno di spunta, il testo precompilato nell’apposito campo;
eventuali note: in tale campo potranno essere specificate particolari circostanze ritenute
meritevoli di considerazione ai fini della presente procedura.
Si potrà, quindi, selezionare la preferenza attraverso l’apposito menu a tendina nella sezione
“Scelta incarichi”.
Alla domanda deve essere allegata una sintetica relazione nella quale possono essere illustrate
le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione
all’incarico per il quale si concorre. La stessa potrà essere inserita testualmente nel campo a
disposizione, o caricata in formato pdf.
La procedura precarica in automatico il curriculum vitae attualmente pubblicato sul sito
dell’Istituto (estratto da procedura VEGA), che sarà visualizzabile attraverso il pulsante
“Visualizza CV VEGA”. Qualora il/la candidato/a voglia allegare alla domanda un curriculum
vitae diverso da quello presente in Vega, potrà allegare il relativo file (solo in formato pdf)
attraverso l’apposita funzione “Aggiorna CV”.
È prevista la possibilità di salvare una bozza dei dati inseriti, attraverso la funzionalità “SALVA
DOMANDA IN BOZZA”.
Per l’invio definitivo della domanda così compilata, procedere cliccando l’apposito pulsante
“INVIA DOMANDA” in fondo alla pagina, in tal modo i dati generali della stessa saranno
acquisiti in procedura.
Si precisa che è consentito comunque procedere alla loro modifica fino alla scadenza dei
termini previsti attivando, dal menu di sinistra, il pulsante “Acquisizione domanda/Bando INPS
Dirigenti”.
Il/la candidato/a riceverà una e-mail, al proprio indirizzo di posta elettronica, che comunica
l’avvenuta acquisizione della domanda.
Per maggiori dettagli sul funzionamento della procedura si rimanda al “Manuale utente” ivi
disponibile.
CANDIDATURE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI NON DIPENDENTI INPS
L’interpello di cui al presente messaggio è rivolto anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n.
165/2001, ovvero, ai soggetti di cui all’art. 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
I soggetti di cui sopra, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, potranno
inviare la manifestazione di disponibilità per i predetti posti funzione, utilizzando
esclusivamente la procedura informatica presente nel sito istituzionale www.inps.it nella
sezione “Avvisi, Bandi e Fatturazione” à “Interpelli” accessibile tramite SPID, CIE o CNS.
Dalla pagina Home della procedura è possibile selezionare il pulsante del menu di sinistra
“Acquisizione domanda/Bando INPS Dirigenti”, all’interno della maschera il/la candidato/a
troverà precompilati i campi relativi al nome, cognome codice fiscale e indirizzo mail indicati al
momento del rilascio delle credenziali, e dovrà indicare:
l’Ente di provenienza;
il ruolo: si dovrà specificare se si è un “DIRIGENTE PA per CONCORSO” (in caso di
superamento di pubblico concorso), “DIRIGENTE A CONTRATTO” (ex art. 19, comma 6 del
D.lgs. n. 165/2001) o “ALTRO”, in cui è presente un apposito textbox a campo libero.
l’incarico attualmente ricoperto e la data di decorrenza dello stesso;
eventuali precedenti incarichi ritenuti rilevanti;
la laurea (Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento), la denominazione della
stessa, l’Istituto e la data di conseguimento;
le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, confermando, con
il segno di spunta, il testo precompilato nell’apposito campo;
eventuali note: in tale campo potranno essere specificate particolari circostanze ritenute
meritevoli di considerazione ai fini della presente procedura.
Si potrà, quindi, selezionare la preferenza attraverso l’apposito menu a tendina nella sezione
“Scelta incarichi”.
Alla domanda deve essere allegata una sintetica relazione nella quale possono essere illustrate
le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione
all’incarico per il quale si concorre. La stessa potrà essere inserita testualmente nel campo a
disposizione, o caricata in formato pdf.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae (esclusivamente in formato pdf.)
attraverso l’apposita funzione “Aggiorna CV”.
È prevista la possibilità di salvare una bozza dei dati inseriti, attraverso la funzionalità “SALVA
DOMANDA IN BOZZA”.
