Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione del 18 gennaio 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese
Quali sono i dazi compensativi definitivi istituiti dall'UE sui cavi di fibre ottiche importati dalla Cina e quali sovvenzioni sono state ritenute compensabili?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/72 istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali originari della Repubblica Popolare Cinese, classificati con codice NC ex 8544 70 00. L'inchiesta antisovvenzioni è stata aperta nel dicembre 2020 su denuncia di Europacable, che rappresentava oltre il 25% della produzione totale dell'Unione, e ha accertato l'esistenza di sovvenzioni compensabili concesse dal governo cinese. La Commissione ha valutato che le sovvenzioni rientravano nell'attuazione della pianificazione centrale cinese, in particolare attraverso il Tredicesimo Piano Quinquennale (2016-2020) e l'iniziativa "Made in China 2025", che classificano i cavi di fibre ottiche come prodotto strategico per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e delle tecnologie dell'informazione. L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, con analisi delle tendenze dal 1° gennaio 2017, e ha coinvolto tre produttori dell'Unione nel campione (rappresentanti il 52% della produzione) e due gruppi di produttori esportatori cinesi (rappresentanti oltre il 40% delle esportazioni dichiarate).
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione del 18 gennaio 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/72 of 18 January 2022 imposing definitive countervailing duties on imports of optical fibre cables originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2021/2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of optical fibre cables originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
19.1.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 12/34
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/72 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2022
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 21 dicembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 10 del regolamento di base pubblicando un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(«l'avviso di apertura»)
(
2
)
.
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata da Europacable («il denunciante») per conto di produttori dell'Unione. Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale di cavi di fibre ottiche dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(3)
Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC»)
(
3
)
di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni con il governo della RPC si sono svolte il 16 dicembre 2020. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
(4)
Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese
(
4
)
(«l'inchiesta antidumping distinta»). Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.
1.2.
Osservazioni in merito all'apertura
(5)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura dal governo della RPC, dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), da un importatore (Connect Com) e dal denunciante.
(6)
Il governo della RPC ha sostenuto che l'inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l'esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. In risposta a tale affermazione del governo della RPC, il denunciante ha sostenuto che la denuncia conteneva tutte le informazioni di cui poteva ragionevolmente disporre e presentava elementi di prova più che sufficienti a dimostrare l'esistenza di una sovvenzione, di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra i due. Il governo della RPC ha ribadito che la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard probatorio e, indipendentemente dalle informazioni di cui potrebbe ragionevolmente disporre il denunciante, devono sempre esservi elementi di prova sufficienti dell'esistenza e della natura di una sovvenzione, del pregiudizio notevole e di un nesso di causalità.
(7)
La Commissione ha respinto le argomentazioni del governo della RPC. Infatti gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l'inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova sufficienti dell'esistenza di un pregiudizio per l'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
(8)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i dati disponibili per porre rimedio alla mancanza di elementi di prova forniti nella denuncia. La Commissione ha rilevato che il governo della RPC ha frainteso l'operato della Commissione al momento dell'apertura. Come indicato al considerando 7, la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta. Logicamente la denuncia non ha potuto includere tutte le informazioni necessarie richieste dal governo della RPC, in quanto queste ultime rientravano nella valutazione dettagliata effettuata dalla Commissione durante l'inchiesta. La Commissione ha inoltre esaminato la denuncia alla luce di tutte le informazioni ad essa disponibili in relazione alla presunta sovvenzione, inclusa la propria prassi precedente. Ciò non significa che la Commissione applica i dati disponibili, ma piuttosto che essa utilizza tutte le informazioni disponibili per verificare le asserzioni contenute nella denuncia. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(9)
Durante le consultazioni preliminari e nella sua comunicazione presentata in seguito all'apertura, il governo della RPC ha asserito più specificamente che il denunciante aveva utilizzato le leggi cinesi in modo selettivo e aveva male interpretato il loro collegamento con l'industria dei cavi di fibre ottiche e ha dichiarato che i documenti strategici, come il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia, la strategia «La Cina a banda larga», il tredicesimo piano quinquennale o la strategia «Made in China 2025», sono semplicemente dei documenti di orientamento e non sono vincolanti. La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha ripetuto tale argomentazione. Il governo della RPC ha inoltre affermato che il documento «Made in China 2025» non riguarda nello specifico i cavi di fibre ottiche. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva già stabilito in inchieste precedenti che i piani quinquennali della Cina sono di natura vincolante.
(10)
La Commissione ha osservato che il governo della RPC non mette in discussione l'esistenza di tali piani, programmi o raccomandazioni, bensì solo la misura in cui essi sono vincolanti per l'industria dei cavi di fibre ottiche. La Commissione ha inoltre osservato che il denunciante ha fornito elementi di prova che indicano che la «fibra ottica» è menzionata in diversi documenti del governo, mentre nella strategia «Made in China 2025» è menzionata la «rete di fibre ottiche». Il governo della RPC non è stato in grado di produrre elementi di prova che dimostrassero l'inapplicabilità di tali dichiarazioni al prodotto in esame.
(11)
Il governo della RPC ha altresì affermato che le imprese statali, le banche statali o la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») non possono essere considerate enti pubblici e che il denunciante si è basato ingiustificatamente su precedenti risultanze della Commissione per industrie assolutamente non correlate. La CCCME ha ripetuto l'argomentazione secondo cui le banche statali non possono essere considerate enti pubblici. Il denunciante ha sostenuto che in precedenti inchieste la Commissione ha riconosciuto le banche statali e la Sinosure come enti pubblici. Il governo della RPC ha argomentato che le precedenti risultanze della Commissione relative a industrie non correlate non potevano costituire, nella denuncia, elementi di prova sufficienti del fatto che le banche statali e Sinosure agissero come enti pubblici nell'inchiesta attuale.
(12)
La Commissione ha osservato che tale argomentazione del governo della RPC è connessa all'argomentazione già esposta sopra e che la denuncia citava, tra l'altro, il codice bancario cinese, la cui appartenenza alla normativa cinese non è messa in discussione dal governo della RPC. La Commissione ha sottolineato altresì che le recenti inchieste antisovvenzioni dell'UE erano giunte a conclusioni diverse a tale riguardo
(
5
)
. Il fatto che queste inchieste riguardassero industrie non correlate all'industria dei cavi di fibre ottiche non intacca la qualifica delle suddette istituzioni come enti pubblici. Inoltre, l'elemento di prova relativo alla proprietà statale può essere considerato come una prova «che “tende a dimostrare o a indicare” che un'entità è un ente pubblico in grado di conferire un contributo finanziario»
(
6
)
.
(13)
In seguito all'apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che il denunciante non aveva stabilito le condizioni per l'applicazione di un parametro di riferimento esterno al paese in relazione ai prestiti e ai diritti di uso dei terreni. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che le asserzioni contenute nella denuncia sono sostenute da inchieste antisovvenzioni recentemente condotte dall'UE, le quali concludono al riguardo che sono necessari parametri di riferimento esterni adeguati alle condizioni vigenti nella RPC
(
7
)
.
(14)
Il governo della RPC ha inoltre argomentato che diversi presunti regimi di sovvenzione indicati dal denunciante non potevano essere considerati una sovvenzione in quanto nella denuncia il denunciante non aveva fornito elementi di prova dettagliati relativi all'esistenza, all'importo e alla natura di tali sovvenzioni o del rapporto diretto tra la sovvenzione e il prodotto in esame.
(15)
Il denunciante ha sostenuto che la denuncia forniva esempi di specifici trasferimenti diretti di fondi, facendo riferimento nello specifico a relazioni annuali di numerosi produttori esportatori cinesi di cavi di fibre ottiche in cui si indicavano chiaramente trasferimenti diretti di fondi ricevuti sotto forma di sussidi. Il denunciante ha fornito inoltre un documento pubblicato da uno dei produttori esportatori in cui si identifica il sostegno finanziario ricevuto dal governo della RPC.
(16)
Il governo della RPC ha inoltre dichiarato, in relazione a varie sovvenzioni, che il denunciante non aveva fornito elementi di prova in merito al vantaggio e alla specificità. La Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti del vantaggio e della specificità nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre. In ogni caso la Commissione ha esaminato gli elementi di prova presenti nella denuncia e ha reso disponibile la propria valutazione di tutti gli elementi pertinenti nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, inserita nel fascicolo pubblico al momento dell'apertura. In seguito all'apertura il governo della RPC ha ribadito le sue osservazioni, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova ulteriore.
(17)
Pertanto la Commissione ha concluso che gli elementi di prova forniti nella denuncia erano sufficienti a dimostrare l'esistenza delle presunte sovvenzioni da parte del governo della RPC.
(18)
In seguito all'apertura il governo della RPC e la CCCME hanno sostenuto che il denunciante aveva erroneamente tralasciato il fatto che all'industria dei cavi di fibre ottiche nell'Unione erano state concesse sovvenzioni molto simili a quelle della RPC e che la Commissione non dovrebbe applicare due pesi e due misure. Il denunciante ha sostenuto che queste asserzioni sono irrilevanti nell'inchiesta in questione. Il governo della RPC ha espresso disaccordo e ha affermato che la Commissione, conducendo inchieste sulle presunte sovvenzioni in Cina, distorce il mercato a scapito dei concorrenti al di fuori dell'Unione. Tale approccio porterebbe a misure protezionistiche, ostacolando in ultima analisi il commercio internazionale e lo sviluppo.
(19)
L'argomentazione relativa alle sovvenzioni nell'UE non ha avuto alcun peso nella valutazione della Commissione alla base dell'apertura del presente caso, in quanto tali sovvenzioni non rientrano tra i fattori considerati a tal fine.
(20)
Infine, nelle sue osservazioni successive all'apertura, il governo della RPC ha affermato che nel calcolo dell'undercutting/underselling non sono state fornite informazioni sulle vendite effettive e che le risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno fornito una sintesi significativa delle informazioni sensibili. Il governo della RPC ha affermato che ciò non gli avrebbe permesso di confutare adeguatamente le argomentazioni formulate dal denunciante in relazione al pregiudizio e che le risposte al questionario sembravano contraddire la denuncia riguardo al presunto pregiudizio.
(21)
La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia e delle risposte al questionario consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e i riassunti non riservati dei dati oggetto di trattamento riservato essenziali affinché le parti interessate esercitassero i loro diritti di difesa nel corso del procedimento. Si rammenta che l'articolo 29 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta. Le argomentazioni del governo della RPC a tale riguardo sono state pertanto respinte.
(22)
Per quanto riguarda i requisiti sostanziali per l'apertura dell'inchiesta, il governo della RPC e la CCCME hanno sostenuto che il denunciante non aveva fornito dati comparabili circa i prezzi di vendita e la redditività. Il governo della RPC e la CCCME hanno altresì sostenuto che il profitto di riferimento indicato dai denuncianti non era giustificato e che il pregiudizio subito dai denuncianti poteva essere stato causato da altri elementi, compreso l'eccesso di scorte di uno dei produttori dell'Unione.
(23)
Connect Com ha sostenuto le argomentazioni del governo della RPC sull'apertura. In particolare, Connect Com ha sostenuto che un'inchiesta antidumping e un'inchiesta antisovvenzioni parallela potrebbero dar luogo a una doppia misura correttiva per l'industria dell'UE e portare a un abuso di misure compensative. Connect Com ha sostenuto che le asserzioni contenute nella denuncia sull'esistenza di una sovvenzione, sul pregiudizio e su un nesso di causalità tra la sovvenzione e il pregiudizio non erano supportate da elementi di prova sufficienti. Per quanto riguarda la mancanza di elementi di prova del nesso di causalità, Connect Com ha sostenuto che vi erano diverse ragioni alternative per una diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'UE, come l'aumento delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo in esame e l'esistenza di una sovraccapacità nell'UE. Connect Com ha sostenuto altresì che la denuncia era una mera copia della denuncia dell'inchiesta antidumping e che il denunciante avrebbe dovuto differenziare il presunto pregiudizio dovuto al dumping dal presunto pregiudizio dovuto alla sovvenzione.
(24)
Il governo della RPC e la CCCME hanno inoltre affermato che la denuncia non ha evidenziato alcun pregiudizio dal momento che l'industria dell'Unione ha aumentato la sua produzione e che il leggero calo della capacità produttiva derivante dall'impossibilità, per l'industria dell'Unione, di soddisfare tutto il recente consumo in Europa non era di per sé un indicatore di pregiudizio notevole. I volumi di vendita sono anch'essi aumentati e l'industria dell'Unione ha mantenuto una quota di mercato di quasi l'80 %; al contempo, la tendenza della redditività non era chiara e non poneva in evidenza alcun pregiudizio. A questo proposito il denunciante ha affermato che l'aumento del consumo dell'Unione aveva favorito le importazioni cinesi, che la quota di mercato restante non era rilevante per la valutazione del pregiudizio e che gli effetti delle gare d'appalto vinte dai produttori cinesi si sarebbero concretizzate dopo un certo lasso di tempo. La CCCME ha replicato che i dati relativi al consumo, alla produzione e alla capacità produttiva evidenziavano che l'industria dell'Unione era stata in grado di soddisfare in gran parte l'aumento del consumo dell'UE, espandendo al contempo la propria attività commerciale.
(25)
Il governo della RPC e la CCCME hanno altresì sostenuto che la denuncia non conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. Il governo della RPC e la CCCME hanno innanzitutto affermato che non esisteva alcuna correlazione tra le importazioni dalla Cina e lo sviluppo dell'industria dell'Unione. A titolo di esempio hanno dichiarato che, nel contesto del maggior aumento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo 2017-2018, l'industria dell'Unione ha registrato il massimo incremento della redditività. In secondo luogo tra il 2018 e il 2019 le importazioni da paesi terzi sono aumentate, contrariamente alle importazioni dalla Cina, pertanto il loro effetto non poteva essere attribuito a quest'ultima e, ove vi fosse stato un pregiudizio, si trattava di un pregiudizio autoinflitto dovuto alla reazione lenta dell'industria dell'Unione ai movimenti del mercato.
(26)
Il denunciante ha reagito a questa argomentazione affermando che si poteva stabilire un nesso di causalità poiché il pregiudizio era avvenuto contemporaneamente all'aumento delle importazioni dalla Cina, e che le importazioni da paesi terzi non potevano essere prese in considerazione perché erano minime o perché non evidenziavano elementi di prova di dumping pregiudizievole.
(27)
La CCCME ha risposto ricordando che, nel contesto del maggior aumento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo 2017-2018, l'industria dell'Unione aveva registrato il massimo incremento della redditività e che non esisteva alcuna correlazione tra l'aumento delle importazioni dalla Cina e il calo dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione. Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, la CCCME ha rilevato invece che tra il 2018 e il 2019 le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel complesso, mentre le importazioni dalla Cina sono diminuite. Infine la CCCME ha osservato che il denunciante non ha contestato le argomentazioni secondo cui praticamente tutti gli indicatori di pregiudizio nella denuncia presentavano curve positive e il presunto pregiudizio era, almeno parzialmente, autoinflitto. La CCCME ha altresì sostenuto la necessità di tenere conto, nella valutazione dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla situazione dell'industria dell'Unione, degli effetti della pandemia di COVID-19 e della presunta esistenza di un cartello dei cavi di alimentazione. Il governo della RPC e la CCCME hanno inoltre affermato che i dati relativi alle importazioni presentati dal denunciante non erano affidabili in quanto obsoleti e basati su ipotesi in termini di peso del prodotto in esame e della sua proporzione nel codice NC 8544 70 00. Inoltre, secondo il governo della RPC e la CCCME, i calcoli dell'undercutting nella denuncia erano imprecisi perché si riferivano solo a un esportatore in una gara specifica.
(28)
Il denunciante ha fatto riferimento alla sua risposta nell'inchiesta antidumping parallela in cui si dichiarava che sarebbe opportuno considerare un periodo più lungo per valutare l'aumento del volume delle importazioni — non negato dalla CCCME e confermato da dati di analisi di mercato di terzi (CRU) — e che i calcoli non erano imprecisi perché il denunciante era tenuto a fornire solo informazioni ragionevolmente disponibili, che includevano informazioni provenienti da diversi produttori nell'Unione e in Cina.
(29)
La CCCME ha risposto che il denunciante aveva l'obbligo di motivare le sue argomentazioni e di fornire prove in merito ai dati sulle importazioni, e che i dati delle analisi di mercato (CRU) si riferivano alle fibre ottiche e non ai cavi di fibre ottiche. Per quanto riguarda i calcoli dell'undercutting e dell'underselling, la CCCME ha ribadito che non soddisfacevano il criterio per costituire elementi di prova sufficienti e che per ottenere calcoli significativi il denunciante ha fatto riferimento solo ai prezzi di un produttore cinese (ad esempio il prezzo all'esportazione in libera pratica utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio relativo al primo semestre del 2019 e il prezzo all'esportazione utilizzato per i costi di produzione per il calcolo del margine di underselling relativo al secondo semestre del 2019).
(30)
La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni formulate nella fase di apertura smentisse la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento antisovvenzioni. La denuncia conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni oggetto di sovvenzioni avevano determinato un pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione. Dall'analisi del pregiudizio specifico della denuncia è emersa una maggiore penetrazione del mercato dell'UE (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dalla Cina a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Ciò suggerisce che le importazioni asseritamente oggetto di sovvenzioni abbiano un effetto notevolmente pregiudizievole sull'industria dell'Unione, circostanza dimostrata ad esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato o da un deterioramento dei risultati finanziari.
(31)
Gli elementi di prova forniti nella denuncia contenevano calcoli separati dell'undercutting e dell'underselling per ogni tipo di prodotto rappresentativo. La Commissione si è detta soddisfatta del livello degli elementi di prova dell'undercutting e dell'underselling presentati dal denunciante e ha ritenuto che la denuncia soddisfacesse il criterio per costituire elementi di prova sufficienti necessario per l'apertura dell'inchiesta.
(32)
In risposta all'argomentazione secondo cui il denunciante non aveva fornito dati affidabili/comparabili sui prezzi di vendita, la Commissione ha ritenuto che la versione consultabile dalle parti interessate della denuncia contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.
(33)
L'articolo 29 del regolamento di base (così come l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative) autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta.
(34)
In relazione agli elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità, occorre rilevare quanto segue. La denuncia ha dimostrato innanzitutto che la situazione dell'industria dell'Unione si è deteriorata contemporaneamente all'aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, il che tendeva già a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità. In secondo luogo, per quanto riguarda altri fattori come le importazioni da paesi terzi e altri elementi menzionati dal governo della RPC e dalla CCCME, il loro effetto non è stato tale da causare un deterioramento dell'industria dell'Unione e l'analisi non ha rivelato un pregiudizio autoinflitto. Inoltre, per quanto riguarda le asserzioni secondo cui l'inchiesta sulle sovvenzioni comporterebbe una doppia imposizione, la Commissione, come riportato al considerando 765, ha garantito che l'istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione. Infine, per quanto riguarda i volumi delle importazioni, il denunciante ha fornito dati basati su ipotesi ragionevoli, come il peso del prodotto in esame fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione, e ha utilizzato informazioni di mercato per completare l'analisi quando non erano disponibili informazioni pubbliche. Per quanto riguarda il periodo di tempo della misurazione delle importazioni nella denuncia, il presunto pregiudizio è stato causato dalle pratiche sia di dumping che di sovvenzione, pertanto un periodo dell'inchiesta diverso sarebbe stato irragionevolmente oneroso per l'industria denunciante.
1.3.
Registrazione delle importazioni
(35)
Il 24 agosto 2021, a norma dell'articolo 29
bis
, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure compensative provvisorie e di proseguire l'inchiesta.
(36)
Non essendo state istituite misure compensative provvisorie, non è stata effettuata alcuna registrazione delle importazioni.
1.4.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(37)
L'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
(38)
Il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi sia per la presente inchiesta antisovvenzioni che per l'inchiesta antidumping distinta di cui al considerando 4.
1.5.
Parti interessate
(39)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(40)
Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuno ha richiesto un intervento.
1.6.
Campionamento
1.6.1.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(41)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 52 % della produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta e sono stati ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.
1.6.2
Campionamento degli importatori
(42)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(43)
Cinque importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dopo aver analizzato le informazioni sul campionamento fornite dagli importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutti gli importatori che hanno collaborato di inviare le loro risposte al questionario.
1.6.3.
Campionamento dei produttori esportatori della Cina
(44)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(45)
Venticinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano più del 40 % delle esportazioni dichiarate dai produttori esportatori di cavi di fibre ottiche dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta che hanno collaborato.
(46)
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(47)
Un produttore esportatore non incluso nel campione, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company («YOFC»), che desiderava essere incluso nel campione, ha inviato alcune osservazioni sulla selezione del campione.
(48)
YOFC ha sostenuto che, considerato il gran numero di produttori esportatori che hanno collaborato, le due società incluse nel campione rappresentavano una percentuale relativamente bassa del volume delle esportazioni verso l'Unione e non erano rappresentative degli esportatori cinesi e che la prassi della Commissione nelle precedenti inchieste antidumping era di inserire nel campione almeno tre società. YOFC ha inoltre affermato che un campione di tre società potrebbe essere più indicato per scongiurare l'eventualità in cui, qualora intervenissero cambiamenti nelle società incluse nel campione, quest'ultimo potesse ridursi a un'unica società. YOFC ha infine sostenuto che alcuni programmi di sovvenzione sono regionali e pertanto, per avere una panoramica più completa dei regimi di sovvenzione in Cina, nella selezione del campione si dovrebbe considerare la distribuzione geografica.
(49)
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione del campione dovrebbe basarsi sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Come indicato al considerando 45, i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano più del 40 % delle esportazioni dichiarate dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta, ossia un livello rappresentativo. La Commissione ha ritenuto che il campione selezionato contenesse la maggiore quantità di importazioni che potesse essere ragionevolmente esaminata entro il periodo di tempo disponibile. In tale contesto i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono composti da un gran numero di entità (quattro produttori esportatori, sette entità di vendita e più di 20 società collegate che forniscono fattori produttivi o finanziamenti). Inoltre il fatto che una società inclusa nel campione collabori o meno dopo esservi stata inclusa è una condizione necessaria ma non sufficiente perché un produttore esportatore possa essere preso in considerazione per la selezione di un campione a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre considerato la distribuzione geografica delle società incluse nel campione, che copre due province della Cina con i due gruppi di produttori esportatori e interessa diverse altre province con tutte le società collegate che forniscono fattori produttivi o finanziamenti. Poiché tutti i requisiti dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base erano quindi soddisfatti, non vi era alcun obbligo di includere nel campione una terza società.
(50)
YOFC ha inoltre affermato che dovrebbe essere inclusa nel campione in quanto è un produttore esperto che esporta cavi di fibre ottiche di alta qualità nell'Unione e il suo processo di produzione è diverso dagli altri produttori cinesi (è integrato verticalmente, utilizza la tecnologia europea per produrre cavi di fibre ottiche, dispone di tecnologie avanzate, è l'unica «unità nazionale di dimostrazione di produzione intelligente» in Cina e ha raggiunto un alto livello di automazione nella produzione di fibre ottiche). Ha altresì dichiarato che il suo volume di esportazioni verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta era relativamente elevato. YOFC ha comunicato, tra l'altro, che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione detiene indirettamente azioni di YOFC e di due delle società collegate interessate di quest'ultima e, pertanto, la sua inclusione nel campione consentirebbe alla Commissione di ottenere una visione più completa della struttura del settore. YOFC ha altresì sostenuto che il gruppo è composto da cinque produttori esportatori, che si trovano nella provincia di Hubei, nella provincia di Guangdong, nella provincia di Sichuan, nella provincia di Jiangsu e nella città di Shanghai quindi, includendo YOFC nel campione, la Commissione avrebbe ottenuto informazioni sui programmi di sovvenzione in più province.
(51)
Come spiegato sopra, il campione di produttori esportatori è stato selezionato sulla base della maggior percentuale del volume di esportazioni dal paese in questione che poteva essere ragionevolmente esaminata entro il periodo di tempo disponibile e che rifletteva una buona distribuzione geografica all'interno della Cina. YOFC non era tra i maggiori produttori esportatori e non è stata quindi inclusa nel campione. In ogni caso anche i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono grandi gruppi di società con esperienza che producono e vendono cavi di fibre ottiche di alta qualità nell'Unione e che comprendono anche entità integrate verticalmente. Inoltre il fascicolo non contiene informazioni dalle quali si possa evincere che la tecnologia utilizzata dai produttori esportatori inclusi nel campione sarebbe meno avanzata di altri produttori esportatori cinesi. YOFC non ha presentato alcun elemento di prova che contraddica questo dato di fatto. Oltretutto, ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, non è rilevante che un produttore dell'Unione incluso nel campione detenga azioni di un produttore esportatore. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
1.7.
Esame individuale
(52)
Sei dei produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l'esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell'apertura dell'inchiesta e ha informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Due società hanno risposto al questionario.
(53)
Una delle società che hanno risposto al questionario ha chiesto di essere esaminata individualmente per gli stessi motivi addotti nella sua richiesta di essere inclusa nel campione, come indicato nei considerando 48 e 50.
(54)
L'altra società che ha risposto al questionario ha chiesto di essere esaminata individualmente perché era collegata a un importatore dell'Unione e ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna delle presunte sovvenzioni.
(55)
Data la complessità dell'inchiesta e la complessa struttura dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di non concedere un esame individuale, che sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe potuto impedire alla Commissione stessa di portare a termine l'inchiesta nei termini prescritti.
1.8.
Risposte al questionario e visite di verifica
(56)
La Commissione ha inviato un questionario al denunciante; i questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori della RPC sono stati resi disponibili online il giorno dell'apertura
(
8
)
.
(57)
La Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della RPC, che conteneva questionari specifici per Sinosure, le banche e altri istituti finanziari che avevano concesso finanziamenti o crediti all'esportazione ai produttori esportatori inclusi nel campione, e ai 10 principali produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC è stato altresì invitato, per motivi di praticità amministrativa, a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e a inviarle direttamente alla Commissione.
(58)
La Commissione ha ricevuto una risposta al questionario dal governo della RPC che comprendeva una risposta al questionario della Export-Import Bank of China («banca EXIM»). Nessuna risposta è tuttavia pervenuta da Sinosure, da nessuna delle altre banche o istituto finanziario, né dai principali produttori e distributori dei fattori produttivi.
(59)
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e sottoposto a controllo incrociato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio risultante e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso COVID-19»)
(
9
)
hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi del governo della RPC, delle società incluse nel campione e degli importatori e utilizzatori che hanno collaborato. La Commissione ha invece eseguito un controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite dal governo della RPC, durante il quale hanno partecipato funzionari dei ministeri competenti e altre autorità governative. La Commissione ha inoltre effettuato controlli incrociati a distanza delle seguenti società in videoconferenza:
Produttori dell'Unione
—
Acome S. A. (Francia),
—
Corning Optical Communications Sp. z o.o., e le società ad essa collegate (Polonia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna),
—
Prysmian SpA., e le società ad essa collegate (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia).
Importatori
—
Cable 77 Danmark ApS (Danimarca),
—
Connect Com GmbH (Germania),
—
Eku Kabel GmbH (Germania),
—
Har&Ca S.r.l. (Italia),
—
Infraconcepts B.V. (Paesi Bassi).
Utilizzatori
—
Deutsche Telekom AG (Germania).
Produttori esportatori della Cina
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd, Wuhan,
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd., Nanjing,
—
Fiberhome Technologies Group Co., Ltd., Wuhan,
—
China Information Communication Technologies Group Corporation, Wuhan,
—
Jiangsu Telecom Industrial Co., Ltd., Nanjing
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Nantong,
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., Nantong.
1.9.
Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura
(60)
Il 10 maggio 2021 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni aggiuntive ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, ai produttori esportatori inclusi nel campione e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione; la richiesta riguardava i dati sulle vendite basati sui gruppi di numeri di controllo del prodotto («NCP»), sugli investimenti e sulle gare d'appalto, ma non si limitava a tali dati. Le risposte sono state controllate dalla Commissione durante i controlli incrociati a distanza.
(61)
Il 24 agosto 2021, a norma dell'articolo 29
bis
, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie e di proseguire l'inchiesta.
(62)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a controllare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
1.10.
Divulgazione finale delle informazioni
(63)
Il 14 settembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame («divulgazione finale delle informazioni»).
(64)
Alle parti è stato concesso un periodo di tempo di 20 giorni entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(65)
Sono pervenute osservazioni da parte del denunciante, del governo della RPC, della CCCME, dei due produttori esportatori inclusi nel campione, nonché di un importatore indipendente, vale a dire Connect Com GmbH («Connect Com»). Due produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato hanno fornito chiarimenti in merito ad errori materiali della Commissione in relazione al loro status di collaborazione e alla denominazione delle loro società, che sono stati corretti di conseguenza.
(66)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alle parti interessate è stata data la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni stabilite al punto 5.7 dell'avviso di apertura. Si è svolta un'audizione con la CCCME.
(67)
Nel presente regolamento la Commissione ha esaminato le osservazioni formulate nel corso del procedimento antisovvenzioni. Le osservazioni presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping distinta non sono invece state esaminate nel presente regolamento, a meno che le parti non abbiano espressamente indicato che le osservazioni formulate riguardavano entrambi i procedimenti.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(68)
Il prodotto in esame è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) («il prodotto in esame»).
(69)
Sono esclusi i seguenti prodotti:
i)
i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
ii)
i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
(70)
I cavi di fibre ottiche sono utilizzati come mezzo di trasmissione ottica nelle reti di telecomunicazione a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso.
2.2.
Prodotto simile
(71)
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
—
il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(72)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
2.3.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(73)
Il gruppo ZTT ha chiesto l'esclusione dall'inchiesta delle funi di guardia con cavo a fibra ottica («OPGW») e dei conduttori ottici di fase («OPPC»). Ha sostenuto che, sebbene questi cavi rientrassero nella definizione del prodotto, avevano caratteristiche fisiche e di utilizzo diverse (ossia la trasmissione di potenza), erano soggetti a differenti norme tecniche, erano fabbricati a partire da materie prime diverse e secondo processi produttivi diversi ed erano venduti in mercati distinti. È stato inoltre affermato che i cavi OPGW e OPPC rappresentavano solo una piccola parte delle vendite effettuate all'Unione. Il gruppo ZTT ha anche chiesto, qualora la Commissione avesse ritenuto che i cavi OPGW e OPPC rientrassero nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, di tenere conto nel corso dell'inchiesta delle caratteristiche specifiche, dell'uso finale o dei fattori del segmento di mercato di tali prodotti.
(74)
I cavi OPGW e OPPC sono utilizzati per la trasmissione di dati e presentano le stesse caratteristiche di base di altri cavi di fibre ottiche, incluse le seguenti: i) contengono fibre ottiche; ii) l'intervallo del diametro di rivestimento delle fibre ottiche è lo stesso; iii) anche l'intervallo del numero di fibre è lo stesso; iv) il numero di fibre per modulo è anch'esso lo stesso; e v) la struttura del nucleo del cavo è la stessa. Il fatto che i cavi OPGW e OPPC abbiano un utilizzo supplementare (trasmissione di potenza) e determinate caratteristiche (come le caratteristiche elettriche, nessun requisito di resistenza alla fiamma, requisito di elevata resistenza alla trazione ecc.) non toglie nulla a quanto detto.
(75)
Inoltre tutti i tipi di cavi sono soggetti in una certa misura a specifiche e norme tecniche diverse. Per quanto riguarda le materie prime, il fatto che un materiale utilizzato per un componente dei cavi di fibre ottiche possa essere diverso da un tipo di cavo all'altro è irrilevante: tutti i tipi di cavi di fibre ottiche sono fabbricati con fibre ottiche. Quanto ai processi di fabbricazione, dall'inchiesta è emerso che determinati modelli di cavi di fibre ottiche standard con una protezione speciale presentavano un'armatura in acciaio intorno alla guaina protettiva ed erano fabbricati sulle stesse macchine che fabbricavano i cavi OPGW. Inoltre la fabbricazione dell'armatura dei cavi OPGW e OPPC riguardava solo una fase della costruzione di questi cavi e non giustificava la loro esclusione dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Oltretutto il fatto che le vendite di cavi OPGW e OPPC rappresentassero una percentuale inferiore delle vendite effettuate all'Unione durante il periodo dell'inchiesta è irrilevante ai fini della valutazione della richiesta. Infine anche l'industria dell'Unione produce cavi OPGW e OPPC ed è quindi in concorrenza diretta con gli esportatori cinesi anche per questi cavi.
(76)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che gli OPGW e gli OPPC sono cavi di fibre ottiche con le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base degli altri cavi di fibre ottiche che rientrano nella definizione del prodotto in esame e che pertanto non era necessaria un'analisi separata per questi prodotti. Infatti i numeri di controllo del prodotto utilizzati dalla Commissione per il calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio identificano adeguatamente i cavi OPGW e OPPC e consentono alla Commissione di effettuare un adeguato ed equo confronto dei prezzi tra i produttori dell'Unione e quelli cinesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(77)
Il gruppo ZTT ha anche proposto quattro metodi per affrontare ed evitare qualsiasi possibile rischio di elusione nel caso in cui i cavi OPGW e OPPC fossero esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, come ad esempio i) ispezione visiva e controllo documentario da parte delle autorità doganali, ii) sistema di certificazione, iii) procedura doganale di controllo dell'uso finale e iv) sistema di monitoraggio. Poiché si è concluso che i cavi OPGW e OPPC rientrano nell'oggetto dell'inchiesta, non è stato necessario esaminare i metodi suggeriti per prevenire l'elusione.
3.
SOVVENZIONI
3.1.
Introduzione: piani, progetti e altri documenti dell'amministrazione pubblica
(78)
Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica che erano pertinenti per il settore del prodotto in esame e/o i suoi fattori produttivi e rappresentavano pertanto un contesto integrale per le risultanze sostanziali. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l'industria dei cavi di fibre ottiche, per i motivi esposti in appresso.
(79)
L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato
(
10
)
.
(80)
L'apparecchiatura utilizzata per fabbricare i cavi di fibre ottiche è considerata un prodotto chiave dal governo della RPC, come si evince dai documenti relativi alle politiche e da elenchi pubblici
(
11
)
. Tale classificazione riveste grande importanza perché ammette determinati settori a fruire di una serie di politiche specifiche e di misure di sostegno concepite per stimolare lo sviluppo in ogni settore
(
12
)
. In quanto componenti chiave dell'infrastruttura delle reti internet, i cavi di fibre ottiche svolgono un ruolo di primaria importanza nell'installazione di reti in fibra ottica e di internet a banda larga. Lo sviluppo di quest'ultima nella RPC è guidato e gestito da numerosi piani, direttive e altri documenti emessi a livello nazionale, regionale e comunale e reciprocamente interconnessi. Tra gli esempi di tali documenti relativi alle politiche chiave figurano i piani, i progetti e gli altri documenti seguenti.
(81)
Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, delinea la visione strategica del governo della RPC in vista del miglioramento e della promozione di settori chiave. Il tredicesimo piano quinquennale sottolinea l'intenzione del governo della RPC di rafforzare lo sviluppo delle alte tecnologie strategiche e, tra queste, le tecnologie dell'informazione che figurano al capitolo 6. Il capitolo 23 stabiliva inoltre che le reti di informazione, in cui rientrano i cavi di fibre ottiche, sono considerate un'«industria strategica emergente». A tale proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che il governo della RPC «aiuterà a garantire un rapido sviluppo delle catene di produzione e innovazione delle industrie emergenti per accelerare lo sviluppo di cluster dell'industria secondo le loro caratteristiche specifiche» e «incoraggerà le imprese cinesi ad allocare le risorse per l'innovazione a livello globale».
(82)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha argomentato che non c'è alcun riferimento ai cavi di fibre ottiche nel tredicesimo piano quinquennale e che la Commissione aveva semplicemente presunto che i cavi di fibre ottiche rientrassero nella classificazione delle «reti di informazione». Secondo il governo della RPC il capitolo 6 del tredicesimo piano quinquennale indica chiaramente che quest'ultimo si concentrerà sulle tecnologie «a scopo generico» e il capitolo 23 non menziona l'industria dei cavi di fibre ottiche; inoltre l'espressione «rete di informazione» al capitolo 23 evidenzia che non si fa riferimento ai cavi di fibre ottiche né a prodotti specifici, ma piuttosto all'infrastruttura generale. Analogamente, il capitolo 25 parla di «reti ottiche» e non di prodotti specifici, come i cavi di fibre ottiche.
(83)
Il capitolo 4 del tredicesimo piano quinquennale, intitolato «La filosofia di sviluppo», elenca tra le priorità per lo sviluppo «
l'adozione delle tecnologie dell'informazione».
Tale capitolo definisce l'ambito di interesse e le priorità al fine di raggiungere gli obiettivi del tredicesimo piano quinquennale e i punti in esso contenuti rivestono un'importanza strategica. Pertanto «
le tecnologie dell'informazione
» sono considerate un componente chiave dello sviluppo del paese durante il periodo contemplato dal tredicesimo piano quinquennale. Il tredicesimo piano quinquennale fa inoltre riferimento alle «
tecnologie dell'informazione
» in numerosi capitoli riguardanti vari settori dell'economia e della società.
(84)
Nella sezione 2 («Industrie strategiche») del capitolo 23 («
Sviluppare le industrie strategiche emergenti
») del tredicesimo piano quinquennale si afferma: «
[P]romuoveremo le industrie strategiche nei settori dell'industria aerospaziale, dell'oceanografia, delle reti di informazione, delle scienze biologiche e della tecnologia nucleare
». Nel capitolo 25 («
Costruire una rete di informazione diffusa ed efficiente
») si dichiara inoltre: «
[A]ccelereremo la realizzazione di un'infrastruttura dell'informazione di prossima generazione ad alta velocità, mobile, sicura e diffusa, ed estenderemo l'uso della tecnologia della rete di informazione»,
che include «
reti di fibre ottiche di nuova generazione ad alta velocità»,
«
una rete di banda larga senza fili avanzata e diffusa»
e «
nuove tecnologie della rete di informazione».
Inoltre il riquadro 9 riporta un elenco di progetti in ambito di tecnologie dell'informazione, tra i quali figura il «Programma nazionale a banda larga», con un'attenzione particolare alla «
creazione di un sistema ottico di telecomunicazioni ad alta velocità ed elevata capacità».
(85)
Il tredicesimo piano quinquennale è il documento politico fondamentale che stabilisce le priorità per lo sviluppo nazionale economico e sociale della RPC e, in quanto tale, sottolinea le aree di interesse senza necessariamente fornire tutti i dettagli necessari alla realizzazione concreta di tali priorità. Pertanto il fatto che i cavi di fibre ottiche non siano esplicitamente citati nel tredicesimo piano quinquennale non significa che non siano considerati un componente essenziale e indispensabile al fine di conseguire l'obiettivo strategico più generale di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e dell'infrastruttura delle reti di informazione.
(86)
La «
nuova generazione dell'industria delle tecnologie dell'informazione
», che include i cavi di fibre ottiche come apparecchiatura di informazione e comunicazione, è anche una delle industrie incoraggiate nell'ambito dell'iniziativa «Made in China 2025»
(
13
)
. Nell'ambito di tale iniziativa le «
apparecchiature di informazione e comunicazione
» promosse sono definite anche come «
tecnologia di trasmissione ottica intelligente ad altissima velocità e grande capacità»
e inoltre nell'ambito delle «
Attività strategiche e priorità
», la priorità è data all'accelerazione della diffusione e della costruzione della «
rete di fibre ottiche».
(87)
Essendo incoraggiata nella strategia «Made in China 2025», l'industria dei cavi di fibre ottiche è ammissibile a beneficiare di notevoli finanziamenti statali. È stata creata una serie di fondi a sostegno dell'iniziativa «Made in China 2025»
(
14
)
e quindi indirettamente dell'industria dei cavi di fibre ottiche, come ad esempio il fondo nazionale per il circuito integrato
(
15
)
, il fondo per la produzione avanzata
(
16
)
e il fondo di investimento per le industrie emergenti
(
17
)
.
(88)
Inserendo la costruzione della rete di fibre ottiche tra gli obiettivi della strategia «Made in China 2025», o in qualsiasi altro documento di pianificazione strategica, i prodotti che sono essenziali per conseguire l'espansione potenziata e migliorata della costruzione di queste reti, come i cavi di fibre ottiche utilizzati per la trasmissione, rientrano nell'ambito di tali piani strategici e beneficiano pertanto delle corrispondenti misure preferenziali.
(89)
I cavi di fibre ottiche sono inoltre spesso inseriti sotto la dicitura più ampia di «
nuova generazione dell'industria delle tecnologie dell'informazione
» e in particolare di «
apparecchiature di informazione e comunicazione
». La tabella di marcia di «Made in China 2025»
(
18
)
indica 10 settori strategici che rappresentano le industrie chiave per il governo della RPC. Per il settore 1 «Nuova generazione dell'industria delle tecnologie dell'informazione»/ 1.2 Apparecchiature di informazione e comunicazione, le categorie di prodotto «
apparecchiature di trasmissione ottica ad alta velocità e grande capacità (400G/1Tbps)»
e «
apparecchiature di accesso ottico ad alta velocità (10G/100Gbps)»
sono descritte come prodotti che rientrano nelle priorità di sviluppo del settore. La nuova generazione di tecnologie dell'informazione beneficia pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato
(
19
)
.
(90)
I cavi di fibre ottiche sono inoltre collegati alla categoria «
nuovi materiali
». Nella tabella di marcia di «Made in China 2025», alla sezione 9, figurano la categoria «
nuovi materiali
» e le relative sottocategorie, tra cui materiali strategici chiave (punto 9.2), fibre ad alta prestazione e materiali compositi. Come si può osservare nel repertorio dei prodotti ad alta e nuova tecnologia (2006) al n. 6020004 e al n. 6020005, i prodotti di fibre ottiche, specialmente quelli collegati alle preforme di fibre ottiche, che rappresentano il principale fattore produttivo dei cavi di fibre ottiche, sono considerati «
nuovi materiali
».
(91)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato su quale base abbia considerato i cavi di fibre ottiche «nuovi materiali». Ha sottolineato che la sezione 9.2.3 della tabella di marcia fa riferimento esclusivamente a «
fibre ad alta prestazione e materiali compositi»
e che solo il principale fattore produttivo dei cavi di fibre ottiche è considerato un «nuovo materiale», e non i cavi di fibre ottiche in sé.
(92)
A tale proposito la Commissione ha ribadito che, nel repertorio dei prodotti ad alta e nuova tecnologia (2006), i prodotti di fibre ottiche, incluse in particolare le preforme di fibre ottiche, sono considerati «nuovi materiali». Le preforme di fibre ottiche sono un fattore produttivo essenziale ad alto valore aggiunto per la produzione di cavi di fibre ottiche, che rappresentano una parte significativa del costo di produzione. La Commissione ha pertanto concluso che, dal momento che le preforme di fibre ottiche, un prodotto semilavorato dei cavi di fibre ottiche, sono incluse tra i «nuovi materiali», esiste un nesso diretto tra i cavi di fibre ottiche e la categoria di «nuovi materiali».
(93)
Oltre alla tabella di marcia dell'iniziativa «Made in China 2025», nel novembre 2016 l'elenco dei 10 settori strategici è stato inoltre perfezionato in un repertorio di quattro elementi essenziali
(
20
)
pubblicato dal comitato consultivo per la strategia manifatturiera nazionale (NMSAC), un gruppo consultivo del gruppo ristretto di direzione nazionale sulla costruzione di una potenza manifatturiera nazionale. Il gruppo è stato istituito dal governo della RPC per elaborare piani, politiche, progetti e accordi di lavoro volti a promuovere lo sviluppo dell'industria manifatturiera e coordinare le questioni tra regioni e dipartimenti
(
21
)
. In questo repertorio ognuno dei 10 settori strategici è suddiviso in quattro capitoli: i) pezzi di ricambio essenziali di base, ii) materiali essenziali chiave, iii) processi/tecnologie essenziali avanzati/e e iv) piattaforme tecnologiche dell'industria. I cavi di fibre ottiche si trovano nel settore 1: nuova generazione di tecnologie dell'informazione, punto i) «pezzi di ricambio essenziali di base», sottopunto 38 «Fibra ottica a bassissima perdita basata su una larghezza di banda di 400G (rete di distribuzione)» e al punto ii) «materiali essenziali chiave», sottopunto 22 «Materiali in fibra ottica di nuova generazione».
(94)
A seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha ribadito la propria posizione affermando che il tredicesimo piano quinquennale e l'iniziativa «Made in China 2025» non sono documenti obbligatori né giuridicamente vincolanti.
(95)
A tale proposito la Commissione ha osservato che, anziché limitarsi ad affermazioni generiche di incoraggiamento, il tredicesimo piano quinquennale utilizza un linguaggio che evidenzia la sua natura vincolante. In ogni caso, come indicato al considerando 85, il tredicesimo piano quinquennale rappresenta il documento politico fondamentale, che stabilisce le priorità per lo sviluppo nazionale economico e sociale ed è alla base di diversi atti giuridici vincolanti che le autorità sono tenute a tenere in considerazione e ad attuare al momento dell'adozione di nuove norme o della distribuzione di risorse pubbliche.
(96)
Per quanto riguarda l'iniziativa «Made in China 2025», questa deve essere interpretata in combinazione con la tabella di marcia «Made in China 2025» e tenendo in considerazione i fondi che erano stati creati a sostegno dell'iniziativa «Made in China 2025». Nonostante l'iniziativa «Made in China 2025» stabilisca perlopiù principi generali da seguire, la sua attuazione mediante l'erogazione di fondi statali a favore di determinati settori incoraggiati la rende vincolante e fa sì che si rivolga nello specifico a tali industrie incoraggiate anziché essere genericamente applicabile. La strategia «Made in China 2025» è inoltre formulata in modo tale da sottintendere obiettivi e scopi da raggiungere; ad esempio, «
accelereremo la diffusione e la costruzione di reti di fibre ottiche»
e «
promuoveremo con forza lo sviluppo innovativo nelle aree fondamentali»
laddove fa riferimento a «
una nuova generazione dell'industria delle tecnologie dell'informazione»
inclusi i «
dispositivi di informazione e comunicazione».
(97)
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC.
(98)
L'industria dei cavi di fibre ottiche rientra altresì nel piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020) pubblicato dal ministero cinese dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (il «MIIT»)
(
22
)
, che mira ad attuare il tredicesimo piano quinquennale e ha definito 10 mansioni chiave volte ad abbreviare il ciclo di sviluppo del prodotto, migliorare l'efficienza produttiva e la qualità del prodotto, ridurre i costi operativi e il consumo di risorse ed energie e accelerare lo sviluppo della fabbricazione intelligente. Nel 2018 il Consiglio di Stato ha annunciato i piani della Cina di ampliare il suo programma di fabbricazione intelligente aggiungendo circa 100 progetti pilota quello stesso anno e, secondo le informazioni pubblicamente disponibili, due società collegate ai produttori esportatori inclusi nel campione, Zhongtian Technology Precision Materials ltd. e Fiberhome Communication Technology, sono state inserite dal MIIT nell'elenco dei progetti pilota di dimostrazione della fabbricazione intelligente, la prima nel 2017
(
23
)
e la seconda nel 2018
(
24
)
. Inoltre uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Yangtze Optical Fibre and Cable, è stato indicato come «Impresa pilota nazionale di produzione intelligente di primo lotto»
(
25
)
.
(99)
Vi sono chiare indicazioni del fatto che essere menzionati in uno di questi elenchi collegati alla strategia «Made in China 2025» non rappresenta una semplice osservazione elogiativa, ma comporta anche vantaggi finanziari associati. Nel documento denominato «Avviso del ministero delle Finanze relativo agli importi trasferiti per i programmi di trasformazione e aggiornamento dell'industria locale del 2017», c'è una voce corrispondente nella riga 151 che afferma che Fiberhome Communication Technology ha ricevuto una sovvenzione per un importo di 12 milioni di CNY nell'ambito del programma «Nuova modalità di produzione di apparecchiature di base della rete di comunicazione 5G».
