Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0081/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 13/01/2025 In vigore dal: 13/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/81 of 13 January 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of flat-rolled products of iron or non-alloy steel plated or coated with tin originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/81 14.1.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/81 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 16 maggio 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati ("prodotti stagnati" ( 2 ) ), originari della Repubblica popolare cinese ("paese interessato", "Cina" o "RPC") sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 3 ) ("avviso di apertura"). (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 aprile 2024 da EUROFER ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione dei prodotti stagnati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731 della Commissione, del 24 ottobre 2024 ("regolamento di registrazione") ( 4 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti stagnati. 1.3. Parti interessate (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all'apertura (6) Diverse parti contrarie all'eventuale istituzione di dazi antidumping hanno presentato osservazioni in merito all'apertura, sostenendo che la denuncia è carente sotto il profilo procedurale in quanto priva di elementi di prova atti a dimostrare che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole o che si trova ad affrontare una minaccia di pregiudizio. (7) In primo luogo, per dimostrare la presunta assenza, nella denuncia, di elementi di prova riguardanti il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, un importatore indipendente, Steelforce Packaging BV ("Steelforce"), ha fatto riferimento all'andamento dell'industria dell'Unione descritto nella denuncia. In particolare Steelforce ha affermato che i prezzi medi di vendita sono rimasti al di sopra del costo medio di produzione sia nel 2022 che nel periodo dell'inchiesta utilizzato nella denuncia, che va dall'ottobre 2022 al settembre 2023 ("PI oggetto della denuncia"), con la conseguenza che l'industria dell'Unione è stata redditizia durante tale periodo. (8) Steelforce ha inoltre sostenuto che non è stato tale risultato positivo a rappresentare una tendenza temporanea, come sostenuto dal denunciante, bensì il risultato negativo nel 2020 e nel 2021, dovuto alla perturbazione generale dell'economia dell'Unione causata dalla pandemia di COVID-19, che ha ridotto drasticamente la domanda. Secondo quanto asserito da Steelforce, anche gli anni 2018 o 2019 mostrerebbero una tendenza generalmente positiva per l'industria dell'Unione. (9) Steelforce ha inoltre sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta molto elevata e sostanzialmente stabile. Tutti questi elementi mostravano che l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio. (10) Steelforce ha altresì affermato che l'industria dell'Unione non è neppure minacciata da un ulteriore pregiudizio imminente perché, dato che non sta subendo alcun pregiudizio notevole, qualsiasi minaccia può solo essere di un danno futuro. (11) Steelforce ha inoltre sostenuto che l'affermazione contenuta nella denuncia secondo cui le importazioni dalla Cina stavano causando una compressione e una depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione era infondata in quanto si basava sui dati di un solo produttore dell'Unione non indicato nella denuncia e tali dati non erano neppure stati divulgati, il che impediva a Steelforce di esercitare correttamente il suo diritto di difesa, in quanto non poteva formulare osservazioni significative su tali dati né valutare le dimensioni del produttore dell'Unione che li aveva forniti. (12) Steelforce ha infine sostenuto che i dati trimestrali sulla redditività presentati nella denuncia non permettevano di stabilire l'esistenza di una minaccia di pregiudizio a causa della naturale stagionalità della domanda in questo mercato. (13) Fermo restando quanto precede, Steelforce ha affermato che tutti gli elementi di prova e le argomentazioni presentati nella denuncia erano obsoleti. In primo luogo, ha sostenuto che il PI oggetto della denuncia si è concluso nel terzo trimestre del 2023, mentre l'inchiesta è stata aperta nel maggio 2024, e pertanto qualsiasi elemento di prova fornito nella denuncia ha dimostrato, al massimo, un pregiudizio passato e non la sua persistenza nel presente. In secondo luogo, ha asserito che dall'avviso di apertura non risulta che la Commissione aveva cercato di aggiornare le cifre contenute nella denuncia al fine di