Per l’invio definitivo della domanda così compilata, procedere cliccando l’apposito pulsante
“INVIA DOMANDA” in fondo alla pagina, così i dati generali della stessa saranno acquisiti in
procedura.
Si precisa che è consentito comunque procedere alla loro modifica fino alla scadenza dei
termini previsti attivando, dal menu di sinistra, il pulsante “Acquisizione domanda/Bando INPS
Dirigenti”.
Per maggiori dettagli sul funzionamento della procedura si rimanda al “Manuale utente” ivi
disponibile.
ESAME DELLE CANDIDATURE
L’Istituto procederà prioritariamente all’esame delle candidature presentate dai dirigenti
appartenenti ai propri ruoli e, successivamente, all’esame di quelle dei dirigenti dipendenti
delle Amministrazioni di cui all’art. 19, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001 e, nell’ipotesi in cui
non rinvenga le necessarie professionalità nei ruoli dell’Istituto, all’esame delle candidature
presentate dai soggetti di cui all’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.
Per problematiche relative alla procedura, è possibile scrivere alla seguente casella
Vega3Admins@inps.it
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti è possibile scrivere alla seguente casella
AdesioniTitolaritaSedi@inps.it
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Allegato 1 – Posti funzione oggetto di interpello
Allegato 2 – Deliberazione CdA n. 159 del 16 ottobre 2025
Allegato 3 – Declaratoria competenze aree manageriali della Direzione generale
ALLEGATO 2
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 159
OGGETTO: Modifiche al “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012”
adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 16 ottobre 2025
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
Visto i l Regolamento di organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario
Straordinario n.49 del 14 settembre 2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato, da ultimo, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 158 del 16 ottobre 2025;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 16, comma 1, lett. l quater);
Il Segretario Il Presidente
REP. n. 335
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012” adottato con
determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione adottato con la delibera n. 1064 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) del 13 novembre 2019, ed in particolare l’allegato n. 1, denominato “Indicazioni
metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” nel quale vengono indicate le aree maggiormente esposte
al rischio corruzione, e l’allegato n. 2 relativo a “La rotazione ordinaria del personale” nel quale vengono
fornite indicazioni in relazione all’individuazione dei criteri e alla programmazione della misura;
Preso atto che l’ANAC ha individuato ulteriori aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi,
denominate “aree di rischio generali”, integrando quelle cosiddette “obbligatorie” indicate dalla citata legge
190/2012;
Vista la delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura
della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l) quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”;
Vista la Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione
(PIAO) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 17 del 29 gennaio 2025 e successivamente aggiornato
con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 16 luglio 2025 e n. 145 del 17 settembre
2025;
Preso atto della necessità di modificare il citato “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui
alla legge n. 190/2012”, al fine di recepire sia le modifiche intervenute nella normativa anticorruzione che
le indicazioni fornite dall’ANAC in materia di “gestione del rischio corruzione” nei PNA e nelle Linee guida
citate;
Tenuto conto che la rotazione del personale costituisce sia una misura preventiva della corruzione, che
un criterio organizzativo di carattere generale, idoneo a conseguire una migliore organizzazione del
lavoro, assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate nonché ad
accrescere e valorizzare le professionalità presenti all’interno dell’Istituto;
Tenuto conto, altresì, che, nella individuazione dei criteri di rotazione del personale dell’Istituto, le finalità
sottese alla rotazione medesima vanno contemperate con quelle dirette ad assicurare il buon andamento
e la continuità dell’azione amministrativa, nonché la puntuale erogazione delle prestazioni e la qualità dei
servizi resi;
Preso atto, pertanto, dell’opportunità di prevedere per alcuni incarichi, sia dirigenziali che di
coordinamento, la possibilità di riattribuzione per una terza volta, nel caso in cui l’interessato maturi il
diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza della
durata fissata per il nuovo incarico attribuito;
Vista la relazione della Direzione generale;
Su proposta del Direttore generale,
DELIBERA
di modificare - per le ragioni indicate in premessa - il “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui
alla legge n. 190/2012” adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018.
Il testo del Regolamento, come sopra modificato, è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante.
La presente deliberazione viene inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministero
dell’Economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione pubblica.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE
DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento definisce i criteri della rotazione del personale operante
nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione, prevista dalla legge n.
