Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui all’articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui all’articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 10-11-2023
Messaggio n. 3977
OGGETTO: Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui
all’articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante
“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, all’articolo 18, rubricato “Disposizioni inerenti ai
lavoratori a tempo parziale ciclico”, ha fornito l’interpretazione autentica della previsione di cui
all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, c.d. decreto Aiuti (disposizione introduttiva
dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico), e ha altresì previsto,
anche per l’anno 2023, una indennità una tantum a favore della medesima categoria di
lavoratori.
Nelle more della pubblicazione di apposita circolare attuativa della disposizione di cui
all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, si forniscono di seguito le prime indicazioni
amministrative, anche finalizzate alla presentazione delle domande per la fruizione della
misura da parte dei lavoratori interessati.
1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale
ciclico (art. 2-bis del decreto Aiuti). Interpretazione autentica di cui all’articolo 18
del decreto-legge n. 145/2023
Il decreto Aiuti, all’articolo 2-bis, ha previsto, per l’anno 2022, il riconoscimento di una
indennità una tantum di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende
private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di specifici
requisiti legislativamente previsti. Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l’INPS ha fornito
le istruzioni amministrative per il riconoscimento della richiamata indennità.
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, attraverso l’interpretazione autentica
dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, chiarisce che: “La disposizione di cui all'articolo
2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di
un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un
contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai
lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che
prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e
complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a
sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.
Attraverso la citata norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che
la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i
rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come
verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una
sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e
complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per
l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di
lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese
in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti
settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere
gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti.
La richiamata disposizione di cui all’articolo 2-bis in commento prevede, quali requisiti di
accesso all’indennità una tantum, che il lavoratore non sia titolare di altro rapporto di lavoro
dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, come da interpretazione autentica, non
sia percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e, infine,
non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Per tutti gli aspetti di dettaglio dell’indennità una tantum per l’anno 2022, di cui all’articolo 2-
bis del decreto Aiuti, si rinvia alla menzionata circolare n. 115/2022.
In considerazione della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-
legge n. 145/2023 e del conseguente ampliamento della platea dei beneficiari della misura, i
lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum per l’anno 2022, possono
presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali
messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell’Istituto,
secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.
2. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale
ciclico
Il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una
indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori
dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno
2022.
Nello specifico, la richiamata disposizione prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta
ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell'anno 2022, di un
contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di
almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non
superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende
soddisfatto qualora il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al
citato contratto dell’anno 2022 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di
almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e
non superiore a venti settimane.
Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori
dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale
pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).
Inoltre, il citato articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, prevede - quali ulteriore
requisito di accesso all’indennità - che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda,
non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale
ciclico - né percettore della NASpI.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un
trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.
L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro
quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive,
esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti
di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun
avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al
successivo paragrafo.
L’indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto
l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
3. Presentazione della domanda
Le domande per l’accesso alle indennità sopra illustrate saranno disponibili dal 13 novembre
2023 e fino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni
non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web
dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora
Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti >
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con la propria
identità digitale, sarà necessario selezionare, in base alla domanda che si intende presentare,
la prestazione:
“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.
Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in
precedenza, non ne avevano presentato alcuna.
Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già
presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno
presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di
proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.
Si evidenzia che le domande per l’indennità in oggetto riferite all’anno 2023 verranno rese
disponibili con i dati precompilati nel caso in cui si rilevi la presenza di una domanda per la
stessa indennità riferita all’anno 2022.
Nel caso indicato, una volta selezionata la voce “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità
una tantum 2023”, il sistema prospetterà all’utente la domanda in stato “bozza” predisposta
con i dati prelevati dalla domanda del 2022. Il sistema offrirà, quindi, la possibilità di utilizzare
la bozza precompilata o di avviare la compilazione integrale della domanda. Nel caso di utilizzo
della domanda predisposta in bozza il sistema prospetterà come precompilate, oltre alle
informazioni anagrafiche, anche le informazioni relative al canale d’accredito prelevate dalla
domanda presentata nel 2022. Si sottolinea che il canale d’accredito della prestazione
precaricato in domanda è, comunque, modificabile.
Resteranno, invece, da sottoscrivere esplicitamente le dichiarazioni e il consenso al
trattamento dei dati personali presenti nell’ultima sezione.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti
prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le
informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande
dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al sito web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di
Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa
(gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa
applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i
servizi offerti dagli stessi.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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