(100)
Numerosi documenti aggiuntivi supportano la risultanza secondo cui il governo della RPC ha creato un ampio quadro di supporto dell'infrastruttura tecnologica di internet e delle reti a banda larga che comprendono tra l'altro l'industria dei cavi di fibre ottiche. Già nel 2009, nel piano di rilancio e adeguamento dell'industria dell'informazione elettronica
(
26
)
, il governo della RPC aveva espresso esplicitamente il proprio obiettivo di «
guidare e promuovere la costruzione [...] della rete di accesso di fibre ottiche a banda larga».
(101)
Nella strategia «La Cina a banda larga» del 2013
(
27
)
il governo della RPC dichiarava l'obiettivo di promuovere «
le reti di accesso [...] in linea con le idee di accesso ad alta velocità»
e che «
nelle aree urbane, la costruzione e la ristrutturazione delle reti di accesso saranno effettuate utilizzando metodi tecnici come quelli della fibra ottica fino all'abitazione e quelli della fibra ottica fino all'edificio».
Inoltre, secondo questa strategia, sarà promossa «
l'espansione della fibra ottica al lato utente»
e sarà gradualmente costruita «
una rete fissa di accesso a banda larga con fibra ottica come fonte principale».
(102)
Nel capitolo della strategia «La Cina a banda larga» dedicato agli strumenti politici, il governo della RPC descrive gli strumenti che sono utilizzati per raggiungere gli obiettivi di questa strategia, vale a dire fare «
pieno uso di vari fondi speciali dal governo centrale per guidare i fondi locali pertinenti ad investire nella ricerca e nello sviluppo delle reti a banda larga e nell'industrializzazione»
e fornire «
un sostegno in forma di interessi agevolati per i prestiti ai progetti di costruzione a banda larga ammissibili nelle zone di sviluppo nazionale della regione occidentale»
e infine rafforzare «
il sostegno in forma di agevolazioni fiscali»
e il «
sostegno [per] la costruzione di reti a banda larga».
Come indicato al considerando 80, la Commissione ha ritenuto i cavi di fibre ottiche componenti chiave dell'infrastruttura delle reti internet, indispensabili per la messa in opera di sistemi a banda larga.
(103)
La strategia «La Cina a banda larga» non si limita a dichiarare obiettivi non vincolanti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura internet. Se considerati insieme ad altri documenti, è chiaro che i contributi finanziari del governo della RPC sono un elemento essenziale utilizzato per conseguire gli obiettivi di questa strategia. Nei pareri sulla promozione della costruzione di reti di fibre ottiche a banda larga
(
28
)
, si afferma che «
i governi locali a tutti i livelli sono incoraggiati a fornire sovvenzioni finanziarie per l'uso della banda larga in fibra ottica nelle istituzioni di servizio pubblico»
e che «
gli investimenti e il sostegno politico nella ricerca e sviluppo di chip di base, dispositivi, attrezzature di sistema e applicazioni per le comunicazioni a banda larga in fibra ottica»
saranno aumentati e «
l'innovazione tecnologica nelle comunicazioni in fibra ottica»
sarà incoraggiata.
(104)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha affermato che la strategia «La Cina a banda larga» è esclusivamente un documento di orientamento relativo all'infrastruttura della banda larga. A questo proposito il governo della RPC ha osservato che il panel nel caso «China – GOES» ha rilevato che «
informazioni di carattere generale sulle politiche pubbliche, senza alcun legame diretto con [un] programma in esame, non costituiscono 'elementi di prova sufficienti' in relazione alla specificità».
(105)
A tale riguardo la Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 102, nel capitolo della strategia «La Cina a banda larga» che tratta gli strumenti di tale politica, il governo della RPC descrive gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi di questa strategia, quali, tra gli altri, l'uso di vari fondi speciali, un sostegno in forma di interessi agevolati e un sostegno in forma di agevolazione fiscale. La Commissione ha pertanto ritenuto al considerando 103 che è evidente che, se considerati insieme ad altri documenti, i contributi finanziari del governo della RPC sono un elemento essenziale utilizzato per conseguire gli obiettivi di questa strategia. Pertanto, nonostante le asserzioni secondo cui l'iniziativa «La Cina a banda larga» avrebbe carattere orientativo, la sua attuazione mediante l'erogazione di fondi statali a favore di determinati settori incoraggiati la rende vincolante e rivolta nello specifico a tali industrie incoraggiate e non genericamente applicabile. Ad ogni modo il riferimento alla relazione del panel nel caso «China-GOES» non è decisivo in merito alla specificità, poiché nel presente caso i numerosi piani e documenti politici emessi dal governo della RPC contemplati in questa sezione offrono orientamenti e sostegno specificamente rivolti al prodotto in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(106)
Nei pareri orientativi del Consiglio di Stato sulla promozione attiva di «Internet Plus»
(
29
)
dal 2015 è espresso un chiaro obiettivo, mediante l'affermazione che il documento contribuirà ad «
accelerare l'attuazione della strategia “La Cina a banda larga”, organizzare e attuare il progetto nazionale di costruzione di infrastrutture dell'informazione di nuova generazione [e] promuovere la trasformazione della rete a banda larga in fibra ottica»,
e il modo per raggiungere questo obiettivo è descritto al punto «6) Rafforzare l'orientamento e il sostegno», dove si precisa che sarà aumentato il sostegno fiscale e tributario e si specificano compiti come
«investire attivamente nella ricerca e nello sviluppo e nella dimostrazione dell'applicazione di tecnologie chiave di innovazione integrata qualificate come “Internet +”. Coordinare l'uso dei fondi speciali finanziari esistenti per sostenere la costruzione di piattaforme e dimostrazioni applicative legate alla strategia “Internet +”
».
(107)
Nel 2015 il governo della RPC ha inoltre delineato il piano per gli investimenti finanziari previsti per «
accelerare la costruzione delle infrastrutture»
nelle «Opinioni guida dell'Ufficio generale del Consiglio di Stato sull'accelerazione della costruzione di una rete a banda larga ad alta velocità e sulla promozione di tariffe più basse per una connessione internet più veloce»
(
30
)
. Nel documento si afferma che il governo della RPC, per raggiungere tale obiettivo, «
accelererà la costruzione di città con rete interamente in fibra ottica e reti di comunicazione mobile di quarta generazione (4G), con investimenti nella costruzione di reti superiori a 430 miliardi di CNY nel 2015 e investimenti non inferiori a 700 miliardi di CNY dal 2016 al 2017»
e inoltre «
promuoverà il processo per portare la fibra ottica fino all'abitazione, completare la trasformazione in fibra ottica di 45 000 zone di accesso con cavi in rame nel 2015 e [per] costruire oltre 80 milioni di nuove abitazioni con fibra ottica fino all'abitazione».
(108)
L'approccio adottato dal governo della RPC per definire le industrie e i prodotti incoraggiati nei repertori, al fine di allocare di conseguenza le risorse in base alla loro importanza strategica o politica attribuita dallo stesso, e per attuare e supervisionare i piani ad ogni livello amministrativo, può essere ulteriormente osservato esaminando il repertorio dei prodotti e servizi strategici ed emergenti della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) del 2016
(
31
)
. Anche in questo caso è prevista la creazione di una nuova generazione di industria informatica, che comprende una nuova generazione di industria delle reti d'informazione. Per raggiungere questo obiettivo, alcuni prodotti sono inclusi nel repertorio dei prodotti strategici ed emergenti. I cavi di fibre ottiche sono evidentemente tra questi prodotti, dato che il riferimento a «
Apparecchiature di comunicazione ottica Inclusa la fibra»
è inequivocabile. L'enumerazione delle specificità tecnologiche delle attrezzature in questione, come «
fibra G.657 per FTTx, fibra G.655 di grande superficie effettiva, fibra G.656, fibra a bassa e bassissima perdita di luce che soddisfa gli standard G.652, [...] apparecchiatura di trasmissione ottica, linea a canale singolo a velocità 10Gbit/s, 40Gbit/s, 100Gbit/s, 200Gbit/s, 400Gbit/s»,
mostra non solo che i cavi di fibre ottiche sono considerati un prodotto strategico ed emergente dal governo della RPC, ma anche il grado di pianificazione dettagliata del governo della RPC che si estende al livello di determinati prodotti tecnologici.
(109)
Lo stesso approccio — delineare gli obiettivi nei piani e poi attuarli definendo i dettagli tecnici nei repertori — è usato nel repertorio dei prodotti ad alta e nuova tecnologia
(
32
)
, dove i cavi di fibre ottiche rientrano tra i prodotti di comunicazione nel numero 1020011, che comprende «
il sistema di trasmissione in fibra ottica SDH con mezzo di trasmissione in fibra monomodale, canale di trasmissione dati ad alta velocità, velocità di trasmissione di 10Gbit/s e 40Gbit/s, per linee di comunicazione e dorsale di rete metropolitana».
Già nel 2003 i cavi di fibre ottiche figuravano nel repertorio dei prodotti ad alta tecnologia incoraggiati per gli investimenti esteri nella categoria «Apparecchiature e prodotti di comunicazione»
(
33
)
, sotto il numero 42, come «
Apparecchiature di comunicazione in fibra SDH da 10Gb/s e oltre».
(110)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC e Connect Com hanno asserito che la Commissione non ha dimostrato che i vari documenti citati nella sezione 3.1 sostengono o incoraggiano «
in maniera specifica
» l'industria dei cavi di fibre ottiche, nonostante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, la Commissione sia tenuta a dimostrare che un documento del governo della RPC
«limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso
» e tale requisito, a norma dell'articolo 2.1, lettera a), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, richieda di dimostrare che una limitazione sia «
esplicita…inequivocabile e chiara»
(
34
)
. Connect Com ha inoltre richiamato l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, a norma del quale la specificità dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti, e ha asserito che la Commissione non ha rispettato tale condizione. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che la Commissione si basa sul presupposto erroneo che, nell'ipotesi in cui l'infrastruttura della rete fosse incoraggiata, tutto ciò che costituisce tale struttura sarebbe altresì incoraggiato. Il governo della RPC ha affermato che numerosi documenti citati dalla Commissione, tra cui il tredicesimo piano quinquennale, l'iniziativa «Made in China 2025», il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020), il piano di rilancio e adeguamento dell'industria dell'informazione elettronica del 2009 e la strategia «La Cina a banda larga» del 2013, non riguardano i prodotti costituiti dai cavi di fibre ottiche né l'industria dei cavi di fibre ottiche, ma piuttosto le reti a valle o la diffusione della banda larga, vale a dire l'infrastruttura generale. Secondo il governo della RPC, dal momento che la costruzione delle reti richiede diversi fattori produttivi e prodotti, la Commissione dovrebbe spiegare esattamente quali tra i prodotti e i servizi che costituiscono l'infrastruttura ritiene siano incoraggiati. Il governo della RPC ha inoltre asserito che l'installazione della rete o della banda larga non riguarda i beni, ma piuttosto lo sviluppo dell'infrastruttura e i servizi, dal momento che tale installazione è intesa a migliorare i servizi di telecomunicazione in generale.
(111)
La Commissione ha espresso disaccordo. Come spiegato al considerando 80, i cavi di fibre ottiche sono componenti chiave dell'infrastruttura delle reti internet e svolgono un ruolo di primaria importanza nell'installazione di reti in fibra ottica e di internet a banda larga. L'infrastruttura della banda larga consta di reti che utilizzano attrezzature di telecomunicazione e tecnologie necessarie a offrire accesso internet ad alta velocità e altri servizi avanzati di telecomunicazione
(
35
)
e i cavi di fibre ottiche rappresentano un componente fondamentale dell'attrezzatura di trasmissione. Pertanto la costruzione dell'infrastruttura e delle reti a banda larga prevede l'uso di prodotti necessari ai fini della trasmissione di dati e non è costituita principalmente dall'offerta di servizi, come sembra suggerire il governo della RPC. L'offerta di servizi sarebbe invero conseguente alla presenza di tale infrastruttura, una volta costruita. Pertanto, se la costruzione dell'infrastruttura della banda larga è incoraggiata dal governo della RPC, i prodotti chiave indispensabili alla costruzione di tale infrastruttura e che ne sono parte integrante sono anch'essi incoraggiati dal governo della RPC. La Commissione è del parere che il quadro normativo risultante dall'attuazione dei vari documenti citati nella sezione 3.1 «
limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso»
a un trattamento preferenziale nell'ambito delle industrie incoraggiate, quali l'industria dei cavi di fibre ottiche, che fa parte delle tecnologie dell'informazione e delle reti a banda larga. Di conseguenza i vari documenti citati nella sezione 3.1 costituiscono elementi di prova diretti sufficienti a concludere la specificità del sostegno e dell'incoraggiamento del governo della RPC nei confronti dell'industria dei cavi di fibre ottiche. Le argomentazioni del governo della RPC e di Connect Com sono state pertanto respinte.
(112)
Inoltre secondo il governo della RPC le reti di accesso a internet e l'infrastruttura della banda larga rientrano tra l'infrastruttura generale. Il governo della RPC ha fatto riferimento all'interpretazione di «
infrastruttura generale»
da parte del panel nel caso «EC and certain Member States — Large Civil Aircraft», descritta come
«l'infrastruttura che non viene fornita, né va a vantaggio, di una singola entità o di un gruppo limitato di entità, ma piuttosto è disponibile a tutte, o quasi, le entità».
Il governo della RPC ha inoltre asserito che l'organo d'appello in «US — Softwood Lumber IV» ha confermato che «
l'unica eccezione esplicita al principio generale secondo cui l'offerta di “beni” da parte di un governo dà luogo a un contributo finanziario consiste nel caso in cui tali beni siano offerti sotto forma di “infrastruttura generale”
».
(113)
A tale proposito la Commissione ha sottolineato che l'interpretazione di «
infrastruttura generale«
cui fa riferimento il governo della RPC rinvia alla definizione di offerta di beni da parte di un governo sotto forma di infrastruttura generale. Tale interpretazione non ha attinenza con l'analisi sulla specificità di un programma di sovvenzione. Inoltre l'oggetto della presente inchiesta non è l'offerta di cavi di fibre ottiche da parte di un governo, che il governo della RPC ha dichiarato rientrare tra l'«
infrastruttura generale«,
ma piuttosto tutte le sovvenzioni compensative concesse ai produttori esportatori di cavi di fibre ottiche, che a loro volta esportano tali prodotti agli operatori di telecomunicazioni dell'Unione. Per questo motivo la Commissione ha considerato tale argomentazione infondata e non pertinente ai fini della valutazione dell'incoraggiamento dell'industria dei cavi di fibre ottiche da parte del governo della RPC e l'ha pertanto respinta.
(114)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, Connect Com ha asserito che il fondo generale per l'espansione della rete in fibra ottica non costituisce una sovvenzione specifica ai cavi di fibre ottiche e ha richiamato il considerando 749 secondo cui i cavi di fibre ottiche non rappresentano più del 5 % del volume totale della rete in fibra ottica.
(115)
A tale proposito la Commissione ha sottolineato che, ai sensi del considerando 749: «
l'inchiesta ha stabilito che i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minore del costo totale di installazione dei progetti di reti digitali, che nel caso del 5G è molto inferiore al 5 %».
In primo luogo tale dichiarazione si riferisce al costo di produzione e non al volume. In secondo luogo, il fatto che i cavi di fibre ottiche possano rappresentare una quota minore del costo totale di installazione della rete non invalida il fatto che i cavi di fibre ottiche siano un prodotto chiave e indispensabile per la diffusione di tale rete. Come spiegato ai considerando 80 e 111, i cavi di fibre ottiche sono parte integrante delle reti a banda larga ad alta velocità di ultima generazione basate su tale tecnologia, che pertanto non sarebbero in grado di funzionare in loro assenza. Le sovvenzioni a sostegno di tali componenti chiave sono pertanto, per definizione, specifiche e determinanti ai fini del buon funzionamento dell'intera rete in fibra ottica. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(116)
Il capo III delle disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale (decisione n. 40 del 2005 del Consiglio di Stato) («la decisione n. 40») fa inoltre riferimento al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. A norma dell'articolo XVII della decisione, se «
il progetto di investimento rientra nei contenuti relativi all'incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia di investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito; le apparecchiature automatizzate importate nell'importo totale dell'investimento, a eccezione del contenuto di merci importate non esenti dei progetti di investimento nazionali (modificato nel 2000) emesso dal ministero delle Finanze, possono essere esentate dal dazio all'importazione e dal pagamento dell'IVA legata alle importazioni, tranne in caso di adozione di nuove norme sul contenuto dei progetti di investimento non esenti. Altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali».
(117)
Di conseguenza la decisione n. 40, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incoraggiati.
(118)
Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)
(
36
)
e il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2019)
(
37
)
approvato mediante il decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29, del 27 agosto 2019, ed entrato in vigore il 1
o
gennaio 2020, riportano sotto la «Categoria I Incoraggiamento»:
«XXVIII.
Industria dell'informazione
[…]
13.
Fabbricazione di apparecchiature per sistemi di trasmissione in fibra ottica WDM (Wavelength Division Multiplexing) con una velocità di 32 onde o più;
14.
Fabbricazione di attrezzature per sistemi di comunicazione in fibra ottica con protocollo «serie digitale sincrona» con una velocità di 10GB/S o superiore;
[…]
28.
Fabbricazione di nuove fibre monomodali (non dispersive) e preforme di fibre ottiche».
(119)
Pertanto, il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale indica come incoraggiati, sotto la categoria «Industria dell'informazione», progetti specifici relativi all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(120)
Il governo della RPC ha argomentato che la decisione n. 40 non è obbligatoria né giuridicamente vincolante, ma un semplice documento di orientamento. Inoltre, secondo il governo della RPC, è evidente che l'articolo V della decisione n. 40, relativo al «
potenziamento della costruzione di un'infrastruttura dell'informazione, inclusa la comunicazione a banda larga»,
riguarda solo il miglioramento dell'infrastruttura e non menziona i cavi di fibre ottiche. Il governo della RPC ha in tal modo argomentato che questo documento non poteva aver fornito sostegno o incoraggiamento all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(121)
Innanzitutto la Commissione non ha concordato con l'affermazione secondo cui la decisione n. 40 non avrebbe carattere obbligatorio. Di fatto la decisione n. 40 stabilisce le disposizioni temporanee relative alla promozione della ristrutturazione industriale e fa riferimento al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, che definisce tre tipi di contenuti: i progetti incoraggiati, i progetti limitati e i progetti eliminati. L'articolo XVII della decisione n. 40 stabilisce modalità obbligatorie per il trattamento dei progetti di investimento afferenti ai contenuti incoraggiati, ad esempio «
tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito
» e «
altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali
». Inoltre l'articolo XXI stabilisce che «
le pertinenti politiche di agevolazione attuate in conformità dei contenuti relativi a industrie, prodotti e tecnologie attualmente oggetto di un particolare incoraggiamento da parte dello Stato (modificati nel 2000) sono debitamente adeguate per garantirne un'attuazione conforme ai contenuti relativi all'incoraggiamento di cui al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale
». Pertanto il carattere della decisione n. 40 al riguardo è obbligatorio.
(122)
In secondo luogo l'articolo V della decisione n. 40, che fa parte del capitolo II «Orientamento e priorità della ristrutturazione industriale», stabilisce tra le priorità la «
costruzione di un'infrastruttura dell'informazione, inclusa la comunicazione a banda larga»
e, come dimostrato al considerando 80 e ulteriormente spiegato al considerando 111, i cavi di fibre ottiche sono un componente indispensabile di tale infrastruttura. Come concluso dalla Commissione al considerando 111, se la costruzione dell'infrastruttura della banda larga è incoraggiata dal governo della RPC, i prodotti chiave indispensabili alla costruzione di tale infrastruttura e che ne sono parte integrante sono anch'essi considerati incoraggiati dal governo della RPC. Inoltre l'articolo XIV della decisione n. 40, che fa parte del capitolo III intitolato «Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», stabilisce che: «
i contenuti relativi all'incoraggiamento includono principalmente le tecnologie, le attrezzature e i prodotti chiave in grado di promuovere lo sviluppo sociale ed economico, vantaggiosi in termini di risparmio di risorse, protezione dell'ambiente e ottimizzazione e miglioramento della struttura industriale e per i quali sono necessari l'incoraggiamento e il sostegno mediante politiche e misure pertinenti».
Come già osservato al considerando 118, l'industria dell'informazione, e in particolare i fattori produttivi chiave utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche, quali le fibre monomodali e le preforme di fibre ottiche, così come i prodotti a monte, quali i sistemi di trasmissione delle fibre ottiche e i sistemi di comunicazione delle fibre ottiche, sono elencati tra i contenuti incoraggiati. Inoltre i cavi di fibre ottiche rappresentano un'attrezzatura chiave per la diffusione di «
un'infrastruttura dell'informazione, inclusa la comunicazione a banda larga»,
incoraggiata dal governo della RPC. Pertanto la lettura combinata delle disposizioni sopraindicate dimostra che i cavi di fibre ottiche sono un prodotto incoraggiato: da un lato perché sono un componente indispensabile di una infrastruttura incoraggiata, dall'altro perché i relativi fattori produttivi essenziali, che determinano il valore aggiunto dei cavi di fibre ottiche, sono anch'essi incoraggiati dal governo della RPC. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(123)
I piani e le strategie a livello nazionale non sono i soli ad avere come obiettivo quello di sostenere l'industria dei cavi di fibre ottiche. A livello provinciale sono state istituite le cosiddette zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia. Una di queste è la East Lake New Technology Industry Development Zone. Come indicato nella sezione I.2 del tredicesimo piano quinquennale sulle zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia, queste zone sono concepite per costituire una piattaforma regionale per l'attuazione di strategie nazionali approfondite come «Internet +» e «Made in China 2025»
(
38
)
. Le società e le imprese che si trovano in una di queste zone e si qualificano come entità che svolgono attività commerciali rientranti nell'ambito delle rispettive strategie godono di un trattamento di favore. Come si può constatare dal documento riguardante le «Politiche di agevolazione delle zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia»
(
39
)
, è concessa un'esenzione generale per l'imposta sul reddito fino a due anni dalla data di stabilimento e, anche in seguito, i trattamenti preferenziali proseguono con la concessione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società, un'esenzione dalle tariffe di esportazione e altre agevolazioni fiscali.
(124)
I vantaggi concessi alle società che operano nell'industria ad alta tecnologia situate in una zona di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia non si limitano ai vantaggi fiscali, ma includono anche un sostegno finanziario diretto. Come si legge nel documento citato che definisce le politiche di agevolazione delle zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia, spetta allo Stato «
organizzare ogni anno [...] un certo quantitativo di prestiti e investimento per la costruzione di capitale, con la possibilità di emettere una certa quantità di obbligazioni a lungo termine per raccogliere fondi dalla società»
(
40
)
. Il documento fornisce una descrizione più precisa quando afferma che «
il sostegno finanziario del governo cinese per la zona di sviluppo dell'industria ad alta tecnologia è principalmente quello di erogare determinati fondi di avviamento alle zone di sviluppo a livello nazionale, e di attuare progetti pianificati a livello nazionale per le imprese nelle zone di sviluppo. Nella maggior parte delle zone di sviluppo della Cina il sostegno del governo locale alle zone di sviluppo avviene principalmente mediante l'affitto di terreni a prezzi bassi».
(125)
Le politiche di agevolazione delle zone di sviluppo nazionale fanno inoltre riferimento al repertorio dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato del 2016, che elenca i settori chiave ad alta tecnologia supportati. Tale repertorio cita chiaramente alla categoria «I. Informazione elettronica», punto 4, «Tecnologia della comunicazione», la «
rete di trasmissione ottica»
e la «
tecnologia dei sistemi di trasmissione ottica»,
in cui rientrano i cavi di fibre ottiche, quali settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato. Uno dei produttori esportatori di cavi di fibre ottiche inclusi nel campione si trova nella provincia di Wuhan e la maggior parte delle aziende del gruppo si trova nella East Lake New Technology Industry Development Zone. Queste società possono quindi beneficiare dei trattamenti di favore che sono concessi nell'ambito del regime delle zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia.
(126)
Questa zona di sviluppo di industrie speciali finanziate dal governo della RPC, la East Lake New Technology Industry Development Zone di Wuhan, è servita da importante base di produzione per i cavi di fibre ottiche. In quanto parte delle «zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia» approvate dal Consiglio di Stato e «zona nazionale di dimostrazione dell'innovazione locale», è diventata la prima base dell'industria optoelettronica della RPC (chiamata anche «China Optics Valley»). I produttori di cavi di fibre ottiche che operano nella zona hanno usufruito di varie tipologie di incentivi e sostegno statale.
(127)
Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha rilevato che l'aramide, una fibra sintetica ottenuta chimicamente e utilizzata come materiale per la produzione di cavi di fibre ottiche, è classificata dal governo della RPC fra i prodotti chiave nel repertorio di riferimento dei prodotti e servizi chiave nelle industrie strategiche emergenti
(
41
)
. Tale classificazione ha posto questa materia prima al centro di varie politiche del governo della RPC.
(128)
Più in generale le fibre chimiche sono soggette alla regolamentazione statale e alle politiche di gestione del mercato non solo a livello centrale, ma anche a livello regionale e locale attraverso i documenti di pianificazione, come ad esempio il piano di azione della provincia dello Zhejiang per la trasformazione globale e l'aggiornamento delle industrie manifatturiere tradizionali, nei quali le fibre chimiche rappresentano una delle dieci industrie chiave soggette a una gestione politica specifica
(
42
)
, o il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria chimica nella provincia dello Jiangsu (2016-2020). Nelle disposizioni di quest'ultimo piano riguardanti i nuovi materiali chimici, l'attenzione è posta in particolare sul sostegno allo sviluppo e all'industrializzazione di applicazioni a valle ad alto valore aggiunto come le «fibre ad alte prestazioni», che comprendono le fibre utilizzate nella produzione di cavi di fibre ottiche.
(129)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha asserito che i vari documenti citati dalla Commissione, quali il repertorio di quattro elementi essenziali, il repertorio dei prodotti e servizi strategici ed emergenti della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) del 2016 e il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, non menzionano esplicitamente i cavi di fibre ottiche, ma fanno invece riferimento ai fattori produttivi. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione non ha effettuato un'analisi del trasferimento o del ritorno del vantaggio per dimostrare che le presunte sovvenzioni ricevute dalle industrie a monte o a valle sono state trasferite all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(130)
Con riferimento alle industrie a monte, la Commissione ha osservato che i produttori esportatori inclusi nel campione erano integrati verticalmente e pertanto le sovvenzioni ricevute dai relativi fornitori sono state considerate come un trasferimento del vantaggio ai produttori esportatori di cavi di fibre ottiche. Inoltre i documenti citati dal governo della RPC concernenti i fattori produttivi dei cavi di fibre ottiche, anche ipotizzando che non riguardino quantomeno indirettamente o implicitamente i cavi di fibre ottiche,
quod non
, restano tuttavia pertinenti assieme ad ogni altra politica di agevolazione e documento ad opera del governo della RPC contemplati in questa sezione. Tutti i documenti di questa sezione riguardano le reti in fibra ottica di cui i cavi di fibre ottiche sono un componente chiave, oppure i relativi fattori produttivi, il che dimostra come il settore dei cavi di fibre ottiche sia nel complesso incoraggiato a partire dalla produzione a monte fino al prodotto a valle del prodotto in esame. Tali documenti sono inoltre pertinenti ai fini della dimostrazione della specificità dei vari programmi di sovvenzione. Un'analisi di trasferimento del vantaggio è necessaria solo per le sovvenzioni effettivamente stanziate a favore di materie prime fornite a un prezzo inferiore al valore adeguato e utilizzate dai produttori esportatori per la produzione del prodotto in esame, e solo nel caso in cui il venditore e l'acquirente di tali fattori produttivi siano indipendenti. Come spiegato nella sezione 3.8.2, le materie prime provenienti da fornitori indipendenti a un prezzo inferiore al valore adeguato non sono state oggetto di misure compensative nell'ambito della presente inchiesta. Inoltre, come già affermato in questo considerando, i produttori esportatori che hanno collaborato sono perlopiù integrati.
(131)
Tenuto conto dei piani e dei programmi summenzionati, l'industria dei cavi di fibre ottiche è pertanto considerata un settore chiave/strategico il cui sviluppo è attivamente perseguito dal governo della RPC quale obiettivo delle pertinenti politiche. I cavi di fibre ottiche spiccano per essere un prodotto di fondamentale importanza per il governo della RPC nella costruzione di reti e infrastrutture a servizio di interi strati di settori d'intervento chiave per quanto riguarda la connettività e il digitale, sotto lo sviluppo e la supervisione dello Stato. Sulla scorta dei documenti relativi alle politiche citati nella presente sezione, la Commissione ha concluso che il governo della RPC interviene nell'industria dei cavi di fibre ottiche per attuare le politiche correlate e interferisce nel libero gioco delle forze di mercato nel settore dei cavi di fibre ottiche, in particolare promuovendo e sostenendo il settore con vari mezzi.
3.2.
Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
(132)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha presentato alcune osservazioni di carattere generale in merito alla decisione della Commissione di applicare le disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, con riferimento ai prestiti agevolati, all'assicurazione del credito all'esportazione e ai fattori produttivi.
(133)
Il governo della RPC ha asserito che tutte le richieste di informazioni della Commissione a cui il governo della RPC non ha saputo rispondere erano irragionevoli, poiché tali richieste presupponevano che il governo della RPC avesse capacità giuridiche che non possiede.
(134)
Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione non ha valutato correttamente i dati che le sono stati presentati e non ha spiegato adeguatamente perché i dati disponibili abbiano ragionevolmente sostituito ogni informazione necessaria mancante.
(135)
Come indicato di seguito ai considerando 146, 160 e 168, la Commissione era del parere che il governo della RPC avesse di fatto la capacità giuridica necessaria ad ottenere le informazioni richieste, in qualità di azionista o di autorità responsabile delle entità in merito alle quali la Commissione ha richiesto le informazioni. La Commissione ha indicato nella sua comunicazione al governo della RPC, riportata di seguito nelle sezioni da 3.2.1 a 3.2.3, il motivo per cui abbia dovuto basarsi sui dati disponibili. La Commissione ha ritenuto che le informazioni pubblicamente disponibili potessero ragionevolmente sostituire le informazioni non fornite dal governo della RPC. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC.
3.2.1.
Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati
(136)
Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare i questionari specifici a tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione.
(137)
Inizialmente è pervenuta solamente una risposta dalla banca EXIM. Il governo della RPC non ha risposto alla richiesta della Commissione di fornire le risposte al questionario di tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione. Pertanto, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ripetuto la sua richiesta relativa agli istituti finanziari al fine di massimizzare le possibilità di coinvolgerli nell'inchiesta tramite l'invio delle informazioni che occorrevano alla Commissione per giungere a conclusioni sull'esistenza e sull'entità della sovvenzione presunta.
(138)
In seguito alla lettera di richiesta di maggiori informazioni il governo della RPC ha affermato che le risposte al questionario degli istituti finanziari che avevano concesso prestiti non erano rilevanti ai fini dell'inchiesta in quanto nessuno dei prestiti e dei crediti all'esportazione era stato concesso in conformità dei piani e dei progetti del governo, come asserito nella denuncia e indicato nel questionario.
(139)
La Commissione non ha accolto questo punto di vista. In primo luogo, essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Inoltre il governo della RPC dispone dell'autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato, dal momento che rientrano tutti nella giurisdizione dell'autorità cinese di regolamentazione bancaria (CBRC).
(140)
In conclusione, la Commissione ha ricevuto informazioni concernenti la struttura societaria, la governance e l'assetto proprietario da una banca statale, ma non dagli altri istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Inoltre la Commissione non ha ricevuto dalle banche alcuna informazione specifica verificabile sulle società, ad eccezione della banca EXIM.
(141)
Oltre a ciò, pur avendo fornito alcune spiegazioni generali in merito al funzionamento dei suoi sistemi di approvazione dei prestiti e di gestione dei rischi, tale banca non ha fornito informazioni specifiche relative alla valutazione dei prestiti concessi alle società incluse nel campione, sostenendo di non essere nella posizione di poter divulgare tali documenti, poiché erano considerati interni e riservati.
(142)
La Commissione ha perciò chiesto ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione di poter consultare le informazioni societarie specifiche detenute da tutte le banche, statali e private, da cui hanno ricevuto prestiti. Benché le società incluse nel campione abbiano espresso il loro assenso circa l'accesso ai dati di loro appartenenza detenuti dalle banche, la banca che ha parzialmente collaborato si è rifiutata di fornire le informazioni dettagliate richieste.
(143)
Non avendo ricevuto informazioni in merito alla maggior parte delle banche che hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta.
(144)
La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati.
(145)
Nella risposta alla lettera della Commissione, il governo della RPC ha contestato l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, sostenendo di non essere obbligato a fornire le informazioni richieste e che le informazioni richieste non costituiscono informazioni necessarie.
(146)
La Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo la quale, in qualità di organismo di regolamentazione, il governo della RPC è l'autorità competente a fornire risposte alle domande specifiche poste agli istituti finanziari che hanno fornito finanziamenti ai produttori esportatori inclusi nel campione. Come indicato nella lettera della Commissione, le informazioni richieste alle entità statali sono a disposizione del governo della RPC per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza, inoltre il governo della RPC dispone dell'autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato, dal momento che rientrano tutti nella giurisdizione dell'autorità cinese di regolamentazione bancaria (CBRC).
(147)
La Commissione ha inoltre ritenuto che le informazioni richieste fossero cruciali per valutare il controllo del governo della RPC sulla condotta degli istituti finanziari per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(148)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha asserito che le informazioni della Commissione in merito alle informazioni ricevute dagli istituti finanziari che avevano concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione non erano necessarie, né tantomeno pertinenti, ai fini della conclusione dell'analisi da parte della Commissione, dal momento che nessuno dei prestiti in questione era stato concesso sulla base di piani del governo o di altri documenti del governo della RPC.
(149)
Le informazioni mancanti riguardavano due aspetti. In primo luogo erano necessarie informazioni sull'assetto proprietario e sulla struttura di governance delle banche che non hanno collaborato, affinché la Commissione potesse determinare se tali banche sono o meno enti pubblici. In secondo luogo erano necessarie informazioni societarie specifiche della banca che ha parzialmente collaborato, la banca EXIM, quali la procedura interna di approvazione dei prestiti e la valutazione sulla solvibilità da parte della banca per i prestiti erogati ai produttori esportatori inclusi nel campione, al fine di determinare se siano stati erogati prestiti a tassi agevolati ai suddetti produttori. Tali documenti interni avrebbero potuto essere forniti solo dalle banche e dal governo della RPC, dal momento che i produttori esportatori inclusi nel campione non vi avrebbero accesso.
(150)
Il governo della RPC ha inoltre argomentato di non disporre delle informazioni richieste. Il governo della RPC ha affermato che era legalmente impossibile ottenere le informazioni richieste, perché il diritto cinese non consente al governo della RPC di obbligare gli istituti finanziari a divulgare tali informazioni riservate. Richiedendo tali informazioni, la Commissione ha imposto un onere eccessivo al governo della RPC.
(151)
La Commissione ha osservato che il consenso era stato richiesto separatamente a ciascuna società per le operazioni di prestito di ogni banca specifica. La Commissione ha ritenuto che tale consenso specifico dovrebbe essere sufficiente di per sé per ottenere l'accesso alla documentazione relativa alle società incluse nel campione. Inoltre la banca che ha parzialmente collaborato ha effettivamente fornito una panoramica dei prestiti in essere con le società, dimostrando di non avere limitazioni nel fornire informazioni come quelle sulle operazioni specifiche. Tuttavia nessuna delle banche ha fornito informazioni relative alla propria valutazione interna delle operazioni su cui erano state divulgate informazioni.
(152)
Infine la Commissione non ha ritenuto di aver imposto un onere eccessivo al governo della RPC chiedendo informazioni relative ai prestiti agevolati. Fin dall'inizio la Commissione aveva limitato la propria inchiesta agli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. La Commissione ha identificato essa stessa tali istituti finanziari e la richiesta di trasmettere i questionari è stata presentata al governo della RPC, assieme al questionario che lo stesso governo avrebbe dovuto compilare, sin dall'inizio dell'inchiesta. Era dunque disponibile un ampio intervallo di tempo per ottemperare alla richiesta della Commissione. Pertanto la Commissione ha ritenuto di aver fatto tutto il possibile per agevolare il governo della RPC in riferimento alla sua richiesta.
(153)
La Commissione ha quindi ribadito di doversi basare in parte sui dati disponibili nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati.
(154)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha affermato che la Commissione non aveva ricevuto informazioni cruciali dal governo della RPC in merito ai prestiti agevolati; secondo il denunciante tali prestiti hanno generato margini di sovvenzione che hanno probabilmente rappresentato in maniera inadeguata l'effettivo vantaggio derivante dai prestiti agevolati conferito ai produttori esportatori.
(155)
I produttori esportatori inclusi nel campione hanno tuttavia collaborato all'inchiesta e fornito informazioni dettagliate sui prestiti ottenuti dalle banche. Dal momento che il vantaggio è stato calcolato sulla base della differenza tra tali informazioni e un tasso di interesse di riferimento, il margine di sovvenzione è stato considerato rappresentativo dell'effettivo vantaggio conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione. La richiesta è stata quindi respinta.
3.2.2.
Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione all'assicurazione del credito all'esportazione
(156)
Per motivi di praticità amministrativa la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico a Sinosure.
(157)
Nella sua risposta al questionario iniziale, il governo della RPC ha affermato che Sinosure non aveva fornito sovvenzioni all'industria dei cavi di fibre ottiche e ha ritenuto che il questionario specifico destinato a Sinosure non fosse pertinente. Il governo della RPC si è limitato a fornire la relazione annuale di Sinosure.
(158)
In seguito alla lettera di richiamo il governo della RPC ha ribadito la sua posizione secondo cui Sinosure non aveva fornito sovvenzioni specifiche ai produttori esportatori inclusi nel campione o all'industria dei cavi di fibre ottiche, sebbene avesse fornito una risposta parziale al questionario specifico. Tuttavia, né il governo della RPC né Sinosure hanno fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al governo societario di Sinosure, per esempio il suo statuto, né hanno trasmesso un elenco completo e corretto dei crediti all'esportazione forniti ai produttori esportatori inclusi nel campione. Inoltre né il governo della RPC né Sinosure hanno fornito informazioni specifiche sull'assicurazione del credito all'esportazione erogata all'industria dei cavi di fibre ottiche, né hanno indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione del credito all'esportazione.
(159)
In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell'inchiesta.
(160)
La Commissione ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Ciò vale anche per Sinosure, che è un'entità interamente di proprietà dello Stato. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso l'assicurazione del credito all'esportazione.
(161)
Nella risposta alla lettera della Commissione il governo della RPC ha mantenuto la sua posizione, affermando che Sinosure non ha fornito sovvenzioni specifiche all'industria dei cavi di fibre ottiche e che essa segue il principio dell'orientamento al mercato per svolgere attività assicurative rilevanti e non concede all'industria dei cavi di fibre ottiche alcun trattamento di favore imposto da eventuali documenti strategici.
(162)
Le informazioni relative a Sinosure trasmesse dal governo della RPC erano incomplete e non hanno quindi permesso alla Commissione di trarre conclusioni su parti cruciali dell'inchiesta in merito all'assicurazione del credito all'esportazione, nello specifico di stabilire se Sinosure fosse un ente pubblico e se i premi addebitati alle società incluse nel campione fossero conformi al mercato.
(163)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha asserito che tutte le informazioni necessarie sono state trasmesse alla Commissione e, dal momento che Sinosure non ha fornito sovvenzioni specifiche all'industria dei cavi di fibre ottiche, le informazioni richieste non erano rilevanti nell'ambito dell'attuale inchiesta.
(164)
Come indicato al considerando 162, la Commissione non ha ricevuto da Sinosure le informazioni necessarie a valutare la correttezza dell'argomentazione del governo della RPC, secondo cui Sinosure non è un ente pubblico, né se i premi addebitati da Sinosure fossero conformi al mercato. Queste informazioni erano considerate necessarie per consentire alla Commissione di concludere se l'assicurazione del credito all'esportazione fornita da Sinosure abbia costituito una sovvenzione compensabile che ha conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione.
(165)
La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative all'assicurazione del credito all'esportazione.
(166)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha argomentato che la Commissione ha ricevuto informazioni incomplete dal governo della RPC in relazione a Sinosure, che non le hanno consentito di trarre conclusioni in merito a parti cruciali dell'inchiesta relativa all'assicurazione del credito all'esportazione. Di conseguenza il tasso di sovvenzione calcolato per ciascun produttore esportatore incluso nel campione molto probabilmente rappresentava in modo inadeguato l'effettivo vantaggio derivante dall'assicurazione del credito all'esportazione conferito ai produttori esportatori. Il denunciante ha dichiarato che la Commissione dovrebbe applicare automaticamente il tasso più alto stabilito per un produttore esportatore all'altro produttore esportatore.
(167)
I produttori esportatori inclusi nel campione hanno tuttavia collaborato all'inchiesta fornendo informazioni dettagliate sull'assicurazione del credito all'esportazione fornita da Sinosure. Dal momento che il vantaggio è stato calcolato sulla base della differenza tra tali informazioni e un parametro di riferimento esterno adeguato, l'importo della sovvenzione è stato considerato rappresentativo dell'effettivo vantaggio conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione. La richiesta è stata quindi respinta.
3.2.3.
Uso dei dati disponibili in relazione ai fattori produttivi
(168)
La Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico ai 10 principali produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche, nonché a qualsiasi altro fornitore dei materiali in questione, che hanno approvvigionato di fattori produttivi le società incluse nel campione. Nella sua risposta al questionario, il governo della RPC ha affermato di non avere sui fornitori di fattori produttivi un controllo tale da poter chiedere loro di trasmettere le informazioni riservate richieste nel questionario e che sarebbe un onere eccessivo per il governo della RPC coordinarsi con un numero molto significativo di fornitori di fattori produttivi delle società incluse nel campione. Sulla base dei dati pubblicamente disponibili, la Commissione ha tuttavia constatato che i principali produttori di germanio sono (parzialmente) statali, come indicato nella sezione 3.8.2. Il governo della RPC era quindi in grado di fornire le informazioni richieste.
(169)
Su richiesta della Commissione il governo della RPC ha trasmesso i piani governativi e gli avvisi emessi dal governo della provincia dello Yunnan che riguardano l'industria del germanio, ma si è rifiutato di soddisfare la richiesta della Commissione di inoltrare il questionario ai fornitori di fattori produttivi al fine di ottenere informazioni più dettagliate sull'assetto proprietario delle imprese che producono e forniscono i fattori produttivi in questione. Pertanto, a causa della cooperazione solo parziale del governo della RPC in relazione ai fattori produttivi utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche, la Commissione non ha ottenuto le informazioni necessarie sui fornitori di tali fattori.
(170)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato in maniera illecita i dati disponibili in merito alle informazioni ricevute dai produttori e distributori dei fattori produttivi, giudicando eccessiva l'aspettativa che il governo della RPC si occupi del coordinamento di innumerevoli produttori di fattori produttivi.
(171)
Nella sua lettera di richiamo al governo della RPC la Commissione ha posto ulteriori domande, in via eccezionale, solo in merito a uno dei principali fattori produttivi, il germanio, per le ragioni illustrate di seguito nella sezione 3.8.2. Tuttavia le informazioni necessarie relative a questo fattore produttivo sono state fornite solo in parte dal governo della RPC.
(172)
Le informazioni mancanti riguardavano principalmente due aspetti: in primo luogo erano necessarie informazioni sull'assetto proprietario e sulla struttura di governance dei produttori di fattori produttivi che non hanno collaborato. In assenza di tali informazioni la Commissione non ha potuto determinare se tali produttori siano o no enti pubblici; in secondo luogo erano richieste le informazioni societarie specifiche da parte dei produttori di fattori produttivi che non hanno collaborato, come ad esempio quelle sulla politica dei prezzi dei fattori produttivi forniti alle società incluse nel campione. Tali informazioni sono necessarie, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, al fine di stabilire se alle società incluse nel campione siano stati forniti fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. Inoltre tali informazioni potevano essere trasmesse solo dai produttori e non potevano dunque essere fornite attraverso le risposte al questionario delle società incluse nel campione.
(173)
La Commissione ha pertanto concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative alla fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.
3.3.
Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell'ambito della presente inchiesta
(174)
Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione, è stata esaminata la sovvenzione presunta erogata dal governo della RPC mediante i seguenti strumenti:
i)
regimi di concessione di sussidi
—
sussidi e fondi per la tecnologia, l'innovazione e lo sviluppo;
—
fondi per la trasformazione e il potenziamento industriali;
—
sussidi basati su progetti;
—
sussidi legati agli attivi;
—
sussidi per attrezzature e servizi di costruzione;
—
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo;
—
sovvenzioni relative alle materie prime;
—
altri sussidi;
ii)
concessione di finanziamenti agevolati, crediti diretti e finanziamenti in capitale e quasi-capitale o attraverso altri strumenti finanziari (ad esempio prestiti settoriali, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, finanziamenti all'esportazione);
iii)
credito all'esportazione agevolato e assicurazione e garanzia del credito all'esportazione;
iv)
rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte
—
riduzione dell'imposta sul reddito delle imprese («EIT») per le imprese a nuova e alta tecnologia;
—
detrazione agevolata delle spese di ricerca e sviluppo;
—
ammortamento accelerato degli strumenti e delle attrezzature utilizzati dalle imprese ad alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione di alta tecnologia;
—
esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate;
—
deroga o rinuncia alle imposte sulle proprietà immobiliari e sull'uso dei terreni;
—
fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate;
v)
fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
—
riconoscimento di diritti di uso dei terreni da parte dello Stato a un prezzo inferiore al valore adeguato;
—
fornitura di fattori produttivi da parte dello Stato a un prezzo inferiore al valore adeguato.
3.4.
Regimi di concessione di sussidi
(175)
La Commissione ha constatato che i gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di una varietà di programmi di sussidi, come i sussidi legati alla tecnologia, all'innovazione e allo sviluppo, i sussidi legati agli attivi, gli sconti sugli interessi dei prestiti, i sussidi a sostegno delle esportazioni, i sussidi per lo sviluppo delle imprese intelligenti e di medie dimensioni e i sussidi speciali legati all'impatto economico della pandemia di COVID-19. I sussidi legati alla tecnologia, all'innovazione e allo sviluppo costituivano una parte significativa dei sussidi segnalati dai gruppi di società inclusi nel campione. La Commissione ha pertanto raggruppato i sussidi in due categorie: i) sussidi legati alla tecnologia, all'innovazione e allo sviluppo e ii) altri sussidi.
3.4.1.
