Regolamento delegato (UE) 2026/50 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i dati dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Quali sono i principali obblighi di comunicazione dei dati per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri secondo il Regolamento UE 2026/50?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato UE 2026/50 modifica le regole sulla struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici (e-AD) e semplificati (e-DAS) utilizzati per tracciare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa (alcol, energia, tabacco) all'interno dell'Unione europea. Si applica a tutti gli operatori che movimentano questi prodotti: depositari autorizzati, destinatari registrati, speditore certificati e importatori. Il regolamento stabilisce in dettaglio quali dati devono essere forniti nel sistema informatizzato SEED (Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise), distinguendo tra dati obbligatori (R), facoltativi (O), condizionali (C) e dipendenti (D). Gli operatori devono indicare informazioni complete su speditore, destinatario, luogo di consegna, modalità di trasporto, garanzie, caratteristiche dei prodotti (quantità, titolo alcolometrico, denominazione di origine per vini e spiritose) e documentazione allegata. Il regolamento entra in vigore il 20° giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ma si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026, concedendo agli Stati membri tempo per adeguare i propri sistemi informatici.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2026/50 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i dati dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/50 of 12 November 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2022/1636 as regards the data of the documents exchanged in the context of movement of excise goods
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/50
15.1.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/50 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2025
che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i dati dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise
(
1
)
, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
A norma della direttiva (UE) 2020/262, la Commissione è tenuta a stabilire la struttura e il contenuto dei documenti amministrativi scambiati attraverso il sistema informatizzato di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
(«sistema informatizzato»).
(2)
La struttura e il contenuto di tali documenti sono stabiliti nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione
(
3
)
per garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.
(3)
A norma della direttiva (UE) 2020/262, il sistema informatizzato è stato modificato per includere la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa esportati al di fuori dell’Unione e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Di conseguenza, alcuni dati del sistema informatizzato sono diventati obsoleti o hanno richiesto una modifica. Il sistema informatizzato dovrebbe essere riveduto per correggere eventuali incongruenze rilevate.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per stabilire le modifiche nella struttura e nel contenuto dei documenti amministrativi.
(5)
Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per adeguarsi a tali modifiche e di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data in cui la nuova versione del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 diventa operativa, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 12 febbraio 2026,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1636 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (
GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/263/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (
GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1636/oj
).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Messaggi utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa o precedentemente immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali
NOTE ESPLICATIVE
1.
I dati dei messaggi elettronici
(
1
)
scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati, come definito dalle tabelle da 1 a 9 del presente allegato. Le colonne delle tabelle da 1 a 9 contengono le seguenti informazioni:
a)
Colonna A: codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati. Ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);
b)
Colonna B: codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati;
c)
Colonna C: identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;
d)
Colonna D: per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l’inserimento del dato corrispondente è:
i)
“R” (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è “O” (opzionale) o “C” (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere “R” se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente;
ii)
“O” (opzionale), ossia l’inserimento del dato è facoltativo per la persona che trasmette il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all’opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi;
iii)
“C” (condizionale), ossia l’utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio;
iv)
“D” (dipendente), ossia l’utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;
e)
la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l’utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;
f)
la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;
g)
la colonna G fornisce:
i)
per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere “x” indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1), e
ii)
per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l’ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono “a” per alfabetico, “n” per numerico e “an” per alfanumerico.
Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;
iii)
per i dati indicanti l’ora e/o la data, la menzione “Data” (“date”), “Ora” (“Time”) o “dateTime”: la data, l’ora o la data e l’ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.
2.
Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 9:
a)
“e-AD”: documento amministrativo elettronico;
b)
“e-DAS”: documento amministrativo elettronico semplificato;
c)
“ARC”: codice di riferimento amministrativo;
d)
“SEED”: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio
(
2
)
];
e)
“Codice EORI”: numero di registrazione e identificazione degli operatori economici;
f)
“Codice NC”: codice della nomenclatura combinata;
g)
“MRN”: Master Reference Number;
Tabella 1
(di cui all’articolo 3, all’articolo 4 e all’articolo 9, paragrafo 1)
Bozza di documento amministrativo elettronico (semplificato) e documento amministrativo elettronico (semplificato)
A
B
C
D
E
F
G
ATTRIBUTO
R
a
Tipo di messaggio
R
I valori possibili sono:
1
=
Presentazione standard
2
=
(riservato)
3
=
Presentazione per accisa assolta (da utilizzare per la circolazione di prodotti già immessi in consumo).
Il tipo di messaggio non deve comparire nell’e-AD/e-DAS a cui è stato attribuito un ARC né nel documento di riserva di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
n1
b
Indicatore di presentazione differita
D
“R” per la presentazione di un e-AD/e-DAS per un movimento iniziato sotto scorta del documento di riserva di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
Valori possibili:
0
=
falso
1
=
vero
Il valore è preimpostato su “falso”.
