Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati. Precisazioni in merito alla modalità di invio delle istanze da parte dei lavoratori autonomi agricoli
Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati. Precisazioni in merito alla modalità di invio delle istanze da parte dei lavoratori autonomi agricoli
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-10-2023
Messaggio n. 3632
OGGETTO: Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei
debiti annullati. Precisazioni in merito alla modalità di invio delle
istanze da parte dei lavoratori autonomi agricoli
Con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 è stato comunicato, al paragrafo 3.2 “Trasmissione
della domanda”, che la domanda per i lavoratori agricoli autonomi deve essere inviata tramite
il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito”.
A parziale rettifica di quanto sopra previsto, la domanda in questione dovrà essere inoltrata
sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la
sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce
“Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.
Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle
domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli
aventi diritto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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