Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3550/2023

Recupero degli interessi di mora corrisposti dall’Istituto per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di TFS/TFR imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro. Articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, e articolo 24 del D.P.R. n. 1032 del 1973

Pubblicato: 09/10/2023 In vigore dal: 09/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Recupero degli interessi di mora corrisposti dall’Istituto per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di TFS/TFR imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro. Articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, e articolo 24 del D.P.R. n. 1032 del 1973

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 10-10-2023 Messaggio n. 3550 OGGETTO: Recupero degli interessi di mora corrisposti dall’Istituto per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di TFS/TFR imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro. Articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, e articolo 24 del D.P.R. n. 1032 del 1973 In attuazione alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’Istituto, in qualità di Ente gestore di previdenza obbligatoria, provvede alla corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), dovuti a ritardi imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro. Con il presente messaggio, facendo seguito alle indicazioni contenute nelle note operative Inpdap n. 22 del 9 settembre 2008 e n. 35 del 17 giugno 2009, si riepilogano le istruzioni fornite nel tempo in materia. Fermo restando l’onere incombente sull’Istituto di procedere all’azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro per la ripetizione della quota parte di interessi agli stessi imputabili, conseguenti al ritardato pagamento delle prestazioni a favore degli iscritti, si conferma quanto disposto dalla nota operativa n. 22 del 9 settembre 2008 e si precisa che per il recupero degli interessi moratori mediante azioni di rivalsa si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale. Nella citata nota operativa, con la quale sono state fornite istruzioni per il recupero a carico delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro della quota parte di interessi anticipata dall’Istituto si chiarisce che, a seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi, l’Istituto procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno, chiarendo che “in ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a € 12 (art. 25 della legge 289/2002)”. Inoltre, si invitano le Amministrazioni/Enti datori di lavoro, in caso di contestazione della richiesta di restituzione degli interessi, a gestire le eventuali contestazioni/ricorsi mediante l’inserimento nella procedura dedicata “Rivalse Ente”, accessibile nella propria Area riservata, nei termini previsti dalla normativa. Soltanto attraverso l’utilizzo di tale modalità, la Struttura INPS territorialmente competente, a fronte di rilievi da parte dell’Amministrazione/Ente datore di lavoro su una o più pratiche presenti nella richiesta, può procedere a prenderne in carico la lavorazione e, in caso di accoglimento, alla decurtazione dell’importo della richiesta. Per ulteriori specifiche si rimanda al manuale pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende” sezione “Contestazione Rivalse TFS/TFR”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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