Sussidi legati alla tecnologia, all'innovazione e allo sviluppo
(176)
Entrambi i gruppi inclusi nel campione hanno ricevuto sussidi legati alla ricerca e sviluppo («R&S») e all'industrializzazione, all'aggiornamento tecnologico e all'innovazione durante il periodo dell'inchiesta.
a) Base giuridica
—
tredicesimo piano quinquennale di innovazione tecnologica;
—
comunicazione relativa all'istituzione dei progetti annuali 2018 nell'ambito dei progetti speciali chiave relativi ai dispositivi optoelettronici e microelettronici e alla loro integrazione, ministero della Scienza e della tecnologia, Guo Ke Gao Fa Ji Zi (2019) n. 49;
—
comunicazione sull'emissione dell'istituzione dei progetti speciali chiave sulle comunicazioni a banda larga e sulle nuove reti del programma nazionale di R&S nel 2019, ministero della Scienza e della tecnologia, Guo Ke Gao Fa Ji Zi (2020) n. 6;
—
fondi di sostegno all'industria e fondi speciali per la R&S e l'industrializzazione, Dong Ban Fa (2018) n. 62;
—
programma nazionale di ricerca e sviluppo sull'alta tecnologia, misure di gestione 863;
—
sviluppo e industrializzazione di apparecchiature di trasmissione ottica convergenti-13
o
sviluppo scientifico e tecnologico di Hubei [2014] Comunicazione n. 10 del dipartimento provinciale della Scienza e della tecnologia sulla pubblicazione dei progetti relativi al piano scientifico e tecnologico della provincia di Hubei 2014 (primo lotto);
—
fondi di progetto per una doppia piattaforma di servizi di innovazione;
—
comunicazione relativa alla pubblicazione del primo lotto di indicatori del fondo speciale per l'aggiornamento e la trasformazione del settore industriale e dell'informazione regionale, 2019;
—
finanziamento diretto ai progetti di ricerca dagli stanziamenti del terzo istituto di ricerca del ministero della pubblica sicurezza;
—
comunicazioni sullo stanziamento di fondi speciali per il rinnovamento tecnologico, fondi speciali per il rilancio industriale, fondi speciali per la trasformazione tecnologica e fondi speciali per lo sviluppo industriale;
—
progetti di coltivazione ad alto valore assegnati tramite i programmi locali dell'agenzia di controllo del mercato locale di Wuhan; e
—
documento del comitato di gestione della zona di sviluppo economico e tecnologico di Nanchino, n. 149, 2018.
b) Risultanze
(177)
La Commissione ha constatato che la maggior parte dei sussidi per l'aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie ricevuti dalle società incluse nel campione era collegata esplicitamente alla ricerca e allo sviluppo. Un numero esiguo di sussidi era collegato alla trasformazione e all'innovazione delle società o dei loro processi di produzione e quindi, indirettamente, alla ricerca e allo sviluppo.
(178)
Un produttore esportatore di uno dei gruppi inclusi nel campione ha riferito di aver ricevuto 113 sussidi nel periodo dell'inchiesta, di cui, in valore, oltre l'80 % era collegato a progetti di R&S. Il valore dei sussidi alla R&S del secondo produttore esportatore dello stesso gruppo rappresentava più del 70 % dei sussidi totali dichiarati per il periodo dell'inchiesta.
(179)
Per quanto riguarda questo gruppo di società, la Commissione ha inoltre constatato che il governo della RPC ha fornito sussidi per l'industrializzazione della R&S a vari livelli nel gruppo. Il governo della RPC ha in particolare concesso fondi speciali alle società madri, una delle quali è gestita direttamente dalla commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC»), che sono stati poi ulteriormente assegnati alle società controllate, tra cui uno dei produttori esportatori, per progetti di R&S.
(180)
Uno dei produttori esportatori del gruppo ha ricevuto una certa quantità di fondi dalle sue società madri nel quadro di contratti per servizi di R&S forniti alle società madri. I sussidi erano stati assegnati dal governo della RPC alle società madri. Durante il controllo incrociato a distanza, la Commissione ha tuttavia scoperto che i sussidi concessi dal governo della RPC sono stati in ultima istanza pagati al produttore esportatore sotto forma di compensi per i servizi di R&S. Inoltre le disposizioni dei contratti indicavano che i risultati della R&S, compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti da questi servizi, appartengono a entrambe le parti e che il diritto di applicazione è rimasto alla società che ha eseguito il progetto di R&S, cioè il produttore esportatore. La Commissione ha stabilito che i servizi di R&S in questione riguardavano anche il prodotto in esame. Basandosi su ciò, la Commissione ha pertanto ritenuto che i fondi forniti sotto forma di commissioni per i servizi di R&S fossero un sussidio interamente concesso dal governo della RPC al produttore esportatore. Anche i fornitori correlati del gruppo hanno ricevuto sussidi significativi per progetti di R&S.
(181)
Una gran parte delle società di questo gruppo incluso nel campione si trova nella East Lake New Technology Development Zone di Wuhan e ha ricevuto fondi di R&S perché si trova in questa zona. Tale zona ad alta tecnologia è spesso chiamata «Optics Valley»
(
43
)
perché è qui che si concentra la produzione di componenti e sistemi optoelettronici, tra cui i cavi di fibre ottiche. Come descritto ai precedenti considerando da 123 a 125, la East Lake New Technology Development Zone di Wuhan è servita da importante base di produzione per i cavi di fibre ottiche inoltre i produttori di cavi di fibre ottiche che operano nella zona hanno usufruito di varie tipologie di incentivi e sostegno statale, tra cui sussidi
(
44
)
.
(182)
Per quanto riguarda il secondo gruppo incluso nel campione, la Commissione ha stabilito che il valore dei sussidi a sostegno delle attività di R&S o per la trasformazione o l'innovazione rappresentava circa il 90 % dei sussidi ricevuti durante il periodo dell'inchiesta per una delle società esportatrici e più del 40 % per l'altra società esportatrice.
(183)
L'attuazione dei piani e dei programmi descritti ai considerando da 81 a 126 si è tradotta in pagamenti monetari concreti. Infatti tra gli strumenti attraverso i quali il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore dei cavi di fibre ottiche vi sono le sovvenzioni statali dirette. Il rapporto annuale 2019 pubblicamente disponibile del produttore esportatore FTT conferma che alla fine del 2019 la società aveva 393,8 milioni di CNY di reddito differito in sovvenzioni governative e 45,8 milioni di CNY di sovvenzioni governative sotto forma di «
altre entrate
»
(
45
)
. Il rapporto annuale 2019 pubblicamente disponibile del produttore esportatore ZTT conferma che alla fine del 2019 la società aveva 150,3 milioni di CNY di reddito differito in sovvenzioni governative e 361,1 milioni di CNY di sovvenzioni governative connesse alle attività quotidiane della società
(
46
)
.
(184)
I regimi di concessione di sussidi di cui hanno beneficiato i gruppi di società inclusi nel campione sono in gran parte simili nella loro concezione. A seconda dello scopo, sono stabiliti dei criteri in base ai quali le imprese possono fare domanda e se i criteri sono rispettati, il sostegno finanziario è concesso.
(185)
Alcuni dei sussidi concessi alle società incluse nel campione hanno la loro base giuridica nel «programma nazionale di ricerca e sviluppo sull'alta tecnologia», le cosiddette «misure di gestione 863». Queste misure di gestione illustrano ancora una volta il funzionamento della pianificazione statale nella RPC come descritto sopra nel considerando 79. L'articolo 2 afferma che «
il piano nazionale di ricerca e sviluppo sull'alta tecnologia (863) è un programma di scienza e tecnologia con chiari obiettivi nazionali, sostenuto da stanziamenti finanziari centrali».
L'articolo 29 dello stesso documento stabilisce la procedura di approvazione dei progetti ammissibili. Essa riflette il meccanismo descritto sopra: dopo la presentazione di una domanda, l'accettazione e la valutazione della stessa, un gruppo di esperti presenterà le proposte e le stime di finanziamento del progetto e alla fine un ufficio comune approverà e firmerà il sussidio.
(186)
Vi sono altre disposizioni legislative che formano la base dei programmi di sovvenzione a cui partecipano i fabbricanti di cavi di fibre ottiche.
(187)
Tra i suddetti documenti legislativi figura la «Comunicazione relativa all'istituzione dei progetti annuali 2018 nell'ambito dei progetti speciali chiave relativi ai dispositivi optoelettronici e microelettronici e alla loro integrazione». Nella comunicazione si afferma che la responsabilità del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti spetta alle cosiddette unità capofila dei progetti, ossia società selezionate che beneficiano del rispettivo programma e che supervisionano gli altri beneficiari.
(188)
Il contenuto specifico dei sussidi che vengono assegnati sulla base di questo regime è specificato nei suoi allegati. Per esempio, uno dei programmi applicabili durante il periodo dell'inchiesta è descritto come «Chip e modulo integrato fotonico ibrido 25G/100G in rete ottica passiva (PON)» e ammonta a 50,54 milioni di CNY. Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ricevuto un sussidio nell'ambito di questo programma. Lo scopo del governo della RPC di incoraggiare la ricerca e lo sviluppo attraverso questo sussidio emerge chiaramente dagli «obiettivi del progetto» che sono tra l'altro descritti come «
Ricerca sulla tecnologia di chip laser 25G ad alta potenza per la rete ottica passiva (PON)».
La rete ottica passiva è una tecnologia di telecomunicazione in fibra ottica per fornire l'accesso alla rete a banda larga ai clienti finali.
(189)
Sulla base dello stesso documento legale, è stato approvato un progetto denominato «25G/50G/100G PON - Chip optoelettronico basato sul silicio e progetto di sottosistema per l'accesso ottico» il cui finanziamento totale è di 64,17 milioni di CNY. L'obiettivo del sussidio non lascia spazio a dubbi: i sussidi sono destinati a sostenere la ricerca sui modulatori ottici, sui rivelatori ottici, sui fotorivelatori e sulla tecnologia PON multicanale 100Gb/s basata sul silicio, che sono tutti utilizzati per le reti in fibra ottica.
(190)
Un altro progetto indicato nella comunicazione è denominato «Progetto di tecnologia del chip integrato di emissione e controllo ottico in un sistema di comunicazione ottica coerente», ha ricevuto un finanziamento di 41,77 milioni di CNY e la sua attuazione è prevista nel periodo da agosto 2019 a luglio 2022. Definendo gli obiettivi di ricerca relativi a laser, chip laser e modulatori, questo sussidio sostiene i fabbricanti dell'industria delle reti ottiche in generale e più specificamente i fabbricanti di cavi di fibre ottiche. Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione rientra tra i beneficiari di questo programma.
(191)
Un ulteriore regime a sostegno dell'industria di internet, e in particolare dei produttori di cavi di fibre ottiche, deriva dalla «Comunicazione sull'emissione dell'istituzione dei progetti speciali chiave sulle comunicazioni a banda larga e sulle nuove reti del programma nazionale di R&S nel 2019». Sulla base di questa comunicazione è stato approvato un progetto denominato «Ricerca e dimostrazione di applicazione del sistema di trasmissione ottica 100G a basso consumo, alta integrazione e alte prestazioni», per il quale è stato fissato un finanziamento di 95,47 milioni di CNY. Nella descrizione degli obiettivi del progetto si afferma che il sussidio aiuterà a raggiungere l'indipendenza dalla fornitura di dispositivi stranieri necessari per la tecnologia di trasmissione ottica ad alta velocità 100G e per fare ciò si richiede di ricercare e realizzare dispositivi e moduli optoelettronici ad alta velocità e attrezzature per piattaforme di trasmissione ottica 100G basate su dispositivi chip indipendenti. Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ricevuto nell'ambito di questo programma un sussidio per le attività di R&D del valore di 8 360 000 CNY.
c) Conclusioni
(192)
I sussidi collegati alla tecnologia, all'innovazione e allo sviluppo, compresi quelli per i progetti di R&D descritti ai considerando da 184 a 191, costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame. Come menzionato al considerando 183, nei conti dei produttori esportatori inclusi nel campione la maggior parte di questi fondi è registrata come sovvenzioni pubbliche.
(193)
Tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne, e quello dei cavi di fibre ottiche è uno dei settori ammissibili.
(194)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC e Connect Com hanno asserito che nessuno dei sussidi alla R&S era destinato all'industria dei cavi di fibre ottiche e che la East Lake New Technology Development Zone di Wuhan non fornisce sostegno alle società produttrici di cavi di fibre ottiche, poiché qualsiasi presunto sostegno proveniente da questa zona riguarda le industrie a monte o a valle dei cavi di fibre ottiche. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che la Commissione non ha dimostrato che i sussidi in questione siano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, e non ha rispettato le condizioni stabilite dal panel nel caso «EC – Aircraft
»,
secondo cui la constatazione della specificità presuppone che sia stabilita una limitazione esplicita della presunta sovvenzione e che la limitazione debba «
esprimere chiaramente tutto ciò che si intende dire, senza lasciare nulla di implicito o sottinteso
». Il governo della RPC ha inoltre asserito che la conclusione della Commissione secondo cui tali sussidi erano esplicitamente limitati all'industria dei cavi di fibre ottiche era evidentemente errata, facendo riferimento alla relazione dell'organo d'appello nel caso «US – Large Civil Aircraft» secondo cui l'inchiesta volta a valutare se una sovvenzione sia esplicitamente limitata si incentra «
non solo sullo stabilire se una sovvenzione sia stata erogata a favore di destinatari specifici identificati nella denuncia, ma si incentra anche su tutte le imprese o industrie che hanno il diritto di percepire la stessa sovvenzione
».
(195)
La Commissione ha già dimostrato la specificità dei sussidi al considerando 193. Di fatto solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi sono ammissibili a beneficiarne. Inoltre i produttori esportatori che hanno collaborato hanno fornito documenti concernenti i sussidi, quali documenti giuridici e avvisi di concessione, che hanno dimostrato che i sussidi sono stati erogati a società appartenenti a taluni settori o industrie specifici e/o impegnati in determinati progetti industriali incoraggiati dallo Stato. Pertanto la Commissione ha ribadito la propria conclusione, vale a dire che tali sussidi sono disponibili solo ad uno specifico sottogruppo formato da talune imprese e/o taluni settori dell'economia, senza dubbio molto più ristretto e definito in maniera specifica rispetto a quelli discussi nella controversia «EC – Aircraft
».
La Commissione ha altresì rilevato che le condizioni di ammissibilità di tali sussidi non erano chiare e oggettive e non si applicavano automaticamente; di conseguenza, essi non rispettavano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
(196)
La Commissione ha espresso disaccordo con l'affermazione del governo della RPC secondo cui la East Lake New Technology Development Zone di Wuhan non ha fornito sostegno alle società produttrici di cavi di fibre ottiche e qualsiasi presunto sostegno proveniente da questa zona riguarda le industrie a monte o a valle dei cavi di fibre ottiche. In primo luogo la Commissione ha constatato che uno dei produttori esportatori ha beneficiato dei fondi di R&S erogati dalle autorità della East Lake New Technology Development Zone di Wuhan alla propria società madre. In secondo luogo, anche se fosse vera l'affermazione del governo della RPC secondo cui qualsiasi presunto sostegno proveniente da questa zona riguarda le industrie a monte o a valle dei cavi di fibre ottiche, ciò non dimostra che i produttori collegati di cavi di fibre ottiche non abbiano beneficiato di tali sussidi. La Commissione ha infatti sottoposto ad inchiesta tutte le società collegate che hanno fornito fattori produttivi ai produttori esportatori e hanno assegnato parte delle sovvenzioni, inclusi i sussidi, al prodotto in esame. Questa argomentazione è stata quindi considerata infondata.
d) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(197)
Per stabilire il vantaggio durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha considerato i sussidi ricevuti durante il periodo dell'inchiesta e quelli ricevuti prima di tale periodo ma per i quali il periodo di ammortamento è proseguito durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i sussidi non ammortizzati, si è considerato che tale vantaggio fosse l'importo ricevuto durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i sussidi relativi ai progetti e i sussidi legati agli attivi, si è considerato che il vantaggio fosse la parte dell'importo totale del sussidio ammortizzata durante il periodo dell'inchiesta.
(198)
Per quanto riguarda i sussidi ricevuti come corrispettivo dei servizi di R&S descritti al considerando 180, la Commissione ha considerato gli importi ricevuti come commissioni di R&S durante il periodo dell'inchiesta e li ha assegnati al prodotto in esame in proporzione al fatturato del prodotto in esame rispetto al fatturato totale del produttore esportatore.
(199)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni Connect Com ha chiesto alla Commissione di comunicare la quota di sussidi erogati in maniera specifica a favore della produzione di cavi di fibre ottiche e assegnati alla produzione del prodotto in esame destinati ai produttori esportatori che hanno collaborato, asserendo di non essere in grado di esercitare i propri diritti di difesa in modo efficace.
(200)
La Commissione non è stata in grado di condividere tali informazioni, considerate informazioni commerciali sensibili. La società inoltre non ha spiegato come questa informazione in merito alla quota sarebbe stata vitale ai fini della difesa dei propri diritti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(201)
La Commissione ha valutato se applicare un tasso di interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione
(
47
)
. Tuttavia un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno attribuire gli importi al periodo dell'inchiesta in base ai tassi di ammortamento degli attivi e dei progetti di R&S, in linea con il metodo di calcolo utilizzato in casi precedenti
(
48
)
.
3.4.2.
Altri sussidi
(202)
Come menzionato al considerando 175, la Commissione ha riscontrato che i due gruppi di società inclusi nel campione hanno ricevuto anche altri sussidi, come sussidi legati agli attivi, sconti sugli interessi dei prestiti, sussidi a sostegno delle esportazioni e sussidi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
e) Base giuridica
(203)
Tali sussidi sono stati concessi alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di ubicazione geografica o di tipo di settore. Le informazioni relative alla base giuridica in base alla quale sono stati concessi tali sussidi non sono state divulgate da tutte le società incluse nel campione. La Commissione ha tuttavia ricevuto per alcune società una copia dei documenti rilasciati da un'autorità pubblica con cui si assegnavano i fondi («la comunicazione»).
f) Risultanze dell'inchiesta
(204)
Esempi di tali altri sussidi sono fondi legati agli attivi, fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d'impresa, fondi per la promozione delle esportazioni, sussidi per l'incremento della qualità e il miglioramento dell'efficienza dell'industria, fondi municipali di sostegno al commercio, fondi per lo sviluppo dell'economia e del commercio esteri e premi per la sicurezza della produzione.
(205)
In considerazione dell'elevato numero di sussidi riscontrati dalla Commissione nei libri contabili dei gruppi di società inclusi nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell'esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da vari livelli del governo della RPC sono stati inizialmente forniti dai due gruppi inclusi nel campione. Nei rispettivi documenti specifici di divulgazione delle informazioni sono state fornite alle singole società le risultanze dettagliate su questi sussidi.
g) Conclusioni
(206)
Tali altri sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai gruppi di società inclusi nel campione ed è stato pertanto conferito un vantaggio.
(207)
I gruppi di società inclusi nel campione hanno fornito informazioni in merito all'importo dei sussidi e all'autorità che li ha concessi ed erogati. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Le informazioni relative a tali sussidi sono state interpretate dalla Commissione come un elemento di prova positivo di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio.
(208)
Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto, come emerge dalla documentazione fornita dai produttori esportatori che hanno collaborato, sembrano limitati a determinate società, a determinate industrie, come quella dei cavi di fibre ottiche, o a progetti specifici in regioni specifiche. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).
(209)
Inoltre tali sussidi non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente.
(210)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha dichiarato che nella misura in cui qualsiasi presunto sussidio è stato fornito dalle autorità locali/regionali, tale sussidio non può essere considerato specifico di tale regione. Il governo della RPC ha osservato che un sussidio regionale a norma dell'articolo 2.2 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non può essere considerato specifico se viene erogato dalla regione stessa (vale a dire dall'autorità regionale o locale)
(
49
)
e che la Commissione è tenuta a dimostrare che esiste una limitazione all'accesso ai sussidi esclusivamente sulla base dell'ubicazione geografica
(
50
)
.
(211)
A tale proposito la Commissione ha osservato che il considerando 208 conclude che i sussidi diversi dai sussidi legati alla tecnologia, all'innovazione e allo sviluppo, sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. La maggior parte di tali sussidi sono apparsi limitati a determinate società operanti in determinate industrie, come quella dei cavi di fibre ottiche. Solo taluni sussidi sembravano collegati a progetti specifici in regioni specifiche. Il fatto che tali sussidi siano stati assegnati alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale non significa che tali sussidi non abbiano una base giuridica a livello nazionale e non fossero collegati a progetti specifici in regioni specifiche. Il governo della RPC non ha presentato alcun elemento di prova concreto a dimostrazione del fatto che tali sussidi non sono specifici (ad esempio mostrando che i sussidi sono stati erogati a favore di tutte le società all'interno della giurisdizione dell'ente locale, che ha agito in qualità di autorità concedente). Di conseguenza la Commissione ha ribadito di avere concluso, sulla base degli elementi di prova a sua disposizione, che tali sussidi non soddisfano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, e che essi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base; pertanto ha respinto l'argomentazione del governo della RPC.
(212)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni Connect Com ha asserito che una sovvenzione è specifica solo quando è collegata direttamente all'industria di cavi di fibre ottiche e non nel caso in cui riguardi molteplici industrie, «
come quella»
dei cavi di fibre ottiche, come affermato dalla Commissione al considerando 208.
(213)
A tale proposito la Commissione ha chiarito che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, stabilisce che «
[a]l fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie («determinate imprese»), rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi (…)
». Dalla formulazione di detta disposizione consegue che la specificità può anche riguardare «
un gruppo di imprese o industrie».
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
(214)
Connect Com ha inoltre affermato che la Commissione ha ignorato l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, secondo cui la specificità non sussiste ove l'autorità concedente stabilisca criteri che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione.
(215)
A questo proposito la Commissione ha spiegato che, come osservato ai considerando 195 e 209, tali sussidi non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
h) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(216)
La Commissione ha calcolato il vantaggio secondo il metodo descritto nel considerando 197.
3.4.3.
Conclusione sui regimi di concessione di sussidi
(217)
I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell'inchiesta corrispondono a:
Sussidi
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
1,79 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
0,33 %
3.5.
Finanziamenti agevolati
3.5.1.
Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati
(218)
In base alle informazioni fornite dai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, 32 istituti finanziari con sede all'interno della RPC avevano concesso loro finanziamenti. Di questi 32 istituti finanziari, 25 erano statali. Gli altri istituti finanziari erano di proprietà privata oppure la Commissione non era stata in grado di determinare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata. Tuttavia, solo una banca statale ha compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione.
3.5.1.1. Istituti finanziari statali che agiscono in qualità di enti pubblici
(219)
La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Interpretando il regolamento di base in linea con gli obblighi dell'UE nei confronti dell'OMC, la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente
(
51
)
: «
[q]uello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, tuttavia, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici
».
(220)
La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati, come indicato ai considerando da 136 a 153.
(221)
Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni ricevute dalla banca statale che aveva compilato il questionario specifico.
1)
Istituti finanziari statali che hanno parzialmente collaborato
(222)
Solo una banca statale, nello specifico EXIM, ha risposto al questionario.
a) Proprietà e indizi formali di un controllo del governo della RPC
(223)
Sulla base delle informazioni raccolte in risposta al questionario, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di tale istituto finanziario.
(224)
Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulla banca statale che ha collaborato, la Commissione ha qualificato tale banca come «importante istituto finanziario statale». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato»
(
52
)
dispone nello specifico: «
[n]el presente regolamento per 'importanti istituti finanziari statali' si intendono le banche statali demandate all'attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione degli attivi, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione (in appresso «istituti finanziari statali») e altre a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti».
(225)
Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali della banca statale che ha collaborato.
(226)
In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha constatato quanto di seguito descritto per quanto riguarda EXIM. L'EXIM è stata costituita e opera in conformità all'«avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto di EXIM. In base allo statuto, lo Stato nomina direttamente la dirigenza di EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato.
(227)
Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito di EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario.
(228)
Lo statuto afferma inoltre che EXIM è dedita a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell'iniziativa «One Belt One Road», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività commerciale comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione» dello Stato, quali il credito all'esportazione e all'importazione, prestiti contratti all'estero relativi a progetti di ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all'estero da parte del governo cinese e prestiti all'esportazione per gli acquirenti.
(229)
Inoltre, nella sua relazione annuale del 2019, la banca EXIM ha dichiarato di aver pienamente attuato in tale anno tutte le principali politiche e decisioni prese dal comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato.
(230)
La Commissione ha inoltre constatato che nel 2017 gli istituti finanziari statali hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del partito comunista cinese («PCC») al massimo livello del processo decisionale delle banche
(
53
)
.
(231)
In base a questi nuovi statuti:
—
il presidente del consiglio di amministrazione coincide con il segretario del comitato del partito;
—
il compito del PCC è garantire e monitorare l'attuazione, da parte della banca, delle politiche e degli orientamenti del PCC e dello Stato, nonché svolgere un ruolo di leadership e di controllo nella nomina del personale (alta dirigenza compresa); e
—
i pareri del comitato del partito vengono ascoltati dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta si debbano prendere decisioni importanti.
b) Controllo significativo da parte del governo della RPC
(232)
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca EXIM per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all'industria dei cavi di fibre ottiche. A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti:
—
l'articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»);
—
l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China);
—
la decisione n. 40;
—
le misure di attuazione della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC);
—
le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC);
—
le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3).
(233)
Nell'esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell'adottare decisioni finanziarie per i motivi indicati di seguito.
(234)
Per quanto concerne la banca EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione della banca EXIM e nel suo statuto.
(235)
A titolo generale l'articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «
le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato».
Benché l'articolo 4 del codice bancario affermi che «
a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica»,
dall'inchiesta è emerso che l'articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l'articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato.
(236)
Inoltre l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «
[c]onformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone».
(237)
Analogamente la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, e più nello specifico nei considerando 81 e 86, i progetti dell'industria dei cavi di fibre ottiche rientrano nella categoria dei progetti «incoraggiati». La decisione n. 40 conferma la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. La Commissione ha rilevato inoltre che la CBIRC dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali
(
54
)
:
—
l'approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede che di filiali. L'approvazione della CBIRC è richiesta per l'assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili per funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); e
—
un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l'apertura di filiali, l'avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, per la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede o le modifiche dell'assetto organizzativo ecc.
(238)
Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L'obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella sezione 3.1. L'obbligatorietà dei testi normativi della CBIRC deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L'obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione.
(239)
La decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l'attuazione di «
altre politiche di agevolazione in merito ai progetti incoraggiati
». Su tale base, le banche sono tenute a fornire sostegno creditizio all'industria dei cavi di fibre ottiche in qualità di industria incoraggiata.
(240)
La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti della banca statale che ha collaborato, che sono nominati dal governo della RPC e rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa forniva prestiti all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(241)
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione. Nella sua risposta al questionario la banca statale che ha parzialmente collaborato ha spiegato di aver utilizzato politiche e modelli sofisticati di valutazione del rischio di credito per la concessione dei prestiti in questione. La banca EXIM ha spiegato inoltre che non vi è differenza di politica per quanto riguarda il settore in cui opera il mutuatario, la situazione relativa al credito, lo stato del capitale ecc.; nondimeno, tali fattori incidono sulla valutazione del rating del credito e sul costo del rischio del mutuatario. Nella concessione di prestiti, essa può fare riferimento ai piani e alle politiche pertinenti; tuttavia, nel determinare i singoli progetti di prestito, applica una valutazione basata sul mercato.
(242)
Come già indicato al considerando 141, la banca statale che ha parzialmente collaborato si è rifiutata di fornire esempi concreti della sua valutazione del rischio di credito relativa alle società incluse nel campione con la motivazione che le informazioni richieste sono interne alla banca e contengono informazioni commerciali riservate che non è consentito divulgare, benché la Commissione avesse un consenso scritto con cui le suddette società avevano rinunciato ai propri diritti di riservatezza.
(243)
In assenza di elementi di prova concreti di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai considerando da 232 a 239, congiuntamente alla condotta della banca statale che ha collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società incluse nel campione. Tale condotta era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che in pratica non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato.
(244)
Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha scoperto che ai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono stati concessi prestiti a tassi d'interesse prossimi o inferiori al tasso di riferimento della People's Bank of China (PBoC) e inferiori al tasso primario annunciato dal National Interbank Funding Center (NIFC), introdotto il 20 agosto 2019
(
55
)
, a prescindere dalla situazione finanziaria e dal rischio di credito delle società. Tali prestiti sono stati pertanto concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione.
(245)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha asserito che la Commissione non ha dimostrato che la banca statale che ha collaborato, vale a dire la banca EXIM, è un ente pubblico, né che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM. Il governo della RPC ha sottolineato che «
proprietà e indizi formali di un controllo
» non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un ente pubblico e che la Commissione non ha dimostrato la mancanza di indipendenza della dirigenza della banca EXIM, asserendo che il governo della RPC esercita il proprio controllo sulla banca EXIM solo per quanto concerne la supervisione della nomina dei dirigenti e del consiglio di amministrazione della banca.
(246)
Il governo della RPC ha inoltre affermato che gli istituti finanziari in questione non esercitano alcuna funzione che possa essere considerata di natura pubblica e che il governo della RPC non ha esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM. Benché l'articolo 34 del codice bancario cinese preveda che le banche commerciali operino «
conformemente all'orientamento delle politiche industriali
» del governo della RPC, tale disposizione non indica in nessun punto che le banche devono operare in un determinato modo, e secondo il governo della RPC questa disposizione dovrebbe essere considerata un principio guida per le banche cinesi. Il governo della RPC ha inoltre dichiarato che il codice bancario cinese vieta esplicitamente al governo della RPC di esercitare qualsiasi forma di controllo sulle decisioni delle banche commerciali. A questo proposito il governo della RPC ha invocato gli articoli 4 e 5 del codice bancario cinese, che prevedono rispettivamente che le banche commerciali «
prendano le proprie decisioni
» e operino «
senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli».
Il governo della RPC ha inoltre sottolineato che, ai sensi dell'articolo 41 del codice bancario cinese,
«nessuna entità né singolo individuo può costringere una banca commerciale a concedere prestiti o fornire garanzie».
Il governo della RPC ha inoltre asserito che l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti e la decisione n. 40 non hanno carattere obbligatorio, ma esclusivamente orientativo. Infine il governo della RPC ha espresso disaccordo con l'affermazione secondo cui la banca EXIM ha concesso prestiti a tassi inferiori rispetto ai tassi di mercato, poiché essa adotta gli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di valutazione del rischio ed erogazione di prestiti e opera in maniera indipendente dal governo della RPC.
(247)
La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni del governo della RPC. La Commissione non si è limitata a rispondere in merito alla «
proprietà e indizi formali di un controllo»
al fine di qualificare EXIM, la banca statale che ha collaborato, come un ente pubblico, ma ha anche dimostrato che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla banca per le seguenti ragioni.
(248)
Come illustrato al considerando 238, la Commissione ha ritenuto che il codice bancario cinese e la decisione n. 40 abbiano carattere obbligatorio. Inoltre le risultanze della presente inchiesta nonché quelle ricavate dalla Commissione nelle inchieste precedenti relative allo stesso programma di sovvenzione
(
56
)
non hanno suffragato l'argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell'adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti. Ad esempio la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori hanno beneficiato di prestiti agevolati a tassi di interesse inferiori ai tassi di mercato. Uno dei produttori esportatori ha beneficiato di prestiti agevolati erogati dal China Development Bank Fund che, come descritto al considerando 285, è un'organizzazione di investimento orientata alle politiche che sostiene principalmente «
progetti in settori chiave riconosciuti dallo Stato
».
(249)
Dall'inchiesta è emerso che l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti è stato di fatto applicato nella pratica, mentre gli articoli 4, 5 e 41 del codice bancario erano applicabili fatto salvo l'articolo 34 di tale codice, ossia: laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. In effetti, mentre gli articoli 4 e 5 del codice bancario rientrano nel capitolo I, che stabilisce le disposizioni generali, l'articolo 34 figura al capitolo IV, che stabilisce le norme di base che disciplinano i prestiti. L'articolo 34 dispone che: «
le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato
». È evidente che questa disposizione non ha carattere orientativo, ma obbligatorio e fornisce alle banche la chiara istruzione di tener conto delle politiche industriali statali nel condurre le loro attività di credito. La Commissione ha inoltre fatto notare che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l'attuazione di «
altre politiche di agevolazione in merito ai progetti incoraggiati
». Benché l'articolo 17 della medesima decisione obblighi le banche a rispettare i principi di concessione del credito, durante l'inchiesta la Commissione non ha potuto accertare che ciò sia avvenuto in pratica. Al contrario, sono stati erogati prestiti ai produttori esportatori a prescindere dalla loro situazione finanziaria e solvibilità.
(250)
Inoltre, per quanto riguarda nello specifico la banca EXIM, è inconfutabile che si tratti di una banca demandata all'attuazione diretta delle politiche del governo, per sua stessa ammissione. Come spiegato nel suo sito web,
(
57
)
EXIM è una banca statale demandata all'attuazione delle politiche del governo e finanziata da fondi statali; essa risponde direttamente al Consiglio di Stato ed è deputata a sostenere, tra l'altro, il commercio estero cinese e ad attuare la strategia di globalizzazione.
(251)
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo in materia di prestiti alle industrie incoraggiate a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti della banca, nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest'ultimo. Questo quadro normativo non ha lasciato alcun margine di manovra agli amministratori e ai revisori dei conti della banca, che non hanno potuto scegliere se attenersi a tale quadro nei confronti dei produttori esportatori inclusi nel campione, ponendo in tal modo la direzione della banca in una posizione di dipendenza. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa forniva prestiti all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(252)
Come spiegato al considerando 241, la Commissione ha cercato una prova dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti. La banca statale che ha collaborato non ha tuttavia fornito talune informazioni necessarie, inclusa la propria valutazione del rischio di credito specifica per le società incluse nel campione. In assenza di elementi di prova concreti di tali valutazioni del rischio di credito, la Commissione ha esaminato il quadro normativo generale applicabile all'erogazione di prestiti a favore delle industrie incoraggiate, come quella dei cavi di fibre ottiche, assieme alla condotta della banca statale che ha collaborato, e ha concluso che tale banca non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio di credito basate sul mercato. Inoltre, come spiegato al considerando 244, ai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono stati concessi prestiti a tassi d'interesse prossimi o inferiori al tasso di interesse di riferimento privo di rischio della People's Bank of China (PBoC) e del tasso primario, a prescindere dalla situazione finanziaria e dal rischio di credito. Pertanto, considerando il profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione di cui alla sezione 3.5.3.3 e dal momento che, secondo l'analisi dei rischi effettuata dalla Commissione, i produttori esportatori avrebbero dovuto ottenere un rating del credito pari a BB e dovrebbero quindi aver versato tassi di interesse notevolmente superiori al tasso privo di rischi, la Commissione ha concluso che i prestiti in questione sono stati erogati a tassi inferiori a quelli di mercato.
(253)
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all'industria dei cavi di fibre ottiche.
c) Conclusione sulle banche statali
(254)
La Commissione ha appurato che la banca statale che ha parzialmente collaborato ha applicato il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei cavi di fibre ottiche. Stava pertanto agendo come un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC.
2)
Istituti finanziari statali che non hanno collaborato
(255)
Come indicato al considerando 218, nessuno degli altri istituti finanziari statali che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione ha risposto al questionario specifico. Il governo della RPC ha fornito solo alcune informazioni sull'assetto proprietario di una serie di banche ma non sulla struttura di governance, sulla valutazione del rischio o su esempi relativi a prestiti specifici all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(256)
La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui alla sezione 3.2.1, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali istituti finanziari statali possano essere considerati enti pubblici.
(257)
Il governo della RPC ha indicato le seguenti banche che hanno erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nell'inchiesta in oggetto come parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, China CITIC Bank China Development Bank, China Construction Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Merchants Bank, China Minsheng Bank, Hankou Bank, Industrial Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Ping An Bank, Postal Savings Bank, Shanghai Pudong Development Bank e Zheshang Bank.
(258)
Secondo informazioni pubblicamente disponibili, quali quelle contenute nel sito web, le relazioni annuali, le informazioni riportate in annuari bancari o su internet, la Commissione ha rilevato che i seguenti istituti finanziari che hanno erogato prestiti ai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali:
Nome
Informazioni sull'assetto proprietario
Bank of Beijing
Almeno il 21 % delle quote societarie è detenuto dall'amministrazione locale e nazionale e da imprese statali
Sinomach Finance Ltd.
Appartiene alla China National Machinery Industry Corporation Ltd (Sinomach), che è un'impresa statale
(259)
La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie dagli istituti finanziari in esame, che la proprietà e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte nella sezione 1. Sembra in particolare, sulla base dei dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti degli istituti finanziari statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC nello stesso modo della banca statale che ha collaborato.
(260)
In relazione all'esercizio di un controllo significativo, la Commissione ha constatato che le risultanze concernenti l'istituto finanziario statale che ha collaborato potrebbero essere considerate rappresentative anche per gli istituti finanziari statali che non hanno collaborato. Il quadro normativo analizzato nel punto 1 si applica loro in eguale misura. In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei dati disponibili,
(
58
)
la mancanza di elementi di prova concreti delle valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per la banca statale che ha collaborato.
(261)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha affermato che le argomentazioni della Commissione, sulla base delle quali ha concluso che tutti gli istituti finanziari statali diversi dalla banca EXIM sono anch'essi enti statali, sono insufficienti. Il governo della RPC ha asserito che la Commissione si è basata su casi antisovvenzioni precedenti e sulle relative conclusioni rispetto agli istituti finanziari statali che hanno collaborato, senza effettuare una analisi caso per caso prestando particolare attenzione alle circostanze specifiche di ciascun caso e rispetto a ciascun istituto finanziario che non ha collaborato. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione non ha fornito prove sufficienti a stabilire l'esistenza di un controllo significativo sugli istituti finanziari statali, dal momento che gli amministratori e i revisori dei conti sembrano essere nominati dal governo della RPC.
(262)
A tale riguardo la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle altre banche statali, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. La Commissione ha concluso che nel presente caso le informazioni derivanti da inchieste precedenti, unitamente agli indizi formali di un controllo e alle risultanze della presente inchiesta in relazione a EXIM e all'effettiva condotta delle banche nei confronti dei produttori esportatori, rappresentavano i migliori dati disponibili. A ogni modo il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni in grado di confutare le risultanze della Commissione secondo cui le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione.
3)
Conclusione sugli istituti finanziari statali
(263)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha stabilito che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato finanziamenti ai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.
(264)
Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito sulla base delle medesime informazioni che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui alla sezione 3.5.1.2. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC.
3.5.1.2. Istituti finanziari privati che hanno agito sotto incarico od ordine dello Stato
(265)
I seguenti istituti finanziari sono stati considerati di proprietà privata sulla base delle risultanze emerse nelle precedenti inchieste antisovvenzioni
(
59
)
e integrate dalle informazioni pubblicamente disponibili: HSBC, CITI Bank China, Zijin Rural Commercial Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China), MUFG Bank, Bohai international Trust Co., Ltd. e Hubei Rural Credit Cooperative. La Commissione ha verificato se questi istituti finanziari avessero ricevuto dal governo della RPC l'incarico o l'ordine di concedere sovvenzioni al settore dei cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
(266)
Secondo l'organo d'appello dell'OMC, un «incarico» si verifica quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato e un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la sua autorità su un organismo privato
(
60
)
. In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «
nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo»
(
61
)
. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «
quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali»
(
62
)
o quando il suo intervento «
può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato»
(
63
)
. L'incarico o l'ordine implica invece «
un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento»
(
64
)
.
(267)
La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all'industria summenzionata, richiamato ai considerando da 232 a 238, si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi gli istituti finanziari privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBIRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell'ambito della gestione della CBIRC.
(268)
Inoltre la maggior parte dei contratti di prestito con gli istituti finanziari privati presentava condizioni analoghe a quelle dei contratti con le banche statali, e i tassi di prestito praticati dagli istituti finanziari privati erano simili a quelli degli istituti finanziari statali.
(269)
In assenza di informazioni divergenti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l'industria dei cavi di fibre ottiche, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBIRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all'industria dei cavi di fibre ottiche prestiti a tasso agevolato.
(
65
)
(270)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha dichiarato che la Commissione non ha dimostrato «
un incarico né un ordine da parte del governo della RPC»,
né in particolare un «
nesso tra l'intervento del governo e il comportamento specifico
» degli istituti finanziari. Il governo della RPC argomenta che l'esercizio dei suoi poteri normativi generali mediante un semplice atto di orientamento o di incoraggiamento non è sufficiente a dimostrare il conferimento di un incarico e di un ordine; è necessaria una qualche forma di «
minaccia o incentivo».
Secondo il governo della RPC il codice bancario vieta esplicitamente l'interferenza del governo della RPC, mentre le norme generali in materia di prestiti e la decisione n. 40 offrono semplici orientamenti e non hanno natura obbligatoria né sono giuridicamente vincolanti. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione non ha adempiuto al suo dovere di condurre tale analisi per ciascuna entità.
(271)
La Commissione non ha accolto questo punto di vista. Dal momento che il quadro normativo spiegato ai considerando da 232 a 239, che si applica a tutte le banche della Cina, è giuridicamente vincolante, come ulteriormente confermato ai considerando 248 e 249, esso non rappresenta un semplice atto di incoraggiamento o di orientamento da parte del governo. La Commissione ha già stabilito al considerando 239 che la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati, sebbene l'articolo 17 della medesima decisione chieda anche alla banca di rispettare i principi di concessione del credito. Inoltre la Commissione ha stabilito al considerando 251 che il governo della RPC si è basato su questo quadro normativo per esercitare un controllo significativo sugli istituti finanziari, senza lasciar loro alcun margine di manovra in merito alla scelta di attuarlo o no. Pertanto esiste un chiaro nesso tra il governo della RPC e la condotta specifica delle banche private, il che dimostra l'incarico e l'ordine da parte del governo della RPC.
(272)
Inoltre la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle banche private, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. Poiché vi è stata la collaborazione parziale solo da parte di una banca statale, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili per tale banca, che si è rivelata essere un ente pubblico, e le ha confrontate con le condizioni di prestito offerte dalle banche private che non hanno collaborato. Inoltre i controlli incrociati a distanza delle società incluse nel campione non hanno evidenziato differenze significative tra le condizioni o i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati e quelli concessi dagli istituti finanziari statali. Il fatto che vi fosse una corrispondenza a livello di tassi dimostra che anche le banche private erogavano prestiti a condizioni inferiori a quelle di mercato, conformemente al quadro normativo sopra citato. Pertanto l'argomentazione del governo della RPC secondo cui la Commissione non ha adempiuto al suo dovere di condurre tale analisi per ciascuna entità è infondata.
(273)
Di conseguenza la Commissione ha ribadito la propria conclusione, vale a dire che, per quanto riguarda l'industria dei cavi di fibre ottiche, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all'industria dei cavi di fibre ottiche prestiti a tasso agevolato.
3.5.2.
Rating del credito
(274)
In precedenti inchieste antisovvenzioni, la Commissione ha già stabilito che i rating del credito nazionali assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale
(
66
)
che ha rivelato una discrepanza tra i rating del credito internazionali e quelli cinesi, in combinazione con le risultanze dell'inchiesta riguardanti le società incluse nel campione. Infatti, secondo l'FMI, oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi è valutato da AA ad AAA dalle agenzie di rating locali, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l'UE o gli Stati Uniti d'America («USA»). Ad esempio le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori massimi della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un'unica vasta categoria obbligazioni con rischi di default significativamente differenti
(
67
)
. Secondo il «China bond market insight 2021» di Bloomberg
(
68
)
, cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance e Golden credit rating, e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato AAA dalle agenzie di rating locali. Molti degli emittenti hanno tuttavia ricevuto un rating globale S&P dell'emittente inferiore, di A e BBB
(
69
)
.
(275)
Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor's e Moody's applicano di norma una maggiorazione al rating del credito di riferimento dell'emittente in base a una stima dell'importanza strategica dell'azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all'estero
(
70
)
.
(276)
La Commissione ha inoltre reperito ulteriori informazioni per integrare tale analisi. In primo luogo la Commissione ha stabilito che lo Stato può esercitare una certa influenza sul mercato dei rating del credito.
(277)
Secondo le informazioni fornite dal governo della RPC, durante il periodo dell'inchiesta erano attive sul mercato obbligazionario cinese 14 agenzie di rating del credito, di cui 12 agenzie di rating nazionali.
(278)
In secondo luogo non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla PBoC prima di potere iniziare l'attività
(
71
)
. A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate ad eseguire valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. Durante il periodo dell'inchiesta, operavano nel mercato cinese due agenzie di rating del credito estere e due che erano sino-estere. Tuttavia tali agenzie di rating del credito seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali, come spiegato al considerando 275.
(279)
Infine uno studio del 2017 condotto dalla stessa PBoC conferma le risultanze della Commissione, concludendo che «
se il livello di investimenti delle obbligazioni estere è fissato a un rating internazionale pari o superiore a BBB-, allora gli investimenti obbligazionari nazionali potrebbero essere classificati a un rating AA- o superiore, tenendo conto delle differenze tra il rating nazionale medio e il rating internazionale di 6 o più livelli»
(
72
)
.
(280)
Alla luce della situazione descritta ai considerando da 274 a 279, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito degli attivi sottostanti. Tali rating erano altresì falsati dagli obiettivi politici atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali, quale l'industria dei cavi di fibre ottiche.
3.5.3.
Finanziamenti agevolati: prestiti
3.5.3.1. Tipi di prestito
1)
Prestiti a breve e a lungo termine
(281)
La Commissione ha stabilito che le società di entrambi i gruppi inclusi nel campione hanno utilizzato vari prestiti a breve e lungo termine per finanziare le loro attività. Tali prestiti sono stati utilizzati principalmente per le operazioni quotidiane, per esigenze in termini di capitale di esercizio, per progetti speciali, investimenti o per sostituire altri prestiti. Entrambi i gruppi hanno fatto inoltre ricorso a crediti all'esportazione a breve e lungo termine.
2)
Prestiti con l'obiettivo specifico di sostituire altri prestiti
(282)
Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha riscontrato che alcune società incluse nel campione hanno contratto prestiti con l'obiettivo specifico di sostituire prestiti di altre banche. Con questa pratica, le società hanno potuto riorganizzare le loro passività e ottenere fondi per ripagare i loro obblighi precedenti, il che indica, in assenza di qualsiasi altra ragione, problemi a ripagare il debito.
(283)
Il ricorso a prestiti con l'unico scopo di ripagarne altri in corso è considerato come un'indicazione del fatto che la società non è in grado di onorare i suoi debiti di prestito correnti e quindi presenta un rischio addizionale relativo al suo finanziamento a breve e lungo termine.
3)
Prestito d'azionista
(284)
La Commissione ha constatato che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ricevuto un prestito bancario dalla China Development Bank attraverso la sua società madre. La società madre ha contratto il prestito con la banca nell'ambito di un cosiddetto «prestito d'azionista» o «entrusted loan» (prestito erogato su base fiduciaria) per un progetto di R&S condotto dal produttore esportatore, e ha incanalato i proventi del prestito al produttore esportatore alle stesse condizioni contrattuali che erano state sottoscritte con la banca. Durante il controllo incrociato a distanza, la società interessata ha spiegato che la China Development Bank dispone di fondi speciali per progetti che possono essere erogati sotto forma di prestiti solo a entità gestite a livello centrale, che sono direttamente sotto il controllo della SASAC. La negoziazione del prestito tuttavia è avvenuta direttamente tra il produttore esportatore e la banca. Il contratto di prestito specifica inoltre che la banca incarica la società madre di concedere il «
prestito erogato su base fiduciaria»
al produttore esportatore per un apporto di capitale di progetto.
(285)
La Commissione ha inoltre appurato che il China Development Bank Fund è un'organizzazione di investimento orientata alle politiche, che sostiene principalmente «
progetti in settori chiave riconosciuti dallo Stato»
attraverso «
investimenti in capitale di progetto, investimenti di entità, prestiti di azionisti e investimenti in fondi di società di investimento e finanziamento locali, per colmare le lacune dei progetti chiave»
(
73
)
.
(286)
Tenendo conto del fatto che i proventi del prestito sono stati utilizzati dal produttore esportatore incluso nel campione per i propri progetti, che il prestito è stato negoziato direttamente tra il produttore esportatore incluso nel campione e la banca, e che il produttore esportatore aveva un contratto di prestito con la sua società madre che rispecchiava il contratto d'azionista tra la società madre e la banca, la Commissione ha ritenuto che la società madre avesse solo il ruolo di intermediario e avesse concordato con la China Development Bank di fornire il prestito al produttore esportatore. La Commissione ha quindi incluso il prestito in questione tra i finanziamenti forniti dalla banca al produttore esportatore in questione.
