Regolamento di esecuzione (UE) 2022/57 della Commissione del 14 gennaio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi
Cosa prevede il Regolamento UE 2022/57 riguardo al cambio di denominazione della società Oyama Bicycles e quali sono gli effetti sui dazi antidumping applicabili?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/57 del 14 gennaio 2022 modifica il precedente regolamento antidumping sulle biciclette cinesi per riconoscere il cambio di nome della società Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd in Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd. La società aveva notificato il cambio di denominazione avvenuto il 3 novembre 2020 presso le autorità competenti cinesi, chiedendo conferma che ciò non pregiudicasse i benefici fiscali già acquisiti. La Commissione europea ha verificato che il cambio di nome era regolarmente registrato e non comportava nuovi rapporti con gruppi societari non precedentemente sottoposti a indagine, quindi ha deciso di riconoscere la continuità della posizione giuridica della società. Il codice addizionale TARIC B773, precedentemente assegnato a Oyama Bicycles con un'aliquota di dazio antidumping dello 0%, viene trasferito a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd con effetto retroattivo dal 3 novembre 2020. La norma prevede inoltre il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla società dopo il cambio di nome, secondo la normativa doganale applicabile.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/57 della Commissione del 14 gennaio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/57 of 14 January 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1379 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People’s Republic of China as extended to imports of bicycles consigned from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambodia, Pakistan and the Philippines, whether declare
Testo normativo
17.1.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 10/15
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/57 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione
(
2
)
.
(2)
La società Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd («Oyama»), codice addizionale TARIC
(
3
)
B773, soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping dello 0 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd per esigenze di sviluppo commerciale e di aver aggiunto un ulteriore ambito di attività concernente la ricerca e lo sviluppo sui motori e sul relativo sistema di controllo. In seguito alla modifica del nome
(
4
)
, il 23 novembre 2020 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicabile sotto il nome precedente.
(3)
La Commissione ha esaminato le informazioni contenute nel fascicolo e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata il 3 novembre 2020 presso le autorità competenti (ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Taicang) e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione. Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione e in particolare l’aliquota del dazio antidumping ad essa applicabile.
(4)
Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC B773, e fissare la data in cui prende effetto la modifica del nome alla data di registrazione, ossia il 3 novembre 2020.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è così modificato:
«Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd
B773»
è sostituito da
«Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd
B773».
2. A decorrere dal 3 novembre 2020 il codice addizionale TARIC B773, precedentemente attribuito a Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, si applica a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
3. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (
GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1
).
(
3
)
Tariffa integrata dell’Unione europea.
(
4
)
Avviso di approvazione della registrazione della modifica emesso dall’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Taicang, registrazione di modifica di società di investimento estero n. 11030002 del 3 novembre 2020.
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Il Regolamento UE 2022/57 riguarda i dazi antidumping, il codice TARIC, la continuità della posizione giuridica in caso di cambio di denominazione sociale e il rimborso di dazi pagati in eccesso. È rilevante per importatori di biciclette, operatori doganali e consulenti che gestiscono questioni di commercio internazionale e misure protezionistiche dell'Unione europea nei confronti di prodotti originari della Cina e di paesi terzi.
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