Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3974/2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti
Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-11-2021
Messaggio n. 3974
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1,
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Comunicazione esiti
1. Comunicazione esiti
Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito
di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione
previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti
alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Le istanze di competenza delle Gestioni previdenziali dell’Istituto sono state presentate entro il
30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021.
L’Istituto ha proceduto alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale, come indicato al paragrafo 3 della
circolare n. 124/2021;
- assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro
intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e
10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura
previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia
denominato.
Per la descrizione puntuale di tali requisiti si rimanda al paragrafo 3.1. della circolare n.
124/2021.
L’esito di tali verifiche preliminari è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di
riferimento, in calce alla domanda stessa; dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo
concesso a titolo di esonero.
Si ricordano i seguenti percorsi per la consultazione della domanda:
a. Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
b. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione
bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
c. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi
Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Avverso tale esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il
cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.
Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 - si intendono provvisoriamente riconosciuti,
in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento:
a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%
rispetto a quelli dell'anno 2019;
b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività
che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
d) non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali;
e) rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework).
Inoltre, si precisa che le verifiche relative alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di
contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione verranno reiterati nel corso dell’anno
2022 al consolidamento dei dati oggetto di verifica.
Come indicato al paragrafo 4 della circolare n. 124/2021, l’esonero spetta nel limite massimo
individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun
lavoratore autonomo o professionista.
Inoltre, in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta
nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di
prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In tale ipotesi, l’importo
dell’esonero potenzialmente concedibile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione
previdenziale e oggetto di esonero sarà riproporzionato su base mensile.
Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di
versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero, il
contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29
dicembre 2021 con le modalità descritte nei successivi paragrafi, senza aggravio di sanzioni
civili e interessi. Decorso il termine di cui sopra, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata
delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388 a decorrere da predetto termine.
Si segnala che, relativamente alle istanze di esonero dei liberi professionisti e degli iscritti alla
Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali non tenuti al versamento della
contribuzione sul minimale di reddito, l’importo dell’esonero è stato quantificato in relazione
alla cifra indicata dal richiedente nel modello di domanda quale contribuzione dovuta.
Successivamente, verranno effettuati i controlli in relazione all’ammontare del reddito relativo
all’anno di imposta 2020, in relazione al quale sono per legge quantificati gli acconti per l’anno
2021.
Con riferimento alle prossime scadenze di versamento, si ricorda, altresì, quanto descritto al
paragrafo 6 della circolare n. 124/2021, per cui “i contribuenti che possiedono i requisiti per
fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il
versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla
pubblicazione della presente circolare”.
Pertanto, nel caso di esito positivo con accoglimento anche parziale della domanda, in attesa di
conoscere l’importo autorizzato i beneficiari possono effettuare i versamenti relativi alla
contribuzione dell’anno 2021, compresi quelli in scadenza nel corrente mese di novembre,
entro la predetta data del 29 dicembre 2021.
Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione
omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi del richiamato articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge n. 388/2000, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.
Si precisa che gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione
dell’esonero verranno rimborsati ad opera delle Strutture territoriali competenti, dopo il
completamento di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto
ministeriale del 17 maggio 2021.
Si forniscono, di seguito, le istruzioni operative per le singole Gestioni dell’Istituto interessate
dall’esonero in esame.
2. Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti
a) Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito
L’importo dell’esonero è visualizzabile nel Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti
a decorrere dal 29 novembre 2021.
In caso di riconoscimento dell’esonero in misura inferiore rispetto all’importo della
contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31
dicembre 2021, il versamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29
dicembre 2021.
Nel caso in cui l’importo autorizzato di esonero non sia sufficiente a coprire tutta la
contribuzione sul minimale per la sola competenza del 2021 e per le rate in scadenza entro il
31 dicembre 2021, il contribuente dovrà calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di
esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla rata I alla rata III.
Per la predisposizione della codeline per effettuare il versamento con modello F24 dovrà essere
utilizzata l’applicazione denominata “Calcolo codeline” posta sul Cassetto previdenziale degli
Artigiani e Commercianti, utilizzando: l’importo residuo da versare per la singola rata; la
causale AF o CF; il numero della rata; l’anno di imposizione 2021; il periodo dal/periodo al, da
impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Se l’importo dovuto per la rata da versare corrisponde a quanto dovuto originariamente con le
rate predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021, possono essere utilizzati i
modelli F24 già predisposti e disponibili sul cassetto nella sezione “Posizione assicurativa - Dati
del modello F24”.