3.5.3.2. Specificità
(287)
Come dimostrato ai considerando da 232 a 238, vari testi normativi specificamente destinati a società del settore danno ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all'industria dei cavi di fibre ottiche. Da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano finanziamenti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. La Commissione ha ritenuto che il riferimento all'industria dei cavi di fibre ottiche sia sufficientemente chiaro dal momento che tale industria è identificata dal suo nome o da un riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene. Inoltre, come illustrato al considerando 286, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di prestiti forniti dal China Development Bank Fund, che sostiene «
progetti in settori chiave riconosciuti dallo Stato».
Il fatto che il governo della RPC sostenga un gruppo limitato di industrie incoraggiate, tra cui l'industria dei cavi di fibre ottiche, rende pertanto la sovvenzione specifica.
(288)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC e il gruppo ZTT hanno dichiarato che i prestiti in questione non erano specifici. Secondo il governo della RPC la Commissione non ha dimostrato che la legislazione a norma della quale è erogato il sostegno economico «
limita esplicitamente
» l'accesso al sostegno e nessuno dei documenti cui fa riferimento la Commissione è incentrato sull'industria dei cavi di fibre ottiche, che secondo il governo della RPC non è un'industria incoraggiata nella RPC.
(289)
A tale riguardo la Commissione ha constatato che, sebbene i documenti citati al considerando 232 e, in particolare, la decisione n. 40, il codice bancario e le norme generali in materia di prestiti, non precisino le industrie incoraggiate al livello granulare includendo nello specifico l'industria dei cavi di fibre ottiche, essi fanno riferimento alle politiche industriali del governo della RPC a sostegno delle industrie incoraggiate. Come concluso nella sezione 3.1, l'industria dei cavi di fibre ottiche è un'industria incoraggiata. La lettura combinata dei documenti in esame ha dimostrato che il governo della RPC ha dato istruzione agli istituti finanziari di tener conto delle politiche industriali dello stesso governo nelle loro attività di credito e che in base a tali politiche industriali del governo della RPC gli istituti finanziari sono tenuti a fornire un sostegno creditizio ai progetti incoraggiati. Ne risulta che il governo della RPC sostiene esplicitamente un gruppo limitato di industrie incoraggiate, tra cui l'industria dei cavi di fibre ottiche. La sovvenzione è pertanto specifica. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.
(290)
La Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente a tutti i settori, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
3.5.3.3. Vantaggio e calcolo dell'importo della sovvenzione
(291)
La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile sulla base del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo dell'interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale che la società avrebbe potuto ottenere sul mercato.
(292)
Come esposto nelle sezioni 3.5.1 e 3.5.2, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un marcato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che verrebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante.
(293)
I gruppi di società inclusi nel campione presentavano situazioni finanziarie generali diverse. Ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti durante il periodo dell'inchiesta con differenze nelle scadenze, nelle garanzie e nelle garanzie reali e in altre condizioni. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso di interesse medio basato sull'insieme dei prestiti ricevuti.
(294)
La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A questo proposito, la Commissione ha seguito il metodo di calcolo per i finanziamenti agevolati tramite prestiti stabilito nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, come anche nelle inchieste antisovvenzioni sugli pneumatici originari della RPC e su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC
(
74
)
, e spiegato nei considerando che seguono. La Commissione ha infine calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell'erogazione di finanziamenti agevolati tramite prestiti e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame.
1)
Gruppo FTT
(295)
La Commissione ha osservato che i produttori esportatori del gruppo FTT hanno ricevuto un rating del credito pari ad AAA dalle agenzie cinesi di rating del credito, mentre il rating del credito delle loro società collegate variava da B ad AAA. Alla luce delle distorsioni generali dei rating del credito cinesi descritte nella sezione 3.5.2, la Commissione ha concluso che questi rating non sono affidabili.
(296)
Come indicato ai considerando da 243 a 253, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità nella presente inchiesta. Per determinare il vantaggio la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi di interesse dei prestiti concessi al gruppo FTT fossero a livello di mercato.
(297)
I produttori esportatori del gruppo FTT si presentavano in condizioni finanziarie generalmente redditizie, con margini di profitto compresi tra l'1 % e il 3 % secondo la loro stessa contabilità finanziaria, sebbene i margini di profitto fossero molto inferiori al margine di profitto generalmente atteso nell'industria dei cavi di fibre ottiche, che è stato fissato al 12,4 % nell'inchiesta antidumping distinta.
(298)
Uno dei produttori esportatori del gruppo FTT ha contratto debiti a breve e lungo termine per finanziare le proprie attività. La Commissione ha valutato la liquidità a breve termine e la situazione di solvibilità a lungo termine della società.
(299)
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato coefficienti di liquidità come l'indice di disponibilità, il quoziente di liquidità immediata e differita (quick ratio), il rapporto di cassa e il rapporto di flusso di cassa. Questi coefficienti misurano la capacità di una società di pagare gli obblighi a breve termine, compreso il debito a breve termine. Durante il PI, la società presentava un indice di disponibilità medio pari a 1,1. Anche se tale indice è leggermente superiore a 1, le attività correnti della società sono appena sufficienti per pagare gli obblighi a breve termine, il che non è sufficiente per giustificare un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice pari almeno a 2. Il quoziente di liquidità immediata e differita della società era pari a 0,8 nel 2019 e a 0,6 nel 2020, mentre si considera come riferimento un quoziente almeno pari a 1. Infatti una società con quoziente di liquidità immediata e differita inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di pagare le sue passività correnti a breve termine. Il rapporto di cassa della società era in media di 0,1 nel PI; la società non disponeva pertanto della liquidità sufficiente per pagare il proprio debito a breve termine. La società ha mostrato inoltre un flusso di cassa derivante dall'attività operativa negativo nel 2019 e nel 2020. Il rapporto di flusso di cassa derivante dall'attività operativa era pari a – 0,07 nel 2019 e a – 0,00007 nel 2020. Un rapporto di flusso di cassa derivante dall'attività operativa inferiore a 1 significa che la società non ha generato abbastanza liquidità da coprire le passività correnti.
(300)
Tenendo conto degli indicatori di liquidità descritti al considerando 299, la Commissione ha concluso che la società in questione presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo del debito ad alto rischio.
(301)
La Commissione ha basato la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine su vari coefficienti di solvibilità come i rapporti di indebitamento e i rapporti di copertura. I coefficienti di solvibilità misurano la capacità di una società di soddisfare i suoi obblighi a lungo termine. Sono usati dai prestatori e dagli investitori obbligazionari per valutare la solvibilità di una società.
(302)
I rapporti di indebitamento misurano l'entità delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato rapporto debito/attività, pari a 0,67, il che significa che il 67 % delle attività dell'azienda sono finanziate dal debito. Il rapporto debito/capitale proprio era pari a 1,9 nel 2019 e a 2,8 nel 2020, il che indica che la società sta finanziando la sua attività principalmente attraverso il debito. Più alti sono i rapporti debito/attività e debito/capitale proprio, più alto è il rischio finanziario della società.
(303)
I rapporti di copertura misurano la capacità di una società di onorare il suo debito e soddisfare i suoi obblighi finanziari. La società ha basato la sua valutazione sul coefficiente di copertura degli interessi e sul rapporto flusso di cassa derivante dall'attività operativa/debito. Il coefficiente di copertura degli interessi mostra la capacità della società di finanziare il costo d'interesse. Tale coefficiente era pari a 1,4 nel 2019 e a 0,6 nel 2020. In termini di analisi finanziaria, un coefficiente di copertura degli interessi inferiore a 1,5 indica che la società ha difficoltà a far fronte alle sue spese d'interesse. Il rapporto flusso di cassa derivante dall'attività operativa/debito mostra la capacità della società di ripagare il suo debito con la liquidità generata dalle attività operative. Il rapporto flusso di cassa derivante dall'attività operativa/debito medio della società nel PI era di – 6 % nel 2019 e – 0,006 % nel 2020. Ciò significa che, secondo il rapporto del 2019, la società impiegherebbe 16 anni per ripagare il suo debito totale con il flusso di cassa operativo generato. I dati relativi al 2020 mostrano una situazione ancora peggiore. Vi è dunque un'indicazione dei seri problemi della società a generare liquidità sufficiente da ripagare il debito.
(304)
La stessa società ha inoltre contratto prestiti al solo scopo di ripagare quelli concessi da altre banche. Come descritto ai considerando 282 e 283, prestiti di questo tipo sono considerati un'indicazione del fatto che la società non è in grado di onorare i suoi debiti di prestito correnti e quindi presenta un rischio addizionale relativo al suo finanziamento a breve e lungo termine.
(305)
Tenuto conto dei problemi di liquidità e solvibilità descritti ai considerando da 299 a 304, la Commissione ha pertanto ritenuto che la società si trovasse in una situazione finanziaria fragile e presentasse un alto profilo di rischio per potenziali prestatori e investitori.
(306)
Il secondo produttore esportatore del gruppo non aveva alcun prestito in essere. La Commissione ha tuttavia notato che il 35 % dei suoi acquisti è stato finanziato con cambiali di accettazione bancaria, che sono, come stabilito nella sezione 3.5.4.2, uno strumento finanziario agevolato a breve termine. Il debito di questo produttore rappresentava in media il 61 % delle attività totali durante il PI, con un rapporto debito/attività di 0,6, mentre il rapporto debito/capitale proprio nel periodo dell'inchiesta era di 1,6. Ciò significa che la società ha finanziato le sue operazioni principalmente attraverso il debito, il che rappresenta un fattore di rischio.
(307)
Poiché la società ha finanziato le sue attività principalmente attraverso finanziamenti a breve termine, la Commissione ha concentrato la propria analisi sulla sua situazione di liquidità. Durante il PI la società presentava in media un indice di disponibilità di 0,9, un quoziente di liquidità immediata e differita di 0,7, un rapporto di cassa di 0,1 e un rapporto di flusso di cassa derivante dall'attività operativa di 0,1. Questi valori indicano problemi di liquidità in quanto il totale delle passività correnti supera il totale delle attività correnti e la società si trova in una situazione in cui non può pagare le passività correnti con il denaro generato dalle attività correnti e dalle attività operative. In termini di analisi finanziaria, è generalmente ammesso che rapporti di liquidità inferiori a 1 siano un'indicazione di problemi di liquidità, il che è considerato un rischio dagli istituti di credito.
(308)
Tenendo conto dei gravi problemi di liquidità e solvibilità emersi dall'analisi finanziaria dei due produttori esportatori del gruppo FTT, descritti ai considerando da 298 a 307, la Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo FTT corrisponda a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «Investment grade». Con il termine «Investment grade» si intendono le obbligazioni emesse dalla società che, secondo l'agenzia di rating, sono sufficientemente in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento da poter essere acquistate dalle banche.
(309)
Sulla base dei dati pubblicamente disponibili forniti da Bloomberg, la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento per stabilire il tasso di mercato il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB, che è stato applicato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso primario annunciato dal NIFC
(
75
)
.
(310)
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato al tasso di riferimento pubblicato dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso primario pubblicato dal NIFC alla data di concessione del prestito
(
76
)
e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso al gruppo di società.
(311)
Per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l'assenza di rating del credito attendibili, poiché tali prestiti vengono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti.
(312)
Il vantaggio è stato calcolato applicando il parametro di riferimento di cui al considerando 310 al periodo del prestito durante il periodo dell'inchiesta.
2)
Gruppo ZTT
(313)
La Commissione ha osservato che nel 2018 il gruppo ZTT ha ricevuto un rating AA+ da un'agenzia cinese di rating del credito. Alla luce delle distorsioni generali dei rating del credito cinesi descritte nella sezione 3.5.2, la Commissione ha concluso che il rating AA+ attribuito al gruppo ZTT non è affidabile.
(314)
Come indicato ai considerando da 243 a 253, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi di interesse dei prestiti concessi al gruppo ZTT fossero a livello di mercato.
(315)
I produttori esportatori del gruppo ZTT si presentavano in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la loro stessa contabilità finanziaria.
(316)
L'analisi di uno dei produttori esportatori del gruppo ha tuttavia mostrato un calo del fatturato associato a un aumento significativo delle sue passività dal 2018. La Commissione ha osservato un'alterazione, da parte della società, del suo effetto leva, espresso come rapporto debito/capitale proprio
(
77
)
, messa in atto aumentando la sua dipendenza dai finanziamenti esterni e limitando la quota di fondi interamente di proprietà per finanziare la sua crescita. Inoltre, sebbene la società si trovi in una situazione redditizia, va notato che dal 2018 il margine di profitto, così come il rendimento del capitale proprio
(
78
)
, è diminuito. Allo stesso modo la Commissione ha appurato l'uso generale di prestiti a breve termine allo scopo di finanziare il capitale di esercizio per le operazioni quotidiane da parte dei due produttori esportatori e di altre società collegate nel gruppo.
(317)
Analizzando il gruppo ZTT secondo un approccio consolidato, la Commissione ha osservato che il gruppo ha emesso obbligazioni con l'intenzione, oltre che di realizzare altri progetti, di integrare il capitale di esercizio della società. Così facendo, il gruppo riconosce la sua necessità di ricostituire il capitale di esercizio per fornire liquidità sufficiente all'espansione in corso dell'attività commerciale. Inoltre, nel periodo dal 2015 al 2018, il tasso di profitto lordo del gruppo ZTT ha mostrato una tendenza al ribasso ed è stato anche al di sotto della media delle società produttrici comparabili di fibre ottiche
(
79
)
. Dall'inchiesta è emerso anche che Zhongtian Technology Group Co., Ltd, la società madre dei produttori esportatori, ha emesso obbligazioni a breve termine allo scopo di rimborsare il debito. Allo stesso modo è stata definita la capitalizzazione del debito
(
80
)
.
(318)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe più alta dopo quelle considerate «Investment grade». Con il termine «Investment grade» si intendono le obbligazioni emesse dalla società che, secondo l'agenzia di rating, sono sufficientemente in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento da poter essere acquistate dalle banche.
(319)
Il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB è stato quindi applicato al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso primario pubblicato dal NIFC, per stabilire il tasso di mercato.
(320)
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato al tasso di riferimento o al tasso primario alla data di concessione del prestito e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso al gruppo di società.
(321)
Per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l'assenza di rating del credito attendibili, poiché tali prestiti vengono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti.
(322)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha asserito che i prestiti in questione non conferiscono un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, e dell'articolo 1.1, lettera b), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo della RPC ha ritenuto che la Commissione, in maniera illecita, non abbia tenuto conto del rating del credito dei produttori esportatori che hanno collaborato e lo stesso governo ha espresso il suo disaccordo con la metodologia impiegata dalla Commissione per definire un parametro di riferimento, che non ha tenuto conto dei rating del credito dei produttori esportatori. Il governo della RPC ha osservato che mentre le risultanze della Commissione relative ai prestiti sono basate, in misura significativa, sulla valutazione effettuata dalla Commissione stessa della situazione finanziaria asseritamente difficile delle società in questione, la valutazione della Commissione a tale proposito è erronea, soprattutto con riferimento ai prestiti rotativi delle società.
(323)
A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento alle proprie risultanze e conclusioni nella sezione 3.5.2, in cui ha dimostrato che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito e che tali rating del credito sono falsati dagli obiettivi politici del governo della RPC atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali. L'argomentazione del governo della RPC relativa ai rating del credito dei produttori esportatori che hanno collaborato è pertanto infondata. Per stabilire un rating del credito che corrispondesse al profilo di rischio dei produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha eseguito un'analisi finanziaria delle società interessate ai precedenti punti 1) e 2), che ha evidenziato una situazione finanziaria equivalente a un rating pari a BB. L'argomentazione del governo della RPC è stata pertanto respinta.
(324)
Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione non ha giustificato la scelta di non utilizzare un prestito comparabile sul mercato cinese e non ha dimostrato sulla base di elementi di prova diretti che il mercato dei prestiti nella RPC è falsato dall'intervento statale. Il governo della RPC ha inoltre asserito che, anche nel ricorrere a parametri di riferimento esterni per stabilire il vantaggio, la Commissione non ha effettuato gli adeguamenti necessari al proprio parametro di riferimento sostitutivo e non ha spiegato in maniera adeguata come quest'ultimo rappresenti «un'approssimazione» di un prestito commerciale comparabile disponibile sul mercato. Secondo il governo della RPC la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle differenze esistenti, tra l'altro, in relazione all'entità dei prestiti, ai termini di rimborso e alle considerazioni rispetto al fatto che i prestiti siano stati effettivamente concessi, e che si ripercuotono sui tassi di prestito.
(325)
A tale proposito, come spiegato sopra, i rating del credito nazionali assegnati alle società cinesi sono stati considerati falsati dagli obiettivi politici del governo della RPC atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali e pertanto inattendibili. Di conseguenza la Commissione ha dovuto cercare un parametro di riferimento basato su rating del credito non falsati. La Commissione ha espresso disaccordo con il parere del governo della RPC secondo cui la Commissione non ha effettuato gli aggiustamenti necessari al proprio parametro di riferimento sostitutivo. In primo luogo la Commissione ha utilizzato il tasso di riferimento della PBoC e il tasso primario cinese quali punti di partenza per il calcolo. In secondo luogo, utilizzando il differenziale relativo si colgono le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti specifiche di un paese, che non sono espresse seguendo la logica di un differenziale assoluto. La Commissione ha osservato che non è possibile includere tutti i fattori della valutazione del rischio individuale di una banca all'interno di un parametro sostitutivo. Tuttavia, il metodo di calcolo della Commissione tiene conto dei parametri dei prestiti individuali, quali la data di inizio e la durata del prestito, e della variabilità del tasso di interesse. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte.
(326)
Il governo della RPC ha contestato l'uso del differenziale relativo tra le obbligazioni con rating AA e quelle con rating BB come maggiorazione e la sua aggiunta ai tassi della PBoC. Secondo il governo della RPC l'uso di un differenziale relativo falsa ulteriormente il calcolo del tasso di interesse di riferimento a cui le società cinesi con rating BB avrebbero potuto ottenere un «
prestito commerciale comparabile sul mercato»,
dal momento che i tassi di riferimento della PBoC nella RPC durante gli anni interessati erano di molto superiori ai tassi di interesse negli USA. Il governo della RPC ha inoltre affermato che le informazioni pubblicamente disponibili dimostrano che i produttori di cavi di fibre ottiche nell'UE con rating BB stanno emettendo obbligazioni a tassi notevolmente inferiori a quelli utilizzati per i produttori cinesi.
(327)
Il gruppo ZTT ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto applicare il differenziale assoluto tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB al tasso di riferimento della PBoC, tenendo in tal modo sufficientemente conto dell'esposizione al rischio delle obbligazioni societarie di diversi rating del credito. Secondo tale parte la Commissione non ha spiegato perché ha utilizzato il differenziale relativo e perché ha ritenuto che il tasso di interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o il tasso primario pubblicato dal NIFC siano pari ad un tasso di interesse con rating AA.
(328)
Con riferimento all'osservazione sull'uso del tasso di interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o del tasso primario pubblicato dal NIFC come punto di partenza per il calcolo del parametro di riferimento, la Commissione ha evidenziato che tali tassi sono considerati privi di rischio e, seguendo un approccio conservativo, sarebbero applicati a società con rating AA.
(329)
La questione relativa all'uso del differenziale relativo anziché del differenziale assoluto è già stata spiegata in occasione di inchieste precedenti
(
81
)
.
(330)
In primo luogo, pur avendo riconosciuto che le banche commerciali di norma utilizzano una maggiorazione espressa in termini assoluti, la Commissione ha osservato che tale prassi sembra basata principalmente su considerazioni di ordine pratico, poiché il tasso di interesse è in definitiva un numero assoluto. Il numero assoluto traduce tuttavia una valutazione del rischio che si basa su una valutazione relativa. In una valutazione relativa il rischio di insolvenza di una società con rating BB è di X % maggiore rispetto all'insolvenza del governo o di una società priva di rischi.
(331)
In secondo luogo i tassi di interesse riflettono non solo i profili di rischio specifici di una società, ma anche i rischi specifici del paese e di cambio. Il differenziale relativo coglie dunque le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell'1 %) e l'1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %). Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l'entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso di interesse di base.
(332)
In terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse.
(333)
La Commissione ha ritenuto infondate le osservazioni del governo della RPC relative ai tassi di interesse applicabili alle società dell'Unione europea con rating BB, dal momento che il tasso privo di rischio nell'Unione europea non è uguale al tasso privo di rischio nella RPC, pertanto non è possibile comparare i tassi di interesse in termini assoluti.
(334)
Il gruppo ZTT ha inoltre asserito che, anche se il differenziale relativo è applicabile, esso deve essere applicato ai punti base nei tassi di interesse variabili (normalmente espressi come tasso di riferimento più punti base) e che questo è il caso dei prestiti denominati in valuta estera, in cui i tassi di interesse sono espressi con il LIBOR più i punti base. Pertanto l'esposizione al rischio nel contrarre il prestito è debitamente rispecchiata dai punti base che si aggiungono al LIBOR e, applicando il differenziale relativo al LIBOR, la Commissione ha calcolato un tasso di riferimento completamente scollegato dal rating del credito della società. Per quanto riguarda i prestiti denominati in CNY, sarà necessario un analogo adeguamento del differenziale solo rispetto ai punti base, laddove i tassi variabili sono espressi con il tasso primario più i punti base.
(335)
A tale riguardo la Commissione ha adottato un approccio conservativo nei confronti dei prestiti denominati in valuta estera, utilizzando il LIBOR come tasso di interesse di riferimento privo di rischio. I punti base aggiunti al LIBOR indicano i rischi specifici di una società. In primo luogo, solo per alcuni prestiti dei produttori esportatori inclusi nel campione è stata fornita questa differenziazione tra tasso di interesse di riferimento e punti base. In secondo luogo, anche questi punti base sono stati considerati falsati dal mercato. La Commissione ha pertanto considerato il tasso privo di rischi aumentato del differenziale relativo un'approssimazione adeguata per rispecchiare il rischio aggiuntivo di una società con rating BB, quali i produttori esportatori inclusi nel campione.
(336)
Il governo della RPC ha anche affermato che il parametro di riferimento per i prestiti, basato sul differenziale relativo tra le obbligazioni societarie, deve essere adeguato al ribasso alla luce della differenza tra i due strumenti finanziari.
(337)
A tale proposito la Commissione ha evidenziato che i prestiti e le obbligazioni societarie sono strumenti finanziari di debito simili. Di fatto un'obbligazione societaria è un tipo di prestito utilizzato da entità di grandi dimensioni per ottenere capitale. Sia i prestiti che le obbligazioni societarie sono contratti/emessi per un certo arco temporale e hanno un tasso di interesse/nominale. Il fatto che il finanziamento mediante un prestito sia erogato da un istituto finanziario e che il finanziamento mediante un'obbligazione societaria sia effettuato da investitori, che nella maggior parte dei casi sono anche istituti finanziari, è irrilevante ai fini di determinare le caratteristiche essenziali di entrambi gli strumenti. Infatti entrambi gli strumenti hanno lo scopo di finanziare operazioni commerciali, danno luogo allo stesso tipo di remunerazione e hanno termini e condizioni di rimborso simili. Inoltre, durante l'inchiesta la Commissione ha rilevato che l'obbligazione societaria emessa da uno dei produttori esportatori che hanno collaborato aveva un tasso nominale e una finalità molto simili ai tassi di interesse e alle finalità dei prestiti di simile durata, pertanto tali strumenti potevano essere considerati interscambiabili dal punto di vista del produttore. Su tali basi la Commissione ha respinto l'argomentazione del governo della RPC.
3.5.3.4. Conclusione sui finanziamenti agevolati: prestiti
(338)
La Commissione ha stabilito che entrambi i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto finanziamenti agevolati tramite prestiti durante il periodo dell'inchiesta. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i finanziamenti agevolati tramite prestiti come una sovvenzione compensabile.
(339)
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati tramite prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a:
Finanziamenti agevolati: prestiti
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
0,90 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
0,38 %
3.5.4.
Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
3.5.4.1 Linee di credito
a) Considerazioni generali
(340)
Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione, come i prestiti a breve termine, le cambiali di accettazione bancaria ecc., dovrebbero essere coperti da una linea di credito.
b) Risultanze
(341)
La Commissione ha appurato che gli istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito in abbinamento all'erogazione di finanziamenti a entrambi i gruppi inclusi nel campione. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva a tali società di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria, altre forme di finanziamento al commercio ecc., entro un certo massimale.
(342)
Come indicato al considerando 340, tutti i finanziamenti a breve termine dovrebbero essere coperti da una linea di credito. La Commissione ha pertanto confrontato l'importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta con l'importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso durante lo stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l'importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l'importo della linea di credito esistente in una misura pari all'importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori in eccesso rispetto a tale massimale.
(343)
In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «d'impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l'apertura di una linea di credito, oltre a una «commissione di rinnovo» addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia la Commissione ha rilevato che entrambi i gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. È stato dunque conferito un vantaggio a entrambi i gruppi di società ai sensi dell'articolo 6, lettera d), del regolamento di base.
c) Specificità
(344)
Come indicato al considerando 116, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio alle industrie incoraggiate.
(345)
La Commissione ha ritenuto che le linee di credito rappresentassero una forma di sostegno creditizio agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei cavi di fibre ottiche. Come esposto nella sezione 3.1, l'industria dei cavi di fibre ottiche rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario.
(346)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha asserito che le linee di credito asseritamente concesse all'industria dei cavi di fibre ottiche non sono specifiche e che la Commissione non ha dimostrato come l'accesso alle linee di credito sia stato «
esplicitamente limitato»
all'industria dei cavi di fibre ottiche. Il governo della RPC ha evidenziato che tutte le imprese della RPC, a prescindere dal tipo di settore, hanno uguale diritto ad ottenere linee di credito. Tale argomentazione è stata reiterata dal gruppo FTT.
(347)
A tale proposito la Commissione ha osservato che l'affermazione del governo della RPC secondo cui tutte le imprese nella RPC possono beneficiare di linee di credito è impropria. Il governo della RPC non ha dimostrato che le società nella RPC possono beneficiare allo stesso modo delle condizioni agevolate osservate nel caso dell'industria dei cavi di fibre ottiche. Inoltre, poiché le linee di credito sono intrinsecamente collegate ad altre tipologie di credito agevolato, quali i prestiti, e dal momento che rientrano nel sostegno creditizio offerto nello specifico alle industrie incoraggiate come spiegato al considerando 239, l'analisi sulla specificità sviluppata nella sezione 3.5.3.2 per i prestiti è applicabile anche alle linee di credito. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
d) Calcolo del vantaggio
(348)
A norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l'importo pagato dalla società a titolo di commissione per l'apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l'importo che la società avrebbe pagato per una linea di credito analoga ottenuta sul mercato.
(349)
Il parametro di riferimento appropriato per la commissione di accordo e per la commissione di rinnovo è stato stabilito rispettivamente all'1,5 % e all'1,25 % facendo riferimento ai dati pubblicamente disponibili
(
82
)
e ai parametri di riferimento utilizzati in inchieste precedenti
(
83
)
.
(350)
In linea di principio l'importo della commissione di accordo e quello della commissione di rinnovo sono una somma forfettaria pagabile rispettivamente al momento dell'apertura di una nuova linea di credito o al momento del rinnovo di una linea di credito esistente. Tuttavia, ai fini del calcolo, la Commissione ha tenuto conto delle linee di credito che sono state aperte o rinnovate prima del periodo dell'inchiesta, ma che erano disponibili per i gruppi inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta e delle linee di credito che sono state aperte o rinnovate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha poi calcolato il vantaggio in base all'intervallo di tempo, all'interno del periodo dell'inchiesta, durante il quale la linea di credito era disponibile.
(351)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha osservato che la Commissione non ha dimostrato che il vantaggio è stato conferito mediante linee di credito. Il governo della RPC ha asserito che la Commissione non ha dimostrato che l'assistenza finanziaria in questione abbia «migliorato» la condizione finanziaria del beneficiario rispetto alla sua condizione in assenza di tale contributo.
(352)
A tale proposito, come evidenziato al considerando 343, in condizioni normali di mercato, le linee di credito sono soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «d'impegno», oltre a una «commissione di rinnovo» addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Considerando il fatto che i produttori esportatori che hanno collaborato hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito, il vantaggio era costituito dall'importo delle commissioni di accordo e di rinnovo che le società avrebbero dovuto versare. Il risparmio di tali commissioni, di cui hanno beneficiato le società, ha «migliorato» la loro condizione finanziaria. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(353)
Il gruppo FTT ha argomentato che l'apertura di una linea di credito non rappresenta un contributo finanziario. Ha affermato che le linee di credito stabiliscono solo un massimale di prestito che una società può utilizzare per ottenere capitale di esercizio o strumenti finanziari e che non esistono standard riconosciuti a livello mondiale rispetto alle modalità di accordo per l'apertura di linee di credito. Ha inoltre asserito che non vi sono elementi di prova del fatto che le commissioni siano di norma e obbligatoriamente applicate da tutte le banche del mondo, e che la Commissione ha basato la propria valutazione e commissione di riferimento su una sola banca, vale a dire HSBC. Il gruppo FTT ha altresì argomentato che le commissioni applicabili sono meri costi di gestione bancaria, non associati al rischio per l'apertura o il rinnovo di una linea di credito. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione è incorsa in errore nella determinazione di un parametro di riferimento adeguato.
(354)
A tale proposito la Commissione ha chiarito di aver basato le proprie conclusioni in merito all'applicazione delle commissioni di accordo e di rinnovo e alla definizione di un parametro di riferimento adeguato sui dati pubblicamente disponibili. Al considerando 349 la Commissione ha fatto riferimento a risultanze di casi antisovvenzione precedenti nonché alla prassi di due banche di grandi dimensioni che operano sulla scena internazionale, vale a dire HSBC e Barclays
(
84
)
, al fine di stabilire un parametro di riferimento adeguato. Considerando le informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto ragionevole l'applicazione di una commissione di accordo di riferimento pari all'1,5 % e di una commissione di rinnovo di riferimento pari all'1,25 %. La Commissione ha espresso disaccordo con l'affermazione del gruppo FTT secondo cui che le commissioni applicabili sono meri costi di gestione bancaria, non associati al rischio per l'apertura o il rinnovo di una linea di credito. Secondo la pratica commerciale, una commissione di impegno è applicata da un prestatore a un mutuatario per compensare il prestatore dell'onere di mantenere una linea di credito aperta e delle risorse finanziarie disponibili; la commissione inoltre consolida l'impegno del prestatore a fornire la linea di credito ai termini concordati e compensa il prestatore per i rischi associati ad una linea di credito aperta
(
85
)
. Una linea di credito commerciale funziona in realtà esattamente come una carta di credito personale, sulla quale le banche applicano sempre commissioni associate all'uso della carta di credito e alla disponibilità di un determinato importo di denaro. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(355)
Il gruppo ZTT non ha condiviso l'affermazione della Commissione secondo cui un accordo per una linea di credito con una banca è un prerequisito per ottenere un finanziamento dalla stessa e ha fornito esempi di banche nel mondo che non richiedono linee di credito per fornire finanziamenti ad hoc. Secondo il gruppo ZTT le linee di credito sono accordi quadro, nell'ambito dei quali la banca consente alla società di utilizzare diversi strumenti di debito entro un determinato massimale di credito senza rinegoziazioni; tuttavia non esclude la possibilità di singoli prestiti a una società sottoposta a valutazione, concessi in base a un esame condotto caso per caso in assenza di una precedente linea di credito. Il gruppo ZTT ha inoltre espresso disaccordo in merito all'affermazione che tutte le linee di credito, soprattutto quando contratte con clienti di dimensioni importanti e sofisticati, sono soggette a commissioni di accordo o di rinnovo. Il gruppo ZTT ha affermato che le commissioni di riferimento utilizzate dalla Commissione sono troppo elevate e ha fornito esempi di commissioni applicate da Lloyds (fino all'1,5 % per l'accordo e all'1 % per il rinnovo) e HSBC, in cui la commissione esatta sembra essere determinata su base bilaterale/contrattuale.
(356)
In primo luogo, come spiegato al considerando 340, lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Tenendo conto delle pratiche di finanziamento a breve termine dei produttori esportatori che hanno collaborato, sotto forma di cambiali di accettazione bancaria e prestiti per capitale di esercizio a breve termine, per cui le risorse finanziarie dovevano essere immediatamente disponibili, oltre che del fatto che le società avevano perlopiù solo accordi orali per le linee di credito senza alcun elemento di prova scritto, la Commissione ha ritenuto che tutte le pratiche di finanziamento a breve termine delle società incluse nel campione fossero coperte dallo strumento delle linee finanziarie. Questa conclusione è applicabile esclusivamente ai finanziamenti a breve termine e non riguarda quelli a lungo termine, soggetti a una negoziazione condotta caso per caso. In secondo luogo, per quanto concerne l'affermazione che tutte le linee di credito, soprattutto quando contratte con clienti di dimensioni importanti e sofisticati, sono soggette a commissioni di accordo o di rinnovo, la Commissione ha osservato che il gruppo ZTT non ha fornito elementi di prova di strumenti di linee di credito sprovvisti di commissione. In terzo luogo, per quanto concerne le commissioni di riferimento utilizzate dalla Commissione, come affermato al considerando 354, la Commissione ha fatto riferimento a risultanze di casi antisovvenzione precedenti e ai dati pubblicamente disponibili per ritenere ragionevole l'applicazione di una commissione di accordo di riferimento pari all'1,5 % e di una commissione di rinnovo di riferimento pari all'1,25 %. A tale proposito la Commissione ha evidenziato che, per esempio, Barclays applica una commissione di attivazione pari all'1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell'1,5 % per scoperti superiori a 15 000 GBP. Nel presente caso la commissione di rinnovo di riferimento utilizzata dalla Commissione è inferiore. Un'ulteriore ricerca ha mostrato che Barclays applica commissioni commerciali sullo scoperto che vanno dall'1,6 % al 2,5 % dei massimali, rispettivamente per le obbligazioni commerciali comprese tra 15 001 GBP e 20 000 GBP e 20 001 e 25 000 GBP
(
86
)
. Pertanto la Commissione ha reiterato la propria conclusione secondo cui le commissioni di riferimento che ha utilizzato sono ragionevoli e basate sui dati di mercato disponibili e ha di conseguenza respinto l'argomentazione.
3.5.4.2. Cambiali di accettazione bancaria
a) Considerazioni generali
(357)
Le cambiali di accettazione bancaria sono un prodotto finanziario destinato a sviluppare un mercato monetario nazionale più attivo grazie a un ampliamento delle agevolazioni creditizie. È una forma di finanziamento a breve termine che può «
ridurre i costi associati ai fondi e migliorare l'efficienza del capitale»
del traente
(
87
)
. Inoltre, come si legge sul sito web della People's Bank of China, «
la cambiale di accettazione bancaria può garantire la stipula e l'esecuzione del contratto tra l'acquirente e il venditore, nonché promuovere la redditività del capitale mediante l'intervento del credito della Bank of China»
(
88
)
. Inoltre, sul suo sito web DBS Bank pubblicizza le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento per «
accrescere il capitale di esercizio posticipando i pagamenti»
(
89
)
.
(358)
Le cambiali di accettazione bancaria possono essere utilizzate solo ai fini del regolamento di operazioni commerciali effettive e il traente deve fornire elementi di prova sufficienti a tale riguardo, presentando ad esempio un contratto di acquisto/vendita, una fattura e un buono di consegna ecc. Le cambiali di accettazione bancaria possono essere utilizzate come strumenti di pagamento usuali in contratti di acquisto unitamente ad altri strumenti come la rimessa o l'ordine di pagamento.
(359)
La cambiale di accettazione bancaria è tratta dal richiedente (il traente, che è anche l'acquirente nell'operazione commerciale sottostante) a fronte dell'accettazione da parte di una banca. Accettando la cambiale, la banca accetta di erogare un pagamento incondizionato di importo pari a quello specificato nella cambiale a favore del beneficiario/portatore alla data designata (la data di scadenza).
(360)
In generale i contratti delle accettazioni bancarie riportano l'elenco delle operazioni coperte dall'importo della cambiale e indicano il termine entro il quale va effettuato il pagamento al fornitore e la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria.
(361)
In genere le cambiali di accettazione bancaria sono emesse nel contesto di un accordo di cambiale di accettazione bancaria che specifica l'identità della banca, dei fornitori e dell'acquirente e gli obblighi della banca e dell'acquirente e che precisa il valore per singolo fornitore, il termine di pagamento concordato con il fornitore e la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria.
(362)
La Commissione ha appurato che gli accordi sulle linee di credito prevedono la possibilità di utilizzare le cambiali di accettazione bancaria entro il massimale del finanziamento unitamente ad altri strumenti finanziari a breve termine, quali i prestiti per capitale di esercizio.
(363)
Il traente, a seconda delle condizioni stabilite da ogni banca, può essere tenuto a versare un piccolo deposito in un apposito conto, assumersi un impegno e pagare una commissione di accettazione. In ogni caso, il traente è tenuto a trasferire l'intero importo della cambiale di accettazione bancaria all'apposito conto entro e non oltre la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria.
(364)
Una volta accettata dalla banca, il traente appone la sua firma sulla cambiale di accettazione bancaria e la trasferisce al beneficiario, che è anche il fornitore nell'operazione commerciale soggiacente, a titolo di pagamento della fattura. Di conseguenza l'obbligo di pagamento che l'acquirente (traente) ha nei confronti del fornitore (beneficiario) decade. L'acquirente viene assoggettato a un nuovo obbligo di pagamento, di pari importo, nei confronti della banca trattaria (prima della scadenza della cambiale di accettazione bancaria il traente è tenuto a versare alla banca la somma dovuta). Pertanto l'emissione di una cambiale di accettazione bancaria ha l'effetto di sostituire l'obbligo che il traente ha nei confronti del suo fornitore con un obbligo nei confronti della banca.
(365)
La scadenza delle cambiali di accettazione bancaria varia in funzione delle condizioni imposte da ogni banca e può arrivare fino a 1 anno.
(366)
Il beneficiario (o portatore) della cambiale di accettazione bancaria ha tre opzioni prima che sopraggiunga la scadenza:
—
attendere fino alla scadenza per ricevere dalla banca trattaria l'intero importo del valore nominale della cambiale;
—
apporre la propria firma alla cambiale di accettazione bancaria, ossia utilizzarla come strumento di pagamento per le passività maturate nei confronti di altre parti; oppure
—
riscuotere la cambiale di accettazione bancaria dietro l'applicazione di uno sconto alla banca trattaria o a un'altra banca.
(367)
Di norma la data di emissione della cambiale di accettazione bancaria corrisponde al termine di pagamento concordato con il fornitore. La Commissione ha riscontrato che, per quanto concerne le società incluse nel campione, la data di emissione solitamente corrispondeva o era precedente al termine di pagamento stabilito con il fornitore e, in alcuni casi, era addirittura di qualche giorno successiva a tale termine. La Commissione ha accertato che le cambiali di accettazione bancaria delle società incluse nel campione hanno una data di scadenza fissata a 3-12 mesi dal termine di pagamento della fattura.
(368)
Quanto al trattamento contabile, le cambiali di accettazione bancaria sono riconosciute come passività verso la banca nei conti dei traenti, vale a dire dei produttori esportatori inclusi nel campione.
(369)
Il centro di riferimento del credito della People's Bank of China («CRCP») riconosce le cambiali di accettazione bancaria come «credito insoluto» erogato dalle banche allo stesso livello di prestiti, lettere di credito o finanziamenti al commercio. Occorre altresì sottolineare che il CRCP è alimentato dagli istituti finanziari, che concedono vari tipi di prestiti, e che tali istituti finanziari hanno quindi riconosciuto le cambiali di accettazione bancaria come passività nei loro confronti. Inoltre gli accordi di accettazione bancaria raccolti durante l'inchiesta prevedono che, qualora l'acquirente non effettui il pagamento completo alla data di scadenza delle cambiali di accettazione bancaria, la banca tratti l'importo non pagato come un prestito scaduto nei confronti della banca.
(370)
La Commissione ha stabilito che nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria sono ampiamente utilizzate come strumenti di pagamento alternativi a un ordine di pagamento, favorendo così il fatturato di cassa e il capitale di esercizio del traente. Dal punto di vista della liquidità, di fatto lo strumento permette al traente di posticipare fino a un anno il termine di pagamento, dato che il pagamento in denaro per l'operazione avviene alla scadenza della cambiale di accettazione bancaria e non nel momento in cui il traente deve pagare il suo fornitore. In assenza di un simile strumento finanziario, il traente dovrebbe ricorrere al proprio capitale di esercizio, che comporta dei costi, oppure contrarre presso la banca un prestito per capitale di esercizio a breve termine per pagare i suoi fornitori, che a sua volta comporta dei costi. Di fatto, pagando con la cambiale di accettazione bancaria, per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno il traente utilizza i beni o i servizi a lui forniti senza effettuare alcun pagamento anticipato e senza sostenere alcun costo.
(371)
In condizioni normali di mercato le cambiali di accettazione bancaria, in quanto strumento finanziario, implicherebbero un costo di finanziamento per il traente. Dall'inchiesta è emerso che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria durante il periodo dell'inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, pari generalmente allo 0,05 % del valore nominale della cambiale. Tuttavia, posticipando il pagamento in denaro dei beni e dei servizi forniti, nessuna delle società incluse nel campione ha dovuto sostenere costi per il finanziamento mediante cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha quindi ritenuto che le società oggetto dell'inchiesta abbiano beneficiato di un finanziamento, erogato sotto forma di cambiali di accettazione bancaria, per il quale non hanno sostenuto alcun costo.
(372)
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il sistema di accettazioni bancarie messo in atto nella RPC ha garantito a tutti i produttori esportatori un finanziamento gratuito delle loro operazioni correnti, conferendo un vantaggio compensabile, secondo quanto descritto ai considerando da 384 a 388, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
(373)
In un'inchiesta precedente
(
90
)
la Commissione ha stabilito che le cambiali di accettazione bancaria hanno, di fatto, la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine, in quanto sono utilizzate dalle società per finanziare le loro operazioni correnti anziché ricorrere ai prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che, pertanto, esse dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine.
(374)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha espresso disaccordo con l'affermazione della Commissione secondo cui le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine, sostenendo invece che fungono da garanzia bancaria. Secondo tale parte, la cambiale di accettazione bancaria è uno strumento con cui la banca si assume l'obbligo di pagare una parte diversa dal debitore iniziale, che rimane tenuto a ripagare la banca. La finalità di tale strumento non è di fungere da finanziamento a breve termine, ma di facilitare la vendita di beni. Il gruppo ZTT ha argomentato che accettando il pagamento mediante cambiali di accettazione bancaria, le parti coinvolte nella transazione hanno acconsentito al termine di pagamento che prevede la composizione del debito tra loro; vale a dire, il venditore accetta il termine di credito fino alla scadenza della cambiale a fronte di un pagamento garantito dalla banca, mentre il compratore si assume l'obbligo di rendere disponibile alla banca lo stesso valore entro e non oltre la data di scadenza.
(375)
La Commissione ha espresso disaccordo con l'affermazione che una cambiale di accettazione bancaria funge semplicemente da garanzia bancaria di un pagamento alla data di scadenza. La Commissione ha osservato che, nel caso dei produttori esportatori inclusi nel campione, la cambiale di accettazione bancaria è un vero e proprio strumento di pagamento, riconosciuto nel contratto di vendita, e il pagamento effettuato mediante cambiale di accettazione bancaria solleva il traente dal suo obbligo di pagamento nei confronti del fornitore. Il pagamento del traente a favore del fornitore avviene nel momento in cui viene apposta la firma sulla cambiale di accettazione bancaria, mentre alla data di scadenza il traente adempie il suo obbligo di pagamento nei confronti della banca. Pertanto la cambiale di accettazione bancaria non può essere classificata semplicemente come una garanzia aggiuntiva di un pagamento futuro e l'argomentazione è stata respinta.
(376)
Di conseguenza la Commissione ha ribadito la propria conclusione che, alla luce degli effetti prodotti, le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine che consentono ai produttori esportatori di finanziare i propri acquisti. Il vantaggio conferito ai produttori esportatori che hanno collaborato è rappresentato dai risparmi sui costi di finanziamento derivanti dalla mancata remunerazione del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria.
b) Specificità
(377)
Quanto alla specificità, come indicato al considerando 116, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati.
(378)
La Commissione ha ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria fossero un'altra forma di sostegno creditizio agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei cavi di fibre ottiche. Di fatto, come esposto nella sezione 3.1, l'industria dei cavi di fibre ottiche rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. Poiché sono una forma di finanziamento, le cambiali di accettazione bancaria fanno parte del regime di sostegno finanziario agevolato che gli istituti finanziari offrono ai settori incoraggiati, quale l'industria dei cavi di fibre ottiche.
(379)
Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle cambiali di accettazione bancaria agli stessi termini e condizioni agevolati.
(380)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha argomentato che le cambiali di accettazione bancaria non sono specifiche dal momento che sono ampiamente utilizzate da quasi tutti gli operatori commerciali nella RPC e pertanto non sono limitate al settore dei cavi di fibre ottiche né al gruppo ZTT.
(381)
A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento al considerando 116, in cui ha presentato elementi di prova che dimostrano che, conformemente alla decisione n. 40, gli istituti finanziari sono tenuti a erogare un sostegno creditizio ai settori incoraggiati.
(382)
La Commissione ha basato la sua valutazione riguardante la specificità del regime di sovvenzione sui documenti pubblici disponibili, quali piani e normative, relativi alle industrie incoraggiate. Il governo della RPC ha definito chiaramente quali sono le industrie incoraggiate, limitando solamente a queste i vantaggi specifici derivanti dai finanziamenti agevolati. Pertanto, sebbene una serie di altri settori specificamente designati come incoraggiati abbiano anch'essi beneficiato di condizioni agevolate identiche o analoghe a quelle previste per l'industria dei cavi di fibre ottiche, ciò non significa che la possibilità di ricorrere a finanziamenti agevolati, e in particolare a cambiali di accettazione bancaria, sia concessa indistintamente a tutti i settori.
(383)
Inoltre, anche se una forma di finanziamento potrebbe, in linea di principio, essere disponibile alle società di altri settori, le condizioni reali a cui tale finanziamento è offerto alle società di un certo settore, quali la remunerazione e il volume del finanziamento, possono renderlo specifico. Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi tali da comprovare che i finanziamenti agevolati concessi alle società dell'industria dei cavi di fibre ottiche mediante cambiali di accettazione bancaria siano basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
c) Calcolo del vantaggio
(384)
Per il calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta.
(385)
Come già indicato nei considerando 357 e 370, le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine che migliora l'efficienza del capitale del traente favorendone il capitale di esercizio e rispondendo alle sue esigenze in termini di liquidità, in quanto sono ampiamente utilizzate nelle operazioni commerciali come strumenti di pagamento alternativi alle disponibilità liquide. La Commissione ha rilevato che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno utilizzato le cambiali di accettazione bancaria per far fronte alle loro esigenze di finanziamento a breve termine senza pagare alcun corrispettivo.
(386)
La Commissione ha pertanto concluso che i traenti delle accettazioni bancarie dovrebbero pagare un corrispettivo per il periodo del finanziamento. La Commissione ha ritenuto che il periodo di finanziamento sia iniziato alla data di emissione della cambiale di accettazione bancaria e sia terminato alla data di scadenza dell'assegno circolare. Per quanto riguarda le cambiali di accettazione bancaria emesse prima del periodo dell'inchiesta e quelle con scadenza successiva alla fine di tale periodo, la Commissione ha calcolato il vantaggio solo per il periodo di finanziamento compreso nel periodo dell'inchiesta.
