Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo. Regime sanzionatorio
Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo. Regime sanzionatorio
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 10-12-2021
Messaggio n. 4412
OGGETTO: Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale
contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996
conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di
accredito figurativo. Regime sanzionatorio
1. Quadro normativo
La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto, per i lavoratori privi di anzianità
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie, e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo ai sensi del
comma 23 dell’articolo 1 della medesima legge, un massimale annuo della base
contributiva e pensionabile. In tal modo è stato stabilito un limite di valore,
annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a
prelievo di contributi previdenziali. Il massimale trova applicazione per la sola aliquota
di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti - IVS), pertanto la
retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni
minori.
Secondo tale previsione, il datore di lavoro provvede a indicare le due diverse misure di
imponibile nell’ambito della denuncia mensile Uniemens, riportando in apposita evidenza
il mese e il valore imponibile riferiti al limite del massimale (da assoggettare alla
contribuzione IVS) e, in altra voce, il valore dell’imponibile eccedente il massimale (da
assoggettare alle contribuzioni minori)[1].
Sulla materia l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 177 del 7 settembre
1996, con la quale, nel fissare i criteri applicativi, ha chiarito che i datori di lavoro sono
tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di
periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996,
disponendo altresì che, nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso
dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti
si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore è tenuto a esibire ai
datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai
precedenti datori di lavoro, nonché gli elementi occorrenti per effettuare le relative
operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.
Successivamente, con la circolare n. 42 del 17 marzo 2009, è stata disciplinata la
particolare ipotesi in cui l’anzianità antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita su
richiesta del lavoratore e quindi in caso di riscatto o accredito figurativo. Segnatamente,
nel richiamare quanto già disposto con la circolare n. 177/1996 in ordine al previsto
adempimento in capo ai datori di lavoro relativo all’acquisizione delle dichiarazioni dei
lavoratori attestanti l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità
contributiva, la citata circolare n. 42/2009 ha chiarito che nelle predette ipotesi
l’esclusione dell’applicazione del massimale decorre a partire dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda di riscatto, subordinatamente all’assolvimento del
relativo onere economico, o della domanda di accredito figurativo.
Sul tema della decorrenza dell’esclusione dell’applicazione del massimale in caso di
acquisizione dello status di “vecchio iscritto” a seguito di una domanda di riscatto o di
accredito figurativo, il legislatore è intervenuto nel 2015 con una norma di
interpretazione autentica stabilendo espressamente che: “Il comma 18 dell’articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti
successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro
domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti
all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla
medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda” (cfr. l’art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Stante la circostanza che la posizione espressa con la richiamata circolare n. 42/2009 è
risultata conforme alla predetta norma di interpretazione autentica, l’Istituto nell’ambito
della circolare n. 58 del 1° aprile 2016, con la quale sono stati forniti chiarimenti in
tema di massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica, nel
richiamare la stessa disposizione normativa ha rinviato ai contenuti delle citate circolari
n. 177/1996 e n. 42/2009.
2. Recupero dei contributi non versati per i lavoratori con anzianità contributiva
antecedente il 1° gennaio 1996 che non hanno esercitato l’opzione per il
sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995
e regime sanzionatorio
Gli effetti delle disposizioni impartite in ordine agli adempimenti dei datori di lavoro
unitamente alle problematiche evidenziate di volta in volta dalle Strutture territoriali
riferite a specifiche fattispecie, hanno posto la necessità di dare avvio a un’attività di
verifica che, in questa prima fase, ha interessato i datori di lavoro privati che operano
con il sistema Uniemens, avuto riguardo a determinate tipologie di anomalie rilevate nei
flussi di denuncia.
Con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, sono state specificate le tipologie di
anomalie[2] sulla cui base sono state individuate le posizioni dei lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), da verificare a cura delle Strutture
territoriali, nonché fornite le indicazioni per lo svolgimento dell’attività istruttoria e le
modalità e le tempistiche del recupero dei contributi non versati laddove per il
lavoratore risulti accertata la presenza di anzianità contributiva antecedente la data del
1° gennaio 1996 e l’assenza di esercizio dell’opzione per il sistema contributivo ai sensi
dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995.
Con il richiamato messaggio è stato altresì precisato che il regime sanzionatorio da
applicare è quello disciplinato dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Infatti, nel caso di regolarizzazione che consegua alla variazione
dello status del lavoratore, da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto”, che determina la
legittimazione dell’Istituto al recupero della contribuzione IVS per effetto della rilevata
differenza di imponibile preso a riferimento ai fini dell’adempimento mensile, non risulta
ravvisabile l’intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate, considerato
quale uno dei presupposti per il configurarsi dell’ipotesi dell’evasione (articolo 116,
comma 8, lettera b), prima parte, della legge n. 388/2000), in ragione della circostanza
che, come sopra specificato, le modalità di compilazione del flusso Uniemens impongono
al datore di lavoro di denunciare, in apposita evidenza, il valore dell’imponibile soggetto
al limite del massimale rispetto a quello eccedente il massimale stesso.
3. Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo di
cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori con
anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla
presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo e regime
sanzionatorio
L’avvio delle descritte attività massive di controllo sulla corretta applicazione del
massimale ha determinato una serie di contestazioni non già sull’an dell’obbligo
contributivo, quanto sulla misura delle sanzioni civili richieste secondo lo schema sopra
indicato.
In particolare, le eccezioni mosse dai datori di lavoro sono risultate fin qui tese a
evidenziare la connotazione di incertezza dell’obbligo contributivo che, restando
condizionato dalle scelte del lavoratore, può, nel corso del rapporto di lavoro, incidere
sulla misura dell’onere contributivo che, ove assolto sulla base dell’originaria
dichiarazione del lavoratore, potrebbe in concreto determinare una conseguente
omissione.
