Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0072/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 17/01/2019 In vigore dal: 17/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono i motivi per cui l'UE ha istituito un dazio compensativo sulle biciclette elettriche cinesi e come è stata condotta l'inchiesta?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2019/72 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Cina, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni aperta nel dicembre 2017. L'inchiesta è stata avviata su denuncia dell'Associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA), che rappresentava oltre il 25% della produzione totale dell'Unione, fornendo prove dell'esistenza di sovvenzioni cinesi e del conseguente pregiudizio all'industria europea. La Commissione ha condotto verifiche presso i produttori cinesi, le banche pubbliche cinesi (come la China Development Bank, EXIM Bank, Agricultural Bank of China), i produttori europei e gli importatori, raccogliendo dati relativi al periodo ottobre 2016-settembre 2017. L'inchiesta ha rilevato che il governo cinese, attraverso il tredicesimo piano quinquennale e il piano per lo sviluppo dell'industria leggera, promuove attivamente il settore delle biciclette elettriche mediante sovvenzioni, agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati e altre misure di sostegno. La Commissione ha respinto le obiezioni della Cina sulla definizione del prodotto (che include tutte le biciclette elettriche, comprese quelle ad alta velocità) e ha confermato che i requisiti procedurali per l'apertura dell'inchiesta erano pienamente soddisfatti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/72 of 17 January 2019 imposing a definitive countervailing duty on imports of electric bicycles originating in the People's Republic of China

Testo normativo

18.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/72 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 21 dicembre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato»). L'apertura si basava sull'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura») ( 2 ) . (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata l'8 novembre 2017 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette («EBMA» o «il denunciante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta. (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») ( 3 ) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo della RPC ha accettato l'offerta di procedere alle consultazioni, che si sono svolte il 18 dicembre 2017. Durante le consultazioni, si è tenuto debito conto delle osservazioni presentate dal governo della RPC. Non è stato tuttavia possibile giungere a una soluzione concordata. (4) Il 18 luglio 2018 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dello stesso prodotto originario della RPC ( 4 ) («il regolamento antidumping») nell'ambito di un'inchiesta che era stata aperta tramite avviso pubblicato il 20 ottobre 2017 ( 5 ) («l'inchiesta antidumping parallela»). (5) Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito dell'attuale inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping parallela, mutatis mutandis , sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione rappresentativi e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Tutti gli elementi pertinenti che appartengono a tali aspetti sono stati presi in considerazione anche nell'ambito della presente inchiesta. (6) Il governo della RPC, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») e il Collettivo degli importatori europei di biciclette elettriche ( Collective of European Importers of Electric Bicycles , «CEIEB»), gli ultimi due in rappresentanza di numerose parti interessate, hanno presentato osservazioni in seguito all'apertura del procedimento. (7) Tali parti hanno argomentato che i motivi per cui la Commissione ha concesso il trattamento riservato dell'identità di alcune delle parti interessate che sostengono la denuncia erano al tempo stesso insufficienti e infondati. Hanno altresì aggiunto che taluni produttori dell'Unione importano biciclette elettriche complete dalla RPC e pertanto, alla luce dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere esclusi dal novero dei membri dell'industria dell'Unione. Dette parti hanno sottolineato che il trattamento riservato dell'identità di alcune delle parti interessate impedisce ai produttori esportatori di esaminare adeguatamente la situazione nel caso di specie. Nella stessa ottica hanno affermato che la denuncia non contiene né un elenco di tutti i produttori noti dell'Unione del prodotto simile, né il volume e il valore prodotti da tali produttori. (8) La Commissione ha respinto questa argomentazione. La Commissione ha ricordato che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base non impedisce di considerare taluni produttori dell'Unione come facenti parte dell'industria dell'Unione soltanto perché importano il prodotto in esame. Inoltre, la Commissione si è detta soddisfatta del livello di sostegno espresso dall'industria dell'Unione in relazione all'apertura del caso in esame. La denuncia conteneva inoltre un elenco di produttori noti dell'Unione ( 6 ) , oltre al loro volume totale di produzione ( 7 ) . Le parti interessate sono state pertanto in grado di valutare l'elenco di produttori noti dell'Unione del prodotto simile. (9) Tali informazioni hanno consentito al governo della RPC, alla CCCME e al CEIEB di constatare che due società elencate come produttori dell'Unione importano anche biciclette elettriche dal paese interessato. È pertanto chiaro che tali parti interessate erano in grado di esercitare pienamente i loro diritti di difesa a tal riguardo. (10) Le argomentazioni sono state pertanto respinte. (11) La CCCME ha inoltre affermato che la denuncia era priva del necessario livello di elementi di prova sufficienti per aprire un'inchiesta. La CCCME ha indicato quattro motivi a sostegno di tale affermazione. (12) In primo luogo, i dati sulle importazioni, basati sulle statistiche sulle esportazioni cinesi ottenute dalla dogana cinese, insieme agli adeguamenti ad essi applicati al fine di filtrare i prodotti soggetti alla presente inchiesta, non dovrebbero essere tenuti riservati e la loro fonte dovrebbe essere debitamente esaminata dalla Commissione. (13) In secondo luogo, alcune informazioni nella denuncia come, ad esempio, la presunta sovraccapacità nel settore pertinente nella RPC, sarebbero fuorvianti poiché non riguardano solo il settore delle biciclette elettriche ma complessivamente le biciclette elettriche e le biciclette. Analogamente, il valore del mercato delle biciclette elettriche dell'Unione sarebbe sovrastimato poiché comprende tutti i veicoli elettrici leggeri e non solo le biciclette elettriche. (14) In terzo luogo, sebbene la denuncia si concentri sulle argomentazioni relative alle sovvenzioni del mercato cinese delle biciclette elettriche, essa non analizzerebbe mai le sovvenzioni esistenti in Europa. (15) In quarto luogo, secondo la CCCME la denuncia presentava una serie di argomentazioni ingiustificate che risultano dannose per il settore delle biciclette elettriche nella RPC, sostenendo che sono i produttori dell'Unione a guidare l'innovazione in questo settore e che i produttori cinesi stanno meramente replicando lo status quo della tecnologia delle biciclette elettriche sviluppata nell'Unione. (16) La Commissione ha condotto un esame della denuncia in conformità all'articolo 10 del regolamento di base, giungendo alla conclusione che i requisiti per l'apertura di un'inchiesta sono stati soddisfatti, ossia che l'adeguatezza e l'esattezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Secondo l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, una denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre ragionevolmente relativamente ai fattori in essa indicati. Sulla base degli elementi di prova forniti, la Commissione ha ritenuto il requisito soddisfatto. A tale riguardo, nessuno degli aspetti sollevati dalla CCCME è stato così decisivo da indurre la Commissione ad aprire l'inchiesta sulla presunta sovvenzione arrecante pregiudizio. (17) Innanzitutto, per quanto concerne i dati sulle importazioni cinesi, la Commissione fa riferimento alla sezione 3.2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 («il regolamento relativo alla registrazione») ( 8 ) e alla sezione 4.3.1. del presente regolamento, dove l'argomentazione è trattata in misura sufficiente. (18) In secondo luogo, per quanto riguarda la sovraccapacità della Cina, è in effetti pertinente esaminare le sovraccapacità per le biciclette elettriche e le biciclette complessivamente, in quanto la capacità produttiva per le biciclette può essere convertita in biciclette elettriche con costi o sforzi minimi (cfr. considerando 634), e sono disponibili elementi di prova a dimostrazione che ciò viene di fatto praticato regolarmente dalle società che fabbricano entrambi i prodotti. (19) Infine, gli aspetti concernenti l'innovazione e la replica o sovvenzioni nell'UE non hanno avuto alcun peso nella valutazione della Commissione sottostante l'apertura del presente caso, in quanto non rientrano nei fattori considerati a tal fine. (20) La Commissione ha pertanto concluso che la denuncia conteneva elementi di prova delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio notevole, sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. 1.2. Registrazione delle importazioni (21) Il 31 gennaio 2018 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento relativo alla registrazione che dispone la registrazione a partire dal 4 maggio 2018 delle biciclette elettriche provenienti dalla RPC. (22) In risposta alla richiesta di registrazione, le parti interessate hanno presentato osservazioni che sono state trattate nel regolamento relativo alla registrazione. La Commissione ha confermato che i denuncianti hanno presentato elementi di prova sufficienti per giustificare la necessità di registrare le importazioni. In particolare, le importazioni e le quote di mercato dalla RPC avevano subito un netto incremento. Le osservazioni sono state pertanto respinte. 1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (23) L'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e il 30 settembre 2017 («il periodo in esame»). 1.4. Parti interessate (24) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. (25) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.5. Campionamento (26) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base. 1.5.1. Campionamento dei produttori dell'Unione (27) Nel suo avviso di apertura, la Commissione ha affermato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei massimi volumi rappresentativi delle vendite del prodotto simile nel periodo dell'inchiesta, garantendo nel contempo una distribuzione di tipi di prodotti e geografica. (28) Il campione era composto da quattro produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 60 % del volume di produzione totale e il 58 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. (29) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. 1.5.2. Campionamento degli importatori (30) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (31) Ventuno importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di cinque importatori indipendenti sulla base del maggiore volume di importazioni nell'Unione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. (32) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il campione è rappresentativo degli importatori che hanno collaborato. 1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori (33) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre chiesto alle autorità del governo della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (34) Settantotto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il seguente campione di cinque gruppi di produttori esportatori sulla base del volume del prodotto in esame di cui al considerando 60 esportato nell'Unione, tenendo altresì conto del livello di investimenti relativi al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e della distribuzione geografica. Si ritiene che questo sia il massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile: — Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (Bodo); — Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (Giant); — Jinhua Vision Industry Co., Ltd. e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (Jinhua Vision Group); — Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (Rununion Group); — Yadea Technology Group Co., Ltd. (Yadea Group). (35) I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione («produttori esportatori inclusi nel campione») rappresentavano il 43 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell'Unione. (36) In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e il governo della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Sono pervenute osservazioni sul campione proposto dal denunciante e da tre produttori esportatori, uno incluso e due non inclusi nel campione. (37) Il denunciante ha osservato che Tianjin e Jiangsu sono le province che presentano la produzione più significativa di biciclette elettriche. A tale riguardo, il denunciante ha affermato che il campione proposto sottorappresentava le società con sede a Tianjin e ha proposto di inserire un altro produttore esportatore nel campione. (38) La Commissione ha osservato che i produttori esportatori o il gruppo di società inclusi nel campione comprendevano due società aventi sede a Tianjin. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le società aventi sede nel comune di Tianjin fossero sufficientemente rappresentate. (39) Un produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, ma non è stato incluso nel campione, ha chiesto invece di esservi incluso. La sua richiesta si fondava su tre aspetti. Innanzitutto, la società esportava nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato. In secondo luogo, la società importava una quantità elevata di fattori di produzione. In terzo luogo, l'inclusione della società avrebbe comportato una maggiore distribuzione geografica del campione. (40) La Commissione non ha ritenuto che i primi due aspetti costituissero un criterio per la selezione di un campione, il quale dovrebbe essere basato conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto di un'inchiesta che può essere esaminato nel periodo di tempo disponibile Inoltre, tra le società che si sono manifestate durante l'esercizio di campionamento, ve ne erano diverse che vendevano nell'Unione utilizzando un operatore commerciale collegato ed esportavano anche fattori di produzione. Inoltre, la Commissione ha considerato già sufficiente la distribuzione geografica conseguita con il campione proposto, il quale copre tre delle regioni più importanti per la produzione di biciclette elettriche. Di conseguenza, la richiesta è stata respinta. (41) Un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto di essere escluso dal campione. La sua richiesta si fondava su tre aspetti. Innanzitutto, la società esportava un volume inferiore rispetto agli altri quattro gruppi inclusi nel campione. In secondo luogo, ha rideterminato al ribasso il proprio livello di investimenti, chiarendo che l'importo considerato dalla Commissione includeva investimenti in altri prodotti. In terzo luogo, tale società è presente in una zona geografica già coperta da altre società incluse nel campione. (42) La Commissione ha basato la propria scelta non soltanto sui volumi delle esportazioni verso l'Unione europea, ma anche prendendo in considerazione indizi di presunte sovvenzioni, in base alle informazioni a disposizione sugli ultimi conti annuali disponibili delle società che hanno collaborato e alla distribuzione geografica, durante il periodo dell'inchiesta. Considerando tutti questi fattori congiuntamente, il produttore esportatore in questione era considerato già rappresentato dal campione selezionato. (43) La Commissione ha quindi deciso di mantenere il campione proposto come campione definitivo. 1.6. Esame dei singoli casi (44) Due produttori esportatori non inclusi nel campione hanno richiesto formalmente un esame dei singoli casi a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, fornendo una risposta al questionario antisovvenzioni destinato ai produttori esportatori. Uno di questi è un gruppo costituito da due società collegate, mentre l'altro produttore non ha società collegate coinvolte nel prodotto in esame. Tuttavia, l'esame di un tale numero aggiuntivo di richieste, oltre ai cinque gruppi di società inclusi nel campione, sarebbe indebitamente gravoso e non può essere ragionevolmente svolto durante il periodo di tempo disponibile per la presente inchiesta. La Commissione ha inoltre rilevato che l'inchiesta viene condotta parallelamente all'inchiesta antidumping relativa al medesimo prodotto in esame e si sovrappone anche ad altre inchieste effettuate contemporaneamente dalla Commissione. La Commissione ha pertanto deciso di non accogliere alcuna richiesta di esame dei singoli casi e ha informato le società di conseguenza. (45) Un produttore esportatore, Wettsen Corporation, ha ribadito che la sua situazione avrebbe dovuto essere esaminata individualmente e che si sarebbe potuto calcolare un importo della sovvenzione e un margine di pregiudizio individuali per detto produttore. Tale società ha affermato che sarebbe ingiusto e irragionevole applicare alla stessa la sovvenzione e il margine di pregiudizio basati sui dati delle società incluse nel campione. (46) La Commissione ha respinto tali osservazioni in quanto ha ritenuto che il campione selezionato fosse già rappresentativo, come illustrato nel considerando 35, essendo composto da cinque gruppi di produttori, costituiti da 11 diverse entità giuridiche. Di conseguenza, il campione è ritenuto conforme all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha confermato che, nel tempo a disposizione per l'inchiesta, non avrebbe potuto condurre l'analisi per un'ulteriore società. La Commissione ha osservato che, in ogni caso, tale produttore esportatore che ha collaborato può richiedere un riesame accelerato a norma dell'articolo 20 del regolamento di base. 1.7. Risposte ai questionari e visite di verifica (47) È stato inviato un questionario al governo della RPC. Il questionario conteneva questionari specifici per la China Development Bank («CDB»), la China Export Import Bank («Banca EXIM»), la Agricultural Bank of China («ABC»), la China Construction Bank («CCB»), la Industrial and Commercial Bank of China («ICBC») e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»). Tali banche e istituti erano stati espressamente menzionati nella denuncia (sulla base, tra l'altro, delle risultanze tratte dalla Commissione in precedenti inchieste) quali enti pubblici o enti soggetti all'incarico o all'ordine di concedere sovvenzioni ai settori incoraggiati, nei quali risultano compresi i produttori di biciclette elettriche. (48) Inoltre il governo della RPC è stato invitato a inoltrare il questionario specifico per gli istituti finanziari a qualsiasi altro istituto finanziario che avesse concesso prestiti o crediti all'esportazione ai produttori esportatori inclusi nel campione o agli acquirenti di tali società (nel contesto di crediti acquirente all'esportazione), individuati dai produttori esportatori stessi inclusi nel campione. La Commissione ha chiesto ai produttori esportatori di fornire al governo della RPC l'elenco pertinente degli istituti finanziari da contattare. Il governo della RPC è stato altresì invitato a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e a inviarle direttamente alla Commissione. (49) Inoltre, il questionario per il governo della RPC includeva questionari specifici per quei produttori di fattori di produzione (ossia batterie, motori e altre parti di biciclette, già assemblati o meno), parzialmente o interamente di proprietà statale, o società private operanti sotto il controllo del governo. A tale riguardo, il governo della RPC è stato altresì invitato a trasmettere tale questionario specifico per i produttori di fattori di produzione a qualsiasi altro produttore che forniva fattori di produzione ai produttori esportatori inclusi nel campione, come individuato dai produttori esportatori stessi. La Commissione ha chiesto ai produttori esportatori di fornire al governo della RPC l'elenco pertinente delle entità da contattare. Il governo della RPC è stato altresì invitato a raccogliere tutte le risposte fornite da tali società e a inviarle direttamente alla Commissione. (50) Un fornitore di fattori di produzione, Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. («Bafang») si è manifestato di propria iniziativa e ha chiesto di ricevere un questionario per i produttori di fattori di produzione. Tale società forniva fattori di produzione a tre dei cinque produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha pertanto trasmesso a Bafang il questionario specifico per i produttori di fattori di produzione. (51) Questionari sono stati inoltre inviati ai cinque gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e agli importatori indipendenti. (52) Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario dal governo della RPC. Queste includevano le risposte di EXIM Bank, ABC, BOC, ICBC e Sinosure al questionario specifico. Alla Commissione sono altresì pervenute le risposte al questionario fornite dai cinque gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, dal fornitore cinese di fattori di produzione di cui al considerando 50, dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e dagli importatori indipendenti inclusi nel campione. (53) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della concessione di sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. (54) È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del ministero del Commercio cinese, a cui hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri competenti («visita di verifica presso il governo della RPC»). Erano inoltre presenti alla visita di verifica i rappresentanti dei seguenti istituti finanziari: — Export Import Bank of China, Pechino, Cina, — Industrial and Commercial Bank of China, Pechino, Cina; — Agricultural Bank of China, Pechino, Cina, — Bank of China, Pechino, Cina, — China Export & Credit Insurance Corporation, Pechino, Cina. (55) A norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state inoltre effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti società: produttori dell'Unione inclusi nel campione — Accell Group (Heerenveen, Paesi Bassi); — Eurosport DHS SA (Deva, Romania) e la società collegata Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Germania); — Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Germania); — Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Paesi Bassi); produttori esportatori inclusi nel campione nella RPC: — Yadea Group: — Yadea Technology Co., Ltd., Wuxi, Cina; — Tianjin Yadea Industry Co., Ltd., Tianjin, Cina; — Wuxi Yadea Import and Export Co., Ltd., Wuxi, Cina; — Wuxi Xingwei Vehicle Fittings Co., Ltd., Wuxi, Cina; — Jiangsu Yadea Technology Development Co., Ltd., Wuxi, Cina; — Giant Group: — Giant (China) Co., Ltd., Kunshan, Cina; — Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd., Kunshan, Cina; — Giant (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin, Cina; — Giant (Kunshan) Co., Ltd., Kunshan, Cina; — Kunshan Giant Light Metal Co., Ltd., Kunshan, Cina; — Jinhua Group: — Jinhua Vision Industry Co., Ltd, Jinhua, Cina; — Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd., Yongkang, Cina; — Kunshan Youheng Machinery co., Ltd., Kunshan, Cina; — Rununion Group: — Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd., Suzhou, Cina; — Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory, Suzhou, Cina; — Bodo Group: — Bodo Vehicle Group Co., Ltd., Tianjin, Cina; — Tianjin Xinbao Vehicle Co., Ltd., Tianjin, Cina; fornitore dei produttori esportatori cinesi: — Bafang (Suzhou) Electric Motor Co., Ltd., Suzhou, Cina; importatori indipendenti dell'Unione inclusi nel campione: — BHBIKES Europe S.L. (Vitoria, Spagna); — Bizbike Bvba (Wielsbeke, Belgio); — Hartmobile B.V. (Amsterdam, Paesi Bassi); — NEOMOUV S.A.S. (La Fleche, Francia); — Stella Fietsen B.V. (Nunspeet, Paesi Bassi). (56) La Commissione ha adeguatamente informato tutte le società di cui sopra dei risultati delle visite di verifica. 1.8. Mancata istituzione di misure provvisorie (57) In ragione della complessità dell'inchiesta e del numero di parti interessate, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie nel caso in esame. Il 24 settembre 2018 la Commissione ha informato tutte le parti interessate che non sarebbero stati istituiti dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC e che l'inchiesta sarebbe proseguita. (58) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. (59) Il 31 ottobre 2018 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche nell'Unione e ha invitato tutte le parti a presentare osservazioni entro 25 giorni. Attraverso tali divulgazioni di informazioni, la Commissione ha inoltre informato le parti interessate dei risultati delle sue visite di verifica, compresi i casi in cui la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto in esame (60) Il prodotto in esame è costituito da biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della RPC, attualmente classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010) («il prodotto in esame» o «biciclette elettriche»). (61) Tale definizione riguarda vari tipi di biciclette elettriche. 2.2. Prodotto simile (62) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi finali di base: (a) il prodotto in esame; (b) il prodotto presente nel mercato interno cinese; (a) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (63) Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. 2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (64) Nelle loro osservazioni in seguito all'apertura dell'inchiesta, il governo della RPC e la CCCME hanno contestato l'intenzione della Commissione di considerare tutte le biciclette elettriche come un unico prodotto. In particolare, hanno affermato che le biciclette elettriche da velocità (biciclette elettriche con una velocità compresa tra 25 km/h e 45 km/h) dovrebbero essere escluse dall'ambito dell'inchiesta. Tali parti interessate hanno affermato che sebbene il motore delle biciclette elettriche ordinarie abbia una potenza massima ( 9 ) di 250 W, il motore delle biciclette elettriche da velocità può avere una potenza maggiore, solitamente di 350-500 W. (65) Dette parti interessate hanno affermato che le biciclette elettriche da velocità sono dotate di caratteristiche e usi previsti notevolmente diversi, oltre ad avere prezzi notevolmente differenti. Dal punto di vista dei consumatori le biciclette elettriche da velocità non sono intercambiabili con tutte le altre biciclette elettriche trattate nella presente inchiesta. (66) Secondo il governo della RPC e la CCCME, esistono numerosi motivi per cui le biciclette elettriche da velocità sono diverse dalle altre biciclette elettriche. In primo luogo, le materie prime e i componenti sono diversi. Ad esempio, il motore delle biciclette elettriche da velocità ha una potenza nominale maggiore e i materiali per le biciclette elettriche sono dotati di maggiore resistenza e qualità. (67) In secondo luogo, i costi e i prezzi sarebbero notevolmente differenti. Poiché esistono requisiti più rigorosi riguardanti la qualità e la resistenza delle parti usate per fabbricare biciclette elettriche da velocità, il costo di produzione delle biciclette elettriche da velocità è superiore a quello delle biciclette elettriche ordinarie, il che a sua volta comporta un prezzo finale di vendita più elevato. (68) In terzo luogo, i codici NC sono diversi. Dal 1 o gennaio 2017, le biciclette elettriche ordinarie sono classificate con il codice NC 8711 60 10 mentre le biciclette elettriche da velocità con il codice NC 8711 60 90. Prima del 2017 le biciclette elettriche ordinarie erano classificate con il codice NC (ex) 8711 90 10 mentre le biciclette elettriche da velocità con il codice NC (ex) 8711 90 90. (69) In quarto luogo, le biciclette elettriche da velocità sono considerate veicoli a motore (categoria di veicolo L1e-B), pertanto i conducenti sono tenuti ad avere una patente di guida e a indossare caschi. Non esistono simili obblighi per le biciclette elettriche ordinarie. Tali obblighi limiteranno sostanzialmente i soggetti che possono acquistare e utilizzare le biciclette elettriche da velocità. (70) In quinto luogo, i tipi di consumatori delle biciclette elettriche da velocità sono differenti. Solitamente gli acquirenti delle biciclette elettriche ordinarie sono principalmente impiegati o persone anziane che apprezzano la pedalata assistita aggiuntiva, mentre gli acquirenti delle biciclette elettriche da velocità sono soprattutto giovani che utilizzano tali biciclette elettriche per attività più faticose o sportive. (71) Il denunciante sosteneva che tutte le biciclette elettriche condividono caratteristiche fondamentali comuni. In particolare, entrambe sono biciclette progettate per pedalare, dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita. Tutte le biciclette elettriche inoltre sono sottoposte alle stesse procedure di prova ai sensi della norma europea EN 15194. Su questa base, il denunciante ha concluso che costituiscono un unico prodotto ai fini della presente inchiesta. (72) Il denunciante ha inoltre sottolineato che il regime massimo di assistenza del motore ausiliario potrebbe essere facilmente modificato da 25 km/h a 45 km/h e viceversa, in quanto si tratta principalmente di una questione di programmazione di software e non di effettive differenze fisiche. (73) Durante l'inchiesta, un importatore ha affermato che le biciclette elettriche che rientrano nella categoria L1e-A dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto dell'inchiesta. La categoria L1e-A riguarda biciclette elettriche dotate di sostegno da un motore ausiliario fino a un massimo di 25 km/h, ma con una potenza del motore non superiore a 1 kW. Le biciclette elettriche di categoria L1e-A non sarebbero prodotte nell'Unione e non sono specificamente menzionate nella denuncia. L'importatore ha sostenuto inoltre che le biciclette elettriche di categoria L1e-A non possono aver cagionato un pregiudizio all'industria dell'Unione, in quanto la prima bicicletta elettrica di categoria L1e-A è stata venduta sul mercato dell'Unione più di otto settimane dopo che il denunciante ha presentato la denuncia. (74) La Commissione ha preso in considerazione tutte queste osservazioni. Ha ricordato che la definizione del prodotto della denuncia riguardava di fatto tutte le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario. La definizione del prodotto della denuncia non contiene alcuna limitazione della classificazione del veicolo. La Commissione ha pertanto concluso che le biciclette elettriche di categoria L1e-A sono trattate dalla denuncia. Dal sito web dell'importatore di cui al considerando 73 risultava inoltre chiaro che le biciclette elettriche di categoria L1e-A hanno tutti i vantaggi di una bicicletta elettrica ordinaria ma con maggiore potenza. (75) Per quanto riguarda le biciclette elettriche da velocità, si sostiene che abbiano un costo di produzione e un prezzo di vendita notevolmente più elevati. Questo di per sé non è un motivo per escludere un prodotto dalla definizione del prodotto, in quanto la definizione del prodotto solitamente include merci vendute a prezzi differenti. Tale fattore viene tuttavia preso in considerazione nei confronti tra i prezzi e nel calcolo del margine di pregiudizio. (76) Per quanto riguarda le differenze negli usi e nella percezione dei consumatori, si afferma che le biciclette elettriche normali sono vendute in misura predominante a persone anziane, ai ciclisti amatoriali e agli impiegati, mentre le biciclette elettriche da velocità sono utilizzate soprattutto per attività più faticose come il pendolarismo. Tuttavia, poiché è probabile che gli impiegati utilizzino la loro bicicletta elettrica normale per recarsi da casa al posto di lavoro, questo uso è molto simile all'uso per pendolarismo delle biciclette elettriche da velocità. La Commissione conclude pertanto che l'uso previsto e la percezione dei consumatori si sovrappongono in misura significativa, e pertanto non giustificano un'esclusione del prodotto. (77) Per quanto riguarda le due richieste di esclusione, la Commissione ha concluso che le biciclette elettriche da velocità e le biciclette elettriche della categoria L1e-A condividono le stesse caratteristiche fisiche delle altre biciclette elettriche e pertanto rientrano nella definizione del prodotto. Benché la Commissione abbia riconosciuto che esistono diversi tipi di prodotto all'interno della categoria generale del prodotto in esame, questo non può comportare di per sé l'esclusione dalla definizione del prodotto. La diversa classificazione doganale all'interno della stessa categoria generale del prodotto in esame inoltre non rappresenta un criterio che comporterebbe di per sé l'esclusione. È infatti molto comune nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni che il prodotto in esame comprenda una gamma di codici doganali. Infine, gli obblighi riguardanti l'uso successivamente alla vendita del prodotto in esame o del prodotto simile non influiscono sulle caratteristiche fisiche di base che definiscono tale prodotto ai fini delle inchieste antisovvenzioni. Analogamente, la definizione del prodotto non è stabilita in base alle categorie di consumatori che opteranno per un tipo di prodotto o un altro. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. (78) Un importatore ha affermato che i tricicli elettrici dovrebbero essere rimossi dalla definizione del prodotto dell'inchiesta. Sosteneva che non è chiaro se l'inchiesta comprenda effettivamente tutti i tipi di biciclette (comprese biciclette, tricicli e quadricicli) o solo le biciclette a due ruote, perché il titolo dell'avviso di apertura affermava che il procedimento antisovvenzioni riguarda l'importazione di biciclette elettriche. (79) La Commissione ha ricordato che la definizione del prodotto dell'inchiesta non è, tuttavia, definita dal titolo dell'avviso di apertura, ma dalla sezione «2. Prodotto in esame» dell'avviso. Tale sezione definisce chiaramente che il prodotto in esame comprende le «biciclette». Il termine non è limitato alle biciclette con due ruote, ma include anche i tricicli e i quadricicli. Poiché le biciclette a due ruote sono di gran lunga il tipo più comune di biciclette, il titolo fa riferimento alle biciclette senza escludere altri tipi di bicicletta dall'ambito di applicazione dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (80) L'importatore sosteneva inoltre che l'inchiesta era incentrata specificamente sulle biciclette a due ruote. La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. Essa aveva raccolto informazioni riguardanti tutti i tipi di biciclette elettriche. Ai produttori dell'Unione e ai produttori esportatori è stato chiesto di indicare il numero di ruote per tutti i prodotti da essi fabbricati e venduti sul mercato dell'Unione. È pertanto chiaro che i tricicli sono stati identificati ed esaminati separatamente durante l'intera inchiesta. Poiché le biciclette a due ruote sono incontestabilmente i tipi più comuni di biciclette, non sorprende che il termine biciclette elettriche sia usato generalmente per fare riferimento a tutti i tipi di biciclette elettriche, sia nell'inchiesta che sul mercato. Ciò non significa che altri tipi di biciclette siano state ignorate durante l'inchiesta. (81) La Commissione conclude pertanto che le biciclette elettriche da velocità, le biciclette elettriche di categoria L1e-A e i tricicli elettrici condividono le stesse caratteristiche fisiche e proprietà di base e le stesse applicazioni finali di altri tipi di biciclette elettriche, e pertanto non possono essere esclusi dalla definizione del prodotto dell'inchiesta. (82) In seguito alla divulgazione delle informazioni, tre produttori esportatori cinesi, un importatore e la CCCME hanno ribadito la loro richiesta di escludere le biciclette elettriche dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita fino a 45 km/h («biciclette elettriche da velocità»). (83) Dette parti hanno affermato che le biciclette elettriche da velocità sono dotate di caratteristiche e usi previsti notevolmente diversi, non sono soggette agli stessi requisiti normativi, hanno prezzi e costi notevolmente diversi e, dal punto di vista dei consumatori, non sono intercambiabili con le altre biciclette elettriche dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita fino a 25 km/h oggetto dell'inchiesta. (84) La CCCME ha affermato che la Commissione non aveva rilevato che la modifica da parte dei consumatori del software sul regime massimo menzionata dal denunciante fosse illegale e ha aggiunto che tale prospettiva non poteva essere considerata una possibilità probabile. (85) Il denunciante conveniva che l'aumento del regime massimo di assistenza del motore ausiliario da parte dei consumatori, tramite modiche al software, era illegale. Tuttavia, ha ricordato che la sua richiesta non era collegata a tale possibilità ma alle modifiche apportate da operatori economici (importatori, operatori commerciali) prima dell'immissione delle biciclette elettriche sul mercato dell'Unione. Infatti, qualora tali modifiche alla programmazione del software implichino una diminuzione del regime massimo di assistenza del motore ausiliario, esse sarebbero legali dal punto di vista dell'omologazione del prodotto. Il denunciante ha aggiunto che tali modifiche alla programmazione del software creavano un evidente rischio di elusione delle misure antisovvenzioni. (86) La Commissione ha sottolineato che il considerando 72 non si riferisce soltanto alla modifica del software da parte del consumatore, bensì alla programmazione del software in generale. Inoltre, il medesimo considerando fa chiaramente riferimento alla possibilità di modificare il regime massimo tanto aumentandolo quanto abbassandolo. Sebbene la CCCME osservi che un aumento da parte del consumatore del regime massimo di assistenza del motore ausiliario sarebbe illegale, la stessa non mette in discussione altre modifiche alla programmazione del software, come la riduzione di detto regime massimo da parte di operatori commerciali di cui al considerando 85. Pertanto questa argomentazione è stata respinta. (87) La CCCME ha affermato che la dichiarazione del denunciante secondo la quale tutte le biciclette elettriche erano sottoposte alle medesime prove ai sensi della norma EN 15194 era inesatta. La CCCME ha dichiarato che la norma EN 15194 sottopone tutte le biciclette elettriche alle medesime procedure di prova. Tuttavia, tale norma è ininfluente per quanto concerne la differenza di velocità che impone requisiti diversi e rende le biciclette elettriche da velocità non intercambiabili con altre biciclette elettriche. La CCCME ha inoltre sostenuto che, al contrario delle normali biciclette elettriche, le biciclette elettriche da velocità non rientravano nell'ambito di applicazione della norma EN 15194. (88) La CCCME ha affermato che le biciclette elettriche da velocità sono trattate come ciclomotori destinati a circolare su strade pubbliche dal regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) . Tale regolamento esclude le biciclette elettriche dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita fino a 25 km/h. Ulteriori norme che si applicano alle biciclette elettriche da velocità riguardano imposte, concessioni di licenze e assicurazioni, targhe e casco conforme all'uso su ciclomotori e controlli di conformità di sicurezza. (89) La CCCME ha affermato che il ragionamento di cui al considerando 77 secondo il quale tutte le biciclette elettriche condividono le medesime caratteristiche fisiche non prevale sull'argomentazione secondo la quale esistono requisiti distinti, concernenti le apparecchiature e normativi, associati alle biciclette elettriche da velocità. La CCCME ha sostenuto che, in ragione di tali requisiti distinti, le biciclette elettriche da velocità non sarebbero intercambiabili con altre biciclette elettriche e che i consumatori sostenevano tale punto di vista. Per dimostrare tale argomentazione, la CCCME ha menzionato l'opposizione della Federazione europea dei ciclisti (European Cyclists' Federation, «ECF») alla proposta della Commissione di richiedere un'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per tutte le biciclette elettriche, non soltanto per quelle da velocità. (90) Il denunciante ha dichiarato che tutte le biciclette elettriche condividono le medesime caratteristiche fisiche. In particolare, il denunciante ha affermato che tutte le biciclette elettriche sono costituite dalle stesse parti e dagli stessi componenti di biciclette e che non vi sono parti di biciclette che vengono utilizzate esclusivamente per le biciclette elettriche da velocità. Ciò include i motori fabbricati dai principali produttori di motori che possono essere utilizzati per alimentare tutti i tipi di biciclette elettriche tramite un'adeguata programmazione del software. La differenza tra le biciclette elettriche da velocità e le altre biciclette elettriche non può quindi essere stabilita in maniera affidabile sulla base del loro aspetto fisico. (91) Il denunciante ha affermato che la percezione del consumatore non è un fattore determinante ai fini della definizione del prodotto nei procedimenti di difesa in materia commerciale e ha sostenuto che le biciclette elettriche appartenenti a tutti i livelli di assistenza del motore ausiliario sono disponibili nelle diverse categorie di utilizzo (ad esempio, per l'uso per pendolarismo, trekking, corsa e sulle montagne) e sono commercializzate per tutti i gruppi di clienti indipendentemente dalla loro età e genere. La percezione e l'uso da parte dei consumatori non giustificano pertanto l'esclusione delle biciclette elettriche da velocità dalla definizione del prodotto. (92) Il denunciante ha affermato che il criterio dell'omologazione e, più in generale, della classificazione ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 non è adatto per la determinazione della definizione del prodotto nel caso in esame. Il denunciante ha sostenuto che non tutte le biciclette elettriche da velocità sono soggette ad omologazione bensì soltanto quelle destinate alla circolazione su strade pubbliche. Ciò escluderebbe, ad esempio, una mountain bike elettrica utilizzata esclusivamente per competizioni o per piste fuoristrada in montagna, la quale non sarebbe inoltre soggetta agli ulteriori requisiti relativi all'omologazione (targa, casco e assicurazione). (93) Inoltre, il denunciante ha sostenuto che le biciclette elettriche non soggette all'omologazione a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 sono comunque tenute a rispettare esattamente i medesimi requisiti di sicurezza del prodotto previsti dalla direttiva macchine dell'Unione. Il denunciante ha inoltre aggiunto che la norma applicabile che fissa i requisiti specifici è la stessa per tutte le biciclette elettriche, ossia la norma armonizzata EN 15194 e, pertanto, ha ribadito l'argomentazione di cui al considerando 71. (94) La Commissione ha osservato che la sua proposta di estendere il requisito dell'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi a tutte le biciclette elettriche, utilizzata dalla CCCME per dimostrare la differenza asserita nella percezione dei consumatori, ha dimostrato altresì che le differenze nei requisiti normativi si stavano evolvendo e non fornivano una base stabile e idonea per escludere le biciclette elettriche da velocità dalla definizione del prodotto. La Commissione ha concluso che le informazioni aggiuntive presentate non erano di natura tale da modificare le sue risultanze relative alla definizione del prodotto, ossia che le biciclette elettriche condividono le medesime caratteristiche fisiche e proprietà di base e che la percezione e gli usi dei consumatori si sovrappongono in maniera significativa. Le argomentazioni della CCCME sono state pertanto respinte. (95) In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 74 a 81. 3. SOVVENZIONE 3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti dell'amministrazione pubblica (96) Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di regimi di sovvenzione specifici (sezione 3.5 e seguenti in appresso), la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC per i motivi esposti in appresso. (97) Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, delinea la visione strategica del governo della RPC in vista del miglioramento e della promozione di settori chiave quali quello delle biciclette elettriche. (98) Esso sottolinea ulteriormente il ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l'importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il concetto è approfondito nel capitolo 22, che descrive la strategia di modernizzazione dell'industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un « sostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, i macchinari industriali, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica ». (99) In particolare, la parte V (capitoli da 22 a 24) mira a sviluppare un sistema industriale moderno ottimizzato con l'obiettivo di trasformare la Cina in una «potenza manifatturiera» entro il 2025. Affinché le industrie emergenti promuovano l'economia, il piano «incoraggia» lo sviluppo e sostiene l'uso di veicoli alimentati da energie nuove e incoraggia lo sviluppo di veicoli completamente elettrici. Più in dettaglio, il capitolo 23 sullo sviluppo dei settori emergenti strategici indica che il governo della RPC « sosterrà lo sviluppo della tecnologia dell'informazione di prossima generazione, i veicoli alimentati da energie nuove, […], la tecnologia verde e a basse emissioni di carbonio, […] ». Inoltre, il governo della RPC « stimolerà l'innovazione e l'applicazione industriale in settori emergenti all'avanguardia quali i sistemi […] per l'accumulo di energia ad alta efficienza e l'energia distribuita, […], la protezione ambientale […] ». (100) Il tredicesimo piano quinquennale include i « veicoli alimentati da energie nuove » tra i sei « settori strategici » per la Cina e « sarà attuato con l'obiettivo di garantire che il valore aggiunto dei settori strategici emergenti raggiunga il 15 % del PIL cinese ». In particolare, nel capitolo 23 il governo della RPC si impegna a: — « promuovere l'uso di veicoli alimentati da energie nuove »; — « sviluppare veicoli completamente elettrici e veicoli elettrici ibridi concentrandosi sul conseguimento di progressi in settori tecnologici chiave come quelli della densità di energia delle batterie e dell'adattabilità della temperatura delle batterie »; — « facilitare lo sviluppo di una rete di strutture e servizi di ricarica compatibili tra loro e rientranti in standard unificati »; — « migliorare le politiche per fornire supporto continuo a tale proposito »; — « garantire che la produzione totale cumulativa e i dati delle vendite di veicoli alimentati da energie nuove in Cina raggiungano l'obiettivo di cinque milioni »; — « incrementare gli sforzi per recuperare e smaltire le batterie usate provenienti dai veicoli alimentati da energie nuove ». (101) Il piano per lo sviluppo dell'industria leggera per il periodo 2016-2020 («piano per lo sviluppo dell'industria leggera»), preparato dal governo della RPC per attuare il tredicesimo piano quinquennale e il progetto «Made in China 2025», include tra i settori chiave anche quello delle biciclette e delle batterie. (102) Il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche richiede una «ingegneria di riforma della tecnologia» attraverso la « industrializzazione della bicicletta costruita con materiali nuovi, la trasformazione tecnica della linea di produzione di biciclette elettriche intelligente, ecologica ed efficiente e delle parti fondamentali ». In particolare, raccomanda altresì di « promuovere il settore delle biciclette al fine di sostenerne un'evoluzione leggera, diversificata, al passo con i tempi e intelligente. Accelerare la ricerca e sviluppo e l'applicazione di materiali, sistemi di trasmissione e azionamento leggeri ed ad alta resistenza, nonché energie nuove, tecnologia di rilevamento intelligente e tecnologia di Internet delle cose. Concentrarsi sullo sviluppo di biciclette diversificate adatte per seguire la moda ed adottare uno stile informale, per l'esercizio fisico e l'allenamento, per il cross-country di lunga distanza e per una piegatura ad alte prestazioni. Inoltre, la bicicletta elettrica deve conformarsi alla bicicletta elettrica standard e intelligente con batteria agli ioni di litio». (103) Il piano per lo sviluppo dell'industria leggera elenca altresì talune misure strategiche concrete destinate a promuovere i settori chiave, come quello delle biciclette elettriche e quello delle batterie, come descritto nei seguenti tre considerando. (104) La prima serie di misure riguarda l'espansione della riforma per l'accesso al mercato, principalmente attraverso una semplificazione delle procedure amministrative (ossia attraverso l'eliminazione di approvazioni non necessarie, la riduzione e la standardizzazione delle tasse e del processo di approvazione). Inoltre, il governo della RPC elenca i settori industriali e le società nei quali sono vietati o limitati gli investimenti (ossia repertori per gli investimenti, cfr. considerando 126). (105) La seconda serie di misure riguarda l'aumento del sostegno alla politica tributaria finanziaria: — « dare pieno sviluppo al ruolo di guida del fondo di sviluppo per le piccole e medie imprese, guidare le piccole e medie imprese ad aumentare gli investimenti in innovazione tecnologica, adeguamento strutturale, conservazione dell'energia e riduzione delle emissioni, attuare varie politiche preferenziali, perfezionare il sistema di servizi per le piccole e medie imprese »; — « attuare la politica di ammortamento accelerato per le immobilizzazioni, guidare le imprese ad aumentare gli investimenti in attrezzature avanzate »; — « sviluppare il ruolo di fondi speciali a favore di una produzione più pulita, guidare l'applicazione di una tecnologia di produzione e la promozione di una tecnologia di produzione più pulita nei settori chiave »; — « attuare politiche preferenziali per tasse e diritti pertinenti, ridurre il costo delle imprese per “cinque assicurazioni sociali e un fondo per gli alloggi”, adeguare ragionevolmente la politica della tassa sui consumi »; — « incoraggiare le imprese ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti verdi, dare la massima priorità ai prodotti con certificato di prodotto verde negli acquisti governativi ». (106) La terza serie di misure riguarda l'aumento del sostegno alla politica finanziaria, nello specifico: — « attuare la politica finanziaria a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese, esplorare ulteriormente i canali finanziari delle piccole e medie imprese, perfezionare il sistema di garanzia del credito delle piccole e medie imprese »; — « accelerare lo sviluppo di prodotti e servizi finanziari destinati a sostenere l'imprenditoria popolare e l'innovazione nel settore dell'industria leggera »; — « aumentare il sostegno finanziario a favore della trasformazione tecnologica e dell'aggiornamento delle attrezzature delle imprese »; — « incoraggiare gli istituti finanziari bancari a sviluppare i servizi di prestito che utilizzano come garanzie anche beni immateriali, ivi inclusi i marchi, i diritti speciali sull'uso di marchi delle imprese, nonché sostenere la creazione di marchi nel settore dell'industria leggera ». — « sviluppare ulteriormente il ruolo della politica e della finanza di sviluppo e sostenere gli istituti finanziari, in relazione a prestiti sindacati, crediti all'esportazione, progetti finanziati, con l'obiettivo di istituire una piattaforma di servizi finanziari a favore della ricerca e dello sviluppo a livello internazionale, dei sistemi di produzione e della promozione di marchi per le imprese »; — « aumentare il sostegno a favore dell'assicurazione del credito all'esportazione per le imprese con un proprio marchio, incoraggiare le banche commerciali a svolgere attivamente un'attività di finanziamento di polizze assicurative per il credito all'esportazione ». (107) Anche a livello locale si sviluppano piani per lo sviluppo dell'industria leggera. Questo è il caso del piano di sviluppo del settore tessile e dell'industria leggera della municipalità di Tianjin per il dodicesimo quinquennio (2011-2015), che ha sostenuto la creazione nella provincia di quattro basi dell'industria leggera di portata nazionale: «[l]a città di Tianjin costruirà una base di produzione ed esportazione di biciclette di portata nazionale. Assumendo come nucleo di tale base il « parco industriale del “regno delle biciclette cinese” nel distretto di Wuqing, e il parco industriale delle biciclette (elettriche) nel distretto di Binhai, svilupperemo intensamente le industrie manifatturiere di biciclette (elettriche), pezzi di ricambio, ecc. ». (108) Analogamente, il tredicesimo piano quinquennale di Tianjin per lo sviluppo economico dell'industria stabilisce obiettivi chiari a sostegno dei settori delle biciclette e delle biciclette elettriche, nonché dei settori delle loro parti, ossia: — « sviluppare in maniera decisa il settore delle biciclette »; — « accelerare la costruzione di basi industriali caratteristiche tra cui […] per la produzione di biciclette, nel distretto di Jinghai e nel distretto di Wuqing »; — « accelerare la trasformazione e il potenziamento delle imprese. Attuare con vigore una strategia a sostegno dei marchi; guidare le imprese a intensificare l'innovazione tecnologica e la divulgazione dei prodotti; nonché rafforzare e promuovere le posizioni di mercato di prodotti concorrenziali, ivi comprese le biciclette. Promuovere l'annessione e la riorganizzazione delle imprese e migliorare globalmente la capacità innovativa e il valore aggiunto dei prodotti delle piccole e medie imprese e delle imprese private »; — « accelerare la costruzione di parchi specifici, compresi i parchi industriali di biciclette a