(387)
A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l'importo effettivamente pagato dalla società a titolo di corrispettivo del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria e l'importo che dovrebbe pagare in virtù del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti a breve termine.
(388)
La Commissione ha calcolato il vantaggio derivante dal mancato pagamento dei costi associati ai finanziamenti a breve termine. In considerazione del fatto che le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine e che di fatto la loro finalità è identica a quella dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine, la Commissione ha ritenuto, come stabilito in inchieste precedenti
(
91
)
, che tali cambiali di accettazione bancaria dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un prestito a breve termine. Di conseguenza la Commissione ha seguito lo stesso metodo utilizzato per i prestiti a breve termine denominati in CNY, di cui alla sezione 3.5.3.1.
(389)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il gruppo FTT ha asserito che la Commissione dovrebbe tener conto delle commissioni pagate dal gruppo nel calcolo del vantaggio.
(390)
La Commissione ha già evidenziato al considerando 371 che le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria durante il periodo dell'inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, pari generalmente allo 0,05 % del valore nominale della cambiale. Di fatto tale commissione, pagata per il trattamento della cambiale di accettazione bancaria da parte della banca, è un elemento distinto dal finanziamento concesso dalla banca, per cui i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno sostenuto alcun costo. Tale tassa è dovuta a titolo di copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla banca per il trattamento delle cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha proceduto a compensare solo la parte delle cambiali di accettazione bancaria relativa al finanziamento (ossia la quota equivalente al finanziamento a breve termine), senza esaminare se la tassa di accettazione comportasse a sua volta una sovvenzione compensabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(391)
Il gruppo ZTT ha obiettato all'uso del parametro di riferimento per i prestiti a breve termine poiché ha considerato le cambiali di accettazione bancaria una garanzia sulla quale si dovrebbe applicare una commissione. A tale proposito il gruppo ZTT ha fatto riferimento alla New York Federal Reserve, che chiarisce che le cambiali di accettazione bancaria hanno un funzionamento più simile a quello di una garanzia che a quello di un prestito.
(392)
La Commissione non è d'accordo con la posizione assunta dal gruppo ZTT. Secondo dati pubblicamente disponibili concernenti le cambiali di accettazione bancaria negli Stati Uniti, la prassi è che la banca di norma acquisti la cambiale di accettazione bancaria da un traente applicando un tasso di attualizzazione, molto simile a un tasso di interesse, pertanto l'accettazione rappresenta un mezzo per la banca di anticipare il credito
(
92
)
. Inoltre in altre giurisdizioni, come in Canada e nella Malaysia, nel momento in cui la banca accetta la cambiale, anticipa i fondi dopo aver detratto il tasso di attualizzazione applicabile
(
93
)
. In effetti, l'articolo di discussione della Bank of Canada «A Primer on the Canadian Bankers’ Acceptance Market» afferma che «
le cambiali sono acquistate dai prestatori a un valore scontato rispetto all'importo nominale e il mutuatario riceve i proventi scontati sotto forma di prestito
».
Il tasso di attualizzazione a cui i prestatori acquistano le cambiali è spesso basato sul tasso CDOR.
Secondo l'articolo 14, paragrafo 4, delle linee guida della Malaysia in materia di accettazioni bancarie (2004), «
al traente dell'accettazione bancaria è richiesto di scontare l'[accettazione bancaria] con la banca trattaria se l'acquisto non è stato ancora pagato, nel qual caso la banca trattaria è tenuta a pagare i proventi scontati al fornitore dei beni
». Pertanto le cambiali di accettazione bancaria funzionano prevalentemente come una forma di finanziamento e non come una garanzia. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
3.5.4.3. Obbligazioni societarie convertibili
(393)
Durante il periodo dell'inchiesta, alcune società dei due gruppi inclusi nel campione hanno emesso obbligazioni societarie convertibili. Entrambe le obbligazioni convertibili hanno una struttura dei tassi di interesse progressiva con tassi d'interesse molto bassi, che oscillano tra lo 0,2 % e il 2 %, ossia molto al di sotto del tasso di riferimento della PBoC e al di sotto del tasso primario del NIFC
(
94
)
.
(394)
La Commissione ha stabilito che entrambe le società incluse nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni.
—
Base giuridica
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95
)
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legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (versione del 2014) («legge sugli strumenti finanziari»)
(
96
)
;
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misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa (versione 2008)
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97
)
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misure amministrative sulla sponsorizzazione per l'emissione e la quotazione di titoli (versione 2008)
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98
)
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misure amministrative sull'emissione e la sottoscrizione di titoli (versione 2018);
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regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011;
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misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, 15 gennaio 2015;
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misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People's Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People's Bank of China, 9 aprile 2008.
—
Quadro normativo che disciplina le obbligazioni convertibili
(395)
Il regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie e le misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie definiscono il quadro giuridico generale applicabile alle obbligazioni societarie. Esistono tuttavia delle leggi specifiche applicabili alle obbligazioni societarie convertibili, vale a dire le misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa, le misure amministrative sull'emissione e la sottoscrizione di titoli e le misure amministrative sulla sponsorizzazione per l'emissione e la quotazione di titoli.
(396)
L'articolo 14 delle misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa definisce le «obbligazioni societarie convertibili» come «
obbligazioni societarie emesse a norma di legge da una società emittente e che possono essere convertite in azioni durante un certo periodo e a condizioni stabilite».
(397)
Ai sensi dell'articolo 11 della legge sugli strumenti finanziari (versione 2014), che era applicabile al momento dell'emissione delle obbligazioni convertibili da parte delle società incluse nel campione, dell'articolo 45 delle misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa e dell'articolo 2 delle misure amministrative sulla sponsorizzazione per l'emissione e la quotazione di titoli, le società che intendono emettere obbligazioni societarie convertibili devono ricorrere ai servizi di uno sponsor finanziario che agisce in qualità di sottoscrittore. Lo sponsor organizza l'emissione delle obbligazioni, raccomanda l'emittente, presenta il fascicolo di domanda alla China Securities Regulatory Commission («CSRC») per l'approvazione, negozia i tassi di interesse ai quali l'obbligazione sarà presentata agli investitori ed è responsabile di trovare gli investitori che accetterebbero i termini concordati di emissione dell'obbligazione, incluso il tasso di interesse.
(398)
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni convertibili non possono essere emesse né commerciate liberamente. L'emissione di ogni obbligazione deve essere approvata dalla CSRC. L'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari (versione 2014) stabilisce che «
le società quotate che emettono obbligazioni societarie convertibili [...] soddisfano i requisiti previsti dalla presente legge per l'offerta pubblica di azioni e ottengono l'approvazione delle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari del Consiglio di Stato».
A norma dell'articolo 3 delle misure amministrative sull'emissione e la sottoscrizione di titoli, che si applica alle obbligazioni convertibili, «
la CSRC supervisiona e gestisce l'offerta e la sottoscrizione di titoli secondo la legge».
Inoltre a norma dell'articolo 10 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l'emissione delle obbligazioni societarie.
(399)
Ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari (versione 2014), l'emissione pubblica di obbligazioni dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «
la finalità d'uso dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato» e «i proventi di un'offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate».
L'articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, delle misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa, che rappresenta una lex specialis applicabile alle obbligazioni convertibili, stabilisce che «
le finalità d'uso dei fondi raccolti sono in linea con le politiche industriali dello Stato».
(400)
Durante il controllo incrociato a distanza, il governo della RPC ha spiegato che questa frase significa che i fondi raccolti non devono essere destinati a progetti che rientrano nelle industrie «limitate» citate nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale. Tale repertorio suddivide i progetti in tre categorie, ossia «incoraggiato», «limitato» e «soppresso». Nella categoria «limitato», i nuovi progetti sono vietati e la produzione in corso è diretta all'innovazione e all'aggiornamento, mentre nella categoria «soppresso», ai progetti esistenti è vietato cercare investimenti. Si può pertanto concludere che l'espressione «
in linea con le politiche industriali dello Stato»
possa significare soltanto che il progetto d'investimento rientra nel contenuto relativo all'incoraggiamento, che ha diritto a ricevere il sostegno creditizio da parte degli istituti finanziari.
(401)
Come illustrato al considerando 116, la decisione n. 40 rinvia al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale e stabilisce che se «
il progetto di investimento rientra nei contenuti relativi all'incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia di investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito».
Ne consegue che l'emissione di obbligazioni societarie convertibili, che, come dimostrato, si rivolge necessariamente a un'industria incoraggiata, corrisponde alla pratica degli istituti finanziari di sostenere tali industrie.
(402)
Anche i tassi d'interesse delle obbligazioni societarie sono sottoposti a una rigorosa regolamentazione. L'articolo 16 delle misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa stabilisce che «
il tasso d'interesse di un'obbligazione societaria convertibile è determinato dalla società emittente e dal principale sottoscrittore tramite negoziati, ma deve soddisfare le disposizioni pertinenti dello Stato».
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari (versione 2014) «
il tasso nominale delle obbligazioni societarie non deve superare il tasso nominale stabilito dal Consiglio di Stato».
Inoltre l'articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie che è generalmente applicabile a tutti i titoli obbligazionari, fornisce ulteriori dettagli affermando che «
il tasso di interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non deve superare il 40 % del tasso di interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza».
(403)
Ai sensi dell'articolo 17 delle misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa, «
per emettere al pubblico obbligazioni societarie convertibili, una società deve affidare a un'agenzia di rating del credito qualificata il compito di effettuare rating e follow-up del rating».
Inoltre l'articolo 18 delle misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie generalmente applicabili stabilisce che soltanto determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali ad esempio un rating del credito pari ad AAA, possono essere emessi a titolo pubblico per investitori pubblici o essere emessi a titolo pubblico per investitori qualificati solo a discrezione dell'emittente. Le obbligazioni societarie che non soddisfano tali criteri possono essere emesse a titolo pubblico esclusivamente per gli investitori qualificati.
a) Istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici
(404)
Secondo il «China bond market insight 2021» di Bloomberg, la maggior parte degli investitori è formata da investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari. In particolare le banche commerciali rappresentano il 57 % degli investitori, mentre le banche demandate all'attuazione delle politiche rappresentano il 3 %
(
99
)
. La Commissione ha inoltre rilevato che l'85 % degli investitori delle obbligazioni convertibili emesse da una delle società incluse nel campione è formato da investitori istituzionali, categoria che include gli istituti finanziari.
(405)
Inoltre, in quanto industria incoraggiata secondo il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, l'industria dei cavi di fibre ottiche ha diritto al sostegno creditizio da parte degli istituti finanziari sulla base della decisione n. 40. Il fatto che le obbligazioni convertibili, come quelle emesse dalle società incluse nel campione, abbiano un tasso d'interesse basso indica fortemente che gli istituti finanziari sono i principali investitori per tali obbligazioni. Essendo tenuti a fornire un «
sostegno creditizio»
a tali società, essi prenderebbero in considerazione aspetti diversi rispetto alla remunerazione degli interessi al momento di prendere la decisione di investimento/finanziamento, come ad esempio gli obiettivi politici. Infatti un investitore che opera in condizioni di mercato sarebbe più sensibile al rendimento finanziario del suo investimento e molto probabilmente non investirebbe in obbligazioni convertibili con un tasso di interesse molto basso. Inoltre le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla situazione finanziaria di entrambi i gruppi di produttori esportatori di cui alla sezione 3.5.3.3 in termini di profili di liquidità e solvibilità indicano ulteriormente che gli investitori che operano in condizioni di mercato non investirebbero in strumenti finanziari come le obbligazioni convertibili, che offrono un basso rendimento finanziario, mentre l'emittente presenta elevati rischi di liquidità e solvibilità. La Commissione ritiene pertanto che solo gli investitori con motivazioni diverse dal ritorno finanziario dell'investimento, come il rispetto dell'obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società delle industrie incoraggiate, farebbero un tale investimento.
(406)
Di conseguenza, tenendo conto dei fatti esposti nei considerando 404 e 405, la Commissione ha ritenuto esista un insieme di prove a conferma del fatto che la maggior parte di coloro che hanno investito nelle obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l'obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di cavi di fibre ottiche.
(407)
Inoltre, come descritto nella sezione 3.5.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un'influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti è applicabile anche alle obbligazioni convertibili.
(408)
Nelle sezioni 1 e 2 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e sono in ogni caso da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Alla sezione 3.5.1.2 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo.
(409)
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni convertibili e ha quindi esaminato il quadro normativo generale quale descritto nei considerando da 395 a 403, congiuntamente alle risultanze concrete dell'inchiesta.
(410)
La Commissione ha constatato che i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno emesso le obbligazioni convertibili a tassi di interesse molto bassi e simili tra di loro, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società.
(411)
In pratica i tassi di interesse sulle obbligazioni convertibili sono influenzati dal rating del credito della società, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Al considerando 280 la Commissione ha tuttavia concluso che il mercato locale di rating del credito è distorto e i rating del credito sono inattendibili. Come affermato al considerando 274, cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato con AAA dalle agenzie di rating locali mentre molti degli emittenti hanno ricevuto un rating globale S&P dell'emittente inferiore, di A e BBB.
(412)
Ciò era testimoniato dal fatto che le relazioni sul rating del credito per le obbligazioni emesse dalle società incluse nel campione non rispecchiavano la loro situazione finanziaria reale.
(413)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi, che rappresentano il principale investitore nelle obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione, hanno seguito gli orientamenti politici stabiliti dalla decisione n. 40 fornendo finanziamenti agevolati a un tasso d'interesse molto basso a società appartenenti a un'industria incoraggiata e hanno quindi agito come enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base o come enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
(414)
Accettando di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di rendimento molto basso indipendentemente dal profilo di rischio dell'emittente, gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione.
(415)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui gli istituti finanziari, che hanno acquistato la maggior parte delle obbligazioni societarie convertibili in questione, hanno agito in qualità di enti pubblici. Il governo della RPC ha affermato che l'acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni societarie convertibili è una pratica commerciale comune che avviene in tutte le principali giurisdizioni, inclusi l'UE e gli USA. Secondo il governo della RPC la funzione rivestita dagli istituti finanziari quando essi acquistano obbligazioni o erogano prestiti è completamente diversa e pertanto la Commissione era tenuta a condurre una valutazione specifica atta a verificare se gli istituti finanziari potessero essere considerati enti pubblici sulla base del loro acquisto di obbligazioni e a effettuare una valutazione caso per caso di ciascun istituto finanziario. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione non ha analizzato se esistessero acquirenti di obbligazioni societarie e di obbligazioni convertibili diversi dalle banche e dagli istituti finanziari cinesi, e se vi fossero acquirenti privati. Inoltre il governo della RPC ha asserito che la finalità del sistema di supervisione del settore finanziario cinese nei confronti delle obbligazioni societarie e delle obbligazioni convertibili consiste nell'assicurare la sicurezza del sistema e nel salvaguardare il diritto e gli interessi degli investitori e che questo sistema non dimostra in sé un'interferenza da parte del governo.
(416)
La Commissione ha espresso disaccordo con la dichiarazione del governo della RPC secondo cui la Commissione non ha effettuato una valutazione specifica della condotta degli istituti finanziari in qualità di enti pubblici nella loro funzione di acquisto di obbligazioni. Oltre alle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella sezione 3.5.1, la Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni convertibili e ha effettuato una valutazione specifica ai considerando da 409 a 413. Sebbene la Commissione abbia concordato con il governo della RPC sul fatto che l'acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni convertibili possa essere, in linea di principio, una pratica commerciale comune che avviene in tutte le principali giurisdizioni, essa ha evidenziato che l'acquisto di obbligazioni societarie da parte degli istituti finanziari cinesi è caratterizzato da un'interferenza statale, come dimostrato al considerando 413. La Commissione ha inoltre espresso disaccordo con l'asserzione del governo ella RPC secondo cui la Commissione non ha analizzato l'esistenza di acquirenti di obbligazioni societarie e obbligazioni convertibili diversi dalle banche e dagli istituti finanziari cinesi. La Commissione ha di fatto sottolineato ai considerando 404 e 406 che l'85 % degli investitori delle obbligazioni convertibili emesse da una delle società incluse nel campione era formato da investitori istituzionali, inclusi gli istituti finanziari, e che esiste un insieme di prove a conferma del fatto che la maggior parte di coloro che hanno investito nelle obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l'obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di cavi di fibre ottiche. Considerata l'elevata proporzione di investitori istituzionali, inclusi gli istituti finanziari, la Commissione ha ritenuto che essi abbiano determinato le caratteristiche delle obbligazioni societarie convertibili in questione, in particolare il basso tasso nominale, e che altri investitori, come gli investitori privati, si siano solo adeguati a tali condizioni. Infine la Commissione ha ritenuto che il sistema di supervisione del settore finanziario cinese nei confronti delle obbligazioni societarie e delle obbligazioni convertibili rappresenti solo uno degli elementi che, assieme al quadro normativo che disciplina i finanziamenti da parte degli istituti finanziari descritto ai considerando 405 e 407, nonché al comportamento concreto degli istituti finanziari, ha indicato l'interferenza del governo della RPC. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte.
b) Specificità
(417)
La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati mediante obbligazioni convertibili siano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le obbligazioni convertibili, infatti, non possono essere emesse senza l'approvazione della CSRC, che controlla se tutte le condizioni normative per la loro emissione sono soddisfatte. Come spiegato al considerando 399, secondo la legge sugli strumenti finanziari della RPC (versione 2014) e le misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa specificamente applicabili alle obbligazioni convertibili, l'emissione di obbligazioni convertibili deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato. La Commissione ha ritenuto al considerando 400 che «
in linea con le politiche industriali dello Stato»
significhi che il progetto d'investimento rientra nel contenuto «incoraggiato» del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale a cui appartiene l'industria dei cavi di fibre ottiche.
(418)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha dichiarato che i mercati obbligazionari sono regolamentati in ogni paese e che si tratta di una questione di stabilità economica. I criteri che una società deve soddisfare al fine di emettere obbligazioni sono di natura finanziaria e non sono orientati alle politiche. Il governo della RPC ha espresso disaccordo con la posizione secondo cui l'emissione di obbligazioni convertibili «
deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato
» e ha ribadito che l'industria dei cavi di fibre ottiche non è un settore incoraggiato. Inoltre secondo il governo della RPC la Commissione non ha dimostrato che la vendita di obbligazioni sia «
esplicitamente limitata
» a determinate società.
(419)
A tale proposito, benché la Commissione abbia concordato con l'affermazione che i mercati obbligazionari sono regolamentati in ogni paese e che la maggior parte dei criteri che una società è tenuta a soddisfare al fine di emettere obbligazioni è di natura finanziaria, non ha tuttavia concordato con l'asserzione del governo della RPC secondo cui in Cina l'emissione di obbligazioni convertibili non è orientata alle politiche. In primo luogo la Commissione ha ribadito la propria posizione secondo cui il settore dei cavi di fibre ottiche è un'industria incoraggiata. In secondo luogo la Commissione ha osservato che la formulazione della legge sugli strumenti finanziari della RPC (versione 2014) e delle misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa specificamente applicabili alle obbligazioni convertibili, secondo cui l'emissione di obbligazioni convertibili deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato, è alquanto chiara. Infine la Commissione ha stabilito al considerando 414 che, accettando di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di rendimento molto basso indipendentemente dal profilo di rischio dell'emittente, gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione. Il vantaggio finanziario conferito mediante l'acquisto di obbligazioni societarie convertibili con un tasso nominale così basso è effettivamente «
esplicitamente limitato
» alle industrie incoraggiate, come quella dei cavi di fibre ottiche, a norma del quadro normativo predisposto dal governo della RPC. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte.
c) Calcolo del vantaggio
(420)
Le obbligazioni convertibili sono uno strumento di debito ibrido che ha alcune caratteristiche di un'obbligazione, come il pagamento degli interessi, e allo stesso tempo offre la possibilità di convertire l'importo investito in azioni, a determinate condizioni. La Commissione ha constatato che solo una parte trascurabile delle obbligazioni convertibili di entrambe le società incluse nel campione è stata convertita in azioni. Durante il periodo dell'inchiesta le obbligazioni convertibili delle due società incluse nel campione hanno pertanto funzionato solo come obbligazioni, fornendo agli investitori un rendimento sotto forma di interessi in modo simile ai prestiti. Poiché il metodo di calcolo per i prestiti descritto nel considerando 310 è basato sulle obbligazioni, la Commissione ha deciso di attenersi allo stesso metodo, date le circostanze specifiche del presente caso
(
100
)
. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica al tasso di riferimento pubblicato dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso primario pubblicato dal NIFC
(
101
)
per stabilire un tasso di interesse basato sul mercato per le obbligazioni.
(421)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC, il gruppo ZTT e il gruppo FTT hanno contestato l'uso dello stesso parametro di riferimento applicato ai prestiti per le obbligazioni e le obbligazioni convertibili, poiché le obbligazioni, in particolare quelle convertibili, e i prestiti sono strumenti finanziari diversi e il mercato delle obbligazioni funziona diversamente dal mercato dei prestiti privato. Il governo della RPC ha affermato che non vi è alcuna base per utilizzare il tasso di riferimento della PBoC come punto di partenza a cui aggiungere una maggiorazione, come ha fatto la Commissione. Secondo il governo della RPC la Commissione dovrebbe utilizzare direttamente il tasso di interesse applicato alle obbligazioni emesse da società con rating BB e ha fornito esempi di produttori di cavi di fibre ottiche e di acciaio dell'UE con rating BB che hanno emesso obbligazioni con scadenza simile a tassi notevolmente inferiori del tasso di riferimento calcolato durante lo stesso periodo. Il gruppo FTT ha asserito che il vantaggio principale di emettere obbligazioni anziché contrarre prestiti con le banche è che il tasso di interesse (vale a dire il tasso nominale) che le società devono pagare agli investitori obbligazionari è spesso inferiore al tasso di interesse che dovrebbero pagare su un prestito bancario. Secondo il gruppo ZTT emettere obbligazioni convertibili è ancora più allettante perché queste hanno di norma un tasso nominale inferiore, dal momento che consentono agli investitori di convertire le obbligazioni in capitale e percepire un rendimento sul loro investimento attraverso i dividendi sul capitale. Inoltre il gruppo FTT ha asserito che il vantaggio delle obbligazioni convertibili non è il reddito da interessi ma il diritto di conversione. Sia il gruppo FTT che il gruppo ZTT hanno suggerito di usare il tasso nominale delle obbligazioni societarie statunitensi con rating BB quale parametro di riferimento per il calcolo del vantaggio conferito dalle obbligazioni e dalle obbligazioni convertibili.
(422)
Al considerando 337 la Commissione ha spiegato perché ha ritenuto che i prestiti e le obbligazioni societarie siano strumenti finanziari di debito simili, giustificando in tal modo l'applicazione dello stesso parametro di riferimento ad entrambi gli strumenti nelle circostanze specifiche del presente caso. Ai considerando da 325 a 333 la Commissione ha spiegato perché ha ritenuto che il parametro di riferimento per i prestiti e le obbligazioni societarie sia adeguato, perché non può utilizzare il tasso nominale delle obbligazioni societarie statunitensi con rating BB quale parametro di riferimento e perché il confronto con i tassi di interesse/tassi nominali dell'UE non è pertinente. La Commissione ha concordato che le obbligazioni societarie convertibili sono uno strumento di debito ibrido, che offre anche la possibilità di convertire l'importo investito in azioni a certe condizioni e pertanto esse sono, in linea di principio, diverse dalle obbligazioni societarie. La Commissione ha valutato la possibilità di quantificare questo elemento di convertibilità e di utilizzare le obbligazioni societarie statunitensi con rating BB come suggerito dal governo della RPC, dal gruppo FTT e dal gruppo ZTT. Tuttavia il parametro di riferimento proposto da dette parti non prendeva in considerazione tale convertibilità e costituiva un parametro di riferimento per le obbligazioni societarie scollegato dai mercati cinesi, poiché si riferiva ad obbligazioni emesse in valuta diversa (vale a dire USD e non CNY) e ad un tasso di interesse privo di rischio notevolmente diverso. Non sono stati proposti altri potenziali parametri di riferimento, né vi erano informazioni pubblicamente disponibili tali da fornire un parametro di riferimento più accurato per le obbligazioni convertibili (ad esempio, gli indici per il premio sulle obbligazioni societarie USA con rating AA e sulle obbligazioni societarie USA con rating BB) o per la natura convertibile di tali obbligazioni. Anche i dati delle stesse società non hanno consentito di paragonare adeguatamente la differenza in termini di tasso nominale tra le obbligazioni e le obbligazioni convertibili, dal momento che una delle società incluse nel campione non aveva alcuna obbligazione in essere e le obbligazioni dell'altra società inclusa nel campione avevano in effetti una diversa scadenza e una diversa finalità di finanziamento rispetto alla sua obbligazione convertibile. Inoltre la Commissione ha concluso al considerando 420 che solo una parte trascurabile delle obbligazioni convertibili di entrambe le società incluse nel campione è stata convertita in azioni e che nella pratica i produttori esportatori hanno utilizzato questo strumento finanziario in maniera interscambiabile con gli altri strumenti finanziari, vale a dire i prestiti e le obbligazioni societarie. Pertanto, poiché durante il periodo dell'inchiesta queste obbligazioni convertibili hanno funzionato come delle semplici obbligazioni, producendo un utile per gli investitori sotto forma di un interesse, analogamente a quando accade con i prestiti, e dal momento che l'uso del parametro di riferimento a un tasso di interesse privo di rischio pubblicato dalla PBoC o dal NIFC è stato ritenuto conservativo, la Commissione ha confermato la propria decisione di applicare il parametro di riferimento per i prestiti, come indicato al considerando 420.
(423)
Il vantaggio è rappresentato dalla differenza tra l'importo dell'interesse che la società avrebbe dovuto pagare applicando il tasso d'interesse di mercato di cui al considerando 420 e l'interesse effettivamente pagato dalla società.
3.5.4.4 Obbligazioni societarie
(424)
Uno dei gruppi inclusi nel campione ha beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni societarie.
a) Base giuridica
—
legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (versione del 2014) («legge sugli strumenti finanziari»)
(
102
)
;
—
misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, 15 gennaio 2015;
—
regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011;
—
misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People's Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People's Bank of China, 9 aprile 2008.
b) Quadro normativo che disciplina le obbligazioni societarie
(425)
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni non possono essere emesse né commerciate liberamente. L'emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata da varie autorità governative quali la PBoC, la NDRC o la CSRC, a seconda del tipo di obbligazione e del tipo di emittente. Inoltre in base al regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l'emissione di questi titoli.
(426)
In aggiunta, ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari, applicabile durante il PI, un'offerta pubblica di obbligazioni societarie dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «
la finalità d'uso dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato [...]» e «i proventi di un'offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per finalità approvate».
L'articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come esposto nei considerando 400 e 401, l'emissione di obbligazioni societarie in tali condizioni si rivolge a un'industria incoraggiata come quella dei cavi di fibre ottiche e corrisponde alla pratica degli istituti finanziari di sostenere tali industrie.
(427)
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari (versione 2014) «
il tasso nominale delle obbligazioni societarie non deve superare il tasso nominale stabilito dal Consiglio di Stato».
Inoltre l'articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie fornisce ulteriori dettagli affermando che «
il tasso di interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non deve superare il 40 % del tasso di interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza».
(428)
E ancora, l'articolo 18 delle misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie stabilisce che soltanto determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali ad esempio un rating del credito pari ad AAA, possono essere emessi a titolo pubblico per investitori pubblici o essere emessi a titolo pubblico per investitori qualificati solo a discrezione dell'emittente. Le obbligazioni societarie che non soddisfano tali criteri possono essere emesse a titolo pubblico esclusivamente per gli investitori qualificati. Ne consegue che la maggior parte delle obbligazioni societarie è dunque emessa per gli investitori qualificati, che sono stati approvati dalla CSRC e sono essenzialmente investitori istituzionali cinesi.
c) Istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici
(429)
In Cina le società che intendono emettere obbligazioni societarie devono ricorrere ai servizi di un istituto finanziario che agisce in qualità di sottoscrittore. I sottoscrittori organizzano l'emissione di obbligazioni e negoziano il tasso di interesse a cui il titolo verrà presentato agli investitori. La Commissione ha stabilito che il sottoscrittore dell'obbligazione societaria emessa da uno dei gruppi inclusi nel campione figurava tra gli istituti finanziari che hanno fornito anche finanziamenti agevolati, come spiegato nella precedente sezione 3.5.1.
(430)
Inoltre, secondo il «China bond market insight 2021» di Bloomberg, le obbligazioni quotate nel mercato obbligazionario interbancario rappresentano l'88 % del volume totale delle negoziazioni di obbligazioni. Lo stesso studio afferma inoltre che la maggior parte degli investitori è formata da investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari. In particolare le banche commerciali rappresentano il 57 % degli investitori, mentre le banche demandate all'attuazione delle politiche rappresentano il 3 %
(
103
)
. Gli investitori che acquistano obbligazioni societarie sono quindi principalmente banche cinesi, tra cui anche le banche statali.
(431)
Come illustrato nei considerando 405 e 406, la Commissione ha ritenuto esista un insieme di prove a conferma del fatto che la maggior parte di coloro che hanno investito nelle obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l'obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di cavi di fibre ottiche. Lo stesso ragionamento e la stessa conclusione si applicano anche alle obbligazioni societarie, poiché le condizioni di emissione sono molto simili, in particolare quella che richiede di rispettare i requisiti delle leggi, dei regolamenti e delle politiche nazionali, nonché la politica industriale dello Stato.
(432)
Come descritto al considerando 426, l'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari (versione 2014) e l'articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie prevedono che un'offerta pubblica di obbligazioni societarie sia conforme alle politiche industriali dello Stato. Di conseguenza le obbligazioni societarie possono essere emesse solo per scopi che sono in linea con gli obiettivi della pianificazione del governo della RPC per quanto riguarda le industrie incoraggiate, come spiegato nei considerando 393 e 394. Gli investitori istituzionali, che come mostrato nei considerando 397 e 430 sono in gran parte banche commerciali e banche politiche, devono attenersi agli orientamenti politici stabiliti dalla decisione n. 40.
(433)
Il meccanismo descritto ai considerando 116, 401 e 413 si applica pertanto anche alle obbligazioni societarie: la decisione n. 40, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, prevede un trattamento specifico per alcuni progetti rientranti in alcune industrie incoraggiate, come l'industria dei cavi di fibre ottiche. Il trattamento di favore ricevuto da uno dei gruppi inclusi nel campione si è aggiunto alla decisione di investire in obbligazioni societarie emesse con un tasso d'interesse che non riflette i criteri di mercato.
(434)
Come descritto nella sezione 3.5.1, questi istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un'influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti è applicabile anche alle obbligazioni societarie.
(435)
Nelle sezioni 1 e 2 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e sono in ogni caso da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Alla sezione 3.5.1.2 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo.
(436)
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni societarie e ha quindi esaminato il quadro normativo generale quale descritto ai considerando da 425 a 428, congiuntamente alle risultanze concrete dell'inchiesta.
(437)
La Commissione ha constatato che l'obbligazione societaria è stata emessa con un tasso d'interesse inferiore al livello che ci si sarebbe dovuto aspettare nella situazione di rischio finanziario e di credito delle società.
(438)
In pratica i tassi di interesse sulle obbligazioni societarie sono influenzati dal rating del credito della società, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Al considerando 280 la Commissione ha tuttavia concluso che il mercato locale di rating del credito è distorto e i rating del credito sono inattendibili. Come affermato al considerando 274, cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato con AAA dalle agenzie di rating locali, mentre molti degli emittenti hanno ricevuto un rating globale S&P dell'emittente inferiore, di A e BBB.
(439)
Ciò era testimoniato dal fatto che le relazioni sul rating del credito per l'obbligazione societaria emessa dalla società inclusa nel campione non rispecchiavano la sua situazione finanziaria reale.
(440)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi, che hanno agito da sottoscrittori nell'emissione di obbligazioni societarie da parte della società inclusa nel campione e che rappresentano il principale investitore nelle obbligazioni societarie, hanno seguito gli orientamenti politici stabiliti dalla decisione n. 40 fornendo alle società appartenenti a un'industria incoraggiata finanziamenti agevolati e hanno quindi agito come enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base o come enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
(441)
Organizzando l'emissione di obbligazioni societarie con un tasso d'interesse inferiore al tasso di mercato corrispondente al profilo di rischio effettivo dell'emittente e accettando di investire in tali obbligazioni societarie, gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio al produttore esportatore incluso nel campione.
d) Specificità
(442)
Come descritto al considerando 417, la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni siano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto i titoli obbligazionari non possono essere emessi senza l'approvazione delle autorità governative e la legge sugli strumenti finanziari della RPC (versione 2014) afferma che l'emissione di obbligazioni deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come già affermato al considerando 131, l'industria dei cavi di fibre ottiche nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale è considerata un'industria incoraggiata.
e) Calcolo del vantaggio
(443)
Poiché le obbligazioni sono in sostanza solo un altro tipo di strumento di debito, analogo ai prestiti, e poiché il metodo di calcolo per i prestiti si basa già su un paniere di obbligazioni, la Commissione ha deciso di seguire il metodo di calcolo per i prestiti descritto sopra nella sezione 3.5.3.3. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica al tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso primario pubblicato dal NIFC per stabilire un tasso di interesse basato sul mercato per le obbligazioni, che viene successivamente comparato con il tasso di interesse effettivamente corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio.
3.5.4.5. Conclusione sui finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
(444)
La Commissione ha stabilito che entrambi i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di linee di credito, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni convertibili. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato questi tipi di finanziamenti agevolati come una sovvenzione compensabile.
(445)
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati di cui sopra per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a:
Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
3,51 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
2,62 %
3.6.
Assicurazione agevolata: assicurazione del credito all'esportazione
(446)
Il denunciante ha asserito che Sinosure fornisce tra l'altro l'assicurazione del credito all'esportazione a breve, medio e lungo termine, l'assicurazione degli investimenti nonché garanzie cauzionali assicurative, a condizioni agevolate alle industrie incoraggiate. Nel suo sito web generale Sinosure afferma di promuovere le esportazioni cinesi di beni e in particolare l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Secondo uno studio condotto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene l'industria dei cavi di fibre ottiche, ha ricevuto il 21 % dell'assicurazione del credito all'esportazione totale fornita da Sinosure
(
104
)
. Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell'iniziativa «Made in China 2025», in quanto guida le imprese nell'utilizzo delle risorse nazionali di credito, promuove l'innovazione scientifica e tecnologica, migliora la qualità tecnologica e assiste le imprese che si «internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale
(
105
)
.
a) Base giuridica
a)
Comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione del credito all'esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal ministero del Commercio e da Sinosure;
b)
il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009;
c)
comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (Guo Fa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato e i relativi orientamenti di attuazione (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011);
d)
comunicazione relativa alla pubblicazione dell'edizione 2006 del repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione n. 16 del dipartimento nazionale della Scienza e della tecnologia (2006).
b) Risultanze dell'inchiesta
(447)
Durante il periodo dell'inchiesta i due gruppi di società inclusi nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure.
(448)
Come indicato al considerando 158, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto. Inoltre Sinosure non ha fornito informazioni più specifiche sull'assicurazione del credito all'esportazione concessa all'industria dei cavi di fibre ottiche, né ha indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione del credito all'esportazione.
(449)
La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili.
(450)
Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni
(
106
)
e in base al suo sito web
(
107
)
, Sinosure è una compagnia assicurativa statale orientata alle politiche istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all'estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo.
(451)
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione all'industria dei cavi di fibre ottiche.
(452)
Secondo la comunicazione relativa alla pubblicazione dell'edizione 2006 del repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione n. 16, «
i prodotti inclusi nell'edizione 2006 del repertorio per l'esportazione possono godere di politiche di agevolazione concesse dallo Stato per l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia».
Il repertorio di prodotti ad alta tecnologia per l'esportazione elenca in modo specifico le fibre ottiche, le apparecchiature di informazione e comunicazione in fibra ottica e i cavi di fibre ottiche
(
108
)
.
(453)
Inoltre, in base alla comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione del credito all'esportazione
(
109
)
, Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all'esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia, tra cui i prodotti di «informazione e comunicazione». Dovrebbe trattare le industrie ad alta e nuova tecnologia, come l'industria dei cavi di fibre ottiche, elencate nel repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione, in quanto la sua attività commerciale è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito. Come indicato ai considerando 86 e 118, l'industria dei cavi di fibre ottiche rientra nella categoria più generale dell'«industria dell'informazione». Inoltre, nella relazione annuale 2019 di Sinosure si legge che Sinosure ha «
sostenuto lo sviluppo costante delle industrie chiave»
e «
accelerato la crescita delle industrie strategiche emergenti»
(
110
)
.
(454)
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC, e che rispondono a quest'ultimo, devono attenersi. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.
(455)
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Durante il controllo incrociato a distanza il governo della RPC ha sostenuto che, in pratica, i premi di Sinosure erano orientati al mercato e si basavano su principi di valutazione del rischio, tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda l'industria dei cavi di fibre ottiche o le società incluse nel campione.
(456)
In assenza di prove concrete, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all'assicurazione fornita alle società incluse nel campione. Tale comportamento era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che non operava secondo i principi di mercato.
(457)
Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, in base ai dati contenuti nella relazione annuale 2019 di Sinosure
(
111
)
la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,22 % dell'importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali). Tuttavia, in pratica, i premi versati dalle società incluse nel campione sono risultati molto più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi.
(458)
La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure, nell'esercizio delle funzioni governative, ha attuato il quadro giuridico indicato sopra relativamente al settore dei cavi di fibre ottiche. Sinosure agisce come un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché l'assicurazione è stata prestata a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi.
(459)
La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell'ambito del programma di assicurazioni all'esportazione sono specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
c) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(460)
Poiché durante il periodo dell'inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Perciò, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano facilmente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d'America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE.
(461)
La Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l'importo effettivamente pagato dalla società a titolo di premio assicurativo e l'importo che avrebbe dovuto pagare in virtù del tasso di premio esterno di riferimento di cui al considerando 460.
(462)
Il tasso di sovvenzione determinato per il gruppo FTT e per il gruppo ZTT riguardo a tale regime durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Assicurazione e finanziamenti agevolati: assicurazione del credito all'esportazione
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
0,08 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
0,54 %
3.7.
Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette
3.7.1.
Esenzioni e sgravi delle imposte
3.7.1.1. Agevolazioni EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia
(463)
In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito delle imprese («legge EIT»)
(
112
)
, le imprese ad alta e nuova tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, invece del tasso ordinario del 25 %.
a) Base giuridica
(464)
La base giuridica di questo regime comprende l'articolo 28 della legge EIT e l'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC
(
113
)
sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché:
—
la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia», G.K.F.H. [2016] n. 32;
—
la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione degli «Orientamenti per l'amministrazione dell'accreditamento delle imprese ad alta tecnologia», Guo Ke Fa Huo [2016] n. 195;
—
la comunicazione [2017] n. 24 dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'applicazione di politiche preferenziali in materia di imposta sul reddito alle imprese ad alta tecnologia;
—
il repertorio dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato del 2016
(
114
)
; e
—
la comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato [2019] n. 68.
(465)
Il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L'articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV, stabilisce che «
[l]o Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato».
L'articolo 28 della legge EIT stabilisce che «
l'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di un sostegno speciale da parte dello Stato è ridotta al 15 %
».
(466)
L'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese chiarisce che:
«
“le imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato”, di cui all'articolo 28, clausola 2, della legge sull'imposta sul reddito delle imprese si riferisce alle imprese che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti:
1.
rientrano nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato;
2.
la percentuale di spese relative a ricerca e sviluppo in rapporto al volume degli scambi non è inferiore alla quota prestabilita;
3.
la percentuale di ricavi provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alta tecnologia in rapporto al fatturato totale dell'impresa non è inferiore alla quota prestabilita;
4.
la percentuale di personale tecnico in rapporto al totale dei lavoratori dipendenti dell'impresa non è inferiore alla quota prestabilita;
5.
altre condizioni di cui alle misure per l'amministrazione dell'identificazione delle imprese ad alta tecnologia.
Le misure per l'amministrazione dell'identificazione delle imprese ad alta tecnologia e dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato sono formulate congiuntamente dai dipartimenti della tecnologia, della finanza e tributario sotto il Consiglio di Stato ed entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato».
(467)
Le suindicate disposizioni specificano chiaramente che la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese è riservata alle «
imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato»
e che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e soddisfano alcune condizioni, come quella di rientrare «
nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato».
(468)
A norma dell'articolo 11 delle Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia (G.K.F.H. [2016] n. 32), per essere riconosciuta come «ad alta tecnologia», un'impresa deve soddisfare contemporaneamente alcune condizioni tra le quali: «
ha ottenuto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, elemento che riveste un ruolo centrale nel sostenere tecnicamente i suoi principali prodotti (servizi), attraverso la ricerca indipendente, il trasferimento, la concessione, le fusioni e le acquisizioni ecc.»
e «
la tecnologia che ha un ruolo centrale nel supportare tecnicamente i suoi principali prodotti (servizi) rientra nella gamma predeterminata nei “settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato”
».
(469)
I settori chiave ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato sono elencati nel repertorio dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato del 2016. Tale repertorio cita chiaramente alla categoria «I. Informazione elettronica», punto 4, «Tecnologia della comunicazione», la «
rete di trasmissione ottica»
e la «
tecnologia dei sistemi di trasmissione ottica»,
in cui rientrano i cavi di fibre ottiche, quali settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato.
(470)
Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.
b) Risultanze dell'inchiesta
(471)
La Commissione ha constatato che le società appartenenti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione si sono qualificate come società ad alta tecnologia durante il periodo dell'inchiesta e hanno quindi beneficiato di tassi EIT ridotti del 15 % o del 12,5 %.
(472)
La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(473)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, come dimostrato ai considerando da 466 a 468. Come indicato al considerando 469, l'industria dei cavi di fibre ottiche rientra in tali settori prioritari ad alto contenuto tecnologico.
(474)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha affermato che i programmi di esenzione e di sgravio delle imposte oggetto di misure compensative da parte della Commissione non rappresentano sovvenzioni compensabili. Secondo il governo della RPC, le esenzioni e gli sgravi fiscali presunti sono applicati in conformità di un sistema che «
stabilisce criteri o condizioni oggettivi che disciplinano l'ammissibilità»
all'accesso al sostegno finanziario, in cui l'ammissibilità è automatica e i criteri e le condizioni previsti dai programmi sono scrupolosamente rispettati, non favoriscono determinate imprese a discapito di altre e sono di carattere puramente economico e orizzontale. Pertanto il governo della RPC ha asserito che essi non sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
(475)
La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione, poiché essa ha considerato i regimi fiscali descritti nelle sezioni da 3.7.1.1 a 3.7.1.3 specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, secondo cui «
ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica
». I regimi di sovvenzione in questione trovano in effetti la loro base giuridica nel capitolo IV della legge EIT, intitolato «
Agevolazioni sulle imposte
». Il nome e il contenuto del capitolo indicano esplicitamente un trattamento agevolato specifico che «
limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione
». Di conseguenza le sovvenzioni erogate nell'ambito di tali regimi fiscali sono specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
c) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(476)
L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta con l'aliquota ridotta.
(477)
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne questo regime specifico è stato pari allo 0,10 % per il gruppo FTT e allo 0,48 % per il gruppo ZTT.
3.7.1.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo
(478)
Il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo.
(479)
Più nello specifico, le spese relative a R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell'esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 75 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 175 % dei costi delle attività immateriali. Dal gennaio 2021 la deduzione supplementare al lordo delle imposte per le spese di R&S è stata aumentata al 100 %
(
115
)
.
a) Base giuridica
(480)
La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
—
la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese (Cai Shui [2015] n. 119);
—
la circolare sull'innalzamento della percentuale di super deduzione al lordo delle imposte delle spese di ricerca e sviluppo (Cai Shui [2018] n. 99);
—
la comunicazione [2015] n. 97 dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni pertinenti riguardanti un'ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese delle imprese relative a ricerca e sviluppo;
—
la comunicazione del 2017 n. 40 dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni riguardanti l'entità ammissibile dei calcoli per un'ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo; e
—
il repertorio dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato del 2016.
(481)
Nel corso di inchieste precedenti
(
116
)
la Commissione ha stabilito che «
le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze»
che possono beneficiare della detrazione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato. Come indicato al considerando 469, i settori chiave ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato sono elencati nel repertorio dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato del 2016.
(482)
Come indicato al considerando 468, il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato», in particolare l'articolo 25. L'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, che fa parte dello stesso capo, stabilisce che «
le spese relative a ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche»
possono essere oggetto di un'ulteriore detrazione al momento di calcolare il reddito imponibile. L'articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese chiarisce che cosa si intende con «
spese relative a R&S sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze
» di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT.
(483)
Secondo la circolare sull'innalzamento della percentuale di super deduzione al lordo delle imposte delle spese di ricerca e sviluppo (Cai Shui [2018] n. 99), «
per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo (R&S) effettivamente sostenute da un'impresa per le sue attività di R&S, un 75 % in più dell'importo effettivo delle spese è deducibile al lordo delle imposte, oltre ad altre deduzioni effettive, nel periodo dal 1
o
gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, a condizione che dette spese non siano convertite in attività immateriali e messe a bilancio nei profitti e nelle perdite correnti di questa impresa; tuttavia, se le suddette spese sono state convertite in attività immateriali, è possibile ammortizzarle ad un tasso del 175 % dei costi dell'attività immateriale al lordo delle imposte durante il suddetto periodo».
b) Risultanze dell'inchiesta
(484)
La Commissione ha constatato che le società appartenenti ai gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di «
un'ulteriore deduzione sulle spese di ricerca e sviluppo sostenute per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche».
(485)
La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(486)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore dei cavi di fibre ottiche.
c) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(487)
L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta al netto dell'ulteriore detrazione del 75 % delle spese effettive imputabili a R&S.
(488)
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne questo regime specifico è stato pari all'1,28 % per il gruppo FTT e allo 0,13 % per il gruppo ZTT.
3.7.1.3. Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate
(489)
La legge EIT offre agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificatamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili.
a) Base giuridica
(490)
La base giuridica di questo regime è rappresentata dall'articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese.
(491)
L'articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV «Politiche fiscali agevolate» stabilisce che «
[l]o Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato».
L'articolo 26, paragrafo 2, precisa inoltre che l'esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «
imprese residenti ammissibili»,
il che sembra limitarne l'ambito di applicazione solo a talune imprese residenti.
b) Risultanze dell'inchiesta
(492)
La Commissione ha riscontrato che alcune società dei gruppi inclusi nel campione hanno ricevuto un'esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate.
(493)
La Commissione ha ritenuto che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(494)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo supporto dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo.
(495)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha asserito che l'esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi è intesa a evitare la doppia imposizione sullo stesso reddito sia presso le società madri che le società controllate, una prassi fiscale accettata a livello internazionale.
(496)
A tale riguardo, nonostante la Commissione abbia concordato con il fatto che l'eliminazione della doppia imposizione è una prassi accettata a livello internazionale, l'articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT, figura nel capitolo IV «
Agevolazioni sulle imposte
», che stabilisce numerosi trattamenti fiscali agevolati in deroga alle norme fiscali generali. Inoltre, come spiegato al considerando 491, l'articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capitolo IV «Politiche fiscali agevolate» stabilisce che «
[l]o Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato».