Questo dato non deve comparire nell’e-AD/e-DAS a cui è stato attribuito un ARC né nel documento di riserva di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
n1
1
MOVIMENTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
R
a
Codice del tipo di destinazione
R
Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:
1
=
Deposito fiscale [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2020/262]
2
=
Destinatario registrato [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2020/262]
3
=
Destinatario registrato temporaneamente [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262]
4
=
Consegna diretta [articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262]
5
=
Destinatario esentato [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva (UE) 2020/262]
6
=
Esportazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva (UE) 2020/262]
7
=
(riservato)
8
=
Destinazione ignota [destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262]
9
=
Destinazione – Destinatario certificato [articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262]
10
=
Destinazione – Destinatario certificato temporaneamente [articolo 33, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262]
11
=
Destinazione - Ritorno al luogo di spedizione dello speditore [articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262].
n..2
b
Durata del tragitto
R
Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per “H” è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per “D” è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 12.
an3
c
Organizzazione del trasporto
R
Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:
1
=
Speditore
2
=
Destinatario
3
=
Proprietario dei prodotti
4
=
ltro
n1
d
ARC
R
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS
Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
e
Data e ora di convalida dell’e-AD/e-DAS
R
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
f
Numero progressivo
R
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS e per ogni cambiamento di destinazione
Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD/e-DAS creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.
n..2
g
Data e ora di convalida dell’aggiornamento
C
Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
2
OPERATORE Speditore
R
a
Codice accisa dell’operatore
R
Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, dello speditore registrato, dello speditore certificato o dello speditore certificato temporaneamente.
an13
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3
OPERATORE Luogo di spedizione
C
“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9d è “1” o “3”
a
Riferimento del deposito fiscale
C
“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9d è “1”
Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.
an13
b
Nome dell’operatore
C
Per le caselle 3b, 3c, 3e e 3f:
“R” se il codice del tipo di origine nel riquadro 9d è “3”
an..182
c
Via
C
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
C
an..10
f
Città
C
an..50
g
NAD_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
4
UFFICIO di spedizione - importazione
C
“R” se il codice del tipo di origine nel riquadro 9d è “2”
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica.
Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
5
OPERATORE Destinatario
C
“R”, tranne per il codice del tipo di destinazione 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario registrato temporaneamente, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente;
—
6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione
—
11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo speditore certificato originale o lo speditore certificato temporaneamente del movimento.
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Codice EORI
C
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d’esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262
an..17
6
DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario
C
“R” per il codice del tipo di destinazione 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
a
Codice Stato membro
R
Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice paese dell’allegato II, elenco codici 3.
a2
b
Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise
O
Indicare un numero progressivo se figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione
(
3
)
an..255
7
OPERATORE Luogo di consegna
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 4, 9 e 10
—
“O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5
—
Non si applica negli altri casi.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.
Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:
—
è “O” per l’e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l’indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;
—
non si applica per la bozza di e-AD.
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 9 e 10
—
“O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione,
—
2, 3, 5, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.
an..16
b
Nome dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 5, 9 e 10
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 4
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
an..182
c
Via
C
Per le caselle 7c, 7e e 7f:
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 5, 9 e 10
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 1
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
C
an..10
f
Città
C
an..50
g
NAD_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
8
UFFICIO Luogo di consegna - Dogana
C
“R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione.
Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
9
e-AD/e-DAS
R
a
Numero di riferimento locale
R
Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD/e-DAS dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.
an..22
b
Numero della fattura
R
Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.
an..35
c
Data della fattura
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)
La data del documento che figura nella casella 9b.
Data
d
Codice del tipo di origine
R
I valori possibili per l’origine del movimento sono:
1
=
Origine — Deposito fiscale (nelle situazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2020/262)
2
=
Origine — Importazione (nella situazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2020/262)
3
=
Origine — Dazio pagato [nelle situazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262].
n1
e
Data di spedizione
R
La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, o dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2020/262. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD/e-DAS. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all’articolo 26 o all’articolo 38 della direttiva 2020/262.
Data
f
Ora di spedizione
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)
L’ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, o dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2020/262. L’ora indicata è l’ora locale.
Ora
g
ARC a monte
D
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio “Operazione di frazionamento” (tabella 5)
L’ARC da indicare è quello che figura nell’e-AD sostituito.
Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an..21
9.1
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
C
“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9d è “2” (importazione)
9X
a
Numero della dichiarazione doganale di importazione
R
Il numero della dichiarazione doganale di importazione è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD
Indicare il o i numeri della o delle dichiarazioni doganali di importazione utilizzate per l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati.
an..21
10
UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione
R
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
11
GARANZIA DEL MOVIMENTO
R
a
Codice del tipo di garante
R
Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell’allegato II, elenco codici 5.
n..4
12
OPERATORE Garante
C
“R” se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234
(cfr. il codice del tipo di garante nell’allegato II, elenco codici 5)
Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.
2X
a
Codice accisa dell’operatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)
Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.
an13
b
Codice IVA
O
an..14
c
Nome dell’operatore
C
Per 12c, d, f e g:
“O” se il codice accisa dell’operatore è indicato, altrimenti “R”
an..182
d
Via
C
an..65
e
Numero civico
O
an..11
f
Codice postale
C
an..10
g
Città
C
an..50
h
NAD_LNG
C
se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
13
MODO DI TRASPORTO
R
a
Codice del modo di trasporto
R
Indicare il modo di trasporto all’inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 6.