Quqing e Jinghai »; — « sviluppare con decisione le batterie ad accumulo di energia »; e — « espandere le zone che presentano vantaggi specifici. Adottare la batteria agli ioni di litio come nucleo per promuovere lo sviluppo di supercondensatori e di batterie ad elevate prestazioni. » (109) Più specificatamente, il tredicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche («il tredicesimo piano per le biciclette»), pubblicato dalla China Bicycle Association («CBA»), include le biciclette tra i « settori emergenti »: « i settori emergenti sono stati promossi a livello di strategia nazionale, si pensi ad esempio al settore delle nuove energie, dei nuovi materiali, di Internet, della conservazione dell'energia e della protezione ambientale, nonché delle tecnologie dell'informazione; di conseguenza, è diventata una tendenza inevitabile per le industrie tradizionali entrare a far parte della comunità di industrie di fascia media e alta. Soprattutto dopo la quinta sessione plenaria destinata a “promuovere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio del traffico e dei trasporti e a incoraggiare gli spostamenti ecologici in bicicletta”, il settore delle biciclette beneficerà sicuramente di nuove opportunità storiche di sviluppo ». (110) Il tredicesimo piano per le biciclette stabilisce obiettivi misurabili che dovranno essere conseguiti dal governo della RPC entro il 2020 nel settore delle biciclette: « le entrate delle principali imprese tra quelle di dimensioni superiori alla media nell'intero settore dovranno raggiungere un tasso di crescita medio annuo pari al 6 % e superare i 200 miliardi di CNY entro il 2020. L'entità delle esportazioni di biciclette e pezzi di ricambio si manterrà stabile e l'esportazione di biciclette elettriche aumenterà drasticamente. L'integrazione del settore sarà ulteriormente rafforzata e il contributo delle imprese leader al volume di produzione supererà il 50 %. Il settore promuoverà, costruirà congiuntamente e migliorerà 3-5 distretti industriali e regioni caratteristiche. La proporzione di biciclette elettriche di fascia media e di fascia alta e di biciclette elettriche con batterie al litio aumenterà di anno in anno. » (111) Inoltre, il tredicesimo piano per le biciclette prevede che « saranno creati uno o due marchi che raggiungeranno notorietà a livello internazionale ». Oltre ai premi esistenti già ottenuti da produttori di biciclette elettriche (ad esempio, i premi Marchio rinomato cinese, Marchio commerciale cinese conosciuto, Sistema di coltivazione dei marchi dell'industria leggera, Marchio vantaggioso dell'industria leggera e il riconoscimento Impresa dimostrativa della coltivazione dei marchi ), il piano prevede anche il miglioramento del « sistema di coltivazione dei marchi » e l'esecuzione di una « valutazione e quantificazione del valore dei marchi ». (112) Inoltre, una delle attività principali elencate nel tredicesimo piano per le biciclette consiste nel « continuare a promuovere lo sviluppo di biciclette diverse, di marca e di fascia alta nel settore, nonché di aumentare gradualmente la percentuale di persone che si spostano in bicicletta e la percentuale di biciclette di fascia media e alta; creare biciclette elettriche leggere, a batterie al litio e intelligenti, e migliorare costantemente la quota di mercato delle biciclette a batterie al litio e la percentuale di esportazioni di biciclette elettriche ». (113) Inoltre, il tredicesimo piano per le biciclette elenca tra gli obbiettivi principali anche il miglioramento « della percentuale di esportazioni e dei diritti di fissazione dei prezzi dei marchi indipendenti di biciclette elettriche ». (114) Nel repertorio dei progetti di investimento soggetti alla verifica e all'approvazione governativa, il governo della RPC segnala una priorità maggiore conferita ai veicoli a energia alternativa, tra i quali le biciclette elettriche: « la capacità produttiva che aumenta il numero di veicoli alimentati a combustibili tradizionali va rigorosamente controllata affinché, in linea di principio, non vengano più verificati e autorizzati per la costruzione dei nuovi costruttori di veicoli alimentati a combustibili tradizionali. Saranno profusi sforzi per guidare attivamente uno sviluppo sano e ordinato di veicoli ad energia alternativa ». (115) Asimmetricamente, il governo della RPC aggiunge i ciclomotori a combustibile nell'elenco dei « prodotti obsoleti » nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011, modifica del 2013). (116) Tuttavia, gli sforzi del governo della RPC non si limitano alle biciclette elettriche, ma includono anche le loro parti, ossia motori, centraline e batterie. (117) Il tredicesimo piano per le biciclette ha stabilito esplicitamente il legame tra lo sviluppo di biciclette elettriche e quello delle loro parti raccomandando di « espandere in maniera costante l'applicazione di lega di alluminio, lega di magnesio, lega di titanio e altre leghe leggere, fibra di carbonio e altri materiali compositi nelle biciclette finite e nelle loro parti; migliorare la capacità di realizzare biciclette complete in maniera indipendente potenziando la qualità e il livello delle parti; migliorare ulteriormente le prestazioni globali dei quattro componenti elettrici principali, ossia centralina, batteria, motore e caricabatterie, con l'obiettivo di sviluppare un sistema elettrico per le biciclette elettriche efficiente, a risparmio energetico, sicuro e affidabile ». (118) Il tredicesimo piano per le biciclette prevede inoltre che durante il periodo del «tredicesimo quinquennio», « saranno conseguiti progressi in relazione alle seguenti tecnologie chiave »: — « 1. promozione e applicazione di materiali ad alta resistenza e leggeri »; — « 2. tecnologia di lavorazione di precisione di componenti di trasmissione utilizzati nelle biciclette »; — « 3. miglioramento delle prestazioni generali del sistema di controllo elettrico utilizzato nelle biciclette elettriche »; — « 4. miglioramento delle prestazioni generali delle batterie al piombo-acido e delle batterie agli ioni di litio »; — « 5. applicazione e promozione della tecnologia di rilevamento della coppia »; — « 6. applicazione e promozione della tecnologia digitale, della tecnologia di Internet delle cose e della tecnologia intelligente ». (119) Il legame tra lo sviluppo delle biciclette elettriche e delle loro parti era già stato stabilito nel dodicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche. Il documento fa ampiamente riferimento all'integrazione delle «catene di produzione» e alla necessità di « accelerare la ricerca e lo sviluppo della tecnologia chiave comune del settore ». (120) Più in particolare, il dodicesimo piano per le biciclette elenca tra gli obiettivi principali dello sviluppo del settore durante il dodicesimo quinquennio: — « l'ulteriore rafforzamento dell'integrazione del settore »; — « la costituzione di una divisione professionale del meccanismo del lavoro tra le attività a monte e a valle, i pezzi di ricambio dei veicoli finiti e la produzione, l'apprendimento e la ricerca ». (121) Il dodicesimo piano per le biciclette elenca altresì le principali innovazioni tecnologiche da conseguire durante il dodicesimo quinquennio. Tra queste si annoverano: — « l'applicazione della batteria agli ioni di litio »; — « l'applicazione nelle biciclette elettriche di macchine elettriche a magnete permanente, ad alta velocità e a spazzole »; — «l'applicazione nelle biciclette elettriche della tecnologia di controllo a microcomputer ». (122) Un'ulteriore indicazione del fatto che lo sviluppo dei componenti a monte è subordinato allo sviluppo del settore a valle delle biciclette elettriche può essere riscontrata nella comunicazione dell'Ufficio generale del governo municipale di Suzhou per la diffusione delle misure amministrative sul fondo speciale per il potenziamento economico e dell'industria municipale (SU FU BAN 2014-137) e nella relativa comunicazione sulla presentazione di richieste per il programma del fondo speciale fiscale municipale di Suzhou per l'anno 2016. In particolare, l'articolo A3.1 di quest'ultimo documento elenca tra le condizioni per ottenere la sovvenzione: « i prodotti presentano caratteristiche quali un notevole potenziale di mercato, un'elevata forza trainante e la capacità di “colmare le lacune” nella catena industriale ». (123) Al capitolo 23, il tredicesimo piano quinquennale fa esplicito riferimento al sostegno da parte del governo della RPC allo sviluppo di « accumulo di energia ad alta efficienza » (cfr. anche considerando 97). (124) Anche il piano per lo sviluppo dell'industria leggera (2016-2020) elenca il settore delle batterie tra i « settori chiave ». Oltre alle misure di politica generale discusse nei considerando da 96 a 107, tale piano raccomanda anche l'attuazione delle «Specifiche dell'industria delle batterie al piombo». (125) Il piano per lo sviluppo del settore tessile e dell'industria leggera della municipalità di Tianjin per il tredicesimo quinquennio (2016-2020) mette in relazione il sostegno a favore della produzione di biciclette elettriche e quello per le loro parti: « promuoveremo l'applicazione di nuovi materiali, inclusi materiali compositi, leghe leggere, acciai debolmente legati nella produzione di biciclette e biciclette elettriche. Sosterremo l'applicazione della tecnica di controllo a microcomputer, delle batterie basate sulle nuove energie, nonché delle macchine elettriche efficienti nelle batterie elettriche ». (126) Le parti delle biciclette e, in particolare, i metalli leggeri per i telai e i metalli specifici per le batterie fanno parte dell'elenco dei « settori incoraggiati » nel repertorio dei settori per gli investimenti esteri (versione rivista del 2017). In particolare, tale elenco include: — « 96. ricerca e sviluppo e fabbricazione di nuovi materiali leggeri ed ecologici per l'aviazione, il settore aerospaziale, quello automobilistico e dei ciclomotori (alluminio speciale, materiali in leghe di alluminio-magnesio , telaio per motocicli in leghe di alluminio, ecc.) »; — « 236. produzione di batterie verdi ad alta tecnologia: batterie al nichel-metallo idruro, batterie zinco-nichel, batterie zinco-argento, batterie agli ioni di litio, celle solari, pile a combustibile, ecc. (fatta eccezione per veicoli alimentati da energie nuove, batterie alimentate da energia) ». (127) Analogamente, il repertorio dei settori prioritari per gli investimenti esteri nella Cina centrale e occidentale promuove gli investimenti stranieri in settori correlati alle parti di biciclette elettriche, tra i quali: i) la produzione di materiali e prodotti in leghe di alluminio; ii) la produzione di servomotori e dispositivi di azionamento; iii) la ricerca e lo sviluppo, nonché la produzione di apparecchiature speciali per la produzione di batterie al litio e altri prodotti al litio; iv) lo sviluppo e la produzione di materiali leggeri e ad alta resistenza. (128) Le batterie al litio rientrano nell'elenco delle parti «incoraggiate» nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale [(modifica del 2013) (versione del 2011) (emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma)]. (129) Anche i seguenti documenti individuano nell'industria delle biciclette elettriche un settore strategico, prioritario e/o incoraggiato: — Made in China 2025 del Consiglio di Stato (decisione n. 28 del 2005) - include lo «sviluppo verde» tra i suoi principi guida. Il documento elenca i compiti strategici da attuare entro il 2025, tra i quali: l'intensificazione degli «sforzi nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie, apparecchiature e processi avanzati per il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente»; il potenziamento « della ricerca e dello sviluppo di prodotti verdi; la generalizzazione di tecniche per materiali leggeri, basso consumo energetico e facile recupero; la promozione costante dell'efficienza energetica dei prodotti che consumano energia terminale tra cui motori elettrici, caldaie, motori a combustione interna ed elettrodomestici; […] nonché la promozione attiva dello sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio dei settori dei nuovi materiali, delle nuove energie, delle apparecchiature di fascia alta […] »; — la decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» («la decisione n. 40»). Questa decisione stabilisce che il « repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale » ( 11 ) , una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno strumento fondamentale per l'orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d'investimento e nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni ( 12 ) . Sebbene le biciclette elettriche non siano esplicitamente menzionate nella decisione n. 40, tramite tale documento, il Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio e promette l'attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». Allo stesso tempo, il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale , al capitolo XIX, elenca le batterie e i materiali leggeri come settori incoraggiati. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la decisione n. 40, come osservato dalla Commissione, è un decreto del Consiglio di Stato, il più alto ente amministrativo della RPC. Essa è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici e gli operatori economici ( 13 ) ; — il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020) sostiene lo sviluppo dei settori chiave e delle tematiche prioritarie e incoraggia il sostegno finanziario e fiscale a favore di tali settori e priorità chiave. (130) In conclusione, secondo le informazioni disponibili, il settore delle biciclette elettriche e quello delle sue parti (ossia batterie, motori, centraline e componenti in metalli leggeri) sono quindi considerati settori chiave/strategici, il cui sviluppo viene perseguito attivamente dal governo della RPC come obiettivo politico. 3.2. Argomentazioni 3.2.1. Argomentazioni del governo della RPC (131) Il governo della RPC ha innanzitutto dichiarato di non essere in grado di individuare il tredicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche e, pertanto, di non essere in grado di fornire osservazioni in merito a tale piano. (132) Il governo della RPC ha inoltre affermato nella sua risposta al questionario che la CBA è soltanto un'associazione di categoria, organizzata volontariamente da produttori di biciclette, biciclette elettriche e loro parti di ricambio. Il governo della RPC ha altresì dichiarato che la CBA non è un dipartimento governativo. 3.2.2. Argomentazioni presentate da China Bicycles Association (CBA) (133) La CBA ha affermato di essere un organismo indipendente non soggetto ad alcun controllo da parte del governo della RPC. A sostegno di tale affermazione, l'associazione ha fatto riferimento al « Piano generale per il distacco delle camere di commercio e degli organi amministrativi » emesso dall'ufficio generale del comitato centrale del partito comunista cinese e dall'ufficio generale del Consiglio di Stato. (134) La CBA ha altresì affermato che il tredicesimo piano quinquennale per le biciclette era riservato. 3.2.3. Argomentazioni presentate dal Giant Group (135) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il Giant Group ha affermato che una delle società correlate si limitava a produrre il prodotto simile, ma non esportava biciclette elettriche verso l'Unione. Di conseguenza, un'eventuale sovvenzione ricevuta da quest'ultima società non può essere automaticamente considerata una sovvenzione concessa a un prodotto immesso in libera pratica nell'UE che arreca pregiudizio all'industria dell'Unione. Inoltre un eventuale vantaggio tratto da tale sovvenzione concessa non è stato trasferito alla società correlata che esportava il prodotto in esame nell'Unione. Il Giant Group ha quindi affermato che un'eventuale sovvenzione ricevuta dalla società che produce il prodotto simile non ha apportato vantaggi alle esportazioni e dovrebbe pertanto essere esclusa dal calcolo dell'importo della sovvenzione della società esportatrice. 3.2.4. Confutazioni delle argomentazioni Esistenza e riservatezza del tredicesimo piano per le biciclette (136) La Commissione ha ritenuto che il governo della RPC avrebbe dovuto essere in grado di individuare il tredicesimo piano per le biciclette e che quest'ultimo non dovrebbe essere considerato riservato sulla base dei seguenti fatti: — la CBA ha pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito web pubblico informando che il tredicesimo piano quinquennale per le biciclette era stato ufficialmente adottato il 14 giugno 2016 (http://www.china-bicycle.com/News/View/b8da75cd-607f-4d84-8412-a487e07a0b78); Ciò è stato segnalato anche da altri siti web come Xuenshu.com (https://www.xueshu.com/zgzxc/201607/21087310.html). — nel comunicato stampa, la CBA ha rivelato al pubblico una sintesi del piano: « Il presidente Ma Zhongchao ha presentato i requisiti per lo sviluppo del settore durante il periodo del “tredicesimo piano quinquennale”: l'aspetto centrale del “tredicesimo piano quinquennale” è rappresentato dalla trasformazione e dall'aggiornamento. L'obiettivo è quello di cambiare, passando dall'essere grandi all'essere forti, mentre il mezzo consiste nel creare un'opportunità d'oro per lo sviluppo del settore. Il periodo è diventato un periodo d'oro per lo sviluppo. A tal fine, il settore deve cogliere i seguenti punti con decisione: innanzitutto, si tratta di cogliere il posizionamento strategico dello sviluppo del “tredicesimo quinquennio” del settore; in secondo luogo, occorre guidare la trasformazione della modalità di sviluppo operando una trasformazione del concetto di sviluppo […] »; — il tredicesimo piano per le biciclette è stato presentato nella versione consultabile della denuncia e reso accessibile al pubblico a partire dal 21 dicembre 2017. Tuttavia, fino alla visita di verifica svoltasi nel mese di settembre del 2018 presso la sede del governo della RPC, né CBA né il governo della RPC hanno formulato argomentazioni in merito alla riservatezza del piano. Al contrario, il governo della RPC ha informato la Commissione di non essere stato in grado di individuare il piano, nonostante la sua approvazione sia stata resa pubblica sul sito web della CBA e nonostante il fatto che nel giugno del 2016 la CBA era ancora soggetta all'influenza del governo della RPC, dal momento che il « Piano generale per il distacco delle camere di commercio e degli organi amministrativi » non era ancora entrato in vigore; — il precedente dodicesimo piano per le biciclette era un documento pubblico, pur avendo una natura analoga al tredicesimo piano per le biciclette. Inoltre, nessuno di questi documenti conteneva dati specifici di alcuna società. (137) Infine, CBA non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla natura riservata del tredicesimo piano per le biciclette. Presunta indipendenza della CBA dal governo della RPC (138) La Commissione ha raccolto una serie di elementi che hanno portato a concludere che la CBA era soggetta a un solido nesso con il governo della RPC, in particolare durante il 2016, quando il piano per le biciclette è stato approvato: — l'articolo 3 dello statuto della CBA (accessibile al pubblico sul sito web della CBA: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33) stabilisce che « [l]o scopo e i compiti di questa associazione sono: […]attuare la politica industriale nazionale e assistere i dipartimenti governativi nel rafforzare il settore, […] svolgere un ruolo di ponte e collegamento tra il governo e le imprese e sforzarsi di servire l'impresa, il settore e il governo e promuovere lo sviluppo sostenibile e sano del settore ». L'articolo 4 rafforza tale nesso e prevede che: « [i]l presente Consiglio accetta la guida aziendale e il controllo della Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato, del ministero degli Affari civili e dell'unità operativa competente della società »; — il sito web della CBA (http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11) indica che: « [l]'associazione è guidata e gestita dall'Amministrazione statale del Consiglio di Stato, dal Comitato del Consiglio di Stato per la gestione delle proprietà dello Stato, dall'associazione dell'industria leggera cinese e dal ministero degli Affari civili dell'Amministrazione di registrazione delle società »; — il « Piano generale per il distacco delle camere di commercio e degli organi amministrativi » emesso dall'Ufficio generale del comitato centrale del partito comunista cinese e dall'ufficio generale del Consiglio di Stato è stato adottato l'8 luglio 2015. Tuttavia, prevede un progetto pilota nel 2016 e l'estensione ad altre associazioni di settore e una piena entrata in vigore soltanto nel 2017. Pertanto, su questa base, la Commissione ha concluso che quando il tredicesimo piano per le biciclette è stato approvato nel 2016, la CBA era soggetta alla gestione da parte del Consiglio di Stato ed era incaricata di attuare la politica del governo e non poteva quindi essere considerata un organismo indipendente. (139) In base alle considerazioni che precedono, la Commissione ha respinto le argomentazioni relative all'esistenza e alla riservatezza del tredicesimo piano per le biciclette e all'indipendenza della CBA. (140) Per quanto riguarda l'argomentazione del Giant Group, la Commissione ha ritenuto che le varie entità giuridiche che producono e vendono biciclette elettriche fanno tutte parte del medesimo gruppo. Tale aspetto non è stato contestato dal Giant Group. Di conseguenza, il ruolo specifico del beneficiario (in veste di esportatore diretto o meno del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta) è stato considerato irrilevante, a condizione che esso fosse collegato al produttore esportatore e che avesse ricevuto vantaggi in relazione al prodotto in esame. Il Giant Group non ha contestato il fatto di aver effettivamente goduto di tali vantaggi. La Commissione ha ritenuto che i vantaggi ricevuti da entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo coinvolte nella produzione e nella vendita di biciclette elettriche siano aggregati a livello di gruppo e ripartiti laddove pertinente. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. 3.3. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili 3.3.1. Prestiti agevolati (141) La Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere questionari specifici a sei banche statali individuate nella denuncia, nonché a un altro istituto finanziario che aveva concesso prestiti o crediti all'esportazione ai produttori esportatori inclusi nel campione. (142) Il governo della RPC ha affermato di aver contattato gli istituti finanziari di cui sopra. Tuttavia, solo quattro banche statali espressamente menzionate dal denunciante hanno risposto al questionario. (143) Il governo della RPC ha sostenuto di non disporre dell'autorità di esigere informazioni dalle banche statali che non hanno risposto al questionario, dato che queste operano in modo indipendente da tale governo. Il governo della RPC ha inoltre ritenuto che la Commissione gli abbia imposto un onere irragionevole e che non erano stati forniti orientamenti sufficienti su come presentare le informazioni richieste e redigere le versioni non riservate delle risposte. (144) La Commissione non ha accolto questo parere. Innanzitutto le informazioni richieste alle entità statali sono disponibili al governo della RPC per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Infatti, ai sensi della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese ( 14 ) , le agenzie di gestione e supervisione delle proprietà dello Stato, istituite dalla Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato, e le amministrazioni locali esercitano le funzioni e le responsabilità dell'apportatore di capitale di un'impresa partecipata dallo Stato a nome del governo. Tali agenzie hanno pertanto il diritto di percepire rendimenti sulle attività, di partecipare a processi decisionali importanti e di selezionare il personale dirigente delle imprese partecipate dallo Stato. Inoltre a norma dell'articolo 17 della summenzionata legge sui beni di proprietà dello Stato, le imprese partecipate dallo Stato accettano la supervisione e la gestione dei governi, delle agenzie e dei dipartimenti statali, oltre ad accettare la supervisione pubblica e ad essere responsabili nei confronti degli apportatori di capitale. (145) Inoltre il governo della RPC dispone dell'autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato, dal momento che rientrano tutti nella giurisdizione dell'autorità cinese di regolamentazione bancaria (CBRC). Ad esempio, a norma degli articoli 33 e 36 della legge sulla vigilanza bancaria ( 15 ) , la CBRC ha il potere di imporre a tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC di presentare informazioni quali bilanci, relazioni statistiche e dati concernenti operazioni commerciali e di gestione. La CBRC può anche incaricare gli istituti finanziari di rendere pubbliche le informazioni. A tale riguardo, la Commissione non è riuscita a comprendere perché il governo della RPC non abbia potuto chiedere a tali istituti finanziari di rispondere al questionario specifico preparato dalla Commissione ai fini della presente inchiesta. Il governo della RPC non era stato invitato a raccogliere, riesaminare e produrre le informazioni richieste. Il governo della RPC era stato soltanto invitato a fornire assistenza alla Commissione nell'ottenimento delle informazioni necessarie dagli istituti finanziari. (146) Inoltre pur avendo fornito alcune spiegazioni generali in merito al funzionamento dei loro sistemi di approvazione dei prestiti e di gestione dei rischi, nessuna delle banche statali che hanno collaborato ha fornito informazioni specifiche sui prestiti concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione, sostenendo di essere vincolate da prescrizioni statutarie e normative e da clausole contrattuali che prevedevano la riservatezza delle informazioni concernenti tali produttori esportatori. (147) Pertanto, la Commissione non ha ritenuto di aver imposto un onere eccessivo al governo della RPC. Fin dall'inizio la Commissione ha limitato la propria inchiesta agli istituti finanziari che avevano concesso prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha ritenuto inoltre che il questionario contenesse indicazioni sufficienti su come presentare le informazioni richieste e redigere le versioni non riservate delle risposte. Il governo della RPC non ha inoltre specificato quali istruzioni specifiche contenute nel questionario non sarebbero state comprensibili. Per motivi di chiarezza, la Commissione si è limitata a chiedere l'assistenza del governo della RPC per ottenere le informazioni necessarie dagli istituti finanziari e, tuttavia, questi ultimi non hanno collaborato. Pertanto la Commissione ha ritenuto che le richieste fatte al governo della RPC erano state ragionevoli e che gli orientamenti erano stati sufficienti. (148) Inoltre, la Commissione ha chiesto alle banche che hanno collaborato di contattare i produttori esportatori inclusi nel campione chiedendo loro l'autorizzazione a concedere accesso a informazioni societarie specifiche detenute dalle banche. Tuttavia, nonostante l'esplicita richiesta della Commissione, né il governo della RPC né alcuna delle banche che hanno collaborato ha proceduto in tal senso. (149) La Commissione aveva altresì chiesto ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione di poter consultare le informazioni societarie specifiche detenute da tutte le banche, statali e private, da cui avevano ricevuto prestiti. Benché i produttori esportatori inclusi nel campione abbiano espresso il loro assenso circa l'accesso ai dati di loro appartenenza detenuti dalle banche, queste ultime si sono rifiutate di fornire le informazioni dettagliate richieste sostenendo che tali informazioni erano riservate e non potevano essere divulgate. (150) Dalle quattro banche statali di cui al considerando 52 la Commissione ha ricevuto soltanto informazioni sulla struttura societaria e sull'assetto proprietario, ma non le summenzionate informazioni sui prestiti concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione. Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione da nessuno degli altri istituti finanziari che avevano concesso prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione. Una di queste banche, EXIM, si è rifiutata di fornire il proprio statuto, sostenendo che si trattava di informazioni riservate e ha fornito quindi soltanto informazioni parziali sul proprio governo societario. (151) Parimenti, come spiegato nei considerando da 146 a 150, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione specifica sulle valutazioni dei rischi, sul processo interno di approvazione dei prestiti o sulla valutazione della solvibilità dei prestiti concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione. Tali informazioni erano tuttavia necessarie per determinare se i prestiti erano stati concessi a tassi preferenziali ai produttori esportatori inclusi nel campione. Poiché tali documenti appartengono solitamente alla documentazione interna delle banche pertinenti, non possono essere forniti attraverso le risposte al questionario dei produttori esportatori inclusi nel campione. (152) Non avendo ricevuto informazioni in merito alla maggior parte delle banche statali che hanno concesso prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione né informazioni societarie specifiche sui prestiti erogati dalle banche che hanno collaborato, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta. (153) Dato il livello di omessa collaborazione, la Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati e ha riconosciuto al governo della RPC un periodo di tempo per presentare osservazioni. (154) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni riguardo all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. (155) Di conseguenza la Commissione ha dovuto basarsi in parte sui dati disponibili nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati. 3.3.2. Assicurazione dei crediti all'esportazione (156) La Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere a Sinosure un questionario specifico. Quest'ultima ha fornito una risposta al questionario. (157) Tuttavia Sinosure ha risposto soltanto in parte al questionario specifico sull'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata ai produttori esportatori inclusi nel campione. In aggiunta, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, quali la sua relazione annuale o il suo statuto, sostenendo che tali informazioni erano riservate. (158) Inoltre Sinosure non ha fornito alcuna informazione specifica sull'assicurazione dei crediti all'esportazione concessa all'industria delle biciclette elettriche, né ha indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione dei crediti all'esportazione. (159) In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta. (160) Come illustrato al considerando 144, la Commissione ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Ciò vale anche per Sinosure, che è un'entità interamente di proprietà dello Stato. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso l'assicurazione dei crediti all'esportazione e ha riconosciuto al governo della RPC un periodo di tempo per presentare osservazioni. (161) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni riguardo all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. (162) La Commissione si è dunque dovuta basare in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative all'assicurazione dei crediti all'esportazione. 3.3.3. Fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato (163) La Commissione ha chiesto al governo della RPC di inviare un questionario, fornito dalla Commissione, ai fornitori nazionali di parti (ovvero motori, batterie e centraline) dei produttori esportatori inclusi nel campione. A tal fine, la Commissione ha altresì richiesto a tutti i produttori esportatori inclusi nel campione di fornire al governo della RPC un elenco dei loro fornitori nazionali. (164) Sebbene i produttori esportatori inclusi nel campione abbiano comunicato al governo della RPC l'elenco dei loro fornitori nazionali, detto governo si è rifiutato di inviare qualsiasi questionario a tali fornitori. Il governo della RPC ha affermato che ciò avrebbe rappresentato per lui un onere eccessivo. Inoltre, ha asserito che, dal momento che tali società agiscono in maniera indipendente dal governo della RPC, il loro intervento non avrebbe prodotto alcun risultato. (165) La Commissione non ha accolto questo parere. Innanzitutto, essa ha ritenuto che l'onere di inviare un questionario già preparato a un elenco di contatti già fornito non sarebbe stato significativo, soprattutto in considerazione della possibilità suggerita di utilizzare la posta elettronica. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che le autorità avrebbero potuto sicuramente convincere le società non direttamente sottoposte a inchiesta a cooperare al fine di determinare la situazione del mercato in Cina. Infatti, secondo il parere della Commissione, le società avrebbero collaborato più efficacemente all'inchiesta qualora esse avessero ricevuto una richiesta in tal senso da parte del governo della RPC, piuttosto che a fronte di una lettera ricevuta dalla Commissione. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che le informazioni che possono essere fornite dai fornitori del settore delle biciclette elettriche siano fondamentali per stabilire se detto settore abbia ricevuto fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che dovrebbero essere raccolte informazioni a tale proposito e che il governo della RPC sarebbe nella posizione migliore per farlo o, quanto meno, per facilitare il processo come richiesto dalla Commissione. Sarebbe anche nell'interesse del settore delle biciclette elettriche in Cina confutare le affermazioni contenute nella denuncia secondo cui detto settore avrebbe effettivamente ricevuto fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. Pertanto le argomentazioni del governo della RPC a tale proposito sono state respinte. (166) Il governo della RPC si è inoltre rifiutato di fornire un elenco completo dei fornitori nazionali di fattori produttivi e del loro assetto proprietario sostenendo che si trattava di informazioni riservate. A tale proposito la Commissione osserva che il regolamento di base prevede modalità per proteggere le informazioni riservate. Inoltre, il governo della RPC non ha indicato quali dei fornitori noti fossero entità statali e quali private. Il governo della RPC ha spiegato di non disporre dell'autorità per esigere tali informazioni dalle società che non hanno risposto al questionario, dato che queste opererebbero in maniera indipendente da tale governo. Tuttavia, la Commissione ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Inoltre, quando si richiede una licenza commerciale o il suo rinnovo, le società devono fornire informazioni sulla propria partecipazione azionaria all'amministrazione dell'industria e del commercio. In tale contesto, il governo della RPC disporrebbe quindi delle informazioni sulla partecipazione azionaria. Inoltre, il governo della RPC non ha fornito informazioni sulle modalità di fissazione dei prezzi. (167) Soltanto un produttore di motori elettrici e fornitore di batterie, Bafang, che aveva fornito fattori produttivi ai produttori esportatori inclusi nel campione, si è manifestato e ha chiesto di ricevere un questionario specifico destinato ai fornitori. Questo fornitore ha anche inviato una risposta al questionario. Non si è manifestato nessun altro fornitore di fattori di produzione. (168) In sintesi, la Commissione ha ritenuto di non disporre di informazioni importanti in merito a tre aspetti: in primo luogo, le informazioni sull'assetto proprietario e sulla struttura di governance dei fornitori di fattori produttivi. In assenza di tali informazioni, la Commissione non ha potuto determinare se tali produttori siano enti pubblici o meno; in secondo luogo, le informazioni societarie specifiche da parte dei fornitori di fattori produttivi, come ad esempio quelle sulla politica dei prezzi dei fattori di produzione forniti agli esportatori inclusi nel campione; in terzo luogo, informazioni riguardanti la struttura del mercato. Le informazioni che i fornitori nazionali di fattori produttivi avrebbero dovuto fornire sono tuttavia necessarie per stabilire se detti fattori di produzione siano stati forniti ai produttori esportatori inclusi nel campione a un prezzo inferiore al valore adeguato. Inoltre tali informazioni potevano essere trasmesse soltanto dai fornitori di fattori produttivi stessi e non potevano dunque essere fornite attraverso le risposte al questionario dei produttori esportatori inclusi nel campione. Anche le informazioni relative alla struttura del mercato erano fondamentali e il governo della RPC era nella posizione migliore per fornire tali informazioni o per lo meno per assistere la Commissione nell'ottenerle dai fornitori di fattori produttivi. (169) Di conseguenza la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta. (170) La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso la fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato e ha riconosciuto al governo della RPC un periodo di tempo per presentare osservazioni. Il governo della RPC non ha presentato alcuna osservazione. (171) Giant ha affermato che la Commissione interpretava in maniera erronea l'articolo 28 del regolamento di base. Ha sostenuto che l'articolo 28 si riferisce all'omessa collaborazione delle parti interessate e che i fornitori di motori e batterie non sono parti interessate. Ha altresì affermato che non era stato asserito che Giant non avesse collaborato e che lo stesso aveva fornito tutte le informazioni relative ai propri acquisti di motori e batterie. Inoltre, Giant ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto contattare direttamente i fornitori anziché fare affidamento sul governo della RPC per lo svolgimento di compiti spettanti all'autorità inquirente, ossia inviare questionari ai fornitori di fattori di produzione. (172) A tale proposito, occorre innanzitutto rilevare che la piena collaborazione di Giant all'inchiesta e la messa a disposizione da parte dello stesso di tutte le informazioni richieste non sono oggetto di contestazione. Tuttavia, come indicato nei considerando da 163 a 167 e riepilogato al considerando 168, si ricorda che il governo della RPC non ha cooperato al meglio delle sue capacità e, di conseguenza, la Commissione non disponeva di informazioni importanti su vari aspetti di questa parte dell'inchiesta, ossia informazioni sull'assetto proprietario e sulla struttura di governance dei fornitori di fattori produttivi e informazioni sulla struttura e sul comportamento del mercato, dal momento che il governo della RPC non aveva fornito una risposta adeguata al questionario. La Commissione non disponeva nemmeno di informazioni societarie specifiche provenienti dai fornitori di fattori produttivi, dato che il governo della RPC non aveva inoltrato il questionario pertinente a un elenco di contatti di tali fornitori. Per quanto riguarda la spedizione del questionario, si fa riferimento ai considerando 164 e 165 nei quali la questione è già stata affrontata. In ogni caso, dato che il governo della RPC dovrebbe essere considerato indubbiamente una parte interessata nel contesto del presente procedimento, si è ritenuto che la Commissione non abbia interpretato in maniera erronea l'articolo 28 del regolamento di base nel considerare che il governo della RPC stesse cooperando in maniera parziale e nell'utilizzare i dati disponibili per le questioni in merito alle quali, a causa di una cooperazione parziale del governo della RPC, la Commissione non disponeva di informazioni importanti che dovevano essere fornite direttamente dal governo della RPC e dai fornitori di fattori di produzione in seguito alla ricezione del questionario pertinente dal governo della RPC. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (173) La Commissione ha pertanto dovuto basarsi sui dati disponibili per le sue conclusioni anche per quanto riguarda la fornitura di motori elettrici e batterie a un prezzo inferiore al valore adeguato, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1. 3.4. Sovvenzioni e regimi di sovvenzione rientranti nell'ambito della presente inchiesta (174) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione è stata esaminata la sovvenzione presunta del governo della RPC erogata mediante i seguenti strumenti: (a) concessione di prestiti agevolati e crediti diretti da parte di banche demandate all'attuazione delle politiche del governo e banche commerciali statali; (b) assicurazione agevolata dei crediti all'esportazione; (c) regimi di concessione di sussidi: — regimi di concessione di sussidi quali il programma «Marchi rinomati», i premi «Marchio commerciale cinese rinomato», «Imprese con marchio di eccellenza», «Contribuente importante», «Impresa AAA», «Marchio cinese di fama internazionale», nonché programmi locali quali «Medaglia per i progressi scientifici e tecnologici della provincia di Shandong» o «Prodotto famoso della provincia di Jiangsu»; — sussidi per i risultati tecnologici, quali sussidi per l'innovazione tecnologica, sussidi per lo sviluppo industriale ad alta tecnologia, sussidi per la trasformazione e l'aggiornamento tecnologici e sovvenzioni per la coltivazione di talenti con capacità tecniche elevate, sovvenzioni per nuovi prodotti ad alta tecnologia, premi per i progressi nella scienza e nella tecnologia, altre sovvenzioni legate alla tecnologia; — sussidi per lo sviluppo aziendale quali sussidi destinati a incoraggiare la riforma del sistema di partecipazione azionaria o la quotazione in borsa, fondi per lo sviluppo industriale; — fondi per sovvenzioni per l'impiego e fondi per la formazione, nonché sussidi regionali a sostegno dello sviluppo economico come ad esempio il «Piano a favore della formazione di un milione di talenti qualificati», la «Politica post-dottorato» e altri regimi destinati a migliorare la competenza dei dipendenti delle imprese e a ridurre i costi del lavoro; — fondi messi a disposizione da amministrazioni locali di diverse province cinesi come ad esempio i programmi sponsorizzati da Tianjin, tra i quali la sovvenzione per l'assistenza alle esportazioni fornita dalla città di Tianjin; fondo per lo sviluppo dei marchi nelle esportazioni messo a disposizione dalla città di Tianjin; — fondo per la scienza e la tecnologia per la nuova area di Tianjin Binhai e l'area di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin; — centri di tecnologia per le imprese (città di Tianjin e distretto di Jinnan); fondo di assistenza per lo sviluppo del parco industriale per le biciclette di Tianjin e fondo speciale di assistenza alla costruzione e allo sviluppo della nuova area di Tianjin Binhai; — sussidi ad hoc concessi dalle autorità municipali/provinciali, quali fondi per brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d'impresa, fondi per la promozione delle esportazioni; (d) entrate dello Stato altrimenti dovute, perse o non riscosse, tra le quali: — trattamento preferenziale in relazione all'imposta sul reddito e credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo, nonché trattamento preferenziale del reddito a favore di imprese situate in zone di sviluppo specifiche; — benefici-riduzioni in relazione all'imposta sul reddito delle imprese per le imprese a nuova e alta tecnologia; — riduzione della ritenuta alla fonte per i dividendi provenienti da imprese cinesi a partecipazione straniera e loro società madri non cinesi; (e) rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni: — esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate; — esenzioni dai dazi sulle importazioni per il traffico di perfezionamento; (f) fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato — fornitura di terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato; — fornitura di energia (ad esempio elettricità o gas) a un prezzo inferiore al valore adeguato a favore di settori incentivati; — fornitura di fattori di produzione (ossia batterie, motori e altre parti di biciclette, già montati o meno) a un prezzo inferiore al valore adeguato. 3.5. Assicurazione e finanziamenti agevolati: prestiti (175) In base alle informazioni fornite dai cinque produttori esportatori inclusi nel campione, 18 istituti finanziari ubicati all'interno della RPC avevano concesso loro prestiti, linee di credito o accettazioni bancarie. Di questi 18 istituti finanziari, 11 erano banche statali ( 16 ) . La proprietà dei 7 istituti finanziari rimanenti era privata oppure non determinabile in ragione dell'omessa collaborazione di cui ai considerando da 141 a 155. Solo quattro banche statali hanno compilato il questionario specifico destinato alle banche (o ad altri istituti finanziari), nonostante il governo della RPC fosse stato invitato a contattare tutti gli istituti finanziari competenti che avevano fornito prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione e a fornire loro i questionari pertinenti. 3.5.1. Banche statali che agiscono in qualità di enti pubblici (176) La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente ( 17 ) : « Quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici ». Nel presente caso la conclusione che le banche statali sono investite dell'autorità per esercitare funzioni pubbliche si basa su indizi formali di un controllo del governo e su elementi che dimostrano che tale controllo è stato esercitato in modo significativo. (177) La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati. (178) Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni relative alle tre banche statali che avevano compilato il questionario specifico e che si sono dette disponibili a un incontro con il personale della Commissione. 3.5.1.1.   Banche statali che hanno collaborato (179) Le seguenti quattro banche statali hanno fornito una risposta al questionario: EXIM, ABC, ICBC e BOC. Come spiegato nel considerando 150, EXIM non ha tuttavia presentato il suo statuto completo, affermando che si trattava di informazioni riservate. Inoltre, la Commissione non è stata in grado di verificare le informazioni fornite poiché tutte queste banche hanno acconsentito a incontrare i funzionari della Commissione soltanto presso la sede del governo della RPC, ma non hanno consentito una visita di verifica presso i locali delle banche. Proprietà e indizi formali di un controllo del governo della RPC (180) Sulla base delle informazioni raccolte in risposta al questionario e nel corso della visita di verifica presso il governo della RPC, la Commissione ha stabilito che detto governo deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di ciascuno di tali istituti finanziari. (181) Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulle quattro banche statali che hanno collaborato, la Commissione ha qualificato tali banche come «importanti istituti finanziari statali». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» dispone nello specifico: «Nel presente regolamento per “importanti istituti finanziari statali” si intendono le banche statali demandate all'attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione (in appresso “istituti finanziari statali”) e altre a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti». (182) Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali delle banche statali che hanno collaborato. In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha constatato quanto di seguito descritto per quanto riguarda le tre banche statali. EXIM (183) L'EXIM è stata costituita e opera in conformità all'«avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto dell'EXIM. In base allo statuto ( 18 ) , lo Stato nomina direttamente la dirigenza dell'EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» (decreto n. 282 del Consiglio di Stato) e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato. (184) Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito dell'EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che l'EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario. (185) Lo statuto afferma inoltre che l'EXIM è dedita a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell'iniziativa «One Belt, One Road», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione dello Stato», quali il credito all'esportazione e all'importazione, prestiti contratti all'estero relativi a progetti di ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all'estero da parte del governo cinese e prestiti all'esportazione per gli acquirenti. ABC (186) Come indicato all'articolo 137 dello statuto della ABC, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 79,62 %, ha il potere di nominare tutti i membri del consiglio di amministrazione. Lo stesso vale per il collegio dei revisori dei conti conformemente all'articolo 204 dello statuto. (187) Inoltre conformemente allo statuto della ABC il consiglio di amministrazione determina la strategia della banca, prende decisioni in merito al bilancio della banca e agli investimenti, nomina il presidente e il segretario del consiglio della banca e stabilisce e controlla il sistema di gestione del rischio della banca. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della ABC. (188) La Commissione ha inoltre constatato che nel 2017 gli istituti finanziari statali, compresi la ABC, la ICBC e la BOC, hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del partito comunista cinese («PCC») al massimo livello del processo decisionale delle banche. (189) In base a questi nuovi statuti: — il presidente del consiglio di amministrazione coincide con il segretario del comitato del partito; — il compito del PCC è garantire e monitorare l'attuazione, da parte della Banca, delle politiche e degli orientamenti del PCC e dello Stato, nonché svolgere un ruolo di leadership e di controllo nella nomina del personale (alta dirigenza compresa); e — i pareri del comitato del partito vengono ascoltati dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta si debbano prendere decisioni importanti. BOC (190) Come indicato all'articolo 125 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 64,63 %, ha il potere di nominare gli amministratori sia esecutivi sia non esecutivi della banca che costituiscono il consiglio di amministrazione. (191) Inoltre conformemente allo statuto della BOC il consiglio di amministrazione decide tra l'altro in merito ai principi della strategia degli istituti finanziari, ai piani aziendali e ai principali investimenti, nomina o licenzia gli alti dirigenti come il presidente e il segretario del consiglio, il vicepresidente e altri membri del personale direttivo. Il consiglio decide inoltre in merito all'attuazione delle risoluzioni nell'assemblea degli azionisti e approva le politiche in materia di governo societario. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della BOC. (192) Inoltre le nuove prescrizioni riguardanti il ruolo del PCC citato nel considerando 189 si applicano anche alla BOC. — Elementi di prova del controllo significativo del governo sulla condotta di tali istituti ICBC (193) Come indicato all'articolo 115 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 69,31 %, ha il potere di nominare gli amministratori sia esecutivi sia non esecutivi della banca che costituiscono il consiglio di amministrazione. (194) Inoltre conformemente allo statuto dell'ICBC il consiglio di amministrazione decide tra l'altro in merito alle strategie relative a piani aziendali e alle proposte di investimento, nonché alle strategie di sviluppo della banca, nomina o licenzia gli alti dirigenti come il presidente e il segretario del consiglio, il vicepresidente e altri membri del personale direttivo. Il consiglio decide inoltre in merito all'attuazione delle risoluzioni nell'assemblea degli azionisti e formula i sistemi di gestione di base. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della ICBC. (195) La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta delle quattro banche statali che hanno collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all'industria delle biciclette elettriche. A tal fine sono stati esaminati i seguenti testi normativi: — l'articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»); — l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China); — la decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» («la decisione n. 40»); — le misure di attuazione della China Banking Regulatory Commission («CBRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria) riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza n. 1 [2017] della CBRC); — le misure di attuazione della CBRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza n. 4 [2015] della CBRC); — le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBRC [2013] n. 3). (196) Nell'esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell'adottare decisioni finanziarie per i motivi illustrati in appresso. (197) Per quanto concerne l'EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione dell'Import Export Bank of China e nel suo statuto. (198) A titolo generale l'articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che « le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato ». Benché l'articolo 4 del codice bancario affermi che « a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica », dall'inchiesta è emerso che l'articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l'articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisca una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. (199) Inoltre l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: « Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone ». (200) Le informazioni accessibili al pubblico hanno inoltre confermato che le disposizioni di cui sopra sono applicate nella pratica. Ad esempio, la relazione annuale per il 2016 dell'ICBC afferma tra l'altro che « [l]a banca ha attuato attivamente politiche nazionali, ha sostenuto ulteriormente la riforma strutturale dal lato dell'offerta, […]. La Banca ha continuato a sostenere i programmi chiave del governo e progetti di costruzione significativi, oltre a essersi allineata in maniera proattiva alle strategie di sviluppo nazionali relative alle “quattro regioni” (regioni occidentali, regioni nord-orientali, regioni orientali e regioni centrali) e alle tre iniziative di sostegno (l'iniziativa “One Belt, One Road”, lo sviluppo coordinato della regione di Pechino-Tianjin-Hebei e lo sviluppo della zona economica del fiume Yangtze) ». ( 19 ) (201) La Commissione ha rilevato inoltre che la China Banking and Regulatory Commission («CBRC») dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali ( 20 ) : — l'approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede che di filiali. L'approvazione della CBRC è richiesta per l'assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili per funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); e — un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l'apertura di filiali, l'avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, per la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede o le modifiche dell'assetto organizzativo, ecc.; — il codice bancario è giuridicamente vincolante. L'obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella sezione 3.1. L'obbligatorietà dei testi normativi della CBRC deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L'obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione. (202) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta delle banche statali che hanno collaborato ogniqualvolta esse fornivano prestiti all'industria delle biciclette elettriche. (203) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti. Durante l'inchiesta, le banche statali che hanno collaborato hanno dichiarato di aver seguito la prassi dell'utilizzo di politiche e di modelli adeguati di valutazione del rischio di credito per la concessione dei prestiti in questione. (204) Non sono stati però forniti esempi concreti per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione. Come spiegato nei considerando da 144 a 155, le quattro banche statali che hanno collaborato si sono rifiutate di fornire informazioni quali le specifiche valutazioni del rischio di credito relative ai produttori esportatori inclusi nel campione, adducendo ragioni normative e contrattuali, benché la Commissione avesse esibito loro un consenso scritto con cui i suddetti produttori avevano rinunciato ai propri diritti di riservatezza. (205) In assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità da parte delle banche, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai precedenti considerando da 195 a 202, congiuntamente alla condotta delle quattro banche statali che hanno collaborato in relazione ai prestiti concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione. Tale condotta era apparentemente in contrasto con la loro posizione ufficiale espressa durante la visita di verifica presso il governo della RPC, dato che in pratica non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno del fatto che operano sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato. (206) Dalle visite di verifica è emerso che, con la sola eccezione di un produttore esportatore che non aveva alcun prestito bancario aperto durante il PI, i quattro gruppi rimanenti di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi di interesse prossimi a quelli di riferimento della People's Bank of China («PBoC») o a quelli di riferimento interbancari, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Tali prestiti sono stati pertanto concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei quattro produttori esportatori inclusi nel campione, e hanno conferito un vantaggio. Inoltre, un produttore esportatore incluso nel campione aveva ricevuto nuovi prestiti con condizioni analoghe a quelli in scadenza alla medesima data del rimborso dei vecchi prestiti. Di conseguenza l'accordo funzionava di fatto come un sistema di prestiti rotativi. Inoltre, tre dei cinque produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di accettazioni bancarie a fronte di una commissione standard dello 0,05 %, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. (207) La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta delle banche statali che hanno collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all'industria delle biciclette elettriche. Conclusione sugli istituti finanziari che hanno collaborato (208) La Commissione ha accertato che i quattro istituti finanziari statali che hanno collaborato applicano il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore delle biciclette elettriche, operando in tal modo quali enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla giurisprudenza dell'OMC. 3.5.1.2.   Banche statali che non hanno collaborato (209) Come indicato nella sezione 3.3, nessuna delle altre banche statali che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione ha risposto al questionario specifico. La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui ai considerando da 141 a 155, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali banche statali possano essere considerate enti pubblici. (210) Nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( 21 ) , la Commissione ha stabilito che le seguenti banche che hanno erogato prestiti, linee di credito o accettazioni bancarie ai cinque gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nella presente inchiesta erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: China Merchants Bank, Shangai Pudong Development Bank, Bank of Ningbo, Everbright Bank, Bank of Communications, China Construction Bank, Bohai Bank e Citic Bank. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta. (211) La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di informazioni contrarie dagli istituti finanziari in esame, che la proprietà e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.5.1.1. Si presume in particolare, e in assenza di qualsiasi elemento di prova a sostegno di conclusioni diverse, sulla base dei dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti delle banche statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC nello stesso modo delle banche statali che hanno collaborato. (212) In relazione all'esercizio di un controllo significativo e in assenza di altre informazioni, la Commissione ha constatato che le risultanze concernenti i quattro istituti finanziari che hanno collaborato sono rappresentative anche per gli istituti finanziari statali che non ha collaborato. Il quadro normativo analizzato nella sezione 3.5.1.1 si applica loro in eguale misura. Di conseguenza, in assenza di indicazioni contrarie e sulla base dei dati disponibili, la mancanza di elementi di prova concreti delle valutazioni della solvibilità è valida allo stesso modo constatato per le quattro banche statali che hanno collaborato. (213) La Commissione ha inoltre osservato che la maggior parte dei contratti di prestito concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione presentavano tutti condizioni analoghe, e che anche i tassi di prestito che erano stati concordati erano simili e in parte sono coincisi con quelli concessi dalle quattro banche statali che hanno collaborato. (214) La Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze riguardanti le banche statali che hanno collaborato costituissero i dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base per valutare le altre banche statali, alla luce delle suddette similitudini nelle condizioni di credito e nei tassi di prestito e della rappresentatività dei tre istituti finanziari sottoposti alla verifica. (215) Su questa base la Commissione ha concluso che ciascuna delle altre banche statali che hanno fornito prestiti a uno dei produttori esportatori inclusi nel campione è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. 3.5.1.3.   Conclusione sugli istituti finanziari statali (216) Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha constatato che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. (217) Inoltre anche qualora gli istituti finanziari statali non fossero da considerare enti pubblici, essi possono essere considerati investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico e dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui ai considerando da 218 a 222. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC, come spiegato nella sezione 3.5.1. 3.5.2. Incarico od ordine dato a istituti finanziari privati e a istituti dei quali non è noto l'assetto proprietario (218) I seguenti istituti finanziari sono stati considerati istituti di proprietà privata, sulla base di informazioni accessibili al pubblico: Mizuho Bank (e Mizuho Corporate Bank), Bank of Tokyo Mitsubishi UF e Minsheng Bank. Per i seguenti istituti finanziari, in mancanza di cooperazione e in assenza di sufficienti informazioni accessibili al pubblico, la Commissione non ha potuto accertare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata: Zhejiang Jinhua Chengtai Rural Commerce Bank, Zhejiang Yongkang Rural Commerce Bank e Pufa Bankwere. Seguendo un approccio conservativo, la Commissione ha analizzato questi ultimi istituti così come ha proceduto per gli istituti finanziari privati e, in appresso, essi sono denominati «istituti finanziari privati». La Commissione ha verificato se questi istituti finanziari privati avessero ricevuto dal governo della RPC l'incarico o l'ordine di concedere sovvenzioni al settore delle biciclette elettriche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. (219) Secondo la relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia « United States – Countervailing duty investigation on Dynamic Random Access Memory (DRAMS) from Korea » ( 22 ) : un «incarico» si verifica quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato e un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la sua autorità su un organismo privato. In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, « nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo » ( 23 ) . L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) punto iv) del regolamento di base non consente nel contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti « quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali » ( 24 ) o quando il suo intervento « può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato » ( 25 ) . L'incarico e l'ordine implicano invece « un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento » ( 26 ) . (220) Il quadro normativo riguardante il settore delle biciclette elettriche richiamato ai considerando da 195 a 202 si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi gli istituti finanziari privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell'ambito di gestione della CBRC. (221) Dall'inchiesta è inoltre emerso che la maggior parte dei contratti di prestito dei produttori esportatori inclusi nel campione presentavano condizioni analoghe, e che i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili nella maggior parte dei casi e in parte coincidevano con quelli concessi dagli istituti finanziari statali. (222) In assenza di informazioni divergenti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha pertanto concluso che, per quanto riguarda l'industria delle biciclette elettriche, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all'industria delle biciclette elettriche prestiti a tasso agevolato. (223) In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate hanno contestato il punto di vista secondo il quale le banche private cinesi agiscono «su incarico» o «per ordine» del governo della RPC. (224) Innanzitutto, una parte ha affermato che, nonostante l'articolo 34 del codice bancario cinese di cui al considerando 198, la legge non obbliga le banche ad allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo della RPC. Detta parte ha sostenuto che l'articolo 34 costituisce una dichiarazione generale senza implicazioni pratiche e che le politiche industriali statali hanno semplicemente una funzione di orientamento e non rivestono un ruolo decisivo. La stessa parte ha fatto riferimento anche all'articolo 41 del codice bancario cinese per sostenere la propria argomentazione secondo la quale il governo della RPC non può imporre alle banche private alcuna linea di condotta specifica. Inoltre, ha respinto l'affermazione secondo la quale il fatto che «i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili nella maggior parte dei casi e in parte coincidevano con quelli concessi dagli istituti finanziari statali» di cui al considerando 221 costituirebbe un indicatore valido per comprovare l'esistenza di un incarico o di un ordine. In breve, la parte ha sostenuto che gli elementi di prova disponibili non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un incarico o di un ordine. (225) In secondo luogo, tale parte ha affermato che il potere di approvazione della CBRC in merito alla nomina di dirigenti e alle azioni amministrative illustrato al considerando 200 non comporta un'azione esplicita o affermativa di delega o comando. (226) In terzo luogo, la stessa parte ha affermato che il semplice fatto che le parti private agiscano in modo non commercialmente ragionevole non è sufficiente per determinare l'esistenza di un incarico o di un ordine. (227) In quarto luogo, diverse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non aveva condotto una valutazione individuale per ciascun istituto finanziario e che l'esistenza di un qualsiasi incarico od ordine non può essere dimostrata senza effettuare una verifica presso gli istituti finanziari interessati. (228) Infine una parte ha affermato che la Commissione aveva confuso le nozioni di «incarico» e «ordine». (229) Per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza argomentazione, la Commissione desidera ricordare che non vi è stata alcuna cooperazione da parte degli istituti finanziari o del governo della RPC e, di conseguenza, non sono stati forniti elementi di prova o informazioni divergenti in grado di contraddire le conclusioni di cui ai considerando da 175 a 222. In effetti, il codice bancario cinese deve essere esaminato in considerazione della totalità degli elementi di prova disponibili, i quali indicano che tali dichiarazioni sono più che semplici atti di incoraggiamento. Anche per quanto riguarda la quarta argomentazione, a causa dell'omessa collaborazione, non è stato possibile valutare individualmente nessuno degli istituti finanziari. Inoltre, le informazioni accessibili al pubblico fornite dalle banche cinesi contraddicono l'argomentazione secondo la quale non vi sarebbe alcuna evidenza dell'esistenza di un incarico o di un ordine e secondo la quale il governo della RPC non può imporre alle banche private alcuna linea di condotta specifica. In effetti, tali banche private seguono gli ordini impartiti dal governo della RPC al fine di raggiungere gli obiettivi di politica pubblica a sostegno di determinati settori incoraggiati fornendo prestiti agevolati. Inoltre, in mancanza di informazioni contrarie, come indicato al considerando 221, la Commissione ha stabilito che le banche private applicavano condizioni e tassi di interesse simili a quelli delle banche pubbliche. Ciò è un'indicazione del fatto che le banche private seguivano la politica di prestito del governo sancita dal codice bancario e dai vari ordini della CBRC. Infine, l'argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe confuso le nozioni di incarico e ordine non è stata motivata o spiegata fornendo ulteriori dettagli. La Commissione ha tuttavia rilevato che le nozioni di «incarico» e «ordine» non si escludono a vicenda, poiché in entrambi i casi il governo utilizza un organo privato come tramite per effettuare un contributo finanziario. Di conseguenza tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. 3.5.3. Specificità (230) Come dimostrato ai considerando da 195 a 202, vari testi normativi specificamente destinati alle società del settore delle biciclette elettriche danno ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all'industria delle biciclette elettriche. Sulla base di tali documenti è dimostrato che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. (231) La Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che i prestiti agevolati fossero basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. (232) Dopo la divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate hanno affermato che i prestiti agevolati non sono specifici del settore delle biciclette elettriche e non dovrebbero essere considerati come compensabili. Dette parti hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare la specificità sulla base di elementi di prova diretti. Una di queste parti ha altresì affermato che il tredicesimo piano quinquennale menziona in effetti una vasta gamma di settori diversi da quello delle biciclette elettriche e che non definisce né ordina alcuna sovvenzione, bensì incoraggia soltanto lo sviluppo dei settori ivi menzionati. Tale parte ha sostenuto inoltre che non è possibile concludere che le banche siano tenute a concedere prestiti a tassi agevolati. (233) La Commissione desidera ricordare che, come indicato al considerando 220, il quadro normativo relativo al settore delle biciclette elettriche si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC e prevede, tra l'altro, che le banche commerciali conducano le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato . In secondo luogo, come stabilito nei considerando da 96 a 139, le disposizioni non soltanto del tredicesimo piano quinquennale, ma anche di diversi altri piani del governo, stabiliscono politiche governative specifiche con l'obiettivo di sostenere il settore delle biciclette elettriche. Inoltre, a causa dell'assenza di cooperazione da parte del governo della RPC e di qualsiasi istituto finanziario, queste erano le uniche informazioni disponibili sulla base delle quali la Commissione poteva trarre le sue conclusioni conformemente all'articolo 28 del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito alcun elemento di prova destinato a sostenere dette argomentazioni. Infine, la Commissione ha osservato che il tredicesimo piano quinquennale, se esaminato nel suo giusto contesto, non può essere considerato un mero atto di incoraggiamento e che, inoltre, i suoi obiettivi di sostegno pubblico non sono limitati alla maggior parte dei settori cinesi, bensì in particolare a determinati settori. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte. 3.5.4. Vantaggio e calcolo dell'importo della sovvenzione (234) Per il calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo degli interessi pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul libero mercato. (235) A tale proposito la Commissione ha rilevato una serie di specificità per il mercato cinese delle biciclette elettriche. Come spiegato ai punti da 3.5.1 a 3.5.3, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un marcato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che verrebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. (236) I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione presentano situazioni finanziarie generali diverse. Ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti durante il periodo dell'inchiesta con differenze ad esempio nelle scadenze, nelle garanzie e nelle garanzie reali e in altre condizioni applicate. Per queste due ragioni ogni produttore esportatore aveva un tasso di interesse medio diverso basato sull'insieme dei prestiti ricevuti. (237) La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A questo proposito, la Commissione ha seguito la metodologia di calcolo per i prestiti agevolati stabilita nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC ( 27 ) e spiegata nei considerando che seguono. La Commissione ha infine calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell'erogazione di prestiti agevolati e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame. 3.5.4.1.   Rating di credito (238) Nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC ( 28 ) , la Commissione ha già stabilito che i rating di credito nazionale assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale (FMI) ( 29 ) che ha rivelato una discrepanza tra i rating di credito internazionali e quelli cinesi, confermata dalle risultanze della presente inchiesta riguardanti i produttori esportatori inclusi nel campione. Infatti, secondo l'FMI, oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi è valutato da AA ad AAA dalle agenzie di rating locali. Questa non è una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l'Unione o gli Stati Uniti. Ad esempio, le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori massimi della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un'unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente differenti ( 30 ) . (239) Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor's e Moody's applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell'emittente in base a una stima dell'importanza strategica dell'azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all'estero ( 31 ) . Un'altra agenzia di rating internazionale, Fitch, ad esempio, indica chiaramente (ove applicabile) che tali garanzie costituiscono un fattore determinante alla base dei suoi rating di credito di società cinesi ( 32 ) . (240) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha reperito ulteriori informazioni per integrare tale analisi. In primo luogo, la Commissione ha stabilito che lo Stato può esercitare un'influenza sul mercato del rating del credito dato che le agenzie di rating del credito sono almeno in parte di proprietà statale. Secondo due studi pubblicati nel 2016, sul mercato cinese operava una dozzina di agenzie di rating del credito, la maggioranza delle quali è statale. In totale, il 60 % di tutte le obbligazioni societarie valutate in Cina è stato valutato da un'agenzia di rating di proprietà dello Stato ( 33 ) . (241) Il governo della RPC ha confermato che durante il PI erano attive sul mercato obbligazionario cinese 12 agenzie di rating del credito, tra cui 10 agenzie di rating nazionali. Vi erano inoltre 2 agenzie di rating del credito che sono joint-venture sino-estere. (242) In secondo luogo, non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla People's Bank of China (PBoC) prima di potere iniziare l'attività ( 34 ) . Durante il periodo dell'inchiesta, alle agenzie di rating straniere non era consentito operare sul mercato nazionale cinese, dal momento che il mercato dei rating del credito era incluso nella categoria «limitata» del catalogo settoriale del governo della RPC per l'orientamento degli investimenti esteri; alle agenzie di rating del credito straniere era inoltre vietata l'emissione di rating di obbligazioni nazionali. A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate ad eseguire valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni, ma tale autorizzazione non era ancora applicabile durante il periodo dell'inchiesta ( 35 ) . Nondimeno, nel frattempo, agenzie straniere hanno costituito joint venture con alcune agenzie locali di rating del credito che forniscono valutazioni del credito per emissioni obbligazionarie nazionali. Tuttavia, tali valutazioni seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono comparabili con quelle internazionali, come spiegato sopra. (243) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori inclusi nel campione avevano ottenuto i loro rating di credito, se presenti, soltanto dalle loro banche finanziatrici e non da un'agenzia di rating del credito. (244) Alla luce della situazione descritta ai considerando da 238 a 243, la Commissione ha concluso che le valutazioni cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. Giant Group (245) Ai fini della presente inchiesta, il Giant Group in Cina era costituito da un produttore esportatore e da tre società fornitrici di fattori produttivi. Inoltre, una società collegata in Cina produceva biciclette elettriche, ma non esportava il prodotto in esame nel mercato dell'Unione. Altre società del gruppo non sono state prese in considerazione nel contesto della presente inchiesta, in quanto non coinvolte nella produzione e nella vendita di biciclette elettriche. La sede del gruppo si trova a Taiwan e in Cina non esiste alcuna holding che eserciti il controllo su tutte le società che operano nella RPC. (246) Giant Group si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. Il produttore esportatore del Giant Group era redditizio durante il periodo dell'inchiesta, tuttavia ha subito perdite nel 2014. Anche altre due società del gruppo oggetto dell'inchiesta hanno subito perdite durante il periodo dell'inchiesta. Gli altri indicatori finanziari, come il rapporto debito/patrimonio o il coefficiente di copertura degli interessi, non facevano trasparire particolari problemi strutturali nelle capacità di rimborso del debito da parte di queste società. Il Giant Group aveva prestiti denominati in CNY, USD, EUR e JPY concessi da istituti finanziari cinesi. Inoltre si assicurava i fondi necessari da tre banche tramite accettazioni bancarie. (247) I rating del credito che il produttore esportatore del Giant Group ha presentato alla Commissione non provenivano da agenzie di rating del credito riconosciute, bensì erano stati ottenuti soltanto da istituti finanziari statali cinesi. Tali rating variavano tra AA+ e BBB+ durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 238 a 243 e in assenza di rating definiti da agenzie di rating del credito, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non erano affidabili. (248) Come indicato nella sezione 3.5.1, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi di interesse dei prestiti concessi a Giant Group fossero a livello di mercato. (249) In mancanza di rating di credito affidabili e coerenti per il Giant Group e in considerazione della specifica situazione di redditività discussa nel considerando 246, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe più alta dopo quelle considerate «Investment grade». Con il termine «Investment grade» si intendono le obbligazioni che secondo l'agenzia di rating del credito sono sufficientemente in condizione di adempiere agli obblighi di pagamento da poter essere acquistate dalle banche. Pertanto, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. (250) Il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB è stato quindi applicato al tasso di prestito standard della PBoC per stabilire il tasso di mercato. (251) Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC alla data di concessione del prestito ( 36 ) e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso alla società. (252) Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l'assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti vengono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. (253) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il Giant Group ha contestato l'applicazione del rating BB come parametro di riferimento per la situazione finanziaria complessiva del gruppo. Tale soggetto ha affermato che la Commissione non ha indicato, prima della divulgazione delle informazioni, di considerare un requisito il fatto che soltanto i rating emessi da agenzie di rating del credito specializzate e indipendenti, quali Standard & Poor's, Moody's o Fitch, costituissero un elemento di prova accettabile e che la Commissione non ha mai richiesto la presentazione di tali elementi di prova. Giant ha altresì affermato che il parametro di riferimento scelto dovrebbe riflettere le condizioni di mercato prevalenti in Cina e ha sostenuto che un parametro di riferimento più adatto dovrebbe essere basato su Taiwan o Hong Kong. Esso ha altresì affermato che la Commissione non ha spiegato sufficientemente perché Giant non si qualifica per un rating creditizio «Investment grade» nonostante i suoi indicatori finanziari positivi e ha osservato che, in quanto gruppo globale avente la propria società madre quotata presso la borsa di Taiwan, le informazioni sulla solvibilità del gruppo sono accessibili al pubblico. (254) Come spiegato ai considerando da 238 a 244, l'inchiesta ha concluso che le valutazioni cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. La società non è stata inoltre in grado di fornire alcun rating di credito coerente e affidabile durante l'inchiesta. Si ricorda che, a causa dell'omessa collaborazione degli istituti finanziari, la Commissione non ha potuto verificare l'affidabilità delle procedure di rating del credito da esse applicate, anche nei confronti del produttore esportatore in questione. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare il parametro di riferimento BB come spiegato nei considerando da 245 a 252. L'argomentazione è stata pertanto respinta. A tale riguardo, si ricorda altresì che il questionario inviato ai produttori esportatori includeva di fatto l'obbligo di fornire i propri rating di credito e le società erano state invitate a fornire informazioni complete entro il termine stabilito, il quale era anch'esso chiaramente indicato nel questionario. Tuttavia, non sono state fornite altre informazioni sulla solvibilità della società rispetto a quelle già analizzate dalla Commissione. Di conseguenza anche l'argomentazione secondo la quale la Commissione non avrebbe mai richiesto la presentazione di tali informazioni è stata respinta. (255) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto scegliere un parametro di riferimento basato su Taiwan o Hong Kong, sembra che la stessa sia basata sulla premessa che sono stati scelti gli Stati Uniti come riferimento per i tassi di interesse. Ciò non è corretto. Come spiegato dettagliatamente nel considerando 251, il differenziale relativo, e non il tasso di interesse in quanto tale, è stato calcolato tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e di quelle con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Inoltre, come ulteriormente spiegato al considerando 293, tale differenziale relativo è neutro rispetto al paese. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Jinhua Vision Group (256) Ai fini della presente inchiesta, il Jinhua Vision Group era costituito da due produttori esportatori, uno dei quali ha cessato le sue attività durante il PI, e una società fornitrice di fattori produttivi ai produttori esportatori. Altre società del gruppo non sono state prese in considerazione nel contesto della presente inchiesta, in quanto non coinvolte nella produzione e nella vendita di biciclette elettriche. La sede centrale del gruppo si trova a Jinhua, in Cina. (257) I due produttori esportatori del Jinhua Vision Group hanno segnalato situazioni di profitto diverse. Jinhua Vision Co., Ltd. è stata in genere redditizia durante il PI, mentre Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. ha registrato perdite nel 2017 e ha cessato la propria attività nel 2018. In aggiunta, altri indicatori finanziari, come il rapporto debito/patrimonio non facevano trasparire particolari problemi strutturali nelle capacità di rimborso del debito da parte di queste società. Entrambi i produttori esportatori del Jinhua Vision Group beneficiavano di prestiti denominati in CNY concessi da istituti finanziari cinesi. (258) La Commissione ha osservato che Jinhua Vision Co., Ltd. aveva ottenuto rating di credito A da entrambi gli istituti finanziari che le avevano erogato i prestiti (di cui uno era un istituto di proprietà statale). Inoltre, Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. aveva ottenuto rating di credito BBB+ da uno degli istituti finanziari statali che avevano concesso prestiti a Jinua Vision Co., Ltd. e un rating di credito A da un altro istituto finanziario. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 238 a 243 e della redditività specifica di cui al considerando 257, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non erano affidabili. (259) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo giustificasse l'applicazione del parametro di riferimento generale che assegna il grado più elevato delle obbligazioni «Non investment grade», come spiegato ai considerando da 248 a 252. Pertanto, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. (260) Dopo la divulgazione delle informazioni, il Jinhua Vision Group ed anche la CCCME (quest'ultima a livello generale) hanno contestato l'applicazione del rating BB come parametro di riferimento per la situazione finanziaria della società. Tale gruppo ha affermato che è irragionevole utilizzare le obbligazioni societarie con rating BB per determinare un parametro di riferimento appropriato senza un'adeguata considerazione della situazione finanziaria della società. (261) Il produttore esportatore interessato non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno di un diverso rating di credito. Di conseguenza tale argomentazione è stata respinta per le medesime ragioni riportate ai considerando 254 e 255. Yadea Group (262) Ai fini della presente inchiesta, lo Yadea Group in Cina era composto da due produttori (ossia Yadea Group Co., Ltd. e Tianjin Yadea Co., Ltd.), un operatore commerciale esportatore (ossia Wuxi Yadea Export-Import Co., Ltd.) e due società fornitrici di fattori produttivi a uno dei produttori (ossia Jiangsu Yadea Technology Development Co., Ltd e Wuxi Xingwei Vehicle Fittings Co., Ltd.). Altre società del gruppo non sono state prese in considerazione nel contesto della presente inchiesta, in quanto non coinvolte nella produzione e nella vendita di biciclette elettriche. La sede centrale del gruppo si trova a Wuxi, in Cina. (263) I due produttori dello Yadea Group si presentavano in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la loro stessa contabilità finanziaria. Tuttavia, esaminando l'utile di esercizio, nel 2017 Yadea Group Co., Ltd. presentava una redditività negativa. Nel 2017 il suo profitto complessivo era determinato esclusivamente da redditi da investimenti azionari a lungo termine. (264) Lo Yadea Group non ha fornito alcuna informazione sul suo rating di credito, nonostante fosse stata invitata a farlo. (265) Sebbene nessuna delle società dello Yadea Group produttrici del prodotto in esame avesse prestiti aperti durante il periodo dell'inchiesta, il gruppo ha ottenuto i fondi necessari da quattro banche private e statali attraverso accettazioni bancarie. (266) Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 238 a 243 e della redditività specifica di cui al considerando 263, la Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo giustificasse l'applicazione del parametro di riferimento generale che assegna il grado più elevato delle obbligazioni «Non investment grade», come spiegato ai considerando da 248 a 252. Pertanto, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. Rununion Group (267) Ai fini della presente inchiesta, il Rununion Group era costituito da un produttore esportatore, ossia Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. e una società che concede in locazione un terreno al produttore esportatore, ossia Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory. Altre società del gruppo non sono state prese in considerazione nel contesto della presente inchiesta, in quanto non coinvolte nella produzione e nella vendita di biciclette elettriche. Tutte le società del gruppo sono site in Cina. (268) Mentre il produttore esportatore è apparso sano dal punto di vista finanziario in quanto redditizio nel 2016 e nel 2017, la situazione della società collegata era diversa ossia registrava perdite nel 2016. Le perdite accumulate di tale società erano di oltre 20 volte superiori al capitale versato. (269) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore esportatore ha ottenuto i fondi necessari da due banche statali tramite accettazioni bancarie. Tali accettazioni bancarie rappresentavano oltre il 25 % del totale dello stato patrimoniale. La società collegata di locazione del terreno, Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory, si assicurava i fondi necessari attraverso un prestito erogato da una società collegata. (270) In aggiunta, altri indicatori finanziari, come il rapporto debito/patrimonio o il coefficiente di copertura degli interessi, non facevano trasparire particolari problemi strutturali nelle capacità di rimborso del debito da parte di queste società. (271) La Commissione ha rilevato che Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. aveva ottenuto un rating di credito BBB+ da parte di un istituto finanziario statale cinese, mentre Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory non ha comunicato alcun rating di credito. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 238 a 243 e della redditività specifica di cui ai considerando da 268 a 270, la Commissione ha concluso che tale valutazione non era affidabile. (272) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo giustificasse l'applicazione del parametro di riferimento generale che assegna il grado più elevato delle obbligazioni «Non investment grade», come spiegato ai considerando da 236 a 240. Pertanto, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. (273) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il Rununion Group ha contestato l'applicazione del rating BB come parametro di riferimento per la situazione finanziaria complessiva della società. Tale gruppo ha affermato che è irragionevole utilizzare le obbligazioni societarie con rating BB per determinare un parametro di riferimento appropriato senza un'adeguata considerazione della situazione finanziaria della società. (274) Il produttore esportatore interessato non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno di un diverso rating di credito. Di conseguenza tale argomentazione è stata respinta per le medesime ragioni riportate ai considerando 254 e 255. Bodo Group (275) Ai fini della presente inchiesta, il Bodo Group era costituito da un produttore esportatore, ossia Bodo Vehicle Group Co., Ltd. («Bodo») e una società (Tianjin Xinbao Vehicle Industry Co., Ltd. o «Xinbao») che fungeva da garante per una serie di prestiti. Altre società del gruppo non sono state prese in considerazione nel contesto della presente inchiesta, in quanto non coinvolte nella produzione e nella vendita di biciclette elettriche. Tutte le società del gruppo sono site in Cina. (276) Sebbene entrambe le società sembravano essere finanziariamente redditizie durante il periodo in esame, Xinbao ha registrato perdite nel 2017. (277) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore esportatore si è assicurato i fondi necessari da un istituto finanziario cinese privato tramite un leasing finanziario e da due banche statali tramite prestiti e accettazioni bancarie. (278) I prestiti contratti da Bodo con una banca statale cinese erano garantiti da una società con un rating di credito inferiore a quello di Bodo e la garanzia utilizzata apparteneva a un'altra società collegata, il che metteva in dubbio la solidità di tale garanzia. (279) Bodo aveva ottenuto un rating creditizio AA da parte di un istituto finanziario statale cinese, mentre durante il PI il rating di credito di Xinbao si è deteriorato passando da A a BBB+. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 238 a 243 e della redditività specifica di cui ai considerando da 276 a 278, la Commissione ha concluso che tale rating non era affidabile. (280) Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 238 a 243 e della redditività specifica di cui ai considerando da 276 a 278, la Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo giustificasse l'applicazione del parametro di riferimento generale che assegna il grado più elevato delle obbligazioni «Non investment grade», come spiegato ai considerando da 217 a 221. Pertanto, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. (281) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il Bodo Group ha contestato l'applicazione del rating BB come parametro di riferimento per la situazione finanziaria complessiva della società. Tale gruppo ha affermato che è irragionevole utilizzare le obbligazioni societarie con rating BB per determinare un parametro di riferimento appropriato senza un'adeguata considerazione della situazione finanziaria della società. (282) Il produttore esportatore interessato non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno di un diverso rating di credito. Di conseguenza tale argomentazione è stata respinta per le medesime ragioni riportate ai considerando 254 e 255. 3.5.4.2.   Prestiti (283) Come indicato al considerando 234, a norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo degli interessi pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato. (284) Per i prestiti e il leasing finanziario denominati in CNY, il parametro di riferimento esterno per un prestito commerciale comparabile è stato determinato utilizzando i tassi di interesse applicabili stabiliti dalla People's Bank of China, adeguati secondo la maggiorazione appropriata (al fine di riflettere il rating BB). Tale maggiorazione è stata determinata utilizzando un differenziale relativo medio tra le obbligazioni emesse da società con rating «A» e «BB» negli Stati Uniti, in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. È stato applicato un differenziale specifico per ciascun singolo termine (3 mesi, 6 mesi, 1 anno, ecc.) che è stato aggiunto ai tassi di interesse di riferimento. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso al produttore esportatore interessato. (285) In seguito alla divulgazione delle informazioni, due parti interessate hanno affermato che l'istituto finanziario cinese che fornisce il leasing finanziario a una società inclusa nel campione è di proprietà privata e non può essere considerato un organo della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Tali parti hanno altresì affermato che un leasing finanziario non è un prestito in quanto non comporta l'atto di assunzione di un debito e il rimborso con interessi in quanto consiste soltanto in un atto di locazione finanziaria. Inoltre, le stesse hanno affermato che la divulgazione delle informazioni relative alla rata mensile equiparata e al calcolo del vantaggio era insufficiente. (286) A tale proposito si fa riferimento ai considerando da 218 a 229 nei quali è stato concluso che, per quanto riguarda l'industria delle biciclette elettriche, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all'industria delle biciclette elettriche prestiti a tasso agevolato. (287) Per quanto riguarda la qualifica di tale tipo di operazione finanziaria, occorre osservare che la società interessata inclusa nel campione ha contabilizzato parte dei costi relativi a tale transazione come interessi passivi e che tale transazione finanziaria è riconosciuta anche dal centro di riferimento del credito della PBoC («CRCP») come prestito. (288) Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha ritenuto di aver fornito spiegazioni dettagliate sulla metodologia applicata per il calcolo della rata mensile equiparata e ha inoltre fornito tutte le formule utilizzate per calcolare il vantaggio ricevuto. (289) Per i prestiti denominati in USD, il parametro di riferimento esterno per un prestito commerciale comparabile è stato determinato utilizzando i tassi di interesse USD LIBOR a 3 mesi o a 6 mesi applicabili specifici per i mesi, adeguati secondo la maggiorazione appropriata (al fine di riflettere il rating BB). Tale maggiorazione è stata determinata utilizzando un differenziale relativo medio tra le obbligazioni emesse da società con rating «A» e «BB» negli Stati Uniti, in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. È stato applicato un differenziale specifico per ciascun singolo termine (3 mesi, 6 mesi, 1 anno, ecc.) che è stato aggiunto ai tassi di interesse di riferimento. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso al produttore esportatore interessato. (290) Per i prestiti denominati in EUR, il parametro di riferimento esterno per un prestito commerciale comparabile è stato determinato utilizzando il tasso medio per il PI dell'indice ICE BofAML Euro High Yield. L'indice è costituito da titoli che presentano un rating inferiore a «Investment grade» (sulla base di una media dei rating di Moody's, S&P e Fitch). (291) Per i prestiti denominati in JPY, non sono stati riscontrati dati relativi a obbligazioni emesse da società con rating «BB» nel mercato giapponese per i segmenti industriali. Poiché il Giappone presenta un livello di sviluppo economico simile a quello degli Stati Uniti, la Commissione ha pertanto ritenuto che i tassi LIBOR medi in USD fossero l'approssimazione più appropriata per i prestiti denominati in JPY. (292) In seguito alla divulgazione delle informazioni, sia la CCCME sia tre delle cinque società incluse nel campione hanno contestato il metodo adottato della Commissione, che utilizza un differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB per calcolare il vantaggio conferito dai prestiti agevolati. Sia la CCCME che le tre società suddette hanno asserito che la Commissione avrebbe dovuto impiegare un differenziale assoluto, anziché quello relativo tra le obbligazioni USA con rating AA e quelle USA con rating BB. Sono stati addotti i seguenti motivi principali: — il livello del differenziale relativo varia in funzione del tasso di interesse di base applicato negli Stati Uniti; più basso è il tasso di interesse, più alta sarà la maggiorazione risultante; — il livello del tasso di riferimento risultante fluttua in funzione del valore del tasso di riferimento della PBoC cui si applica. Maggiore è il tasso di riferimento della PBoC, maggiore sarà il tasso di riferimento risultante. (293) Queste argomentazioni addotte erano già state presentate nel caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ( 37 ) e anche in quello degli pneumatici ( 38 ) . Come si può evincere dai considerando da 175 a 187 nel suddetto caso, la Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono: — in primo luogo, pur avendo riconosciuto che le banche commerciali di norma utilizzano una maggiorazione espressa in termini assoluti, la Commissione ha osservato che tale prassi sembra basata principalmente su considerazioni di ordine pratico, poiché il tasso di interesse è in definitiva un numero assoluto. Il numero assoluto traduce tuttavia una valutazione del rischio che si basa su una valutazione relativa. Il rischio di insolvenza di una società con rating BB è di X % maggiore rispetto all'insolvenza del governo o di una società priva di rischi. Si tratta di una valutazione relativa; — in secondo luogo, i tassi di interesse riflettono non solo i profili di rischio delle società, ma anche il rischio del paese e i rischi specifici di cambio. Il differenziale relativo coglie dunque le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell'1 %) e l'1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %). Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l'entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso d'interesse di base; — in terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse; — inoltre utilizzando il differenziale relativo si colgono le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti specifiche di un paese, che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto, come menzionato al considerando 292. (294) Per questi motivi, che sono altrettanto validi per la presente inchiesta, la Commissione ha mantenuto la propria posizione secondo cui il metodo del differenziale relativo rispecchia più adeguatamente il premio per il rischio che un istituto finanziario applicherebbe ai produttori esportatori cinesi in un mercato non distorto, in particolare se si considera che il tasso di interesse di base nella RPC e il tasso di interesse di base negli Stati Uniti si sono evoluti diversamente nel tempo. (295) Inoltre, il Giant Group ha sostenuto che i tassi LIBOR medi in USD non dovrebbero essere utilizzati come approssimazione per i prestiti denominati in JPY e che si sarebbe dovuto utilizzare un tasso di credito effettivamente esistente per i prestiti denominati in JPY. (296) La Commissione ha già spiegato nel considerando 291 perché ha ritenuto che i tassi LIBOR medi in USD costituissero l'approssimazione più appropriata per i prestiti denominati in JPY. Non sono stati forniti inoltre elementi di prova per transazioni analoghe sul mercato giapponese. L'argomentazione viene pertanto respinta. 3.5.4.3.   Linee di credito (297) Dall'inchiesta è emerso altresì che alcuni istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito in abbinamento all'erogazione di prestiti individuali a ciascuno dei produttori esportatori inclusi nel campione. Si trattava di accordi quadro in base ai quali la banca avrebbe consentito ai produttori esportatori inclusi nel campione di ritirare fino a un determinato importo massimo di fondi sotto forma di vari strumenti di debito (prestiti, cambiali documentarie, finanziamento al commercio, ecc.). In condizioni normali di mercato, tali linee di credito sarebbero normalmente soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «d'impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l'apertura di una linea di credito, oltre a commissioni di rinnovo addebitate su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che taluni dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. (298) A norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, si ritiene che il vantaggio così conferito ai beneficiari consista nella differenza tra l'importo pagato dal produttore esportatore in questione per beneficiare di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l'importo che tale produttore avrebbe pagato per un'analoga linea di credito ottenibile sul mercato come parametro di riferimento. (299) Il parametro di riferimento appropriato per la commissione di accordo è stato stabilito all'1,5 %, facendo riferimento ai dati accessibili al pubblico ( 39 ) per l'apertura di linee di credito simili. Per le linee di credito esistenti prima dell'inizio del PI e rinnovate durante detto periodo è stata utilizzata una commissione di rinnovo pari all'1,25 % come parametro di riferimento sulla base della medesima fonte. L'importo della commissione di accordo/rinnovo viene normalmente pagato su base annuale. Di conseguenza, la commissione di accordo/rinnovo non è stata ripartita sulla durata della linea di credito. (300) L'entità delle commissioni utilizzata come parametro di riferimento è stata applicata in proporzione all'importo di ciascuna linea di credito in questione per ottenere l'importo della sovvenzione (meno le eventuali commissioni effettivamente pagate). (301) In seguito alla divulgazione delle informazioni, un produttore esportatore ha contestato la valutazione della Commissione secondo la quale gli accordi sulle linee di credito conferiscono vantaggi a detto produttore. Sono stati addotti i seguenti motivi principali: — innanzitutto, gli accordi sulle linee di credito sono soltanto accordi quadro per prestiti individuali futuri e, in quanto tali, non concedono alcun vantaggio alla società. Il produttore in questione ha sostenuto che i vantaggi erano stati calcolati considerando linee di credito revocabili/non utilizzate; — in secondo luogo, stipulando accordi sulle linee di credito, la banca sostiene costi notevolmente bassi; — in terzo luogo, un accordo sulle linee di credito senza commissioni amministrative non è specifico del settore delle biciclette elettriche; — in quarto luogo, la Commissione ha utilizzato un parametro di riferimento inadeguato nel calcolo dei vantaggi conferiti dagli accordi sulle linee di credito. La parte in questione ha affermato che la Commissione non ha dimostrato che la commissione di accordo utilizzata come parametro di riferimento corrisponda allo stesso tipo di accordi sulle linee di credito applicabile a detta parte. (302) La Commissione non concorda con le argomentazioni addotte per le ragioni esposte in appresso: — per quanto concerne la prima argomentazione, la Commissione ha calcolato il vantaggio soltanto per le linee di credito effettivamente utilizzate e non per quelle revocabili/non utilizzate, come invece asserito; — per quanto concerne la seconda argomentazione, il costo sostenuto dalla banca non è un fattore decisivo nella valutazione del parametro di riferimento appropriato, quanto piuttosto le condizioni di mercato prevalenti per l'ottenimento di linee di credito analoghe. Inoltre, a causa dell'omessa collaborazione da parte degli istituti finanziari, non è stato possibile stabilire alcun costo effettivo o commissioni comparabili in Cina. Di conseguenza la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, come illustrato nei considerando da 141 a 155; — per quanto concerne la terza argomentazione, in ragione dell'omessa collaborazione degli istituti finanziari, la Commissione non ha potuto stabilire la misura in cui altri settori abbiano beneficiato di linee di credito concesse a titolo gratuito o a un prezzo inferiore al valore adeguato. Ciò nonostante si ricorda che, come indicato al considerando 217, il quadro normativo relativo al settore delle biciclette elettriche si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC e prevede, tra l'altro, che le banche commerciali conducano le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato. Si ricorda inoltre che, come stabilito nei considerando da 98 a 140, le disposizioni non soltanto del tredicesimo piano quinquennale, ma anche di diversi altri piani del governo, stabiliscono politiche governative specifiche con l'obiettivo di sostenere il settore delle biciclette elettriche. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che tale sostegno è ristretto a un gruppo selezionato di determinati settori incoraggiati, anziché essere ampiamente disponibile per la maggior parte dei settori economici della RPC. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte; — per quanto concerne la quarta argomentazione, la Commissione ricorda che, in ragione dell'omessa collaborazione da parte degli istituti finanziari, non è stato possibile verificare le specificità degli accordi relativi alle linee di credito sul mercato cinese. Inoltre, come spiegato nei considerando da 141 a 155, la Commissione ha dovuto ricorrere ai dati disponibili conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, ivi compreso per il miglior parametro di riferimento disponibile per le commissioni applicate alle linee di credito. Infine, le specificità asserite dalla parte in questione concernenti le sue linee di credito sono state segnalate soltanto dopo la divulgazione delle informazioni e, di conseguenza, ben oltre i termini indicati nel questionario per fornire tali informazioni. Data la fase molto avanzata del procedimento, tali informazioni non hanno più potuto essere verificate. Inoltre, una tale verifica avrebbe richiesto la cooperazione da parte degli enti finanziari in questione, che è stata anch'essa omessa. (303) Per le ragioni sopra esposte, tutte le argomentazioni formulate a tale proposito sono state respinte. 