Inoltre l'articolo 26, paragrafo 2, precisa che l'esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «
imprese residenti ammissibili»,
il che sembra limitarne l'ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale politica fiscale agevolata sia limitata a talune industrie, sostenute e incoraggiate in maniera specifica dallo Stato, come quella dei cavi di fibre ottiche, ed è quindi specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha confermato la propria conclusione illustrata ai considerando 493 e 494 secondo cui il regime in questione rappresenta una sovvenzione compensabile.
c) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(497)
La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione applicando l'aliquota fiscale normale al reddito da dividendi detratto dal reddito imponibile.
(498)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha asserito che la Commissione dovrebbe operare una distinzione tra due diversi trattamenti fiscali nella dichiarazione dei redditi, vale a dire il reddito da dividendi e l'importo dell'adeguamento fiscale per gli investimenti, in quanto quest'ultimo non è un reddito da dividendi soggetto alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT. La Commissione ha concordato con tale asserzione e ha corretto il calcolo del vantaggio di conseguenza.
(499)
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne questo regime specifico è stato pari all'1,05 % per il gruppo FTT e allo 0,21 % per il gruppo ZTT.
3.7.1.4. Ammortamento accelerato delle apparecchiature utilizzate dalle imprese ad alta tecnologia
(500)
A norma dell'articolo 32 della legge EIT, «
qualora sia veramente necessario un ammortamento accelerato delle attività immobilizzate di un'impresa a causa del progresso tecnologico o per altri motivi, è possibile ridurre il numero di anni dell'ammortamento oppure adottare un metodo di ammortamento accelerato».
a) Base giuridica
(501)
La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 32 della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
—
la comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle politiche in materia di detrazione delle apparecchiature e dei dispositivi ai fini dell'imposta sul reddito delle imprese (Cai Shui [2018] n. 54);
—
la comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'affinamento delle politiche in materia di imposta sul reddito delle imprese applicabili all'ammortamento accelerato delle attività immobilizzate (Cai Shui [2014] n. 75); e
—
la comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'ulteriore affinamento delle politiche in materia di imposta sul reddito delle imprese applicabili all'ammortamento accelerato delle attività immobilizzate (Cai Shui [2015] n. 106).
b) Risultanze dell'inchiesta
(502)
A norma della comunicazione sulle politiche in materia di detrazione delle apparecchiature e dei dispositivi ai fini dell'imposta sul reddito delle imprese (Cai Shui [2018] n. 54) «
qualora il valore unitario di una nuova apparecchiatura o un di nuovo dispositivo acquistati da un'impresa nel periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 non superi i 5 milioni di CNY, l'impresa è autorizzata ad aggiungere tale valore ai costi e alle spese del periodo corrente su base forfettaria, ai fini di una detrazione basata sul calcolo del suo reddito imponibile, e non è più tenuta a calcolare l'ammortamento su base annua».
La normativa non si applica a settori specifici.
(503)
Quanto ai beni con valore unitario superiore a 5 milioni di CNY, continuano a essere applicabili la comunicazione sull'affinamento delle politiche in materia di imposta sul reddito delle imprese applicabili all'ammortamento accelerato delle attività immobilizzate (Cai Shui [2014] n. 75) e la comunicazione sull'ulteriore affinamento delle politiche in materia di imposta sul reddito delle imprese applicabili all'ammortamento accelerato delle attività immobilizzate (Cai Shui [2015] n. 106). Tali comunicazioni prevedono che le attività immobilizzate acquistate dalle società in 10 industrie chiave possano essere sottoposte al metodo di ammortamento accelerato.
(504)
La Commissione ha appurato che, durante il periodo dell'inchiesta, le società incluse nel campione non hanno applicato l'ammortamento accelerato gli attivi con valore unitario superiore a 5 milioni di CNY. Pertanto, poiché tali attivi non rientravano nell'ambito di applicazione della comunicazione Cai Shui [2014] n. 75 né della comunicazione Cai Shui [2015] n. 106, la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori non hanno beneficiato di sovvenzioni compensabili.
(505)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il denunciante ha affermato che i produttori esportatori inclusi nel campione potrebbero aver beneficiato di un ammortamento accelerato di case ed edifici, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della soglia dei 5 milioni di CNY a norma dell'articolo 2 della comunicazione sulle politiche in materia di detrazione delle apparecchiature e dei dispositivi ai fini dell'imposta sul reddito delle imprese (Cai Shui [2018] n. 54). A tale proposito la Commissione ha confermato che le società incluse nel campione non hanno beneficiato di un ammortamento accelerato di case ed edifici durante il periodo dell'inchiesta.
c) Conclusioni
(506)
La Commissione ha ritenuto che i produttori esportatori non abbiano beneficiato di sovvenzioni compensabili nel quadro del programma in oggetto durante il PI.
3.7.1.5. Esenzione dall'imposta sull'uso di terreni
(507)
Un'organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un'imposta sull'uso dei terreni. L'imposta sull'uso di terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia, determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall'imposta sull'uso dei terreni.
a) Base giuridica
(508)
La base giuridica di questo regime è costituita:
—
dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle tasse sui beni immobili (Guo Fa [1986] n. 90, modificati nel 2011); e
—
dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani (revisione del 2019), ordinanza n. 709 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese; e
—
dai Diversi pareri sul sostegno vigoroso allo sviluppo sostenibile e sano dell'economia privata (EFa [2018] n. 33).
b) Risultanze dell'inchiesta
(509)
Una società in uno di gruppi inclusi nel campione ha beneficiato di un sgravio sull'importo dell'imposta sull'uso dei terreni del 60 % sulla base di una politica speciale applicabile alle società ad alta tecnologia nel 2019 e nel 2020 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dei «Diversi pareri sul sostegno vigoroso allo sviluppo sostenibile e sano dell'economia privata» (EFa [2018] n. 33).
(510)
La società in questione non rientrava in nessuna delle categorie esentate previste dall'articolo 6 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani (revisione del 2019).
(511)
Inoltre la stessa società è stata totalmente esentata dal pagamento dell'imposta sull'uso dei terreni nel primo trimestre del 2020 in base alla comunicazione dell'Ufficio generale del Governo popolare della provincia di Hubei sulla stampa e la distribuzione delle politiche e delle misure pertinenti per affrontare la situazione COVID-19 e sostenere le piccole e medie imprese a superare le difficoltà (EZhengBanFa (2020) n. 5) e alla comunicazione del Governo popolare della provincia di Hubei sulla stampa e la distribuzione delle politiche e delle misure pertinenti per accelerare lo sviluppo dell'economia e della società nella provincia di Hubei (EZhengBanFa (2020) n. 6).
c) Conclusioni
(512)
La Commissione ha ritenuto che lo sgravio sull'imposta sull'uso dei terreni per le società ad alta tecnologia di cui sopra si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario, sotto forma di un trasferimento diretto di fondi (rimborso dell'imposta pagata) o di entrate cui il governo della RPC rinuncia (l'imposta non pagata), che conferisce un vantaggio alla società interessata. La sovvenzione è specifica in quanto è destinata esclusivamente alle società ad alta tecnologia.
(513)
Il vantaggio per il beneficiario è pari all'importo rimborsato/al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto la società ha beneficiato di uno sgravio fiscale pur non rientrando in nessuno dei criteri oggettivi di cui al considerando 507.
(514)
Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sull'uso dei terreni nel primo trimestre del 2020, la Commissione ha ritenuto che la misura non fosse specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base poiché, in considerazione della pandemia di COVID, tale esenzione fiscale non era limitata a una specifica impresa o industria o gruppo di imprese o industrie, ma era applicata a tutte le industrie.
d) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(515)
L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Si è considerato che tale vantaggio fosse l'importo rimborsato durante il periodo dell'inchiesta. L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo FTT era trascurabile.
3.7.1.6. Totale per tutti i regimi di esenzione e di sgravio delle imposte
(516)
Il tasso totale di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte durante il periodo dell'inchiesta è stato pari a quanto segue:
Esenzioni e sgravi delle imposte
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
2,43 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
0,82 %
3.7.2.
Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
a) Base giuridica
—
circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull'ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018;
—
diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9);
—
comunicazione sulla completa liberalizzazione del piano di generazione e consumo di energia elettrica per gli utenti commerciali (commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme [2019] n. 1105);
—
disposizioni di esecuzione delle norme per la commercializzazione dell'energia elettrica per le transazioni a medio e lungo termine (provvisorie) nella provincia di Hubei del 29 novembre 2019;
—
norme per la commercializzazione dell'energia elettrica per le transazioni a medio e lungo termine nella provincia di Jiangsu;
—
comunicazione dell'ufficio dei prezzi della provincia di Jiangsu relativa all'adeguamento ragionevole della struttura dei prezzi dell'elettricità, Su Jia Gong [2017] n. 124; e
—
circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme circa la riduzione del costo dell'energia elettrica delle imprese per sostenere il ripristino del lavoro e lo sviluppo della produzione nonché il prezzo della riforma [2020] n. 258.
b) Risultanze dell'inchiesta
(517)
Tutte le società incluse nel campione hanno acquistato energia elettrica.
(518)
Per quanto riguarda alcune società appartenenti ai gruppi inclusi nel campione, i prezzi di acquisto dell'energia elettrica hanno seguito i prezzi ufficiali per i grandi utenti industriali stabiliti a livello provinciale. Come accertato in inchieste precedenti
(
117
)
, la fornitura di energia elettrica a prezzi stabiliti ufficialmente non conferisce un vantaggio specifico.
(519)
La Commissione ha tuttavia constatato che le società oggetto dell'inchiesta appartenenti ai due gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di sgravi o rimborsi/adeguamenti di una parte del costo dell'energia elettrica da esse sostenuto.
(520)
La Commissione ha riscontrato che le società appartenenti a uno dei gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di rimborsi/adeguamenti specifici del costo dell'energia elettrica da esse sostenuto in quanto ammesse alla partecipazione di un programma pilota per le «transazioni energetiche orientate al mercato». Tali società non avevano stipulato contratti di fornitura diretta di elettricità con alcun produttore di elettricità. I rimborsi/adeguamenti sono stati ottenuti in quanto le società in questione hanno comunicato in anticipo la loro domanda di energia alle centrali elettriche.
(521)
La Commissione ha inoltre rilevato che, come nelle inchieste precedenti
(
118
)
, alcune società oggetto dell'inchiesta sono autorizzate ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori di elettricità, sottoscrivendo contratti di acquisto diretto. Tali contratti prevedono la fornitura di una certa quantità di elettricità ad un certo prezzo, che è inferiore ai prezzi ufficiali fissati a livello provinciale per i grandi utenti industriali.
(522)
Attualmente non tutti i grandi utenti industriali hanno la possibilità di concludere contratti di fornitura diretta di elettricità o di beneficiare di rimborsi/adeguamenti del costo dell'energia elettrica partecipando a «transazioni energetiche orientate al mercato». A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisano, ad esempio, che
«le imprese che non si conformano alla politica industriale nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette»
(
119
)
. Gli stessi pareri stabiliscono inoltre che «
una volta determinati gli standard di accesso, dovremmo anche aggiornare i repertori delle imprese locali di produzione di energia elettrica e dei distributori di elettricità che soddisfano gli standard che sono annualmente pubblicizzati dai governi e attuare una regolazione dinamica del repertorio degli utenti. Le imprese di produzione di energia elettrica, i distributori di elettricità e i relativi utenti contenuti nel repertorio possono volontariamente registrarsi con gli istituti commerciali per diventare attori del mercato».
Pertanto, al fine di partecipare al sistema di scambio diretto, una società deve soddisfare determinati standard ed essere inclusa nel «
repertorio utenti».
(523)
In pratica lo scambio diretto di energia elettrica viene eseguito dalle province. Le società devono richiedere l'approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l'acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri. Per alcune società non esistono vere e proprie procedure di offerta o negoziazioni basate sul mercato, poiché i quantitativi acquistati nell'ambito di contratti diretti non si basano sull'offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utenti di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare direttamente tutta la loro energia elettrica; sono previste restrizioni nei loro confronti sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall'amministrazione locale. In aggiunta, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utenti di energia o attraverso società di servizio intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà emesse dall'operatore statale della rete elettrica. Infine tutti i contratti di acquisto diretti sottoscritti devono essere registrati presso l'amministrazione locale.
(524)
Nel 2018 il governo della RPC ha pubblicato la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull'ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio (Fa Gai Yun Xing [2018] n. 1027). Nonostante miri ad accrescere il numero di transazioni dirette sul mercato dell'energia elettrica, la circolare fa specifico riferimento ad alcune industrie, tra cui quelle ad alta tecnologia come l'industria dei cavi di fibre ottiche, che hanno ricevuto sostegno e ottenuto vantaggi dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. In particolare, il paragrafo 2 della sezione III «Apertura per consentire l'accesso di utenti che rispondono ai requisiti» indica di «
sostenere i settori emergenti ad alto valore aggiunto, quali le industrie ad alta tecnologia, di internet, dei big data e quelle di alto livello nella fabbricazione di prodotti, nonché le imprese con caratteristiche e vantaggi distinti e ad alto contenuto tecnologico, nella partecipazione alle transazioni, senza restrizioni in termini di livelli di tensione e consumo energetico».
(525)
Inoltre la comunicazione sulla completa liberalizzazione del piano di generazione e consumo di energia elettrica per gli utenti commerciali, che mira a liberalizzare ulteriormente il mercato dell'elettricità [2019] n. 1105, prevede che «
tra gli utenti commerciali di elettricità, quelli che non rispettano le politiche industriali nazionali non partecipano provvisoriamente alle transazioni orientate al mercato, e gli utenti di elettricità i cui prodotti e processi appartengono alle categorie soppresse e limitate del repertorio di riferimento per l'adeguamento dell'infrastruttura industriale attuano rigorosamente l'attuale politica dei prezzi differenziali per l'elettricità».
(526)
La normativa prevede quindi un'applicazione selettiva delle «transazioni energetiche orientate al mercato» sul mercato dell'energia elettrica limitata ad alcuni settori, quali le industrie che rispettano le politiche industriali nazionali, con un'attenzione particolare alle industrie ad alta tecnologia. Di conseguenza queste industrie pagano prezzi più bassi per l'elettricità.
(527)
La Commissione ha rilevato inoltre che alcune società oggetto dell'inchiesta hanno beneficiato di rimborsi/adeguamenti del costo dell'energia elettrica da esse sostenuto nel periodo marzo-giugno 2020, sulla base di una politica nazionale
(
120
)
volta ad alleviare l'onere gravante sulle aziende a causa della pandemia di COVID-19. La Commissione ha ritenuto che la misura non fosse specifica.
c) Conclusioni
(528)
La Commissione ha ritenuto che la tariffa ridotta per l'energia elettrica e i rimborsi/adeguamenti derivanti dalla partecipazione alle «
transazioni energetiche orientate al mercato»,
mediante contratti di fornitura diretta di elettricità o meno, di cui hanno goduto le società incluse nel campione in questione si configurino come sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuiscono un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (ossia il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sul costo dell'energia elettrica, sia attraverso la riduzione dei prezzi dell'elettricità negoziati nel quadro dei contratti di fornitura diretta di elettricità, sia attraverso rimborsi/adeguamenti derivanti dalla partecipazione a programmi pilota per le «
transazioni energetiche orientate al mercato»,
poiché l'elettricità è stata fornita a un prezzo inferiore al normale prezzo di rete pagato da altri grandi utenti industriali che non sono autorizzati dallo Stato a partecipare alle «
transazioni orientate al mercato»
per la fornitura di elettricità.
(529)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi non sono stati soppressi in quanto non ammissibili.
(530)
Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto durante il periodo dell'inchiesta e che è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.
d) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(531)
L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra il prezzo complessivo dell'energia elettrica dovuto in base al prezzo ufficiale e il prezzo complessivo dell'energia elettrica pagato dai gruppi di società inclusi nel campione in base alla tariffa ridotta e/o deducendo varie forme di rimborsi/adeguamenti.
(532)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
0,18 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
0,06 %
3.8.
Fornitura di beni a un prezzo inferiore al valore adeguato
3.8.1.
Fornitura di terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato
(533)
Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo costituito da villaggi o città prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città.
(534)
A norma del diritto costituzionale della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per le aree industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.
(535)
Secondo il governo della RPC, l'articolo 137 del diritto patrimoniale della Repubblica popolare cinese stabilisce che «
il trasferimento dei terreni delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all'edilizia abitativa, ecc. o di quelli per cui vi sono due o più utilizzatori destinatari avviene mediante asta, offerta di acquisto o qualsiasi altro metodo di appalto pubblico».
Inoltre il governo della RPC fa riferimento all'articolo 3 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane. Tale articolo stabilisce che «
qualsiasi società, impresa, altra organizzazione e soggetto privato all'interno o all'esterno della Repubblica popolare cinese può, salvo disposizione contraria della legge, ottenere il diritto di utilizzare i terreni e intraprendere attività di sviluppo, uso e gestione dei terreni in conformità delle disposizioni del presente regolamento».
a) Base giuridica
(536)
In Cina le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
—
legge in materia di proprietà della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 62 del presidente della Repubblica popolare cinese);
—
legge sull'amministrazione fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 28 del presidente della Repubblica popolare cinese);
—
legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 18 del presidente della Repubblica popolare cinese);
—
regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane (decreto n. 55 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese);
—
regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014]);
—
disposizioni sull'assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta (avviso n. 39 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese); e
—
avviso del Consiglio di Stato su importanti aspetti riguardanti il rafforzamento del controllo fondiario (Guo Fa (2006) n. 31).
b) Risultanze dell'inchiesta
(537)
Secondo l'articolo 10 delle «Disposizioni sull'assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta» le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, che è aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.
(538)
Nel corso di inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità.
(
121
)
Come indicato nel considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali tali autorità devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale.
(539)
L'attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. La Commissione ha rilevato, ad esempio, che la maggior parte delle società incluse nel campione ha ottenuto i propri diritti di uso dei terreni mediante assegnazione da parte delle autorità locali e non attraverso una procedura di gara.
(540)
I suddetti elementi di prova contraddicono le asserzioni del governo della RPC secondo cui i prezzi pagati per i diritti di uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta.
c) Conclusioni
(541)
Dalle risultanze della presente inchiesta emerge che la situazione riguardo all'acquisizione dei diritti di uso dei terreni nella RPC non è trasparente e che le autorità hanno fissato arbitrariamente i prezzi.
(542)
Di conseguenza la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato ai considerando da 537 a 540, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC e l'uso di un parametro di riferimento (cfr. considerando da 549 a 551) dimostra che l'importo pagato per i diritti di uso dei terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato.
(543)
Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 538. Nell'ambito di tale politica industriale, l'industria dei cavi di fibre ottiche è repertoriata come industria incoraggiata
(
122
)
. Inoltre, a norma della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, le autorità pubbliche sono tenute a tener conto del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale e delle politiche industriali al momento del conferimento di terreni. L'articolo XVIII della decisione n. 40 esplicita che le industrie «limitate» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso l'industria dei cavi di fibre ottiche, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.
(544)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha asserito che non è stato conferito alcun vantaggio alle società incluse nel campione mediante il conferimento di diritti di uso dei terreni, poiché nella RPC esiste un libero mercato fondiario. A tale proposito il governo della RPC ha rinviato all'articolo 347 del codice civile della RPC, secondo cui «
nei casi in cui i terreni sono utilizzati per finalità industriali, commerciali, turistiche o sono destinati al tempo libero o all'edilizia abitativa o ad altre finalità redditizie, o vi sono due o più persone interessate a utilizzare lo stesso lotto di terreno, il diritto di uso dei terreni a scopo edilizio è assegnato mediante gara d'appalto, asta o altra gara pubblica. Il prezzo del terreno è stabilito mediante la concorrenza di mercato».
(545)
La Commissione ha riscontrato che, nonostante esistano disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara, tali disposizioni sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
123
)
. Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici
(
124
)
.
(546)
Il governo della RPC ha inoltre contestato la valutazione della Commissione secondo cui le misure sono specifiche, poiché la RPC non dispone di una politica fondiaria speciale per nessuna industria. Ha inoltre aggiunto che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato non impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni alle industrie incoraggiate.
(547)
A tale proposito l'articolo XII della decisione n. 40 del Consiglio di Stato esplicita che «
il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale è un riferimento importante per orientare gli investimenti, la gestione dei progetti di investimento da parte dello Stato e la definizione e l'attuazione di politiche in materia di tributi, crediti, terreni
(enfasi aggiunta)
e importazioni ed esportazioni».
Per giunta l'introduzione della decisione n. 40 recita che «
tutti i dipartimenti interessati accelerano le procedure di definizione e modifica delle pertinenti politiche in materia di tributi, crediti, terreni
(enfasi aggiunta)
, importazioni ed esportazioni ecc., nonché rafforzano il coordinamento con le politiche industriali al fine di perfezionare ulteriormente il sistema di politiche volte a promuovere la ristrutturazione industriale
». Pertanto è chiaro che le autorità pubbliche sono tenute a tener conto del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale e delle politiche industriali al momento del conferimento di terreni alle società. L'articolo XVIII della decisione n. 40 stabilisce che, per le industrie della categoria limitata, «
i dipartimenti che regolamentano gli investimenti non esaminano, approvano né iscrivono a registro, nessun istituto finanziario può concedere prestiti, nessun altro dipartimento che regolamenta la gestione dei terreni, la pianificazione e lo sviluppo urbani, la protezione ambientale, i controlli sulla qualità, i mezzi di lotta antincendio, le dogane, l'industria e il commercio ecc. può seguire le procedure pertinenti
» (enfasi aggiunta). Pertanto i dipartimenti incaricati della gestione dei terreni non possono conferire terreni alle industrie limitate. Le summenzionate disposizioni della decisione n. 40, se considerate alla luce dell'approccio del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, indicano un nesso chiaro tra le politiche industriali destinate alle industrie incoraggiate e la politica di conferimento dei terreni. L'argomentazione della GOC è stata pertanto respinta.
(548)
Di conseguenza la Commissione ha considerato compensabile la sovvenzione in oggetto.
d) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(549)
Come in inchieste precedenti
(
125
)
e in conformità dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come parametro di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese»)
(
126
)
. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell'importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti di uso dei terreni all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al parametro di riferimento del Taipei cinese.
(550)
La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
—
il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e dell'infrastruttura economica del Taipei cinese e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inclusi nel campione;
—
la vicinanza fisica della RPC e del Taipei cinese;
—
l'elevato grado di infrastruttura industriale sia nel Taipei cinese sia in molte province della RPC;
—
le relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri forti tra il Taipei cinese e la RPC;
—
l'elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e nel Taipei cinese;
—
le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente riferimento nel Taipei cinese e quelli nella RPC; e
—
le caratteristiche comuni del Taipei cinese e della RPC sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale.
(551)
Secondo il metodo applicato in inchieste precedenti
(
127
)
e in assenza di informazioni più attendibili al riguardo, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio al metro quadro fissato nei sei distretti del Taipei cinese, dove ha sede la maggior parte dei parchi industriali taiwanesi (vale a dire Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Taoyuan, Hsinchu), rettificato per tenere conto dell'inflazione e dell'andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti di uso dei terreni. Dal momento che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno sede all'interno di zone industriali della RPC, la Commissione ha ritenuto adeguato definire un parametro di riferimento anche sulle transazioni che sono avvenute all'interno di una zona industriale. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali nel 2013 sono state ricavate dal sito internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan
(
128
)
. Per gli anni precedenti, i prezzi sono stati adeguati tenendo conto dei tassi d'inflazione e dell'evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall'FMI.
(552)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha contestato l'uso di un parametro di riferimento al di fuori della Cina continentale, che ha comportato un calcolo del vantaggio incompatibile con l'articolo 6, lettera d), del regolamento di base, e con l'articolo 14, lettera d), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo della RPC ha sostenuto che nella Cina continentale esistono parametri di riferimento esenti da distorsioni, poiché i diritti di uso dei terreni sono trasferiti per mezzo di offerte o aste in occasione di appalti pubblici, conformemente alla legge sull'amministrazione fondiaria e, dal momento che le società private titolari di diritti di uso dei terreni possono concederli in locazione o venderli ad acquirenti indipendenti, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi vigenti nella Cina continentale come parametro di riferimento. Il governo della RPC ha inoltre asserito che il fatto che i prezzi siano determinati mediante procedure di gare concorrenziali e negoziazioni garantisce che siano esenti da distorsioni e che rispecchino adeguatamente il prezzo di mercato.
(553)
Tuttavia il governo della RPC non ha fornito statistiche o dati che permettano alla Commissione di esaminare la proposta di utilizzare i prezzi a cui le società private concedono in locazione o rivendono i diritti di uso dei terreni. Né la Commissione è riuscita a reperire alcun dato pubblicamente disponibile al riguardo. Inoltre, anche qualora tali informazioni dovessero pervenire, esse riguarderebbero unicamente il mercato secondario dei trasferimenti perché sul mercato primario vi è un solo operatore (vale a dire che l'assegnazione iniziale dei diritti di uso dei terreni è sempre effettuata dal governo della RPC). L'assegnazione iniziale per un periodo di 50 anni che ha luogo sul mercato primario è di fatto diversa dalla locazione che avviene sul mercato secondario, che di norma dovrebbe riguardare un periodo molto più breve o prevedere quantomeno clausole diverse riguardo alla rivalutazione, alla rescissione ecc. Pertanto la Commissione ha continuato a basarsi sui dati disponibili per il mercato primario, che nel presente caso è il mercato oggetto dell'inchiesta.
(554)
Inoltre il governo della RPC ha asserito che se si deve usare un parametro di riferimento al di fuori della Cina continentale, il metodo di confronto utilizzato dalla Commissione e la selezione del Taipei cinese sono errati. In primo luogo la Commissione ha confrontato erroneamente determinate caratteristiche del Taipei cinese, quali lo sviluppo economico, lo stato delle infrastrutture industriali ecc., con le caratteristiche delle province e delle città della Cina continentale, dal momento che i due mercati non sono simili. In secondo luogo il governo della RPC ha argomentato che i prezzi fondiari nel Taipei cinese non sono collegati né correlati alle condizioni di mercato vigenti nella Cina continentale, come previsto dall'articolo 14, lettera d), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dal momento che i terreni del Taipei cinese sono stati comprati, mentre quelli della Cina continentale sono stati concessi in locazione per un periodo di 50 anni. Inoltre la densità di popolazione, le dimensioni e il PIL della Cina continentale e del Taipei cinese sono molto diversi e pertanto i due mercati non sono comparabili. Ad esempio, mentre nel 2020 la densità di popolazione in Cina era di 149 persone per chilometro quadrato di terreno, la densità di popolazione del Taipei cinese era di 650 persone per chilometro quadrato di terreno. Inoltre l'estensione del Taipei cinese è pari a 36 197 km
2
, di molto inferiore a quella delle province in questione, come Hubei (185 900 km
2
) e Jiangsu (102 600 km
2
). Il governo della RPC ha pertanto affermato che è necessario un adeguamento che tenga conto di tali fattori. Il governo della RPC ha inoltre asserito che non è stato fatto alcun adeguamento per tenere conto dell'inflazione e ha richiesto una divulgazione dettagliata delle informazioni relative al calcolo del parametro di riferimento, in particolare per quanto riguarda il parametro di riferimento dei prezzi del Taipei cinese utilizzato e delle informazioni utilizzate per l'adeguamento degli anni precedenti.
(555)
Anche il gruppo ZTT ha asserito che il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione è evidentemente inadeguato. In primo luogo lo stato di sviluppo delle province cinesi dovrebbe essere preso in considerazione e raffrontato con quello del Taipei cinese al momento dell'acquisizione dei diritti di uso dei terreni e non durante il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo il PIL registrato nel Taipei cinese è stato tre volte superiore rispetto a quello della Cina continentale negli ultimi tre anni, e oltre il 50 % superiore di quello della provincia di Jiangsu nel 2020. In terzo luogo gli indici di correzione da applicare dovrebbero essere quelli delle province cinesi in cui hanno sede i produttori inclusi nel campione e non quelli del Taipei cinese. Infine il gruppo ha chiesto alla Commissione di fornire dati statistici significativi e informazioni dettagliate relativi al calcolo del parametro di riferimento o l'intero set di dati utilizzati ai fini di tale calcolo.
(556)
A tale riguardo la Commissione ha constatato che la scelta del Taipei cinese quale parametro di riferimento si è basata sull'esame di diversi fattori elencati al considerando 550. Benché vi siano talune differenze nelle condizioni di mercato tra i diritti di uso dei terreni nella Cina continentale e la vendita di terreni nel Taipei cinese, esse non sono di natura tale da invalidare la scelta del Taipei cinese quale valido parametro di riferimento. Inoltre il governo della RPC ha confrontato i dati relativi alla densità di popolazione a livello dell'intero paese. Da un'analisi più approfondita della densità di popolazione dei luoghi in cui hanno effettivamente sede i produttori esportatori emerge che i dati sulla densità di popolazione sono in media simili. Ad esempio nel 2020 la densità di popolazione di Hubei era di 308 persone per chilometro quadrato; tuttavia la densità di popolazione nella città di Wuhan, dove hanno sede la maggior parte delle società, era di 1 145 persone per chilometro quadrato
(
129
)
. La densità di popolazione di Jiangsu era di 830 persone per chilometro quadrato
(
130
)
. La Commissione ha ritenuto pertanto che nessun adeguamento fosse giustificato.
(557)
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:
Fornitura di terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
0,84 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
0,40 %
3.8.2.
Fornitura di materie prime a un prezzo inferiore al valore adeguato
(558)
Nella sua denuncia, il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori cinesi di cavi di fibre ottiche operano in un'industria incoraggiata e che è ragionevole concludere che le sovvenzioni fornite ai produttori di materie prime utilizzate nella produzione di cavi di fibre ottiche determinino in definitiva un vantaggio per i produttori di cavi di fibre ottiche. Tale vantaggio sarebbe maturato dai fabbricanti di cavi di fibre ottiche direttamente, nella misura in cui sono integrati verticalmente, e indirettamente, nella misura in cui tali sovvenzioni si traducono in prezzi inferiori per i fattori produttivi sul mercato interno cinese rispetto a quelli che sarebbero altrimenti applicati.
(559)
Sebbene il governo della RPC, come indicato ai considerando 168 e 169, abbia fornito durante il controllo incrociato a distanza documenti relativi alle politiche statali provinciali pertinenti nello Yunnan, non è stato di supporto nell'assistere la Commissione a ottenere informazioni dalle imprese private o statali e pertanto si è ritenuto che abbia collaborato solo parzialmente alle richieste della Commissione di ricevere informazioni sulla fornitura di materie prime e sul relativo mercato.
(560)
Tale risultanza è rimasta invariata nonostante l'argomentazione del governo della RPC secondo cui la Commissione aveva chiesto informazioni relative a un mercato non rilevante, poiché la materia prima utilizzata nella produzione di cavi di fibre ottiche non era il germanio ma il tetracloruro di germanio. Poiché il germanio è il materiale di partenza del tetracloruro di germanio, i regolamenti sul germanio e il rispettivo mercato hanno un impatto sul tetracloruro di germanio derivato specifico.
(561)
Dal momento che i gruppi di società oggetto dell'inchiesta erano integrati verticalmente, le materie prime provenienti da fornitori collegati alle entità produttrici di cavi di fibre ottiche sono state in linea di principio incluse nell'inchiesta. Pertanto, nella misura in cui tali fornitori collegati hanno ricevuto sovvenzioni compensabili oggetto dell'inchiesta, esse sono state integrate nei calcoli relativi a ciascun regime di sovvenzioni sopra analizzato.
(562)
La Commissione ha altresì verificato se i fornitori non collegati di materie prime di base abbiano fornito ai produttori esportatori inclusi nel campione fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato. La Commissione si è concentrata in particolare sulle materie prime di base per la produzione di cavi di fibre ottiche che le società incluse nel campione hanno acquistato in larga misura da fornitori non collegati, cioè il tetracloruro di germanio e il cloruro di silicio.
(563)
Il fattore produttivo originario del tetracloruro di germanio è il germanio, che è indispensabile per molti prodotti ad alta tecnologia. Si tratta di un importante fattore produttivo utilizzato nella produzione di cavi di fibre ottiche per aumentarne l'indice di rifrazione e contribuire a ridurre al minino le perdite su lunghe distanze
(
131
)
. Per via delle sue condizioni geologiche, la regione dello Yunnan è ricca di germanio.
(564)
Vista la collaborazione parziale del governo della RPC, la Commissione ha analizzato la serie limitata di documenti presentati dal governo della RPC, integrandoli con una ricerca dei piani e delle politiche del governo riguardanti questi fattori produttivi sulla base delle informazioni disponibili, nonché degli attori del mercato di tali fattori produttivi. La Commissione ha rilevato che il governo della RPC ha attuato piani e strategie per sostenere l'industria del germanio nello Yunnan. Tra i piani che riguardano la produzione di questa materia prima figurano il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della provincia dello Yunnan
(
132
)
, la comunicazione del governo della provincia dello Yunnan sullo sviluppo dell'industria dello Yunnan 2016-2020
(
133
)
e la comunicazione del governo della provincia dello Yunnan su diverse misure per sostenere lo sviluppo dell'economia reale
(
134
)
.
(565)
Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della provincia dello Yunnan fa esplicito riferimento al germanio quando esprime l'obiettivo di «
sviluppare attivamente nuovi materiali per celle solari come il germanio e il film sottile»
e di «
sostenere lo sviluppo di una nuova generazione dell'industria delle tecnologie dell'informazione, accelerare lo sviluppo di nuovi materiali funzionali semiconduttori per l'informazione elettronica basati sul gruppo del platino, sul germanio, sull'indio e su altri metalli rari e preziosi».
(566)
Gli obiettivi del piano quinquennale si riflettono e si sviluppano in ulteriori comunicazioni e misure di attuazione del governo. Come indicato al considerando 79, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista strategico.
(567)
Nella comunicazione del governo della provincia dello Yunnan sullo sviluppo dell'industria dello Yunnan 2016-2020 il governo della provincia indica esplicitamente come tra le attività strategiche «
promuovere vigorosamente il parco industriale dei nuovi materiali a base di metalli preziosi dello Yunnan, [... ] la base industriale nazionale del germanio, la costruzione di nuovi materiali e dispositivi optoelettronici»
e «
abbattere le barriere tecniche straniere e accelerare la coltivazione di nuovi materiali a base di metalli rari come il [...] germanio e di nuovi materiali a base di germanio»
e «
impiegare proattivamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali all'avanguardia come il [...] germanio».
(568)
Nel terzo documento che stabilisce il meccanismo per promuovere l'industria del germanio nella provincia dello Yunnan è descritto un sostegno finanziario diretto: «
In conformità del principio di 'acquisto e stoccaggio aziendali, prestiti bancari, sovvenzioni finanziarie, funzionamento di mercato e autofinanziamento', abbiamo effettuato l'acquisto commerciale e lo stoccaggio di [...] germanio, [...] e altri metalli non ferrosi chiave di tutta la provincia. Il volume totale dell'acquisto e dello stoccaggio è di 800 000 tonnellate e il tempo di raccolta e stoccaggio è di un anno. Le imprese prendono in prestito i fondi necessari per la raccolta e lo stoccaggio dalla banca, sotto forma di pegno sui prodotti. Il governo provinciale ha stanziato 1 miliardo di yuan di fondi speciali per sovvenzionare i prestiti bancari per le imprese. Tra queste, sarà concesso uno sconto dell'80 % alle imprese che procedono all'acquisto e allo stoccaggio di stagno, germanio e indio».
(569)
Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, la Commissione ha constatato che le società che operano nell'industria del germanio, compresi i produttori di tetracloruro di germanio, situati nella provincia dello Yunnan, hanno ricevuto sovvenzioni dallo Stato. Ad esempio la società parzialmente statale YUNNAN Lincang Xinyuan Germanium e le sue filiali hanno ricevuto molteplici pagamenti dal governo della RPC. Nella sua relazione annuale del 2020 la società dichiara un importo di 21 847 627 CNY come reddito derivante dal pagamento di sovvenzioni per l'anno 2019. Nel 2020 i sussidi ricevuti dal governo della RPC hanno raggiunto un importo di 55 361 284 CNY
(
135
)
. I sussidi erogati dal governo della RPC all'industria del germanio non si limitano a una sola società. Nella sua relazione annuale per il 2019, anche la società statale Yunnan Chihong Zinc and Germanium ha dichiarato di aver ricevuto sovvenzioni per un importo di 43 771 439 CNY nello stesso anno
(
136
)
.
(570)
È pertanto evidente il coinvolgimento del governo della RPC in tutta la catena del valore dei cavi di fibre ottiche, il che probabilmente si ripercuote sui prezzi facendo sì che essi non riflettano le forze di mercato. Attraverso i mezzi sopra descritti, i settori che producono materie prime utilizzate per la fabbricazione di cavi di fibre ottiche, in particolare il germanio e il tetracloruro di germanio, sono soggetti all'intervento pubblico.
(571)
Detto questo, in considerazione del fatto che il dazio antidumping può essere fissato al livello del margine di dumping, come spiegato al considerando 769, e della potenziale rilevanza delle circostanze di cui al considerando 765, la Commissione ha deciso di non proseguire l'inchiesta su tale presunta sovvenzione, riservandosi il diritto di tornare sulla questione se necessario.
3.9.
Conclusione relativa alla sovvenzione
(572)
In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili per le società incluse nel campione in conformità delle disposizioni del regolamento di base, esaminando ogni sovvenzione o programma di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Per determinare la sovvenzione complessiva riportata in appresso, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l'importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Successivamente è stato calcolato l'importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e i relativi margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata.
(573)
In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato calcolato in base alla media totale ponderata delle sovvenzioni compensabili stabilite per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili nonché dell'importo delle sovvenzioni stabilite per le voci soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti la Commissione ritiene che i dati disponibili utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l'importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non saranno lesi dall'applicazione di tale approccio
(
137
)
.
(574)
Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e di rappresentatività del campione anche in termini di ammissibilità alle sovvenzioni, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare l'importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per le società incluse nel campione. L'importo per «tutte le altre società» è stato applicato a quelle che non hanno collaborato all'inchiesta.
Nome della società
Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
10,33 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
5,1 %
Altre società che hanno collaborato
7,8 %
Tutte le altre società
10,33 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Unità di misura
(575)
Benché le statistiche ufficiali sulle importazioni siano espresse in chilogrammi, la Commissione ha ritenuto, in linea con le osservazioni formulate dai produttori esportatori e dall'industria dell'Unione, che tale unità di misura non fosse idonea per misurare correttamente i volumi in esame. L'inchiesta dimostra che normalmente l'industria non utilizza il peso come principale indicatore di volume, bensì la lunghezza. Tale misura potrebbe riferirsi alla lunghezza del cavo (chilometri di cavo), oppure alla lunghezza totale delle fibre contenute nei cavi (chilometri di fibra). Dato che l'inchiesta in corso riguarda i cavi, i chilometri di cavo sono considerati l'unità di misura più adatta, che sarà pertanto usata in appresso per determinare il pregiudizio.
(576)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha sostenuto che i volumi delle importazioni si sarebbero dovuti calcolare in base ai chilometri di fibra anziché ai chilometri di cavo: i chilometri di fibra infatti erano lo standard accettato nel settore e l'unica unità di misura che riflettesse le enormi differenze nel numero di fibre per cavo.
(577)
La Commissione ha affermato che i chilometri di cavo sono l'unità di misura appropriata in quanto i prodotti oggetto dell'inchiesta sono costituiti da cavi e il numero di fibre contenute in un cavo è una caratteristica specifica del cavo che si riflette nel numero di controllo del prodotto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
4.2.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(578)
Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 29 produttori dell'Unione. Ad eccezione delle due società citate nella prossima sezione, essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la determinazione del pregiudizio si basa sui dati dei 27 Stati membri (UE-27) per l'intero periodo in esame.
(579)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata fissata a 1,2 milioni di chilometri di cavo. La Commissione ha fissato tale cifra sulla base delle informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come le informazioni dirette da parte delle nove parti (di cui sei denuncianti e tre società che hanno sostenuto la denuncia) e le informazioni di mercato per i restanti produttori. Come indicato al considerando 41, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione, che rappresentano il 52 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
4.3.
Esclusione di due produttori dall'industria dell'Unione
(580)
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base i produttori che sono collegati a esportatori o importatori cinesi e/o che sono essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di sovvenzioni possono essere esclusi dall'industria dell'Unione. L'articolo 9, paragrafo 2, definisce i casi in cui i produttori siano da considerare collegati a esportatori o importatori.
(581)
La Commissione ha esaminato i rapporti esistenti dell'industria dell'Unione con gli esportatori o gli importatori del prodotto in esame. L'inchiesta ha mostrato che un produttore dell'Unione incluso nel campione ha importato un volume marginale di cavi di fibre ottiche dalla Cina e un altro detiene una quota azionaria di minoranza presso un produttore esportatore non incluso nel campione. Alla luce dei volumi trascurabili importati dal primo produttore e del fatto che il secondo ha dimostrato di non controllare né di essere controllato da questo produttore esportatore e che a causa di tale rapporto non è indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati, la Commissione ha concluso che non c'era motivo per escludere nessuna delle due società dall'industria dell'Unione.
(582)
Per quanto riguarda un terzo produttore non incluso nel campione, la Commissione, alla luce del suo rapporto con un produttore esportatore cinese (controllato dalla stessa entità) e dei quantitativi significativi di importazioni dalla Cina, ha considerato opportuno escludere questo produttore dalla definizione di industria dell'Unione, nonostante la produzione significativa realizzata da questa società all'interno dell'Unione.
(583)
Analogamente, per quanto riguarda un produttore nell'Unione che non ha collaborato e che ha dichiarato un quantitativo significativo di importazioni dalla Cina, la Commissione ha deciso che, tenendo conto del rapporto con un produttore esportatore cinese e dei quantitativi significativi di importazioni, esso dovrebbe essere ugualmente escluso dall'industria dell'Unione.
(584)
Poiché l'inchiesta non ha mostrato che altri produttori fossero collegati a esportatori cinesi o importassero dalla Cina, non sono state necessarie ulteriori esclusioni dalla definizione di industria dell'Unione.
(585)
La CCCME ha affermato che vari produttori dell'Unione erano collegati a produttori cinesi di cavi di fibre ottiche e ha chiesto alla Commissione di effettuare un'analisi del pregiudizio segmentata, analizzando separatamente questo flusso di importazioni.
(586)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha reiterato tale argomentazione secondo cui le importazioni dei produttori dell'Unione dovrebbero essere separate e valutate in maniera distinta rispetto alle importazioni di altre parti. A parere della CCCME la Commissione dovrebbe divulgare il volume e la percentuale di importazioni dei produttori dell'Unione provenienti da produttori cinesi collegati e indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.
(587)
Come indicato in precedenza, nella propria analisi la Commissione ha tenuto debitamente conto dei collegamenti tra produttori dell'Unione e società cinesi escludendo i produttori con importazioni significative dalla Cina e tenendo anche conto dei loro rapporti con esportatori cinesi. I produttori dell'Unione inclusi nel campione importavano quantità marginali (meno dell'1 % della propria produzione) del prodotto in esame da società collegate in Cina. Altre società che producono nell'Unione e importano quantità significative non sono state considerate come facenti parte dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, come stabilito ai considerando da 582 a 584. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(588)
Connect Com ha presentato una lista di altri produttori dell'Unione di cavi di fibre ottiche che non sono stati presi in considerazione nella denuncia. La Commissione ha osservato che queste società non hanno collaborato all'inchiesta e che sono state fornite stime per i produttori dell'Unione che non hanno collaborato sulla base di informazioni di mercato affidabili
(
138
)
.
4.4.
Determinazione del mercato pertinente dell'Unione
(589)
Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.
4.5.
Uso vincolato
(590)
La Commissione ha constatato che, durante il periodo in esame, una quota compresa tra il 5,8 % e il 4,4 % della produzione dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato. I cavi in quel caso sono stati consegnati all'interno della stessa società o degli stessi gruppi di società per un'ulteriore trasformazione a valle, in particolare per la produzione di cavi dotati di connettori.
(591)
La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta derivante dalle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita nel mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.
(592)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata alle fibre ottiche e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
(593)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati riferiti al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.
(594)
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione
(
139
)
. Essi sono: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale.
(595)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha sostenuto che nell'analisi della posizione complessiva di mercato dell'industria dell'Unione non si dovrebbe trascurare il mercato vincolato.
(596)
A tale riguardo, come illustrato più avanti, la Commissione non ha trascurato il mercato vincolato, ma anzi lo ha identificato e ne ha valutato l'evoluzione nel corso del tempo. Ne è scaturito un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione. Le dimensioni ridotte, e in via di diminuzione, di tale mercato sottolineano che esso non esercita un impatto significativo sulla situazione dell'industria dell'Unione. La Commissione ricorda inoltre che i cavi dotati di connettori non sono il prodotto in esame.
4.6.
Consumo dell'Unione
(597)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati sulle vendite determinati dal denunciante e dei dati sulle importazioni stabiliti in linea con la metodologia descritta ai considerando da 600 a 607.
(598)
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell'Unione (chilometri di cavo)
2017
2018
2019
PI
Consumo totale dell'Unione nel mercato libero
1 276 902
1 537 999
1 655 737
1 760 092
Indice
100
120
130
138
Mercato vincolato
61 505
59 802
62 710
54 205
Indice
100
97
102
88
Fonte:
produttori esportatori che hanno collaborato, autorità doganali dell'UE, Eurostat, denuncianti
(599)
Nel periodo in esame il consumo sul mercato libero nell'Unione è aumentato del 38 %. In effetti, anche a causa della forte espansione digitale nell'UE, questo mercato registra una forte crescita, destinata a continuare a ritmo intenso
(
140
)
. Il consumo ha continuato a crescere fino al PI, nonostante il fatto che la seconda parte del periodo (ovvero la prima metà del 2020) sia coincisa con i primi mesi delle perturbazioni legate alla pandemia di COVID-19. Le risultanze dell'inchiesta mostrano che la pandemia iniziata negli ultimi mesi del periodo dell'inchiesta e le relative misure di prevenzione sebbene abbiano rallentato la crescita, non hanno bloccato l'aumento dei consumi del prodotto in esame nell'Unione durante l'intero periodo dell'inchiesta. Il mercato vincolato è costituito dall'utilizzo di cavi di fibre ottiche nelle soluzioni di connettività offerte dalle aziende, compresi i cavi dotati di connettori; i volumi di tale mercato, assai limitati rispetto al mercato complessivo, hanno registrato una diminuzione del 12 % nell'intero periodo in esame.
4.7.
Importazioni dal paese interessato
4.7.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(600)
Le statistiche ufficiali sulle importazioni per il codice NC 8544 70 00 sono espresse in chilogrammi, e lo stesso codice comprende prodotti diversi dal prodotto in esame. Per ottenere un quadro più preciso delle importazioni, la Commissione ha esaminato informazioni dettagliate provenienti dalle autorità doganali nazionali sulla serie completa delle singole operazioni di importazione nel periodo 2017-PI, come riportato dagli importatori nelle dichiarazioni in dogana e secondo l'elaborazione delle autorità menzionate in precedenza. Le informazioni riguardavano importazioni in nove Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna) e sono state considerate rappresentative in quanto comprendevano il 79 % delle importazioni nel periodo in esame. L'analisi dettagliata svolta su tale base ha portato alle conclusioni illustrate di seguito.
(601)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Connect Com ha argomentato che le importazioni sono state esaminate in soli nove Stati membri e ciò non è stato rappresentativo poiché Stati membri di grandi dimensioni quali Italia, Polonia, Austria ecc., non sono stati inclusi nell'analisi. A tale proposito la Commissione osserva che le informazioni ricevute dalle autorità doganali nazionali hanno costituito un'ulteriore analisi volta a identificare più precisamente il prodotto in esame classificato con il codice NC completo 8544 70 00. La Commissione ha utilizzato le informazioni derivanti da tutte le autorità nazionali che hanno risposto nei tempi alla sua richiesta di informazioni e ha ritenuto che il 79 % delle importazioni totali offra un quadro rappresentativo della quota del prodotto in esame rispetto a tutte le importazioni classificate con il codice NC. Pertanto la Commissione ha ritenuto tale argomentazione infondata.
