Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3407/2025
Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro.
Riferimento normativo
Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-11-2025
Messaggio n. 3407
OGGETTO: Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Modalità di esposizione
nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con
doppio contratto di lavoro.
A decorrere dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo sulla sicurezza socialetra la Repubblica
Italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno
2015, n. 97, le cui disposizioni applicative sono state illustrate con la circolare n. 52 del 27
marzo 2024.
Con il presente messaggio, a integrazione di quanto precisato con il messaggio n. 2199 dell’11
giugno 2024, si forniscono istruzioni operative ai datori di lavoro relativamente alle modalità di
assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei
lavoratori distaccati in Italia con doppio contratto.
Come chiarito al paragrafo 2.5.1 della citata circolare n. 52/2024 rientrano nella casistica in
esame i lavoratori distaccati in Italia da un datore di lavoro giapponese che hanno stipulato un
ulteriore contratto di lavoro con un datore di lavoro italiano che sia filiale dell’azienda madre
giapponese.
In tali casi il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere
esonerato dall’applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in
Giappone (tramite il modello “JPN/IT/101” da richiedere alle competenti autorità giapponesi),
ma anche per il contratto stipulato in Italia durante il periodo di distacco.
Al riguardo, si comunica che per i lavoratori per i quali il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha concesso, previa apposita richiesta, l’esonero contributivo in argomento, i datori di
lavoro devono utilizzare, ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens, il codice
“TipoContribuzione” già in uso “87” accompagnato dal nuovo codice “TipoLavoratore” “DC”,
avente il significato di “lavoratori provenienti dal Giappone distaccati in Italia con doppio
contratto esonerati dal versamento IVS e DS”.
In ordine alla decorrenza dell’esonero si rinvia a quanto precisato ai paragrafi 2.5.2 e 2.6 della
circolare n. 52/2024.
Infine, si ricorda che l’esonero contributivo in argomento è limitato alle sole forme assicurative
previste dall’Accordo. Per le restanti forme assicurative gli obblighi contributivi devono essere
assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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