conformarsi all'articolo 5 del regolamento di base. Steelforce ha quindi affermato che l'inchiesta era illegittima, sostenendo che violasse l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base. (14) In linea con le osservazioni presentate da Steelforce di cui ai considerando 7 e 13, la China Iron and Steel Association ("CISA") ha sostenuto che la denuncia non conteneva prove positive che giustificassero l'apertura del procedimento e che il denunciante si è avvalso eccessivamente di informazioni riservate che non consentivano ad altre parti interessate di rispondere in modo significativo alle asserzioni contenute nella denuncia. In particolare la CISA ha sostenuto che il periodo in esame selezionato nella denuncia non era rappresentativo per portare a risultanze attendibili nel presente procedimento, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, a causa degli effetti della pandemia di COVID-19 sulla situazione del mercato. In considerazione dei confinamenti che hanno perturbato la produzione, la domanda e le catene di approvvigionamento nel 2020 e nel 2021, la CISA ha chiesto alla Commissione di prendere un periodo in esame che iniziasse nel 2019 o nel 2018, così da rispecchiare le normali condizioni commerciali, in modo che la natura straordinaria dell'andamento dell'industria dell'Unione nel 2020 e nel 2021 fosse visibile nelle tendenze degli indicatori micro e macroeconomici. (15) Inoltre, secondo la CISA, la denuncia non ha affrontato diversi fattori che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione, tra cui l'utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitale, il flusso di cassa, i salari e l'andamento delle esportazioni. Per quanto riguarda la qualità della versione non riservata della denuncia, a parere della CISA, il fatto che il consumo dell'Unione, la quota di mercato e l'insieme di dati macroeconomici siano stati presentati sotto forma di intervalli anziché di valori effettivi impediva alle parti interessate di rispondere alle asserzioni contenute nella denuncia e violava pertanto il loro diritto di difesa. (16) Il denunciante ha spiegato che il fulcro della valutazione del pregiudizio notevole nella denuncia si basava su valori annuali e che erano state fornite tendenze trimestrali per una maggiore contestualizzazione e come elemento di prova di una minaccia di pregiudizio. In merito alla versione non riservata della denuncia, il denunciante ha precisato che i dati sul pregiudizio sono stati forniti sotto forma di intervalli per rispettare le politiche antitrust, in base alle quali i dati aggregati devono provenire da almeno cinque società per poter essere condivisi, mentre i produttori denuncianti sono solo quattro. (17) Per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio, la Commissione ha osservato che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che i fattori e gli indicatori (non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione devono dimostrare un deterioramento per poter stabilire un pregiudizio notevole. (18) La denuncia ha evidenziato che, dopo un incremento nel 2022, il margine di profitto medio è diminuito notevolmente nel PI oggetto della denuncia. La Commissione ha inoltre osservato che la versione consultabile della denuncia forniva valori effettivi relativi alle vendite del denunciante nell'Unione, dai quali si evince una netta diminuzione tra il 2020 e il PI oggetto della denuncia. I valori relativi tanto alla produzione quanto all'occupazione del denunciante hanno registrato un notevole calo nel corso di tale periodo. Inoltre, contrariamente all'asserzione di Steelforce di cui al considerando 9, dalla denuncia è emerso chiaramente che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita, mentre le importazioni cinesi sono quasi raddoppiate tra il 2020 e il PI oggetto della denuncia. I dati macroeconomici, forniti sotto forma di intervalli nella denuncia, indicavano anche un calo della produzione, delle vendite e dell'occupazione. La Commissione ha pertanto concluso che i dati forniti nella denuncia potevano essere considerati elementi di prova sufficienti a indicare un pregiudizio. (19) L'uso nella denuncia di intervalli anziché di valori effettivi per le informazioni riservate è una prassi comune se tali intervalli forniscono un livello di dettaglio sufficiente da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Gli intervalli indicati nella denuncia mostravano l'andamento nel periodo in esame e sono stati pertanto ritenuti sufficientemente dettagliati. (20) Per quanto riguarda le argomentazioni di Steelforce di cui al considerando 11, la Commissione ha osservato che l'allegato 12 della versione non riservata