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,
nel rispetto dei principi e degli indirizzi enunciati dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) nei Piani Nazionali Anticorruzione.
2. La rotazione del personale, come disciplinata dal presente regolamento,
rappresenta, altresì, un criterio organizzativo di carattere generale che l’Istituto
adotta al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro, assicurare
il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, accrescere
e valorizzare le professionalità presenti al suo interno.
Art. 2
Principi generali e strumenti di attuazione
1. I criteri di rotazione di cui al presente regolamento sono definiti nell’ottica di
contemperare le finalità di cui all’art. 1 con quelle dirette ad assicurare il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa, nonché la puntuale
erogazione delle prestazioni e la qualità dei servizi resi.
2. Si assume, pertanto, quale presupposto fondamentale, il principio per il quale
la rotazione non può implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle
competenze necessarie.
3. Nell’Istituto, il presidio del buon andamento e della continuità dell’azione
amministrativa è, inoltre, garantito dal sistema dei “controlli interni” previsto
dal vigente Regolamento di Organizzazione, nonché dal sistema dei “controlli
del processo produttivo” che, in particolare, coinvolge tutte le strutture e le
risorse dell’Ente, e si articola in un insieme di regole, procedure, azioni -
suscettibili di implementazioni ed aggiornamenti da parte
dell’amministrazione - che contribuiscono ad assicurare la correttezza e la
stabilità dei processi di produzione, nonché la sorveglianza costante sui fattori
di rischio operativo.
1
4. L’introduzione dei criteri di rotazione delineati nel presente documento tiene
conto, altresì, del processo di acquisizione di nuove risorse avviato
dall’Istituto.
5. Il presente regolamento è, altresì, improntato al principio in virtù del quale la
maggiore o minore ampiezza dei poteri e compiti assegnati e/o la maggiore o
minore fungibilità del ruolo ricoperto determinano una maggiore o minore
necessità di rotazione.
6. La rotazione può essere attuata attraverso la modifica dei compiti e delle
responsabilità attribuiti al personale (rotazione di carattere funzionale) e/o
attraverso l’attribuzione di compiti e responsabilità afferenti ad ambiti
territoriali differenti (rotazione di carattere territoriale).
7. Resta ferma l’applicazione, da parte dell’Istituto, di tutte le altre misure di
prevenzione della corruzione, obbligatorie ex lege e individuate di iniziativa
dall’Amministrazione, comprese quelle concernenti gli adempimenti in tema di
“trasparenza”, nei termini annualmente fissati in sede di aggiornamento del
Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) nella sottosezione “Rischi
corruttivi e trasparenza”. La rotazione si pone in un rapporto di
complementarità sia rispetto alle altre misure di prevenzione della corruzione,
sia rispetto al sistema di “gestione del rischio corruzione”, parimenti attuato
dall’Istituto e inteso, in conformità alle previsioni dei Piani Nazionali
Anticorruzione, quale insieme di iniziative coordinate per guidare e tenere
sotto controllo l’attività dell’amministrazione al fine di ridurre le probabilità
che il rischio corruzione si verifichi.
Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione
1. I settori particolarmente esposti al rischio corruzione sono quelli individuati
dall’art. 1, comma 16, della legge n.190/2012 e specificati dall’allegato n. 1
del PNA 2019 nonché quelli indicati dall’Istituto nel “Registro degli eventi
rischiosi” e, segnatamente, quelli deputati allo svolgimento dei procedimenti
relativi a:
a. acquisizione e gestione del personale;
b. contratti pubblici;
2
c. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
d. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
e. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
f. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
g. affari legali e contenzioso;
h. incarichi e nomine;
i. performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale;
j. supporto agli organi;
k. studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali;
l. comunicazione e protezione dati.
2. Considerata la trasversalità e la stretta connessione tra i diversi processi
dell’Istituto, nonché gli interessi pubblici tutelati, la misura della rotazione del
personale si applica a tutti i settori.
Art. 4
Ambito soggettivo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dirigenti, ai coordinatori, anche generali,
dei rami professionali legale, tecnico-edilizio e statistico attuariale, al
coordinatore generale medico legale ed ai responsabili di U.O. medico legali,
centrali e territoriali, nonché ai responsabili di posizione organizzativa, ed
integra quanto già previsto nelle disposizioni adottate dall’Istituto in tema di
rotazione, per dirigenti e professionisti.
