Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3494/2018

Utilizzo del canale telematico per la presentazione della domanda di ricongiunzione. Integrazione alla circolare n. 179/2014

Pubblicato: 24/09/2018 In vigore dal: 24/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Utilizzo del canale telematico per la presentazione della domanda di ricongiunzione. Integrazione alla circolare n. 179/2014

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 25-09-2018 Messaggio n. 3494 OGGETTO: Utilizzo del canale telematico per la presentazione della domanda di ricongiunzione. Integrazione alla circolare n. 179/2014 Con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2014 sono state fornite indicazioni per la presentazione attraverso il canale telematico delle domande di ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO (art. 1 della legge n. 29/1979), nel Fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 2 della legge n. 29/1979), nonché delle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti (art. 1 della legge n. 45/1990). Nell’evoluzione del processo di telematizzazione dei servizi, con il presente messaggio si comunica che è ora possibile presentare in via telematica anche le seguenti domande: domanda di ricongiunzione dalle casse professionali nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45; domanda di ricongiunzione nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) e neiFondispecialiElettrici, Telefonici e Volo, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29; domanda per il trasferimento nell’assicurazione generale obbligatoria, a titolo oneroso, delle posizioni assicurative dei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo. Il servizio di presentazione delle domande, cui gli Enti di patronato e i cittadini possono accedere utilizzando le medesime funzionalità descritte nella citata circolare n. 179/2014, è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Ricongiunzione (Cittadino/ Patronati)”. Per poter accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo di autenticazione. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande di ricongiunzione è contenuta nel manuale disponibile nel menù delle funzioni della Home Page dell’applicazione; il manuale è consultabile on line o scaricabile direttamente dal sito. Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo transitorio fino al 30 novembre 2018, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° dicembre 2018, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo; pertanto le istanze presentate in altra modalità non saranno procedibili. Il supporto all’utilizzo del servizio è garantito, come sempre, dal Contact Center Multicanale dell’Istituto, disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente). Solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo, SPID o CNS, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione. Si ricorda che la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze di ricongiunzione nella Gestione dipendenti pubblici (Ex Inpdap), ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 e dell’articolo 1 della legge n. 45/1990, è stata illustrata con la circolare n. 131/2012. Per tali domande, quindi, nulla è innovato con il presente messaggio. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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