della denuncia conteneva un confronto dei prezzi tra il prezzo di vendita di tutti i produttori dell'Unione denuncianti praticato ad acquirenti indipendenti nell'UE e il prezzo delle importazioni cinesi sulla base di statistiche, dal quale risultava che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta oggetto della denuncia. (21) L'allegato 12 della denuncia conteneva anche i volumi aggregati di vendita dei produttori dell'Unione denuncianti ad acquirenti indipendenti nell'UE, dai quali si osserva una diminuzione costante nel periodo in esame, con un netto calo tra il 2022 e il PI oggetto della denuncia, mentre il volume delle importazioni cinesi è aumentato notevolmente nello stesso periodo. (22) Il denunciante ha inoltre fornito, nella versione riservata della denuncia, esempi individuali di produttori dell'Unione che hanno dovuto ridurre il prezzo di vendita per poter vendere i loro prodotti e ha sintetizzato l'essenza di tali documenti riservati ai punti 194 e 195 della denuncia. (23) La Commissione ha pertanto concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti in merito all'undercutting dei prezzi, al pregiudizio in termini di volume e alla compressione dei prezzi, richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base per l'apertura dell'inchiesta. (24) La Commissione ha osservato che il periodo d'inchiesta utilizzato ai fini delle denunce è spesso diverso da quello utilizzato nel procedimento stesso, dato il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione di una denuncia e l'apertura di un'inchiesta. Il regolamento di base non stabilisce alcun obbligo giuridico per quanto riguarda il periodo per i dati contenuti nella denuncia, ma stabilisce che quest'ultima dovrebbe contenere informazioni di cui il denunciante può disporre. La Commissione ha ritenuto che i dati contenuti nella denuncia fossero sufficientemente recenti da giustificare l'apertura dell'inchiesta. (25) Per quanto riguarda il periodo in esame per le tendenze relative al pregiudizio, la Commissione ha osservato che, in linea con la sua prassi abituale, ha analizzato gli indicatori di pregiudizio per i quattro anni precedenti il PI e che gli effetti della pandemia di COVID-19 sono stati valutati nell'ambito dell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità di cui ai considerando 235, 293, 300 e 323. La Commissione ha pertanto concluso che il periodo in esame era appropriato per valutare le tendenze relative al pregiudizio. (26) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a indicare che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio, che le importazioni dalla Cina erano oggetto di dumping e che esisteva un nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio. La Commissione ha constatato che tali elementi di prova erano sufficienti per l'apertura dell'inchiesta e ha respinto le argomentazioni delle altre parti a tale riguardo. 1.5. Campionamento (27) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell'Unione (28) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di quantità della produzione e delle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta nel periodo dell'inchiesta nonché dell'ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale stimata dell'Unione e oltre il 70 % delle vendite stimate nell'Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. (29) Poiché non sono pervenute osservazioni sul campione provvisorio, la Commissione lo ha confermato anche come campione definitivo. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. Campionamento degli importatori indipendenti (30) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (31) Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Campionamento dei produttori esportatori (32) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della RPC a individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (33) Undici produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società in base alla massima quantità rappresentativa di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminata entro il periodo di tempo disponibile. (34) In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della Cina sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (35) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC") un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (36) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nell'inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari aggiuntivi al governo della RPC. (37) I questionari per i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori sono stati resi disponibili online ( 5 ) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. (38) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, dai