Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0045/2020

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione del 20 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 20/01/2020 In vigore dal: 20/01/2020 Documento ufficiale

Quali prodotti sono soggetti al dazio antidumping UE sulle biciclette cinesi e come si applica l'estensione alle parti di biciclette?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/45 estende e chiarisce l'applicazione del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese, classificate ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70. La norma riguarda principalmente gli importatori europei di biciclette e velocipedi senza motore provenienti dalla Cina, imponendo loro il pagamento di un dazio antidumping definitivo. In pratica, il regolamento mantiene in vigore anche l'estensione delle misure alle "alcune parti di biciclette" originarie dalla Cina, come stabilito dal precedente Regolamento CE 71/97, applicando loro lo stesso dazio previsto per le biciclette complete. Questo significa che componenti e parti di biciclette cinesi importate nell'UE rimangono soggette alla medesima aliquota di dazio, impedendo così ai produttori cinesi di eludere le misure antidumping scomponendo i prodotti. Per le aziende importatrici, è rilevante che il dazio si applica indipendentemente dalle modifiche successive dei codici doganali, garantendo continuità normativa.

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Riferimento normativo

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione del 20 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/45 of 20 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1379 as regards the extension of the anti-dumping duty imposed on imports of bicycles originating in the People’s Republic of China to imports of certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China by Council Regulation (EC) No 71/97

Testo normativo

21.1.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 16/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/45 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ( 2 ) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. (2) A seguito di un’inchiesta antielusione, il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ( 3 ) ha esteso le misure alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Le estensioni delle misure a seguito di un’inchiesta antielusione rimangono in vigore fino a che restano in vigore le misure iniziali. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione ( 4 ) ha prorogato le misure sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per altri cinque anni a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Dal momento che l’estensione ad alcune parti di biciclette non è menzionata esplicitamente in tale regolamento, è opportuno chiarire che l’estensione delle misure continua ad applicarsi anche alle importazioni di dette parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. (4) Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 dovrebbe essere modificato per chiarire che il prodotto oggetto del riesame rientra nei codici NC indicati in tale regolamento solo al momento della pubblicazione, e che le modifiche dei codici NC non hanno alcun impatto sulle misure. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è così modificato: 1) il considerando 37 è sostituito dal seguente: «(37) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), privi di motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099) («il prodotto oggetto del riesame» o «biciclette»).»; 2) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese.»; 3) all’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 4 bis : «4 bis .   È mantenuta l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio antidumping definitivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio ( GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ( GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2020/45 è lo strumento principale per comprendere i dazi antidumping su biciclette e parti di biciclette cinesi, con riferimenti diretti alla normativa antielusione, ai codici TARIC e alla classificazione doganale NC. Gli importatori e i consulenti doganali devono considerare l'estensione delle misure antidumping, la determinazione dell'origine della merce, le aliquote daziali applicabili e le procedure di dichiarazione in dogana secondo il Regolamento UE 2016/1036.

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