Supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993. Ulteriori chiarimenti
Supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993. Ulteriori chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 02-11-2018
Messaggio n. 4075
OGGETTO: Supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di
prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione
previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e
le gestioni autonome dell’Istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni
liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge n.
6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993. Ulteriori chiarimenti
1. Premessa
Sono pervenuti dalle Strutture territoriali e dagli Enti di patronato numerosi quesiti relativi alla
definizione dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari nei casi di contribuzione
accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali:
- Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (gestione ex
ENPALS);
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- gestioni autonome dell’Istituto.
In particolare, i quesiti riguardano le ipotesi di contribuzione versata in epoca successiva al
pensionamento.
I rapporti intercorrenti tra la gestione previdenziale spettacolo e sport professionistico ed il
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai fini della definizione delle istanze di pensione per il
conseguimento di un’unica prestazione, sono disciplinati dall’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971
e regolamentati dalla Convenzione stipulata in data 3 dicembre 1973, illustrata con la circolare n.
713 PRS. - n. 4871C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974.
In merito agli accordi in questione sono state fornite dall’Istituto, nel corso del tempo, istruzioni
operative attraverso la pubblicazione dei messaggi n. 36579 del 28/04/1994, n. 37294 del
10/11/2005, n. 14371 del 2007 (messaggio riepilogativo) e n. 3324 del 14 marzo 2014. Ulteriori
chiarimenti sull’argomento in oggetto sono stati resi, da ultimo, con la circolare n. 83 del 20
maggio 2016 ai paragrafi 2 e 2.1 (Parte I) ed ai paragrafi 7, 8 e 8.1 (Parte II).
Con il presente messaggio si richiamano quindi le indicazioni fornite con riferimento alle
prestazioni in argomento e si forniscono i chiarimenti necessari.
2. Supplementi di pensione in regime di convenzione
2.1 Supplemento in caso di pensione liquidata in regime di convenzione a carico della
gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca
successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione a carico della gestione, tra le
due sopra citate, che sia risultata competente alla concessione della prestazione, dà diritto, a
richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione che è posto a carico della gestione che ha
concesso il trattamento principale.
2.2 Supplemento in caso di pensione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a
carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Istituto liquidata senza
l’applicazione della convenzione
La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva
alle prestazioni pensionistiche liquidate sia a carico della gestione ex ENPALS sia a carico del
FPLD, senza l’applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della
contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento
di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
La stessa regola trova applicazione nel caso in cui i contributi risultino versati dopo il
pensionamento, a seguito di successiva iscrizione del lavoratore presso una delle gestioni, tra le
due sopra citate, non destinataria del trattamento pensionistico (art. 13 della Convenzione del 3
dicembre 1973). Sulla questione è stato, peraltro, argomentato al punto 8.1 della citata circolare
n. 83/2016, al quale si rimanda.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
Pensione a Contribuzione Supplemento a Contributi Pensione
carico utilizzabile carico utilizzabili
del Fondo/Gestione del per il Supplementare
Fondo/Gestione Fondo/Gestione supplemento
Ex ENPALS Ex ENPALS FPLD Ex ENPALS Ex ENPALS FPLD NO
Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS FPLD NO
FPLD Ex ENPALS FPLD FPLD Ex ENPALS FPLD NO
FPLD FPLD FPLD Ex ENPALS NO
2.3 Contribuzione ex ENPALS versata successivamente a prestazioni liquidate in
regime di convenzione a carico delle gestioni autonome artigiani/commercianti
dell’Istituto
Nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti, in
applicazione degli accordi vigenti in materia e sulla scorta delle istruzioni impartite dall’Istituto
con il messaggio n. 36579/1994, riepilogate e precisate con il messaggio n. 14371/2007
(paragrafi 2 – casi B e C), la contribuzione ex ENPALS versata in epoca successiva al
pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta del lavoratore
alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare
secondo i requisiti statuiti dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni ed integrazioni.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
Pensione a Contribuzione utilizzabile Supplemento a Contributi Pensione
carico carico utilizzabili
del Fondo/Gestione del per il Supplementare
Fondo/Gestione Fondo/Gestione supplemento
GEST. GEST.AUT. FPLD GEST. GEST.AUT. FPLD SI – Ex
AUTONOMA* AUTONOMA ENPALS
GEST. GEST.AUT. FPLD Ex GEST. GEST.AUT. FPLD SI – Ex
AUTONOMA** ENPALS AUTONOMA ENPALS
*Punto 2 Caso B – Msg. n. 14371/2007.
**Punto 2 Caso C – Msg. n. 14371/2007.
3. Prestazioni previdenziali liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n.
6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993
L’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63,
prevede l’ipotesi di cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione
autonoma dei CD/CM con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione
obbligatoria.
Tale norma consente, pertanto, la cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con
la contribuzione della gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni ai fini della
liquidazione del trattamento previdenziale.
3.1 Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni
liquidate a carico della gestione ex ENPALS ovvero della gestione autonoma CD/CM, in
applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63 del
1993.
Nelle ipotesi di riconoscimento di supplementi di pensione ovvero di pensione supplementare in
presenza di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS o della gestione autonoma
CD/CM, ai sensi dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6 del 15/01/1993, convertito dalla legge n.
63/1993, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche.
A) Pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS
Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS, a seguito di ulteriore
contribuzione ex ENPALS versata o accreditata successivamente al pensionamento, può essere
riconosciuto il supplemento a carico della gestione medesima.
Non è disciplinato, invece, il riconoscimento del supplemento nell’ipotesi in cui la contribuzione,
dopo il pensionamento, sia versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM.
In tale circostanza, tuttavia, a domanda dell’interessato, può essere concessa una pensione
supplementare a carico della gestione autonoma CD/CM secondo i requisiti fissati dall’articolo 5
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
B) Pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM
Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM la contribuzione
successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a richiesta
dell’interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla
gestione ex ENPALS, a norma di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.2 Prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza
l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993
Può verificarsi che l’iscritto consegua il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM
oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una
delle due gestioni citate e che, successivamente al pensionamento, lo stesso abbia versato od
accreditato contribuzione presso la gestione, tra le due, non destinataria del trattamento
pensionistico.
Anche in tali ipotesi, l’assicurato ha facoltà di chiedere, alla gestione di ultima iscrizione, la
liquidazione della pensione supplementare secondo i requisiti di cui all’articolo 5 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
Pensione a Contribuzione Supplemento a Contributi Pensione
carico utilizzabile carico utilizzabili
del Fondo/Gestione del per il Supplementare
Fondo/Gestione Fondo/Gestione supplemento
Ex ENPALS Ex ENPALS CD/CM Ex ENPALS Ex ENPALS SI – CD/CM
Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS SI – CD/CM
CD/CM Ex ENPALS CD/CM CD/CM CD/CM SI – Ex
ENPALS
CD/CM CD/CM CD/CM CD/CM SI – Ex
ENPALS
Restano invariate le ulteriori fattispecie per le quali è prevista la concessione della pensione
supplementare.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
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