Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche
Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-02-2025
Messaggio n. 509
OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro
a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal
servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini
dell’emissione delle Certificazioni Uniche
1. Premessa
L’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività, che comporta
l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al
rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.
L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche
quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati
possono conseguire come integrazione della retribuzione. Al riguardo, si fa presente che, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro
dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati
nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di
ottenerli da terzi.
La citata disciplina è stata modificata, per il solo anno d’imposta 2024, dall’articolo 1, comma
16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), che, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha innalzato da
258,23 euro a 1.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi
prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del
gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla
prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR,previa presentazione al
datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.
A tale riguardo, si fa rinvio a quanto indicato dalla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024
dell’Agenzia delle Entrate.
Tale il quadro normativo, qualora dette somme o valori a titolo di fringe benefit e di stock
option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso
dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’INPS è chiamato a svolgere le attività di
sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. Per i citati
compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del
periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno
d’imposta precedente.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle modalità e
alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati
relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal
servizio nel corso dell’anno 2024 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di
sostituto d’imposta.
2. Modalità e tempistiche per la trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati
relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2024
L’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dispone che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto
d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere
telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della
dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli
adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati
devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i dati relativi ai compensi per fringe
benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2024 al personale cessato dal
servizio. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non
potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia,
oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al
contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”,
disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi
Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” >
“Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.
Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale
(“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di
scegliere fra le seguenti opzioni:
acquisizione di una singola comunicazione;
gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati
contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
visualizzazione del manuale di istruzioni.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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