Articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Precisazioni sull’obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Precisazioni sull’obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 12-10-2023
Messaggio n. 3575
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Precisazioni
sull’obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
1. Premessa
L’articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione
sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio
2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede una specifica
misura di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga.
In particolare, il citato articolo 30 prevede per le aziende, anche qualora si trovino in stato di
liquidazione, “che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di
riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai
piani diriorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità
dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro”, la possibilità di inoltrare al
Ministero del Lavoroe delle politiche sociali domanda di cassa integrazione salariale
straordinaria.
Il disposto normativo precisa altresì che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può
autorizzare, con proprio decreto, “in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del
decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di
tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al
fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai
lavoratori dipendenti”.
Per espressa previsione normativa, inoltre, alla fattispecie in argomento non si applicano le
disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione
della domanda, di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 prevede che i trattamenti di
integrazione salariale in argomento sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 e demanda all’INPS il monitoraggio dei
flussi di spesa.
Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l’Istituto ha fornito indicazioni per l’applicazione
della nuova misura di integrazione salariale, precisando, tra l’altro, che l’erogazione avviene
esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
interessati.
Con il citato messaggio è stato altresì precisato che, in forza di quanto disposto dall’articolo 7,
comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di
lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari al pagamento
dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato
il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Il mancato adempimento, nei termini
sopra precisati, comporta che rimangono a carico del datore di lavoro il pagamento della
prestazione e gli oneri a essa connessi.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in ordine all’obbligo
del versamento del contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a carico
delle aziende che ricorrono al trattamento di integrazione salariale in commento.
2. Applicazione dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015
Con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
chiarito che – non avendo il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, che
disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nulla disposto in
materia di contributo addizionale e considerando altresì che l’articolo 46, comma 1, lettera l),
del D.lgs n. 148/2015 ha abrogato l’articolo 8, commi da 1 a 5, e 8, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 – il
contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, trova applicazione per tutte le
tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di
fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del
decreto-legge n. 48/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la
disciplina prevista dal citato articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. le circolari n. 56/2016, n.
9/2017, n. 69/2022 e n. 76/2022, alle quali si rinvia anche per le ipotesi di esclusione
dell’obbligo contributivo).
In particolare, si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione
persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della
misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere
da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori
interessati da provvedimenti di integrazione salariale[1]) e che la misura dell’aliquota varia in
funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Tenuto conto che per il trattamento di integrazione salariale oggetto del presente messaggio è
prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS,
le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attenersi alle
modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015, al
quale si rinvia.
3. Datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria
Si ricorda che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo
1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste
anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate
sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività
lavorativa.
4. Istruzioni contabili
In applicazione della normativa di riferimento, che impone ai datori di lavoro l’obbligo di
versare tramite il modello F24 la contribuzione addizionale a titolo di finanziamento delle
prestazioni straordinarie di integrazione salariale, si provvede all’istituzione dei relativi conti a
titolo di accertamento del credito e di entrate per contribuzione addizionale dovuta per i
trattamenti disciplinati dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023.
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”,
conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei
confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno
associati i seguenti conti:
- GAU00457 - credito accertato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo
addizionale, autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo
massimo complessivo di 15 mesi erogato direttamente ai beneficiari - art.30 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- GAU21457 - contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate al trattamento di
integrazione salariale straordinario per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, erogato
direttamente ai beneficiari - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Si riportano nell’Allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti, ivi compreso
l’aggiornamento delle denominazioni di quelli già istituiti con il messaggio n. 2512 del 4 luglio
2023, con indicazione della legge di conversione del decreto-legge in trattazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. il paragrafo 10 della circolare n. 76 del 30 giugno 2022.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU00457
Denominazione completa credito accertato nei confronti delle aziende tenute al
versamento del contributo addizionale, autorizzate al
trattamento di integrazione salariale straordinario per un
periodo massimo complessivo di 15 mesi erogato direttamente
ai beneficiari - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Denominazione abbreviata CRED.CTR ADD.LE CIGS -A30 DL48/23, CONV.L.85/23 -RACE
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3E1101027
Tipo variazione I
Codice conto GAU21457
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto dalle aziende, autorizzate al
trattamento di integrazione salariale straordinario per un
periodo massimo complessivo di 15 mesi erogato direttamente
ai beneficiari - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Denominazione abbreviata CTR ADD.LE CIGS -A30 DL 48/23, CONV.IN L.85/23 -RACE
Validità e Movimentabilità 07/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3E1101027
Tipo variazione V
Codice conto GAU30457
Denominazione completa Trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un
periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti
direttamente ai beneficiari- art.30 del decreto –legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.
Denominazione abbreviata CIGS 15 MESI -ART. 30 DL 48/23, CONV.IN L.85/23
Validità e Movimentabilità 06/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU24457
Denominazione completa Entrate varie – recuperi e reintroiti di trattamenti di
integrazione salariale straordinaria – articolo 30 del decreto –
legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85.
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINTR.CIGS-A30 DL 48/23, CONV.IN L.85/23
Validità e Movimentabilità 06/2023 -S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GAU32457
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per un
periodo massimo complessivo di 15 mesi - articolo 30 del
decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con
modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGS 15 MESI-A30 DL 48/23, CONV.L.85/23.
Validità e Movimentabilità 06/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3575/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.