2. Per le norme di carattere generale di cui agli artt. 2, 10, 11 e 12 il presente
regolamento trova applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente
ovvero in servizio presso l’Istituto con altro tipo di rapporto di lavoro.
3
Art. 5
Rotazione del personale dirigenziale
1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la
rotazione dei dirigenti, nel rispetto delle previsioni normative e delle
disposizioni dell’Istituto sui criteri per il conferimento e sulla durata degli
incarichi dirigenziali, al di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle ipotesi di
applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell’incarico.
2. Il criterio per la rotazione del personale dirigenziale di cui al presente articolo
è di tipo funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all’art. 2,
comma 6.
3. Per i dirigenti è prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già
ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o
funzionali, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di
conferimento.
4. Per gli incarichi di livello dirigenziale non generale afferenti alle strutture della
Direzione generale, è possibile, in via di eccezione, l’attribuzione del
medesimo incarico per una terza volta, tenuto conto dell’alta specializzazione
dei compiti assegnati e della particolare competenza posseduta, nonché
dell’esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione
amministrativa, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di
conferimento.
5. Qualora le attività svolte dal dirigente destinatario della attribuzione, ai sensi
del comma precedente, del medesimo incarico per una terza volta, siano
riconducibili a quelle di cui all’art. 3, comma 1, del presente regolamento, il
Responsabile di Struttura centrale è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle
stesse, anche attraverso ulteriori controlli a campione, finalizzati ad evitare il
verificarsi di fenomeni a rischio di corruzione.
6. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 3, è
consentita per gli incarichi dirigenziali di livello generale, nonché per gli
incarichi dirigenziali territoriali di livello non generale, al fine di garantire
continuità gestionale, la riattribuzione dell’incarico per una terza volta, nel
caso in cui il dirigente maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il
raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza dell’ulteriore
incarico attribuito.
4
7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6, nell’ipotesi di avvenuta
riattribuzione dell’incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti
commi, in sede di procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
livello generale e di livello dirigenziale, è consentita la candidatura
esclusivamente con riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il
medesimo incarico sarà comunque consentita decorso un periodo di durata
almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali
sulla durata degli incarichi.
8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel
rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il conferimento degli
incarichi dirigenziali, previsti dalle disposizioni dell’Istituto.
9. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema
di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale,
consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale
prevista.
10. Nell’ottica di garantire la continuità della gestione amministrativa, di norma,
la rotazione degli incarichi dirigenziali deve essere espletata, da un punto di
vista temporale, in modo asincrono alla rotazione del personale di cui ai
successivi artt. 9 e 10.
Art. 6
Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento
Medico- legale
1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la
rotazione del coordinatore generale medico-legale, dei coordinatori centrali
medico legali e del personale medico responsabile di Unità Operative Semplici
(UOS) e Complesse (UOC), nel rispetto delle previsioni ordinamentali e
contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca
dell’incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al
termine dell’incarico.
2. Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo
funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6.
3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze
dell’Istituto, la rotazione dei medici già titolari di incarico di coordinamento
5
e/o di responsabilità di UOS o UOC, può avvenire con la permanenza, senza
incarico, nell’ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione.
4. Per i titolari di incarichi di cui al presente articolo è prevista la possibilità di
riattribuzione dell’incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si
ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel
relativo provvedimento di conferimento.
5. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 4, è
consentita, al fine di garantire continuità gestionale, la riattribuzione
dell’incarico per una terza volta, nel caso in cui il medico maturi il diritto alla
pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della
scadenza dell’ulteriore incarico attribuito.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, nell’ipotesi di avvenuta
riattribuzione dell’incarico già ricoperto, in sede di procedura per il
conferimento degli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con
riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico è
comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro
incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e
contrattuali sulla durata degli incarichi.
7. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema
di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale,
consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale
prevista.
8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel
rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti
dalle disposizioni dell’Istituto.
