Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017.
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 01-03-2018
Messaggio n. 952
OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui
all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus
asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017.
Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1,
comma 355, della legge n. 232 del 2016, ha disposto che ”con riferimento ai nati a decorrere
dal 1 gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore
dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a
partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici
mensilità”.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state emanate le disposizioni attuative.
Con la circolare n. 88 del 22 maggio 2017 sono state fornite, in relazione alla presentazione
della domanda per l’anno 2017, le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio concernenti
l’accesso ai benefici di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. (Buono per pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido pubblici e privati) e all’articolo 4 del D.P.C.M. (Buono per
l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da
gravi patologie croniche).
Nello specifico, con la citata circolare sono state date disposizioni per la gestione della fase
transitoria dal 1 gennaio 2017 al 17 luglio 2017, data di rilascio della procedura di acquisizione
della domanda, prevedendo due diverse modalità di presentazione e gestione riferite alle due
fattispecie di minore con frequenza scolastica compresa tra gennaio e luglio 2017 (mesi per i
quali il richiedente era già in possesso di documentazione di spesa) e di minore frequentante
per il periodo settembre-dicembre 2017.
Ciò premesso, all’esito della chiusura della procedura di acquisizione delle istanze relative
all’anno 2017, avvenuta il 31 dicembre 2017, sono pervenute numerose richieste di riesame
da parte di utenti, che hanno omesso di indicare nella domanda di Bonus asilo nido (art. 3 del
D.P.C.M. 17 febbraio 2017) tutti o parte dei mesi di frequenza compresi tra settembre e
dicembre 2017, per i quali non sono entrati immediatamente in possesso della
documentazione di spesa.
Per tali mensilità, dunque, gli utenti non hanno potuto procedere in tempo utile all’allegazione
dei documenti necessari ad ottenere il contributo relativo a tali mensilità.
Tenuto conto dell’elevato numero di richieste pervenute è stata predisposta una nuova
funzionalità che, a far data dal 2 marzo 2018, consentirà di integrare la domanda originaria e
permetterà di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2017, anche ai richiedenti che abbiano omesso di indicare le relative
mensilità in domanda.
Il cittadino potrà inserire le mensilità “aggiuntive” attraverso l’area riservata, accedendo al
menù “Allegati Domande”.
Dopo aver selezionato la domanda da integrare e la tipologia di documento da inserire (es:
Fattura), saranno visibili, oltre a tutti i mesi già richiesti in domanda, i mesi (“settembre”,
“ottobre”, “novembre” e “dicembre”) non inseriti all’atto della domanda (in rosso), dando così
la possibilità di allegare la relativa documentazione di spesa.
La documentazione allegata, appositamente evidenziata, sarà resa disponibile alla Struttura
territoriale per la fase istruttoria.
Si fa presente che, per inserire le mensilità aggiuntive con riferimento a domande che risultino
già in stato “respinta”, sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la
funzione “allega nuovo documento su respinta”, presente nel menù “invio richiesta di
variazione”. Una volta ripristinato lo stato “da istruire”, il richiedente potrà procedere ad
allegare la documentazione relativa ai mesi non indicati in domanda con le modalità sopra
descritte.
Si sottolinea che il termine ultimo per allegare la documentazione relativa a domande di Bonus
asilo nido per l’anno 2017 è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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