Se il codice del tipo di garante è “Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262”, il codice del modo di traporto deve essere “Infrastrutture di trasporto fisse” o “Trasporto via mare”.
n..2
b
Informazioni complementari
C
“R” se il codice del modo di trasporto è “Altro”
Altrimenti “O”
Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.
an..350
c
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
14
OPERATORE Organizzatore del trasporto
C
“R” per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è “3” o “4”.
a
Codice IVA
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
15
OPERATORE Primo trasportatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)
Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.
a
Codice IVA
O
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
16
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO
R
99X
a
Codice dell’unità di trasporto
R
Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a.
Cfr. allegato II, elenco codici 7.
n..2
b
Identificazione delle unità di trasporto
C
“R” se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5
(Cfr. casella 16a)
Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.
an..35
c
Identificazione del sigillo commerciale
O
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
Informazioni sui sigilli_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Informazioni complementari
O
Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.
an..350
g
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
17
Corpo di dati dell’e-AD/e-DAS
R
Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.
999x
a
Riferimento unico del corpo di dati
R
Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.
n..3
b
Codice del prodotto sottoposto ad accisa
R
Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.
Se il codice del tipo di garante è “Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262”, il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.
Il codice dei prodotti sottoposti ad accisa S600 si applica solo all’e-DAS a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio
(
4
)
.
an4
c
Codice NC
R
Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n8
d
Quantità
R
Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11).
Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e a un destinatario certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2020/262, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.
Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..15,3
e
Massa lorda
R
Indicare la massa lorda della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.
n..16,6
f
Massa netta
R
Indicare la massa dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.
n..16,6
g
Titolo alcolometrico in percentuale di volume
C
“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all’allegato II, elenco codici 10.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.
n..5,2
h
Grado Plato
D
—
“R” se il prodotto sottoposto ad accisa in questione è birra e se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato
—
“O” se il prodotto sottoposto ad accisa in questione è birra e né lo Stato membro di spedizione né lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato
—
Si applica solo alla birra.
Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 10 e 13.
Nel caso di “O” è compilato solo se esiste la possibilità di un cambiamento di destinazione verso uno Stato membro che tassa la birra sulla base del grado Plato e il valore è mancante.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..5,2
i
Contrassegno fiscale
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.
an..350
j
Contrassegno fiscale_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
k
Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali
D
“R” se sono utilizzati contrassegni fiscali.
Indicare “1” se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e “0” in caso contrario.
n1
l
Denominazione di origine
O
Questa casella può essere utilizzata per certificare:
(1)
Nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l’annata di raccolta o la varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione
(
5
)
. La certificazione deve essere secondo la dicitura di cui all’allegato VII, parte I, casella 9, del regolamento delegato (UE) 2018/273. Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall’articolo 119, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
2.
Nel caso di alcune bevande spiritose, la cui commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all’indicazione geografica (IG) e/o al periodo di invecchiamento/all’età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione sulle bevande spiritose [in particolare l’articolo 10, l’articolo 13, paragrafo 6, il capo III e l’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
]. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: “
Si certifica che il prodotto descritto è commercializzato ed etichettato conformemente al regolamento (UE) 2019/787
”.
an..350
m
Denominazione di origine_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
n
Dimensioni del produttore
O
Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione
(
8
)
nel caso in cui si intenda chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.
n..15
o
Densità
C
“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all’allegato II, elenco codici 10.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..5,2
p
Designazione commerciale
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.
Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.
Per i trasporti di vini sfusi di cui all’allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all’articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell’etichetta o sia previsto che vi figureranno.
Per ogni bevanda spiritosa, la denominazione commerciale comprende la sua denominazione legale conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/787.
an..350
q.
Designazione commerciale_
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
r
Marchio dei prodotti
D
“R” se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b.
Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.
an..350
s
Marchio dei prodotti_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
t
Periodo di invecchiamento o età dei prodotti
O
Per le bevande spiritose, il periodo di invecchiamento o l’età devono corrispondere a quelli indicati nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.
an..350
u
Periodo di invecchiamento o età dei prodotti_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
v
Dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti
O
Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato del produttore a norma dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
an..350
w
Dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
17.1
IMBALLAGGIO
R
99x
a
Codice del tipo di imballaggio
R
Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 8.
an2
b
Numero di colli
C
“R” se sono numerabili
Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 8.
Se il “numero di colli” è “0”, deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi “Marchi di spedizione” e “Numero di colli” con un valore superiore a “0”.
n..15
c
Identificazione del sigillo commerciale
O
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
Informazioni sui sigilli_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Marchi di spedizione
C
—
“R” se il numero di colli è 0
—
“O” negli altri casi
an..999
17.2
PRODOTTO VITIVINICOLO
D
“R” per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013
a
Categoria di prodotto vitivinicolo
R
Per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti:
1
=
Vino senza DOP/IGP
2
=
Vino varietale senza DOP/IGP
3
=
Vino DOP o IGP
4
=
Vino importato
5
=
Altro
n1
b
Codice della zona viticola
O
“R” per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)
Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all’appendice 1 dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.
n..2
c
Paese terzo di origine
C
“R” se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è “4” (vino importato).
Indicare un “codice paese” di cui all’allegato II, elenco codici 3, diverso da quello di uno Stato membro dell’UE o da un territorio in cui la direttiva (UE) 2020/262 è applicabile.
a2
d
Altre informazioni
O
an..350
e
Altre informazioni_
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
17.2.1.
Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE
D
“R” per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)
99x
a
Codice dell’operazione vitivinicola
R
Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all’elenco dell’allegato V, sezione B, punto 2.1.e) ii), del regolamento delegato (UE) 2018/273.
n..2
18
DOCUMENTO Certificato
O
9x
a
Breve descrizione del documento
C
“R” salvo qualora sia utilizzato il campo 18c o 18e
Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d’origine di cui alla casella 17 l.
an..350
b
LNG_della breve descrizione del documento
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
c
Riferimento del documento
C
“R” salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18e
Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.
an..350
d
Riferimento del documento_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
e
Tipo di documento
C
“R” salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18c
Indicare il codice del tipo di documento figurante nell’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione
(
9
)
.
an..4
f
Riferimento del documento
C
“R” se il tipo di documento è utilizzato nella casella 18e
an..35
Tabella 2
(di cui all’articolo 5)
Annullamento del documento amministrativo elettronico (non applicabile all’e-DAS)
A
B
C
D
E
F
G
1
ATTRIBUTO
R
a
Data e ora di convalida dell’annullamento
C
Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
2
e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
R
a
ARC
R
Indicare l’ARC dell’e-AD per cui è chiesto l’annullamento.
an21
3
ANNULLAMENTO
R
a
Codice del motivo dell’annullamento
R
Indicare il motivo dell’annullamento dell’e-AD utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 9.
n1
b
Informazioni complementari
C
—
“R” se il codice del motivo di annullamento è 0
—
“O” se il codice del motivo di annullamento è 1, 2, 3 o 4
(Cfr. casella 3a)
Fornire eventuali informazioni supplementari sull’annullamento dell’e-AD
an..350
c
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
Tabella 3
(di cui all’articolo 6 e all’articolo 9, paragrafo 2)
Messaggi relativi al cambiamento di destinazione
A
B
C
D
E
F
G
1
ATTRIBUTO
R
a
Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione
C
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
2
Aggiornamento dell’e-AD/e-DAS
R
a
Numero progressivo
C
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione
Fissato a 1 alla convalida iniziale dell’e-AD/e-DAS e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.
n..2
b
ARC
R
Indicare l’ARC dell’e-AD/e-DAS di cui è cambiata la destinazione.
an21
c
Durata del tragitto
D
“R” se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione
Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per “H” è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per “D” è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 12.
an3
d
Cambiamento dell’organizzazione del trasporto
D
“R” se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione
Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:
1
=
Speditore
2
=
Destinatario
3
=
Proprietario dei prodotti
4
=
Altro
n1
e
Numero della fattura
D
“R” se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione
Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.
an..35
f
Data della fattura
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”) se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione
La data del documento che figura nella casella 2e.
data
g
Codice del modo di trasporto
C
“R” se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione
“R” se il codice del tipo di garante è indicato come “Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262”
“O” negli altri casi
Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell’allegato II, elenco codici 6.
Se il codice del tipo di garante nella casella 7a (se specificato) o nell’ultimo e-AD (casella 11a della tabella 1) o nell’ultimo eventuale messaggio “Cambiamento di destinazione” (casella 7b) indicante il cambiamento del luogo di consegna è “Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262”, il codice del modo di trasporto deve essere “Infrastrutture di trasporto fisse” o “Trasporto via mare”.
n..2
h
Informazioni complementari
C
“R” se il codice del modo di trasporto è indicato come “Altro”
Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.
an..350
i
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3
CAMBIAMENTO di destinazione
R
a
Codice del tipo di destinazione
R
Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:
1
=
Deposito fiscale [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2020/262]
2
=
Destinatario registrato [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2020/262]
3
=
Destinatario registrato temporaneamente [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262]
4
=
Consegna diretta [articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262]
5
=
(riservato)
6
=
Esportazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva (UE) 2020/262]
7
=
(riservato)
8
=
(riservato)
9
=
Destinazione – Destinatario certificato [articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262]
10
=
Destinazione – Destinatario certificato temporaneamente [articolo 33, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262]
11
=
Destinazione — Ritorno al luogo di spedizione dello speditore.
n..2
4
OPERATORE Nuovo destinatario
D
“R” se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente
—
6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione
—
11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo speditore certificato originale o lo speditore certificato temporaneamente del movimento.
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Codice EORI
C
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262
an..17
5
OPERATORE Luogo di consegna
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 4, 9 e 10
—
“O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3
—
Non si applica negli altri casi
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)
Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.
Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:
—
è “O” alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l’indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED
—
non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 9 e 10
—
“O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione,
—
2, 3, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.
an..16
b
Nome dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 9 e 10
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 4
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)
an..182
c
Via
C
Per le caselle 5 c, 5e e 5f:
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 9 e 10
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 1
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
C
an..10
f
Città
C
an..50
g
NAD_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
6
UFFICIO Luogo di consegna - Dogana
C
“R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all’articolo 221, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
10
)
. Cfr. allegato II, elenco codici 4.
Indicare il codice di un ufficio doganale figurante nell’elenco degli uffici doganali abilitati a svolgere le formalità di esportazione.
an8
7
GARANZIA DEL MOVIMENTO
D
“O” per i movimenti in regime di sospensione dall’accisa.
