Determinazione del Presidente n. 138 dell’8 novembre 2018, relativa all’adozione dello schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche
Determinazione del Presidente n. 138 dell’8 novembre 2018, relativa all’adozione dello schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Servizi agli Utenti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Roma, 28-11-2018
Messaggio n. 4443
Allegati n.1
OGGETTO: Determinazione del Presidente n. 138 dell’8 novembre 2018,
relativa all’adozione dello schema di convenzione tra l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati
all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modifiche
Con la Determinazione presidenziale n. 138 dell’8 novembre 2018 è stato adottato lo schema
di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e
trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di
responsabilità (Modelli icric, icric frequenza, iclav, acc.as/ps) al fine della corretta erogazione
delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali – Campagne “red ordinaria 2018” (anno reddito
2017) e “Solleciti 2017” (anno reddito 2016), “inv civ ordinaria 2018” e “Solleciti 2017”.
Con la Campagna RED ordinaria 2018 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni
previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito, l’annuale dichiarazione (Modello RED) dei
redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2017. Con la
Campagna RED Solleciti 2017 l’INPS richiederà la comunicazione di tali redditi per l’anno
reddito 2016, limitatamente ai soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione
nel corso della verifica ordinaria 2017 (cosiddetti “sollecitati”).
Con la Campagna INV CIV ordinaria 2018 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di
prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, le informazioni
indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in
godimento. Con la Campagna INV CIV Solleciti 2017 l’INPS richiederà tali informazioni soltanto
ai soggetti non adempienti all’obbligo di dichiarazione (cosiddetti “sollecitati”).
Lo schema convenzionale, allegato al presente messaggio, individua i casi in cui devono essere
presentate le dichiarazioni, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio, di
conservazione della documentazione e di trasmissione telematica, disciplina le attività di
verifica e di validazione dei dati, nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente
riscontrate.
Il servizio viene affidato in via non esclusiva.
Per la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC - per la sola Campagna
solleciti 2017 - icric frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS) e delle dichiarazioni reddituali (Modelli
RED) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato
dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale Internet, “RED semplificato” e “dichiarazioni
di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto. Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni
RED dei soggetti che non hanno percepito altri redditi rilevanti oltre alla pensione per l’anno
reddito 2017 e che hanno dichiarato l’assenza di redditi anche per entrambi i due anni
precedenti (anni reddito 2015 e 2016) sono escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti
abilitati all’assistenza fiscale.
In tali ultimi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente all’INPS da parte del
cittadino attraverso le seguenti modalità:
tramite il servizio online dedicato “RED semplificato” accessibile con PIN dispositivo o
credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS;
tramite le Strutture territoriali dell’Istituto.
Analogamente, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati
all’assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto gli eventuali ricoveri avvenuti nell’anno
2017 (Modelli ICRIC), ma viene comunque lasciata la facoltà al cittadino di poter rendere
direttamente tale comunicazione, attraverso le seguenti modalità:
tramite il servizio online dedicato “dichiarazioni di responsabilità” accessibile con PIN
dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center
integrato INPS;
tramite le Strutture territoriali dell’Istituto.
I Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9
luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno
facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema approvato.
Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro
delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle
finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”.
La stipula della convenzione di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il
versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità
elettronica.
La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi curerà il processo di
convenzionamento.
A tal proposito, il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi è stato
autorizzato a sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto, le convenzioni in
oggetto.
La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’oggetto scadrà il giorno 15 marzo
2019.
I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla Direzione
centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e
sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con soggetti privati e professionisti,
scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono
gestiti dalla Direzione centrale Pensioni per il servizio RED e dalla Direzione centrale Sostegno
alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni per il servizio INV CIV.
I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato
elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Avvisi,
bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4443/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.