Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. Chiarimenti sulle domande non accolte per insufficienza del budget
Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. Chiarimenti sulle domande non accolte per insufficienza del budget
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-12-2021
Messaggio n. 4352
OGGETTO: Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che
definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il
reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito
dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. Chiarimenti sulle domande non
accolte per insufficienza del budget
L
a misura denominata Reddito di Libertà è finalizzata a sostenere, attraverso l’indipendenza
economica, le donne vittime di violenza e in condizione di povertà nei loro percorsi di
autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso
scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.
Sulla base delle domande presentate, tramite il Comune competente per residenza, l’INPS
eroga la prestazione assistenziale previa verifica della titolarità dello strumento di pagamento e
della capienza del budget delle singole Regioni/Province autonome (secondo la ripartizione
delle risorse finanziarie, pari a 3 milioni di euro, di cui alla Tabella 1 allegata al D.P.C.M. del 17
dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021).
Come chiarito dalla circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, al raggiungimento del suddetto
limite non potranno essere accolte nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del
budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all’Istituto.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, a parziale rettifica di quanto
indicato nella citata circolare, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno
per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021;
pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne
vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini
dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
L’eventuale successivo accoglimento verrà comunicato all’interessata utilizzando i dati di
contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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