Questo gruppo di dati non si applica alla circolazione di prodotti già immessi in consumo.
a
Codice del tipo di garante
R
Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell’allegato II, elenco codici 5.
Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262», il codice del prodotto sottoposto ad accisa contenuto nell’ultimo e-AD (casella 17b della tabella 1) o nell’ultimo eventuale messaggio «Nota di ricevimento/Nota di esportazione» (casella 7d della tabella 6) indicante un rifiuto parziale deve essere un prodotto energetico.
n..4
7.1
OPERATORE Garante
C
“R” se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante:
2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234
(cfr. il codice del tipo di garante
Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.
2X
a
Codice accisa dell’operatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.
an13
b
Codice IVA
O
an..14
c
Nome dell’operatore
C
Per 7c, d, f e g:
“O” se il codice accisa dell’operatore è indicato, altrimenti «R»
an..182
d
Via
C
an..65
e
Numero civico
O
an..11
f
Codice postale
C
an..10
g
Città
C
an..50
h
NAD_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
8
OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto
C
“R” per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2d è “3” o “4”
a
Codice IVA
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
9
OPERATORE Nuovo trasportatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”) se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione
Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.
a
Codice IVA
O
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
10
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO
D
“R” se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione
99x
a
Codice dell’unità di trasporto
R
Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2 g (vedere allegato II, elenco codici 7).
n..2
b
Identificazione delle unità di trasporto
C
“R” se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5
(Cfr. casella 10a)
Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.
an..35
c
Identificazione del sigillo commerciale
O
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
Informazioni sui sigilli_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.
a2
f
Informazioni complementari
O
Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.
an..350
g
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
Tabella 4
(di cui agli articoli 6 e 7)
Cambiamento di destinazione/frazionamento del movimento
A
B
C
D
E
F
G
1
NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
R
a
Tipo di notifica
R
Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)
Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti:
1
=
Cambiamento di destinazione
2
=
Frazionamento
n1
b
Data e ora della notifica
R
Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
c
ARC
R
Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)
Fornire l’ARC dell’e-AD o dell’e-DAS (quest’ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione) per il quale è fornita la notifica.
an21
d
Numero progressivo
R
Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)
Indicare il numero progressivo dell’e-AD o dell’e-DAS (quest’ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione).
Fissato a 1 alla convalida iniziale dell’e-AD o dell’e-DAS (quest’ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione) e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.
n..2
2
ARC A VALLE
C
“R” se il tipo di notifica nella casella 1a è 2.
Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione
9x
a
ARC
R
Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione
an21
Tabella 5
(di cui all’articolo 7 e all’articolo 9, paragrafo 2)
Frazionamento della spedizione
(non applicabile all’e-DAS)
A
B
C
D
E
F
G
1
Frazionamento dell’e-AD
R
a
ARC a monte
R
Indicare l’ARC dell’e-AD da frazionare.
Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
2
SM di frazionamento
R
a
Codice Stato membro
R
Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.
a2
3
Informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD
R
Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l’e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.
9x
a
Numero di riferimento locale
R
Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.
an..22
b
Durata del tragitto
D
“R” se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.
Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per “H” è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per “D” è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 12.
an3
c
Cambiamento dell’organizzazione del trasporto
D
“R” se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.
Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:
1
=
Speditore
2
=
Destinatario
3
=
Proprietario dei prodotti
4
=
Altro
n1
3.1
CAMBIAMENTO di destinazione
R
a
Codice del tipo di destinazione
R
Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:
1
=
Deposito fiscale [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2020/262]
2
=
Destinatario registrato [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2020/262]
3
=
Destinatario registrato temporaneamente [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262]
4
=
Consegna diretta [articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262]
5
=
(riservato)
6
=
6 = Esportazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva (UE) 2020/262]
7
=
(riservato)
8
=
Destinazione ignota [destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262].
n..2
3.2
OPERATORE Nuovo destinatario
C
“O” se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
Per i codici del tipo di destinazione
1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all’operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa “R”.
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato
—
6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Codice EORI
C
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d’esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262
an..17
3.3
OPERATORE Luogo di consegna
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 3
—
Non si applica ai codici del tipo di destinazione 2, 6 e 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per il codice del tipo di destinazione 1
—
“O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3
—
Non si applica negli altri casi.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione,
—
2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.
an..16
b
Nome dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 4
—
Non si applica negli altri casi.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
an..182
c
Via
C
Per le caselle 3.3
c
, 3.3
e
e 3.3
f
:
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 1
—
Non si applica negli altri casi.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
C
an..10
f
Città
C
an..50
g
NAD_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.4
UFFICIO Luogo di consegna - Dogana
C
—
“R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6)
—
Non si applica ad altri codici del tipo di destinazione.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
(
11
)
.
Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
3.5
OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto
C
“R” per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3
c
è “3” o “4”
a
Codice IVA
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.6
OPERATORE Nuovo trasportatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”) se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento
Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.
a
Codice IVA
O
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.7
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO
D
“R” se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell’operazione di frazionamento
99X
a
Codice dell’unità di trasporto
R
Indicare il o i codici dell’unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 7.
n..2
b
Identificazione delle unità di trasporto
C
“R” se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5
(Cfr. casella 3.7a)
Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.
an..35
c
Identificazione del sigillo commerciale
O
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
Informazioni sui sigilli_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Informazioni complementari
O
Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.
an..350
g
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.8
Corpo di dati dell’e-AD
R
Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.