Art. 7
Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento
Legale e Tecnico-edilizio
1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la
rotazione dei Professionisti delle Aree Legale e Tecnico-edilizio, titolari di
incarico di coordinamento generale, centrale e territoriale, nel rispetto delle
previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al
di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle ipotesi di applicazione di misure
cautelari, avviene al termine dell’incarico.
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2. Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo
funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6.
3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze
dell’Istituto, la rotazione dei professionisti già titolari di incarico di
coordinamento può avvenire con la permanenza, senza incarico, nell’ambito
dello stesso ufficio o settore di specializzazione.
4. Per i titolari di incarichi di cui al presente articolo, è prevista la possibilità di
riattribuzione dell’incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si
ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel
relativo provvedimento di conferimento.
5. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 4, è
consentita, al fine di garantire continuità gestionale, la riattribuzione
dell’incarico per una terza volta, nel caso in cui il professionista maturi il diritto
alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima
della scadenza dell’ulteriore incarico attribuito.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, nell’ipotesi di avvenuta
riattribuzione dell’incarico già ricoperto, in sede di procedura per il
conferimento degli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con
riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico è
comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro
incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e
contrattuali sulla durata degli incarichi.
7. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema
di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale,
consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale
prevista.
8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel
rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti
dalle disposizioni dell’Istituto.
7
Art. 8
Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento
statistico-attuariale
1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la
rotazione del professionista statistico-attuariale, titolare dell’incarico di
coordinamento generale o centrale, nel rispetto delle previsioni ordinamentali
e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca
dell’incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al
termine dell’incarico.
2. Il criterio per la rotazione del titolare dell’incarico di cui al presente articolo è
di tipo funzionale secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6.
3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze
dell’Istituto, la rotazione dei professionisti già titolari di incarico di
coordinamento può avvenire con la permanenza, senza incarico, nell’ambito
dello stesso ufficio o settore di specializzazione.
4. È prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già ricoperto, per una sola
volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali,
adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento.
5. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 4, è
consentita, al fine di garantire continuità gestionale, la riattribuzione
dell’incarico per una terza volta, nel caso in cui il professionista statistico-
attuariale maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei
limiti ordinamentali prima della scadenza dell’ulteriore incarico attribuito.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, nell’ipotesi di avvenuta
riattribuzione dell’incarico già ricoperto in sede di procedura per il
conferimento degli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con
riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico sarà
comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro
incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e
contrattuali sulla durata degli incarichi.
7. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema
di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale,
consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale
prevista.
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8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel
rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti
dalle disposizioni dell’Istituto.
Art. 9
Rotazione dei titolari di posizione organizzativa
1. In analogia con i limiti legali previsti per la durata degli incarichi dirigenziali e
secondo criteri di ragionevolezza, per il personale titolare di posizione
organizzativa, la permanenza nell’incarico viene fissata in conformità delle
previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata dei medesimi.
2. Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo
funzionale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6.
3. Qualora non sia possibile attuare la rotazione funzionale, può essere applicato
il criterio di rotazione su base territoriale, secondo le definizioni di cui all’art.
2, comma 6.
4. È prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già ricoperto, laddove si
ravvisino esigenze organizzative adeguatamente rappresentate dal
Responsabile di Struttura centrale/Direttore regionale/Direttore di
coordinamento metropolitano.
5. Fermo restando quanto sopra, l’incarico può essere attribuito per una terza
volta per motivate e rilevanti esigenze di carattere organizzativo volte ad
assicurare la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa,
adeguatamente rappresentate, dal Responsabile di Struttura
centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano.
6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il Responsabile di Struttura
centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano è
tenuto ad effettuare il monitoraggio delle attività svolte dal dipendente
interessato, anche attraverso ulteriori controlli a campione, finalizzati ad
evitare il verificarsi di fenomeni a rischio di corruzione.
7. Nell’ipotesi di avvenuta riattribuzione dell’incarico già ricoperto alle condizioni
di cui ai precedenti commi, non è consentita la candidatura dei funzionari che
abbiano già ricoperto l’incarico oggetto del bando di interpello/selezione nel
periodo di durata precedente alla pubblicazione del bando medesimo. Tale
personale può presentare la candidatura per una posizione organizzativa
diversa da quella precedentemente ricoperta. La candidatura per il medesimo
9
incarico è comunque consentita decorso un periodo, senza incarico o con altro
incarico, di durata almeno pari a quello previsto dalle disposizioni
ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi.