A tal proposito si evidenzia che la legge n. 335/1995, che ha definito l’applicazione del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a
forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema
contributivo ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 della medesima legge, non ha
parimenti previsto specifici obblighi in capo ai medesimi lavoratori in ordine alla
comunicazione al datore di lavoro degli elementi che, per gli effetti della normativa in
esame, sono destinati a modificare la misura dei conseguenti obblighi contributivi.
In assenza di tale regolamentazione l’Istituto, come riepilogato in premessa, ha
introdotto in capo al datore di lavoro l’obbligo di acquisire una dichiarazione dal
lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità
contributiva anteriori al 1° gennaio 1996 senza disciplinare gli effetti conseguenti
all’omessa comunicazione da parte del lavoratore dell’intervenuta variazione del proprio
status - da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto” - per effetto della presentazione in un
momento successivo di una domanda di riscatto o di accredito figurativo. Ricorrendo
tale fattispecie è evidente che il datore di lavoro, a causa del comportamento omissivo
del lavoratore, ha continuato ad adempiere all’obbligo contributivo ritenendo ancora
utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l’unica dichiarazione resa dal
lavoratore all’atto dell’assunzione.
Con riguardo a tale specifica fattispecie - acquisizione di anzianità contributiva su
domanda (riscatto o accredito figurativo) - è stata considerata la possibilità di ritenere
applicabile la previsione di cui alla lettera a), prima parte, del comma 15, dell’articolo
116 della legge n. 388/2000, che consente, fermo l’integrale pagamento dei contributi
dovuti, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nel caso di
“mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo”, sul
presupposto, come detto, che nelle ipotesi in trattazione il datore di lavoro avrebbe
continuato a considerare regolarmente adempiuto l’obbligo contributivo in assenza della
rettifica della dichiarazione originariamente resa dal lavoratore.
A tale riguardo si osserva che, seppure una stringente interpretazione letterale della
disposizione di cui al citato comma 15 rinvia a fattispecie diverse rispetto a quelle
delineate, tuttavia, la ratio della norma deve ravvisarsi nell'esigenza di evitare
conseguenze eccessivamente onerose in caso di mancato o ritardato pagamento dei
contributi dovuto a situazioni di obiettivabile incertezza, melius, non conoscenza di
circostanze determinanti l’an e il quantum dell'obbligazione contributiva.
Acclarata la ricorrenza di tale situazione nelle ipotesi di regolarizzazione della
contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale, appare conforme alla ratio
suindicata l'applicazione anche al caso di specie del comma 15 dell’articolo 116 con
conseguente possibilità di riduzione delle sanzioni civili di cui al precedente comma 8,
sempre che si sia provveduto, come espressamente disposto dal citato articolo 116,
all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva (in tal senso
ex multis Cass. Civ., sez. Lav., n. 4077/2016).
In ordine alla decorrenza della riduzione delle sanzioni, si precisa che la stessa dovrà
farsi decorrere dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore
della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al
1° gennaio 1996, in quanto, come disposto dalla richiamata norma di interpretazione
autentica di cui all’articolo 1, comma 280, della legge n. 208/2015, solo da tale
momento viene a esistenza la circostanza determinante l'esclusione dell'applicazione del
massimale con conseguente maggiore onere contributivo.
Sulla base della ricostruzione operata e verificato l’avvenuto pagamento dell’importo
richiesto con la diffida a titolo di contribuzione sull’imponibile eccedente il massimale, le
Strutture territoriali avranno cura di procedere alla definizione delle contestazioni
pervenute effettuando d’ufficio la rideterminazione delle sanzioni nella misura
dell’interesse legale in luogo di quelle calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8,
lettera a), della legge n. 388/2000, come previsto nel messaggio n. 5062/2020.
Relativamente ai recuperi per i quali sono ancora in corso le attività di notifica delle
diffide, a parziale modifica delle indicazioni contenute nel predetto messaggio, sulla
contribuzione IVS oggetto di recupero - per effetto della rilevata differenza di imponibile
preso a riferimento ai fini dell’adempimento mensile in caso di anzianità contributiva
anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione, successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro, di una domanda di riscatto o di accredito
figurativo - una volta intervenuto il pagamento integrale della contribuzione richiesta, le
sanzioni saranno dovute nella misura degli interessi legali ai sensi della lettera a), prima
parte, del comma 15, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Si precisa infine che, ove il pagamento dell’importo della contribuzione dovuta
sull’imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida venga effettuato oltre il
termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a
quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito
figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 fino alla scadenza del
termine di pagamento indicato nella medesima diffida.
A partire dalla predetta scadenza e fino al giorno dell’effettivo integrale pagamento della
contribuzione richiesta saranno dovute le sanzioni civili nella misura di cui all’articolo
116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Con la circolare n. 7 del 15 gennaio 2010 è stato stabilito che da gennaio 2010 per i
lavoratori dipendenti soggetti al massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, non deve essere più
utilizzato il <tipo Contribuzione> “98” con l’invio di due denunce per lo stesso mese, come
avveniva per l’Emens. L’imponibile da riportare nel relativo elemento <Imponibile> di
<Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, deve essere indicato nel limite del massimale,
mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento
<EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi
successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a
essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
[2] Le tipologie di anomalia individuate nei flussi di denuncia Uniemens nei quali è risultato
valorizzato il campo <EccedenzaMassimale> interessano le posizioni dei:
1. lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per quella specifica
annualità. Si tratta di tutti quei casi in cui sono state esposte eccedenze in maniera impropria,
a fronte di imponibili che non ne giustificavano l’utilizzo;
2. lavoratori il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio
1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo, secondo le risultanze degli archivi in
uso.
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