(602)
Per quanto riguarda il volume delle importazioni dalla Cina, esso è stato stabilito sulla stessa base dell'inchiesta antidumping distinta, cioè sulla base delle informazioni fornite dai produttori esportatori cinesi nell'esercizio di campionamento.
(603)
Le importazioni da altri paesi terzi sono state stabilite sulla base dell'esercizio dettagliato citato al considerando 600, che esprimeva le importazioni del prodotto in esame in chilogrammi, e sono state poi convertite in chilometri di cavo usando i fattori di conversione precisi dichiarati dai produttori esportatori cinesi nelle risposte alla richiesta di informazioni aggiuntive di cui al considerando 60.
(604)
La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni rispetto al volume del consumo del mercato libero di cui alla tabella 1.
(605)
Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni e quota di mercato
2017
2018
2019
PI
Volume delle importazioni dal paese interessato (chilometri di cavo)
189 479
354 167
434 754
498 335
Indice
100
187
229
263
Quota di mercato (%)
14,8
23,0
26,3
28,3
Indice
100
155
177
191
Fonte:
produttori esportatori che hanno collaborato, Eurostat, autorità doganali dell'UE.
(606)
In un contesto di significativo eccesso di capacità cinese (stimato a più del doppio dell'intero mercato dell'UE, sulla base dell'analisi di mercato fornita dai denuncianti
(
141
)
), nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato sono aumentate da circa 190 000 km cavo a circa 500 000 km cavo: un incremento rapidissimo, di oltre due volte e mezzo. Tale incremento, pari al 163 %, è superiore di oltre quattro volte all'incremento dei consumi, a conferma della profondità e della forza di penetrazione cinese in questo mercato.
(607)
Di conseguenza la quota di mercato di tali importazioni è salita dal 14,8 % al 28,3 % nel corso del periodo in esame, con un massiccio aumento pari al 91 %. Si noti che i volumi delle importazioni cinesi hanno registrato un aumento in ciascun anno del periodo in esame, a sottolineare la rapidità e l'entità della penetrazione del mercato.
(608)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione era sottostimata mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi era gonfiata. A tale proposito la CCCME ha aggiunto che i dati di mercato dovrebbero basarsi sui chilometri di fibra anziché sui chilometri di cavo: ne scaturirebbe una quota di mercato inferiore per le importazioni cinesi.
(609)
L'inchiesta ha evidenziato che i chilometri di cavo rappresentano l'unità di misura più adeguata per il prodotto in esame, come spiegato al considerando 575. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
4.7.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting dei prezzi, contrazione dei prezzi
(610)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle risposte fornite dagli esportatori che hanno collaborato in risposta a una richiesta di informazioni.
(611)
Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all'importazione (EUR/chilometro di cavo)
2017
2018
2019
PI
Cina
452,9
401,9
468,5
349,1
Indice
100
89
103
77
Fonte:
produttori esportatori che hanno collaborato.
(612)
Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dalla Cina sono scesi da 452 a 349 EUR/chilometro di cavo, registrando un calo del 23 %. Questo sviluppo dovrebbe essere visto alla luce della maggiore aggressività dei produttori esportatori cinesi, collegata all'eccesso di capacità in tale paese (cfr. il considerando 606). Tale indicatore inoltre dovrebbe essere considerato rispetto alle significative variazioni di prezzo, per una determinata lunghezza, tra diversi tipi di prodotto, nonché rispetto alle forti differenze nel mix di prodotti da un anno all'altro. La variazione del prodotto dipendeva sia dalla variabilità, e quindi dal prezzo, dei tipi di cavi venduti, sia dal fatto che non tutti i tipi di prodotti erano oggetto di gare d'appalto o venivano venduti ogni anno.
(613)
Per evitare le variazioni nel mix di prodotti inerenti alla serie di prezzi nel periodo in esame, e per ottenere dati più precisi e rappresentativi, la Commissione ha analizzato anche le informazioni esaustive fornite dagli esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sulla base di gruppi maggiormente aggregati di prodotti direttamente comparabili. Questo esercizio ha condotto a identificare 35 gruppi identici (corrispondenti) che sono venduti sia dagli esportatori cinesi sia dall'industria dell'Unione, e per i quali si sono effettuate vendite in ciascuno degli anni esaminati. In altre parole la Commissione ha ottenuto una serie temporale completa di prezzi per tipo di prodotto per tutti gli anni del periodo in esame. Tali prezzi si possono considerare rappresentativi delle esportazioni cinesi complessive nel periodo; riguardano infatti il 62 % delle esportazioni delle società incluse nel campione durante il PI. La serie temporale rappresentativa che ne risulta ha registrato il seguente andamento, su base aggregata e ponderata:
Tabella 3 bis
Importazioni cinesi (EUR/chilometro di cavo)
2017
2018
2019
PI
Prezzo medio
854
720
593
320
Indice
100
84
69
38
Rappresentatività (%)
94
35
59
62
(614)
Questi dati segnalano un sensibile e costante calo dei prezzi delle esportazioni cinesi. In altre parole, se si confrontano le vendite degli stessi tipi di prodotti da un anno all'altro, si osserva una chiara e percepibile diminuzione dei prezzi delle importazioni cinesi in ciascun anno, ben al di sotto dei prezzi dei produttori dell'Unione durante il periodo 2018-PI (tabella 7
bis
).
(615)
In tale contesto la Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
—
la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori cinesi inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.
(616)
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per operazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Ha mostrato una media ponderata del margine di undercutting per i due produttori esportatori inclusi nel campione pari al 30,0 % e al 33,2 %, con un margine di undercutting complessivo del 31,5 %. Come illustrato al considerando 673
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, l'esame delle gare d'appalto conferma l'esistenza di un undercutting dei prezzi a livello di offerta.
(617)
Questo dato è in linea con i prezzi indicati ai precedenti considerando 613 e 614.
(618)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha sostenuto inoltre che la Commissione non aveva fornito spiegazioni per l'aggregazione dei gruppi di numeri di controllo del prodotto, che erano pertanto arbitrari. A giudizio della CCCME l'uso di tali gruppi indicava un problema di corrispondenza e comparabilità fra industria dell'Unione e prezzi cinesi. La CCCME ha fatto riferimento alla relazione del panel «China – X-Ray Equipment»
(
142
)
che ha stabilito che un'autorità di inchiesta ha l'obbligo di assicurare che i prodotti che essa mette a confronto nella propria analisi dell'undercutting e della contrazione dei prezzi siano effettivamente comparabili e ha argomentato che la Commissione non ha saputo assicurare tale comparabilità dei prezzi.
(619)
La Commissione non concorda con tale argomentazione per due ragioni. In primo luogo questi gruppi non sono stati usati ai fini del calcolo dell'undercutting e dell'underselling. In secondo luogo essi sono stati utilizzati per effettuare un confronto dei prezzi tipo per tipo, indicati al considerando 613, proprio per assicurare che l'andamento dei prezzi nel corso del tempo non fosse inquinato da variazioni significative nel mix di prodotti durante quel periodo, incrementando in tal modo la precisione della comparabilità nel tempo, sulla base di gruppi che, come spiegato sopra, erano rappresentativi del prodotto in esame.
(620)
La Commissione ha osservato che, nella valutazione dei margini di undercutting e di underselling, i modelli esportati nell'Unione dal paese interessato costituivano il riferimento per il confronto. Dalla natura stessa del confronto tra le vendite all'esportazione dei produttori esportatori e le vendite dell'industria dell'Unione discende che non tutti i modelli esportati sono stati venduti dall'industria dell'Unione. Nel presente caso, il tasso di corrispondenza era del 70 % circa per tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, percentuale che la Commissione ha ritenuto ampiamente sufficiente per garantire un confronto ampio ed equo dei modelli esportati con quelli venduti dall'industria dell'Unione.
4.8.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.8.1.
Osservazioni generali
(621)
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(622)
La Commissione ha ricevuto diverse osservazioni dalle parti in merito al pregiudizio. Il governo della RPC ha affermato che le importazioni dalla Cina non hanno causato pregiudizio o minaccia di pregiudizio, perché gli indicatori dimostravano che la situazione dell'industria dell'Unione era buona e che quest'ultima occupava ancora una posizione dominante con la sua quota di mercato. Connect Com ha osservato che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione era molto limitata e si è verificata nel contesto di un mercato probabilmente oligopolistico.
(623)
Connect Com ha sostenuto che il pregiudizio, ammesso che esistesse, era insignificante se era stato raggiunto un margine di profitto minimo del 5 % e ha ricordato a tale proposito la decisione della Commissione del 23 dicembre 1988 che conclude la procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di radiotelefoni mobili cellulari originari del Canada, di Hong Kong e del Giappone
(
143
)
e la sentenza del 17 dicembre 1997,
EFMA/Consiglio
(
144
)
. Occorre tuttavia ricordare che la decisione sui radiotelefoni prendeva in considerazione il margine di profitto alla luce del miglioramento di altri indicatori e che la citata causa della Corte riguardava l'argomentazione, respinta dal Tribunale, per cui il profitto di riferimento stabilito dalla Commissione nel corso dell'inchiesta sarebbe dovuto essere superiore. Pertanto tali precedenti non corroborano l'opinione secondo cui il pregiudizio sarebbe insignificante se i margini di profitto sono superiori al 5 %. Il pregiudizio è stabilito sulla base di una valutazione olistica di tutti i fattori menzionati all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, analizzati nel contesto del mercato specifico e dell'industria interessata. Inoltre il profitto realizzato dall'industria era inferiore al profitto di riferimento stabilito tenendo conto di tutti gli elementi relativi all'industria interessata, come previsto a norma dell'articolo 12, paragrafo 1
bis
, del regolamento di base.
(624)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(625)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(626)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.8.2.
Indicatori macroeconomici
4.8.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(627)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2017
2018
2019
PI
Volume di produzione (chilometri di cavo)
1 062 482
1 195 017
1 250 881
1 229 252
Indice
100
112
118
116
Capacità produttiva (chilometri di cavo)
1 585 738
1 748 667
2 019 526
2 084 082
Indice
100
110
127
131
Utilizzo degli impianti (%)
67
68
62
59
Indice
100
102
92
88
(628)
Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 16 %. Da un'analisi dettagliata si evince che dal 2017 al 2019 la produzione dell'Unione è aumentata del 18 %, mentre nel periodo dell'inchiesta la produzione dell'Unione è diminuita leggermente di 2 punti percentuali.
(629)
L'aumento complessivo nel periodo in esame è dovuto alla crescita della domanda illustrata nella tabella 1. Tuttavia l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la produzione solo del 16 % durante il periodo in esame, in un mercato che ha registrato una crescita del 38 %. L'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di beneficiare pienamente della crescita del mercato.
(630)
Nell'arco del periodo in esame la capacità produttiva dell'Unione è aumentata del 31 %. Ciò riflette gli investimenti effettuati da alcuni produttori dell'Unione per seguire la crescita del mercato. Questo tentativo è stato vanificato dalla maggiore penetrazione dei prodotti cinesi che, basandosi su strategie di prezzo sleali, hanno assorbito sempre più quote di mercato dall'industria dell'Unione.
(631)
Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è diminuito del 12 % raggiungendo un livello inferiore al 60 % nel PI: ai produttori dell'Unione è stato impedito di aumentare la produzione in linea con la crescita del mercato.
4.8.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(632)
Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle vendite e quota di mercato
2017
2018
2019
PI
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (chilometri di cavo)
882 772
945 842
1 009 439
995 703
Indice
100
107
114
113
Mercato vincolato
61 505
59 802
62 710
54 205
Indice
100
97
102
88
Mercato vincolato come percentuale delle vendite dell'Unione
7,0
6,3
6,2
5,4
Indice
100
91
89
78
Vendite sul mercato libero
821 268
886 040
946 729
941 498
Indice
100
108
115
115
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (%)
64,3
57,6
57,2
53,5
Indice
100
90
89
83
Fonte:
industria dell'Unione
(633)
Durante tutto il periodo in esame il volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 13 %. Durante il periodo in esame, tuttavia, a causa dell'incremento dei consumi la quota di mercato sul mercato libero si è ridotta passando dal 64,3 % al 53,5 %, con un calo di oltre 10 punti percentuali (– 17 %).
(634)
Anche il volume delle vendite dell'Unione sul mercato libero è aumentato del 15 % nel periodo in esame. Le vendite dell'Unione hanno seguito molto da vicino l'andamento della produzione dell'Unione, poiché l'industria opera perlopiù con un sistema di produzione su ordinazione.
(635)
Durante tutto il periodo in esame il mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espresso come percentuale delle vendite totali nell'Unione) ha registrato livelli assai modesti, con una tendenza alla diminuzione che ha visto la percentuale ridursi dal 7 % del 2017 al 5,4 % del PI. L'impatto è stato però marginale a causa delle ridotte dimensioni di questo mercato.
4.8.2.3. Crescita
(636)
Dal calo della quota di mercato dei volumi delle vendite dell'Unione risulta evidente che l'industria dell'Unione non è stata in grado di beneficiarie della crescita sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame.
4.8.2.4. Occupazione e produttività
(637)
Nel corso del periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Occupazione e produttività
2017
2018
2019
PI
Numero di dipendenti [in ETP
(
145
)
]
4 088
4 589
4 815
4 659
Indice
100
112
118
114
Produttività (chilometri di cavo/ETP)
260
260
260
264
Indice
100
100
100
102
Fonte:
industria dell'Unione
(638)
Tra il 2017 e il 2019 l'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata del 18 % in termini di equivalenti a tempo pieno. Tale aumento è stato seguito da un calo di 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. L'andamento segue in larga misura l'andamento del volume di produzione illustrato nella tabella 3.
(639)
Poiché le cifre relative alla produzione e all'occupazione erano pressoché speculari, la produttività in termini di chilometri di cavo per dipendente è rimasta sostanzialmente stabile.
4.8.2.5. Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
(640)
Tutti i margini di sovvenzione erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di sovvenzione effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.
(641)
Questa è la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di sovvenzione.
4.8.3.
Indicatori microeconomici
4.8.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(642)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Prezzi di vendita nell'Unione
2017
2018
2019
PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/chilometro di cavo)
816
861
944
821
Indice
100
105
116
101
Costo di produzione unitario (EUR/chilometro di cavo)
756
785
860
758
Indice
100
104
114
100
Fonte:
produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(643)
I prezzi di vendita sul mercato dell'Unione a parti indipendenti (il mercato libero) sono aumentati del 16 % nel periodo 2017-2019, quindi nel PI sono diminuiti, raggiungendo un livello simile a quello registrato nel 2017 (+ 1 %). Tuttavia il livello dei prezzi dipende in gran parte dalla complessità dei prodotti venduti, dato che il prezzo può variare notevolmente in base alle caratteristiche del cavo (compreso il numero di fibre, il numero e il tipo di rivestimento ecc.).
(644)
Ciò risulta evidente confrontando l'evoluzione dei prezzi con quella del costo di produzione, dato che cavi più complessi, che possono essere venduti a prezzi più elevati, comportano anche un costo di produzione più elevato.
(645)
Il costo unitario di produzione è aumentato del 14 % nel periodo 2017-2019, sostanzialmente in linea con i prezzi medi sul mercato libero dell'Unione (16 %). Successivamente è diminuito, sempre del 14 %, in linea con il calo dei prezzi nello stesso periodo, 2019-PI (15 %).
(646)
Come menzionato al considerando 613, per evitare le variazioni nel mix di prodotti inerenti alla serie di prezzi nel periodo in esame, la Commissione ha analizzato le informazioni complessive fornite dagli esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sulla base di gruppi maggiormente aggregati di prodotti direttamente comparabili. Ciò ha condotto a identificare 35 gruppi identici (corrispondenti) che sono venduti sia dagli esportatori cinesi che dall'industria dell'Unione, e per i quali esiste una serie temporale completa per tutti gli anni del periodo in esame.
(647)
Sono dati rappresentativi delle vendite dell'industria dell'Unione durante il periodo, con oltre il 34 % delle vendite di tali prodotti corrispondenti nel periodo dell'inchiesta. La serie temporale rappresentativa risultante è la seguente:
Tabella 7 bis
Industria dell'Unione (EUR/chilometro di cavo)
2017
2018
2019
PI
Prezzo medio
817
780
792
719
Indice
100
95
97
88
Rappresentatività (%)
42
38
35
34
(648)
Ciò indica una significativa riduzione dei prezzi dell'industria dell'Unione, analoga alla riduzione dei prezzi osservata per le esportazioni cinesi di cui al considerando 613.
(649)
Dato inoltre che i clienti chiedono spesso cavi di fibre ottiche su misura adattati alle proprie esigenze specifiche, e che anche alcuni Stati membri indicano requisiti tecnici specifici, il confronto dei prezzi nel corso del tempo per lo stesso cliente e per lo stesso Stato membro genera un quadro ancora più preciso dell'andamento dei prezzi. L'industria dell'Unione ha fornito a tal proposito dettagliate informazioni aggiuntive. L'andamento dei prezzi per le venti più importanti combinazioni gruppo di prodotti-cliente-Stato membro di questo tipo è stato il seguente
(
146
)
:
Tabella 7 ter
Industria dell'Unione (EUR/chilometro di cavo, indice)
2017
2018
2019
PI
100
73
56
59
(650)
Anche questi dati indicano una netta riduzione dei prezzi dell'industria dell'Unione nell'arco del periodo, che segue la riduzione dei prezzi delle esportazioni cinesi di cui ai considerando da 610 a 614.
4.8.3.2. Costo del lavoro
(651)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Costo medio del lavoro per dipendente
2017
2018
2019
PI
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/ETP)
39 511
35 826
39 157
38 966
Indice
100
91
99
99
Fonte:
produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(652)
Il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto relativamente stabile nel periodo 2017-PI. La leggera diminuzione nell'anno 2018 corrisponde all'aumento del 13 % del numero di ETP e riflette il costo di tale forza lavoro aggiuntiva.
4.8.3.3. Scorte
(653)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Scorte
2017
2018
2019
PI
Scorte finali (chilometri di cavo)
134 925
161 561
161 878
171 058
Indice
100
120
120
127
Scorte finali in percentuale della produzione (%)
12,7
13,5
12,9
13,9
Indice
100
106
102
110
Fonte:
produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(654)
Le scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate del 27 % nel corso del periodo in esame. Mentre l'aumento delle scorte indica un rallentamento del fatturato della vendita di alcuni articoli ricorrenti e potrebbe essere collegato alla crescente difficoltà dell'industria dell'Unione nel vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza molto aggressiva sui prezzi dei produttori esportatori cinesi, l'incremento registrato nel periodo 2019-PI si può collegare anche a un effetto stagionale. In ogni caso, dato che la maggior parte della produzione ha luogo sulla base di ordini e specifiche dei clienti, le scorte non costituiscono uno dei principali indicatori di pregiudizio.
4.8.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(655)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2017
2018
2019
PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
8,1
8,4
8,5
7,9
Indice
100
104
104
97
Flusso di cassa (EUR)
33 254 746
48 644 480
41 707 715
39 805 852
Indice
100
146
125
120
Investimenti (EUR)
60 405 839
67 794 023
82 761 718
59 886 812
Indice
100
112
137
99
Utile sul capitale investito (in %)
34
36
24
20
Indice
100
105
70
58
Fonte:
produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(656)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite.
(657)
La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata positiva, seppure anormalmente bassa per tutto il periodo in esame, ed è scesa dall'8,1 % nel 2017 al 7,9 % nel periodo dell'inchiesta.
(658)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha sostenuto che, tramite un'analisi di ingegneria inversa, l'industria dell'Unione ha realizzato profitti assai elevati imponendo prezzi eccessivi nel mercato dell'UE; ciò ha sollevato seri dubbi sullo stato pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Il gruppo ZTT ha asserito anche che l'undercutting dei prezzi era causato dall'irragionevole politica dei prezzi adottata dall'industria dell'Unione e non dalle importazioni a basso costo provenienti dalla Cina.
(659)
La Commissione non ha accolto questa argomentazione. L'analisi di ingegneria inversa presentata dal gruppo ZTT era parziale e non si basava su una valutazione completa di costi e prezzi. La Commissione ha verificato i margini di profitto sulla base di informazioni complessive e tale analisi ne ha confermato esattamente la descrizione di cui ai considerando da 655 a 657. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(660)
I denuncianti hanno affermato che la necessità di investimenti e ricerca nel settore richiederebbe un margine di profitto del 15 %. L'inchiesta ha indicato che il livello degli investimenti già programmati, che sarebbero stati effettuati in circostanze normali per tenere il passo dell'andamento del mercato, dovrebbe essere sostenuto da profitti medi del 13,4 % sulla base del periodo in esame. Tali investimenti riguardavano i seguenti aspetti: costi di riorganizzazione e manutenzione per garantire l'efficienza della capacità disponibile e adattare la capacità all'evoluzione del mix di prodotti; espansione della capacità; spese di ricerca e sviluppo (innovazione di prodotti e processi).
(661)
La Commissione ha rilevato che l'ordine di grandezza citato è in linea con i profitti storici in assenza di importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni che, come si è sottolineato nell'analisi contenuta nella tabella 10
bis
, si collocano intorno al 12 %.
(662)
Questi dati ribadiscono che il livello di profitti oscillante intorno all'8 % nel periodo in esame non è sufficiente per sostenere l'attività in un mercato ad alta tecnologia in espansione, e rappresenta quindi un pregiudizio per l'industria dell'Unione.
Tabella 10 bis
Redditività dell'industria dell'Unione prima del 2017
2014
2015
2016
Margine di profitto (in %)
10,4
12,6
12,4
(663)
Questa situazione non si osserva però nel caso in questione. La redditività si è effettivamente ridotta rispetto al periodo 2014-2016. Il livello più basso di profitti registrato durante il periodo in esame rispecchia un notevole pregiudizio sui prezzi. A causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi aumentati sia di prezzi bassi), l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi, di ridurre al minimo i costi e quindi di raggiungere i normali livelli di profitto realizzati prima dell'impatto dell'espansione, e tanto meno di registrare un incremento.
(664)
Dopo un aumento nel 2018, il flusso di cassa è diminuito verso la seconda metà del periodo in esame.
(665)
Come diretto risultato della pressione esercitata dalle merci importate, l'industria dell'Unione ha dovuto rinviare gli investimenti, compresi quelli già pianificati e approvati. Tali investimenti, che miravano ad ampliare l'esistente capacità produttiva dell'Unione, si sono arrestati (anche quando l'esecuzione era già stata avviata) nel corso del periodo in esame, come diretta conseguenza delle mutate circostanze di mercato provocate dall'aggressiva politica dei prezzi delle importazioni cinesi. Ne è risultato un brusco calo degli investimenti verso la fine del periodo in esame, in contrasto con la tendenza degli anni precedenti e la crescita complessiva del mercato.
(666)
L'utile sul capitale investito ha registrato un andamento negativo nel corso del periodo in esame diminuendo di fatto del 42 %. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere e migliorare l'efficienza e la competitività, l'utile sul capitale investito è diminuito notevolmente durante il periodo in esame a causa dell'impossibilità, per l'industria dell'Unione, di migliorare il tasso di redditività.
(667)
Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità delle entità produttive incluse nel campione di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio se la situazione non migliora.
4.9.
Analisi delle vendite sulla base di gare d'appalto
(668)
La stragrande maggioranza dei cavi di fibre ottiche è venduta tramite procedure di gara. Per comprendere con la necessaria chiarezza questo importante aspetto del mercato e per integrare la parte rimanente dell'analisi del pregiudizio, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulle gare d'appalto ai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori e agli utilizzatori. Sono state poste domande su natura, processo, tempistica e altre caratteristiche rilevanti, sia per le gare d'appalto concluse sia per quelle in corso. La Commissione ha ricevuto scarsissima cooperazione da parte degli enti appaltanti. Nessun ente appaltante pubblico ha partecipato all'inchiesta e, tra i grandi operatori delle telecomunicazioni, soltanto Deutsche Telekom ha comunicato informazioni dettagliate in merito alle gare d'appalto.
(669)
Dopo la mancata istituzione di misure provvisorie, la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione dettagliate informazioni aggiuntive su tutte le gare d'appalto cui essi hanno partecipato durante il periodo in esame comprese, se disponibili, informazioni su offerte, prezzi e concorrenti.
(670)
Dalle informazioni presentate emerge un quadro assai eterogeneo e frammentato: ogni anno, in vari Stati membri, si organizza un vastissimo numero di gare d'appalto cui partecipa una variegata schiera di enti appaltanti e offerenti, con durata e condizioni differenti. Dal punto di vista dell'entità appaltante, le gare d'appalto possono essere pubbliche, organizzate da amministrazioni comunali o altri enti pubblici oppure private, organizzate da grandi operatori di rete o di telecomunicazioni. Esistono anche molti altri tipi di offerte, quotazioni, aste elettroniche di minore entità; per importi inferiori è anche possibile il contatto diretto col cliente. Ogni procedura di gara è altamente specifica per l'ente appaltante, che può utilizzare una varietà di procedure a seconda della specifica gara in questione e degli sviluppi del mercato. Anche il quadro dei soggetti che presentano offerte nelle gare d'appalto è assai vario. I produttori esportatori cinesi partecipano direttamente (anche attraverso le loro filiali) e indirettamente mediante partenariati con società locali nei diversi Stati membri. Anche gli importatori, gli operatori commerciali e i distributori competono con i produttori dell'Unione. A volte sono coinvolti installatori e le vendite dei fornitori aggiudicatari agli operatori di telecomunicazioni vengono effettuate tramite tali installatori.
(671)
L'inchiesta ha altresì dimostrato che il numero di gare d'appalto organizzate nell'Unione è molto elevato. I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno segnalato in totale oltre 500 gare alle quali hanno partecipato direttamente durante il periodo dell'inchiesta. Uno degli importatori indipendenti tra quelli che hanno collaborato partecipa a 150-200 gare all'anno concentrandosi solo sul mercato tedesco.
(672)
La durata delle gare è molto variabile: dalla consegna immediata a tre anni. In gare d'appalto di durata più lunga, mentre i prezzi sono concordati, i volumi non sono fissati e pertanto gli enti appaltanti possono presentare ulteriori offerte che sostituiscono quelle esistenti quando i prezzi calano. Pertanto, anche se le gare forniscono una sorta di massimale generale alle condizioni di prezzo, i prezzi possono cambiare dinamicamente per tutta la durata della gara, e spesso ciò avviene. Di conseguenza tendono ad adeguarsi e a rispecchiare in larga misura le condizioni correnti del mercato.
(673)
La Commissione ha analizzato le informazioni dettagliate sulle gare d'appalto comunicate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione in risposta alla richiesta della Commissione. Tra le gare d'appalto segnalate, in cui i produttori dell'Unione hanno presentato un'offerta durante il periodo in esame, la Commissione ha analizzato quelle per cui vi erano concreti elementi di prova della partecipazione cinese. Nel periodo in esame sono state effettuate 55 gare di questo tipo. Le gare analizzate rappresentano il 45 % delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e il 14 % dei consumi totali dell'UE durante il periodo dell'inchiesta. Per tali gare è stata effettuata un'analisi dettagliata del pregiudizio in termini di prezzo e volume per gara: ne sono emerse perdite significative di vendite (tra il 25 % e il 100 %) e/o una contrazione dei prezzi (tra il 5 % e il 55 %), e/o un undercutting dei prezzi (tra l'8 % e il 39 %). Quest'analisi specifica per ogni gara ha ulteriormente confermato l'undercutting e la contrazione dei prezzi, già riscontrati in precedenza per tutto il periodo.
(674)
Connect Com ha presentato osservazioni in merito alle procedure di gara e ha sottolineato che i produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante non hanno perso un numero consistente di gare in generale, ma solo una gara o poche grandi gare private. Ha sottolineato che il denunciante ha fatto riferimento a un unico invito a una gara d'appalto privata e al comportamento dei prezzi di un unico produttore cinese come elemento di prova dell'undercutting dei prezzi. Connect Com ha presentato un avviso di aggiudicazione di contratti di un distretto tedesco in cui sono stati espressamente indicati i prezzi dell'aggiudicatario. Ha affermato che il denunciante aveva omesso nella sua presentazione l'intero segmento di mercato degli appalti pubblici. Secondo Connect Com i produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante non si sono aggiudicati tali gare perché non soddisfacevano i criteri richiesti (ad esempio magazzini, scorte, vasta gamma di prodotti, concetto della logistica). In particolare Connect Com ha sottolineato la bassa capacità di stoccaggio di Prysmian e Corning. A giudizio di Connect Com non ammettere l'esistenza di un segmento di mercato degli appalti pubblici sarebbe sbagliato, perché i prezzi sui mercati degli appalti pubblici e privati corrispondono in larga misura o sono reciprocamente interdipendenti. Secondo Connect Com non sarebbe corretto imporre dazi in un intero mercato, che è segmentato in appalti pubblici e privati. Si è fatto riferimento al considerando 42 della decisione della Commissione 98/230/CE
(
147
)
. Sulla base di tale decisione, Connect Com ha sostenuto che nel caso di mercati segmentati non vi sarebbe un pregiudizio complessivo all'industria dell'Unione qualora, nonostante un certo declino delle vendite in un segmento del mercato (in questo caso le gare d'appalto private), l'industria dell'Unione disponga di opportunità di vendita in un altro segmento del mercato (in questo caso le gare d'appalto pubbliche) tali da compensare il declino nel volume delle vendite.
(675)
Le argomentazioni e l'analisi presentate al considerando 673 confutano queste argomentazioni. Malgrado intensi sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per mantenere la competitività dei prezzi, cospicue quote di mercato sono state acquisite dagli esportatori cinesi, le cui offerte non potevano essere eguagliate in termini di prezzi dall'industria dell'Unione. Per quanto concerne la decisione della Commissione del 1998 riguardante le importazioni di ossido ed acido tungstici, in quel caso la Commissione aveva rilevato che la riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato aperto avrebbe dovuto essere vista alla luce della tendenza dell'industria dell'Unione a utilizzare una percentuale crescente della propria produzione del prodotto in esame nella produzione di prodotti derivati. La situazione fattuale sottostante relativa a questi due diversi segmenti del mercato dell'industria dell'Unione (mercato aperto e uso vincolato) è diversa dalla situazione competitiva del presente caso, in cui le dimensioni del mercato vincolato diminuiscono lievemente lungo tutto il periodo in esame e rappresentano una parte minima della produzione del prodotto in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(676)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Connect Com ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato il numero di gare vinte da un produttore cinese né il motivo dell'aggiudicazione e ha ribadito l'argomentazione per cui il prezzo non era mai l'unico criterio decisivo, mentre lo erano piuttosto la qualità e la logistica. Connect Com inoltre ha chiesto di divulgare i risultati dell'analisi di cui al considerando 673.
(677)
A tale riguardo la Commissione ha raccolto informazioni dettagliate sulle gare d'appalto nel periodo in esame. La Commissione ha verificato e analizzato tali informazioni, che sono estremamente riservate e non possono pertanto essere divulgate alle parti interessate.
(678)
L'analisi delle gare d'appalto indica un processo di rapida sostituzione dei prodotti dell'industria dell'Unione da parte dei prodotti cinesi, che è confermata dalle gare d'appalto svoltesi alla fine del periodo dell'inchiesta. Ne sono emerse l'erosione dei prezzi e ulteriori perdite significative di volumi per l'industria dell'Unione che corrispondono al quadro complessivo del pregiudizio e lo confermano.
4.10.
Conclusione sul pregiudizio
(679)
Diversi indicatori hanno registrato un andamento positivo, come la produzione, la capacità, il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e l'occupazione. Tuttavia l'evoluzione di questi indicatori non è andata di pari passo con l'aumento del consumo e, di fatto, tali indicatori avrebbero dovuto aumentare in maniera più marcata se l'industria dell'Unione fosse stata in grado di beneficiare pienamente della crescita del mercato. In effetti, nonostante l'aumento del volume delle vendite, l'industria dell'Unione ha perso 10,8 punti percentuali di quota di mercato (dal 64,3 % al 53,5 %) in un mercato in crescita. Ciò è legato alla pressione sui prezzi generata dalle esportazioni cinesi, con un significativo undercutting e, in ogni caso, con una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame.
(680)
La situazione appena descritta ha provocato un pregiudizio finanziario sotto forma di diminuzione dei profitti, calo degli investimenti e dell'utile sul capitale investito.
(681)
Oltre a ciò, come spiegato sopra (considerando 673), l'analisi delle vendite tramite le gare d'appalto indica che la quota di mercato e l'erosione dei prezzi stanno accelerando e continueranno a farlo a causa del comportamento estremamente aggressivo dei produttori esportatori cinesi.
(682)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha sostenuto che diversi indicatori chiave non mostravano che l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio, dal momento che la produttività è rimasta stabile ed è persino aumentata durante il periodo dell'inchiesta, i volumi di produzione e l'occupazione sono rimasti stabili, la capacità è aumentata, i prezzi di vendita sono rimasti stabili, con un lieve calo, e la redditività e gli investimenti si sono mantenuti a livelli elevati. Inoltre la CCCME ha argomentato che il panel in «Thailand – H-Beams»
(
148
)
ha dichiarato che tali evoluzioni positive di diversi fattori richiederebbero una spiegazione valida del motivo e del modo in cui, alla luce di tali tendenze evidentemente positive, l'industria interna ha subito, o ha continuato a subire, un pregiudizio ai sensi dell'accordo. La CCME ha affermato che la Commissione non aveva fornito una spiegazione valida in tal senso. La CCCME ha anche asserito che, nel procedimento relativo all'acido tartarico
(
149
)
, la Commissione aveva concluso che non vi era pregiudizio arrecato all'industria interessata poiché la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'occupazione erano cresciuti durante il periodo in esame, nonostante le tendenze al ribasso dell'industria in termini di produzione, volume delle vendite e quota di mercato.
(683)
Come rilevato al considerando 679, questi indicatori si devono valutare nel quadro dell'incremento dei consumi proprio di un mercato in crescita. L'analisi in questione ha mostrato che l'industria dell'Unione non è riuscita a beneficiare adeguatamente della crescita del mercato, sottolineando i concreti effetti negativi sullo sviluppo dell'industria dell'Unione. Inoltre l'analisi dettagliata della gara ha mostrato un evidente undercutting e crescenti perdite nelle vendite dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(684)
La Commissione ricorda che i fattori che causano il pregiudizio variano da un caso all'altro, in base all'industria e alla situazione fattuale. Tuttavia nessuno dei casi citati dalla CCCME è comparabile a livello fattuale con il presente caso. Ad esempio, nel procedimento relativo all'acido tartarico la redditività dell'industria dell'Unione ha mostrato una tendenza positiva stabile durante il periodo in esame e ha perfino superato il profitto di riferimento durante il periodo dell'inchiesta, diversamente da quanto accaduto in questo caso. Analogamente la situazione fattuale nell'oggetto dell'inchiesta del panel nel caso «Thailand – H-Beams» era sostanzialmente diversa. Innanzitutto il panel era in disaccordo con il fatto che l'autorità thailandese incaricata dell'inchiesta non avesse spiegato come le tendenze positive (soprattutto la redditività) corroborassero la loro determinazione certa di pregiudizio. Ancora una volta, i dati fattuali del presente caso non sono simili a quelli di «H-Beams». Oltre al fatto che nel presente caso diversi indicatori di pregiudizio hanno mostrato una tendenza negativa, la Commissione ha spiegato dettagliatamente la propria analisi e le conclusioni a cui è giunta in merito ai fattori di pregiudizio. Pertanto la Commissione ha rilevato che le conclusioni dei casi citati dalla CCCME non erano applicabili alla presente inchiesta.
(685)
La CCCME ha anche argomentato che i soli criteri relativi alla quota di mercato non potevano costituire la base di risultanze di pregiudizio notevole secondo quando statuito dal panel nel caso «EC and certain member States – Large Civil Aircraft»
(
150
)
; con l'aumento della domanda tutti i partecipanti del mercato hanno accresciuto le proprie vendite, circostanza indicativa di un mercato aperto e competitivo. Inoltre la CCCME ha affermato che il futuro deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e l'eccesso di capacità degli esportatori non poteva essere alla base di un pregiudizio notevole, poiché la presente inchiesta non ha valutato la minaccia del pregiudizio e non ha soddisfatto lo standard probatorio richiesto per casi analoghi, in linea con la causa T-528/09 «
Hubei Xinyegang Steel contro Consiglio dell'Unione europea»
(
151
)
, in cui il Tribunale ha considerato la valutazione dell'eccesso di capacità degli esportatori nell'ambito del test sulla «
minaccia di pregiudizio».
(686)
A questo proposito la Commissione ricorda che la risultanza di un pregiudizio notevole non si basa soltanto sulle quote di mercato, bensì sulla totalità dei numerosi indicatori economici valutati ai considerando 599, 606, 612 e 661, che comprendevano tra l'altro gli effettivi impatti negativi sulla crescita, la depressione dei prezzi, l'undercutting e l'underselling dei prezzi, nonché la contrazione dei profitti che dimostrano un pregiudizio notevole. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(687)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(688)
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, vendite vincolate e prezzi delle materie prime.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(689)
Il deterioramento della quota di mercato dell'industria dell'Unione lungo tutto il periodo in esame è stato simultaneo e direttamente connesso alla significativa penetrazione nel mercato dell'Unione di cospicui volumi di importazioni dalla Cina, che hanno provocato un sensibile undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione e, in ogni caso, hanno comportato una significativa contrazione dei prezzi di vendita dell'Unione.
(690)
Il volume delle importazioni dalla Cina è cresciuto (come illustrato nella tabella 2) passando da circa 189 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 498 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta, con un incremento di due volte e mezzo (+ 163 %). Per quanto riguarda la quota di mercato, nello stesso periodo si è registrato un incremento dal 14,8 % al 28,3 %, ossia in pratica quasi un raddoppio (+ 91 %). Nello stesso periodo (come indicato nella tabella 5) le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero sono aumentate solo del 14 % e la sua quota di mercato è scesa dal 64,3 % al 53,5 %, ossia un calo di 10,8 punti percentuali (o – 17 %). Le vendite sul più modesto mercato vincolato hanno fatto registrare una moderata diminuzione (– 12 %). Le importazioni oggetto di sovvenzioni sono aumentate sia in termini assoluti che relativi. Come mostra la tabella 1, il consumo sul mercato dell'Unione è aumentato del 38 % nel periodo in esame ed è evidente che sono state principalmente le importazioni dalla Cina a trarre vantaggio da tale crescita.
(691)
I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono diminuiti considerevolmente nel periodo in esame, ad esempio, secondo la tabella 3
bis
, del 62 %. I prezzi di vendita comparabili dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione a parti indipendenti (il mercato libero) hanno subito una riduzione generale del 12 % nel periodo in base all'analisi della tabella 7
bis
e del 41 % con l'analisi più affinata della tabella 7
ter
. Il livello dei prezzi dipende in gran parte dalla complessità dei tipi di prodotti venduti, e un confronto tipo per tipo tra i prodotti fabbricati internamente e i prodotti importati dal paese interessato (sulla base delle società incluse nel campione) è lo strumento più preciso per esaminare l'andamento dei prezzi. Durante il periodo dell'inchiesta da ciò emergono margini medi ponderati di undercutting per i due produttori esportatori inclusi nel campione superiori al 30 %.
(692)
Questo comportamento aggressivo ha iniziato a erodere la quota di mercato dell'industria dell'Unione dall'inizio del periodo in esame, e durante il PI la disponibilità sul mercato dei prodotti cinesi è continuata a prezzi estremamente bassi (ben al di sotto del costo di produzione dell'industria dell'Unione). Ciò si è verificato, tra l'altro, attraverso i meccanismi descritti sopra nella sezione sulle gare (considerando da 670 a 673) e ha generato una contrazione dei prezzi, perdite nelle vendite, una diminuzione della quota di mercato e un pregiudizio finanziario sia in termini di redditività ridotta che di investimenti in calo, mettendo a repentaglio l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione.
(693)
Come illustrato al considerando 665, vi erano anche elementi di prova del fatto che alcuni investimenti e progetti di espansione dell'industria dell'Unione già pianificati sono stati cancellati o sospesi a causa dell'aggressiva politica dei prezzi delle importazioni cinesi e della conseguente perdita di quote di mercato da parte dell'industria dell'Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(694)
Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Importazioni da paesi terzi
Paese
2017
2018
2019
PI
Corea
Volume (chilometri di cavo)
20 450
51 339
44 405
45 908
Indice
100
251
217
224
Quota di mercato (%)
1,6
3,3
2,7
2,6
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
796
873
1 627
1 073
Indice
100
110
204
135
Turchia
Volume (chilometri di cavo)
26 732
32 932
22 922
37 008
Indice
100
123
86
138
Quota di mercato (%)
2,1
2,1
1,4
2,1
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
428
501
776
594
Indice
100
117
181
139
Norvegia
Volume (chilometri di cavo)
12 143
11 622
22 728
26 471
Indice
100
96
187
218
Quota di mercato (%)
1,0
0,8
1,4
1,5
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
330
271
279
261
Indice
100
82
85
79
Altri paesi terzi
Volume (chilometri di cavo)
126 307
114 520
77 787
107 334
Indice
100
91
62
85
Quota di mercato (%)
9,9
7,4
4,7
6,1
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
1 631
1 728
2 447
1 218
Indice
100
106
150
75
Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato
Volume (chilometri di cavo)
185 633
210 414
167 842
216 721
Indice
100
113
90
117
Quota di mercato (%)
14,5
13,7
10,1
12,3
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
1 280
1 247
1 708
964
Indice
100
97
133
75
Fonte:
dati forniti da autorità doganali dell'UE, Comext (Eurostat).
(695)
Le importazioni dalla Corea sono aumentate nel periodo in esame, passando da circa 20 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 45 000 nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni è passata dall'1,6 % nel 2017 al 2,6 % nel periodo dell'inchiesta. I prezzi medi della Corea sembrano significativamente più elevati sia di quelli dell'industria dell'Unione che di quelli dei produttori esportatori. Pertanto, in considerazione dei prezzi elevati e dei limitati volumi, non è sembrato che le importazioni dalla Corea avessero un ruolo nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(696)
A quanto risulta, le importazioni dalla Turchia sono state vendute a un prezzo modesto, benché superiore a quello delle importazioni cinesi nel periodo 2018-PI e con un graduale aumento. La quota di mercato degli esportatori turchi è rimasta sostanzialmente stabile nel periodo in esame a un livello appena superiore al 2 %. Tali tendenze si basano su statistiche che includono molti tipi di prodotto e pertanto, visti i limitati volumi complessivi, la Commissione non è in grado di stimare con precisione l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Benché non si possa escludere che le importazioni turche abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, tenuto conto del loro volume relativo rispetto alle importazioni del prodotto in esame e della stabilità della quota di mercato in tutto il periodo, la Commissione ha concluso che, anche se queste importazioni hanno avuto un impatto limitato sulla situazione dell'industria, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(697)
Anche le importazioni dalla Norvegia, infine, sono aumentate nel periodo in esame. I prezzi norvegesi, che erano già bassi nel 2017, hanno continuato a diminuire nel periodo in esame (– 21 % nel periodo 2017-PI), a un livello di prezzo ben inferiore sia a quello dell'industria dell'Unione sia a quello degli esportatori cinesi. La quota di mercato degli esportatori norvegesi è aumentata nello stesso periodo dall'1 % all'1,5 %. Tali tendenze si basano su statistiche che includono molti tipi di prodotto e pertanto, visti i limitati volumi complessivi, la Commissione non è in grado di stimare con precisione l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Benché non si possa escludere che le importazioni norvegesi abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dato il loro volume relativo rispetto alle importazioni del prodotto in esame, la Commissione ha concluso che, anche se queste importazioni hanno avuto un impatto limitato sulla situazione dell'industria, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(698)
Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite leggermente nel periodo in esame in termini assoluti, e nel contempo hanno perso una quota di mercato significativa. I prezzi medi erano alti e pertanto non vi sono indicazioni che abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
(699)
La CCCME ha affermato che non esisteva alcuna correlazione tra le importazioni dalla Cina e lo sviluppo dell'industria dell'Unione. In particolare, a parere della CCCME, tra il 2017 e il 2018, parallelamente al massimo incremento del volume di importazioni dalla Cina, l'industria dell'Unione ha accresciuto la propria redditività. La CCCME ha altresì affermato che tra il 2018 e il 2019, quando le importazioni dalla Cina crescevano e i prezzi diminuivano, i produttori dell'Unione hanno aumentato i propri prezzi di vendita senza perdere quote di mercato.
(700)
A tal proposito la Commissione ricorda che la quota di gran lunga maggiore del mercato si basa su contratti di fornitura a lungo termine, come illustrato ai considerando da 668 a 678. Inoltre la redditività dell'industria dell'Unione si è attestata a un livello inferiore al profitto di riferimento durante l'intero periodo in esame, il che dimostra che l'industria dell'Unione subiva già il pregiudizio nel 2018 e 2019 quando, come osservato dalla CCCME, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno registrato un forte incremento. La Commissione ritiene pertanto che le argomentazioni addotte dalla CCCME non dimostrino l'assenza di un nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio. In realtà ciò non fa che confermare che è trascorso un determinato arco di tempo tra l'aumento delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina e la tendenza negativa di alcuni degli indicatori di pregiudizio.
(701)
Alla luce di quanto precede, le importazioni da paesi diversi dalla Cina non possono aver causato il deterioramento osservato nelle prestazioni dell'industria dell'Unione, e in ogni caso non attenuano il nesso di causalità tra tale deterioramento e la penetrazione delle importazioni cinesi.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(702)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione
2017
2018
2019
PI
Volume delle esportazioni (chilometri di cavo)
85 676
99 295
95 397
108 672
Indice
100
116
111
127
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
1 329
1 111
1 282
949
Indice
100
84
96
71
Fonte:
industria dell'Unione.
(703)
Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono aumentate del 27 % nel periodo in esame, passando da circa 85 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 108 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta.
(704)
Il prezzo medio delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è calato del 29 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 329 EUR/chilometro di cavo nel 2017 a 949 EUR/chilometro di cavo nel periodo dell'inchiesta. I livelli dei prezzi erano superiori a quelli dell'Unione.
(705)
Nel contesto dell'aumento delle esportazioni e dei livelli di prezzo relativamente alti, è chiaro che tali esportazioni non avrebbero arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.
5.2.3.
Volume vincolato
(706)
Come indicato nella tabella 4, durante il periodo in esame l'uso vincolato dell'industria dell'Unione è diminuito del 12 %.
(707)
Tenuto conto delle dimensioni modeste del mercato (stimate a meno del 5 % della produzione dell'Unione durante il PI), la Commissione ha rilevato che la lieve diminuzione dell'uso vincolato non ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
5.2.4.
Prezzo delle materie prime
(708)
La principale materia prima utilizzata dall'industria dell'Unione sono le fibre ottiche, prodotte nell'Unione o importate. Diversi importatori hanno affermato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione acquistano fibre ottiche dalle loro società collegate al di fuori dell'Unione a prezzi di trasferimento che non corrispondono al prezzo di mercato di questa materia prima. In effetti gli importatori sospettavano che tale prezzo di trasferimento fosse troppo alto e quindi si traducesse in un tasso di profitto inferiore per i produttori dell'UE inclusi nel campione.
(709)
In particolare Connect Com ha espresso preoccupazione sui prezzi di trasferimento interni per le operazioni intersocietarie che avvengono all'interno dei gruppi Prysmian e Corning.