8. L’osservanza dei tempi di rotazione dei titolari di posizione organizzativa sarà
oggetto di monitoraggio annuale che consenta di verificare l’effettivo
avvicendamento alla scadenza temporale prevista come disposto dal
successivo art. 14.
9. La rotazione degli incarichi di posizione organizzativa deve, di norma,
uniformarsi al criterio di asincronicità secondo la logica e le finalità già previste
per la rotazione dei dirigenti. Il funzionario, trasferito a nuovo ufficio, potrà
collaborare con un Dirigente con esperienza specifica nel settore già
consolidata.
10. Ai fini della rotazione, una volta scaduto l’incarico a seguito del decorso del
limite temporale di cui al comma 1, l’attribuzione del nuovo incarico deve
avvenire nel rispetto dei requisiti di partecipazione e secondo le modalità
stabiliti dall’Istituto.
11. Nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa, è facoltà dell’Istituto disporre la proroga
degli incarichi di cui al presente articolo, per un periodo massimo di sei mesi.
Art. 10
Rotazione del personale
1. Fatte salve le specifiche disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, la
rotazione deve intendersi quale criterio organizzativo di carattere generale,
applicabile a tutto il personale, nell’ottica di prevenire il consolidarsi di
relazioni che possano generare dinamiche irregolari nella gestione
amministrativa.
2. La rotazione rappresenta una misura ulteriore rispetto alle altre azioni di
contrasto alla “corruzione” richiamate nel PIAO e, in considerazione delle
implicazioni che la stessa comporta, deve essere necessariamente adeguata
alle esigenze organizzative e funzionali di ciascun ufficio, al fine di evitare che
dalla stessa possano derivare inefficienze e malfunzionamenti.
3. La valutazione sull’adozione delle misure attuative della rotazione è rimessa
al responsabile della struttura nella quale il predetto personale è incardinato.
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Art. 11
Rotazione del personale
in situazione di conflitto di interessi
1. Nell’ipotesi in cui si configuri, ai sensi della normativa vigente e delle
disposizioni dell’Istituto in materia, un sopravvenuto conflitto di interessi,
anche potenziale, che impedisca il sereno e regolare esercizio delle funzioni
di servizio e “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”,
il personale interessato è destinato allo svolgimento di un incarico relativo
ad un ambito operativo diverso da quello caratterizzante l’attività
precedentemente svolta o comunque ad un incarico analogo ma competente
rispetto a diverso bacino di utenza.
2. Nell’ipotesi in cui la situazione di conflitto riguardi un dirigente, le attività
oggetto di conflitto devono essere riassunte dal dirigente gerarchicamente
sovraordinato che, nelle more della individuazione del nuovo titolare, deve
garantirne il presidio in prima persona o individuare un altro dirigente cui
affidare la responsabilità delle funzioni interessate.
3. Analogamente, qualora interessato dalla situazione di conflitto sia personale
appartenente alle Aree professionali o all’Area Medica, le attività sono
proseguite dal rispettivo coordinatore/responsabile di riferimento fino alla
individuazione di un nuovo incaricato.
4. Qualora il conflitto riguardi funzionari titolari di posizione organizzativa, il
dirigente deve avocare a sé ogni compito relativo al procedimento
interessato fino alla nomina del nuovo titolare. Nel caso in cui il conflitto di
interesse comprometta l’ordinario espletamento delle attività di competenza
del titolare di posizione organizzativa coinvolto, quest’ultimo può essere
ricollocato secondo le modalità di attribuzione delle posizioni organizzative
vigenti presso l’Istituto.
Art. 12
Rotazione del personale
sottoposto a procedimento penale o disciplinare
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lett. L quater), del D.
Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 24, del D. Lgs n. 95/2012,
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convertito nella legge n. 135/2012, dai Piani Nazionali Anticorruzione e dalla
delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 che hanno fornito indicazioni per
l’applicazione della suddetta tipologia di rotazione, in caso di notizia formale
di avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva,
l’Istituto procede all’assegnazione del dipendente interessato ad altro ufficio,
salva la possibilità di sospensione del rapporto.