999x
a
Riferimento unico del corpo di dati
R
Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell’e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le “informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD”.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..3
b
Codice del prodotto sottoposto ad accisa
R
Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.
an..4
c
Codice NC
R
Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell’operazione di frazionamento.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n8
d
Quantità
R
Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11).
Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.
Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..15,3
e
Massa lorda
R
Indicare la massa lorda della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.
n..16,6
f
Massa netta
R
Indicare la massa dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.
n..16,6
i
Contrassegno fiscale
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.
an..350
j
Contrassegno fiscale_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
k
Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali
D
“R” se sono utilizzati contrassegni fiscali.
Indicare “1” se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e “0” in caso contrario.
n1
o
Densità
C
“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell’allegato II, elenco codici 10.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..5,2
p
Designazione commerciale
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.
Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.
an..350
q.
Designazione commerciale_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
r
Marchio dei prodotti
D
“R” se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.
Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.
an..350
s
Marchio dei prodotti_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.8.1.
IMBALLAGGIO
R
99x
a
Codice del tipo di imballaggio
R
Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 8.
an2
b
Numero di colli
C
“R” se sono numerabili
Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 8.
Se il “numero di colli” è “0”, deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi “Marchi di spedizione” e “Numero di colli” con un valore superiore a “0”.
n..15
c
Identificazione del sigillo commerciale
O
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
Informazioni sui sigilli_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Marchi di spedizione
C
—
“R” se il numero di colli è 0
—
“O” negli altri casi
an..999
Tabella 6
(di cui all’articolo 8 e all’articolo 9, paragrafo 3)
Nota di ricezione/Nota di esportazione
A
B
C
D
E
F
G
1
ATTRIBUTO
R
a
Data e ora di convalida della nota di ricezione/nota di esportazione
C
Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/esportazione alla convalida della nota di ricezione/di esportazione
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
2
MOVIMENTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
R
a
ARC
R
Indicare l’ARC dell’e-AD/e-DAS. Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
b
Numero progressivo
R
Fornire il numero progressivo dell’e-AD/e-DAS
Fissato a 1 alla convalida iniziale dell’e-AD/e-DAS e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.
n..2
3
OPERATORE Destinatario
R
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Non si applica al codice del tipo di destinazione 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Per i codici del tipo di destinazione:
—
1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario registrato temporaneamente, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente,
—
6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione,
—
11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo speditore certificato originale o lo speditore certificato temporaneamente del movimento dei prodotti.
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Codice EORI
C
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262.
an..17
4
OPERATORE Luogo di consegna
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4
—
“O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 5, 9 e 10
—
Non si applica negli altri casi.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.
a
Identificazione dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 9 e 10
—
“O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5
—
Non si applica negli altri casi
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Per i codici del tipo di destinazione:
—
1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione,
—
2, 3, 5, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.
an..16
b
Nome dell’operatore
C
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 5, 9 e 10
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 4
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
an..182
c
Via
C
Per le caselle 4c, 4e e 4f:
—
“R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 5, 9 e 10
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 1
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
C
an..10
f
Città
C
an..50
g
NAD_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
5
UFFICIO di destinazione
C
“R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.
n8
6
NOTA di ricezione/esportazione
R
a
Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa
R
La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.
Data
b
Conclusione globale della ricezione
R
I valori possibili sono:
1
=
Ricezione accettata e soddisfacente,
2
=
Ricezione accettata anche se insoddisfacente,
3
=
Ricezione rifiutata,
4
=
Ricezione parzialmente rifiutata,
21
=
Uscita accettata e soddisfacente,
22
=
Uscita accettata con lievi discrepanze rilevate,
23
=
Uscita rifiutata.
n..2
c
Informazioni complementari
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sulla ricezione dei prodotti sottoposti ad accisa.
an..350
d
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
7
CORPO di dati della NOTA di ricezione/esportazione
C
“R” se il valore della conclusione globale della ricezione è diverso da 1 e 21
(Cfr. casella 6b)
999X
a
Riferimento unico del corpo di dati
R
Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell’e-AD/e-DAS associato (casella 17a della tabella 1) relativo allo stesso prodotto sottoposto ad accisa come nell’e-AD/e-DAS associato a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..3
b
Indicatore di carenza o eccedenza
D
“R” se si riscontra una carenza o un’eccedenza nel corpo di dati.