3.5.4.4.   Accettazioni bancarie Aspetti generali (304) Le accettazioni bancarie sono un prodotto finanziario destinato a sviluppare un mercato monetario nazionale più attivo grazie a un ampliamento delle agevolazioni creditizie. Si tratta di un prodotto che si fonda sulla presunta solidità del settore bancario cinese, nel contesto del quale le banche che concludono accordi di accettazione bancaria si impegnano incondizionatamente a pagare un determinato importo a una determinata data. Di conseguenza, le accettazioni bancarie sono una forma di credito attraverso la quale le banche si fanno carico dei debiti verso fornitori degli acquirenti e trasferiscono un importo concordato a detti fornitori in una data concordata. Entro la medesima data, l'acquirente deve aver trasferito il medesimo importo alla banca. La data di pagamento alla banca può corrispondere al termine di pagamento concordato con il fornitore oppure essere posteriore a tale data. L'inchiesta ha riscontrato che la data di rimborso alla banca era in molti casi posteriore alla data di pagamento del fornitore. In taluni casi è stato rilevato che tale ritardo di pagamento era pari a 4-6 mesi dalla data di scadenza della fattura. Di conseguenza, oltre a fungere da garanzia bancaria, in taluni casi questo prodotto finanziario concede all'acquirente un termine di pagamento più lungo sotto forma, di fatto, di un prestito. (305) L'inchiesta ha constatato che in genere le accettazioni bancarie sono emesse nel contesto di un accordo di accettazione bancaria che specifica l'identità della banca, dei fornitori e dell'acquirente, gli obblighi della banca e dell'acquirente e che dettaglia il valore per singolo fornitore, il termine e le garanzie forniti. Le accettazioni bancarie venivano solitamente emesse su base mensile. (306) Per quanto concerne le banche, nel loro stato patrimoniale, i debiti per le note di accettazione bancaria sono iscritti come passività nei confronti del titolare dell'accettazione bancaria e come attività nei confronti dei produttori esportatori inclusi nel campione. Inoltre, mentre alcune accettazioni bancarie erano coperte da una linea di credito, dall'inchiesta pare emergere che ciò non sia un obbligo di legge ai sensi del diritto cinese. (307) Il fornitore di beni, nella sua veste di portatore dell'accettazione bancaria emessa, ha la possibilità di avere l'accettazione bancaria dalla banca emittente con uno sconto prima della data di scadenza della fattura originale oppure di attendere la data di scadenza e ricevere il pagamento dell'intero importo; in alternativa, può anche utilizzare l'accettazione bancaria come strumento di pagamento per le proprie passività nei confronti di altre parti. (308) In attesa dell'accordo tra acquirente e venditore, le accettazioni bancarie possono essere menzionate come strumenti di pagamento usuali in accordi di acquisto unitamente ad altri strumenti come la rimessa o l'ordine di pagamento. (309) Un produttore esportatore incluso nel campione ha fornito osservazioni durante l'inchiesta e ha indicato che le accettazioni bancarie non possono essere considerate prestiti in quanto questi ultimi prevedono un atto di assunzione di un debito, il rimborso e il pagamento di interessi mentre le accettazioni bancarie implicano una promessa di rimborso. Inoltre ha sostenuto che le accettazioni bancarie sono un metodo di pagamento che non comporta alcun trasferimento diretto di fondi. In merito allo stesso aspetto, un altro produttore esportatore ha ribadito che non vi era alcun trasferimento di fondi e ha sostenuto che i suoi registri contabili non riportavano le accettazioni bancarie come passività verso la banca bensì come passività verso i fornitori alla voce «effetti passivi». Quest'ultimo produttore esportatore ha inoltre affermato che, nel suo caso specifico, il denaro trasferito al fornitore doveva essere depositato prima della data di scadenza dell'accettazione bancaria e che la banca prelevava il denaro dal suo conto alla data di scadenza dell'accettazione bancaria per effettuare il pagamento a favore dei fornitori come concordato con il fornitore pertinente. Inoltre, ha altresì segnalato di non aver ricevuto alcun vantaggio in caso di sconto dell'accettazione bancaria prima della sua scadenza e di non essere a conoscenza del fatto che l'accettazione bancaria fosse stata effettivamente scontata. (310) A questo proposito, occorre innanzitutto osservare che il CRCP riconosce le accettazioni bancarie come passività verso banche allo stesso livello di prestiti, lettere di credito o finanziamenti al commercio. Occorre altresì sottolineare che il CRCP è alimentato dagli istituti finanziari che concedono vari tipi di prestiti e che tali istituti finanziari hanno quindi riconosciuto le accettazioni bancarie come passività nei loro confronti. Inoltre, gli accordi di accettazione bancaria raccolti durante l'inchiesta prevedono che, qualora l'acquirente non effettui il pagamento completo alla data di scadenza delle accettazioni bancarie, la banca tratti l'importo non pagato come un prestito scaduto nei confronti della banca. (311) Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le accettazioni bancarie ricevute dall'acquirente costituiscano un trasferimento di fondi in quanto le accettazioni bancarie sono utilizzate come strumenti di pagamento allo stesso livello di un ordine di pagamento; ossia, una volta che l'accettazione bancaria è stata consegnata al fornitore, la fattura corrispondente viene considerata essere stata pagata dalla società. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, al momento della rimessa dell'accettazione bancaria al fornitore, di norma l'acquirente, da un lato, riduce i suoi debiti verso il fornitore e, dall'altro, aumenta le passività della banca per effetti passivi per un importo corrispondente. In tale contesto è stato altresì considerato irrilevante il fatto che tali passività siano rilevate come effetti passivi verso fornitori e non verso le banche nelle scritture contabili della società. In ogni caso, i conti sottoposti a revisione contabile non presentavano tali passività come debiti verso fornitori, quanto piuttosto come effetti passivi senza specifica dell'identità del creditore. (312) Per quanto concerne i flussi di denaro, la Commissione ha ritenuto che le osservazioni presentate dal produttore esportatore interessato fossero contraddittorie nella misura in cui detto produttore esportatore ha affermato che, da un lato, doveva trasferire il proprio denaro prima della data di scadenza dell'accettazione bancaria al fine di garantire il pagamento al fornitore dal suo conto e, dall'altro lato, ha dichiarato invece che non sapeva se gli effetti fossero scontati o meno e quindi non conosceva la data effettiva del pagamento. Inoltre tale parte non ha fornito alcun elemento di prova attestante gli effettivi trasferimenti anticipati di fondi alla banca. Sulla base di quanto precede, tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. (313) Un altro produttore esportatore ha ribadito di non aver beneficiato di alcun vantaggio dal sistema delle accettazioni bancarie perché nel suo caso nessun pagamento era stato effettuato dopo la data di scadenza delle fatture o dell'accettazione bancaria. In merito allo stesso tema, diverse parti interessate hanno affermato che le accettazioni bancarie non dovrebbero essere considerate prestiti in quanto non concedono ai propri beneficiari termini di pagamento più lunghi e hanno sostenuto che il modo in cui il diritto nazionale caratterizza un determinato strumento non è determinante ai fini della sua caratterizzazione a norma del diritto dell'OMC. (314) A tale riguardo, sebbene l'inchiesta abbia confermato che nel caso di questo produttore esportatore tutti i pagamenti erano stati effettuati entro le scadenze delle fatture o delle accettazioni bancarie, si ricorda che il sistema di accettazione bancaria ha fornito a tutti i produttori esportatori un servizio (a un tasso agevolato che ha conferito un vantaggio compensabile come descritto nei considerando da 323 a 342) nel contesto del quale le passività verso i fornitori erano considerate pagate e trasferite a passività verso le banche che avevano promesso di pagare i fornitori entro la scadenza delle accettazioni bancarie. Per quanto riguarda i termini di pagamento, gli elementi di prova a disposizione della Commissione dimostrano che, per diversi produttori esportatori, l'uso delle accettazioni bancarie ha di fatto esteso il termine di pagamento delle fatture corrispondenti e che per tali prestiti de facto non è stato contabilizzato alcun interesse. Di conseguenza, anche se le accettazioni bancarie potrebbero non essere destinate a estendere i termini di pagamento, gli elementi di prova disponibili hanno dimostrato il contrario. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il fatto che non vengano pagati interessi sulle accettazioni bancarie in caso di estensione del termine di pagamento del venditore costituisca un ulteriore indizio delle distorsioni presenti nel settore bancario cinese e della concessione da parte di quest'ultimo di prestiti preferenziali a favore di determinati settori chiave. Su questa base, tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. (315) Un'altra parte interessata ha sostenuto che la base per il calcolo del vantaggio dovrebbe essere ridotta deducendo l'importo dei depositi effettuati dalla stessa a garanzia delle accettazioni bancarie. (316) A tale proposito, occorre innanzitutto osservare che è prassi comune per le banche richiedere garanzie ai propri clienti al momento della concessione di linee di credito o prestiti. Si fa inoltre riferimento al considerando 323 che prevede che i mutuatari in Canada debbano disporre di una linea di credito per ottenere accettazioni bancarie. Su questa base, i tassi applicati sul mercato canadese prendono in considerazione l'esistenza di tali garanzie. Inoltre, occorre osservare che tali garanzie non sono utilizzate dalle banche per pagare i debiti in essere nei confronti dei fornitori, bensì come metodo per garantire che il produttore esportatore si assuma la propria responsabilità finanziaria nei confronti della banca. L'inchiesta ha altresì rivelato che tali garanzie non sono richieste in maniera sistematica dalle banche cinesi e possono assumere varie forme, tra le quali quelle di acconti o depositi fruttiferi a termine. Inoltre, la Commissione ha altresì osservato che la commissione pagata per le accettazioni bancarie è calcolata sulla base del valore nominale delle accettazioni bancarie stesse e non su un importo ridotto dell'importo della garanzia. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (317) Un'altra parte interessata ha affermato che per la commissione di accettazione bancaria non dovrebbe essere calcolato nessun vantaggio in relazione alla garanzia per il servizio finanziario fornito dalle banche cinesi in ragione del fatto che le banche non devono finanziare gli effetti all'atto della loro emissione o alla loro scadenza dato che tali pagamenti sono finanziati dal produttore esportatore in questione a meno che questi non diventi insolvente. Di conseguenza si presume che le banche non corrano alcun rischio finanziario in quanto fungono soltanto da soggetto intermediario. La stessa parte ha altresì affermato che i termini del contratto prevedono adeguate garanzie finanziarie per le banche. (318) A tale proposito si fa riferimento al considerando 310 il quale conferma che gli istituti finanziari riconoscono le accettazioni bancarie come prestiti e al considerando 304 il quale prevede che le banche che stipulano accordi di accettazione bancaria si impegnino incondizionatamente a pagare un determinato importo a una determinata data. Inoltre, considerando che le accettazioni bancarie possono essere scontate, le banche dovrebbero assicurarsi che siano disponibili fondi sufficienti tra l'emissione e la scadenza dell'accettazione bancaria. A tale proposito, occorre altresì osservare che i contratti usuali per le linee di credito applicabili nella RPC prevedono che possano essere utilizzati per vari tipi di prestiti, ivi comprese le accettazioni bancarie, confermando così la necessità per la banca di disporre di fondi sufficienti. Dopo aver analizzato i termini dei contratti stipulati tra gli istituti finanziari e i produttori esportatori, si è ritenuto che essi fossero inadeguati in considerazione del coinvolgimento, degli obblighi incondizionati e del rischio finanziario dei quali gli istituti finanziari si fanno carico nel momento in cui stipulano accordi per accettazioni bancarie. Di conseguenza l'argomentazione di cui sopra ha dovuto essere respinta. Specificità (319) Per quanto concerne la specificità, si è ritenuto che, come indicato al considerando 106 e previsto dal piano di sviluppo per l'industria leggera, il governo della RPC preveda « una politica finanziaria che sostiene lo sviluppo delle piccole e medie imprese, esplora ulteriormente i canali finanziari di tali imprese, perfeziona il sistema di garanzia del credito di dette imprese » e le accettazioni bancarie costituiscano quindi un'ulteriore forma di sostegno preferenziale a settori incoraggiati come quello delle biciclette elettriche. Inoltre, tale forma di sostegno non teneva conto della situazione finanziaria dei produttori esportatori inclusi nel campione, poiché tutte le banche applicavano una commissione forfettaria la quale, in base alle informazioni contenute nel fascicolo, era inferiore ai parametri di riferimento internazionali disponibili e anche inferiore al premio addebitato a società con un rating di credito scarso come i produttori esportatori inclusi nel campione (cfr. considerando 324). (320) In seguito alla divulgazione delle informazioni diverse parti interessate hanno reiterato l'argomentazione formulata prima di tale divulgazione secondo la quale il sistema delle accettazioni bancarie è uno strumento di finanziamento disponibile in via generale non limitato al settore delle biciclette elettriche. Diverse parti interessate hanno altresì affermato che la Commissione doveva dimostrare la propria determinazione della specificità sulla base di prove positive. (321) A tale proposito, si fa riferimento ai considerando da 195 a 202 e, più specificamente, anche al considerando 319 il quale fornisce prove positive riguardanti gli aspetti di specificità di tale politica preferenziale in base alla quale tale strumento finanziario non è generalmente disponibile a tali termini ed è, pertanto, specifico di un numero limitato di settori quale quello delle biciclette elettriche. Tali argomentazioni hanno pertanto dovuto essere respinte. Calcolo del vantaggio (322) Per il calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. (323) Secondo le informazioni disponibili, un sistema di accettazioni bancarie nella forma descritta ai considerando da 304 a 308 non esiste nell'UE. Tuttavia, in base alle informazioni accessibili al pubblico, tale forma di credito è disponibile in Canada, dove le accettazioni bancarie sono utilizzate da mutuatari aziendali per soddisfare le loro esigenze di finanziamento a breve termine. In Canada, di norma, le accettazioni bancarie sono utilizzate da società che non godono del rating di credito più elevato. Per ottenere tali accettazioni bancarie, i mutuatari devono disporre di una linea di credito alla quale attingere. (324) Al fine di offrire tale garanzia, le banche normalmente addebitano una commissione per l'accettazione bancaria fissata al livello del tasso CDOR ( Canadian Dollar Offered Rate ) e una imposta di bollo che varia da pochi punti base (bps) a oltre 100 punti base a seconda della solvibilità dei mutuatari ( 40 ) . (325) In normali circostanze di mercato, le accettazioni bancarie sarebbero quindi di norma soggette a una cosiddetta commissione di accettazione bancaria e sono parte di una linea di credito perché un'accettazione bancaria è una responsabilità diretta e incondizionata della banca accettante. Nel caso dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la commissione di accettazione bancaria è stata fissata a un tasso forfettario pari allo 0,05 % dell'importo delle accettazioni bancarie indipendentemente dalla solvibilità di ciascun produttore esportatore incluso nel campione e, laddove esistenti, le linee di credito sono state concesse a titolo gratuito. (326) In seguito alla divulgazione delle informazioni, un produttore esportatore ha affermato che, nel calcolare l'importo della sovvenzione, la Commissione aveva contato due volte talune voci di rettifica e aveva incluso voci irrilevanti ai fini dell'emissione di accettazioni bancarie. Tuttavia, i calcoli erano basati su informazioni fornite dalla società e verificate dalla Commissione e non è stato più possibile verificare i presunti errori. L'argomentazione è stata perciò respinta. (327) Diverse parti interessate hanno affermato che le accettazioni bancarie non dovrebbero essere considerate prestiti in quanto non concedono ai propri beneficiari termini di pagamento più lunghi e hanno sostenuto che il modo in cui il diritto nazionale caratterizza un determinato strumento non è determinante ai fini della sua caratterizzazione a norma del diritto dell'OMC. (328) Svariate parti interessate hanno sostenuto che le accettazioni bancarie disponibili nella RPC e in Canada sono strumenti diversi. Mentre nella RPC le stesse vengono utilizzate come metodo di pagamento, in Canada vengono utilizzate dai mutuatari aziendali per soddisfare le loro esigenze di finanziamento a breve termine. (329) La Commissione non concorda con questa affermazione e ritiene che le accettazioni bancarie costituiscano una soluzione alle esigenze di finanziamento a breve termine in entrambi i paesi. In effetti, ricorrendo alle accettazioni bancarie, le società possono trasformare i loro debiti verso fornitori in debiti verso banche. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che, nel caso di diversi produttori esportatori, le accettazioni bancarie estendevano i termini di pagamento delle fatture a cui si riferivano, migliorando così la posizione di tesoreria a breve termine dei produttori esportatori inclusi nel campione. Inoltre, come descritto a pagina 1 del documento di discussione dei servizi della Banca del Canada ( 41 ) («documento della Banca del Canada»), vi sono altre somiglianze tra le accettazioni bancarie cinesi e canadesi le quali prevedono entrambe che dovrebbe esistere « un ordine diretto e incondizionato da parte di un mutuatario aziendale (cliente) per utilizzare la sua linea di credito in essere (denominata “accettazione bancaria”) presso una banca canadese. Una volta effettuato il prelievo, la banca che accetta (o presta) garantisce il capitale e gli interessi stampando il documento, diventando così pienamente responsabile per il pagamento alla sua scadenza in caso di mancato pagamento da parte del mutuatario aziendale sottostante ». In considerazione delle somiglianze tra i due mercati, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (330) Un'altra parte interessata ha inoltre affermato che, contrariamente al sistema cinese, le banche canadesi devono mettere a disposizione i fondi alla data di emissione dell'accettazione bancaria. Su questa base, detta parte ha affermato che la commissione di garanzia copre obblighi, costi e rischi maggiori per le banche rispetto a quanto avviene nel sistema cinese. (331) A questo proposito, occorre osservare che il fatto che i fondi siano resi disponibili è irrilevante in quanto anche il sistema cinese prevede che i fondi debbano essere messi a disposizione dalla banca qualora il titolare dell'accettazione bancaria intenda scontarla e avere i fondi disponibili. Il trasferimento di responsabilità e il potenziale trasferimento di fondi al titolare dell'accettazione bancaria spiegano anche perché le banche contabilizzino le accettazioni bancarie come prestiti. Per quanto riguarda gli obblighi e i rischi, la Commissione ha ritenuto che essi siano equivalenti dato che le banche devono avere i fondi disponibili a partire dalla data di emissione e si impegnano incondizionatamente a pagare l'accettazione bancaria alla sua scadenza in caso di inadempienza da parte del creditore. (332) Un produttore esportatore ha affermato che secondo il documento della Banca del Canada, le linee di credito non costituiscono un requisito giuridico per le accettazioni bancarie sul mercato canadese. A questo proposito, si rileva innanzitutto che il documento della Banca del Canada non contiene una tale dichiarazione. Al contrario, esso fa riferimento, in diversi punti ( 42 ) , all'esistenza di una linea di credito in essere. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. (333) A norma dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base, si ritiene che il vantaggio così conferito ai beneficiari consista nella differenza tra l'importo pagato dalla società per beneficiare di accettazioni bancarie concesse da istituti finanziari cinesi e l'importo che la società avrebbe pagato per accettazioni bancarie analoghe ottenibili sul mercato canadese come parametro di riferimento. (334) Al fine di stabilire il vantaggio, la Commissione ha confrontato la commissione di accettazione bancaria pagata dal produttore esportatore incluso nel campione con il CDOR, ossia l'indice canadese riconosciuto che funge da parametro di riferimento per le accettazioni bancarie con scadenza inferiore o uguale a un anno, adeguato mediante applicazione della maggiorazione opportuna al fine di tenere conto della solvibilità degli acquirenti (imposta di bollo). In assenza di informazioni sul livello dell'imposta di bollo, è stata utilizzata la medesima maggiorazione impiegata per i prestiti denominati in CNY (cfr. considerando 284). Inoltre, in maniera analoga alla situazione riscontrata in Canada e conformemente all'articolo 6, lettera d), punto ii), è stato altresì calcolato un vantaggio per la linea di credito che avrebbe dovuto esistere sulla base del parametro di riferimento menzionato nel considerando 299 utilizzando come base per il calcolo l'importo più elevato delle passività delle accettazioni bancarie di ogni singola banca in un determinato momento nel corso del PI. (335) Conformemente all'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, per le accettazioni bancarie che hanno esteso il termine di pagamento delle passività ai fornitori, è stato calcolato altresì un vantaggio sotto forma di un prestito di fatto a breve termine infruttifero concesso ai produttori esportatori interessati inclusi nel campione. Al fine di determinare tale vantaggio, la Commissione ha utilizzato la stessa metodologia descritta al considerando 284 per i prestiti denominati in CNY. (336) In seguito alla divulgazione delle informazioni, una parte interessata ha affermato che la Commissione ha contato erroneamente due volte i vantaggi sommando gli importi « nota di accettazione – commissione per la linea di credito » e « nota di accettazione - interesse agevolato» che avrebbero dovuto essere pagati sul prestito di fatto al vantaggio calcolato per la commissione di accettazione bancaria. (337) A tale proposito occorre osservare che gli elementi di prova disponibili in merito a questo specifico produttore esportatore mostrano che le accettazioni bancarie hanno esteso i termini di pagamento delle fatture alle quali si riferivano. Di conseguenza, sono stati considerati come un prestito di fatto. Per questi motivi e come spiegato al considerando 335, è stato calcolato un vantaggio anche sotto forma di un prestito di fatto a breve termine infruttifero. Inoltre, come spiegato al considerando 334, in analogia con la situazione presente sul mercato canadese, indipendentemente dall'esistenza di un prestito di fatto, è stato calcolato anche un vantaggio per la linea di credito che avrebbe dovuto esistere. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (338) Un'altra parte interessata ha sostenuto che calcolare una linea di credito in aggiunta alla commissione di garanzia equivaleva a un doppio conteggio in quanto la commissione di garanzia doveva essere considerata sufficiente a coprire i costi e i rischi finanziari relativi all'emissione dell'accettazione bancaria. Detta parte ha altresì affermato che, nel caso di un accordo scritto sulla linea di credito, è infondato ritenere che una banca applichi una commissione per istituire una tale linea di credito. Inoltre essa ha asserito che il parametro di riferimento per la commissione di garanzia e la commissione di linea di credito dovrebbe derivare dalla medesima fonte. (339) A tale proposito, si fa riferimento al considerando 323 il quale prevede che i mutuatari debbano disporre di una linea di credito alla quale attingere. Inoltre, come menzionato al considerando 318, si ricorda che i contratti per le linee di credito di diversi produttori esportatori inclusi nel campione prevedono che tale strumento possa essere utilizzato per vari tipi di prestiti, ivi comprese le accettazioni bancarie. Anche il documento della Banca del Canada prevede altresì che «le commissioni di accordo e di agenzia siano applicabili anche alle linee di credito basate tanto sul tasso di base quanto sull'accettazione bancaria». In analogia con la situazione presente sul mercato canadese, è stato ritenuto ragionevole integrare nel calcolo del vantaggio una commissione di accordo per la linea di credito. Per quanto concerne la fonte dei parametri di riferimento, si fa riferimento alla sezione 3.3.1 e al fatto che la Commissione ha dovuto basarsi parzialmente sui dati disponibili all'epoca in cui ha esaminato l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse mediante prestiti agevolati. In ogni caso, si ritiene che le informazioni utilizzate siano ragionevoli e riflettano le condizioni usuali di mercato. (340) Una parte interessata ha affermato che la Commissione non ha dimostrato le «condizioni meno favorevoli» di altre banche commerciali cinesi, non ha giustificato il motivo per cui sarebbe appropriato un parametro di riferimento esterno al paese e non ha apportato gli adeguamenti necessari per garantire la comparabilità. (341) A tale proposito, si ricorda che, come spiegato nella sezione 3.3.1, il governo della RPC ha collaborato soltanto parzialmente in merito ai prestiti agevolati e che la Commissione ha dovuto fare in parte affidamento sui dati disponibili nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati. In considerazione di tale cooperazione parziale, la Commissione non disponeva di importanti informazioni fondamentali e ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili. Su tale base la Commissione ha constatato che il mercato finanziario cinese è distorto in quanto gli istituti finanziari statali e privati agiscono su incarico o per ordine dello Stato al fine di perseguire politiche governative ed erogare prestiti a tassi agevolati a favore del settore delle biciclette elettriche come concluso ai considerando 217 e 222. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. (342) Una parte interessata ha inoltre affermato che il CDOR non costituisce un parametro di riferimento appropriato in considerazione della sua situazione finanziaria. A tale riguardo si fa riferimento alle valutazioni in merito al rating di credito formulate per i produttori esportatori inclusi nel campione nella sezione 3.5.4.1. Sulla base di tali valutazioni, si è ritenuto che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione dovessero avere un rating di credito BB. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (343) Una parte interessata ha fornito documenti supplementari non verificati e ha affermato che il vantaggio era stato calcolato in maniera errata sulla base del fatto che taluni accordi avrebbero dovuto essere considerati come rinnovi piuttosto che come accordi separati. Detta parte ha altresì sostenuto che nel caso in cui fosse stata riscossa una commissione amministrativa, quest'ultima sarebbe stata pagata prima del PI. Inoltre, detta parte ha affermato che la Commissione non aveva preso in considerazione l'ultima versione del file (con una colonna corretta). (344) Per quanto concerne la prima argomentazione, gli elementi di prova verificati a disposizione non confermano che tale accordo fosse un rinnovo. Inoltre, non è stato possibile verificare il documento a sostegno di tale argomentazione presentato in seguito alla divulgazione delle informazioni, il quale ha quindi dovuto essere ignorato. Per quanto concerne la seconda argomentazione, gli accordi sulle linee di credito entrati in vigore prima del PI riguardavano parte del PI e quindi il vantaggio dell'emissione conferito al Giant Group durante il PI. Di conseguenza la Commissione non ha potuto accogliere tale argomentazione. Per quanto concerne la terza argomentazione, occorre osservare che tale colonna specifica non era pertinente per il calcolo del vantaggio e, pertanto, la rettifica non ha avuto alcun impatto. 3.5.5. Conclusione sui prestiti agevolati (345) Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di prestiti agevolati durante il periodo dell'inchiesta. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tali prestiti, linee di credito e accettazioni bancarie dovrebbero essere considerati compensabili. (346) L'importo della sovvenzione determinato per quanto concerne i prestiti agevolati per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a: Tabella 1 Prestiti agevolati Società/gruppo Importo totale della sovvenzione Bodo Vehicle Group 1,00 % Giant Group 0,93 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,23 % Suzhou Rununion Motivity 2,65 % Yadea Group 2,77 % 3.6. Assicurazione e finanziamenti agevolati: assicurazione dei crediti all'esportazione (347) Il denunciante ha sostenuto che Sinosure ha concesso ai produttori del prodotto in esame l'assicurazione dei crediti all'esportazione a condizioni agevolate. (a)   Base giuridica (348) Comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal MOFCOM e da Sinosure. (349) Comunicazione sull'elaborazione del repertorio del 2006 di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] n. 16. (b)   Risultanze dell'inchiesta (350) Durante il PI tre dei cinque gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure. (351) Come illustrato al considerando 157, Sinosure ha risposto in parte al questionario specifico sull'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata ai produttori esportatori inclusi nel campione. Tuttavia, come indicato ai considerando da 156 a 162, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, quali la sua relazione annuale o il suo statuto. (352) Durante la visita di verifica presso il governo della RPC era presente anche Sinosure che ha confermato di essere interamente di proprietà dello Stato. (353) Inoltre Sinosure non ha fornito informazioni specifiche sull'assicurazione dei crediti all'esportazione concessa all'industria delle biciclette elettriche, né ha indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione dei crediti all'esportazione. La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili. (354) Sinosure, in base alla sua risposta al questionario, è una compagnia assicurativa statale istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all'estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base alla risposta data al questionario e alle informazioni fornite nel corso della visita di verifica, la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo del governo su Sinosure. (355) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure. (356) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Durante la visita di verifica, Sinosure ha sostenuto che, in pratica, i suoi premi erano orientati al mercato e si basavano su principi di valutazione del rischio. Tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda l'industria delle biciclette elettriche o i produttori esportatori inclusi nel campione. (357) In ragione delle informazioni soltanto parziali fornite da Sinosure, la Commissione non è stata nemmeno in grado di stabilire alcun comportamento specifico di Sinosure in merito all'assicurazione fornita ai produttori esportatori inclusi nel campione che le avrebbe consentito di stabilire se Sinosure agisse in base a principi di mercato. (358) A tale riguardo, la Commissione non è stata nemmeno in grado di valutare se i premi applicati da Sinosure fossero sufficienti a coprire il costo dei sinistri e le spese generali di Sinosure. (359) Inoltre la Commissione ha constatato che alcuni dei produttori esportatori hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale dei premi pagati a Sinosure per l'assicurazione dei crediti all'esportazione. (360) Pertanto la Commissione ha concluso che Sinosure applica il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore delle biciclette elettriche, operando in tal modo quale ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. Inoltre, a causa della sua cooperazione parziale, Sinosure non è riuscita a dimostrare di aver agito in normali condizioni di mercato e di non aver conferito benefici ai produttori esportatori inclusi nel campione e in particolare che l'assicurazione era fornita a tassi che non erano inferiori alla tariffa minima necessaria a Sinosure per coprire i suoi costi operativi. In assenza di altri dati, la Commissione ha concluso che il valore di riferimento esterno spiegato al considerando 362 sarebbe anche la migliore stima per un premio sufficiente a condizioni di mercato. (361) La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell'ambito del programma di assicurazioni all'esportazione sono specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. (c)   Calcolo dell'importo della sovvenzione (362) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio accertato conferito ai beneficiari durante il PI. Ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato come la differenza tra l'importo del premio che la società paga sull'assicurazione a breve termine fornita da Sinosure e l'importo del premio che la società avrebbe pagato per un'assicurazione comparabile del credito all'esportazione ottenibile sul mercato. (363) Dal momento che Sinosure detiene circa il 90 % del mercato nazionale per l'assicurazione delle esportazioni nella RPC, la Commissione non ha potuto determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Così, in linea con la prassi precedente, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano facilmente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank («Ex-Im Bank») degli Stati Uniti d'America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE ( 43 ) . (364) I rimborsi dei premi per l'assicurazione delle esportazioni attribuiti durante il PI sono stati trattati come sussidi. In mancanza di prove di costi aggiuntivi sostenuti dai produttori esportatori per cui sarebbe stato necessario un adeguamento, il vantaggio è stato calcolato come l'intero importo del rimborso ricevuto durante il PI. (365) Yadea ha chiesto chiarimenti sul calcolo del vantaggio e ha affermato che detto vantaggio dovrebbe essere calcolato sulla base del capitale effettivamente compensato, in caso di perdita, qualora lo stesso sia inferiore al capitale assicurato. Yadea ha inoltre chiesto chiarimenti sul fatto che la Commissione abbia o meno applicato un eventuale «coefficiente di immunità» al proprio calcolo. (366) A tale proposito occorre osservare che il vantaggio è stato calcolato secondo la metodologia di cui al considerando 362. Per quanto concerne il vantaggio, la Commissione ha ritenuto che esso dovesse essere calcolato sul capitale assicurato, che costituisce anche la base per il calcolo del premio versato da Yadea come indicato nella sua risposta al questionario. Inoltre occorre osservare che non è stato applicato alcun coefficiente di immunità. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (367) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a: Tabella 2 Assicurazione e finanziamenti agevolati: assicurazione dei crediti all'esportazione Società/gruppo Tasso di sovvenzione Bodo Vehicle Group 0 % Giant Group 0 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,50 % Suzhou Rununion Motivity 0,17 % Yadea Group 0,50 % 3.7. Fornitura di beni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato 3.7.1. Fornitura di fattori produttivi (motori elettrici e batterie) a un prezzo inferiore al valore adeguato (a)   Introduzione (368) Il denunciante ha sostenuto che il settore delle biciclette elettriche ha ricevuto fattori di produzione (ossia batterie, motori e altre parti di biciclette, già montati o meno) a un prezzo inferiore al valore adeguato. (369) Nel contesto dell'inchiesta, la Commissione ha verificato le informazioni sugli acquisti nazionali di parti di biciclette elettriche (batterie e motori) da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione. Parallelamente, la Commissione ha analizzato la politica dei prezzi dell'unico fornitore nazionale di tali parti che ha collaborato, ossia Bafang, la quale ha rivelato che per questa società tali parti erano fornite a prezzi inferiori sul mercato interno rispetto a quelli applicati per l'esportazione. (370) Come spiegato in maggior dettaglio nei considerando da 163 a 173, il governo della RPC non ha cooperato in relazione ai fornitori di fattori produttivi sul mercato interno cinese e si è rifiutato di fornire chiarimenti o informazioni fondamentali sul mercato interno delle batterie e dei motori. Di conseguenza la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili conformemente all'articolo 28 del regolamento di base. (371) Dall'inchiesta è emerso che taluni dei fornitori di parti dei produttori esportatori inclusi nel campione sono società statali o membri della China Bicycle Association (CBA). In veste di membri della CBA, le società sono soggette a determinati obblighi in merito all'attuazione della politica del governo della RPC nel settore delle biciclette elettriche. La Commissione ha pertanto esaminato le politiche note del governo della RPC relative a motori e batterie e, in particolare, se su tale base e sulla base di qualsiasi altra informazione disponibile tali politiche del governo della RPC potessero essere intese ordinare ai fornitori di motori o di batterie di vendere a condizioni più vantaggiose ai fabbricanti nazionali di biciclette elettriche. Infine, la Commissione ha analizzato se, di conseguenza, il governo della RPC avesse conferito vantaggi ai fornitori cinesi di motori e batterie. (b)   Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili (372) Come indicato al considerando 164, pur essendo stato invitato a farlo, il governo della RPC non ha inoltrato il questionario specifico destinato ai fornitori di parti di biciclette elettriche a fornitori noti in Cina. Il governo della RPC ha sostenuto di non disporre dell'autorità per richiedere informazioni dai fornitori di parti di biciclette elettriche, dato che questi operano in modo indipendente da tale governo. (373) Inoltre, il governo della RPC non ha fornito un elenco di fornitori cinesi di parti di biciclette elettriche soggette a inchiesta e informazioni sul loro assetto proprietario sostenendo che si trattava di informazioni riservate. Inoltre, il governo della RPC non ha fornito informazioni dettagliate sulle caratteristiche del mercato interno in Cina per i fattori di produzione per le biciclette elettriche, come ad esempio la percentuale di imprese statali coinvolte nella produzione e nel consumo interni, le dimensioni del mercato interno, le politiche di fissazione dei prezzi dello Stato e/o delle imprese statali, i prezzi reali dei fattori di produzione sul mercato interno, le restrizioni all'esportazione o all'importazione o le statistiche pertinenti. (374) Come indicato al considerando 50, solo un fornitore di parti di biciclette (Bafang) che aveva fornito fattori produttivi ai produttori esportatori inclusi nel campione ha trasmesso informazioni sulle sue attività e ha pertanto collaborato di propria iniziativa alla presente inchiesta. (375) Poiché la Commissione non ha ricevuto informazioni dal governo della RPC, in particolare sulla struttura del mercato interno, sui meccanismi di fissazione dei prezzi e sui prezzi, nonché sulla partecipazione azionaria delle società, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti all'inchiesta. (376) Il fornitore che ha collaborato è uno dei principali produttori cinesi di motori destinati al settore delle biciclette elettriche. Il medesimo fornitore ha venduto anche motori e batterie al settore delle biciclette elettriche. Dall'inchiesta è emerso che tale società esportava modelli equivalenti di motori e batterie a prezzi diversi a seconda del mercato e che vendeva costantemente motori a prezzi notevolmente inferiori sul mercato interno rispetto a quelli applicati per l'esportazione. (377) Come indicato nella sezione 3.2, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, vista l'assenza di risposte al questionario da parte di fornitori di fattori produttivi e in assenza di qualsiasi informazione fornita dal governo della RPC a tale proposito, si sarebbe dovuta avvalere dei dati disponibili per elaborare le sue conclusioni con riferimento alle informazioni relative ai fornitori di motori, batterie, centraline e altre parti di biciclette elettriche, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. (378) La Commissione ha concesso al governo della RPC l'opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, quest'ultimo non ha formulato osservazioni o fornito ulteriori informazioni o elementi di prova a tale riguardo. 3.7.2. Fornitura di motori a un prezzo inferiore al valore adeguato 3.7.2.1.   Assetto proprietario dei fornitori nazionali di motori per biciclette elettriche e influenza dello Stato sugli stessi (379) Come ulteriormente specificato al considerando 404, occorre innanzitutto rilevare che il mercato interno cinese dei motori è in gran parte dominato dai fornitori nazionali cinesi che detengono una quota di mercato superiore al 90 %. (380) In assenza di informazioni fornite dal governo della RPC in merito al numero e all'assetto proprietario dei fornitori nazionali di motori per biciclette elettriche, la Commissione ha analizzato innanzitutto la situazione dei fornitori segnalati dai cinque gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione. (381) Su questa base, la Commissione ha individuato 10 fornitori cinesi. (382) Dei 10 fornitori di motori dei produttori esportatori inclusi nel campione, tre erano membri della China Bicycles Association (CBA), tra cui Bafang, e uno era un'impresa statale. L'impresa statale e i membri della CBA rappresentavano il 41 % del quantitativo complessivo fornito ai produttori esportatori inclusi nel campione e fino al 66 % del valore totale durante il PI. La Commissione ha potuto accertare la proprietà privata soltanto per tre degli altri fornitori (che rappresentavano il 46 % del volume d'acquisto e il 29 % del valore d'acquisto), mentre non è stata reperita alcuna informazione sui restanti tre fornitori (che rappresentavano il 13 % del volume e il 5 % del valore). Come illustrato nei considerando da 133 a 134 e da 136 a 139, durante il periodo in esame la CBA era soggetta alla gestione da parte del Consiglio di Stato. L'articolo 3 del suo statuto prevede altresì che l'associazione si attenga, tra l'altro, alle politiche nazionali. Inoltre, lo statuto della CBA impone taluni obblighi ai suoi membri come riportato nell'articolo 11 che stabilisce che i membri devono rispettare «le leggi e le normative nazionali del settore delle biciclette» e «rispettare le norme e i regolamenti dell'Associazione, nonché attuare le risoluzioni dell'Associazione». (383) Su questa base, la Commissione ha ritenuto che i membri della CBA fossero vincolati da obblighi severi nei confronti della loro associazione, che è soggetta alla guida aziendale e alla supervisione da parte della Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato. Di conseguenza, i membri della CBA, compresi i fornitori di parti, sono considerati come operatori chiave subordinati nel settore delle biciclette incaricati dal governo della RPC di attuare la politica nazionale al fine di conseguire gli obiettivi più ampi relativi alla produzione di biciclette elettriche. Pertanto, la Commissione ha esaminato tali politiche in maniera più approfondita. (384) Diverse parti hanno affermato che la CBA è un'associazione senza scopo di lucro, i cui membri sono società, unità di ricerca e associazioni locali operanti nel settore delle biciclette che vi hanno aderito volontariamente. Dette parti hanno altresì affermato che la maggior parte dei membri della CBA sono società di proprietà privata. (385) A tale proposito, la Commissione ha fatto riferimento ai considerando 166 e 170 i quali stabiliscono che, in ragione del rifiuto da parte del governo della RPC di fornire informazioni sulla proprietà dei fornitori nazionali di fattori di produzione, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili. Le informazioni a disposizione della Commissione hanno dimostrato che diversi membri della CBA erano anche imprese statali. (386) Il governo della RPC ha affermato che la Commissione non aveva dimostrato che la CBA è un ente pubblico. (387) A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento al considerando 138 e ha confermato la propria conclusione secondo la quale la CBA opera seguendo l'orientamento in materia di politiche e la supervisione « del Consiglio di Stato, del ministero degli Affari civili e dell'unità operativa competente della società ». Ciò era valido anche nel 2016, quando è stato approvato il tredicesimo piano per le biciclette. (388) Il governo della RPC ha inoltre affermato che soltanto un terzo dei fornitori nazionali che forniscono motori ai produttori esportatori di biciclette elettriche inclusi nel campione sono imprese statali o membri della CBA. Inoltre, lo stesso ha sottolineato che secondo la giurisprudenza esistente, la proprietà statale non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un incarico e di un ordine. (389) La Commissione ha innanzitutto osservato che il governo della RPC non ha contestato le sue risultanze secondo le quali una parte importante dei fornitori nazionali di motori ai produttori esportatori inclusi nel campione sono imprese statali e/o membri della CBA. In assenza di cooperazione, sebbene la proprietà statale e/o l'adesione alla CBA da sole non rappresentino una condizione sufficiente per dimostrare l'esistenza di un incarico e di un ordine, esse costituiscono comunque un aspetto importante a tale proposito. Oltre ad aver dimostrato nel considerando 138 che tali entità hanno seguito le politiche e gli obiettivi del governo, la Commissione ha altresì stabilito, come illustrato ai considerando da 390 a 412, che i fornitori nazionali di motori per il settore delle biciclette elettriche erano soggetti a incarico e ordine da parte del governo della RPC. Per questo motivo tali osservazioni sono state respinte. 3.7.2.2.   Politiche e obiettivi del governo (390) La Commissione ha individuato diverse fonti giuridiche che contengono indicazioni del sostegno pubblico all'industria dei motori, in ragione della loro posizione nella catena di approvvigionamento industriale di biciclette elettriche. (391) Tali documenti includono il dodicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche, il tredicesimo piano per le biciclette, il piano per lo sviluppo dell'industria leggera (2016-2020), la comunicazione dell'Ufficio generale del governo municipale di Suzhou per la diffusione delle misure amministrative sul fondo speciale per il potenziamento economico e dell'industria municipale (SU FU BAN 2014-137) e la relativa comunicazione sulla presentazione di richieste per il programma del fondo speciale fiscale municipale di Suzhou per l'anno 2016, nonché il piano di sviluppo del settore tessile e dell'industria leggera della municipalità di Tianjin per il tredicesimo quinquennio (2016-2020). Tali documenti sono stati esaminati nella precedente sezione 3.1. (392) Si tratta di documenti che sottolineano la necessità di migliorare la qualità e le prestazioni dei fattori produttivi fondamentali per i produttori di biciclette elettriche, nei quali rientrano i motori, nonché l'esigenza di completare la catena di approvvigionamento industriale delle biciclette in maniera tale da istituire una catena di produzione di biciclette elettriche verticalmente integrata e autonoma in Cina. (393) Tali documenti descrivono altresì i vari regimi di sostegno ai produttori di biciclette elettriche e ai loro fornitori, quali sovvenzioni sotto forma di finanziamenti agevolati e sconti/esenzioni fiscali, come descritto nei considerando 105 e 106. 3.7.2.3.   Incarico e ordine (394) Innanzitutto va ricordato che, in considerazione della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, non sono pervenute risposte al questionario dai fornitori di fattori di produzione, fatta eccezione per Bafang, e che la Commissione non disponeva quindi di informazioni fondamentali per quanto concerne il mercato interno dei fornitori di motori. Di conseguenza, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini delle proprie conclusioni in merito all'incarico. A tale proposito, le informazioni di cui la Commissione disponeva erano quelle raccolte presso i produttori esportatori inclusi nel campione in relazione ai loro fornitori nazionali di motori, informazioni accessibili al pubblico relative alla CBA e ai suoi membri, le informazioni raccolte dall'unico fornitore di fattori produttivi che ha collaborato e una relazione settoriale specifica sui motori in Cina fornita dal denunciante. (395) Per quanto riguarda i fornitori dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha stabilito nel considerando 382 che i membri della CBA che fornivano motori a detti produttori rappresentavano il 41 % del quantitativo nazionale complessivo fornito ai produttori esportatori inclusi nel campione e fino al 66 % del valore totale d'acquisto nazionale durante il PI. Inoltre, ai considerando 382 e 383, la Commissione ha concluso che i membri della CBA, compresi i fornitori di parti, sono operatori chiave subordinati incaricati di attuare la politica nazionale al fine di conseguire gli obiettivi più ampi relativi alla produzione di biciclette elettriche. Sulla base di quanto sopra e in assenza di ulteriori informazioni, ciò è stato considerato rappresentativo della situazione presente sul mercato interno cinese dei motori. (396) Più specificamente, per quanto concerne l'unico fornitore di motori che ha collaborato, dall'inchiesta è emerso che aveva esportato modelli simili a prezzi diversi a seconda del mercato e che vendeva costantemente motori a prezzi più vantaggiosi sul mercato interno rispetto a quelli applicati sul suo mercato di esportazione. I prezzi praticati sul mercato interno erano in media più vantaggiosi del 33 % rispetto a quelli all'esportazione. Tale differenza ha raggiunto il 67 % per taluni modelli. (397) L'inchiesta ha altresì constatato che ai medesimi modelli erano associati i medesimi costi indipendentemente dalla destinazione. Di conseguenza, le differenze di prezzo tra i modelli esportati e quelli venduti sul mercato interno non potevano essere spiegate con differenze nei costi. Bafang ha sostenuto che tali differenze di prezzo erano dovute a maggiori costi di vendita sul mercato di esportazione. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che soltanto una piccola parte della differenza di prezzo era attribuibile a costi di vendita maggiori. Bafang non ha affermato che tali differenze sarebbero spiegate da condizioni di mercato diverse e tale ipotesi non è confermata nemmeno dai fatti accertati nel contesto della presente inchiesta. Al contrario, in quanto membro della CBA, Bafang è subordinata a tale associazione, il cui tredicesimo piano per le biciclette mira a migliorare le prestazioni all'esportazione dei produttori esportatori di biciclette elettriche, come indicato nei considerando 112 e 113. Di conseguenza, al fine di contribuire alle prestazioni all'esportazione di questo settore, Bafang è soggetta all'incarico o all'ordine di vendere fattori produttivi a prezzi più convenienti sul mercato interno affinché i produttori esportatori di biciclette elettriche possano offrire i loro prodotti a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai loro concorrenti sui mercati di esportazione, i quali devono invece acquistare motori a prezzi non sovvenzionati. (398) Diverse parti hanno sostenuto che la decisione di Bafang di applicare prezzi più elevati sui mercati di esportazione rispetto a quelli praticati sul suo mercato interno non dovrebbe essere considerata irrazionale. Ciò potrebbe essere innanzitutto collegato ai costi post-vendita. In secondo luogo ciò potrebbe dipendere da livelli di concorrenza diversi presenti sui due mercati. In terzo luogo ciò potrebbe dipendere da una maggiore domanda interna e dal riconoscimento del marchio Bafang. (399) Per quanto concerne il primo punto, si fa riferimento al considerando 397 nel quale tale argomentazione è già stata affrontata alla luce delle informazioni verificate presso i locali del fornitore. In riferimento al secondo e al terzo punto, occorre osservare in via preliminare che l'argomentazione di cui sopra non è stata sostenuta da nuovi elementi. In ogni caso, in considerazione della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, come illustrato ai considerando da 163 a 169, la Commissione non disponeva di informazioni fondamentali per quanto riguarda i diversi livelli di concorrenza del mercato interno e di quelli di esportazione, nonché la situazione dei diversi fornitori di motori nel mercato interno. Su questa base, la Commissione ha dovuto fondare le sue risultanze sulle informazioni disponibili; ossia l'unica risposta al questionario ricevuta dai fornitori di fattori di produzione. Non vi sono elementi di prova che dimostrino un diverso livello di concorrenza tra il mercato interno e quello di esportazione tale da dare luogo a un livello di fissazione dei prezzi così diverso tra i due mercati. Non vi sono inoltre elementi di prova sul riconoscimento del marchio Bafang e su come ciò abbia influito sulla diversa fissazione dei prezzi. Qualora esistente, il riconoscimento del marchio potrebbe avere ripercussioni anche sulla fissazione dei prezzi sul mercato interno in quanto sarebbe in grado di sostenere un prezzo più elevato rispetto ai concorrenti sul mercato interno. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (400) Inoltre, in considerazione della sostanziale differenza di prezzo tra i motori venduti sul mercato interno e quelli venduti per l'esportazione, una decisione economica razionale consisterebbe nel concentrarsi piuttosto sulle vendite di motori sui mercati di esportazione, data la redditività molto più elevata che può essere raggiunta in questo modo. Una maggiore redditività potrebbe essere conseguita anche se la società riducesse i suoi prezzi all'esportazione dei motori, rispetto ai prezzi applicati durante il PI, al fine di guadagnare quote di mercato nei mercati di paesi terzi. Ciò sarebbe possibile poiché la redditività conseguita sul mercato di esportazione sarebbe comunque molto più elevata rispetto a quella raggiunta sul mercato nazionale. In associazione a un aumento dei volumi delle vendite all'esportazione, la redditività assoluta supererebbe anche i livelli attuali. Nonostante quanto sopra, dall'inchiesta è emerso che l'attività principale di Bafang durante il PI è rimasta concentrata sul mercato nazionale. Bafang ha sostenuto che il fatto che le sue vendite sul mercato interno durante il PI abbiano consentito un margine di profitto ragionevole dimostrava che la società non stava vendendo a prezzi inferiori sul suo mercato interno e che il suo comportamento di fissazione dei prezzi non era irrazionale. (401) Sebbene non sia stato messo in discussione che le vendite di Bafang sul mercato interno fossero redditizie, le informazioni contenute nel fascicolo mostrano che i prezzi sul mercato interno erano notevolmente inferiori a quelli all'esportazione. Il punto sollevato dalla Commissione al considerando 400 non era che una decisione razionale consisterebbe nel realizzare profitti, bensì che una tale decisione prevedrebbe l'espansione delle vendite verso i mercati di esportazione nei quali i profitti potrebbero essere aumentati in considerazione della significativa differenza di prezzo discussa al considerando 396, oppure, in alternativa, l'aumento del prezzo delle vendite sul mercato interno quanto meno al medesimo livello delle vendite all'esportazione al fine di massimizzare i profitti complessivi dell'impresa. (402) Giant ha altresì sostenuto che, secondo la relazione del panel CE — Misure compensative sulle DRAM in forma di chip ( 44 ) , agire in «modo non commercialmente ragionevole non è sufficiente per determinare l'esistenza di un incarico o di un ordine». (403) A tale proposito, occorre osservare che, come indicato nei considerando da 394 a 397 e 404, la conclusione sull'esistenza di un incarico o di un ordine non si basa sulla differenza di prezzo riscontrata per Bafang. Tale aspetto è stato considerato l'effetto piuttosto che la base per determinare l'esistenza di un tale incarico od ordine. Di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta. (404) Inoltre, la Commissione si è basata su una relazione settoriale specifica incentrata sui motori per biciclette elettriche in Cina « Relazione di consulenza sugli investimenti e sulla domanda di mercato del settore dei motori per le biciclette elettriche in Cina nel periodo 2018-2023 », prodotta da YuboZhiye Market Consulting ( 45 ) . Secondo la descrizione riportata sul sito web, la relazione si « basa sui dati forniti dai ricercatori di YuboZhiye in conformità con le agenzie statistiche nazionali, le banche dati di monitoraggio del mercato, le associazioni di settore (studiosi), i dipartimenti di statistica delle importazioni e delle esportazioni, gli istituti di ricerca e altre istituzioni ». La relazione, accessibile al pubblico, mostra che l'importazione di motori per biciclette rappresentava soltanto meno del 10 % delle vendite sul mercato interno nel 2017. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che gli operatori del mercato interno siano chiaramente coloro che determinano i prezzi, e che tali operatori non possano essere influenzati dai prezzi delle importazioni, che invece seguono i prezzi fissati. Ciò è confermato dall'analisi del prezzo all'importazione di motori acquistati dai produttori esportatori inclusi nel campione che, per modelli comparabili, sono sostanzialmente in linea con i prezzi applicati dai fornitori nazionali di motori, Bafang inclusa. Più specificamente, per il modello principale (combinazione di posizionamento e potenza) che durante il PI era tanto importato quanto acquistato sul mercato interno dai produttori esportatori inclusi nel campione, la differenza di prezzo era inferiore al 3 %. (405) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Bafang ha affermato che la dichiarazione secondo la quale gli operatori del mercato interno sono coloro che fissano i prezzi e non potevano essere influenzati dai prezzi delle importazioni non era corroborata da elementi di prova. Tale società ha altresì sostenuto che la risultanza secondo la quale i prezzi praticati sul mercato interno sono al medesimo livello di quelli all'importazione riflette soltanto una remunerazione adeguata. (406) A tale proposito, si ricorda che a causa della parziale omessa collaborazione del governo della RPC, discussa nei considerando da 163 a 173, la Commissione non disponeva di informazioni fondamentali sulla struttura del mercato interno dei motori, nonché sul meccanismo di fissazione dei prezzi. Di conseguenza ha Commissione ha dovuto fare affidamento sui dati disponibili e ha ritenuto che le informazioni fornite nella relazione settoriale specifica sui motori di cui al considerando 404 fossero ragionevoli. Inoltre, considerando che le importazioni di motori rappresentavano soltanto il 10 % del consumo di motori elettrici in Cina nel 2017, è improbabile che gli esportatori di altri paesi sarebbero invece stati in grado di influenzare, almeno in misura apprezzabile, i prezzi praticati sul mercato interno. In ogni caso, Bafang non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. Su questa base la Commissione ha respinto l'argomentazione. (407) Pertanto, in assenza di informazioni contrarie presentate dal governo della RPC, il fatto che il prezzo dei motori sul mercato interno cinese sia notevolmente inferiore rispetto a quello all'esportazione è un ulteriore indizio dell'incarico e dell'ordine, impartiti dal governo ai fornitori nazionali di motori, di vendere tali prodotti al settore delle biciclette elettriche a prezzi bassi, nonché del comportamento irrazionale dei fornitori di motori nazionali. (408) Inoltre, la relazione contiene elementi di prova del fatto che il settore delle biciclette elettriche è sovvenzionato e che tali sovvenzioni sono concesse nell'ottica di un vantaggio complessivo a favore di tale settore e anche dei fornitori di motori. Tale constatazione è corroborata dal seguente estratto: — « il “tredicesimo piano quinquennale” per il settore delle biciclette elettriche propone principalmente l'elettrificazione del settore dei veicoli, principalmente con l'obiettivo di sostituire i veicoli alimentati a combustibili. […] Le politiche di sostegno dello Stato a favore di questi settori hanno posto le basi per lo sviluppo dell'industria delle biciclette elettriche. Sebbene il governo statale sostenga principalmente lo sviluppo del settore dei veicoli alimentati da energie nuove, dato che le tecnologie di base dei motori sono interconnesse, lo Stato promuove nella stessa misura lo sviluppo dell'industria dei motori per le biciclette elettriche ». ( capitolo XI, sezione I, sottosezione II ). (409) La Commissione ha fatto riferimento al piano per lo sviluppo dell'industria leggera (2016-2020) per qualificare la natura di tali « politiche di sostegno ». In particolare, la Commissione ha fatto riferimento alle tre serie di misure di sostegno di cui ai considerando da 101 a 106. (410) La relazione contiene altre informazioni pertinenti che dimostrano che l'industria cinese dei motori è sostenuta in quanto parte della catena di approvvigionamento delle biciclette elettriche: — « il costo delle materie prime e degli accessori per il settore delle biciclette elettriche rappresenta circa il 70 % del costo totale. Le variazioni di prezzo dei prezzi delle materie prime influiscono direttamente sul costo dei prodotti. In particolare, il continuo aumento dei prezzi dei materiali per i magneti permanenti come il NdFeB hanno determinato un deciso aumento dei prezzi dei prodotti. Le misure a sostegno dei motori per le biciclette elettriche impiegati in tale tipo di biciclette e lo sviluppo dei settori a valle influenzano direttamente l'industria dei motori elettrici » ( capitolo I, sezione III ); — « nel periodo 2013-2017, il settore dei motori per le biciclette elettriche in Cina si è sviluppato rapidamente. Tale settore è riuscito a crescere in Cina grazie alla forte promozione attuata da parte dello Stato e delle imprese » ( capitolo II, sezione I, sottosezione IV ); — « la tendenza allo sviluppo dell'elettrificazione delle biciclette è di notevole importanza per lo sviluppo del settore dei motori per le biciclette elettriche. È essenziale espandere la domanda del mercato del settore e promuovere l'ulteriore espansione delle dimensioni di questo settore. Inoltre, poiché il motore è il componente principale della bicicletta elettrica, lo sviluppo del settore dei motori elettrici è essenziale in quanto migliora la competitività dell'intera catena industriale » (capitolo III, sezione I, sottosezione I) (sottolineatura aggiunta) ; — « attualmente, lo Stato fornisce sostegno fiscale a favore della ricerca e dello sviluppo di tecnologie nel settore dei motori elettrici. Lo sviluppo della tecnologia del settore generale dei motori elettrici ha un marcato valore applicativo con riferimento ai motori per le biciclette elettriche e ha un effetto positivo sullo sviluppo del settore » (capitolo III, sezione I, sottosezione III) ; — « lo Stato sostiene lo sviluppo del settore dei motori per le biciclette elettriche. In ragione delle vaste applicazioni di tale settore e dell'ampia portata della domanda, il rapporto occupazione-popolazione risulta notevolmente migliorato. Di conseguenza il paese continuerà a sostenere con decisione il settore delle biciclette elettriche in futuro e, chiaramente, anche il settore dei motori per le biciclette elettriche sarà influenzato da tale sostegno. […] Lo Stato presta particolare attenzione allo sviluppo dell'industria dei motori elettrici, di conseguenza anche il settore dei motori per le biciclette elettriche è influenzato dalle politiche attive del paese, nell'ambito delle quali un determinato sostegno tecnico e alle politiche promuoverà lo sviluppo del settore » ( capitolo III, sezione I, sottosezione V ); — « garanzia di fondi sufficienti: da un lato, la progettazione e lo sviluppo di motori per biciclette elettriche richiedono investimenti di capitale di importo notevole. Nel contesto della produzione e della gestione quotidiane, le imprese devono altresì mantenere una notevole liquidità per l'approvvigionamento di materie prime. Dall'altro, la produzione di motori per biciclette elettriche richiede capitali cospicui per acquistare e costruire fabbriche e per acquistare le attrezzature di produzione, in maniera da raggiungere una scala di produzione considerevole per soddisfare i requisiti dei grandi clienti a valle. Di conseguenza, al fine di conseguire uno sviluppo sano e sostenibile dei costruttori di motori per biciclette elettriche, disporre di fondi sufficienti è una condizione indispensabile » (capitolo IV, sezione III, sottosezione I) ; — « rispetto ai paesi sviluppati come l'Europa e gli Stati Uniti, in Cina esiste ancora un certo divario a livello tecnico nell'industria dei motori per le biciclette elettriche. Tuttavia, con il forte sostegno del governo, l'industria manifatturiera cinese si sta sviluppando rapidamente e la capacità produttiva del settore delle biciclette elettriche si sta espandendo » (capitolo V, sezione I, sottosezione I) ; — « il forte sostegno dello Stato a favore dell'industria manifatturiera ha continuato a migliorare la tecnologia cinese per la produzione di motori elettrici e il settore dei motori per le biciclette ha aumentato sempre più la propria capacità di soddisfare la domanda interna negli ultimi anni. Le importazioni di motori per biciclette elettriche sono diminuite » (capitolo V, sezione I, sottosezione II) ; — « il motore elettrico per le biciclette elettriche è utilizzato direttamente per la produzione di biciclette elettriche e lo sviluppo dell'industria a valle influisce in maniera decisiva sulla domanda di tale tipo di motori. […] Negli ultimi anni, l'adeguamento normativo del paese al mercato a valle ha avuto un certo impatto sulla domanda di motori per biciclette elettriche » (capitolo VI, sezione I, sottosezione II) ; — « dal punto di vista dell'occupazione, il governo statale ha adottato la politica principale di stabilizzazione dell'occupazione, e la catena del settore delle biciclette elettriche, dai fabbricanti che forniscono sostegno ai prestatori di servizi a valle, offre numerose opportunità di lavoro. Inoltre, il livello tecnico relativamente elevato dei motori per biciclette elettriche soddisfa la politica di promozione dell'occupazione e di aggiornamento del settore. Pertanto, il governo statale sostiene lo sviluppo del settore dei motori per le biciclette elettriche » (capitolo XI, sezione I, sottosezione II) . — « il governo cinese promuove lo sviluppo dei motori per le biciclette elettriche in Cina. Le raccomandazioni per il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale del comitato centrale del partito comunista cinese sottolineano che dovremmo […] incoraggiare modalità ecologiche di spostamento, ivi compreso per la bicicletta, promuovere l'elettrificazione del settore dei veicoli e delle biciclette, nonché aumentare il livello di industrializzazione dei veicoli elettrici. Il sostegno della politica nazionale fornisce una base politica per lo sviluppo del settore e assicura la crescita continua della domanda del mercato a valle » (capitolo VIII, sezione II, sottosezione V) ; — « la pianificazione e le politiche nazionali pertinenti per il settore dei motori elettrici hanno fornito un forte sostegno politico a favore dello sviluppo del settore delle biciclette elettriche » (capitolo XI, sezione IV, sottosezione I) ; — « politica di sostegno del governo: negli ultimi anni, lo Stato e le amministrazioni locali hanno adottato numerose misure per promuovere lo sviluppo del settore dei motori elettrici. Tali soggetti non hanno soltanto fornito supporto politico, ma hanno anche pianificato attivamente le misure per promuovere la trasformazione e l'aggiornamento delle imprese, in maniera tale da mettere a disposizione un buon ambiente politico e mostrare chiaramente la direzione da seguire per lo sviluppo del settore cinese dei motori elettrici. Innanzitutto sono stati istituiti fondi di sostegno speciali ed è stato promosso lo sviluppo delle dimensioni e dei distretti del settore dei motori elettrici in talune zone. In secondo luogo, sono stati concessi incentivi al rimborso delle imposte a favore della crescita della portata degli investimenti o della crescita del valore produttivo delle imprese. In terzo luogo, sono stati concessi incentivi massimi e il sostegno assoluto a favore del settore dei motori elettrici in relazione a numerosi aspetti, tra i quali l'uso dei terreni, i servizi legati al capitale e l'offerta di manodopera, ecc., al fine di incoraggiare le imprese a lavorare attivamente e avviare l'attività, creare marchi più famosi e promuovere l'ulteriore sviluppo del settore regionale dei motori elettrici » (capitolo XI, sezione IV, sottosezione III). (411) In breve, la relazione conferma che il settore delle biciclette elettriche e quello dei motori sono interconnessi e che lo sviluppo dell'industria dei motori è essenziale per consentire quello dell'industria delle biciclette elettriche. Tale documento conferma altresì che il governo della RPC fornisce sovvenzioni ai motori che mirano a rafforzare la competitività dell'intera catena industriale, compreso il settore delle biciclette elettriche. (412) Sulla base delle considerazioni che precedono la Commissione ha concluso che il governo della RPC incarica od ordina ai produttori cinesi di motori di fornire tale fattore produttivo ai produttori nazionali di biciclette elettriche a un prezzo inferiore al valore adeguato. (413) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Giant ha dichiarato che secondo l'organo d'appello dell'OMC nel procedimento « United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors », «semplici dichiarazioni politiche» non possono «costituire un incarico o un ordine ai fini dell'articolo 1.1, lettera a), punto 1, comma iv) dell'accordo SCM» ( 46 ) . Inoltre, «un incarico e un ordine, attraverso il conferimento di responsabilità o l'esercizio dell'autorità su un organismo privato, implicano un ruolo più attivo di semplici atti di incoraggiamento» ( 47 ) . L'organo d'appello ha concluso che gli elementi di prova dell'esistenza di un «incarico o di un ordine di un organismo privato» dovrebbero «comportare una qualche forma di minaccia o di incentivo» ( 48 ) . Inoltre, Giant ha fatto riferimento anche al panel dell'OMC nel procedimento « US – Export Restraints » il quale ha constatato che «tanto l'atto di incarico quanto quello di ordine comportano quindi necessariamente i seguenti tre elementi: i) un'azione esplicita e affermativa, sia essa una delega o un comando; ii) indirizzata a una determinata parte; e iii) il cui oggetto è un compito o un dovere specifico» ( 49 ) . La semplice supervisione o l'esercizio di poteri di regolamentazione generali è quindi insufficiente per riscontrare l'esistenza di un incarico o un ordine ( 50 ) . (414) A questo proposito occorre osservare che la conclusione della Commissione non si basa esclusivamente su una semplice dichiarazione politica descritta dettagliatamente nella sezione 3.1. Essa si basa altresì sul ruolo della CBA la quale, in veste di associazione che raggruppa non soltanto produttori di biciclette ma anche produttori di motori, è supervisionata e guidata dalla massima autorità cinese, ossia il Consiglio di Stato. Inoltre, si ricorda altresì che i membri della CBA sono tenuti ad attuare le risoluzioni della CBA e sono stati pertanto considerati essere subordinati. A questo proposito si ricorda che la CBA ha emesso il tredicesimo piano per le biciclette il quale mira in particolare a migliorare le prestazioni in termini di esportazioni dei produttori esportatori di biciclette elettriche, come indicato ai considerando 112 e 113. Le considerazioni di cui sopra sono corroborate altresì da numerosi estratti tratti dalla relazione settoriale specifica sui motori di cui ai considerando da 408 a 410, i quali dimostrano che il sostegno al settore dei motori è funzionale alla sua posizione nella catena di approvvigionamento delle biciclette elettriche. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (415) Giant ha altresì ritenuto che la Commissione abbia invertito l'onere della prova nel considerando 407 facendo riferimento alla parziale omessa collaborazione del governo della RPC rispetto alle conclusioni formulate. Giant ha sottolineato che l'onere della prova spetta alla Commissione e che quest'ultima non ha dimostrato che la fornitura di batterie e motori per biciclette elettriche sia una pratica di norma spettante alla pubblica amministrazione. (416) A tale proposito la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova disponibili, riepilogati al considerando 414, che si basano sui dati disponibili, siano sufficienti per dimostrare l'esistenza di un incarico e di un ordine. Si ricorda inoltre che il governo della RPC non ha formulato alcuna osservazione né presentato ulteriori informazioni dopo essere stato informato del fatto che la Commissione intendeva applicare i dati disponibili in merito alla fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. La Commissione ritiene pertanto di non aver invertito l'onere della prova. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. 3.7.2.4.   Sovvenzioni a favore dei produttori di motori (417) La Commissione desidera innanzitutto rammentare che, in ragione della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, essa ha dovuto trarre le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili, ossia sulla relazione settoriale specifica fornita dal denunciante e sulle informazioni fornite dall'unico fornitore di motori che ha collaborato e ha risposto al questionario della Commissione. (418) Come illustrato nel considerando 410, la relazione contiene numerosi elementi di prova del fatto che il settore dei motori elettrici ha ricevuto sostegno attraverso « incentivi al rimborso di imposte », « l'uso dei terreni, servizi legati al capitale e l'offerta di manodopera ». (419) Ciò è stato confermato anche dalle risultanze accertate per quanto concerne Bafang. In effetti, dall'inchiesta è emerso che tale società ha ricevuto diversi tipi di sussidi, consistiti in diritti di utilizzo dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, una riduzione dell'aliquota fiscale e diversi sussidi. (420) Diverse parti hanno formulato osservazioni facendo riferimento all'articolo 14, lettera d), dell'accordo SCM dell'OMC nonché all'articolo 6, lettera d), del regolamento di base in merito all'adeguatezza del corrispettivo che si determina in relazione alle condizioni di mercato prevalenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto. In altre parole, dette parti hanno sostenuto che il parametro di riferimento utilizzato dovrebbe fare riferimento alle condizioni prevalenti nel mercato cinese, oppure basarsi sulle condizioni prevalenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre. (421) La Commissione ha riscontrato che le condizioni prevalenti sul mercato della RPC erano distorte in considerazione delle politiche nazionali e settoriali applicabili attuate dagli operatori economici. Inoltre, a causa della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione non disponeva di informazioni fondamentali sulla situazione del mercato dei motori in Cina e sugli eventuali adeguamenti che sarebbe stato necessario apportare. Per quanto riguarda le condizioni prevalenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, tali informazioni non erano disponibili con un livello di dettaglio tale da consentire un confronto significativo. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto fare affidamento sulle informazioni disponibili. Su tale base la Commissione ha concluso che le condizioni prevalenti sul mercato cinese non giustificavano adeguamenti e pertanto ha calcolato il parametro di riferimento utilizzando la metodologia descritta al considerando 432. (422) Diverse parti hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto alternativamente utilizzare come parametro di riferimento non soggetto a distorsioni i prezzi all'importazione dei motori dei produttori che hanno collaborato inclusi nel campione. (423) A tale riguardo, tenuto conto della quota di mercato detenuta dai fornitori nazionali di motori e del fatto che sono questi ultimi a fissare i prezzi sul mercato cinese come illustrato al considerando 404, non è stato ritenuto opportuno utilizzare i prezzi all'importazione come parametro di riferimento perché il loro livello era anch'esso influenzato dalle medesime distorsioni presenti sul mercato interno. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (424) Giant e il governo della RPC hanno affermato che l'approccio della Commissione violava gli articoli 1.1, lettera b), 10 e 32.1 dell'accordo SCM dell'OMC, in quanto la Commissione non può eludere il proprio obbligo di concludere che i produttori sono soggetti a incarico od ordine. A questo proposito, Giant ha affermato che la Commissione deve: 1) analizzare se sono state concesse sovvenzioni ai produttori; 2) analizzare se i motori e le batterie sono stati acquistati in linea con le condizioni di mercato; 3) calcolare la misura in cui le sovvenzioni sono state trasmesse. (425) A tale riguardo, si ritiene che la conclusione della Commissione si basi su motivazioni sufficientemente dettagliate sintetizzate al considerando 414. Per quanto riguarda le osservazioni formulate da Giant, la Commissione ha ritenuto di non disporre di informazioni fondamentali, in considerazione dell'omessa collaborazione da parte del governo della RPC e del fatto che un solo fornitore ha collaborato di propria iniziativa. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili e dell'analisi svolta dalla Commissione, si è ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni per una conclusione sull'esistenza di un incarico e di un ordine. Per quanto riguarda la trasmissione, dal momento che l'analisi della Commissione non si è concentrata su tale questione, tale argomentazione è stata considerata irrilevante. Su questa base, tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. 3.7.2.5.   Specificità (426) Come dimostrato ai considerando da 390 a 412, vari testi normativi specificamente destinati alle società del settore delle biciclette elettriche danno ordine ai fornitori di fattori produttivi di fornire motori al settore delle biciclette elettriche a un prezzo inferiore al valore adeguato. Sulla base di tali documenti è dimostrato che i fornitori di fattori produttivi forniscono motori soltanto a un numero limitato di settori/imprese che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. (427) La Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di fornitura di motori a un prezzo inferiore al valore adeguato non sono erogate indistintamente, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi di prova tali da comprovare che detta forma di sovvenzioni fosse basata su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. 3.7.2.6.   Vantaggio (428) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno acquistato motori a livello nazionale per lo più da società non collegate, ma ne hanno anche importati taluni quantitativi. Alcuni quantitativi irrilevanti sono stati acquistati presso società collegate. Per taluni dei produttori, Bafang era il fornitore principale che rappresentava oltre il 50 % del volume degli acquisti. (429) Come spiegato al considerando 396, Bafang, in qualità di operatore subordinato incaricato dell'attuazione della politica nazionale, vendeva motori a prezzi significativamente più bassi sul proprio mercato interno rispetto ai prezzi per l'esportazione. Di conseguenza, i produttori esportatori cinesi hanno beneficiato di motori venduti a un prezzo inferiore al valore adeguato. (430) Diverse parti hanno asserito che, a norma dell'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, soltanto la pubblica amministrazione è idonea a concedere una sovvenzione. Poiché Bafang è una società di proprietà privata, la stessa non può essere considerata quale pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2, lettera b) e, pertanto, non può essere considerata una fornitrice di sovvenzioni. (431) A tale proposito, si è ritenuto che tale argomentazione non fosse pertinente alla luce della conclusione cui si è giunti al considerando 412, ossia che i fornitori di motori ai produttori di biciclette elettriche sono investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico e dell'ordine di fornire tali fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. 3.7.2.7.   Calcolo dell'importo della sovvenzione (432) Il vantaggio per le società incluse nel campione è stato calcolato confrontando i prezzi nazionali con i prezzi all'esportazione dei motori che Bafang ha fatturato durante il PI. Tale raffronto è stato effettuato utilizzando una combinazione di posizionamento (ruote propulsive o motore centrale) e potenza dei motori (in kW). Le percentuali calcolate sono state applicate ai prezzi pagati dai produttori esportatori inclusi nel campione per gli acquisti di motori da fornitori nazionali. Non sono stati apportati adeguamenti. (433) Il Giant Group ha affermato che non esiste alcun collegamento tra i motori acquistati localmente e le biciclette elettriche esportate dal gruppo nell'UE. (434) A tale riguardo, si ritiene che i produttori esportatori di biciclette elettriche che acquistano motori nazionali a un prezzo inferiore al valore adeguato beneficino del vantaggio di cui ai considerando da 428 a 429 e che detto vantaggio non sia collegato a modelli specifici di biciclette elettriche vendute. Pertanto, si è concluso che il Giant Group ha beneficiato di un vantaggio nel momento in cui ha acquistato motori nazionali a prezzi soggetti a distorsioni in ragione dell'incarico e dell'ordine da parte del governo della RPC descritti nei considerando da 394 a 412. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (435) Per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, Bafang ha sostenuto che l'elenco delle transazioni utilizzate per stabilire un prezzo medio per i motori venduti sul mercato interno includeva vendite a una società collegata. Inoltre, Bafang ha chiarito che tali vendite collegate erano destinate all'esportazione in quanto la sua società collegata operava in veste di operatore commerciale nazionale incaricato delle vendite all'esportazione. Di conseguenza Bafang ha chiesto alla Commissione di escludere tali vendite dal calcolo dei prezzi medi di vendita sul mercato interno. (436) La Commissione ha accolto tale argomentazione ed ha escluso tali vendite dal calcolo del prezzo medio delle vendite sul mercato interno ritenendosi soddisfatta degli elementi di prova forniti da Bafang secondo i quali tali vendite dovevano essere in effetti considerate come «vendite all'esportazione» effettuate attraverso il suo operatore commerciale nazionale. In ogni caso il fascicolo non conteneva elementi di prova in grado di dimostrare se tali vendite all'operatore commerciale collegato fossero state effettuate «in linea con le condizioni di mercato» o meno, come ulteriormente spiegato nei considerando da 437 a 441. Pertanto i calcoli sono stati modificati di conseguenza prendendo in considerazione soltanto le vendite sul mercato interno effettuate verso clienti indipendenti. (437) Per quanto riguarda il prezzo medio delle vendite all'esportazione, con riferimento alle medesime vendite di cui ai considerando 435 e 436, Bafang ha sostenuto che i prezzi dei motori esportati attraverso il suo operatore commerciale collegato nazionale dovrebbero essere debitamente adeguati al fine di rimuovere le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti di detto operatore. (438) In tale contesto non è stato possibile accertare se le transazioni tra Bafang e la sua società collegata fossero state effettuate «in linea con le condizioni di mercato» o se le vendite all'esportazione verso acquirenti indipendenti operate da tale società collegata dovessero essere adeguate con un importo ragionevole di profitto e spese generali, amministrative e di vendita. In ogni caso il parametro di riferimento per misurare il prezzo delle vendite all'esportazione dovrebbe essere basato sul prezzo effettivo all'esportazione pagato dall'acquirente indipendente, essendo questo considerato un prezzo di mercato privo di distorsioni derivanti dal mercato interno, a prescindere dai livelli di spese generali, amministrative e di vendita e di profitti realizzati dall'operatore commerciale di Bafang. Di conseguenza, al fine di garantire un corretto raffronto delle vendite effettuate sul mercato interno e di quelle all'esportazione al medesimo stadio commerciale e di garantire la coerenza con l'adeguamento del prezzo delle vendite sul mercato interno di cui ai considerando 435 e 436, la Commissione ha deciso di escludere tali vendite indirette all'esportazione effettuate attraverso l'operatore commerciale collegato nazionale e di modificare di conseguenza il calcolo del prezzo medio all'esportazione. Il raffronto tra il prezzo praticato sul mercato interno e quello all'esportazione è stato quindi effettuato considerando soltanto le vendite dirette operate da Bafang verso clienti indipendenti tanto sul mercato interno quanto sui mercati di esportazione. Il livello di rappresentatività delle vendite pertinenti così adeguato è comunque significativo e ammonta a quasi il 70 % di tutte le vendite all'esportazione. Tali risultanze sono state altresì divulgate nuovamente nel contesto di una divulgazione finale aggiuntiva delle informazioni rivolta a tutte le parti interessate. (439) Il seguito a questa ulteriore divulgazione delle informazioni, Bafang ha affermato che le vendite all'esportazione operate dalla sua società collegata nei confronti di acquirenti indipendenti non dovrebbero essere escluse e ha inoltre affermato che le corrispondenti transazioni di vendita dovrebbero essere debitamente adeguate al ribasso eliminando le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. Bafang ha altresì affermato che la Commissione avrebbe potuto chiedere tali informazioni durante l'inchiesta al fine di accertare che le vendite verso clienti collegati fossero state effettuate «in linea con le condizioni di mercato». (440) A tale proposito, occorre ricordare che il raffronto dei prezzi è stato effettuato al solo scopo di stabilire un parametro di riferimento per i motori venduti a un prezzo inferiore al valore adeguato. A seguito delle osservazioni formulate da Bafang sulla divulgazione delle informazioni, si è ritenuto opportuno escludere le transazioni di esportazione effettuate tramite l'operatore commerciale collegato, come sostenuto da Bafang, poiché tali transazioni includevano spese generali, amministrative e di vendita e profitti e non era possibile accertare che i prezzi di vendita di tali transazioni fossero affidabili. (441) Inoltre è opportuno chiarire che l'esistenza di spese generali, amministrative e di vendita e di profitto a livello della società commerciale è stata resa nota ai servizi della Commissione soltanto dopo la visita di verifica e che Bafang non ha sollevato tale questione quando ha fornito informazioni sulla sua redditività sui due diversi mercati o quando ha individuato aspetti che potrebbero giustificare una differenza di prezzo tra i prezzi applicati sul mercato interno e quelli all'esportazione (cfr. considerando 397). Infine occorre osservare che Bafang non ha motivato la sua argomentazione con elementi di prova a sostegno in quanto non ha fornito ulteriori informazioni in merito al livello di tali spese generali, amministrative e di vendita e profitti nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni e sull'ulteriore divulgazione delle informazioni. In ogni caso, come spiegato al considerando 437, il parametro di riferimento corretto per le vendite all'esportazione potrebbe essere basato unicamente sul prezzo reale per il cliente finale, indipendentemente dalle vendite intermedie e dai corrispondenti livelli di spese generali, amministrative e di vendita e profitti degli operatori commerciali, in quanto sono irrilevanti ai fini della determinazione del prezzo di mercato corretto per il calcolo del vantaggio della sovvenzione. Su questa base la Commissione ha respinto tali argomentazioni. (442) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a: Tabella 3 Fornitura di motori a un prezzo inferiore al valore adeguato Società/gruppo Tasso di sovvenzione Bodo Vehicle Group 5,44 % Giant Group 0,84 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,78 % Suzhou Rununion Motivity 3,96 % Yadea Group 2,99 % 3.7.3. Fornitura di batterie a un prezzo inferiore al valore adeguato 3.7.3.1.   Assetto proprietario dei fornitori nazionali di batterie per biciclette elettriche (443) In assenza di informazioni fornite dal governo della RPC in merito al numero e all'assetto proprietario dei fornitori nazionali di batterie per biciclette elettriche, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. A tale riguardo la Commissione ha esaminato una relazione settoriale specifica sull'industria cinese delle batterie al litio per biciclette elettriche fornita dal denunciante e la situazione dei fornitori di batterie dei cinque produttori esportatori inclusi nel campione. (444) Parallelamente, la Commissione ha individuato 23 fornitori cinesi di batterie dei quali almeno 3 membri della CBA, e almeno una era parzialmente di proprietà statale. Tali fornitori rappresentavano il 33 % del quantitativo complessivo di batterie e il 31 % del valore totale di tali acquisti nel PI. Come illustrato nei considerando da 133 a 139, durante il periodo in esame, la CBA era soggetta alla gestione da parte del Consiglio di Stato. Inoltre, come spiegato al considerando 382, la CBA impone determinati obblighi ai suoi membri per quanto riguarda l'attuazione delle politiche nazionali. (445) Su questa base, la Commissione ha ritenuto che i membri della CBA fossero vincolati da obblighi severi nei confronti della loro associazione, che è soggetta alla guida aziendale e alla supervisione da parte della Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato. Di conseguenza, i membri della CBA, compresi i fornitori di batterie, sono considerati come operatori chiave subordinati nel settore delle biciclette incaricati di attuare la politica nazionale al fine di conseguire gli obiettivi più ampi relativi alla produzione di biciclette elettriche. Pertanto, anche nel caso delle batterie, la Commissione ha investigato in maniera più approfondita tali politiche. (446) Analogamente a quanto constatato per i motori, diverse parti hanno affermato che la CBA è un'associazione senza scopo di lucro, i cui membri sono società, unità di ricerca e associazioni locali operanti nel settore delle biciclette che vi aderiscono volontariamente. Dette parti hanno altresì affermato che la maggior parte dei membri della CBA sono società di proprietà privata. (447) A tale proposito, si fa riferimento ai considerando 166 e 168 i quali stabiliscono che, in ragione del rifiuto da parte del governo della RPC di fornire informazioni sulla proprietà dei fornitori nazionali di fattori di produzione, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili. Tali dati hanno dimostrato che diversi membri della CBA sono anche imprese statali. (448) Il governo della RPC ha affermato che la Commissione non aveva dimostrato che la CBA è un ente pubblico. (449) A tale proposito la Commissione fa riferimento al considerando 138 e conferma la propria conclusione secondo la quale la CBA opera seguendo l'orientamento aziendale e la supervisione «del Consiglio di Stato, del ministero degli Affari civili e dell'unità operativa competente della società». Ciò era valido anche nel 2016, quando è stato approvato il tredicesimo piano per le biciclette. (450) Il governo della RPC ha sottolineato inoltre che secondo la giurisprudenza esistente, la proprietà statale non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un incarico e di un ordine. (451) Sebbene la proprietà statale da sola non rappresenti una condizione sufficiente per dimostrare l'esistenza di un incarico e di un ordine, essa costituisce comunque un aspetto importante a tale proposito. Inoltre, va osservato che, come indicato nei considerando da 452 a 484, l'analisi della Commissione si basa su una serie di altri fattori che corroborano l'argomentazione secondo la quale i fornitori nazionali di batterie al settore delle biciclette elettriche sono stati investiti di un incarico e di un ordine da parte del governo della RPC. Su questa base tali osservazioni hanno dovuto essere respinte. 3.7.3.2.   Politiche e obiettivi del governo (452) La Commissione ha individuato diverse fonti giuridiche che contengono indicazioni del sostegno pubblico all'industria delle batterie, in ragione della loro posizione nella catena di approvvigionamento industriale di biciclette elettriche. (453) Il primo documento è il piano per lo sviluppo dell'industria leggera (2016-2020), preparato dal governo della RPC per attuare il tredicesimo piano quinquennale e «Made in China 2025». Il piano individua le batterie tra i «settori chiave». Per quanto riguarda le batterie, il piano raccomanda di « promuovere il settore delle batterie per svilupparle in maniera da renderle verdi, sicure, ad alte prestazioni e di lunga durata. Accelerare la ricerca e lo sviluppo e l'industrializzazione di materiali per elettrodi ad alte prestazioni della batteria agli ioni di litio, diaframmi delle batterie, elettroliti, additivo di nuovo tipo e tecnologia avanzata di integrazione dei sistemi, nonché in relazione alla tecnologia concernente batterie al piombo di nuovo tipo, come le batterie a bobine e al piombo-carbonio, e le batterie al piombo di nuova generazione, come quelle con griglia bipolare e a piastra non al piombo e con materiali chiave […]. Focalizzare l'attenzione sullo sviluppo di batterie primarie di nuovo tipo, batterie al piombo di nuovo tipo, batterie di alimentazione per veicoli alimentati da energie nuove e pile a combustibile. Accelerare la velocità di trasformazione e aggiornamento delle apparecchiature tecniche delle imprese leader in conformità con le Condizioni standard per l'industria delle batterie al piombo-acido (versione 2015). Aumentare attivamente la costruzione di sistemi di riciclaggio di batterie al piombo ». (454) Il piano individua anche misure politiche concrete da promuovere in ciascuna di queste industrie chiave. Tali misure sono descritte nei considerando da 101 a 106 e comprendono, tra l'altro, prestiti agevolati, sostegno all'assicurazione dei crediti all'esportazione e sostegno alla politica fiscale. (455) Il secondo documento è la strategia «Made in China 2025». Si tratta di una strategia nazionale che si concentra su dieci settori chiave destinati a ricevere sostegno e attenzione speciali nel periodo fino al 2025. Il sostegno è concesso attraverso prestiti di banche statali su base non commerciale e l'esenzione dal rispetto di determinate norme e regolamenti, tra gli altri privilegi. L'industria cinese delle batterie fa parte dei settori sostenuti dalla strategia nazionale. Ciò è evidente dall'inclusione del seguente testo: — apparecchiature elettroniche: « […] Promuovere lo sviluppo di apparecchiature alimentate da energie nuove ed energie rinnovabili, dispositivi avanzati di accumulo dell'energia, apparecchiature intelligenti per la trasmissione e la trasformazione della potenza di rete e terminali utente. Stimolare le tecnologie di produzione e applicazione per componenti e materiali chiave inclusi dispositivi elettronici ad alta potenza e materiali superconduttori ad alta temperatura, nonché formare la capacità di industrializzazione ». (capitolo III, sezione VI, sottosezione 7) . (456) Il terzo documento è il tredicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche, che elenca gli obiettivi principali, le priorità e i regimi di sostegno per l'industria delle biciclette e delle biciclette elettriche e le industrie dei loro componenti principali, compresa l'industria delle batterie: — « continuare a promuovere lo sviluppo di biciclette diverse, di marca e di fascia alta nel settore, nonché aumentare gradualmente la percentuale di persone che si spostano in bicicletta e la percentuale di biciclette di fascia media e alta; creare biciclette elettriche leggere, a batterie al litio e intelligenti, e migliorare costantemente la quota di mercato delle biciclette a batterie al litio e la percentuale di esportazioni di biciclette elettriche » (sezione V « Compiti principali dello sviluppo del settore durante il tredicesimo quinquennio », sottosezione I del piano); — « migliorare ulteriormente le prestazioni globali dei quattro componenti elettrici principali, ossia centralina, batteria, motore e caricabatterie, con l'obiettivo di sviluppare un sistema elettrico per le biciclette elettriche efficiente, a risparmio energetico, sicuro e affidabile » (sezione V, sottosezione II del piano); — « il piano prevede l'ulteriore miglioramento delle prestazioni complessive della batteria al piombo-acido; l'applicazione estesa della batteria al litio nella bicicletta elettrica; la ricerca e lo sviluppo di nuovi tipi di batterie ad accumulo di energia » ( punto 4 della tabella 3 « Principali innovazioni tecnologiche del settore durante il tredicesimo quinquennio »). (457) Il quarto documento è il dodicesimo piano quinquennale per il settore delle batterie, adottato nel 2015 e quindi applicabile dall'inizio del periodo oggetto dell'inchiesta: — « batteria agli ioni di litio: aumentare l'uso di batterie agli ioni di litio in biciclette elettriche, motocicli elettrici, autobus e piccoli veicoli elettrici puri (compresi i veicoli elettrici a bassa velocità), accrescere la quota di mercato delle batterie di alimentazione agli ioni di litio e sforzarsi, per la fine del “dodicesimo” periodo, di fare sì che l'uso delle batterie agli ioni di litio per apparecchi elettrici raggiunga più del 50 % delle batterie impiegate complessivamente per gli apparecchi elettrici, e che la percentuale di biciclette elettriche alimentate a batterie agli ioni di litio sia pari a circa il 20 % » (capitolo V, sezione II); — « promuovere la cooperazione tra le batterie e le catene industriali a monte e a valle attraverso la creazione di alleanze industriali o alleanze di collaborazione tecnica, come batterie di alimentazione agli ioni di litio e biciclette elettriche, veicoli elettrici, sistemi di gestione dell'alimentazione e altri campi di scambi e cooperazione; organizzare la ricerca; migliorare la tecnologia di prodotto; sostenere la promozione e l'applicazione » ( capitolo VI «Principali misure e raccomandazioni politiche», sezione I ); — « implementare orientamenti politici e stabilire disposizioni legislative e regolamentari pertinenti in maniera tale da: i) promuovere il graduale ritiro dal mercato di prodotti altamente inquinanti, che comportano sprechi di risorse e altamente dispendiosi in termini energetici; ii) orientare i prodotti ad alta tecnologia verso l'industrializzazione; e iii) aumentare la quota di mercato sui mercati internazionali » ( sezione VI, sottosezione V ); — « si raccomanda di introdurre politiche industriali che incoraggino l'espansione di nuovi tipi di batterie elettriche (comprese le batterie agli ioni di litio, le batterie al nichel-idrogeno, le nuove batterie al piombo-acido, ecc.) e di celle solari, come ad esempio incentivi fiscali e sovvenzioni governative; promuovere il lancio sul mercato e la conservazione dell'energia. Si raccomanda di introdurre una politica di sovvenzioni a favore delle biciclette elettriche alimentate da batterie agli ioni di litio con l'obiettivo di promuovere la divulgazione di tali biciclette » (capitolo VI, sezione V). (458) Il quinto documento è il tredicesimo piano quinquennale per il settore delle batterie adottato dalla China Chemical and Physical Power Industry Association (associazione cinese del settore dell'alimentazione chimica e fisica) il 18 gennaio 2016: — « Compiti principali e priorità di sviluppo », sezione II « Ambiti di principale interesse dello sviluppo del settore dell'alimentazione chimica durante il tredicesimo piano quinquennale », sottosezione 2 « Settore delle batterie agli ioni di litio e catena industriale » (capitolo V): — « dovremmo sforzarci di espandere le nostre esportazioni nel contesto di una concorrenza ordinata (un aumento medio annuo del 10 %) e di mantenere lo sviluppo ad alta velocità del mercato interno (un aumento medio annuo del 20 %) grazie al sostegno di politiche dello Stato a favore dei veicoli alimentati da energie nuove; inoltre, dovremmo attribuire importanza e promuovere la formazione e lo sviluppo di megaimprese (o consorzi aziendali), promuovere l'innovazione delle imprese in termini di tecnologia e prodotti, marchi noti e società di alto livello »; — « continuare a sostenere le tecnologie principali dei materiali principali e delle apparecchiature principali, migliorare nel più breve tempo possibile la costruzione della catena del settore delle batterie agli ioni di litio, sostenere il settore delle batterie agli ioni di litio e gli aggiornamenti dei prodotti, nonché ridurre i costi »; — « promuovere la cooperazione tra le batterie e le catene industriali a monte e a valle attraverso la formazione di alleanze industriali o alleanze di collaborazione tecnica, come nel caso delle batterie di alimentazione agli ioni di litio e delle biciclette elettriche […] »; ( capitolo V «Principali misure e raccomandazioni politiche», sezione I ). (459) Oltre alle fonti giuridiche di cui sopra, la Commissione si è basata su una relazione relativa al settore cinese delle batterie al litio per le biciclette elettriche (Yubo Zhiye Business Consulting). La relazione (« Analisi approfondita del settore delle batterie agli ioni di litio per le biciclette elettriche nel periodo 2018-2023 e relazione di orientamento sul piano di sviluppo per il “tredicesimo quinquennio” ») ( 51 ) , accessibile al pubblico sul sito web della società di consulenza (www.chinabgao.com), conferma che il settore è fortemente sovvenzionato e che tali sovvenzioni sono concesse con l'obiettivo di apportare vantaggi complessivi al settore delle biciclette elettriche: — « continuare a sostenere le tecnologie principali dei materiali principali e delle apparecchiature principali, migliorare nel più breve tempo possibile la costruzione della catena del settore delle batterie agli ioni di litio, sostenere il settore delle batterie agli ioni di litio e gli aggiornamenti dei prodotti, nonché ridurre i costi »; (capitolo II, sezione III, sottosezione III, punto I); — « la cooperazione tra le batterie e la catena industriale a monte e a valle, come le batterie agli ioni di litio e le biciclette elettriche, i veicoli elettrici e i sistemi di gestione dell'alimentazione, sarà promossa sotto forma di alleanze industriali o alleanze di cooperazione tecnica » (capitolo II, sezione III, sottosezione III, punto II); — « attualmente, il costo elevato limita lo sviluppo del settore dell'accumulo di energia e il mercato si aspetta notevoli sovvenzioni politiche a favore di tale settore. Si prevede che ciò sia attuato nel settore delle batterie al litio a medio e lungo termine » ( capitolo V, sezione III ); — « sostegno a favore delle politiche nazionali: lo Stato e le amministrazioni locali hanno sostenuto attivamente lo sviluppo del settore delle biciclette elettriche e dei loro accessori, e hanno introdotto una serie di politiche preferenziali per lo sviluppo di industrie collegate che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo del settore delle batterie agli ioni di litio per le biciclette elettriche. In particolare, il rapido sviluppo negli ultimi anni delle biciclette elettriche alimentate da energie nuove sostiene in maniera significativa anche lo sviluppo delle batterie agli ioni di litio per le biciclette elettriche in Cina » ( capitolo X, sezione III ). (460) Sintetizzando, tali documenti dimostrano il sostegno del governo a favore dell'industria delle batterie e descrivono altresì le misure di sostegno disponibili delle quali detto settore ha potuto beneficiare negli ultimi anni (finanziamenti agevolati, sconti/esenzioni fiscali e assicurazione dei crediti all'esportazione). Inoltre, sottolineano la necessità di integrare ulteriormente il settore delle batterie con quello delle biciclette elettriche attraverso la cooperazione avanzata ed alleanze e riconoscono l'esistenza di una politica di sovvenzioni per le biciclette elettriche alimentate a batteria destinata a promuovere la divulgazione e l'esportazione di tali biciclette. (461) Su questa base la Commissione ha concluso che il settore delle batterie è un'industria che gode di sostegno e può beneficiare di varie sovvenzioni e il cui sviluppo è strettamente legato a quello delle biciclette elettriche. 3.7.3.3.   Incarico e ordine (462) In considerazione della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, non sono pervenute risposte al questionario dai fornitori di fattori di produzione e, pertanto, la Commissione non disponeva di informazioni fondamentali per quanto concerne il mercato interno dei fornitori di batterie. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini delle proprie conclusioni in merito all'incarico. A tale proposito, le informazioni di cui la Commissione disponeva erano costituite dai piani governativi di cui alla sezione 3.1, dalle informazioni raccolte presso i produttori esportatori inclusi nel campione in relazione ai loro fornitori nazionali di batterie, dalle informazioni accessibili al pubblico relative alla CBA e ai suoi membri, nonché dalle informazioni raccolte dall'unico fornitore di fattori produttivi che ha collaborato, ossia Bafang. (463) La Commissione ha constatato che diverse fonti giuridiche contengono indicazioni del fatto che il governo della RPC ha intrapreso azioni per ridurre il costo delle batterie al fine di conferire un vantaggio al settore a valle dei produttori di biciclette elettriche. (464) Il primo documento è il tredicesimo piano per le biciclette. Il piano afferma che saranno conseguiti progressi in relazione alle sei tecnologie chiave. Una di queste è il miglioramento delle prestazioni generali delle batterie al piombo-acido e delle batterie agli ioni di litio. Il piano stabilisce altresì tre obiettivi quantificabili: — per quanto riguarda la percentuale di volume delle batterie al litio: « fare in modo che la percentuale di biciclette alimentate a batterie al litio rispetto al volume totale di produzione delle biciclette elettriche superi il 30 % »; — per quanto riguarda il costo delle batterie: « mantenendo l'elevato rapporto di efficienza energetica delle batterie al litio, conseguire progressi nel processo di produzione e nei materiali, e ridurre il costo di produzione delle batterie al litio »; — per quanto riguarda il prezzo delle batterie: « migliorare ulteriormente il rapporto prestazioni-prezzo delle batterie al litio portandolo pressoché al livello delle batterie al piombo-acido ». (465) Il secondo documento è il tredicesimo piano quinquennale per le batterie. Il piano stabilisce numerosi collegamenti con l'industria a valle e in particolare con il settore delle biciclette elettriche, come descritto al considerando 458. Inoltre, stabilisce anche un nesso tra le sovvenzioni a favore del settore delle batterie e il settore delle biciclette elettriche: « si raccomanda di introdurre una politica di sovvenzioni a favore delle biciclette elettriche alimentate da batterie agli ioni di litio con l'obiettivo di promuovere la divulgazione di tali biciclette » (capitolo V, sezione V) . (466) Il terzo documento è la relazione settoriale specifica sulle batterie di cui al considerando 459 la quale chiarisce che le « applicazioni chiave future delle batterie agli ioni di litio si concentreranno su apparecchi elettrici, biciclette elettriche leggere, veicoli alimentati da energie nuove e sistemi di accumulo di energia » (capitolo V, sezione II). Ciò chiarisce il parere della Commissione secondo cui il settore cinese delle biciclette elettriche sta passando alle batterie al litio. Ciò è stato confermato anche dalle risposte al questionario dei produttori esportatori inclusi nel campione. (467) Il quarto documento è «I pareri sull'attuazione dell'ulteriore promozione di uno sviluppo sano dell'industria delle biciclette nella nostra città», pubblicato dalla Commissione municipale per l'economia e la tecnologia dell'informazione di Tianjin. In linea con le disposizioni contenute nel tredicesimo piano per le biciclette, i pareri raccomandano l'uso di batterie nazionali nella produzione di biciclette elettriche e una riduzione del loro costo: « facendo affidamento sulle principali imprese nazionali di produzione e ricerca e sviluppo di materiali e batterie al litio, quali Lishen, BAK e Gateway, miglioreremo la ricerca e lo sviluppo di batterie al litio ad alte prestazioni, a basso costo, sicure e affidabili per biciclette elettriche e relative tecnologie di sostegno ». (468) Sulla base di quanto sopra è evidente che la politica concepita dal governo della RPC stabilisce un legame tra lo sviluppo del settore delle batterie agli ioni di litio e quello delle biciclette elettriche. Inoltre, la politica prevede altresì che il settore delle batterie riduca i propri costi e prezzi, attraverso sovvenzioni, al fine di promuovere lo sviluppo del settore delle biciclette elettriche. Ciò dimostra chiaramente che attraverso queste politiche il governo della RPC incarica e ordina ai produttori di batterie di venderle a un prezzo basso a vantaggio del settore delle biciclette elettriche a valle. (469) Per quanto riguarda i fornitori di batterie dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha stabilito nel considerando 444 che i membri della CBA che fornivano batterie a detti produttori rappresentavano il 33 % del quantitativo nazionale complessivo fornito ai produttori esportatori inclusi nel campione e il 31 % del valore totale d'acquisto nazionale durante il PI. Inoltre, al considerando 383, la Commissione ha concluso che i membri della CBA, compresi i fornitori di parti, sono operatori chiave subordinati incaricati di attuare la politica nazionale al fine di conseguire gli obiettivi più ampi relativi alla produzione di biciclette elettriche. Sulla base di quanto sopra e in assenza di ulteriori informazioni, ciò è stato considerato rappresentativo della situazione presente sul mercato interno cinese delle batterie. (470) Più in particolare, in assenza di cooperazione da parte di qualsiasi fornitore produttore di batterie, la Commissione ha dovuto fare affidamento sulle informazioni raccolte presso Bafang, che vendeva batterie sul mercato interno e per l'esportazione. In tale contesto, l'inchiesta ha rivelato che aveva venduto modelli equivalenti di batterie a prezzi significativamente più favorevoli (inferiori) sul mercato interno rispetto ai prezzi per l'esportazione. Nel PI la differenza era compresa tra il 30 % e il 50 %. (471) Diverse parti hanno affermato che le vendite di batterie di Bafang non potevano essere utilizzate come parametro di riferimento per i motivi illustrati in appresso. Innanzitutto, Bafang non è un produttore di batterie. In secondo luogo, una parte delle batterie esportate e vendute da Bafang sul mercato interno viene importata. Dette parti hanno altresì affermato che il confronto dei prezzi di Bafang non poteva essere utilizzato come parametro di riferimento per le batterie poiché il volume di batterie vendute da Bafang era molto esiguo durante il PI. (472) A tale proposito occorre ricordare innanzitutto che, in considerazione della parziale cooperazione del governo della RPC come indicato nella sezione 3.3.3 e in assenza di cooperazione da parte di qualsiasi produttore di batterie, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili conformemente all'articolo 28 del regolamento di base. Su questa base, si è ritenuto che i dati disponibili, ossia i dati pertinenti relativi a Bafang, erano appropriati e ragionevoli. In secondo luogo, in considerazione della politica nazionale e delle disposizioni del piano per le biciclette, emesso dalla CBA, che mira in particolare a migliorare le prestazioni in termini di prezzi delle batterie al litio e le prestazioni all'esportazione dei produttori esportatori di biciclette elettriche come indicato ai considerando 112, 113 e 464, si è ritenuto che la fonte di approvvigionamento, ossia il fatto che le batterie fossero prodotte internamente o acquistate sul mercato interno o anche importate, fosse irrilevante. Ciò che è rilevante ai fini dell'inchiesta è la differenza per i produttori del prodotto in esame tra il prezzo sovvenzionato delle batterie effettivamente pagato e un prezzo rappresentativo di mercato che essi avrebbero pagato in assenza di sovvenzioni. Sulla base di quanto precede, tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. (473) Tali modelli erano equivalenti in quanto erano identificati dal medesimo codice di riferimento interno del prodotto e presentavano la medesima capacità in mAh. Tuttavia, la sostanziale differenza di prezzo constatata tra i mercati nazionali e quelli di esportazione per modelli equivalenti non poteva essere giustificata. Parimenti, come rilevato per i motori, il fascicolo non conteneva informazioni che spiegassero che i diversi livelli di prezzo erano dovuti a condizioni di mercato particolari sui diversi mercati nei quali venivano vendute le batterie. Tale ipotesi era in particolare contraddetta dalle informazioni raccolte durante l'inchiesta, ossia quelle in merito al fatto che, in quanto membro della CBA, Bafang è subordinata a tale associazione, e che il tredicesimo piano per le biciclette, che influenza direttamente la CBA, mira a migliorare le prestazioni all'esportazione dei produttori esportatori di biciclette elettriche, come indicato nei considerando 112 e 113. Di conseguenza, al fine di contribuire alle prestazioni all'esportazione del settore delle biciclette elettriche, Bafang è soggetta all'incarico o all'ordine di vendere fattori produttivi a prezzi più convenienti sul mercato interno affinché i produttori esportatori cinesi di biciclette elettriche possano ridurre i loro costi e offrire i loro prodotti a prezzi notevolmente inferiori sui mercati di esportazione rispetto ai loro concorrenti sui mercati di esportazione, i quali devono invece acquistare batterie a prezzi non sovvenzionati. In questo modo, i fornitori di batterie stanno seguendo un comportamento irrazionale ossia quello di vendere batterie a un prezzo inferiore sul mercato interno piuttosto che cercare una massimizzazione dei loro profitti vendendo i medesimi modelli di batterie nei mercati di esportazione a prezzi sostanzialmente più elevati, ottenendo così un profitto sostanzialmente più elevato. Di conseguenza, al fine di contribuire all'andamento delle esportazioni di questo settore, Bafang è soggetta all'incarico di vendere fattori produttivi a prezzi più convenienti sul mercato interno affinché i produttori esportatori di biciclette elettriche possano offrire i loro prodotti a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai loro concorrenti sui mercati di esportazione, i quali devono invece acquistare batterie a prezzi non sovvenzionati. (474) Lo Yadea Group e Bafang hanno affermato che i modelli venduti sul mercato interno ed esportati non sono gli stessi e che tali modelli erano acquistati da fornitori diversi. Di conseguenza Bafang ha suggerito che il confronto dovrebbe essere effettuato soltanto sulla base degli stessi modelli esatti di batterie acquistati da un fornitore, i cui prodotti sono tanto esportati quanto venduti sul mercato interno. Bafang ha altresì osservato che limitando i confronti alle batterie vendute dal fornitore indicato, si otterrebbe comunque una differenza significativa tra i prezzi sul mercato interno e quelli all'esportazione, anche se detta differenza sarebbe sensibilmente inferiore rispetto a quella calcolata utilizzando i modelli di tutti gli altri fornitori. (475) A questo proposito occorre osservare che il confronto è stato effettuato per prodotti che hanno il medesimo numero di riferimento interno per Bafang. Di conseguenza si è ritenuto che tali modelli fossero simili soprattutto in considerazione del fatto che presentano la medesima capacità di potenza. Il fatto che un confronto basato su modelli acquistati esattamente dalla medesima fonte determinerebbe comunque una differenza di prezzo significativa è stato ritenuto irrilevante. Per questi motivi, le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. (476) Sulla base delle considerazioni che precedono la Commissione ha concluso che il governo della RPC incarica od ordina ai produttori cinesi di batterie di fornire tale fattore produttivo ai produttori nazionali di biciclette elettriche a un prezzo inferiore al valore adeguato. (477) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Giant ha dichiarato che secondo l'organo d'appello dell'OMC nel procedimento « United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors », «semplici dichiarazioni politiche» non possono «costituire un incarico o un ordine ai fini dell'articolo 1.1, lettera a), punto 1, comma iv) dell'accordo SCM» ( 52 ) . Inoltre, «un incarico e un ordine, attraverso il conferimento di responsabilità o l'esercizio dell'autorità su un organismo privato, implicano un ruolo più attivo di semplici atti di incoraggiamento» ( 53 ) . L'organo d'appello ha concluso che gli elementi di prova dell'esistenza di un «incarico o di un ordine di un organismo privato» dovrebbero «comportare una qualche forma di minaccia o di incentivo» ( 54 ) . Inoltre, Giant ha fatto riferimento anche al panel dell'OMC nel procedimento « US – Export Restraints » il quale ha constatato che «tanto l'atto di incarico quanto quello di ordine comportano quindi necessariamente i seguenti tre elementi: i) un'azione esplicita e affermativa, sia essa una delega o un comando; ii) indirizzata a una determinata parte; e iii) il cui oggetto è un compito o un dovere specifico» ( 55 ) . La semplice supervisione o l'esercizio di poteri di regolamentazione generali è quindi insufficiente per riscontrare l'esistenza di un incarico o un ordine ( 56 ) . (478) A questo proposito occorre osservare che la conclusione della Commissione non si basa esclusivamente su una semplice dichiarazione politica descritta dettagliatamente nella sezione 3.1. Essa si basa altresì sul ruolo della CBA la quale, in veste di associazione che raggruppa non soltanto produttori di biciclette ma anche produttori di batterie, è supervisionata e guidata dalla massima autorità cinese, ossia il Consiglio di Stato. Inoltre, si ricorda inoltre che i membri della CBA sono tenuti ad attuare le risoluzioni di quest'ultima e sono stati pertanto considerati essere subordinati. A questo proposito si ricorda che la CBA ha emesso il tredicesimo piano per le biciclette il quale mira in particolare a migliorare le prestazioni in termini di esportazioni dei produttori esportatori di biciclette elettriche, come indicato ai considerando 112 e 113. Le considerazioni di cui sopra sono corroborate altresì da numerosi estratti tratti dalla relazione settoriale specifica sulle batterie di cui al considerando 459 e, più in generale, da fonti diverse di cui ai considerando da 464 a 467, i quali dimostrano che il sostegno al settore delle batterie è funzionale alla sua posizione nella catena di approvvigionamento delle biciclette elettriche. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (479) Giant ha altresì ritenuto che la Commissione abbia invertito l'onere della prova facendo riferimento alla parziale omessa collaborazione del governo della RPC rispetto alle conclusioni formulate. Giant ha sottolineato che l'onere della prova spetta alla Commissione e che quest'ultima non ha dimostrato che la fornitura di batterie per biciclette elettriche è una pratica di norma spettante alla pubblica amministrazione. (480) Analogamente alla conclusione di cui al considerando 415, si ritiene che anche per le batterie gli elementi di prova a disposizione, basati sui dati disponibili, siano sufficienti per dimostrare l'esistenza di un incarico e di un ordine. Si ricorda inoltre che il governo della RPC non ha formulato alcuna osservazione né presentato ulteriori informazioni dopo essere stato informato del fatto che la Commissione intendeva applicare i dati disponibili in merito alla fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. Su tale base la Commissione ha ritenuto di non aver invertito l'onere della prova. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. 3.7.3.4.   Sovvenzioni a favore dei produttori di batterie (481) La Commissione rammenta innanzitutto che, in ragione della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, essa ha dovuto trarre le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili, ossia sulle politiche del governo di cui alla sezione 3.7.3.2, sulla relazione settoriale specifica fornita dal denunciante e sulle informazioni fornite dall'unico fornitore di batterie che ha collaborato e ha risposto al questionario della Commissione. (482) Nei considerando 453 e 454 la Commissione ha osservato che il settore delle batterie è elencato nel piano per lo sviluppo dell'industria leggera come un «settore chiave» e tale piano individua una serie di misure strategiche sotto forma di sostegni di natura amministrativa, commerciale, finanziaria e fiscale messi a disposizione di tali settori chiave. (483) Inoltre, come descritto nel considerando 459, la relazione settoriale specifica sulle batterie contiene elementi di prova secondo i quali tale settore avrebbe beneficiato di « politiche preferenziali ». (484) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di batterie hanno ricevuto sovvenzioni in varie forme. (485) Diverse parti hanno formulato osservazioni facendo riferimento all'articolo 14, lettera d), dell'accordo SCM dell'OMC nonché all'articolo 6, lettera d), del regolamento di base in merito all'adeguatezza del corrispettivo che si determina in relazione alle condizioni di mercato prevalenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto. In altre parole, dette parti hanno sostenuto che il parametro di riferimento utilizzato dovrebbe fare riferimento alle condizioni prevalenti nel mercato cinese, oppure basarsi sulle condizioni prevalenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre. (486) La Commissione ha riscontrato che le condizioni prevalenti sul mercato della RPC erano distorte in considerazione delle politiche nazionali e settoriali applicabili attuate dagli operatori economici. Inoltre, a causa della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione non disponeva di informazioni fondamentali sulla situazione del mercato delle batterie in Cina e sugli eventuali adeguamenti che sarebbe stato necessario apportare. Per quanto riguarda le condizioni prevalenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, tali informazioni non erano disponibili con un livello di dettaglio tale da consentire un confronto significativo. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto fare affidamento sulle informazioni disponibili. Su tale base la Commissione ha quindi concluso che le condizioni prevalenti sul mercato cinese non giustificavano adeguamenti e ha pertanto calcolato il parametro di riferimento utilizzando la metodologia descritta al considerando 495. (487) Giant e il governo della RPC hanno affermato che l'approccio della Commissione violava gli articoli 1.1, lettera b), 10 e 32.1 dell'accordo SCM dell'OMC, in quanto la Commissione non può eludere il proprio obbligo di concludere che i produttori sono soggetti a incarico od ordine. Per questo motivo Giant ha affermato che la Commissione deve: 1) analizzare se sono state concesse sovvenzioni ai produttori; 2) analizzare se le batterie sono state acquistate in linea con le condizioni di mercato; 3) calcolare la misura in cui le sovvenzioni sono state trasmesse. (488) A tale proposito, si ritiene che la conclusione della Commissione si basi su motivazioni sufficientemente dettagliate. Per quanto riguarda le osservazioni formulate da Giant, la Commissione ha ritenuto di non disporre di informazioni fondamentali, in considerazione dell'omessa collaborazione da parte del governo della RPC e del fatto che un solo fornitore ha collaborato di propria iniziativa. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili e dell'analisi svolta dalla Commissione, si è ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni per una conclusione sull'esistenza di un incarico e di un ordine. Per quanto riguarda il trasferimento, dal momento che l'analisi della Commissione ha riguardato l'incarico e l'ordine impartiti ai fornitori di batterie di fornire batterie ai produttori di biciclette elettriche a un prezzo inferiore al valore adeguato e non le sovvenzioni ricevute dai fornitori di batterie stessi, tale argomentazione è stata considerata irrilevante ed è stata pertanto respinta. 3.7.3.5.   Specificità (489) Come dimostrato ai considerando da 452 a 474, vari testi normativi specificamente destinati alle società del settore delle biciclette elettriche danno ordine ai fornitori di fattori produttivi di fornire batterie al settore delle biciclette elettriche a un prezzo inferiore al valore adeguato. Sulla base di tali documenti è dimostrato che i fornitori di fattori produttivi forniscono batterie soltanto a un numero limitato di settori/imprese che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. (490) La Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di fornitura di batterie a un prezzo inferiore al valore adeguato non sono erogate indistintamente, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi di prova tali da comprovare che detta forma di sovvenzioni fosse basata su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. 3.7.3.6.   Vantaggio (491) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno acquistato batterie a livello nazionale da società non collegate, ma ne hanno anche importato taluni quantitativi. (492) In considerazione della parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, nessun fornitore produttore di batterie ha fornito informazioni alla Commissione rispondendo al questionario specifico destinato ai fornitori di fattori produttivi in Cina. Di conseguenza, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili conformemente all'articolo 28 del regolamento di base al fine di determinare il livello del vantaggio per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno acquistato batterie sul mercato interno. I dati disponibili erano costituiti dalle informazioni raccolte presso l'unico fornitore di batterie che ha collaborato all'inchiesta. Come spiegato al considerando 470, Bafang, in qualità di operatore subordinato incaricato dell'attuazione della politica nazionale, vendeva batterie a prezzi significativamente più bassi sul proprio mercato interno rispetto ai prezzi per l'esportazione. Di conseguenza, i produttori esportatori cinesi hanno beneficiato di batterie vendute a un prezzo inferiore al valore adeguato. (493) Diverse parti hanno asserito che, a norma dell'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, soltanto la pubblica amministrazione è idonea a concedere sovvenzioni. Poiché Bafang è una società di proprietà privata, la stessa non può essere considerata quale pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2, lettera b) e, pertanto, non può essere considerata una fornitrice di sovvenzioni. (494) A tale proposito, si è ritenuto che tale argomentazione non fosse pertinente alla luce della conclusione cui si è giunti al considerando 476, ossia che i fornitori di batterie ai produttori di biciclette elettriche sono investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico e dell'ordine di fornire tali fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. 3.7.3.7.   Calcolo dell'importo della sovvenzione (495) Il vantaggio per le società incluse nel campione è stato quindi calcolato confrontando i prezzi interni e quelli all'esportazione praticati ad acquirenti indipendenti da Bafang durante il PI. È stato effettuato un adeguamento per tener conto delle differenze nei costi di trasporto e delle spese di importazione. Tale raffronto è stato effettuato per le vendite di modelli identici e ha fatto emergere una differenza di prezzo compresa tra il 30 % e il 50 % nel PI. La percentuale calcolata è stata applicata ai prezzi pagati dai produttori esportatori inclusi nel campione per le batterie acquistate presso i fornitori nazionali cinesi. (496) Giant ha affermato che non esiste alcun collegamento tra le batterie acquistate localmente e le biciclette elettriche esportate nell'UE. (497) A tale riguardo, si ritiene che i produttori esportatori di biciclette elettriche che acquistano batterie nazionali a un prezzo inferiore al valore adeguato beneficino del vantaggio di cui ai considerando da 491 a 494 e che detto vantaggio non sia collegato a modelli specifici di biciclette elettriche vendute. Pertanto, si è concluso che il Giant Group ha beneficiato di un vantaggio nel momento in cui ha acquistato motori nazionali a prezzi soggetti a distorsioni in ragione dell'incarico e dell'ordine da parte del governo della RPC descritti nei considerando da 462 a 476. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (498) Per quanto riguarda gli adeguamenti, Bafang ha affermato che i costi di trasporto relativi alle biciclette elettriche potrebbero non essere un parametro di riferimento adeguato per il trasporto di batterie e ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori dettagli sui calcoli effettuati. (499) In risposta a tali osservazioni, la Commissione ha effettuato una divulgazione finale aggiuntiva delle informazioni nei confronti della parte interessata fornendo informazioni supplementari. In ogni caso, si è ritenuto che le informazioni richieste fossero di natura riservata e che i dati specifici delle società non potessero essere divulgati. La Commissione ha inoltre osservato che tale argomentazione non era suffragata da alcun elemento di prova. Non sono pervenute ulteriori osservazioni a questo proposito. (500) Altre parti interessate hanno sostenuto che i dati di Bafang non costituivano un parametro adeguato nel loro caso dato che tali parti non avevano acquistato batterie da Bafang. (501) A tale proposito, si osserva che, in considerazione della parziale cooperazione del governo della RPC e in assenza di cooperazione da parte di altri fornitori di batterie, la Commissione ha dovuto fare affidamento sui dati disponibili, ossia sulle informazioni fornite da Bafang, che la Commissione ha avuto modo di verificare. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (502) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a: Tabella 4 Fornitura di batterie a un prezzo inferiore al valore adeguato Società/gruppo Tasso di sovvenzione Bodo Vehicle Group 6,91 % Giant Group 0,38 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 5,51 % Suzhou Rununion Motivity 8,97 % Yadea Group 2,74 % 3.7.4. Concessione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato (a)   Introduzione (503) Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo costituito da villaggi o città prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città. (504) A norma del diritto costituzionale della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti d'uso di terreni». Per le aree industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni. (505) Secondo il governo della RPC, dal 31 agosto 2006, a norma dell'articolo 5 della comunicazione del Consiglio di Stato «Rafforzare la regolamentazione fondiaria» (GF[2006] n. 31), un titolo relativo a un terreno industriale può essere concesso dallo Stato alle imprese industriali soltanto mediante gare di appalto o procedure analoghe di offerta pubblica nell'ambito delle quali il prezzo finale concordato non può essere inferiore al prezzo minimo di offerta. Il governo della RPC ritiene che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un'impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato. (b)   Base giuridica (506) In Cina le disposizioni sui diritti d'uso di terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti: — la legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (decreto n. 18 del Presidente della Repubblica popolare cinese); — il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti d'uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane; — il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014]); — le disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta; — la comunicazione del Consiglio di Stato «Rafforzare la regolamentazione fondiaria» (GF[2006] n. 31). (c)   Risultanze dell'inchiesta (507) A norma dell'articolo 10 delle «Disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta», le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo. (508) Nel corso di inchieste precedenti ( 57 ) la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti d'uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali, ossia nel concedere ad esempio accesso preferenziale a un terreno industriale alle società appartenenti a determinati settori, tali autorità devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale. (509) L'attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. Ad esempio la Commissione ha riscontrato che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione aveva partecipato a gare d'appalto o procedure analoghe di offerta pubblica per i diritti d'uso dei rispettivi terreni, neppure per i diritti d'uso dei terreni ottenuti in tempi recenti. I diritti d'uso dei terreni detenuti dai produttori esportatori inclusi nel campione sono stati assegnati dalle autorità locali a tariffe negoziate. (510) Oltre al sistema di monitoraggio dei terreni urbani esiste anche un sistema di monitoraggio dinamico dei terreni. Nel riesame in previsione della scadenza relativo ai pannelli solari originari della Repubblica popolare cinese ( 58 ) , la Commissione ha rilevato che i prezzi nel sistema di monitoraggio dinamico dei terreni sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto questi ultimi venivano aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico venivano aggiornati trimestralmente. Tuttavia, nel contesto della presente inchiesta come accaduto nel riesame in previsione della scadenza di cui sopra, non vi è stata alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni fossero basati sui prezzi di monitoraggio dinamico. Durante l'inchiesta sui pannelli solari il governo della RPC aveva di fatto confermato che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani ha permesso di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (ossia 105 città) della RPC ed è stato concepito per valutare l'evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d'appalto e delle aste si basavano tuttavia sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni. Inoltre, nel caso in esame, i gruppi di società inclusi nel campione hanno ricevuto i loro appezzamenti di terreno mediante assegnazione diretta. Il fatto che esistesse questo sistema è risultato pertanto irrilevante poiché esso non è stato applicato ai produttori esportatori inclusi nel campione. (511) La Commissione ha constatato che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ricevuto rimborsi dalle autorità locali per compensare i prezzi pagati per una parte dei suoi diritti d'uso di terreni e che un altro produttore esportatore incluso nel campione non ha pagato l'intero importo dei diritti d'uso di terreni. (d)   Conclusioni (512) Dai risultati della presente inchiesta emerge che la situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC non è trasparente e le autorità hanno fissato arbitrariamente i prezzi. (513) In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti hanno affermato che la conclusione di cui sopra si basava principalmente su risultanze di precedenti inchieste e che la Commissione non aveva fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che la situazione fosse la medesima nell'inchiesta in esame. La Commissione osserva di aver trovato gli elementi di prova illustrati ai considerando da 509 a 511, i quali hanno sostenuto la conclusione della Commissione secondo la quale le risultanze di precedenti inchieste erano ancora valide. Inoltre non è stato presentato alcun nuovo elemento di prova a sostegno del contrario. Su questa base, tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Di conseguenza la concessione dei diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato nei considerando da 507 a 510, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC, e l'uso di un valore di riferimento esterno (cfr. i considerando da 517 a 527) dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato. Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 508. Nel contesto di tale politica industriale, come illustrato al considerando 101, il settore delle biciclette elettriche è considerato un settore chiave dell'industria leggera cinese ( 59 ) . Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incoraggiati. L'articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti d'uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti. (514) In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti hanno affermato che la Commissione non aveva provato la sua determinazione della specificità sulla base di prove positive in grado di dimostrare che il settore delle biciclette elettriche rientrasse tra quelli che ottengono diritti d'uso di terreni a tassi agevolati. (515) A tale proposito, si fa riferimento al considerando 129 e alla decisione 40 in particolare, in cui si afferma che le politiche preferenziali sui terreni vanno attuate per progetti incoraggiati. Come descritto nel considerando 100, quello delle biciclette elettriche è un settore chiave. Tale settore era altresì soggetto al tredicesimo piano per le biciclette emesso dalla CBA la quale, a sua volta, è soggetta ad orientamento e supervisione da parte del Consiglio di Stato. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che il settore delle biciclette elettriche appartenga a quei settori che hanno ottenuto diritti d'uso di terreni a tassi agevolati. Ciò è stato confermato anche dalle risultanze dell'inchiesta, come indicato ai considerando da 507 a 511. Inoltre il settore delle biciclette è già stato indicato come un settore incoraggiato sin dall'undicesimo piano quinquennale per le biciclette, nel quale si sosteneva la crescita del volume di produzione di biciclette e biciclette elettriche. Riferimenti al miglioramento e al rafforzamento del settore delle biciclette elettriche sono riportati anche in un articolo pubblicato dalla China Bicycles Association (CBA) che sintetizza gli obiettivi di sviluppo stabiliti nello spirito dell'undicesimo piano quinquennale per le biciclette ( 60 ) . Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (516) Di conseguenza, tale sovvenzione è stata considerata compensabile. (e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione (517) Come in inchieste precedenti ( 61 ) e in conformità all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come valore di riferimento esterno ( 62 ) i prezzi dei terreni relativi al Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese»). In particolare, la Commissione ha raccolto informazioni sul prezzo dei terreni industriali dal sito web ufficiale (http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action) istituito dal ministero degli Interni di Taiwan per i principali parchi industriali di sei città situate sulla costa occidentale dell'isola di Taiwan tra le quali le città di Taipei, Nuova Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan e Kaohsiung. Le informazioni fornite nella banca dati del ministero degli Interni fanno riferimento ai prezzi effettivi delle transazioni anziché ad offerte relative a terreni industriali. (518) In seguito alla divulgazione delle informazioni una parte ha osservato che la Commissione non aveva selezionato un parametro di riferimento esterno adeguato per i prezzi dei terreni in quanto non aveva condotto un'analisi specifica del caso dei dati pertinenti alle rispettive sedi dei produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha respinto tale osservazione e ha sottolineato che, come indicato al considerando 517, la sua selezione si era basata sui sei distretti nei quali si trova la maggior parte dei parchi industriali taiwanesi. Poiché tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sono situati in zone industriali in Cina, il fattore dell'ubicazione è stato preso in considerazione. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (519) Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell'importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti d'uso di terreni all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al valore di riferimento del Taipei cinese. (520) La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi: — il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e dell'infrastruttura economica del Taipei cinese e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inclusi nel campione; — la vicinanza fisica della RPC e del Taipei cinese; — l'elevato grado di infrastruttura industriale sia nel Taipei cinese sia in molte province della RPC; — le relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri forti tra il Taipei cinese e la RPC; — l'elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e nel Taipei cinese; — le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente riferimento nel Taipei cinese e quelli nella RPC; e — le caratteristiche comuni del Taipei cinese e della RPC sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale. (521) La Commissione ha inoltre ritenuto questo parametro di riferimento una fonte di dati affidabile e accessibile a tutte le parti interessate. (522) In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti hanno affermato che il Taipei cinese non era un parametro di riferimento esterno adatto. Dette parti hanno sostenuto che le somiglianze e il legame tra la RPC e il Taipei cinese di cui al considerando 520 riflettono soltanto la situazione degli ultimi anni anziché dell'anno in cui è stato acquistato il diritto d'uso di terreni. (523) A tale proposito occorre osservare che il parametro di riferimento calcolato è stato adeguato per riflettere le variazioni verificatesi nel corso del tempo, tenendo conto dell'evoluzione del PIL e dell'inflazione, come illustrato al considerando 527. Di conseguenza, il fatto che alcuni diritti d'uso di terreni fossero stati acquisiti in un lontano passato era già stato preso in considerazione. (524) Una parte interessata ha affermato che la Thailandia sarebbe più appropriata rispetto al Taipei cinese in ragione della migliore comparabilità dello sviluppo economico e della densità della popolazione. La stessa parte ha inoltre affermato che la Tailandia presenta un grado elevato di infrastrutture industriali. Dopo aver esaminato tale argomentazione, la Commissione ha ritenuto che la scelta del Taipei cinese come parametro esterno di riferimento adeguato fosse basata sull'esame di diversi fattori di cui al considerando 520, i quali giustificavano la scelta di tale paese come parametro di riferimento valido. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (525) Inoltre, un'altra parte ha affermato che la metodologia adottata dalla Commissione per determinare un parametro di riferimento esterno al paese per i prezzi d'uso dei terreni era infondata e ha suggerito l'uso dell'India anziché del Taipei cinese per i seguenti motivi: — i prezzi dei terreni industriali erano stati raccolti da un ampio numero di diverse zone industriali negli stati di Bihar, Maharashtra e Tamil Nadu; — questi tre Stati sono altamente industrializzati e mostrano un livello elevato di sviluppo economico e infrastrutture industriali analoghe alla Cina; — questi tre Stati sono geograficamente vicini l'uno all'altro e alla Cina; — esistono legami economici e scambi transfrontalieri consolidati tra India e Cina; — le 22 città hanno densità di popolazione simili a quelle delle città industrializzate cinesi; — infine, i dati relativi ai prezzi dei terreni industriali sono accessibili al pubblico in India. (526) L'argomentazione di tale parte ha ignorato un aspetto fondamentale nella sua analisi, ossia il livello di sviluppo economico di tali province. Secondo fonti pubbliche, il livello del PIL pro capite di queste province indiane è notevolmente inferiore a quello delle città/province nelle quali hanno sede i produttori esportatori. Di fatto, il PIL pro capite del Maharashtra ( 63 ) , che è quello più elevato delle tre province citate, ammontava a soli 2 500 USD nel 2017-2018, mentre il livello più basso rilevato per i produttori esportatori cinesi ammontava a 7 932 USD per Jinhua nel 2012 ( 64 ) . Dall'inchiesta è emerso altresì che il PIL pro capite per Kunshan ( 65 ) , che nel 2016 si collocava al 1 o posto tra tutte le città cinesi a livello di contea ( 66 ) , ammontava a oltre 20 000 USD. Alla luce di quanto sopra e dei fattori elencati al considerando 520, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (527) La Commissione ha calcolato la media ponderata del prezzo del terreno in base alle transazioni di vendita di terreni nelle sei città di cui al considerando 517. Tali dati erano disponibili soltanto a partire dal mese di agosto del 2013. In merito al periodo da tale data in poi, la Commissione ha pertanto utilizzato i prezzi reali messi a disposizione dal ministero degli Interni di Taiwan. Per quanto riguarda i diritti d'uso dei terreni acquisiti prima di tale data, sono stati calcolati prezzi storici in base all'andamento del PIL e dell'inflazione di Taiwan, come è avvenuto in occasione di inchieste precedenti. In particolare, la Commissione ha rettificato il prezzo medio ponderato dei terreni per metro quadrato stabilito a Taiwan in considerazione del tasso di inflazione e del PIL secondo i prezzi correnti in USD per Taiwan pubblicato dall'FMI per il 2015. (528) In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse parti hanno affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare i prezzi storici dei terreni non rifletteva il normale valore di mercato. Dette parti hanno sostenuto che la Commissione non si basava su alcun elemento di prova attestante che lo sviluppo dei prezzi dei terreni seguisse un andamento analogo a quello del PIL e dell'inflazione. Tuttavia, tale argomentazione non è stata corroborata da alcun elemento di prova. Pertanto tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (529) Due parti interessate hanno altresì affermato di non aver ricevuto alcun vantaggio dai diritti d'uso dei terreni in quanto: i) il canone si rifletteva sul costo di produzione delle società; ii) il canone pagato alla società collegata era stato fissato secondo le condizioni di mercato o a condizioni eque; e iii) un eventuale vantaggio non era stato in alcun caso trasmesso dalla società collegata. Uno dei produttori esportatori ha inoltre affermato che la sua società collegata aveva acquisito i suoi diritti d'uso dei terreni a seguito di una procedura di gara competitiva. Quest'ultimo ha altresì affermato che, in ogni caso, il canone pagato alla sua parte collegata per i diritti d'uso di terreni dovrebbe essere detratto dal calcolo del vantaggio. (530) Per quanto riguarda la fissazione del canone pagato alla società collegata, nessuno dei produttori esportatori interessati ha presentato elementi di prova a sostegno delle condizioni di mercato prevalenti. Lo stesso vale per la procedura di gara alla quale la società collegata avrebbe partecipato al fine di acquisire i suoi diritti d'uso di terreni, ossia non è stato presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. Tali argomentazioni hanno pertanto dovuto essere respinte. (531) Per quanto riguarda il calcolo del vantaggio, si ricorda che è stato riscontrato che i diritti d'uso di terreni in Cina, come descritto nei considerando 507 e seguenti, sono stati concessi al settore delle biciclette elettriche a un prezzo inferiore al valore adeguato. Inoltre, tali parti non hanno fornito alcun elemento di prova sulle condizioni di mercato prevalenti in Cina. Infine, il vantaggio viene calcolato a livello di gruppo e le transazioni infragruppo hanno un effetto neutro sul calcolo complessivo. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.. (532) In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato attribuito al PI tenendo conto della normale durata dei diritti d'uso di terreni industriali, ovvero 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito in base al fatturato totale rispettivo delle società durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (533) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a: Tabella 5 Concessione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato Società/gruppo Tasso di sovvenzione Bodo Vehicle Group 1,42 % Giant Group 0,91 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,62 % Suzhou Rununion Motivity 1,46 % Yadea Group 0,43 % 3.8. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette 3.8.1. Agevolazioni EIT per le imprese a nuova e alta tecnologia (534) In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito delle società («legge EIT»), le società a nuova e alta tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, invece del tasso ordinario del 25 %. (a)   Base giuridica (535) Le basi giuridiche di questo regime sono l'articolo 28 della legge EIT e l'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché: — la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese di alta tecnologia», G.K.F.H. [2016] n. 32; — la notifica del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato in merito alla revisione, alla stampa e alla pubblicazione degli «Orientamenti per la gestione del riconoscimento delle imprese di nuova e alta tecnologia», GKFH [2016] n. 195; e — gli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale. (b)   Risultanze dell'inchiesta (536) Le società che possono beneficiare della riduzione fiscale fanno parte di determinati ambiti ad alto e nuovo contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato, come anche le attuali priorità su tali ambiti, elencati negli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia. (537) Inoltre per essere ammissibili alla riduzione, le società devono soddisfare i seguenti criteri: — sostenere una determinata percentuale di spese di ricerca e sviluppo rispetto al loro fatturato; — registrare una determinata percentuale di entrate provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico rispetto al totale delle loro entrate; e — prevedere nel loro organigramma una determinata percentuale di personale tecnico rispetto al numero complessivo dei loro dipendenti. (538) Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi. (539) La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime soltanto alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato. (540) In seguito alla divulgazione delle informazioni una parte ha affermato che la riduzione dell'imposta sul reddito delle imprese per le imprese a nuova e alta tecnologia stipulata all'articolo 28 della legge sull'imposta sul reddito delle imprese non costituisce una sovvenzione specifica. Detta parte ha altresì affermato che la Commissione non ha dimostrato che l'ottenimento del certificato di impresa a nuova e alta tecnologia sia limitato a determinate imprese. A tale proposito, si fa riferimento ai considerando da 536 a 539, che elencano i relativi criteri di ammissibilità, ossia la limitazione ad imprese a nuova e alta tecnologia alle quali lo Stato deve fornire un sostegno chiave, confermando così la specificità della sovvenzione. Per questo motivo tale argomentazione ha dovuto essere respinta. In mancanza di ulteriori elementi di prova, la Commissione ha mantenuto la propria posizione. (c)   Calcolo dell'importo della sovvenzione (541) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio conferito ai beneficiari durante il PI. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta con l'aliquota ridotta. (542) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a: Tabella 6 Agevolazioni EIT per le imprese a nuova e alta tecnologia Società/gruppo Tasso di sovvenzione Bodo Vehicle Group 0,00 % Giant Group 0,65 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,41 % Suzhou Rununion Motivity 0,00 % Yadea Group 0,70 % 3.8.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo (543) Il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo. (544) Più specificamente, le spese di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell'esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali. (a)   Base giuridica (545) Le basi giuridiche di questo regime sono l'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, e le disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché i seguenti documenti: — la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese (Cai Shui [2015] n. 119); — la comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato su questioni concernenti le politiche di detrazione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese; e — gli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale. (b)   Risultanze dell'inchiesta (546) Nel corso di un'inchiesta precedente ( 67 ) si è stabilito che «le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze» che possono beneficiare della deduzione fiscale fanno parte di determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato, come anche le attuali priorità su tali ambiti, elencati negli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia. (547) La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato. (548) In seguito alla divulgazione delle informazioni, talune parti hanno sostenuto che la compensazione dell'EIT per le spese di ricerca e sviluppo non costituisce una sovvenzione specifica e che non è stata compensata nell'inchiesta antisovvenzioni canadese su taluni muri unitari provenienti dalla Cina per mancanza di specificità. La Commissione ha richiamato i considerando 546 e 547, nei quali la specificità è già stata affrontata. Inoltre occorre osservare che questa risultanza è corroborata altresì dalla situazione di un produttore esportatore il quale ha beneficiato di tale politica fiscale agevolata in seguito all'ottenimento di un certificato di impresa a nuova e alta tecnologia. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione è stata respinta. (c)   Calcolo dell'importo della sovvenzione (549) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta al netto dell'ulteriore detrazione del 50 % delle spese effettive imputabili a R&S. (550) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a: Tabella 7 Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo Società/gruppo Importo della sovvenzione Bodo Vehicle Group 0,21 % Giant Group 0,05 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,19 % Suzhou Rununion Motivity 0,00 % Yadea Group 0,51 % 3.8.3. Esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra società residenti qualificate (551) L'esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra società residenti qualificate è una pratica di sovvenzione generale che prevede esenzioni e/o riduzioni dell'imposta diretta sul reddito. (a)   Base giuridica (552) Le basi giuridiche di tale esenzione dalle imposte sui redditi da dividendi sono gli articoli 25-26 della legge EIT e l'articolo 83 del regolamento di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle società. (b)   Risultanze dell'inchiesta (553) La Commissione ha riscontrato che una società inclusa nel campione ha ricevuto un'esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra società residenti qualificate. Tale società ha presentato domanda direttamente all'ufficio delle imposte locale per ottenere la detrazione dal reddito imponibile dei dividendi ottenuti dalle partecipazioni azionarie. (c)   Conclusioni (554) La Commissione ritiene che ciò si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo supporto dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo. (555) A tal proposito diverse parti hanno affermato che tale sovvenzione non è specifica e hanno fatto riferimento all'articolo 83 dei regolamenti sull'attuazione dell'imposta sul reddito delle imprese, il quale a sua volta è collegato all'articolo 26, paragrafo 2, dell'EIT, sostenendo che non vi sono elementi di prova che dimostrino che tale esenzione si applica soltanto alle imprese residenti qualificate che godono del massimo supporto dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo. (556) A tal proposito si fa riferimento all'articolo 25 dell'EIT, che è parte del medesimo capitolo dell'articolo 26, paragrafo 2, ossia il «Capitolo IV Politiche fiscali agevolate», e funge da introduzione a tale capitolo. Secondo tale articolo « [l]o Stato attua politiche fiscali agevolate rispetto ai settori e ai progetti che godono del massimo supporto dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo ». Su questa base si è ritenuto che tale politica fiscale agevolata fosse limitata a determinati settori e progetti e fosse, quindi, specifica. Gli elementi di prova inclusi nel fascicolo hanno dimostrato altresì che la società che ha beneficiato di tale regime disponeva di un certificato di impresa a nuova e alta tecnologia. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione (557) La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione come differenza tra l'importo dell'imposta normalmente riscossa durante il PI e l'importo dell'imposta effettivamente pagata dalla società interessata. Tabella 8 Esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra società residenti qualificate Società/gruppo Importo della sovvenzione Bodo Vehicle Group 0,00 % Giant Group 0,00 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,04 % Suzhou Rununion Motivity 0,00 % Yadea Group 0,00 % 3.8.4. Totale per tutti i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette (558) L'importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte dirette durante il PI è stato pari a quanto segue: Tabella 9 Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette Società/gruppo Importo della sovvenzione Bodo Vehicle Group 0,21 % Giant Group 0,70 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,63 % Suzhou Rununion Motivity 0,0 % Yadea Group 1,21 % 3.9. Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate (559) Questo regime prevede l'esenzione dell'IVA e dei dazi all'importazione per le importazioni di beni strumentali utilizzati nella produzione. Per beneficiare dell'esenzione, le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla NDRC conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti. (a)   Base giuridica (560) Le basi giuridiche del programma sono: — la circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa [1997] n. 37); — la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinati regimi agevolati di dazi all'importazione; — la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato [2008] n. 43; — la comunicazione della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato [2006] n. 316; e — il repertorio degli articoli la cui importazione da parte di imprese a partecipazione estera o cinesi non è consentita in esenzione doganale (2008). (b)   Risultanze dell'inchiesta (561) La Commissione ha riscontrato che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di tale regime. 3.10. Regimi di concessione di sussidi 3.10.1. Sussidi ad hoc erogati dalle autorità municipali/regionali (562) Nella sua denuncia, il denunciante ha sostenuto e fornito elementi di prova da cui è emerso che il settore delle biciclette elettriche della RPC può beneficiare di diversi sussidi una tantum o ricorrenti concessi dalle autorità pubbliche a più livelli, vale a dire nazionale, regionale e locale. (563) Dall'inchiesta è emerso che i quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di cospicui sussidi una tantum o ricorrenti concessi da amministrazioni pubbliche a vari livelli, beneficiando quindi di vantaggi nel corso del periodo dell'inchiesta. Alcuni di questi sussidi erano stati indicati dai produttori esportatori inclusi nel campione nelle risposte ai questionari, mentre altri sono stati rilevati in loco durante le visite di verifica. Nessuno di essi è stato comunicato nella risposta del governo della RPC al questionario. (a)   Base giuridica (564) Tali sussidi sono stati versati alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per i produttori esportatori inclusi nel campione o specifici in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali vantaggi, quando esisteva una base giuridica, non sono stati comunicati. La Commissione ha tuttavia ricevuto spesso una copia del documento, rilasciato da un'autorità pubblica, che accompagnava la concessione dei fondi («la comunicazione»). (b)   Risultanze dell'inchiesta (565) In considerazione dell'elevato numero di sussidi contenuti nella denuncia e/o riscontrati nei libri contabili dei produttori esportatori inclusi nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell'esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da vari livelli del governo della RPC sono stati inizialmente forniti dai quattro produttori esportatori inclusi nel campione; nella loro documentazione informativa specifica vengono fornite alle singole società le risultanze su questi sussidi. (566) Esempi di tali sussidi sono stati fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d'impresa, fondi per la promozione delle esportazioni, sussidi per partecipare a fiere, sussidi per promuovere l'aggiornamento delle apparecchiature di produzione, sussidi a sostegno della formazione in materia di capacità professionali, fondi di sostegno messi a disposizione a livello distrettuale o provinciale. (c)   Conclusioni (567) Tali sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai produttori del prodotto in esame ed è stato pertanto conferito un vantaggio. (568) Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto risultano limitati a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o all'industria delle biciclette elettriche. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a). Tali sussidi non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. (569) Per tutti i casi le società hanno fornito informazioni in merito all'importo del sussidio e all'ente che l'ha erogato. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento alla voce «entrate non operative» e alla sottovoce «provento dal governo o da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Ciò è stato interpretato come una prova positiva di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio compensabile. (570) La Commissione ha pertanto concluso che tali risultanze rappresentavano un indicatore ragionevole del livello delle pratiche di sovvenzione al riguardo. Poiché tali sussidi presentavano caratteristiche comuni, sono stati concessi da un'autorità pubblica e non rientravano in un programma di sovvenzioni separato, ma sono stati erogati individualmente a questo settore (incoraggiato), la Commissione li ha valutati congiuntamente. (d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione (571) Il vantaggio è stato calcolato come l'importo ricevuto durante il PI o attribuito a tale periodo se l'importo è stato ammortizzato nel corso della vita utile dell'attività immobilizzata alla quale era collegato il sussidio. La Commissione ha valutato se applicare un tasso di interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione ( 68 ) . Tuttavia, un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno attribuire gli importi al periodo dell'inchiesta in base ai tassi di ammortamento delle relative attività immobilizzate, in linea con la metodologia di calcolo utilizzata in casi precedenti ( 69 ) . (572) Yadea ha affermato che una delle sovvenzioni ricevute prima del PI era stata erroneamente allocata su un periodo di tre anni, compreso il PI, e ha sostenuto che dovrebbe essere esclusa in quanto non si riferiva al PI. (573) Tale argomentazione è stata accettata e il calcolo è stato aggiornato di conseguenza. (574) Il Giant Group ha affermato che talune delle sovvenzioni ricevute non erano specifiche e dovrebbero essere escluse dal calcolo. Per tutte tranne una delle sovvenzioni interessate, la società non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno. Di conseguenza è stato possibile accogliere tale argomentazione soltanto in relazione a una sovvenzione, mentre per le restanti è stata respinta. Il Giant Group ha evidenziato altresì un errore materiale nel calcolo che è stato corretto. Tale correzione non ha tuttavia avuto alcun effetto sull'ammontare complessivo della sovvenzione della società. (575) L'importo della sovvenzione determinato per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato il seguente: Tabella 10 Sussidi ad hoc Società/gruppo Importo della sovvenzione Bodo Vehicle Group 0,15 % Giant Group 0,14 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,25 % Suzhou Rununion Motivity 0,07 % Yadea Group 0,07 % 3.10.2. Altri regimi di sussidi (576) Durante il PI, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti programmi di sussidi di cui alla precedente sezione 3.3, punto iii). 3.10.3. Totale per tutti i regimi di sussidi (577) L'importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il PI ammontava a: Tabella 11 Sussidi Società/gruppo Importo della sovvenzione Bodo Vehicle Group 0,15 % Giant Group 0,14 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 0,25 % Suzhou Rununion Motivity 0,07 % Yadea Group 0,072 % 3.11. Conclusione sulle sovvenzioni (578) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in conformità alle disposizioni del regolamento di base per i produttori esportatori inclusi nel campione esaminando ciascuna sovvenzione o programma di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Per calcolare il totale della sovvenzione in appresso, la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzionamento, con l'importo delle sovvenzioni come percentuale del fatturato complessivo della società. Tale percentuale è stata poi utilizzata per calcolare la sovvenzione concessa alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI. È stato quindi calcolato l'importo delle sovvenzioni per pezzo di prodotto in esame esportato verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta e sono stati calcolati i margini sotto indicati in percentuale del valore CIF delle stesse esportazioni per pezzo. (579) In conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sarà calcolato in base alla media totale ponderata delle sovvenzioni compensative stabilite per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, ad esclusione degli importi trascurabili nonché dell'importo delle sovvenzioni stabilite per le voci soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione non ignorerà tuttavia le risultanze relative ai prestiti agevolati, sebbene si sia dovuta in parte basare sui dati disponibili per determinare tali importi. In effetti, la Commissione ritiene che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l'importo delle sovvenzioni attraverso i prestiti agevolati, di modo che i produttori esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non saranno lesi dall'applicazione di tale approccio ( 70 ) . (580) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha fissato l'importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione. L'importo per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato a questa inchiesta. Tabella 12 Sovvenzioni compensabili Nome della società Importo delle sovvenzioni compensabili Bodo Vehicle Group 15,1 % Giant Group 3,9 % Jinhua Vision Industry e Yongkang Hulong Electric Vehicle 8,5 % Suzhou Rununion Motivity 17,2 % Yadea Group 10,7 % Altre società che hanno collaborato 9,2 % Tutte le altre società 17,2 % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione (581) All'inizio del periodo in esame, quarantuno produttori fabbricavano il prodotto simile nell'Unione. Di questi, quattro hanno interrotto la produzione durante il periodo dell'inchiesta. (582) A seguito delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha riesaminato il caso e stabilito che sei società inizialmente considerate parte dell'industria dell'Unione dovrebbero essere escluse dalla definizione di industria dell'Unione in quanto l'interesse rappresentato dalla loro attività di importazione superava quello rappresentato dalla loro attività di produzione nell'Unione. (583) In seguito a tale esclusione, 31 produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. (584) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 1,1 milioni di pezzi. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati sui consumi presentati dalla Confederazione del settore europeo delle biciclette (Confederation of the European Bicycle Industry, «CONEBI»), delle statistiche sulle importazioni e del rapporto tra vendite e produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. (585) Una parte interessata ha affermato che la società ATALA e la sua società collegata Accell Nederland non dovrebbero rientrare nell'industria dell'Unione perché ATALA importa biciclette elettriche dalla RPC. Tuttavia, ATALA e Accell non sono collegate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento di base. In ogni caso, le importazioni non costituirebbero di per sé un motivo per l'esclusione dalla definizione dell'industria dell'Unione. 4.2. Consumo dell'Unione (586) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle informazioni presentate da CONEBI. (587) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Consumo dell'Unione (in pezzi) 2014 2015 2016 PI Consumo totale dell'Unione (in pezzi) 1 139 000 1 363 842 1 666 251 1 982 269 Indice 100 120 146 174 Fonte: CONEBI (588) Il consumo dell'Unione è aumentato costantemente da 1,1 milioni di pezzi nel 2014 a quasi 2 milioni di pezzi durante il periodo dell'inchiesta, rispecchiando una crescita del 74 % durante il periodo in esame. Tale andamento è dovuto a una maggiore consapevolezza ambientale e agli investimenti continuativi nel marketing e nella promozione, oltre che nel progresso tecnologico delle biciclette elettriche. 4.3. Importazioni dalla RPC 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC (589) Dal 2017 le biciclette elettriche sono classificate con il codice NC 8711 60 10. Prima del 2017 le biciclette elettriche erano classificate con il codice NC (ex) 8711 90 10 in cui erano inclusi altri prodotti. Al fine di superare tale questione, il denunciante ha presentato statistiche doganali cinesi dettagliate in cui è riuscito a individuare le esportazioni cinesi di biciclette elettriche. (590) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati forniti da Eurostat estrapolando al codice SA pertinente la percentuale di esportazioni cinesi di biciclette elettriche (come calcolata sopra) sulle esportazioni totali dalla RPC con lo stesso codice SA. Per i nove mesi del 2017, le statistiche sulle importazioni cinesi sono basate direttamente su Eurostat. (591) La quota di mercato delle importazioni è stata quindi stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione come illustrato nella tabella 13 al considerando 586. (592) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 14 Volume delle importazioni (in pezzi) e quota di mercato 2014 2015 2016 PI Volume delle importazioni dalla RPC (in pezzi) 199 728 286 024 389 046 699 658 Indice 100 143 195 350 Quota di mercato 18 % 21 % 23 % 35 % Indice 100 120 133 201 Fonte: Eurostat, statistiche sulle esportazioni cinesi (593) Il volume delle importazioni dalla RPC è più che triplicato, passando da quasi 200 000 pezzi nel 2014 a quasi 700 000 pezzi nel periodo dell'inchiesta. La crescita ha registrato un'accelerazione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. (594) Parallelamente, la quota del mercato dell'Unione detenuta dalle importazioni dalla RPC è aumentata dal 18 % nel 2014 al 35 % nel periodo dell'inchiesta. (595) La CCCME e il CEIEB hanno espresso i loro timori in merito all'affidabilità delle statistiche doganali cinesi presentate dal denunciante e hanno richiesto di divulgare le statistiche dettagliate e la fonte di tali dati. (596) Il denunciante ha messo a disposizione della Commissione le statistiche dettagliate utilizzate per sostenere la sua denuncia. Il denunciante ha altresì reso disponibile, nella versione non riservata della denuncia, i dati aggregati sulle esportazioni per anno. Il denunciante ha inoltre indicato che la fonte era la dogana cinese, ha citato i codici usati e ha spiegato la sua metodologia per escludere altri prodotti rispetto al prodotto in esame. (597) Attraverso una verifica di tali dati, la Commissione ha stabilito che il denunciante aveva acquistato tali statistiche doganali da una società cinese affermata specializzata in questo campo, e che le stesse informazioni erano disponibili da altri fornitori di servizi cinesi. (598) La verifica ha inoltre dimostrato che il denunciante aveva descritto accuratamente nel fascicolo pubblico la metodologia seguita allo scopo di determinare le esportazioni di biciclette elettriche dalla RPC. (599) Inoltre, i dati dettagliati presentati dal denunciante sono stati sottoposti a un controllo incrociato a fronte di altre fonti di informazioni e si sono dimostrati affidabili. Nessun'altra parte ha proposto una fonte di informazioni o una metodologia alternativa. (600) La Commissione ha inoltre stabilito che i dati dettagliati e l'identità della società che ha comunicato tali informazioni erano per loro natura riservati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di base. La divulgazione dell'identità del fornitore delle informazioni avrebbe una notevole incidenza negativa sulla parte che ha fornito le informazioni o sulla parte dalla quale tali informazioni sono state acquisiste. (601) In queste circostanze e visto il livello di divulgazione dei dati aggregati e della metodologia nel fascicolo non riservato, la Commissione ha ritenuto che i dati di immissione e l'identità della società che li rivende non siano necessari perché la parte interessata possa esercitare i propri diritti di difesa. (602) Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. (603) Le parti interessate hanno affermato che le importazioni dalla RPC hanno seguito le tendenze del mercato, in quanto sia il consumo nell'Unione che le esportazioni cinesi hanno registrato una crescita. Si ricorda tuttavia che l'entità della crescita tra le esportazioni cinesi e il consumo nell'Unione è molto differente. Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta le importazioni cinesi sono cresciute del 250 %, mentre il consumo nell'Unione è aumentato a un ritmo molto più lento, del 74 %. Pertanto, benché la tendenza sia certamente la stessa, l'entità dell'aumento è stata molto diversa. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting) (604) La Commissione ha stabilito i prezzi all'importazione sulla base dei dati Eurostat seguendo il metodo descritto al considerando 589. (605) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento: Tabella 15 Prezzi all'importazione (EUR/pezzo) 2014 2015 2016 PI RPC 472 451 477 422 Indice 100 96 101 89 Fonte: Eurostat, statistiche sulle esportazioni cinesi (606) Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è diminuito dell'11 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, con un primo calo del 4 % tra il 2014 e il 2015 e un secondo calo del 12 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. (607) Poiché la combinazione dettagliata dei tipi di prodotto non era nota per via della natura generale delle statistiche di Eurostat, l'evoluzione dei prezzi non è completamente affidabile. La Commissione ha tuttavia ricordato che i prezzi medi delle importazioni dalla RPC erano notevolmente inferiori sia a quelli dei produttori dell'Unione sia delle importazioni da altri paesi terzi diversi dalla RPC. Inoltre, mentre i produttori esportatori cinesi hanno esteso la gamma di prodotti venduti sul mercato dell'Unione e hanno incluso biciclette elettriche più costose, il prezzo medio delle importazioni cinesi è diminuito. (608) In seguito alla divulgazione delle informazioni, alcuni produttori esportatori hanno affermato che la Commissione aveva valutato in maniera erronea l'evoluzione del prezzo medio delle importazioni cinesi osservando che quest'ultimo era nettamente inferiore al prezzo medio dei produttori dell'Unione e di paesi terzi. Tali parti hanno sostenuto che il prezzo medio delle importazioni cinesi non rivelava nulla in merito a una potenziale sottoquotazione in assenza di un'analisi su base comparabile, ossia un'analisi basata sul tipo di prodotto. Dette parti hanno affermato che la Commissione dovrebbe riconoscere che un calo del prezzo medio delle importazioni cinesi potrebbe riflettere semplicemente una variazione della combinazione di prodotti. (609) Come indicato al considerando 606, la Commissione concorda sul fatto che una variazione della combinazione di prodotti può influenzare l'evoluzione del prezzo medio delle importazioni provenienti dalla RPC. Resta tuttavia il fatto che i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono stati costantemente e significativamente inferiori ai prezzi medi per qualsiasi altra fonte di approvvigionamento, nonostante un contesto nel quale le stesse parti interessate hanno affermato che il prodotto in esame è migliorato in termini di qualità ed è stato esteso a segmenti di prezzo più elevati. Inoltre tale andamento in calo deve essere considerato in relazione ad analisi su base comparabile che hanno portato a risultanze di sostanziale sottoquotazione. (610) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: (a) la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, praticati dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a un livello franco fabbrica e (b) la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilita a livello di prezzi CIF con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali del 6 % e dei costi di importazione. (611) Il governo della RPC ha asserito che l'analisi della sottoquotazione dei prezzi dovrebbe tenere conto di vari elementi, come il tipo di bicicletta elettrica (ad es. city bike elettrica e mountain bike elettrica), il posizionamento del motore (ruote propulsive o motore centrale), la potenza della batteria e il materiale di cui è fatta la bicicletta elettrica (ad es. acciaio, alluminio, carbonio). Si conferma che tali fattori sono stati tutti presi in considerazione nello svolgimento dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi. (612) La Commissione ha condotto il confronto dei prezzi per ciascun tipo di prodotto per le transazioni, apportando ove necessario gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Per quanto concerne lo stadio commerciale di tali transazioni, è stato stabilito che sia i produttori dell'Unione inclusi nel campione sia i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione vendono ad acquirenti OEM oltre che con il proprio marchio. È stato pertanto esaminato se fosse giustificato un adeguamento per lo stadio commerciale. A tal riguardo, è stato valutato se esista una differenza costante ed evidente dei prezzi tra le vendite ad acquirenti OEM e le vendite con il proprio marchio. È stato constatato che non esiste una tale differenza costante ed evidente dei prezzi per le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. (613) Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato ha dimostrato margini di sottoquotazione compresi tra il 16,2 % e il 43,2 %. (614) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC e un produttore esportatore con importatori collegati nell'Unione hanno sostenuto che il metodo seguito dalla Commissione per il calcolo del margine di sottoquotazione applicava per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base. Dette parti hanno affermato che così facendo la Commissione ha violato l'articolo 2 e l'articolo 8 del regolamento di base nonché la giurisprudenza dell'UE e dell'OMC. Tali parti hanno sostenuto che la metodologia della Commissione non aveva alcun fondamento giuridico e che l'uso di un prezzo CIF calcolato violava i suoi obblighi di comparazione dei prezzi dove ha luogo la concorrenza e allo stesso stadio commerciale. (615) La Commissione ricorda che, per quanto riguarda la sottoquotazione, il regolamento di base non prescrive alcuna metodologia specifica. Pertanto le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale nella valutazione di questo fattore di pregiudizio. Tale potere è limitato dalla necessità di fondare le conclusioni su prove positive e di svolgere un esame obiettivo, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Occorre altresì ricordare che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base prevede espressamente che l'esistenza di una sottoquotazione significativa dei prezzi debba essere esaminata a livello di importazioni sovvenzionate e non a livello di eventuali successivi prezzi di rivendita sul mercato dell'Unione. (616) Su tale base per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo della sottoquotazione (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui si verifica (o può verificarsi) la concorrenza con i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è di fatto il prezzo d'acquisto del primo importatore indipendente, perché in linea di principio tale società può scegliere se rifornirsi dall'industria dell'Unione o da paesi terzi. Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione che è considerato essere un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso di vendite all'esportazione tramite importatori collegati, il punto di raffronto dovrebbe essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell'Unione, e non una fase successiva della catena di distribuzione, ad esempio la vendita all'utilizzatore finale della merce. Di conseguenza le norme per determinare il prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base sono pertinenti e vengono applicate per analogia, esattamente come sono pertinenti per determinare il prezzo all'esportazione ai fini del dumping. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base consente di elaborare un prezzo pienamente comparabile al prezzo CIF (franco frontiera dell'Unione), che viene utilizzato nell'esame delle vendite effettuate nei confronti di acquirenti indipendenti. (617) Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore vende direttamente i prodotti a un acquirente indipendente (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un importatore o un utilizzatore finale) perché, in questo scenario, non sarebbero praticati prezzi di rivendita per definizione. Un approccio diverso condurrebbe a una discriminazione tra produttori esportatori, basata esclusivamente sul canale di vendita da essi utilizzato. La Commissione ritiene che la determinazione del prezzo all'importazione pertinente per i calcoli della sottoquotazione e della vendita sottocosto non debba essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano effettuate verso operatori collegati o indipendenti nell'Unione. La metodologia seguita dalla Commissione garantisce che entrambe le circostanze beneficino di parità di trattamento. (618) Pertanto, al fine di permettere un confronto equo, per giungere a determinare un prezzo CIF attendibile è giustificato detrarre le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti dal prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti. (619) Tali argomentazioni sono state dunque respinte. (620) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno affermato che il respingimento della loro argomentazione a favore di un adeguamento per lo stadio commerciale di cui al considerando 611 non riguardava la differenza dei prezzi risultante a livello dei clienti OEM. Dette parti interessate hanno affermato che un confronto equo dei prezzi richiedeva un adeguamento al rialzo al fine di riflettere la maggiorazione del cliente OEM e del proprietario del marchio in seguito all'importazione. (621) Come già spiegato al considerando 611, la Commissione ha preso in considerazione l'argomentazione a favore di un adeguamento per lo stadio commerciale e ha concluso che non vi è alcuna differenza di prezzo coerente e distinta per le vendite a favore di clienti OEM e proprietari di marchi nell'Unione. Adeguare al rialzo il prezzo all'importazione cinese per la maggiorazione applicata dagli importatori dotati di marchio che rifletterebbe una differenza dello stadio commerciale comprometterebbe la risultanza dell'inchiesta secondo la quale non vi è alcuna differenza di prezzo coerente e distinta per le vendite a livello di clienti OEM e di proprietari di marchi nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.4.1. Osservazioni generali (622) In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (623) Come indicato al considerando 27, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento. (624) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. (625) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, crescita, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione) sulla base delle informazioni fornite da CONEBI, dalle statistiche sulle importazioni e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. (626) La Commissione ha verificato i dati sul consumo presentati da CONEBI. La Commissione ha constatato che tali informazioni erano realmente basate su informazioni raccolte da associazioni nazionali di produttori europei, che erano tratte dalle dichiarazioni delle società o da stime ragionevoli, e che erano sostenute da procedure di documentazione e ricerca adeguate. (627) Gli indicatori delle vendite, della produzione, della capacità e dell'occupazione dell'industria dell'Unione derivano da tali informazioni e sono stati stimati sulla base dei rapporti pertinenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tale approccio segue la metodologia descritta dal denunciante nella versione non riservata della denuncia. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito a tale metodologia. (628) Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la serie di dati macroeconomici sia rappresentativa della situazione economica dell'industria dell'Unione. (629) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari di vendita, costo del lavoro, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito) sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario inviate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, debitamente verificate. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (630) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 16 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2014 2015 2016 PI Volume di produzione (in pezzi) 831 142 976 859 1 095 632 1 066 470 Indice 100 118 132 128 Capacità produttiva (in pezzi) 1 110 641 1 366 618 1 661 587 1 490 395 Indice 100 123 150 134 Utilizzo degli impianti 75 % 71 % 66 % 72 % Indice 100 95 88 96 Fonte: CONEBI, produttori dell'Unione inclusi nel campione (631) Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 28 % durante il periodo in esame nonostante un calo del 3 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. (632) L'aumento della produzione è stato trainato dalla crescita dei consumi. La produzione deve essere pianificata prima di stagioni di vendita molto brevi e pertanto fa affidamento in una certa misura sulle previsioni di vendita. Il calo della produzione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta è stato pertanto legato principalmente a una continua perdita di quota di mercato a favore delle importazioni dalla RPC che ha costretto l'industria dell'Unione a rivedere le sue aspettative. (633) La capacità produttiva è aumentata del 34 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 50 % tra il 2014 e il 2016 e successivamente un calo del 10 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. (634) L'utilizzo degli impianti è diminuito dal 75 % nel 2014 al 72 % durante il periodo dell'inchiesta, con una contrazione dal 75 % al 66 % tra il 2014 e il 2016 dovuta a una crescita più rapida della capacità rispetto alla produzione. La tendenza ha segnato un'inversione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta, quando la capacità è stata ridotta in misura maggiore rispetto al calo della produzione, determinando un aumento dell'utilizzo degli impianti dal 66 % al 72 %. (635) La capacità fa riferimento al numero teorico di biciclette elettriche che possono essere fabbricate sulle linee di produzione disponibili. Le linee di produzione attualmente utilizzate per la produzione di biciclette elettriche sono principalmente convertite dalle linee di produzione esistenti precedentemente utilizzate per le biciclette convenzionali. Tale conversione può avvenire rapidamente e a un prezzo ridotto. La capacità di produzione delle biciclette elettriche rappresenta una piccola parte della capacità esistente per la produzione di biciclette convenzionali. Di conseguenza, gli indicatori della capacità e dell'utilizzo degli impianti hanno scarsa rilevanza in quanto possono essere adattati tenendo conto delle evoluzioni del mercato. In questo specifico caso, la Commissione ha inoltre constatato che la conversione tra biciclette convenzionali ed elettriche non richiede neanche investimenti significativi (che influiscono sul flusso di cassa, sulla capacità di ottenere capitale o sulla continuità operativa), un costo fisso significativo (con un considerevole impatto sulla redditività collegata all'utilizzo) o un vincolo ad aumentare la produzione. (636) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno affermato che l'aumento della produzione non indicava un pregiudizio. Essi hanno altresì affermato che i produttori dell'Unione avevano aumentato la loro capacità dal 2014 al 2016. Tali parti interessate hanno affermato che ciò era stato possibile soltanto perché l'industria dell'Unione non aveva dovuto affrontare la concorrenza fino al 2016, come si ammetterebbe nella denuncia. Dette parti sostengono che tra il 2014 e il 2016 l'industria dell'Unione ha sviluppato una notevole capacità in eccesso fino a quando non si è resa conto che tale eccedenza di capacità ne stava influenzando la redditività e ha quindi ridotto detta capacità per migliorare la redditività quando le vendite sono rimaste forti. Dette parti hanno tuttavia osservato che l'utilizzo degli impianti è rimasto significativo e che il calo registrato nel 2015-2016 è corrisposto a un significativo aumento della capacità. (637) La Commissione ha sottolineato che la denuncia non ha mai dichiarato che l'industria dell'Unione non avesse dovuto affrontare concorrenza tra il 2014 e il 2016. Come indicato al considerando 631, l'aumento della produzione è stato trainato dalla crescita dei consumi. Tuttavia, dopo il 2015, la produzione e il consumo hanno fatto registrare una divergenza marcata e crescente, dovuta alla pressione sulle vendite e a una continua perdita di quote di mercato. Analogamente la capacità è aumentata allo stesso ritmo dei consumi fino al 2016 e il deterioramento dell'utilizzo degli impianti è stato quindi collegato al medesimo schema. Inoltre, come spiegato al considerando 634, gli indicatori della capacità e dell'utilizzo degli impianti presentano una rilevanza limitata per quanto concerne la redditività. (638) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il CEIEB ha affermato che non vi era alcun nesso tra il deterioramento della capacità e l'utilizzo degli impianti e le importazioni sovvenzionate provenienti dalla Cina, poiché era asseritamente difficile stabilire quale parte della capacità fosse utilizzata per la parte convenzionale e quale per le biciclette elettriche, in particolare dal momento che la produzione di biciclette convenzionali è diminuita del 3,7 % nel 2016 secondo i dati pubblicati da CONEBI. (639) La Commissione ha ricordato che la capacità e l'utilizzo degli impianti sono stati verificati in relazione al prodotto in esame, escludendo le biciclette convenzionali. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (640) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 17 Volume delle vendite e quota di mercato 2014 2015 2016 PI Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in pezzi) 850 971 932 846 1 061 975 1 019 001 Indice 100 110 125 120 Quota di mercato 75 % 68 % 64 % 51 % Indice 100 92 85 69 Fonte: CONEBI, produttori dell'Unione inclusi nel campione (641) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 20 % durante il periodo in esame. È aumentato del 25 % tra il 2014 e il 2016 e successivamente sceso del 4 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. (642) Analogamente all'andamento del volume della produzione, l'incremento della quantità delle vendite tra il 2014 e il 2016 è stato trainato da un aumento dei consumi. La contrazione della quantità delle vendite tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta è stata direttamente collegata alla continua perdita di quota di mercato a favore delle importazioni dalla RPC. (643) Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate a un ritmo molto più lento rispetto all'andamento dei consumi. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita sensibilmente, passando dal 75 % nel 2014 al 51 % durante il periodo dell'inchiesta. (644) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCME ha affermato che l'aumento complessivo delle vendite pari al 20 % per il periodo in esame deve essere considerato un ottimo risultato e non può essere indicativo di un pregiudizio notevole. (645) Tuttavia, l'aumento del 20 % delle vendite dell'industria dell'Unione va visto alla luce di un aumento del 74 % del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo, come indicato nella tabella 13. Un aumento delle vendite notevolmente inferiore rispetto all'aumento dei consumi non può essere considerato un buon risultato e può di fatto essere indicativo di un pregiudizio notevole. (646) La CCCME ha altresì affermato che, secondo le informazioni contenute nella denuncia, i produttori che sostenevano detta denuncia avevano subito soltanto una diminuzione di lievissima entità della loro quota di mercato pari a 2 punti percentuali durante il periodo in esame. Tale lieve calo confermerebbe che i denuncianti nel contesto della presente inchiesta non hanno subito un pregiudizio notevole dalle importazioni del prodotto in esame. (647) A tale riguardo, si osserva che a norma dell'articolo 8 del regolamento di base, il termine «pregiudizio» è definito come «pregiudizio grave a danno dell'industria dell'Unione». Di conseguenza la Commissione è tenuta a valutare il pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione nel suo complesso, non soltanto nei confronti dei denuncianti. La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione ha subito una significativa perdita di quota di mercato pari a 24 punti percentuali. Il fatto che taluni produttori dell'Unione abbiano perso una quota di mercato inferiore (o superiore) rispetto ad altri non mette in discussione tale risultanza. 4.4.2.3.   Crescita (648) L'industria dell'Unione non è riuscita a beneficiare appieno della crescita dei consumi tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta. I consumi sono infatti aumentati del 74 % mentre l'industria dell'Unione è riuscita a far crescere le sue vendite solo del 20 %. Di conseguenza, in tale periodo l'industria dell'Unione ha perso una quota di mercato significativa (24 punti percentuali). L'industria dell'Unione ha dovuto ridurre la sua produzione, le sue vendite, la sua occupazione e la sua capacità tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta a causa delle importazioni oggetto di sovvenzione provenienti dalla RPC. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (649) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 18 Occupazione e produttività 2014 2015 2016 PI Numero di dipendenti 2 488 2 958 3 458 3 493 Indice 100 119 139 140 Produttività (pezzi/dipendente) 334 330 317 305 Indice 100 99 95 91 Fonte: CONEBI, produttori dell'Unione inclusi nel campione (650) L'industria dell'Unione ha aumentato il livello di occupazione del 40 % durante il periodo in esame. Tale aumento è avvenuto in gran parte tra il 2014 e il 2016. Il livello di occupazione è rimasto pressoché invariato tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. (651) La produttività è diminuita del 9 % a causa dell'aumento dell'occupazione ad un ritmo più sostenuto rispetto alla produzione. 4.4.2.5.   Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione (652) L'impatto dell'entità dei margini di sovvenzione effettivi sull'industria dell'Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC. (653) Non vi sono elementi di prova di precedenti pratiche di sovvenzione. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (654) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita applicati dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 19 Prezzi di vendita nell'Unione 2014 2015 2016 PI Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/pezzo) 1 112 1 156 1 237 1 276 Indice 100 104 111 115 Costo unitario di produzione (EUR/pezzo) 1 068 1 134 1 173 1 234 Indice 100 106 110 116 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione (655) I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentati del 15 % nel periodo in esame, in linea con l'aumento del costo medio di produzione che è cresciuto del 16 %. (656) Poiché i costi e i prezzi medi sono influenzati dalla combinazione di prodotti venduta da tali produttori, non è detto che il costo e il prezzo di un prodotto comparabile siano aumentati del 16 % durante il periodo in esame. (657) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il CEIEB, la CCCME e taluni produttori esportatori hanno affermato che la Commissione non aveva giustificato il fatto che il prezzo dell'industria dell'Unione sarebbe in effetti dovuto aumentare in misura maggiore. Dette parti hanno sostenuto che l'affermazione di cui al considerando 655 secondo la quale il prezzo medio è una combinazione di tutte le biciclette elettriche vendute dai produttori inclusi nel campione non fornisce tale spiegazione e hanno ritenuto che sarebbe stato più logico valutare che i prezzi e i costi degli stessi prodotti stavano crescendo in maniera proporzionale per il prodotto in esame nel suo complesso. (658) Innanzitutto la Commissione osserva che l'anno di riferimento per la misurazione di tale aumento era il 2014, anno in cui l'industria dell'Unione ha registrato un livello molto basso di redditività e il suo margine di profitto più basso durante il periodo in esame. In secondo luogo, in questo contesto, l'aumento dei prezzi medi rifletteva l'evoluzione dei costi medi di produzione e non è andato oltre tale soglia. In terzo luogo, come affermato al punto 655, tale evoluzione non significa necessariamente che il costo e il prezzo di un prodotto comparabile siano aumentati allo stesso modo del costo e del prezzo medi, poiché la gamma di prodotti cambia ogni stagione. Alla luce di questi elementi e delle risultanze riguardanti la sottoquotazione, la Commissione non concorda pertanto con l'argomentazione secondo la quale l'aumento del prezzo medio dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione invalida l'esistenza della compressione o depressione dei prezzi. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (659) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 20 Costo medio del lavoro per dipendente 2014 2015 2016 PI Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) 38 348 37 042 34 818 34 659 Indice 100 97 91 90 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione (660) Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 10 % durante il periodo in esame a causa dell'aumento del numero di operai a fronte di un aumento del personale impiegato in funzioni di vendita e amministrative. 4.4.3.3.   Scorte (661) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 21 Scorte 2014 2015 2016 PI Scorte finali (pezzi) 59 375 73 521 90 573 98 412 Indice 100 124 153 166 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione (662) Il livello delle scorte finali dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 66 % durante il periodo in esame. (663) Occorre ricordare che il livello di scorte nel periodo in esame è stato rilevato alla fine di settembre quando le scorte sono solitamente basse in quanto tale momento coincide con il termine della stagione di vendita. Al contrario, il livello di scorte negli altri periodi è stato rilevato alla fine di dicembre, quando è normale avere scorte elevate in previsione della stagione di vendita successiva. (664) L'aumento delle scorte è stato pertanto significativo. È stato ricondotto all'andamento generale del mercato e al fatto che mentre i volumi di produzione sono stati mantenuti ben al di sotto dell'aumento dei consumi, i volumi delle vendite hanno registrato un andamento anche più lento della produzione, generando un accumulo di scorte particolarmente visibile alla fine del periodo dell'inchiesta. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (665) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 22 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2014 2015 2016 PI Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 2,7 % 4,3 % 3,8 % 3,4 % Indice 100 160 142 125 Flusso di cassa (EUR) 5 178 860 – 5 433 666 17 079 409 4 955 399 Indice 100 – 105 330 96 Flusso di cassa (in % del fatturato delle vendite) 1,1 % – 1,0 % 2,5 % 0,6 % Indice 100 – 89 218 55 Investimenti (EUR) 6 775 924 17 773 148 7 888 936 11 965 802 Indice 100 262 116 177 Utile sul capitale investito 18 % 30 % 38 % 37 % Indice 100 164 213 203 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione (666) La Commissione ha stabilito la redditività dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. (667) Partendo da un livello basso del 2,7 % nel 2014, i margini di profitto hanno subito un'erosione dal 4,3 % nel 2015 al 3,4 % nel periodo dell'inchiesta. (668) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è diminuito del 4 % durante il periodo in esame, diventando negativo nel 2015; il dato non riguardava gli investimenti effettuati durante il periodo in esame. (669) Il confronto tra il margine di profitto in percentuale del fatturato e il flusso di cassa operativo espresso sulla stessa base mostra una scarsissima conversione del profitto in flussi di cassa a causa della variazione delle scorte. (670) Durante il periodo in esame gli investimenti sono aumentati del 77 % benché non rappresentino più del 2 % delle vendite. (671) Il rapporto dell'utile sul capitale investito è aumentato del 103 % durante il periodo in esame. Tuttavia, sebbene l'industria delle biciclette elettriche sia strutturalmente un settore ad alta intensità di capitale, richiede pochi beni per funzionare, i quali in genere sono già presenti per via della produzione di biciclette convenzionali. In tale contesto, l'utile sul capitale investito ha rilevanza limitata. (672) La scarsa prestazione finanziaria dell'industria dell'Unione in termini di profitti e flusso di cassa durante il periodo dell'inchiesta ha limitato la sua capacità di ottenere capitale. (673) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno sostenuto che il livello del margine di profitto dell'industria dell'Unione durante il PI e la sua evoluzione nel periodo in esame non caratterizzavano una situazione di pregiudizio notevole. (674) Sebbene l'inchiesta abbia accertato l'esistenza di un volume significativo di importazioni a prezzi sovvenzionati e inferiori, essa ha altresì accertato la forza della domanda nel mercato delle biciclette elettriche, la quale ha limitato, in qualche misura, gli effetti negativi sul margine di profitto dell'industria dell'Unione. Tale osservazione comprende il periodo tra il 2016 e il PI, nel quale il netto aumento delle importazioni dalla RPC è coinciso con un calo relativamente modesto delle vendite dell'industria dell'Unione a causa del persistente vigore dei consumi. Ciò nonostante la Commissione ha osservato che il margine di profitto dell'industria dell'Unione è diminuito in tutti gli anni tranne uno e si è attestato complessivamente a livelli ridotti. Inoltre, la conclusione dell'esistenza di un pregiudizio notevole non si basa su un singolo indicatore. Altri indicatori, di cui alcuni di natura finanziaria come il flusso di cassa, sono stati analizzati unitamente all'evoluzione del margine di profitto al fine di trarre una conclusione circa una situazione di pregiudizio notevole. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. (675) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il CEIEB ha valutato che il margine di profitto di riferimento del 4,3 % non era significativamente superiore al margine di profitto durante il periodo dell'inchiesta (3,4 %) e ha sostenuto che il livello di redditività dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta non comprovava l'esistenza di un pregiudizio. (676) Come affermato al considerando 670, il settore delle biciclette elettriche è strutturalmente un settore ad alta intensità di capitale. Di conseguenza è importante verificare se la redditività conseguita sia in grado di generare un flusso di cassa sufficiente a sostenere le attività dell'industria dell'Unione. Come dimostrato nella tabella 22, il flusso di cassa dell'industria dell'Unione è stato debole durante il periodo dell'inchiesta, attestandosi a un mero 0,6 % del fatturato delle vendite. Di conseguenza nel valutare i risultati finanziari dell'industria dell'Unione nel suo complesso e non considerando la redditività isolatamente, viene mantenuta la risultanza relativa agli scarsi risultati finanziari dell'Unione. (677) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCME ha osservato che investimenti ingenti e l'occupazione potevano comportare un aumento sostanziale dei costi fissi per i produttori dell'Unione e avere un impatto significativo sulla redditività, soprattutto se l'utilizzo degli impianti era esiguo. (678) Per quanto concerne gli investimenti, tale osservazione è stata analizzata nella sezione 5.2.3 del presente regolamento, in particolare ai considerando da 705 a 707, nei quali la Commissione ha spiegato che le spesa in conto capitale non ha avuto un impatto significativo sulla redditività dell'industria dell'Unione. (679) Per quanto concerne l'occupazione, la CCCME ha sostenuto che l'enorme aumento di capacità si è riflesso strettamente in una crescita sostanziale del numero di dipendenti. È tuttavia altresì evidente che l'aumento dell'occupazione è stato trainato anche da un significativo aumento della produzione. (680) La Commissione ha riscontrato che, in particolare tra il 2014 e il 2016, l'occupazione rispecchiava la produzione molto più fedelmente rispetto alla capacità produttiva. Durante il periodo dell'inchiesta, nel quale le vendite e la produzione dell'Unione hanno registrato un andamento negativo nonostante il crescente consumo dell'Unione, l'industria dell'Unione non è stata in grado di ridurre l'occupazione, con una conseguente diminuzione della produttività per dipendente. Tale produttività decrescente e il conseguente impatto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione sono tuttavia direttamente collegati ai crescenti quantitativi di importazioni sovvenzionate di biciclette elettriche cinesi durante il periodo in esame. 4.4.4. Conclusione sul pregiudizio (681) Dovendo affrontare un flusso accelerato di importazioni oggetto di sovvenzione dalla Cina, l'industria dell'Unione non è stata in grado di capitalizzare sulla crescita del mercato delle biciclette elettriche. Le vendite sono aumentate del 20 % nel periodo in esame, mentre i consumi sono aumentati del 74 %. Allo stesso tempo sono stati persi 24 punti di quota di mercato, di cui il 17 a favore delle importazioni cinesi, che nel periodo dell'inchiesta presentavano prezzi dal 16 % al 43 % inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. (682) La pressione sulle vendite è stata percepita in relazione alla produzione, alle scorte, alla capacità, all'utilizzo degli impianti e ai livelli di occupazione. La produzione è aumentata sostanzialmente allo stesso ritmo dei consumi tra il 2014 e il 2015 (+18 % e +20 % rispettivamente). Tuttavia dopo il 2015 l'industria dell'Unione è stata obbligata a rivedere le proprie aspettative di vendita. La tendenza nella produzione ha quindi segnato una divergenza marcata e crescente rispetto all'andamento generale del mercato, con un aumento della produzione del 9 % e dei consumi del 45 % tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta. (683) Ciò nonostante, tranne nel 2014, la produzione è stata sistematicamente superiore alle vendite, portando a un notevole aumento delle scorte. La capacità produttiva, che aveva registrato un aumento in linea con i consumi fino al 2016, è stata ridotta al fine di evitare il deterioramento del tasso di utilizzo degli impianti che aveva perso 9 punti percentuali tra il 2014 e il 2016. (684) Tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta nel complesso, la produzione è diminuita, le scorte sono state più elevate dopo la stagione di vendita piuttosto che prima, la capacità è stata ridotta, l'occupazione ha registrato uno stallo mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate di 155 punti percentuali. (685) La pressione sui prezzi e l'incapacità di sfruttare economie di scala in un mercato nascente hanno tenuto la redditività dell'industria dell'Unione a livelli ridotti durante tutto il periodo in esame. Il basso livello di profitto e la variazione delle scorte hanno comportato flussi di cassa operativi ridotti al di sotto del livello degli investimenti effettuati durante il periodo in esame e hanno creato un ulteriore elemento di vulnerabilità per questo settore a elevata intensità di capitale fortemente dipendente dalla liquidità fornita dalle banche. Quattro produttori sono falliti durante il periodo dell'inchiesta. (686) Gli indicatori di pregiudizio per la crescita, la quota di mercato, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le scorte, i margini di profitto, i flussi di cassa e la capacità di ottenere capitale hanno registrato un andamento negativo. È stato solo grazie alla solida crescita sottostante della domanda che non sono diventati negativi anche altri indicatori. (687) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno affermato che nell'analisi del pregiudizio non erano stati presi in considerazione fattori di concorrenza. Tali produttori hanno affermato che la denuncia ammetteva che le importazioni provenienti dalla RPC non avessero costituito una problematica di mercato fino al 2016, nella misura in cui esse erano concentrate sui segmenti di basso e medio livello del mercato dell'Unione e che l'analisi del pregiudizio avrebbe dovuto concentrarsi su tali specifici segmenti. (688) Nonostante il fatto che tali argomentazioni siano state formulate sulla base di una lettura inesatta della denuncia, la Commissione ricorda che le sue conclusioni non si basavano sulla denuncia, bensì sulla sua inchiesta e sulle risultanze tratte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio e alla causalità. Come stabilito al considerando 746, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è attiva in tutti i segmenti di mercato. Di conseguenza tale differenziazione del prodotto in esame non era giustificata e pertanto detta argomentazione ha dovuto essere respinta. In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che dal momento che la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione riguardava principalmente produttori dell'Unione diversi dai denuncianti, come spiegato al considerando 645, le importazioni provenienti dalla Cina e la produzione dei denuncianti si collocavano presumibilmente in segmenti di mercato ampiamente distinti. Tuttavia, come già menzionato al considerando 646, l'analisi del pregiudizio riguarda l'industria dell'Unione nel suo complesso e non soltanto i denuncianti. È pacifico che l'industria dell'Unione abbia subito una perdita significativa di quota di mercato di 24 punti percentuali, principalmente a favore delle importazioni cinesi, le quali hanno guadagnato 17 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame. (689) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno affermato che la dichiarazione di cui al considerando 685 secondo la quale tutti gli indicatori ivi citati «hanno registrato un andamento negativo» era falsa e fuorviante. Le parti interessate hanno affermato che l'indicatore della «crescita», in termini tanto di produzione quanto di vendite, e le vendite, in termini tanto di valore quanto di volume, hanno registrato un andamento sostanzialmente positivo nel periodo in esame. Inoltre, dette parti hanno affermato che la «capacità» dell'industria dell'Unione è aumentata notevolmente e che anche la redditività e i prezzi sono aumentati durante il periodo in esame. Tali parti interessate hanno aggiunto che, contrariamente a quanto affermato ai considerando 684 e 685, gli indicatori di prestazione e, in particolare, la redditività non erano a livelli ridotti durante il periodo in esame. Infine, dette parti hanno sostenuto che dal momento che il denunciante stesso aveva ammesso che le importazioni provenienti dalla RPC non avevano iniziato a crescere e a diventare competitive fino al 2016, un basso margine di profitto nel 2014 poteva essere dovuto soltanto a una colpa commerciale dei produttori dell'Unione stessi. Allo stesso modo, il CEIEB ha affermato che gli andamenti positivi di produzione, vendite, capacità produttiva e occupazione compensano la perdita di quote di mercato e la pressione sui prezzi e sulla redditività. Il CEIEB ha sostenuto che la perdita di quote di mercato era l'unico indicatore che aveva avuto un andamento negativo durante il periodo in esame e che di per sé non era sufficiente a giustificare l'esistenza di un pregiudizio. La Commissione ricorda che lo scopo della sua analisi del pregiudizio consiste nel valutare il livello del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ciò comporta una valutazione della rilevanza dei singoli indicatori di andamento, delle loro relazioni e dell'evoluzione durante il periodo in esame. Un mero confronto dei punti estremi di ciascun indicatore, preso separatamente, non può riflettere le tendenze economiche in atto nell'industria dell'Unione. A tal riguardo, la risultanza relativa all'indicatore di crescita è stata spiegata ai considerando 647 e 680 e si è basata sulla sostanziale e crescente divergenza tra l'evoluzione del consumo e l'evoluzione delle vendite dell'industria dell'Unione che si è tradotta in una significativa perdita di quota di mercato. Come spiegato nei considerando da 681 a 683, nel corso del tempo le ripercussioni di tale divergenza si sono estese alla produzione, alle scorte, alla capacità, all'utilizzo degli impianti e al livello di occupazione. Inoltre, come spiegato al considerando 684, il margine di profitto è rimasto ad un livello dichiaratamente basso con una tendenza alla diminuzione in tutti gli anni tranne uno. Considerando altresì che il settore delle biciclette elettriche è ad alta intensità di capitale e fa affidamento sui finanziamenti bancari, l'analisi della posizione finanziaria deve tenere conto della conversione dei profitti in flussi di cassa operativi che è stata insufficiente e ben al di sotto dei margini di profitto. Nel complesso la Commissione ha pertanto confermato che le tendenze citate in precedenza in tale considerando hanno caratterizzato una situazione depressa e negativa e hanno confermato la conclusione della Commissione secondo la quale l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. (690) Infine la Commissione è in disaccordo con l'argomentazione secondo la quale il basso margine di profitto registrato dall'industria dell'Unione nel 2014 poteva essere dovuto soltanto a una colpa commerciale di detta industria dal momento che il denunciante aveva ammesso che le importazioni provenienti dalla RPC non avevano iniziato a crescere e a diventare competitive fino al 2016. La Commissione ha valutato che tale argomentazione si basava su una lettura inesatta della denuncia e, in ogni caso, che era contraddetta dalle risultanze dell'inchiesta secondo le quali le importazioni provenienti dalla RPC mostravano una quota di mercato significativa pari al 18 % nel 2014, che risultava già duplicata nel 2016. L'argomentazione è stata perciò respinta. (691) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno affermato che l'evoluzione degli indicatori indicizzati non riservati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sostanzialmente compromesso la conclusione della Commissione secondo la quale l'industria dell'Unione avrebbe subito un pregiudizio notevole. (692) Come da sua prassi abituale e come illustrato al considerando 628, la Commissione ha esaminato gli indicatori di pregiudizio microeconomici utilizzando i dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tali indicatori hanno contribuito alla risultanza di constatazione di un pregiudizio notevole, ma non possono essere interpretati, di per sé stessi, costituire una risultanza completa di pregiudizio notevole (né sostituiscono la determinazione complessiva del pregiudizio effettuata dalla Commissione). Per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio macroeconomici, essi sono stati stabiliti per l'industria dell'Unione nel suo complesso. Pertanto questa argomentazione è stata respinta. (693) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni sul pregiudizio di cui ai considerando da 680 a 685. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (694) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. (695) La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: importazioni da altri paesi terzi, prestazioni delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e una presunta incidenza degli investimenti e dell'ampliamento delle capacità. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni (696) I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC sono stati sensibilmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, con margini di sottoquotazione compresi tra il 16,2 % e il 43,2 %. Nel periodo in esame, l'industria dell'Unione ha perso 24 punti di quota di mercato in un mercato che è cresciuto del 74 % mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate del 250 % e hanno guadagnato 17 punti di quota di mercato, passando dal 18 % al 35 %. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC ha mantenuto i profitti e i flussi di cassa a livelli ridotti. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni dai paesi terzi (697) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 23 Importazioni da paesi terzi Paese 2014 2015 2016 PI Taiwan Volume (in pezzi) 21 335 43 095 79 312 108 817 Indice 100 202 372 510 Quota di mercato 2 % 3 % 5 % 5 % Prezzo medio 622 571 843 1 016 Indice 100 92 135 163 Vietnam Volume (in pezzi) 37 892 74 259 91 468 101 376 Indice 100 196 241 268 Quota di mercato 3 % 5 % 5 % 5 % Prezzo medio 435 539 542 570 Indice 100 124 125 131 Svizzera Volume (in pezzi) 883 14 310 30 477 28 440 Indice 100 1 621 3 452 3 221 Quota di mercato 0 % 1 % 2 % 1 % Prezzo medio 1 140 1 391 1 606 1 606 Indice 100 122 141 141 Giappone Volume (in pezzi) 16 994 4 217 1 613 1 710 Indice 100 25 9 10 Quota di mercato 1 % 0 % 0 % 0 % Prezzo medio 1 098 1 406 1 687 952 Indice 100 128 154 87 Totale di tutti i paesi terzi tranne la RPC Volume (in pezzi) 77 104 135 881 202 870 240 343 Indice 100 176 263 312 Quota di mercato 7 % 10 % 12 % 12 % Prezzo medio 641 666 828 897 Indice 100 104 129 140 Fonte: Eurostat (698) Il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC ha registrato un andamento solido, aumentando la sua quota di mercato dal 7 % nel 2014 (77 000 pezzi) al 12 % (240 000 pezzi nel periodo dell'inchiesta). Tuttavia, il ritmo di crescita ha subito un rallentamento quando i produttori esportatori cinesi hanno intensificato la loro attività dopo il 2015. (699) Tali importazioni derivavano quasi esclusivamente da Taiwan e dal Vietnam. Ciò nonostante, successivamente al 2015 la Commissione ha osservato un aumento più lento delle importazioni dal Vietnam, che potrebbe essere spiegato dalla marcata e crescente differenza di prezzo rispetto alle importazioni cinesi. Analogamente, la progressione continua delle importazioni da Taiwan si è verificata a causa di un altrettanto sensibile aumento dei prezzi, che suggerisce che tali importazioni potrebbero essere state spostate verso la fascia alta del mercato. (700) Le importazioni da Taiwan e dal Vietnam avevano in media prezzi più bassi rispetto all'industria dell'Unione. Tuttavia, vista l'ampia gamma di prezzi delle biciclette elettriche, la Commissione non può concludere che tali importazioni abbiano sottoquotato i prezzi dell'industria dell'Unione su base comparabile. I loro prezzi medi inoltre sono aumentati mentre i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti. (701) La differenza tra i prezzi delle importazioni dal Vietnam e quelli dell'industria dell'Unione era comunque significativa e non è possibile escludere che tali prezzi abbiano contribuito marginalmente al pregiudizio. Le importazioni dal Vietnam hanno tuttavia cessato di conquistare quote di mercato dopo il 2015 e i loro volumi sono rimasti ridotti. (702) Di conseguenza, le importazioni da tutti i paesi diversi dalla RPC non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e non possono avere avuto altro che un impatto marginale sul pregiudizio. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione (703) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 24 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione 2014 2015 2016 PI Volume delle esportazioni (in pezzi) 5 539 14 529 24 922 21 548 Indice 100 262 450 389 Prezzo medio (EUR) 1 570 680 676 907 Indice 100 43 43 58 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione (704) Le esportazioni fuori dall'Unione da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono state trascurabili (3 % del volume totale delle vendite nel periodo in esame). Anche tenendo conto della riduzione del prezzo medio, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non può aver rappresentato una causa di pregiudizio. 5.2.3. Investimenti e ampliamento delle capacità (705) La CCCME ha affermato che nel 2016 l'investimento nella capacità ha comportato un surplus di capacità produttiva oltre qualsiasi previsione realistica di vendita che ha avuto l'effetto sia di ridurre in misura significativa l'utilizzo degli impianti sia di incidere gravemente sulla redditività. (706) La Commissione ha respinto tale argomentazione. In primo luogo, non è possibile affermare che l'investimento nella capacità fosse oltre qualsiasi previsione realistica di vendita. Come illustrato nella tabella 6, la capacità produttiva è aumentata di 300 000 pezzi tra il 2015 e il 2016, pienamente in linea con la crescita dei consumi tra il 2015 e il 2016, che a sua volta era di 300 000 pezzi come illustrato nella tabella 13. A causa della pressione sleale esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni, tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha successivamente ridotto la sua capacità produttiva di oltre 150 000 pezzi, nonostante un'ulteriore crescita del mercato di oltre 300 000 pezzi. (707) In secondo luogo, la Commissione ha constatato che il livello di spesa in conto capitale non era elevato e al contrario si attestava al di sotto del 2 % del fatturato totale nel periodo in esame. L'industria dell'Unione ha convertito le linee di produzione esistenti e l'aumento della capacità non era pertanto un fattore determinante per le spese in conto capitale. (708) In terzo luogo, le spese in conto capitale non sono state prese in considerazione nel calcolo della redditività (salvo per il deprezzamento e l'ammortamento, che non sono aumentati sensibilmente) o dei flussi di cassa (che sono a livello operativo). È stato pertanto inesatto interpretare uno qualsiasi di questi indicatori alla luce del livello degli investimenti. (709) Infine, gli indicatori della Commissione hanno dimostrato che il costo di produzione è aumentato in linea con i prezzi di vendita. Di conseguenza non era possibile sostenere che l'aumento della capacità avesse inciso in misura sproporzionata sul costo di produzione. 5.2.4. Andamento dell'industria dell'Unione (710) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno affermato che molti produttori dell'Unione con sede in Europa centrale importavano parti dalla RPC, le assemblavano e vendevano biciclette elettriche nell'Unione. Hanno aggiunto che il prezzo delle biciclette elettriche prodotte da tali società sembra essere relativamente basso, il che potrebbe costituire un'altra causa del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione che producono biciclette elettriche di fascia alta. (711) La Commissione ricorda che la portata geografica della sua inchiesta è il mercato dell'Unione e non parti dello stesso. Dall'inchiesta è emerso che i produttori dell'Unione di biciclette elettriche erano attivi in tutti i segmenti e che taluni produttori inclusi nel campione disponevano di unità di produzione situate in Stati membri dell'Europa centrale. In ogni caso l'argomentazione non è stata motivata ed è stata respinta. (712) Inoltre taluni produttori esportatori hanno affermato che lo scarso andamento dell'industria dell'Unione potrebbe essere stato causato da errori di gestione commessi dai produttori dell'Unione. (713) Innanzitutto la Commissione ha osservato che tale affermazione sembrava contraddire le argomentazioni formulate dalle medesime parti interessate secondo le quali: il mercato delle biciclette elettriche nell'Unione era dominato dall'industria dell'Unione; le importazioni di biciclette elettriche cinesi avevano soltanto guadagnato gradualmente terreno in termini di qualità e di competitività; e infine la causa più probabile del pregiudizio era da ricercarsi in un eccessivo investimento in capacità produttiva da parte dell'industria dell'Unione. (714) La Commissione ha osservato inoltre che tali parti interessate hanno affermato tanto che l'industria dell'Unione ha ottenuto buoni risultati durante il periodo in esame (come indicato al considerando 687) quanto che la sua cattiva gestione spiegherebbe perché le vendite dell'industria dell'Unione sono cresciute soltanto del 20 % nel periodo in esame quando le importazioni provenienti dalla RPC sono invece aumentate del 250 % nello stesso periodo. (715) In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che, per poter essere presa in considerazione, tale argomentazione avrebbe dovuto essere specificata e quantificata con precisione. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che nonostante la perdita di quota di mercato costituisse un elemento importante della sua analisi del pregiudizio, quest'ultima non si limitava soltanto a tale aspetto. A tal proposito la Commissione fa riferimento all'analisi di altri indicatori di pregiudizio e alla sua risultanza relativa alla sottoquotazione, tutti aspetti, questi, che contribuiscono alla sua valutazione dell'analisi complessiva del pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 5.2.5. Incentivi alle vendite di biciclette elettriche sul mercato dell'Unione (716) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno affermato che le sovvenzioni sul mercato dell'Unione potrebbero aver favorito le vendite di biciclette elettriche cinesi meno costose e hanno invitato la Commissione a esaminare ulteriormente l'impatto delle sovvenzioni sui modelli di acquisto per le biciclette elettriche sul mercato dell'Unione. (717) L'impatto delle sovvenzioni destinate a promuovere l'uso di biciclette elettriche è una questione distinta dalla risultanza dell'esistenza di una sottoquotazione e di un pregiudizio derivante delle importazioni cinesi. Ancora una volta, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è attiva in tutti i segmenti di mercato. Di conseguenza, anche qualora le presunte sovvenzioni fossero rilevanti ai fini della presente valutazione, esse non spiegherebbero l'aumento delle biciclette cinesi a scapito delle biciclette meno costose prodotte nell'Unione, il quale sarebbe piuttosto giustificato dal fatto che le biciclette cinesi sono sovvenzionate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 5.3. Conclusione sul nesso di causalità (718) La Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC. (719) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. (720) Gli altri fattori identificati, come le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e un presunto impatto degli investimenti e dell'ampliamento della capacità, non sono stati ritenuti passibili di attenuare il nesso di causalità, anche considerando il loro possibile effetto combinato. (721) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole nei confronti dell'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di sovvenzioni. 6. INTERESSE DELL'UNIONE (722) Conformemente all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di un pregiudizio causato dalle sovvenzioni. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 6.1. Interesse dei fornitori (723) COLIPED, che unisce associazioni nazionali che rappresentano i fornitori di parti, ha sostenuto l'istituzione di misure. Tuttavia nessun fornitore ha assunto individualmente una posizione nella presente inchiesta. (724) Secondo i dati presentati da CONEBI, le parti di biciclette (tanto per le biciclette convenzionali quanto per quelle elettriche) sono fabbricate da 424 società in 19 Stati membri, che impiegano circa 21 000 dipendenti e che nel 2016 hanno investito più di 660 milioni di euro in produzione e innovazione. (725) La Commissione ha concluso che l'istituzione di un dazio compensativo sarebbe nell'interesse dei fornitori dell'industria dell'Unione. 6.2. Interesse dell'industria dell'Unione (726) L'industria dell'Unione è costituita tanto da grandi società quanto da piccole e medie società e impiegava direttamente circa 3 600 persone in dodici Stati membri durante il periodo in esame. Inoltre, sebbene il consumo di biciclette elettriche rappresenti ancora una quota ridotta del mercato complessivo delle biciclette, lo spostamento della domanda dalle biciclette convenzionali alle biciclette elettriche è rapido e rappresenta una sfida strutturale a mantenere il livello di attività, valore aggiunto e posti di lavoro dell'intero settore delle biciclette. (727) Come dimostrato nella sezione 4.4.4, se si analizza l'andamento degli indicatori di pregiudizio dall'inizio del periodo in esame, tutta l'industria dell'Unione ha registrato un peggioramento della sua situazione e ha subito ripercussioni negative derivanti dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. (728) La Commissione prevede che l'istituzione di un dazio compensativo consentirà a tutti i produttori di operare in condizioni di commercio equo sul mercato dell'Unione. In assenza di misure, è molto probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione. (729) La Commissione ha quindi concluso che l'istituzione di un dazio compensativo sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. 6.3. Interesse degli importatori indipendenti (730) Nel corso del procedimento, ventinove importatori hanno manifestato la loro opposizione all'istituzione di misure. Diciannove di loro appartenevano al CEIEB. Le tredici società che si sono opposte alle misure per le quali è noto il volume delle importazioni rappresentavano complessivamente il 10 % delle importazioni totali dalla RPC nel periodo dell'inchiesta. (731) Come spiegato al considerando 581, sei società che fabbricano il prodotto simile sono state escluse dalla definizione di industria dell'Unione e classificate come importatori. Tali società hanno espresso il loro sostegno alle misure. Le loro importazioni rappresentavano quasi il 12 % delle importazioni totali dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. (732) Le osservazioni presentate dagli importatori inclusi nel campione hanno dimostrato che l'istituzione di dazi avrebbe probabilmente interrotto almeno temporaneamente le loro catene di approvvigionamento e minacciato la loro posizione finanziaria se non fossero riusciti a trasmettere ai loro clienti i maggiori costi legati al dazio. (733) Le osservazioni presentate dagli importatori inclusi nel campione hanno inoltre mostrato che gli importatori più grandi erano riusciti ad acquistare biciclette elettriche idonee e/o avevano potenziali fonti alternative di fornitura al di fuori della RPC, compresa l'industria dell'Unione. (734) Le statistiche sulle importazioni dimostrano che il Vietnam e Taiwan hanno fornito quantitativi significativi di biciclette elettriche agli importatori europei. È inoltre probabile che altri paesi che si trovano in una posizione favorevole nella produzione di biciclette convenzionali possano potenzialmente rifornire gli importatori. (735) A tal riguardo, la Commissione ricorda che l'istituzione di dazi sulle importazioni di biciclette convenzionali dalla RPC non ha avuto l'effetto di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni e ha invece ampliato il numero di paesi che forniscono biciclette convenzionali. Al contrario, nei grandi mercati privi di misure sulle biciclette convenzionali provenienti dalla RPC come gli Stati Uniti e il Giappone, le importazioni rappresentavano rispettivamente il 99 % e il 90 % del mercato e provenivano in gran parte dalla RPC. (736) La Commissione ha constatato che il settore delle biciclette è costituito da più di 450 produttori, dei quali solo 37 attualmente fabbricano biciclette elettriche. Inoltre gli attuali produttori di biciclette elettriche forniscono già un'ampia gamma di biciclette elettriche e possono aumentare le loro capacità produttive in normali condizioni di mercato. (737) La Commissione ha riscontrato che l'imposizione di dazi potrebbe avere ripercussioni negative sui piccoli importatori. Tuttavia, ha altresì constatato che l'impatto negativo di tale istituzione potrebbe essere mitigato dalla disponibilità di acquistare biciclette idonee nell'industria dell'Unione, in altri paesi terzi e nella RPC a prezzi equi. (738) Inoltre, la Commissione ha riscontrato che sei importatori, che rappresentavano un grande volume di importazioni, hanno sostenuto l'imposizione di misure, il che ha confermato la capacità degli importatori di adeguare la loro attività all'istituzione di misure. (739) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il CEIEB ha ulteriormente asserito che la Commissione non aveva valutato in maniera adeguata le difficoltà e i costi connessi all'adeguamento della catena di approvvigionamento degli importatori causati dall'istituzione di misure e non ha tenuto conto della situazione dei piccoli importatori. (740) La Commissione non concorda con tale argomentazione e fa riferimento al considerando 736, nel quale riconosce l'effetto negativo dell'istituzione delle misure sui piccoli importatori, e al considerando 740, nel quale essa conclude che l'istituzione di misure non era nell'interesse degli importatori. (741) La Commissione ribadisce tuttavia la sua risultanza secondo la quale tale impatto negativo è mitigato dalla possibilità di approvvigionarsi di biciclette elettriche idonee dall'industria dell'Unione, da altri paesi terzi e dalla RPC a prezzi equi e non pregiudizievoli e che ciò non prevale sull'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. 6.4. Interesse degli utilizzatori (742) La Federazione europea dei ciclisti (European Cyclists' Federation, «ECF») si è manifestata nella presente inchiesta. L'ECF, che rappresenta associazioni e federazioni di ciclisti, ha sostenuto che il pezzo non costituisce il fattore determinante perché le persone vadano più o meno in bicicletta e ha fornito elementi di prova che i paesi in cui le persone utilizzano maggiormente la bicicletta sono quelli in cui le biciclette e le biciclette elettriche costano di più. (743) Tale modello è stato corroborato da un dato presentato dal collettivo degli importatori che si sono opposti alle misure, che dimostrava che i paesi con i tassi di adozione più rapidi delle biciclette elettriche erano i paesi dove le biciclette elettriche erano in media le più costose. (744) Il collettivo degli importatori ha altresì affermato che vi era un solido nesso tra i prezzi delle biciclette, la cultura ciclistica nazionale, la qualità delle infrastrutture e in ultima analisi l'adozione di biciclette elettriche. (745) L'ECF è favorevole a condizioni di mercato che promuovano la qualità, l'innovazione e i servizi. Di conseguenza, l'ECF ha affermato che se venisse stabilita l'esistenza di pratiche commerciali sleali, ciò avrebbe un ruolo negativo sullo sviluppo delle biciclette elettriche e di conseguenza sulla transizione verso un'Europa più ecologica che offre una mobilità più efficace ai suoi cittadini. (746) D'altra parte, il collettivo degli importatori che si sono opposti all'istituzione di misure ha asserito che le misure impedirebbero ai produttori cinesi di fornire i prodotti di fascia bassa e di sviluppare prodotti di fascia medio-alta, causando una riduzione della concorrenza. Poiché l'industria dell'Unione sarebbe in larga misura attiva nei segmenti di fascia medio-alta, a sua volta questo comporterebbe una riduzione della scelta e prezzi più alti per i consumatori europei. (747) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è attiva in tutti i segmenti del mercato, anche nei prodotti di base. A tale riguardo, per «prodotti di base» si intendono le biciclette elettriche che presentano caratteristiche di base nella struttura del numero di controllo del prodotto (NCP). La definizione di «prodotti di base» è diversa dalla presunta differenziazione del mercato in segmenti. In particolare, nessuna parte interessata ha presentato criteri fisici che sosterrebbero un'analisi basata su una segmentazione del mercato. (748) Si prevede che le misure amplificheranno e diversificheranno l'offerta di biciclette elettriche ripristinando la concorrenza a parità di condizioni. Si ricorda che l'istituzione di misure sulle biciclette convenzionali non ha ridotto la scelta dei consumatori, ma ha aumentato la diversità dei fornitori e dei loro paesi di origine. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta priva di fondamento ed è stata respinta. (749) Sebbene si preveda che l'istituzione di misure ripristini prezzi di mercato che sono di fatto superiori ai prezzi sovvenzionati, il prezzo è un fattore che guida le scelte dei consumatori e il probabile impatto sui prezzi per i consumatori deve essere compensato da un confronto tra costi e benefici con alternative alle biciclette elettriche come le automobili, le motociclette o gli scooter. (750) La Commissione ha constatato che l'interesse del consumatore non può essere ridotto all'impatto sui prezzi derivante dal portare le importazioni dalla RPC a livelli non pregiudizievoli. Al contrario, vi sono elementi di prova che la scelta dei consumatori è guidata da atri fattori come la varietà, la qualità, l'innovazione e il servizio, che possono essere ottenuti solo in normali condizioni di mercato con una concorrenza aperta e leale. (751) La Commissione ha pertanto concluso che le misure non si ripercuoterebbero indebitamente sulla situazione dei consumatori e contribuirebbero allo sviluppo sostenibile delle biciclette elettriche in Europa e ai suoi benefici più ampi per la società in termini di protezione dell'ambiente e miglioramento della mobilità. (752) In seguito alla divulgazione delle informazioni, taluni produttori esportatori hanno sostenuto che l'istituzione di misure ridurrebbe la scelta dei consumatori, aumenterebbe i prezzi e andrebbe a detrimento delle politiche ambientali destinate a incoraggiare l'uso di biciclette elettriche. (753) Inoltre, come indicato al considerando 747, si prevede che le misure amplifichino e diversifichino l'offerta di biciclette elettriche provenienti dall'industria dell'Unione e da fonti di approvvigionamento alternative ripristinando la concorrenza a parità di condizioni, salvaguardando nel contempo l'approvvigionamento di importazioni dalla RPC a prezzi equi. (754) Inoltre, il livello di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, la possibilità di convertire facilmente le linee di produzione esistenti per le biciclette tradizionali in linee per le biciclette elettriche e la velocità con cui l'industria dell'Unione è stata in grado di espandere la propria capacità produttiva tra il 2014 e il 2016 in un contesto sfavorevole dimostrano che tale industria ha il potenziale, le risorse e le capacità per adattarsi a potenziali carenze nell'approvvigionamento. (755) La Commissione ribadisce che l'istituzione di misure sulle biciclette convenzionali non ha ridotto la scelta dei consumatori, ma ha aumentato la diversità dei fornitori e dei loro paesi di origine. Si prevede il medesimo sviluppo del mercato per le biciclette elettriche. (756) Per quanto concerne l'impatto delle misure sui prezzi, la Commissione fa riferimento ai considerando 748 e 749 e, in particolare, al fatto che l'interesse del consumatore non può essere ridotto all'impatto sui prezzi determinato dal portare le importazioni dalla RPC a livelli non pregiudizievoli. 6.5. Interesse di altre parti (757) Infine, il sindacato europeo industriAll si è manifestato per esprimere preoccupazioni in relazione all'impatto negativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla situazione dell'industria dell'Unione e il suo sostegno alle misure al fine di garantire la parità di condizioni e una continua e solida occupazione nell'Unione. 6.6. Conclusione sull'interesse dell'Unione (758) In sintesi, nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra che esistano validi motivi contro l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame. (759) Eventuali effetti negativi sugli importatori indipendenti non possono essere considerati sproporzionati e sono mitigati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, offerte da paesi terzi o dall'industria dell'Unione. Gli effetti positivi delle misure compensative sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgono sul potenziale effetto negativo sugli altri gruppi di interesse. 7. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE (760) Alla luce delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, dovrebbero essere istituite misure compensative definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione dalle importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni. 7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (761) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha innanzitutto stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. (762) Il pregiudizio verrebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i suoi costi di produzione e di ottenere un profitto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione che potrebbe essere ragionevolmente conseguito in normali condizioni di concorrenza da un'industria di questo tipo nel settore, ossia in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. (763) Allo scopo di stabilire tale utile che potrebbe essere ragionevolmente conseguito in normali condizioni di concorrenza, la Commissione ha preso in considerazione i profitti realizzati sulle vendite ad acquirenti indipendenti, utilizzati al fine di determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. (764) Il profitto di riferimento è stato fissato al 4,3 %, che corrisponde al margine di profitto medio più alto dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. I produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono stati in grado di fornire un margine di profitto per la produzione di biciclette elettriche prima del 2014. (765) In seguito alla divulgazione delle informazioni, un produttore esportatore ha affermato che la metodologia impiegata dalla Commissione per il calcolo del prezzo non pregiudizievole dei produttori dell'Unione era viziata. La Commissione ha affermato che deducendo il profitto medio durante il periodo dell'inchiesta e aggiungendo il profitto di riferimento, la Commissione non ha tenuto conto dei diversi livelli di profitto conseguiti dai produttori dell'Unione per modelli diversi. Tale parte interessata ha affermato che il prezzo non pregiudizievole dovrebbe essere calcolato deducendo dai prezzi reali il profitto medio per NCP prima di aggiungere il profitto di riferimento. (766) La Commissione ricorda che il regolamento di base non fornisce alcuna metodologia specifica per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. Inoltre, la determinazione della Commissione riguarda il prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione. A tale riguardo, è assolutamente accettabile eliminare il profitto medio dell'industria dell'Unione dai suoi prezzi di vendita medi, al fine di determinare il costo medio di produzione del prodotto simile, e quindi aggiungere il profitto di riferimento per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha utilizzato questa metodologia coerentemente in passato e gode di una significativa discrezionalità nell'esecuzione di tale valutazione. (767) Nel contesto della presente inchiesta, il pregiudizio viene valutato per tutti i tipi di prodotto nel loro complesso. In effetti, tutti gli indicatori di pregiudizio, ivi compresi la redditività e il profitto di riferimento, sono espressi come media per tutti i tipi di prodotto in esame. Quando si stabilisce il prezzo non pregiudizievole, lo si fa nell'ottica di eliminare il pregiudizio dall'industria dell'Unione causato dalle importazioni sovvenzionate nel loro complesso. Al fine di eliminare tale pregiudizio, è sufficiente che il prezzo non pregiudizievole sia stabilito aumentando uniformemente il prezzo di vendita di tutti i tipi di prodotto della differenza tra il profitto effettivo durante il periodo dell'inchiesta e il profitto di riferimento, consentendo così all'industria dell'Unione di conseguire il profitto di riferimento. Non è necessario valutare individualmente la situazione della redditività per ogni singolo tipo di prodotto. (768) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il denunciante si è detto in disaccordo rispetto al profitto di riferimento utilizzato dalla Commissione per calcolare il prezzo non pregiudizievole. Ha affermato che il profitto di riferimento non dovrebbe essere costituito dal profitto medio dell'industria dell'Unione, bensì dal profitto medio delle società che non hanno subito pregiudizi dalle importazioni cinesi nel 2015. Il denunciante ha sostenuto che, poiché il profitto di riferimento rappresentava il profitto ragionevole che i produttori dell'Unione avrebbero potuto conseguire in assenza del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate, la Commissione non poteva per definizione prendere come punto di riferimento la redditività dei produttori dell'Unione già soggetti a pregiudizio notevole causato dalle importazioni sovvenzionate. In alternativa, il denunciante ha affermato che il profitto di riferimento poteva essere determinato in relazione al profitto di riferimento delle biciclette tradizionali (8 %) aggiustato al rialzo dell'1,5 % in maniera da riflettere la tecnologia aggiuntiva, un valore aggiunto maggiore ed esigenze di investimenti supplementari. Il denunciante ha affermato che in altri casi, la Commissione si era discostata dalla propria metodologia abituale nello stabilire il profitto di riferimento in relazione alle circostanze pertinenti. (769) La Commissione ricorda che il profitto di riferimento è il profitto che l'industria dell'Unione nel suo complesso è in grado di conseguire in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli. Di conseguenza, tale valore non può essere stabilito sulla base del profitto conseguito da un numero selezionato di produttori dell'Unione. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. Per quanto riguarda l'argomentazione alternativa (adeguamento al rialzo del profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta relativa alle biciclette tradizionali), la Commissione ricorda che ciascuna inchiesta è condotta sulla base dei fatti specifici del caso riguardanti il prodotto in esame e non sui fatti accertati nel contesto di inchieste relative ad altri prodotti. In questo caso particolare la Commissione ha confermato che il profitto di riferimento utilizzato era appropriato e che non vi era motivo di ricorrere a un profitto di riferimento di un altro prodotto. Di conseguenza tale argomentazione ha dovuto essere respinta. (770) La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione che hanno collaborato, debitamente adeguata per tenere conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli della sottoquotazione dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa come percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. (771) Inoltre, per i produttori esportatori cinesi che hanno venduto soltanto biciclette elettriche prive di marchio, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato con una riduzione del 2,3 % dei prezzi non pregiudizievoli dell'industria dell'Unione. Tale adeguamento corrisponde alla percentuale di costi di ricerca e sviluppo e di progettazione individuati nei conti dei produttori dell'Unione verificati e inclusi nel campione e riflette il fatto che tali costi rientrano nelle operazioni degli importatori dotati di marchio proprio. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato adeguato di conseguenza, con una riduzione del margine di pregiudizio compresa tra il 3 % e il 5 %. L'adeguamento di cui sopra è stato oggetto di un'argomentazione da parte di Giant in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata accolta e la conseguente diminuzione del margine di vendita sottocosto è stata divulgata senza ulteriori osservazioni. (772) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è definito nella stessa modalità dell'importo della sovvenzione per tali società (cfr. considerando dal 577 al 579). 7.2. Misure definitive (773) Alla luce delle risultanze di cui sopra, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni senza superare l'importo delle sovvenzioni accertate. (774) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio massimo da applicare alle società incluse nel campione. Il dazio per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato a questa inchiesta. (775) Per gli altri produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato, elencati nell'allegato, l'aliquota del dazio definitivo è fissata alla media ponderata dei tassi stabiliti per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. (776) Di conseguenza, le aliquote del dazio compensativo proposte sono le seguenti: Tabella 25 Dazio compensativo definitivo Importo della sovvenzione Livello di eliminazione del pregiudizio Aliquota del dazio compensativo Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 15,1 % 73,4 % 15,1 % Giant Electric Vehicle Co., Ltd. 3,9 % 24,6 % 3,9 % Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd 8,5 % 18,8 % 8,5 % Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd 17,2 % 79,3 % 17,2 % Yadea Technology Group Co., Ltd 10,7 % 62,9 % 10,7 % Società che hanno collaborato non incluse nel campione 9,2 % 33,5 % 9,2 % Tutte le altre società 17,2 % 79,3 % 17,2 % (777) L'aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata calcolata in base alle risultanze delle presenti inchieste. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». (778) Una società può chiedere l'applicazione dell'aliquota individuale del dazio in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (779) Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l'aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il PI. (780) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ( 71 ) , è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento. 8. REGISTRAZIONE E RETROATTIVITÀ (781) Come indicato al considerando 21, il 3 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 («il regolamento relativo alla registrazione») ( 72 ) che dispone la registrazione a partire dal 4 maggio 2018 delle importazioni di biciclette elettriche provenienti dalla RPC. (782) Il 18 luglio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione 2018/1012 che ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dello stesso prodotto originario della RPC («il regolamento antidumping») nell'ambito di un'inchiesta che era stata aperta il 20 ottobre 2017. (783) A decorrere dal 18 luglio 2018 la registrazione delle importazioni ai fini della difesa contro le importazioni oggetto di dumping è stata cessata mediante il regolamento antidumping. Per quanto concerne la presente inchiesta antisovvenzioni, e alla luce delle risultanze di cui sopra, anche la registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base dovrebbe essere sospesa. (784) Nel caso di specie, non sono state applicate misure compensative provvisorie. Di conseguenza, la Commissione ha deciso che il dazio compensativo definitivo non venga riscosso retroattivamente. 9. OFFERTA DI IMPEGNO SUI PREZZI (785) In seguito alla divulgazione delle informazioni, un produttore esportatore cinese, Wettsen Corporation, ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi. (786) Wettsen Corporation non è stata inclusa nel campione e, sebbene abbia richiesto un esame individuale, tale richiesta è stata respinta unitamente a tutte le altre richieste di esame individuale. (787) L'offerta di impegno sui prezzi è stata respinta per una serie di motivi, che sono stati comunicati a Wettsen Corporation tramite lettera separata. Tali motivi erano i seguenti: — innanzitutto, Wettsen Corporation ha una parte collegata al di fuori della RPC che produce anche biciclette elettriche; — in secondo luogo, l'offerta di impegno sui prezzi fissava il prezzo minimo all'importazione («PMI») soltanto per tre principali tipi di biciclette elettriche che non coprivano tutti i tipi esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta; e, — in terzo luogo, poiché il PMI proposto per tipo era una media dei prezzi di vendita all'interno di tale tipo, ciò avrebbe consentito vendite di biciclette elettriche di prezzo più elevato a prezzi pregiudizievoli da parte di Wettsen Corporation, pur nell'apparente rispetto del PMI. 10. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (788) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della RPC. (789) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010). 2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Paese Società Dazio compensativo definitivo Codice TARIC aggiuntivo Repubblica popolare cinese Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 15,1 % C382 Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. 3,9 % C383 Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd 8,5 % C384 Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd 17,2 % C385 Yadea Technology Group Co., Ltd 10,7 % C463 Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I 9,2 % Cfr. allegato I Società che non hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni, ma che hanno collaborato all'inchiesta antidumping parallela elencate nell'allegato II 17,2 % Cfr. allegato II Tutte le altre società 17,2 % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le (volume) biciclette elettriche vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. L'interesse di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale. Articolo 2 La registrazione delle importazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese è sospesa. Nessun dazio compensativo definitivo è riscosso sulle importazioni registrate. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) GU C 440 del 21.12.2017, pag. 22 . ( 3 ) Nel presente regolamento l'espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale. ( 4 ) GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7 . ( 5 ) GU C 353 del 20.10.2017, pag. 19 . ( 6 ) Denuncia, allegato 10. ( 7 ) Denuncia, allegato 9. ( 8 ) GU L 113 del 3.5.2018, pag. 4 . ( 9 ) Potenza nominale continua massima. ( 10 ) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Testo rilevante ai fini del SEE, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52 . ( 11 ) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011). ( 12 ) Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40. ( 13 ) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 del 15.3.2013 , considerando 182 (prodotti di acciaio a rivestimento organico). ( 14 ) Legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, decreto n. 5 del Presidente della Repubblica popolare cinese, 28 ottobre 2008, articoli 11 e 12. ( 15 ) Legge della Repubblica popolare cinese sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario, decreto n. 58 del Presidente della Repubblica popolare cinese, 31 ottobre 2006. ( 16 ) Cfr. il considerando 179 per le banche statali che hanno collaborato e il considerando 210 per i nomi e i dati relativi alle banche statali che non hanno collaborato. ( 17 ) WT/DS379/AB/R (US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US – Carbon Steel (India)], relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92. ( 18 ) EXIM ha presentato soltanto un estratto del suo statuto, ma non la sua versione completa. ( 19 ) Relazione annuale per il 2016 dell'ICBC, pag. 22. ( 20 ) In base alle misure di attuazione della CBRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza n. 1 [2017] della CBRC), alle misure di attuazione della CBRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza n. 4 [2015] della CBRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBRC [2013] n. 3). ( 21 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , considerando 132. ( 22 ) WT/DS/296 [DS 296 United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea], relazione dell'organo d'appello del 21 febbraio 2005, punto 116. ( 23 ) Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 116. ( 24 ) Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 115. ( 25 ) Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel DS 194, punto 8.31. ( 26 ) Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 115. ( 27 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , sezione 3.4.4, considerando da 152 a 244. ( 28 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 29 ) Documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 30 ) Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017) . Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry , in Journal of Banking & Finance, pag. 24. ( 31 ) Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017). China's broken promises: why it is not a market-economy , Wiley Rein LLP, pag. 68. ( 32 ) Per un esempio concreto, cfr. Reuters (2016). Fitch Rates Shougang's USD Senior Notes Final «A-» https://www.reuters.com/article/idUSFit982112 (pagina consultata il 21 ottobre 2017). ( 33 ) Lin, L.W. e Milhaupt, C.J. (2016). Bonded to the State: A Network Perspective on China's Corporate Debt Market . Columbia Law and Economics Working Paper No. 543, pag. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry , in Journal of Banking & Finance, pag. 9. ( 34 ) Cfr. i progetti di misure per l'amministrazione dell'attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission [2007], 24 agosto 2007, e l'avviso della People's Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd. e altri istituti impegnati nell'attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa [1997] n. 547, 16 dicembre 1997. ( 35 ) Cfr. «Annuncio della PBoC su questioni riguardanti l'attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario», in vigore dal 1 o luglio 2017. ( 36 ) In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente nel PI. ( 37 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17 ), considerando da 175 a 187. ( 38 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 ( GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1 ), considerando da 256 a 258. ( 39 ) Commissioni addebitate da HSBC UK: https://www.business.hsbc.co.uk/…/pdfs/en/bus_bnkg_price_list.pdf. ( 40 ) https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/SDP-2018-6.pdf. ( 41 ) Cfr. nota a piè di pagina 40. ( 42 ) Cfr. in particolare le pagine 1, 2 e 7. ( 43 ) https://www.exim.gov/sites/default/files//managed-documents/Ebook-ECI-With%20Case%20Study-Final%20March%202015.pdf. ( 44 ) Relazione del panel WT/DS299, CE – DRAM , punto 7.105. ( 45 ) http://www.chinabgao.com/report/4051392.html. ( 46 ) Relazione dell'organo d'appello, US – Countervailing Duty Investigation on DRAMs , punto 114. ( 47 ) Cfr. nota a piè di pagina 45, punto 114. ( 48 ) Cfr. nota a piè di pagina 45, punto 116. ( 49 ) Relazione del panel, US – Export Restraints , punto 8.29. ( 50 ) Relazione dell'organo d'appello, procedimento US – Countervailing Duty Investigation on DRAMs , punto 115. ( 51 ) http://www.chinabgao.com/report/4134952.html. ( 52 ) Relazione dell'organo d'appello, US – Countervailing Duty Investigation on DRAMs , punto 114. ( 53 ) Cfr. nota a piè di pagina 45, punto 114. ( 54 ) Cfr. nota a piè di pagina 45, punto 116. ( 55 ) Relazione del panel, US – Export Restraints , punto 8.29. ( 56 ) Relazione dell'organo d'appello, procedimento US – Countervailing Duty Investigation on DRAMs , punto 115. ( 57 ) Cfr., tra gli altri: il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 (carta fine patinata); il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 (prodotti d'acciaio a rivestimento organico); il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22 (prodotti in fibra di vetro a filamento); il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari); il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17 (prodotti piatti di acciaio laminati a caldo). ( 58 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari), considerando 421 e 425. ( 59 ) Cfr. la sezione 3.1. ( 60 ) https://www.ixueshu.com/document/1124f83795d6abfc.html. ( 61 ) Cfr., tra gli altri: il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 (carta fine patinata); il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 (prodotti d'acciaio a rivestimento organico); il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari); il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22 (prodotti in fibra di vetro a filamento); la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918/UE, GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65 ( fibre di poliesteri in fiocco ). ( 62 ) Come affermato dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, sentenza dell'11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773. ( 63 ) https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Maharashtra. ( 64 ) https://en.wikipedia.org/wiki/Jinhua. ( 65 ) https://en.wikipedia.org/wiki/Kunshan. ( 66 ) http://unn.people.com.cn/n1/2017/1009/c14717-29576902.html. ( 67 ) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17 ), considerando 330. ( 68 ) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6 . ( 69 ) Come ad esempio: il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 ( carta fine patinata ); il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 ( prodotti d'acciaio a rivestimento organico) ; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 ( pannelli solari ); il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22 ( prodotti in fibra di vetro a filamento ); la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918/UE, GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65 ( fibre di poliesteri in fiocco ). ( 70 ) Cfr. anche, mutatis mutandis , WT/DS294/AB/RW, US – Zeroing (articolo 21.5 DSU), relazione dell'organo d'appello del 14 maggio 2009, punto 453. ( 71 ) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017, Wortmann contro Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39. ( 72 ) GU L 113 del 3.5.2018, pag. 4 . ALLEGATO I Nome della società Provincia Codice TARIC aggiuntivo Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd. Jiangsu C386 Active Cycles Co., Ltd. Jiangsu C387 Aigeni Technology Co., Ltd. Jiangsu C388 Alco Electronics (Dongguan) Limited Guangdong C390 Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd. Jiangsu C392 Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd. Jiangsu C393 Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd Jiangsu C484 Changzhou Rich Vehicle Technology Co. Ltd Jiangsu C395 Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co. Ltd Jiangsu C398 Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd. Jiangsu C397 Cycleman E-Vehicle Co., Ltd Jiangsu C400 Dongguan Benling Vehicle Technology Co. Ltd Guangdong C401 Dongguan Honglin Industrial Co. Ltd Guangdong C402 Easy Electricity Technology Co., Ltd. Hebei C451 Foshan Lano Bike Co., Ltd. Guangdong C405 Foshan Zenith Sports Co., Ltd. Guangdong C406 Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd. Guangdong C410 Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd. Zhejiang C411 Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd. Jiangsu C415 Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd Jiangsu C416 Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd. Jiangsu C417 Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd. Zhejiang C418 Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. Zhejiang C419 Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C420 Jinhua Jobo Technology Co., Ltd. Zhejiang C421 Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd Zhejiang C486 Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C422 Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C424 Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd. Jiangsu C425 Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd. Guangdong C426 Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd. Jiangsu C427 Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd Guangdong C402 Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd. Jiangsu C429 Ningbo Bestar Co., Ltd. Zhejiang C430 Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C431 Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C432 Ningbo Oner Bike Co., Ltd. Zhejiang C433 Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd. Zhejiang C435 Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd. Zhejiang C437 Pronordic E-Bikes Limited Company Jiangsu C438 Shenzhen Shenling Car Co., Ltd. Guangdong C442 Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd. Jiangsu C443 Skyland Sport Tech Co., Ltd. Tianjin C444 Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd. Jiangsu C446 Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd Jiangsu C487 Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd. Tianjin C449 Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd. Tianjin C450 Ubchoice Co., Ltd. Guangdong C452 Wettsen Corporation Shandong C454 Wuxi Shengda Bicycles Co., Ltd and Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,Ltd Jiangsu C458 Wuxi United Mobility Technology Inc Jiangsu C459 Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd. Tianjin C462 Yong Qi (China) Bicycles Industrial Corp Jiangsu C464 Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd. Zhejiang C466 Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C467 Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C468 Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd. Zhejiang C469 Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C470 Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd. Zhejiang C472 Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd Zhejiang C488 Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C473 Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd. Zhejiang C474 Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd. Zhejiang C475 Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd. Zhejiang C477 Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. and Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C478 Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd. Tianjin C480 ALLEGATO II Nome della società Provincia Codice TARIC aggiuntivo Aima Technology Group Co., Ltd. Tianjin C389 Beijing Tsinova Technology Co., Ltd. Beijing C391 Changzhou Hj Pedal Co., Ltd. Jiangsu C394 Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd Jiangsu C396 Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd. Tianjin C399 Eco International Elebike Co., Ltd. Jiangsu C403 Everestt International Industries Ltd. Jiangsu C404 Geoby Advance Technology Co., Ltd. Jiangsu C407 Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd. Guangdong C408 Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd. Guangdong C409 Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd. Zhejiang C412 Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd. Zhejiang C413 Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd. Guangdong C414 Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd. Zhejiang C423 Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd. Jiangsu C428 Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd. Zhejiang C434 Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd. Zhejiang C436 Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd. Shandong C439 Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd. Shanghai C440 Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd. Guangdong C441 Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd. Jiangsu C445 Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd Jiangsu C447 Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. Jiangsu C448 Universal Cycle Corporation (Guang Zhou) Guangdong C453 Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd. Jiangsu C455 Wuxi Merry Ebike Co., Ltd. Jiangsu C456 Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd. Jiangsu C457 Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd. Zhejiang C460 Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd. Zhejiang C461 Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd. Zhejiang C465 Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C471 Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd. Zhejiang C476 Zhongshan Qiangli Electronics Factory Guangdong C479

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