Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3368/2025

Prestazioni per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile. Superamento della fase di cui alla circolare n. 173/2015 e applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio

Pubblicato: 09/11/2025 In vigore dal: 09/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prestazioni per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile. Superamento della fase di cui alla circolare n. 173/2015 e applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Roma, 10-11-2025 Messaggio n. 3368 Allegati n.1 OGGETTO: Prestazioni per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile. Superamento della fase di cui alla circolare n. 173/2015 e applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio Premessa Con riferimento ai lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile appartenenti alla platea dei destinatari della circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 l’Istituto, a fare data dal 1° gennaio 2014, eroga in modalità diretta le seguenti prestazioni di tutela per la malattia, caratterizzate dalle specificità del settore in argomento: indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale; indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare; indennità per inabilità temporanea da malattia per i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro; temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune (cfr. la legge 16 ottobre 1962, n. 1486, c.d. “legge Focaccia”). Per le ulteriori prestazioni, diverse dalle tutele per la malattia, non aventi le specificità del settore in argomento, si applica la medesima normativa prevista per la generalità degli assicurati all’INPS. Nello specifico, si tratta delle seguenti prestazioni: congedo di maternità; congedo di paternità alternativo; congedo parentale; riposi giornalieri della madre e del padre (cosiddetti per l’allattamento); congedo di paternità obbligatorio; permessi per l’assistenza alle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave; donazione del sangue e/o del midollo osseo. Con particolare riferimento alle suddette prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia, con la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015 è stata prevista la facoltà per il datore di lavoro di anticipare il pagamento delle stesse, ponendo a conguaglio le somme anticipate a tale titolo con i contributi dovuti all’INPS. Tale facoltà è esercitata mediante la richiesta alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto dell’attribuzione del codice di autorizzazione (CA) “2G”, avente il significato di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”; in assenza di tale codice, le prestazioni sono erogate a pagamento diretto dall’INPS. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile. 1. Applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio L’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in merito alle modalità di pagamento delle prestazioni previdenziali dispone che, ai lavoratori dipendenti, le indennità di malattia e di maternità, nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o del midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro che, conseguentemente, deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l’importo complessivo di tali trattamenti con quelli dei contributi e con le altre somme dovute all’INPS. Inoltre, viene disciplinato il rimborso a favore del datore di lavoro nei casi in cui, dalla denuncia contributiva, risulti un eventuale saldo a credito per incapienza delle somme dovute a titolo di contributi. Rispetto a quanto illustrato nella citata circolare n. 173/2015, le lavorazioni in argomento sono state interessate da un processo di integrazione nei flussi standard, in un’ottica di armonizzazione delle relative modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all’INPS, che ha portato a superare la scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, attesa l’insussistenza delle specificità del settore per le tutele di cui alla circolare n. 173/2015. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la tutela della malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile di cui alla circolare n. 179/2013. Tanto premesso, sulle posizioni contributive caratterizzate con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.15.02 e CA “2N” e con CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA “2X”, previo rilascio del CA “2G” ove non già in possesso e con applicazione delle istruzioni fornite al riguardo con la circolare n. 173/2015, alla quale si rinvia, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti. In particolare, per i lavoratori marittimi, il conguaglio delle prestazioni anticipate riguarda solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro (cfr. il paragrafo 2.3 della circolare n. 173/2015). Sulle posizioni classificate con CSC 1.15.02 e CA “2N” e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica 3> uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato. Con riferimento agli altri lavoratori marittimi sbarcati, in relazione ai quali l’evento tutelato si verifica durante la vigenza del rapporto di lavoro, deve essere utilizzato il codice <TipoLavoratore> “MS”, avente il significato di “Personale marittimo sbarcato”. Per l’esposizione nel flusso Uniemens degli eventi e dei conguagli relativi alle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità operative illustrate nelle circolari e nei messaggi elencati nell’Allegato n. 1. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Allegato n. 1 congedo di maternità Messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023 Circolare n. 69 del 28 aprile 2016 congedo di paternità Messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 Messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023 congedo parentale Messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 Messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023 Circolare n. 95 del 26 maggio 2025 riposi giornalieri per allattamento Messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023 Circolare n. 69 del 28 aprile 2016 congedo obbligatorio e facoltativo per il padre Messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett.a) Messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023 legge 28 giugno 2012, n.92; Circolare n. 95 del 26 maggio 2025 permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 Messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 febbraio 1992, n. 104; congedo straordinario per assistenza a familiari Messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023 con disabilità grave; donazione sangue e/o midollo osseo. Circolare n. 96 del 26 maggio 2025 Circolare n. 97 del 15 settembre 2006

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