Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre
Quali sono le modifiche apportate al credito d'imposta per i sistemi di filtraggio e trattamento dell'acqua potabile e fino a quando è prorogata l'agevolazione?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento modifica le regole relative al credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare (E290) destinati al miglioramento qualitativo delle acque potabili erogate da acquedotti. La principale modifica riguarda la proroga della scadenza dell'agevolazione dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta anche per le spese sostenute nell'anno 2023. Per l'anno 2023 è stato stabilito un limite di spesa complessivo pari a 1,5 milioni di euro, mentre per gli anni 2021 e 2022 il limite era diverso. I soggetti che intendono beneficiare del credito devono comunicare le spese sostenute all'Agenzia delle entrate tramite il modello "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile", da inviare nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili. L'agevolazione si applica a gestori di acquedotti e soggetti che sostengono spese per migliorare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
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Riferimento normativo
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre
Testo normativo
Prot. n. 3921/2024
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno
2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito
d’imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo
1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021,
come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 del
28 gennaio 2022, sono apportate le seguenti modifiche:
ai punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono
sostituite con le parole “31 dicembre 2023”;
nel terzo capoverso delle motivazioni, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite
con le parole “ciascuno degli anni 2021 e 2022 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno
2023”.
Motivazioni
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno
2021, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334
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del 28 gennaio 2022, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del
credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1,
commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo provvedimento è
stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua
potabile”, da inviare all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo
a quello di sostenimento delle spese agevolabili.
L’articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prorogato al 31
dicembre 2023 l’agevolazione prevista dal citato articolo 1, comma 1087, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, stabilendo quale limite di spesa complessivo per l’anno 2023 un importo
pari a 1,5 milioni di euro.
Al fine di dare attuazione alla disposizione sopra riportata e consentire ai soggetti
interessati di fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute nel 2023, con il presente
provvedimento sono disposte le modifiche ai punti 3.1 e 7.1 e alle motivazioni del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 9 gennaio 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Il credito d'imposta per l'acqua potabile è disciplinato dall'articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dalla proroga contenuta nell'articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare i limiti di spesa annuali, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate e la documentazione necessaria per la fruizione dell'agevolazione fiscale.
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