Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui. Conferma criteri.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 31-01-2018
Messaggio n. 437
Allegati n.1
OGGETTO: Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile
2014, n. 67.
Determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000
annui. Conferma criteri.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrato
in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disciplinato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato
in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti
amministrativi.
Nell’ambito della materia previdenziale, la novella legislativa di depenalizzazione ha riguardato,
in particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3,
co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016 (1).
La norma, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal
datore di lavoro: per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui
è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a
euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro
10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’Istituto ha precisato che l’arco temporale da
considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della
determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per
l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il
1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
In relazione a ciò, è stato chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della
soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente
all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di
novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). In tal modo l’avvio del
procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute è vincolato ad un
processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo
dell’omissione.
In ordine a tale previsione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel dettare indicazioni al
personale ispettivo, è intervenuto superando i chiarimenti circa l’individuazione del parametro
annuo forniti dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota n. 9099 del 3 maggio 2016 e recepite dall’Istituto nella richiamata
circolare n. 121.
Il predetto Ispettorato, infatti, con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, sulla base della
posizione espressa nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del
29.08 – 04.09 del 2017, ha specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento
delle ritenute va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo
riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo
dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al
mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo
superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è
stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con
l’informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno
specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di
scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle
retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente –
novembre dell’anno in corso).
Restano confermate, pertanto, le indicazioni formulate dall’Istituto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Note
(1) Articolo 2, co. 1-bis, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall’articolo 3, co. 6, del
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile
alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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