2. Qualora il dipendente sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale, il
Dirigente di livello generale gerarchicamente sovraordinato dispone, con
provvedimento motivato, la revoca dell’incarico e l’assegnazione
dell’interessato ad altro incarico.
3. Qualora il dipendente sia un medico o professionista titolare di incarico di
responsabile di Unità Operativa o di Coordinamento, il Direttore generale, su
proposta del Coordinatore generale di riferimento, dispone, con
provvedimento motivato, la revoca dell’incarico e l’assegnazione
dell’interessato ad altro incarico.
4. Qualora il dipendente sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale
generale ovvero il Coordinatore generale di uno dei rami professionali, il
Presidente, su proposta del Direttore Generale, dispone, con provvedimento
motivato, la revoca dell’incarico e l’assegnazione dell’interessato ad altro
incarico.
5. Tra i fatti di natura corruttiva sono ricompresi i reati di cui al Libro II, Titolo
II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione»
del Codice penale, nonché i reati di cui agli artt. 346 bis, 353, 353 bis c.p.
Art. 13
Piano Formativo
1. L’Istituto elabora, sulla base di una preliminare rilevazione dei fabbisogni, un
programma organico e trasversale di formazione e qualificazione
professionale destinato a tutti i dipendenti non appartenenti ai ruoli
dirigenziali e/o professionali, nell’ottica di assicurare la continuità operativa
delle strutture organizzative, il consolidamento e la trasmissione delle
competenze specialistiche e operative, al fine di consentirne l’impiego nelle
varie aree di attività istituzionali.
2. Al medesimo fine, pianifica - previa rilevazione del fabbisogno individuale -
specifiche e mirate attività di formazione, realizzate con diverse modalità di
intervento, per il personale titolare di una posizione organizzativa interessata
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dalla rotazione per effetto dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 9 del
presente regolamento.
3. Nell’iter delle procedure di interpello per l’attribuzione di incarichi di posizione
organizzativa avvalendosi anche delle attività di monitoraggio previste all’art.
14, è previsto un congruo periodo/finestra - successivo all’espletamento della
procedura di selezione e precedente all’effettivo conferimento dell’incarico -
in cui il nuovo responsabile di posizione organizzativa è adeguatamente
affiancato dal precedente titolare.
4. Le modalità di affiancamento prevedono, nello specifico, l’alternanza di
sessioni di affiancamento/”on the job” (per l’apprendimento sul campo) e di
momenti di formazione “off the job” (in aula, per la contestualizzazione
necessaria ad acquisire abilità complesse) strutturate in modo da guidare la
risorsa, individuata come neo-titolare, verso il massimo livello di autonomia
e operatività, anche attraverso modalità di co-gestione del lavoro.
5. Al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi formativi, la Direzione
centrale Risorse umane e le Direzioni regionali devono avere cura di
contemperare necessità organizzative e logistiche, destinando comunque alle
attività formative un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi.
Art. 14
Monitoraggio della rotazione
1. In coerenza con quanto disposto dall’art 1, comma 10, lettera b) della L.
190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza verifica l’effettiva rotazione degli incarichi attraverso
l’acquisizione trimestrale di un report di dati trasmesso dalle Strutture
competenti alla fornitura del dato medesimo.
Art.15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore dello stesso, ivi compresi quelli conferiti
in via provvisoria e/o oggetto di proroga, ferme restando le naturali scadenze
dei medesimi.
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2. Per il personale di cui all’art. 9 del presente regolamento, i limiti temporali
rilevanti ai fini della rotazione cominciano a decorrere a partire dal primo
incarico conferito ai sensi della determinazione del Direttore generale n. 26
del 26 febbraio 2025.
3. Nel caso in cui, anche a seguito di processi di riorganizzazione, l’incarico non
trovi esatta corrispondenza in quelli precedenti, si ha riguardo all’oggetto
principale dello stesso.
4. Qualora si renda necessario, gli incarichi di cui al presente regolamento sono
prorogati per la durata non superiore a sei mesi e devono essere riattribuiti
entro tale termine, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione.
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