(710)
Per indagare su questa argomentazione la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione informazioni aggiuntive sui loro acquisti di fibre ottiche utilizzate per la produzione di cavi di fibre ottiche durante il PI. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni sulle fibre ottiche prodotte da società collegate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e sulle vendite di tali fibre (volume e quantità) sia ad acquirenti collegati che indipendenti all'interno e all'esterno dell'Unione. Confrontando le vendite degli stessi tipi di fibre a parti collegate e indipendenti, la Commissione ha potuto stabilire che i prezzi erano dello stesso ordine di grandezza e pertanto le vendite di fibre a società collegate erano state effettuate a condizioni di mercato. I dati relativi a tale attività sono specifici per le singole imprese e riservati: non è pertanto possibile divulgarli.
(711)
La Commissione ha pertanto concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione non è stato causato dall'impatto dei prezzi di trasferimento sulla redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
5.2.5.
Effetto della pandemia di COVID-19
(712)
Nella sua comunicazione sull'apertura di cui al considerando 5 la CCCME ha sostenuto che esiste una chiara correlazione tra la contrazione delle vendite dell'industria dei cavi di fibre ottiche dell'UE (e globale) e l'inizio della pandemia e che tale situazione non dovrebbe essere sfruttata per imporre misure di difesa commerciale ingiustificate. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Connect Com ha sostenuto che non era chiaro quale parte dei dati relativi al periodo dell'inchiesta si riferisse al 2019 e quale parte si riferisse al 2020. Pertanto non ha potuto valutare l'impatto atteso della pandemia di COVID-19 e ha richiesto una ripartizione dei dati relativi al periodo dell'inchiesta. A proposito di tale argomentazione la Commissione osserva di aver chiesto alle parti di fornire tutti i dati relativi al periodo dell'inchiesta suddivisi per trimestri, in modo da poter valutare un eventuale impatto della pandemia di COVID-19 sul periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha rivelato che la pandemia di COVID-19 ha avuto soltanto un impatto limitato e temporaneo sull'industria (come descritto ai considerando 599 e 729) e non ha impedito il significativo aumento di consumo nell'Unione durante il periodo in esame.
5.3.
Conclusione sul nesso di causalità
(713)
La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nessuno degli altri fattori è stato in grado di spiegare l'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di perdita di quota di mercato, contrazione dei prezzi e bassa redditività, diminuzione degli investimenti e dell'utile sul capitale investito.
(714)
L'impatto negativo sulla redditività causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e la continua pressione sui prezzi non hanno consentito all'industria dell'Unione di intraprendere gli investimenti necessari per la sopravvivenza a lungo termine dell'industria. Ciò è supportato dalla tendenza al ribasso descritta al considerando 657 e dalla cancellazione degli investimenti pianificati descritta al considerando 665.
(715)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Gli altri fattori noti non erano in grado, individualmente o collettivamente, di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole.
6.
INTERESSE DELL'UNIONE
(716)
In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che nel presente caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti.
(717)
Sono state trasmesse diverse osservazioni in merito all'interesse dell'Unione. In particolare il governo della RPC ha affermato che le importazioni dalla Cina promuovono efficacemente lo sviluppo della tecnologia nel settore e stimolano la concorrenza nel mercato dell'Unione. Secondo il governo della RPC il settore dei cavi di fibre ottiche nell'Unione, se eccessivamente protetto, perderà solo terreno rispetto ai paesi terzi, pertanto non vi è alcun interesse dell'Unione a portare avanti un'inchiesta nel settore, che potrebbe danneggiare la cooperazione bilaterale tra Cina e Unione in ambito digitale.
(718)
Anche Connect Com ha affermato che l'istituzione di misure sarebbe dannosa per il settore perché gli importatori cinesi non potrebbero più presentare offerte allettanti alle gare d'appalto. Di conseguenza il livello dei prezzi nelle procedure di gara aumenterebbe e ciò avrebbe ripercussioni negative sui bilanci pubblici.
(719)
La CCCME ha osservato che l'agenda per la digitalizzazione dell'UE e la transizione al 5G sarebbero più favorite evitando di limitare ulteriormente le forniture di cavi di fibre ottiche di alta qualità dalla Cina.
(720)
Cable 77, invece, ha sottolineato che l'imposizione di dazi sui cavi di fibre ottiche avrebbe un impatto anche su altri settori e che, se devono essere imposti dazi sui cavi, allora vanno imposti anche sulle fibre perché i produttori dell'Unione impiegano anche fibre prodotte al di fuori dell'Unione.
(721)
Tuttavia, come spiegato nei considerando seguenti, la Commissione non ha trovato motivi validi per concludere che l'istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina non sia nell'interesse dell'Unione.
6.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(722)
Nell'Unione vi sono 29 aziende che producono cavi di fibre ottiche e impiegano circa 4 700 dipendenti (ETP). I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione.
(723)
L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere una posizione competitiva sul mercato e di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando al contempo la redditività verso livelli sostenibili.
(724)
L'assenza di misure potrebbe avere un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione provocando un'ulteriore contrazione dei prezzi e una riduzione delle vendite e della produzione, il che porterebbe a un ulteriore deterioramento finanziario in termini di redditività e investimenti, compromettendo il futuro dell'industria.
6.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(725)
Il settore dell'importazione ha potuto contare su una collaborazione relativamente scarsa. Cinque importatori indipendenti hanno presentato un modulo di campionamento entro il termine. Di questi cinque importatori, quattro hanno risposto al questionario. Un nuovo importatore si è manifestato dopo l'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina e ha chiesto di collaborare anche alla presente inchiesta. La Commissione ha concesso lo status di parte interessata a tale importatore per la presente inchiesta a partire dal giorno in cui si è manifestato, e ha preso in considerazione le informazioni trasmesse per la presente inchiesta fatte salve le fasi procedurali già scadute.
(726)
I cinque importatori che hanno collaborato rappresentano circa il 12 % delle importazioni cinesi. Due importatori hanno fornito informazioni complete nella loro risposta al questionario, mentre altri tre non sono stati in grado di fornire dati precisi sui profitti per il prodotto in esame nel PI. Tutti gli importatori che hanno collaborato si sono opposti alle misure.
(727)
Gli importatori che hanno collaborato si trovano in quattro diversi Stati membri dove sono concentrate principalmente le loro attività. Importano il 70-90 % dei loro acquisti di cavi di fibre ottiche dalla Cina e si riforniscono della parte restante presso produttori dell'Unione e di altri paesi terzi. Hanno sottolineato l'importanza di avere diverse fonti di approvvigionamento. Le importazioni di cavi di fibre ottiche da paesi terzi non sono soggette a dazi doganali nell'Unione.
(728)
Una parte importante dell'attività degli importatori che hanno collaborato è fare offerte per progetti minori. Oltre a tali offerte, propongono ai clienti anche prodotti aggiuntivi (ad esempio condotti, connettori e armadi) e servizi complessi (ad esempio progettazione e installazione di reti). In media il prodotto in esame rappresenta circa un terzo del loro fatturato totale.
(729)
Nessuno degli importatori ha affermato che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto notevole sulla loro attività commerciale. Un importatore ha affermato che si è verificato un certo rallentamento nel marzo 2020 a causa del lockdown, ma ha sottolineato che l'importanza dei progetti relativi alla fibra fino all'abitazione è stata amplificata da questa crisi.
(730)
Gli importatori ritengono che il loro vantaggio competitivo rispetto ai produttori dell'Unione risieda nell'efficienza della loro struttura di vendite e della logistica: riducono i tempi di consegna mantenendo una quantità elevata di scorte nel loro magazzino e mirano a rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze dei loro clienti.
(731)
Gli importatori hanno affermato di non potersi procurare tutti i cavi di fibre ottiche dall'industria dell'Unione, in quanto quest'ultima non è in grado di fornire le quantità richieste entro i termini necessari. Hanno affermato che, nel periodo 2017-2018, il mercato ha registrato una carenza di cavi di fibre ottiche e della principale materia prima, la fibra ottica, di conseguenza l'industria dell'Unione non è stata in grado di soddisfare la loro domanda e hanno dovuto trovare altri fornitori. Alcuni importatori hanno sottolineato che, con la comparsa delle reti di fibre ottiche e 5G, la domanda di cavi di fibre ottiche è aumentata e dovrebbe aumentare ulteriormente. Hanno sostenuto che questa maggiore domanda, in combinazione con potenziali misure di difesa commerciale, potrebbe portare a una nuova carenza sul mercato e a ritardi nell'espansione delle reti di fibre ottiche e 5G.
(732)
L'industria dell'Unione ha confutato l'argomentazione relativa a problemi di approvvigionamento sostenendo di disporre di un'ampia capacità inutilizzata. L'inchiesta ha infatti rilevato che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è stato del 59 % durante il PI e la capacità produttiva di cavi di fibre ottiche è di oltre due milioni di chilometri di cavo, ben al di sopra del consumo stimato di cavi di fibre ottiche dell'Unione per i prossimi anni. L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione hanno la capacità di produrre più cavi di fibre ottiche se necessario. Inoltre esistono fonti alternative di approvvigionamento nei paesi terzi.
(733)
Gli importatori hanno altresì affermato di disporre di contratti di fornitura a lungo termine con i loro clienti in cui sono stati concordati prezzi fissi per un periodo totale di 2-4 anni e in cui non compare alcuna clausola di adeguamento dei prezzi per aumenti imprevisti dei loro prezzi di acquisto. Pertanto non sarebbe possibile trasferire i maggiori costi sui loro clienti. Inoltre gli importatori hanno affermato di non essere in grado di fare offerte nell'ambito di gare annunciate durante la presente inchiesta poiché non sanno quale prezzo pagheranno per i cavi di fibre ottiche nel caso in cui vengano imposte misure.
(734)
Gli importatori hanno inoltre affermato che non sarebbe stato possibile trasferire la fonte di approvvigionamento ad altri paesi terzi nel caso di contratti in corso poiché i cavi sono stati sottoposti a complesse procedure di approvazione, quindi vi sarebbe stato il rischio di gravi ritardi e notevoli difficoltà nel processo di soffiaggio che deve essere adattato alla rigidità del cavo che varia da fornitore a fornitore anche per prodotti con la stessa specifica tecnica.
(735)
Inoltre alcuni importatori hanno anche affermato che i cavi cinesi sono di qualità superiore rispetto ai cavi prodotti dall'industria dell'Unione. Sebbene le specifiche tecniche siano le stesse, affermano che i cavi di fibre ottiche cinesi sono prodotti su linee di produzione più recenti e la finitura, l'arrotolamento e le caratteristiche tecniche sono di livello più elevato. Questi importatori sostengono inoltre che la differenza di qualità non riguarda solo il prodotto, aggiungendo che i produttori cinesi soddisfano le esigenze individuali dei loro clienti in modo più flessibile e tempestivo e forniscono migliori servizi post vendita. Inoltre un importatore sostiene che la differenza di prezzo tra i cavi di fibre ottiche dell'Unione e quelli cinesi è inferiore a quella dichiarata nella denuncia. Tale importatore afferma inoltre che i produttori dell'Unione forniscono altri prodotti (condotti, fori di accesso, chiusure) e ritiene che le misure consentirebbero ai produttori dell'Unione di legare tali altri prodotti ai cavi di fibre ottiche vendendoli come parte di un progetto. Ritiene inoltre che le misure creerebbero un disincentivo per i produttori dell'Unione a innovare, in quanto li tutelerebbero dalla concorrenza. A suo avviso ciò comporterebbe un rallentamento della diffusione delle reti.
(736)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Connect Com ha sostenuto che il livello di dazi proposto superava in maniera significativa i propri margini di profitto. Tale situazione genererebbe perdite sostanziali poiché non sarebbe in grado di trasferire i dazi ai clienti, con cui ha in corso contratti a lungo termine che prevedono prezzi fissi. Inoltre Connect Com ha asserito che il proprio margine di profitto nei contratti pubblici era di norma notevolmente inferiore al 20 % e che le misure antisovvenzioni, assieme a quelle antidumping, non consentirebbero loro di rispettare i contratti in corso. Pertanto i dazi potrebbero arrivare a determinarne il fallimento. Gli importatori hanno inoltre sostenuto che i produttori dell'Unione non erano in grado di fornire tempestivamente i cavi di fibre ottiche corrispondenti ai requisiti, o non ne avevano la volontà; pertanto l'introduzione delle misure avrebbe provocato scarsità di cavi di fibre ottiche e notevoli ritardi nei tempi di consegna e nell'installazione delle reti. Inoltre Connect Com ha asserito che non era corretto aumentare il margine di profitto dei produttori UE da 8 % a 12 %, azzerando invece il margine di profitto degli importatori o considerandoli persino in perdita.
(737)
La Commissione ha riscontrato che, sebbene gli importatori che hanno collaborato abbiano legami commerciali stabili con i loro fornitori di cavi di fibre ottiche in Cina, non hanno contratti a lungo termine che fissino volumi o prezzi di acquisto con tali fornitori. In effetti gli importatori effettuano ordini regolari per grandi volumi di cavi di fibre ottiche e ricevono un preventivo per ogni ordine dai produttori cinesi. Sebbene gli importatori affermino che cambiare fornitore sarebbe costoso e dispendioso in termini di tempo, tutti acquistano anche da altre fonti (ad es. nell'Unione, negli Stati Uniti, in India, in Kazakhstan, in Bielorussia, in Ucraina) e sono riusciti a trovare nuovi fornitori durante la presunta carenza del 2017-2018. Ciò indica che, se da un lato gli importatori potrebbero effettivamente dover pagare un prezzo più elevato per gli ordini già effettuati ma non ancora ricevuti prima dell'istituzione di misure, non sarebbe eccessivamente difficile per loro passare a nuovi fornitori in un tempo relativamente breve.
(738)
Se è vero che le misure compensative potrebbero avere un certo impatto negativo sugli importatori, riducendone la redditività, d'altra parte essi saranno in grado di assorbire e/o trasferire parte dell'aumento dei costi causato dal dazio ai propri clienti, in virtù dei loro notevoli margini di profitto superiori al 20 %. Gli importatori anche hanno la possibilità di reperire fonti alternative di approvvigionamento, tra cui altri paesi terzi e l'industria dell'Unione. Pertanto la combinazione di altre fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame e della capacità di assorbire e/o almeno trasferire parzialmente l'effetto dei dazi sui propri clienti significherebbe che gli importatori indipendenti non sono colpiti in modo sproporzionato dall'istituzione delle misure.
(739)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha sostenuto che l'istituzione di misure compensative sarebbe dannosa per l'agenda per la digitalizzazione dell'UE e gli obiettivi di connettività, poiché tali misure comporteranno carenze critiche di questo prodotto essenziale alle reti 5G e indurranno un aumento dei prezzi, senza fornire elementi di prova a suffragio di tale affermazione.
(740)
Le asserzioni concernenti le differenze di qualità, la carenza di offerta, l'incapacità o la mancanza di volontà di rifornire il mercato da parte dell'industria dell'Unione, le differenze di prezzo, la redditività degli importatori, i rischi di monopolio o di oligopolio, gli incentivi all'innovazione e i tempi di distribuzione per le reti di telecomunicazioni erano prive di fondamento e pertanto non hanno potuto essere accolte.
(741)
Ad ogni modo l'inchiesta ha dimostrato come uno degli aspetti importanti del pregiudizio nel presente caso sia precisamente il fatto che, a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, l'industria dell'Unione non sia stata in grado di conseguire il livello di profitti che le consentirebbero di continuare a investire tra l'altro in un'ulteriore capacità per soddisfare la crescente domanda del mercato in espansione dell'Unione. L'impatto previsto delle misure è precisamente quello di ripristinare condizioni di parità e consentire il concretizzarsi di tali profitti, investimenti ed espansione della capacità.
(742)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Connect Com ha sostenuto che i costi delle materie prime stavano aumentando sensibilmente in tutti i settori, e che il fenomeno riguardava anche la produzione di cavi a banda larga. A tale proposito Connect Com ha citato esempi di aumento dei prezzi di un fornitore cinese non indicato, riguardanti il periodo tra il secondo trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2021. Connect Com ha sostenuto che era urgentemente necessario ampliare le reti di cavi a banda larga in Europa, ma i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare la domanda in tempi brevi a prezzi competitivi e accettabili; pertanto non è opportuno imporre dazi o, in alternativa, i dazi si dovrebbero sospendere.
(743)
Né la rappresentatività né l'effetto di tale aumento dei prezzi su utilizzatori e importatori sono stati motivati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
6.3.
Interesse degli utilizzatori e dei distributori
(744)
Il prodotto in esame è richiesto da diversi settori, principalmente da grandi operatori di telecomunicazioni, enti pubblici (come i comuni) responsabili dell'ampliamento della rete a banda larga, installatori, operatori e distributori.
(745)
Un numero modesto di utilizzatori ha collaborato all'inchiesta: due grandi operatori di telecomunicazioni (Deutsche Telekom in Germania e Proximus in Belgio), cinque installatori e operatori di rete, un distributore e un piccolo utilizzatore. Insieme, gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano meno del 12 % del volume totale delle importazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina e meno del 9 % del volume totale del consumo di cavi di fibre ottiche nell'UE durante il PI.
(746)
Tra le risposte degli utilizzatori al questionario, diverse erano molto carenti e non contenevano argomentazioni o informazioni sull'interesse dell'Unione. Nessuno degli enti pubblici che acquistano cavi di fibre ottiche ha collaborato all'inchiesta.
(747)
BYCN Axione e un altro utilizzatore che acquista cavi di fibre ottiche principalmente da produttori dell'Unione non si sono opposti alle misure. Deutsche Telekom e il distributore spagnolo Comercial Electro Industrial S.A. («Comel») si opporrebbero all'istituzione di misure.
(748)
Deutsche Telekom prevede un aumento della domanda di cavi di fibre ottiche a causa dell'installazione massiccia della rete 5G e sostiene che i cavi di fibre ottiche rappresentano un mercato globale con tecnologia standardizzata, distribuzione e fornitori globali. Sostiene che i dazi sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina possono causare disagi significativi per garantire la domanda di cavi dell'Unione e rischiano di ostacolare o ritardare l'installazione della rete, dando luogo a un aumento significativo dei costi per i clienti dell'UE. Afferma inoltre che i prezzi sono calati a causa delle sovraccapacità esistenti e che tutti gli attori hanno investito per aumentare la capacità durante la presunta carenza di approvvigionamento di alcuni anni fa.
(749)
La Commissione ha concluso che è inevitabile che i dazi compensativi abbiano implicazioni in termini di costi per gli utilizzatori che acquistano i loro cavi di fibre ottiche dalla Cina, ma ciò è dovuto al comportamento sleale degli esportatori cinesi. Inoltre l'inchiesta ha stabilito che i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minore del costo totale di installazione dei progetti di reti digitali, che nel caso del 5G è molto inferiore al 5 %. Gli acquisti del prodotto in esame da parte degli operatori di telecomunicazioni che hanno collaborato rappresentano una percentuale marginale del fatturato delle società, che acquistano una parte significativa dei loro cavi di fibre ottiche da altre fonti. Per quanto riguarda l'argomentazione dell'altro utilizzatore secondo cui è difficile cambiare fornitore, come spiegato al considerando 737 anche altri importatori hanno riscontrato di acquistare da diverse fonti in paesi terzi. Analogamente gli utilizzatori hanno anche la possibilità di reperire fonti alternative di approvvigionamento, compresi i fornitori di altri paesi terzi. Poiché la domanda di cavi di fibre ottiche dovrebbe espandersi nei prossimi anni, utilizzatori e distributori saranno in concorrenza su un mercato più ampio rispetto al passato. Questa è un'opportunità per loro di mantenere e sviluppare le loro attività commerciali anche se i loro prezzi aumentano a causa dei dazi compensativi.
(750)
Si sottolinea inoltre che l'esistenza di una sovraccapacità determinata dalla Cina non giustifica pratiche commerciali sleali il cui pregiudizio per l'industria dell'Unione ne mette a rischio il futuro, nonché la diversità dell'offerta e quindi la concorrenza nel mercato dell'Unione.
(751)
La Commissione ha pertanto concluso che gli utilizzatori e i distributori non sono influenzati in modo sproporzionato dall'istituzione di misure.
6.4.
Altri fattori
(752)
I cavi di fibre ottiche sono necessari per costruire reti veloci a banda larga e sono quindi di grande importanza per i cittadini, le imprese e gli enti pubblici in tutta l'UE che dipendono da queste reti per il lavoro da casa, l'apprendimento da casa, la gestione di un'attività o la fornitura di servizi. L'investimento attraverso il programma NextGenerationEU
(
152
)
è una delle principali priorità dell'Unione europea che mira anche a diffondere infrastrutture a banda larga ad alta tecnologia che raggiungano ogni angolo dell'UE. I cavi di fibre ottiche sono quindi fondamentali per il decennio digitale dell'UE
(
153
)
e anche per la sua sovranità digitale.
(753)
Data l'importanza del prodotto in esame alla luce dei suddetti obiettivi pubblici, la Commissione ha analizzato attentamente l'impatto delle potenziali misure sull'ampliamento di progetti di rete a banda larga.
(754)
Diverse parti hanno affermato che i consumatori e i bilanci pubblici dell'Unione sarebbero danneggiati se fossero istituite misure poiché il prezzo dei cavi di fibre ottiche, e quindi il prezzo totale dei progetti di rete, aumenterebbero.
(755)
La Commissione ha quindi analizzato il costo dei cavi di fibre ottiche rispetto al costo totale dei progetti di rete. L'inchiesta ha dimostrato che i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minore del costo totale d'installazione delle reti digitali. Infatti i lavori di costruzione (ovvero lo scavo del terreno per la posa dei cavi) rappresentano la voce di costo più significativa di questi progetti ammontando a circa l'80 % dei costi totali. Il restante 20 % è costituito dai costi dei materiali che includono anche altri prodotti quali condotti, armadi e connettori. La Commissione ha riscontrato che i cavi di fibre ottiche rappresentano una percentuale minore dei costi totali dei progetti di rete: nel caso del 5G è inferiore al 5 % secondo uno dei grandi utilizzatori. I produttori dell'UE e gli importatori che hanno collaborato hanno anche affermato che i cavi di fibre ottiche rappresentano circa il 5-10 % dei costi totali dei progetti di rete.
(756)
Il modesto livello di collaborazione dei principali operatori di rete dell'UE e degli enti pubblici responsabili dei grandi progetti di rete suggerisce inoltre che eventuali misure sui cavi di fibre ottiche non avrebbero un impatto sostanziale sui costi e sui tempi di tali progetti.
6.5.
Conclusione sull'interesse dell'Unione
(757)
Dall'inchiesta è emerso che esiste una capacità sufficiente nell'Unione e in altri paesi terzi per sostituire le importazioni originarie della Cina. Inoltre l'istituzione di misure compensative consentirebbe all'industria dell'Unione di investire nei siti di produzione dell'Unione e in nuove tecnologie a vantaggio dell'industria utilizzatrice. Allo stesso tempo le misure non impedirebbero alle importazioni da paesi terzi (compresa la Cina) di competere equamente sul mercato dell'Unione. Anche se la domanda di cavi di fibre ottiche aumentasse nei prossimi anni, come previsto dagli operatori del mercato, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto in esame non correrebbero rischi evidenti di carenza di offerta e l'installazione della rete a banda larga di fibre ottiche per le abitazioni e le imprese non subirebbe quindi alcun ritardo.
(758)
Nel complesso, sebbene in assenza di misure gli utilizzatori, gli importatori, i clienti finali e i bilanci pubblici potrebbero beneficiare di prodotti più economici a breve termine, le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Cina porterebbero inevitabilmente i produttori dell'Unione fuori dal mercato dell'Unione, con conseguente perdita per l'industria utilizzatrice di preziose fonti di approvvigionamento e aumento potenziale dei prezzi all'importazione in assenza di concorrenza da parte dei produttori dell'Unione. Infine la sopravvivenza dei produttori dell'Unione è fondamentale per la sovranità digitale dell'UE.
(759)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.
7.
MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
(760)
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo.
7.1.
Livello delle misure compensative definitive
(761)
L'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l'importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.
(762)
L'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «
[s]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione
».
(763)
Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.
(764)
In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Aliquota del dazio compensativo
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
10,3 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
5,1 %
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I
7,8 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II
10,3 %
Tutte le altre società
10,3 %
(765)
L'inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo ad un'inchiesta antidumping distinta, relativa allo stesso prodotto in esame originario della RPC, in esito alla quale la Commissione ha istituito misure antidumping al livello del margine di dumping. La Commissione ha garantito che l'istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»), conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base.
(766)
Il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
154
)
, facendo riferimento a costi e profitti esenti da distorsioni in un paese terzo rappresentativo appropriato. Di conseguenza in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e per evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell'importo definitivo accertato per la sovvenzione e, successivamente, ha istituito il dazio antidumping definitivo rimanente, che corrisponde al pertinente margine di dumping detratto l'importo del dazio compensativo in modo che raggiunga il pertinente livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l'intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base.
(767)
Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione sarebbe rappresentativo per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all'inchiesta.
(768)
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato sulla base della media ponderata degli importi totali delle sovvenzioni compensabili stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e degli importi di sovvenzioni stabiliti per le voci soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l'importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non saranno lesi dall'applicazione di tale approccio.
(769)
Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:
Società
Margine di dumping
Tasso di sovvenzione
Livello di eliminazione del pregiudizio
Aliquota del dazio compensativo
Aliquota del dazio antidumping
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
44,0 %
10,3 %
61,3 %
10,3 %
33,7 %
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
19,7 %
5,1 %
42,0 %
5,1 %
14,6 %
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I
31,2 %
7,8 %
52,7 %
7,8 %
23,4 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II
31,2 %
10,3 %
52,8 %
10,3 %
20,9 %
Tutte le altre società
44,0 %
10,3 %
61,3 %
10,3 %
33,7 %
(770)
L'aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(771)
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del nome dell'entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota del dazio. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
7.2.
Clausola di monitoraggio specifica
(772)
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, occorrono misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».
(773)
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale.
(774)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(775)
Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l'aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
8.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(776)
Le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese. Alle parti interessate è stata concessa l'opportunità di presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(777)
In virtù dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
155
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(778)
Come illustrato nei considerando 765 e 769, la Commissione ha detratto dal margine di dumping una parte dell'importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Pertanto, qualora si verificassero una modifica o un'abrogazione dei dazi compensativi definitivi, il livello dei dazi antidumping dovrebbe essere automaticamente aumentato secondo la stessa proporzione al fine di riflettere la portata reale della doppia contabilizzazione a seguito di tale modifica o abrogazione. Tale modifica dei dazi antidumping dovrebbe avere luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(779)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
156
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) e originari della Repubblica popolare cinese.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
i)
i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
ii)
i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
2. Il dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente:
Società
Dazio compensativo definitivo
Codice addizionale TARIC
Gruppo FTT:
1.
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
2.
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
3.
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
10,3 %
C696
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
5,1 %
C697
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I
7,8 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II
10,3 %
Tutte le altre società
10,3 %
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
5. La dichiarazione in dogana indica la lunghezza in chilometri del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
157
)
.
6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione
(
158
)
è così modificato:
1)
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
33,7 %
C696
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
14,6 %
C697
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I
23,4 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II
20,9 %
Tutte le altre società
33,7 %
C699»
2)
è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 7:
«7. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione
(
*1
)
, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34
).»;"
3)
è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 8:
«8. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.»;
4)
l'allegato I è sostituito dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
2
)
GU C 442 del 21.12.2020, pag. 18
.
(
3
)
Nel presente regolamento l'espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(
4
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 316 del 24.9.2020, pag. 10
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (
GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1
) («caso sugli pneumatici»), regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5
) («caso sulle biciclette elettriche») e regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33
) («caso sui prodotti in fibra di vetro»).
(
6
)
Cfr. relazione del panel,
United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China
, WT/DS437/R, adottata il 16 gennaio 2015, punto 7.152.
(
7
)
Cfr. i casi citati alla nota 5.
(
8
)
Disponibili all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508.
(
9
)
Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (
GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6
).
(
10
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 («la relazione») — capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(
11
)
Cfr. il repertorio di riferimento dei prodotti e servizi chiave nelle industrie strategiche emergenti, http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf e il repertorio di
«quattro elementi essenziali»
del piano «Made in China 2025», http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html e http://www.cm2025.org/uploadfile/2016/1122/20161122053929266.pdf, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
12
)
Relazione, capitolo 2, pag. 17.
(
13
)
Avviso del Consiglio di Stato sulla pubblicazione della strategia «Made in China 2025» (Guofa (2015) n. 28) - Colonna di divulgazione delle informazioni del governo (www.gov.cn), ultima consultazione: 28 giugno 2021.
(
14
)
Cfr. «US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pag. 12.
(
15
)
http://www.gov.cn/xinwen/2014-10/14/content_2764849.htm, ultima consultazione: 6 agosto 2021.
(
16
)
http://www.forestry.gov.cn/lczb/5/20210429/101204144404645.html, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
17
)
https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/gjss/sjdt/201806/t20180612_1154987.html?code=&state=123, ultima consultazione: 6 agosto 2021.
(
18
)
https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf, ultima consultazione: 28 giugno 2021.
(
19
)
Cfr. «Made in China 2025», capitolo 4: «Sostegno strategico e approvvigionamento».
(
20
)
http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html, ultima consultazione: 6 agosto 2021.
(
21
)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/24/content_9972.htm, ultima consultazione: 6 agosto 2021.
(
22
)
http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/08/content_5145162.htm, ultima consultazione: 6 agosto 2021.
(
23
)
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4509627/c5862297/part/5862506.doc, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
24
)
https://www.miit.gov.cn/ztzl/rdzt/znzzxggz/wjfb/art/2020/art_4430cca546bd4f4c9dd7c96b31bc7c11.html, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
25
)
https://www.directindustry.com/soc/yangtze-optical-fibre-cable-joint-stock-limited-company-212621.html, ultima consultazione: 6 agosto 2021.
(
26
)
http://www.gov.cn/zwgk/2009-04/15/content_1282430.htm, ultima consultazione: 2 agosto 2021.
(
27
)
http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/17/content_2468348.htm, ultima consultazione: 2 agosto 2021.
(
28
)
http://www.gov.cn/zwgk/2010-04/08/content_1576039.htm, ultima consultazione: 2 agosto 2021.
(
29
)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm, ultima consultazione: 2 agosto 2021.
(
30
)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/20/content_9789.htm, ultima consultazione: 5 agosto 2021.
(
31
)
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201702/t20170204_961174.html?code=&state=123, ultima consultazione: 3 agosto 2021.
(
32
)
http://www.gov.cn/zwgk/2006-12/21/content_474651.htm, ultima consultazione: 7 agosto 2021.
(
33
)
http://www.most.gov.cn/xwzx/xwfb/200312/t20031214_10451.html, ultima consultazione: 7 agosto 2021.
(
34
)
Relazione dell'organo d'appello, «European Communities and Certain Member States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft».
(
35
)
https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance, ultima consultazione: 26 ottobre 2021.
https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance, ultima consultazione: 26 ottobre 2021.
(
36
)
Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013) (emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, del 27 marzo 2011, e modificato conformemente alla decisione della medesima commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme del 16 febbraio 2013).
(
37
)
http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
38
)
Tredicesimo piano quinquennale sulle zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia (2017), pag. 9, http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170510_132712.html, ultima consultazione: 10 agosto 2021.
(
39
)
Politiche di agevolazione delle zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia, pag. 1.
(
40
)
Politiche di agevolazione delle zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia, pag. 1.
(
41
)
Cfr. la sezione 3.3.1 del repertorio.
http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
42
)
Cfr. la comunicazione del governo popolare dello Zhejiang sull'emanazione del «Piano di azione dello Zhejiang per la trasformazione globale e il miglioramento delle industrie manifatturiere tradizionali (2017-2020)». http://jxt.zj.gov.cn/art/2017/6/4/art_1657971_35695741.html, ultima consultazione: 11 agosto 2021.
(
43
)
https://asiatimes.com/tag/donghu-high-tech-zone/, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
44
)
Cfr. l'articolo «Wuhan East Lake: a National High Tech Zone mixing investment and tax benefit policies», sito web Pedata, 27 febbraio 2013, https://free.pedata.cn/755314.html, ultima consultazione: 10 agosto 2021. Cfr. l'estratto: «Dieci imprese sono state quotate nel “New Third Board” e hanno ricevuto le corrispondenti sovvenzioni pubbliche; […] Al fine di attrarre organismi di investimento azionario affinché si stabiliscano nel parco o investano in imprese del parco, i dipartimenti pertinenti dello Hubei, del comune di Wuhan e della East Lake High-tech Zone hanno istituito individualmente fondi di orientamento che investono in capitale di rischio. Rispetto alle zone ad alta tecnologia delle aree costiere, sebbene il settore degli investimenti azionari nella East Lake High-tech Zone sia partito più tardi, la sua attrattiva per gli istituti di capitale di rischio/private equity è relativamente significativa grazie alla sua bassa barriera di registrazione delle imprese, al forte sostegno delle politiche di incentivi e al gran numero di fondi di orientamento governativi».
(
45
)
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379049397_1.pdf, pagg. 133, 138-139, ultima consultazione: 11 agosto 2021.
(
46
)
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379029468_1.pdf, pagg. 205, 215, ultima consultazione: 11 agosto 2021.
(
47
)
GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6
.
(
48
)
Quali, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio,
GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18
(carta fine patinata)
, il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio,
GU L 73 del 11.3.2013, pag. 16
(prodotti d'acciaio a rivestimento organico)
, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione,
GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1
(pannelli solari)
, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione,
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22
(fibra di vetro a filamento)
e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918,
GU L 360 del 17.12.2014, pag. 65
(fibre di poliesteri in fiocco)
.
(
49
)
Relazione del panel, «EC – Large Civil Aircraft», punti da 7.1230 a 7.1231; relazione del panel, «US – AD/CVD (China)», punti da 9.138 a 9.139.
(
50
)
Relazione del panel, «United States— Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China», WT/DS379/R, punti da 9.140 a 9.144, 9.157.
(
51
)
WT/DS379/AB/R («US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China»), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R («US – Carbon Steel (India)»), relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R («United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China»), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(
52
)
Decreto n. 283 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese.
(
53
)
https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN, ultima consultazione: 13 agosto 2021.
(
54
)
In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC), alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3).
(
55
)
http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, ultima consultazione: 3 agosto 2021.
(
56
)
Cfr. ad esempio i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche, di cui alla nota 5, menzionati rispettivamente nella sezione 3.4.1.1.b, nella sezione 3.4.1.1.b e nella sezione 3.5.1.1.
(
57
)
Cfr. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/ ultima consultazione: 28 ottobre 2021.
(
58
)
Cfr. i casi sui prodotti in fibra di vetro e sugli pneumatici, di cui alla nota 5.
(
59
)
Cfr. i casi sui prodotti in fibra di vetro e sugli pneumatici, di cui alla nota 5.
(
60
)
WT/DS/296 (DS296 United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea), relazione dell'organo d'appello del 21 febbraio 2005, punto 116.
(
61
)
Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 116.
(
62
)
Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 115.
(
63
)
Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.
(
64
)
Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 115.
(
65
)
Cfr. i casi sui prodotti in fibra di vetro e sugli pneumatici, di cui alla nota 5.
(
66
)
Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(
67
)
Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). «Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry», in
Journal of Banking & Finance
, pag. 24.
(
68
)
«China bond market insight 2021», https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf, ultima consultazione: 8 agosto 2021.
(
69
)
«China bond market insight 2021», nota 59, pag. 31.
(
70
)
Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017). «China's broken promises: why it is not a market-economy», Wiley Rein LLP, pag. 68.
(
71
)
Cfr. i progetti di misure per l'amministrazione dell'attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission [2007], 24 agosto 2007; l'avviso della People's Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd e altri istituti impegnati nell'attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa [1997] n. 547, 16 dicembre 1997, e l'annuncio n. 14 [2018] della People's Bank of China e della China Securities Regulatory Commission su questioni riguardanti l'attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario.
(
72
)
Documento di lavoro della PBoC n. 2017/5, 25 maggio 2017, pag. 28.
(
73
)
Cfr. il sito web del China Development Bank Fund: http://www.cdb.com.cn/English/ywgl/zhjryw/gkfzjj/, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
74
)
Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti in fibra di vetro (considerando 300), citati alla nota 5.
(
75
)
Cfr. il considerando 189.
(
76
)
In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, il tasso primario.
(
77
)
Il rapporto debito/capitale proprio è utilizzato per valutare la leva finanziaria di una società. Il rapporto debito/capitale proprio è espresso sotto forma di confronto tra le passività totali di una società e il capitale proprio.
(
78
)
Il rendimento del capitale proprio misura la redditività di una società in relazione al capitale proprio. Il rendimento del capitale proprio è calcolato dividendo l'utile al lordo delle imposte per il capitale proprio.
(
79
)
Fonte: Capital IQ, 2018, contenuto nei prospetti delle obbligazioni di Jiangsu Zhongtian Technology.
(
80
)
Tale accordo prevedeva che la società potesse convertire parte del debito in azioni, con una conseguente riduzione delle passività nel suo stato patrimoniale.
(
81
)
Caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e caso sugli pneumatici menzionati alla nota 5; considerando da 175 a 187 del caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e considerando 256 e segg. del caso sugli pneumatici.
(
82
)
Cfr. https://www.barclays.co.uk/current-accounts/bank-account/overdrafts/overdraft-charges/, ultima consultazione: 18 agosto 2021, commissioni per gli scoperti esecutivi - «
gli scoperti superiori a 15 000 GBP hanno una commissione di attivazione dell'1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell'1,5 %».
(
83
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro, citato alla nota 5 (considerando 354 e 355).
(
84
)
Cfr. la nota 79.
(
85
)
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/commitment-fee/.
(
86
)
https://www.barclays.co.uk/business-banking/borrow/overdrafts/.
(
87
)
Cfr. il sito web della People's Bank of China:
https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
88
)
Ibidem.
(
89
)
Cfr. il sito web di DBS Bank: https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
90
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro, citato alla nota 5, considerando 385.
(
91
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro, citato alla nota 5, considerando 399.
(
92
)
Quarterly Review, Summer 1981.
(
93
)
Cfr. l'articolo di discussione della Bank of Canada A Primer on the Canadian Bankers’ Acceptance Market ehttps://fast.bnm.gov.my/fastweb/public/files/BA_Apr2004_Updated.pdf.
(
94
)
Cfr. il considerando 189.
(
95
)
Legislazione applicabile al momento dell'emissione delle obbligazioni convertibili.
(
96
)
Modificata da ultimo il 28 dicembre 2019 dal decreto presidenziale n. 37 con effetto dal 1
o
marzo 2020.
(
97
)
Modificate da ultimo il 14 febbraio 2020 ai sensi della decisione sulla revisione delle «Misure amministrative sull'emissione di titoli da parte di società quotate in borsa» della China Securities Regulatory Commission, con effetto dal 14 febbraio 2020.
(
98
)
Sostituite dalle misure amministrative sul servizio di sponsorizzazione per l'emissione e la quotazione di titoli, decreto n. 170 della China Securities Regulatory Commission del 12 giugno 2020, con effetto dal 12 giugno 2020.
(
99
)
Cfr. «China bond market insight 2021», nota 59, pag. 33.
(
100
)
In mancanza di dati specifici pubblicamente disponibili sulle obbligazioni societarie convertibili, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per le obbligazioni societarie, che dovrebbero includere anche le obbligazioni societarie convertibili.
(
101
)
Cfr. il considerando 189.
(
102
)
Modificata da ultimo il 28 dicembre 2019 dal decreto presidenziale n. 37 con effetto dal 1
o
marzo 2020.
(
103
)
Cfr. «China bond market insight 2021», nota 59, pag. 33.
(
104
)
Studio OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all'esportazione, pag. 7, paragrafo 32, disponibile all'indirizzo https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
105
)
Cfr. il sito internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China», https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(
106
)
Cfr. il caso sugli pneumatici, citato alla nota 5, considerando 429.
(
107
)
https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
108
)
Repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione, ad es. n. 775, 780, 781, 1035, 1098, 1100, 1104, 1107 e 1109.
(
109
)
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200411/20041100300040.html, ultima consultazione: 12 agosto 2021.
(
110
)
Relazione annuale 2019 di Sinosure, pag. 11, https://www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2020/08/27/38BBA5826A689D7D5B1DAE8BB66FACF8.pdf, ultima consultazione: 18 agosto 2019.
(
111
)
Ibidem, pag. 28 e pag. 29.
(
112
)
Decreto n. 23 del presidente della Repubblica popolare cinese.
(
113
)
Regolamento di esecuzione della legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito delle imprese (revisione del 2019) (ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese).
(
114
)
http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(
115
)
Comunicazione [2021] n. 13 del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato riguardante l'ulteriore miglioramento delle politiche di deduzione ponderata, al lordo delle imposte, delle spese di ricerca e sviluppo.
(
116
)
Cfr. i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, sugli pneumatici e sui prodotti in fibra di vetro citati alla nota 5, rispettivamente trattati nei considerando 330, 521 e 560.
(
117
)
Considerando 182 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16
).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1
).
(
118
)
Cfr. il caso sui prodotti in fibra di vetro, considerando 531.
(
119
)
Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9), sezione III, paragrafo 4.
(
120
)
Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme circa la riduzione del costo dell'energia elettrica delle imprese per sostenere il ripristino del lavoro e lo sviluppo della produzione nonché il prezzo della riforma [2020] n. 258.
(
121
)
Cfr. i casi sui prodotti in fibra di vetro, sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico e sui pannelli solari.
(
122
)
Cfr. la sezione 3.1.
(
123
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 – capitolo 9, pagg. 213-215.
(
124
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 – capitolo 9, pagg. 209-211.
(
125
)
Cfr. la nota 105.
(
126
)
Decisione confermata dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, sentenza dell'11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.
(
127
)
Cfr. i casi sui prodotti in fibra di vetro, sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico e sui pannelli solari.
(
128
)
https://idbpark.moeaidb.gov.tw/, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(
129
)
Hubei - Wikipedia.
(
130
)
Jiangsu - Wikipedia.
(
131
)
https://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-germanium/, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(
132
)
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfzgh/201603/P020191104614882474091.pdf, ultima consultazione: 4 agosto 2021.
(
133
)
http://www.yn.gov.cn/zwgk/zcwj/zxwj/201701/t20170106_143075.html, ultima consultazione: 4 agosto 2021.
(
134
)
http://www.yn.gov.cn/zwgk/zcwj/zxwj/202004/t20200426_203069.html, ultima consultazione: 4 agosto 2021.
(
135
)
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202104221487092732_1.pdf?1619123432000.pdf, pag. 171, ultima consultazione: 5 agosto 2021.
(
136
)
https://chxz.chinalco.com.cn/tzzgx/dqbg/202103/P020210325553668267186.pdf, pag. 221, ultima consultazione: 6 agosto 2021.
(
137
)
Cfr. anche, mutatis mutandis, WT/DS294/AB/RW, «US – Zeroing» (articolo 21, paragrafo 5, DSU), relazione dell'organo d'appello del 14 maggio 2009, punto 453.
(
138
)
Prospettiva del mercato dei cavi, CRU (agosto 2020), completata dalle informazioni di mercato dei denuncianti.
(
139
)
Questi indicatori si basavano su dati diretti raccolti dal denunciante sugli otto produttori dell'Unione che hanno presentato o sostenuto la denuncia (esclusa una società per i motivi spiegati al considerando 574), che rappresentano quasi l'80 % della produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, più una stima dei restanti produttori dell'Unione sulla base di informazioni e ricerche di mercato.
(
140
)
Prospettiva del mercato dei cavi, CRU (agosto 2020), pag. 29, e Sintesi mondiale del mercato dei cavi per applicazione e regione, CRU (febbraio 2021).
(
141
)
Stime basate su fonti pubbliche (articolo di CRU del 10 gennaio 2020
«Further instability on the horizon as tumultuous year ends» e diapositive della conferenza Wire Cable di CRU, giugno 2019) fornite come allegati 6.1 e 6.5 della denuncia e ulteriormente elaborate nella denuncia.
(
142
)
Relazione del panel «China – Definitive Anti-Dumping Duties on X-Ray Security Inspection Equipment from the European Union» WT/DS425/R, punto 7.67.
(
143
)
GU L 362 del 30.12.1988, pag. 59
, considerando 7.
(
144
)
Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1997,
EFMA/Consiglio
, T-121/95, EU:T:1997:198, punti 105 e seguenti.
(
145
)
Equivalenti a tempo pieno.
(
146
)
Si tratta di dati rappresentativi, che comprendono il 36 % delle vendite dell'industria dell'unione nel PI.
(
147
)
Decisione della Commissione 98/230/CE, del 20 marzo 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 87 del 21.3.1998, pag. 24
).
(
148
)
Relazione del panel, «Thailand – Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H Beams from Poland», WT/DS122/R, punti 7.245-7.256.
(
149
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Ltd (
GU L 33 del 10.2.2016, pag. 14
, considerando 140).
(
150
)
Relazione del panel, «European Communities And Certain Member States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft», WT/DS316, punto 7.2083.
(
151
)
Sentenza del Tribunale, 29 gennaio 2014, «Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea», T-528/09, EU:T:2014:35, punti 79-80.
(
152
)
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato: «Gli investimenti resi possibili da NextGenerationEU costituiscono un'occasione unica per portare la banda larga fino all'ultimo villaggio. Per questo vogliamo concentrare i nostri investimenti sulla connettività sicura e sull'espansione del 5G, del 6G e della fibra. NextGenerationEU rappresenta anche un'opportunità unica per sviluppare un approccio europeo più coerente alla connettività e alla diffusione delle infrastrutture digitali».
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_20_1655.
(
153
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, Bruxelles, 9.3.2021, COM(2021) 118 final.
(
154
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
).
(
155
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
(
156
)
Come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (
GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1
).
(
157
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
), allegato I «Nomenclatura combinata».
(
158
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51
).
ALLEGATO I
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping
Nome della società
Codice addizionale TARIC
Dongjie Optical Technology (Suzhou) Co., Ltd.
C700
Gruppo Fasten:
Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd.
Jiangsu Fasten Optical Cable Co., Ltd.
C701
Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd.
C702
Hangzhou Tuolima Network Technologies Co., Ltd.
C703
Jiangsu Etern Co., Ltd.
C704
Gruppo Jiangsu Hengtong:
Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.
Guangdong Hengtong Optic-electronical Technology Co., Ltd.
Jiangsu Hengtong Smart Grids Co., Ltd.
Zhejiang Dongtong Optical Network and IOT Technology Co., Ltd.
C705
Jiangsu Tongguang Optical Fiber Cable Co., Ltd.
C706
LEONI Cable (China) Co., Ltd
C707
Nanjing Huamai Technology Co., Ltd
C708
Ningbo Geyida Cable Technology Co., Ltd.
C709
Gruppo SDG:
—
Shenzhen SDG Information Co., Ltd.
—
Shenzhen SDGI Optical Network Technologies co., Ltd.
C725
Shanghai Qishen International Trade Co., Ltd.
C712
Shenzhen Wanbao Optical Fiber Communication Co., Ltd.
C713
Sichuan Huiyuan Optical Communications Co., Ltd.
C714
Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co., Ltd.
C715
Suzhou Torres Optic-electric Technology Co., Ltd.
C716
Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd.
C717
XDK Communication Equipment (Huizhou) Ltd.
C718
Gruppo Yangtze Optical Fibre and Cable:
—
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company
—
Yangtze Optical Fibre and Cable (Shanghai) Company Ltd.
—
Yangtze Zhongli Optical Fibre and Cable (Jiangsu) Co., Ltd.
—
Sichuan Lefei Optoelectronic Technology Company Limited
—
Everpro Technology Company Limited
C719
ALLEGATO II
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni
Nome della società
Codice addizionale TARIC
Anhui Tianji Information Technology Co., Ltd.
C698
Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd.
C710
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