Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4443/2018

Determinazione del Presidente n. 138 dell’8 novembre 2018, relativa all’adozione dello schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche

Pubblicato: 27/11/2018 In vigore dal: 27/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Determinazione del Presidente n. 138 dell’8 novembre 2018, relativa all’adozione dello schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Servizi agli Utenti Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni Roma, 28-11-2018 Messaggio n. 4443 Allegati n.1 OGGETTO: Determinazione del Presidente n. 138 dell’8 novembre 2018, relativa all’adozione dello schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche Con la Determinazione presidenziale n. 138 dell’8 novembre 2018 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli icric, icric frequenza, iclav, acc.as/ps) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali – Campagne “red ordinaria 2018” (anno reddito 2017) e “Solleciti 2017” (anno reddito 2016), “inv civ ordinaria 2018” e “Solleciti 2017”. Con la Campagna RED ordinaria 2018 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito, l’annuale dichiarazione (Modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2017. Con la Campagna RED Solleciti 2017 l’INPS richiederà la comunicazione di tali redditi per l’anno reddito 2016, limitatamente ai soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2017 (cosiddetti “sollecitati”). Con la Campagna INV CIV ordinaria 2018 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, le informazioni indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in godimento. Con la Campagna INV CIV Solleciti 2017 l’INPS richiederà tali informazioni soltanto ai soggetti non adempienti all’obbligo di dichiarazione (cosiddetti “sollecitati”). Lo schema convenzionale, allegato al presente messaggio, individua i casi in cui devono essere presentate le dichiarazioni, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio, di conservazione della documentazione e di trasmissione telematica, disciplina le attività di verifica e di validazione dei dati, nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate. Il servizio viene affidato in via non esclusiva. Per la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC - per la sola Campagna solleciti 2017 - icric frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS) e delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale Internet, “RED semplificato” e “dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto. Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni RED dei soggetti che non hanno percepito altri redditi rilevanti oltre alla pensione per l’anno reddito 2017 e che hanno dichiarato l’assenza di redditi anche per entrambi i due anni precedenti (anni reddito 2015 e 2016) sono escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale. In tali ultimi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente all’INPS da parte del cittadino attraverso le seguenti modalità: tramite il servizio online dedicato “RED semplificato” accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS; tramite le Strutture territoriali dell’Istituto. Analogamente, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto gli eventuali ricoveri avvenuti nell’anno 2017 (Modelli ICRIC), ma viene comunque lasciata la facoltà al cittadino di poter rendere direttamente tale comunicazione, attraverso le seguenti modalità: tramite il servizio online dedicato “dichiarazioni di responsabilità” accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS; tramite le Strutture territoriali dell’Istituto. I Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema approvato. Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”. La stipula della convenzione di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica. La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi curerà il processo di convenzionamento. A tal proposito, il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi è stato autorizzato a sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto, le convenzioni in oggetto. La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’oggetto scadrà il giorno 15 marzo 2019. I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con soggetti privati e professionisti, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: Convenzioni.CAF@inps.it. I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni per il servizio RED e dalla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni per il servizio INV CIV. I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI). In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”. Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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