Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni. Istruzioni contabili
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 02-03-2021
Messaggio n. 896
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30
novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni. Istruzioni
contabili
1. Premessa
L’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, l’articolo 11 del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, e l’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, hanno
introdotto ulteriori misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L’Istituto ha fornito le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi, disposta
dalle predette previsioni normative, con le circolari n. 129/2020 e n. 145/2020 e con i
messaggi n. 4361/2020 e n. 4840/2020.
Ciò premesso, si rappresenta che nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 è stata
pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del citato
decreto-legge n. 137/2020. La medesima legge, al comma 2 dell’articolo 1, ha abrogato, tra
gli altri, i decreti-legge n. 149/2020 e n. 157/2020 e ha disposto espressamente che “restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti” sulla base dei medesimi decreti-legge n. 149/2020 e n. 157/2020.
Al riguardo, si segnala inoltre, per completezza, che le previsioni sopra richiamate di cui
all’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020 e all’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020,
sono state recepite, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater del decreto-legge n.
137/2020, introdotti dalla citata legge di conversione n. 176/2020.
Pertanto, con il presente messaggio si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi – ai sensi delle disposizioni
normative sopra richiamate – in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Si forniscono altresì, per ciascuna Gestione, le indicazioni
in ordine alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della
prima rata entro il 16 marzo 2021.
Al riguardo, si evidenzia che per tutte le Gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può
essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere
eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due
rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi per i soggetti interessati
dalle norme in epigrafe, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, dovranno
essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Si rammenta inoltre che, anche nelle fattispecie di cui si tratta, per espressa previsione
normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.
Infine, laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza – in capo ai soggetti che si sono
avvalsi delle misure di sospensione contributiva oggetto del presente messaggio – dei requisiti,
ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di
sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario
di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i
versamenti dei contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei
lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione.
2.1 Aziende con dipendenti
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza
della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere
effettuato con il modello “F24”.
I codici attribuiti alle sospensioni contributive previste dalle norme indicate nel paragrafo 1 del
presente messaggio e inseriti nei flussi Uniemens sono i seguenti:
N974- N975-N976 (cfr. il messaggio n. 4840 del 23 dicembre 2020).
Il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate
nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola
dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso
in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe
distinte, una per ciascun mese.
Sede Causale Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Periodo Periodo Importo
contributo Azienda dal al versato
DSOS PPNNNNNNCCN9XX mm/aaaa mm/aaaa
Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per
rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo
2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
2.2 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende committenti contenute nelle circolari
indicate in premessa (cfr. il messaggio n. 4840 del 23 dicembre 2020), la contribuzione
sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti
codici:
- 32 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge
157/2020 art. 2, comma 1”;
- 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge
157/2020 art. 2, comma 2”;
- 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge
157/2020 art. 2, comma 3”.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi
dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020, recepito nell’articolo 13-quater
del decreto-legge n. 137/2020, sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020,
secondo le specifiche fornite con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020 (compensi erogati
nel mese di competenza novembre 2020).
I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in
quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data del 16 marzo 2021,
senza applicazione di sanzioni o interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso
la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
2.3 Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera
agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (FPLD)
Nel canale della telematizzazione del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole” sono disponibili
le istanze per richiedere ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020,
recepito successivamente nell’articolo 13-quater del decreto-legge n. 137/2020, la
sospensione del pagamento relativo alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 il
cui termine ordinario di scadenza, 16 dicembre 2020, ricade nel periodo di riferimento della
sospensione.
Le istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 2 sono gestite in
automatico a livello centrale e comportano l’attribuzione del codice di autorizzazione 4Y,
visibile nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.
Alle posizioni contributive delle aziende agricole rientranti nella previsione normativa di cui al
comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 è stato attribuito il codice di
autorizzazione 4X, come indicato nel paragrafo 1.3 del messaggio n. 4840/2020.
In prossimità della scadenza del 16 marzo 2021, alle aziende a cui sono stati già attributi i
suddetti codici di autorizzazione e che risulteranno a debito, verrà inviata una comunicazione,
news individuale, con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità
rateale, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni
e interessi; il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021.
Si precisa che per le aziende con codice di autorizzazione 4Y e 4X la sospensione opera anche
sulla rata dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre
2020, che dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete
modalità di pagamento.
2.4 Lavoratori agricoli autonomi
Nel periodo oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera comunque per i
versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto per la rata del mese di
dicembre 2020.
I lavoratori autonomi agricoli che hanno i requisiti di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge n. 157/2020, recepito nell’articolo 13-quater del decreto-legge n. 137/2020, per
avvalersi della sospensione della rata di dilazione devono utilizzare l’istanza presente nel
“Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”, “COVID19 -
SOSPENSIONE RATE PIANO AMMORTAMENTO AUTONOMI”.
La rata oggetto di sospensione dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo
2021, con le consuete modalità di pagamento.
2.5 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
All’atto della restituzione dei contributi sospesi, dovrà essere compilato l’elemento
<AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell’elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui
l’elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 – Restituzione contributi
sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto>, il valore dell’intero importo dovuto
nel caso di restituzione in unica soluzione, ovvero della singola rata nel caso di restituzione in
forma rateale nella misura massima di quattro rate di pari importo, avendo inoltre cura di
valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 -
Emergenza Covid Circolare 37/2020.
Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure in
quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data del 16 marzo 2021,
utilizzando il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata
la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore
corrispondente alla Gestione di riferimento.
3. Istruzioni contabili
3.1 Contributi dovuti dalle aziende
Con la circolare n. 129/2020 e con il messaggio n. 4840/2020 sono state fornite le istruzioni in
merito alla contabilizzazione delle sospensioni contributive, mediante procedura automatizzata
di ripartizione DM, ai conti GPA00142, GPA00148 e GPA00149, assistiti da partitario contabile
e abbinato alla causale di cassa 10106. Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato
in AVERE dello stesso conto.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto
GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di
contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828/2004 e n. 21901/2006.
3.2 Contributi dovuti dai liberi professionisti e dai committenti, tenuti al versamento
dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata andrà imputato al
conto PAR52010.
3.3 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori
agricoli autonomi
La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui al presente
paragrafo deve avvenire con imputazione ai seguenti conti:
• GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
• GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).
3.4 Contributi dovuti per i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Il recupero dei contributi dovuti per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica deve avvenire con
imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle Gestioni interessate, associati agli
specifici codici tributo previsti per la fattispecie in oggetto, interessati dalla contabilizzazione
delle riscossioni pervenute tramite il modello “F24”, con procedura automatizzata.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 896/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.