I valori possibili sono:
S = Carenza,
E = Eccedenza.
a1
c
Carenza o eccedenza constatata
C
“R” se l’indicatore nella casella 7b è fornito
Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..15,3
d
Codice del prodotto sottoposto ad accisa
R
Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.
an4
e
Quantità rifiutata
C
“R” se il codice della conclusione globale della ricezione è 4
(
Cfr.
casella 6b)
Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 10 e 11).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..15,3
7.1
MOTIVO DI INSODDISFAZIONE
D
“R” per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale della ricezione 2, 3, 4, 22 o 23
(
Cfr.
casella 6b)
9X
a
Motivo di insoddisfazione
R
I valori possibili sono:
0
=
Altro,
1
=
Eccedenza,
2
=
Carenza,
3
=
Prodotti danneggiati,
4
=
Sigillo manomesso,
5
=
Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (AES — Export Control System),
7
=
Quantità superiore a quella prevista dall’autorizzazione temporanea.
n1
b
Informazioni complementari
C
—
“R” se il codice del motivo di insoddisfazione è 0
—
“O” se il codice del motivo di insoddisfazione è 1, 2, 3, 4, 5 o 7
(Cfr. casella 7.1a)
Fornire eventuali informazioni supplementari sulla ricezione dei prodotti sottoposti ad accisa.
an..350
c
Informazioni complementari_LNG
C
“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
Tabella 7
(di cui all’articolo 6
bis
, paragrafo 1)
Notifica di esportazione accettata (non applicabile all’e-DAS)
A
B
C
D
E
F
G
1
ATTRIBUTO
R
a
Data e ora di emissione
R
dateTime
2
OPERATORE Destinatario
O
a
Identificazione dell’operatore
C
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione.
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Codice EORI
C
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262.
an..17
3
e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
R
999X
a
Codice di riferimento amministrativo (ARC)
R
Indicare l’ARC dell’e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
b
Numero progressivo
R
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..2
4
UFFICIO DOGANALE Luogo di esportazione
O
a
Numero di riferimento
R
Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di esportazione competente per il controllo delle accise nel luogo di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
5
ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE/SVINCOLO
R
a
Numero di riferimento dell’ufficio doganale speditore
R
Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di esportazione competente per il controllo delle accise nel luogo di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
b
Identificazione del funzionario doganale speditore
O
an..35
c
Data di accettazione
C
—
“R” per accettazione della dichiarazione di esportazione
—
Non si applica ai prodotti svincolati per l’esportazione
(cfr. casella 5f)
Data
d
Data di svincolo
C
—
“R” per i prodotti svincolati per l’esportazione
—
Non si applica all’accettazione della dichiarazione di esportazione
(cfr. casella 5f)
Data
e
Numero di riferimento del documento
R
Fornire un MRN valido o un numero di dichiarazione doganale di esportazione convalidato dai dati doganali.
an..21
f
Accettazione della dichiarazione di esportazione o svincolo dei prodotti per l’esportazione
R
Valori possibili:
0
=
No o Falso,
1
=
Sì o Vero.
0 corrisponde all’accettazione della dichiarazione di esportazione e 1 allo svincolo dei prodotti per l’esportazione.
n1
Tabella 8
(di cui all’articolo 6
bis
, paragrafo 1)
Rifiuto del documento amministrativo elettronico da parte delle autorità doganali (non applicabile all’e-DAS)
A
B
C
D
E
F
G
1
ATTRIBUTO
R
a
Data e ora di emissione
R
dateTime
2
OPERATORE Destinatario
O
a
Identificazione dell’operatore
C
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione.
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Codice EORI
C
—
“O” per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11.
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262.
an..17
3
UFFICIO DOGANALE Luogo di esportazione
O
a
Numero di riferimento
R
Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di esportazione competente per il controllo delle accise nel luogo di esportazione.
Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
4
RIFIUTO
R
a
Data e ora del rifiuto
R
dateTime
b
Codice del motivo del rifiuto
R
Valori possibili:
1
=
Dati relativi all’importazione non disponibili,
2
=
Contenuto dell’e-AD non corrispondente ai dati relativi all’importazione,
3
=
(riservato),
4
=
Risultato negativo del controllo incrociato,
5
=
Risultato insoddisfacente del controllo presso l’ufficio di esportazione,
6
=
ARC eliminato dal messaggio di modifica della dichiarazione di esportazione (IE513),
7
=
Rifiuto della richiesta di e-AD,
8
=
Annullamento della dichiarazione di esportazione presentata prima della presentazione delle merci/In attesa di scadenza della notifica di presentazione all’esportazione.
n1
5
INFORMAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE
C
—
“R” per i codici del motivo del rifiuto 4 o 5
—
Non si applica ai codici del motivo del rifiuto 1 e 2
(cfr. casella 4b)
a
Numero di riferimento locale
C
—
“R” per il codice del motivo del rifiuto 4
—
Non si applica al codice del motivo del rifiuto 5
(cfr. casella 4b)
an..22
b
Numero di riferimento del documento
C
—
“R” per il codice del motivo del rifiuto 5
—
Non si applica al codice del motivo del rifiuto 4
(cfr. casella 4b)
an..21
5.1
RISULTATI NEGATIVI DELLA CONVALIDA INCROCIATA
C
—
“R” per il codice del motivo del rifiuto 4
—
Non si applica negli altri casi
(cfr. casella 4b)
999X
5.1.1.