Si precisa che, come indicato al paragrafo 4.1 della circolare n. 124/2021, non è oggetto di
esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31
dicembre 2021 e che sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di
competenza di annualità pregresse, che dovevano essere versati alle scadenze originarie.
Esempio: Titolare artigiano con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con
scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), pensionato
a decorrere dal 1° luglio 2021.
Viene riconosciuto l’esonero per € 1.500,00, (ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di
esonero pari a € 3.000,00 riproporzionato rispetto al numero di mesi di attività lavorativa e
contemporanea assenza di status di pensionato).
L’importo riconosciuto a titolo di esonero (€ 1.500,00), verrà utilizzato a copertura integrale
della prima rata 2021 mentre il residuo importo di € 540,96, sarà utilizzato a copertura
parziale della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di €
418,08 (€ 959,04 - € 540,96) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di
reddito, con F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021. Entro il medesimo termine
deve essere versata anche la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione da parte
dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
In caso di esito di “Respinta” per assenza dei requisiti di legge, invece, per il versamento della
contribuzione dovuta dovranno essere utilizzate le codeline messe a disposizione da parte
dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
b) Contribuenti senza obbligo versamento della contribuzione sul minimale di reddito
L’eventuale importo residuo da versare sarà quantificato dal contribuente come differenza tra
la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso, non
eccedente il limite massimo di € 3.000.
Il titolare della posizione aziendale, qualora sia anche tenuto al versamento della contribuzione
relativa ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, dovrà attribuire l’importo dell’esonero autorizzato
proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente.
Per effettuare il versamento della somma residua da pagare possono essere utilizzate le
codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 che identificano i singoli
componenti il nucleo aziendale e che possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un
suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti”, “Posizione assicurativa - Dati del mod. F24”.
3. Gestione separata liberi professionisti
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, obbligati al versamento del primo e secondo acconto per l’anno di
imposta 2021 (calcolato sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020) si ricorda che sarà
possibile versare l’eventuale somma dovuta al netto della quota di esonero, con le stesse
modalità previste per il pagamento della contribuzione.
Ne consegue che il versamento deve essere effettuato compilando il modello F24, nella
sezione INPS, e utilizzando il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata (24%
se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se privo di altra forma di
previdenza obbligatoria) entro il giorno 29 dicembre 2021. Contestualmente, verrà inviata
un’e-mail di comunicazione dell’esito e questo sarà esposto nel “Cassetto previdenziale
Gestione separata liberi professionisti” > “Esonero legge 178/2020”.
Con successivo messaggio saranno date indicazioni per la richiesta di compensazione o a
rimborso di eventuali somme versate in eccedenza.
4. Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Gli esiti delle domande saranno consultabili nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in
Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis
L.178/2020” a decorrere dalla data del 29 novembre 2021.
L’importo autorizzato con riferimento a ciascuna delle tre rate dell’emissione dell’anno 2021
con scadenza nel medesimo anno (I, II e III rata con scadenza rispettivamente, 16 luglio
2021, 16 settembre 2021, 16 novembre 2021) sarà comunicato a mezzo specifica “news
individuale”.
Entro il 29 dicembre 2021, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere ai versamenti delle
predette rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata,
utilizzando le codeline originarie delle rate medesime. Secondo le indicazioni contenute nel
paragrafo 4.2 della circolare n. 124/2021 sono esclusi dall’esonero gli importi, pur compresi
nella suddetta emissione 2021, riferiti ad annualità pregresse che dovevano essere versati alle
scadenze originarie.
Si evidenzia, infine, che l’importo autorizzato sarà ridotto in presenza di una riduzione
dell’importo concedibile in relazione ai requisiti indicati nel decreto ministeriale del 17 maggio
2021, della riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in
presenza di altri esoneri riconosciuti per l’anno 2021.
L’importo dell’esonero relativo a ciascuna delle tre rate sarà contabilizzato nell’estratto conto
con riferimento alla prima, seconda e terza rata dell’emissione dell’anno 2021.
Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021
conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione
nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali eccedenze di
versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare
alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3974/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1337/2026
Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pa…
Altre normative del 2021
Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca…
Interpello AdE 146
Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito…
Provvedimento AdE 234
Accertamento cambio valute estere marzo 2021
Provvedimento AdE 3365007
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in cors…
Provvedimento AdE 50
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti …
Provvedimento AdE 73