RISULTATO DEL CONTROLLO INCROCIATO DEL RIFERIMENTO UNICO DEL CORPO DI DATI (UBR)
R
999X
a
Codice di riferimento amministrativo (ARC)
R
Indicare l’ARC dell’e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
b
Riferimento unico del corpo di dati
R
n..3
c
Codice diagnostico
R
Valori possibili:
1
=
(riservato)
2
=
il riferimento unico del corpo di dati non esiste nell’e-AD oppure non esiste un ARTICOLO corrispondente nella dichiarazione di esportazione
3
=
(riservato)
4
=
il peso/la massa non corrispondono
5
=
(riservato)
6
=
i codici NC non corrispondono
7
=
il peso/la massa non corrispondono e i codici NC non corrispondono
n1
d
Risultato della convalida
R
Valori possibili:
0
=
No o Falso
1
=
Sì o Vero
—
Il valore “0” è utilizzato in caso di riferimento unico del corpo di dati mancante
—
Il valore “1” è utilizzato nel caso in cui sia stata individuata una discrepanza nel RISULTATO DEL CONTROLLO INCROCIATO DEL CODICE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA e/o nel RISULTATO DEL CONTROLLO INCROCIATO DELLA MASSA NETTA.
n1
e
Motivo del rifiuto
O
an..512
5.1.1.1.
RISULTATO DEL CONTROLLO INCROCIATO DEL CODICE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA
C
—
5.1.1.1 e/o 5.1.1.2 sono “R” se: il valore nella casella 5.1.1.d è “1” (il risultato della convalida è uguale a “1”)
—
5.1.1.1 e 5.1.1.2 non si applicano se: il valore nella casella 5.1.1.d è “0” (il risultato della convalida è uguale a “0”)
a
Risultato della convalida
R
Valori possibili:
0
=
No o Falso
1
=
Sì o Vero
—
Il valore “0” è utilizzato quando la convalida del controllo incrociato per 5.1.1.1 non ha avuto risultato positivo
—
Il valore “1” è utilizzato quando la convalida del controllo incrociato ha avuto risultato positivo.
n1
b
Motivo del rifiuto
O
an..512
5.1.1.2.
RISULTATO DEL CONTROLLO INCROCIATO DELLA MASSA NETTA
C
—
5.1.1.1 e/o 5.1.1.2 sono “R” se:
—
il valore nella casella 5.1.1.d è “1” (il risultato della convalida è uguale a “1”)
O
—
5.1.1.1 e 5.1.1.2 non si applicano se:
—
il valore nella casella 5.1.1.d è “0” (il risultato della convalida è uguale a “0”)
a
Risultato della convalida
R
Valori possibili:
0
=
No o Falso
1
=
Sì o Vero
—
Il valore “0” è utilizzato quando la convalida del controllo incrociato per 5.1.1.2 non ha avuto risultato positivo
—
Il valore “1” è utilizzato quando la convalida del controllo incrociato ha avuto risultato positivo.
n1
b
Motivo del rifiuto
O
an..512
5.2
SVINCOLO PER L’ESPORTAZIONE NON AUTORIZZATO
C
—
“R” per il codice del motivo del rifiuto 5
—
Non si applica negli altri casi
(cfr. casella 4b)
Svincolo per l’esportazione non autorizzato, notifica allo Stato membro di esportazione
a
Numero di riferimento del documento
R
an..21
6
e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
C
—
“R” per i codici del motivo del rifiuto 4, 5, 6, 7 o 8
—
Non si applica negli altri casi
(cfr. casella 4b)
999X
a
Codice di riferimento amministrativo (ARC)
R
Indicare l’ARC dell’e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
b
Numero progressivo
R
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..2
7
BOZZA DI e-AD
C
—
“R” per i codici del motivo del rifiuto 1 o 2
—
Non si applica negli altri casi
(cfr. casella 4b)
a
Numero di riferimento locale
R
Indicare il numero di riferimento locale della dichiarazione doganale di importazione.
an..22
Tabella 9
(di cui all’articolo 6
bis
, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 3)
Notifica di invalidamento della dichiarazione di esportazione all’autorità dello Stato membro di spedizione/allo speditore (non applicabile all’e-DAS)
A
B
C
D
E
F
G
1
MOVIMENTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
R
999X
a
Codice di riferimento amministrativo (ARC)
R
Indicare l’ARC dell’e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
b
Numero progressivo
R
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..2
1.1
OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE
R
a
MRN (Numero di riferimento del movimento)
R
an18
b
Data di invalidamento
R
data
1.2
UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE
R
a
Numero di riferimento
R
Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di esportazione competente per il controllo delle accise nel luogo di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.
an8
1.3
AUTORITÀ DELLO STATO MEMBRO DI ESPORTAZIONE
R
a
Codice del paese
R
Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.
a2
»
(
1
)
Qualora, in conformità all’articolo 9 del presente regolamento, talune disposizioni del presente allegato si applichino ai documenti di riserva di cui agli articoli 26, 27, 38 e 37 della direttiva (UE) 2020/262, le note esplicative si applicano
mutatis mutandis
a tali documenti.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (
GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/389/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione (
GU L 247 del 23.9.2022, pag. 57
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1637/oj
).
(
4
)
Direttiva 92/83/UE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (
GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (
GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (
GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (
GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2266/oj
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (
GU L 66 dell’11.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/323/oj
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
(
11
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/50/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0050/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2026/50 è lo strumento normativo di riferimento per operatori che gestiscono accise su alcol, bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per comprendere gli obblighi di tracciamento e-AD/e-DAS, i codici SEED, i cambiamenti di destinazione, il frazionamento delle spedizioni e la documentazione richiesta per movimenti in sospensione d'accisa o per prodotti già immessi in consumo.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.