tre produttori esportatori inseriti nel campione, da un importatore indipendente e da due utilizzatori. Ha inoltre ricevuto dal denunciante un questionario relativo ai dati macroeconomici. (39) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell'Unione — Tata Steel IJmuiden BV, IJmuiden, Paesi Bassi — ThyssenKrupp Rasselstein GmbH, Andernach, Germania — Arcelor Mittal España SA, Aviles, Spagna, e la sua società collegata: — Arcelor Mittal Avellino & Canossa S.p.a., Milano, Italia Importatori — Steelforce Packaging BV, Anversa, Belgio Produttori esportatori — Baoshan Iron and Steel Co., Ltd, Shanghai — WISCO Nippon Steel Tinplate Co., Ltd, Wuhan — Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd, Caofeidian 1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (40) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2023 e il 30 marzo 2024 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame"). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta (41) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati ("prodotti stagnati"), attualmente classificati con i codici NC 7210 11 00 , 7210 12 , ex 7210 70 , 7210 90 40 , ex 7210 90 80 , 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 e 7212 40 80 85) ("prodotto oggetto dell'inchiesta"). (42) I prodotti stagnati sono materiali da imballaggio utilizzati principalmente nella produzione di lattine. Essi rientrano nel settore dell'acciaio in quanto sono prodotti principalmente a partire da bobine di acciaio laminate a freddo che sono poi galvanizzate con stagno. 2.2. Prodotto in esame (43) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC ("prodotto in esame"). 2.3. Prodotto simile (44) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e — il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (45) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (46) Un produttore esportatore, Baosteel Group, e la CISA hanno entrambi presentato una richiesta di esclusione del prodotto per i prodotti stagnati a doppia riduzione. Entrambi hanno affermato che tali prodotti hanno un processo di produzione e caratteristiche fisiche distinti rispetto ad altri prodotti stagnati, in quanto sono più sottili, più piatti e più facili da trasformare, oltre ad avere una resistenza allo snervamento più elevata. Inoltre i prodotti stagnati a doppia riduzione hanno proprie norme di produzione (DIN EN 10203, DIN EN 10202 e JIS G3303) e Baosteel Group ha sostenuto che l'offerta di prodotti stagnati di questo tipo scarseggia nell'Unione. (47) La CISA ha inoltre chiesto di escludere dalla definizione del prodotto anche i prodotti stagnati imbutiti e stirati. Essa ha affermato che la produzione di tali prodotti comprende la stiratura del prodotto che è già stato sottoposto a imbutitura per ottenere un cilindro, un processo che riduce lo spessore delle pareti del cilindro pur mantenendone il diametro. Ciò rende le lattine leggere e sufficientemente robuste da resistere alle pressioni interne, appositamente predisposte per la loro applicazione principale, ossia l'uso come lattine per bevande gassate. La CISA ha sostenuto che i prodotti stagnati imbutiti e stirati e altri prodotti stagnati non sono pertanto sostituibili e ha sottolineato che anche i prodotti stagnati imbutiti e stirati hanno una propria norma di produzione (DIN EN 10202). La CISA ha inoltre affermato che la domanda dell'UE di prodotti stagnati imbutiti e stirati supera spesso l'offerta e ha fatto notare che il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha accettato questa esclusione nell'ambito delle misure di cui alla sezione 232 sull'acciaio e sull'alluminio (sezione 232 dello US Trade Expansion Act del 1962). (48) Il denunciante ha contestato tali affermazioni, che inoltre non sono state sostenute da nessun utilizzatore. Il denunciante ha obiettato che i prodotti stagnati a doppia riduzione sono prodotti utilizzando la stessa linea e le stesse apparecchiature di produzione, con l'unica specificità che le velocità di laminazione nella fase finale del processo sono più elevate. Inoltre le norme DIN EN 10203, DIN EN 10202 e JIS G3303 riguardano non solo i prodotti stagnati a doppia riduzione ma anche i prodotti stagnati a singola riduzione e dai cataloghi dei produttori dell'Unione si evince che i prodotti stagnati a doppia riduzione e i prodotti stagnati a singola riduzione spesso hanno gli stessi usi. Secondo il denunciante, inoltre, il fatto che alcuni importatori negli Stati Uniti abbiano ottenuto dal Bureau of Industry and Security l'autorizzazione temporanea a importare prodotti stagnati imbutiti e stirati in ragione dell'assenza di produzione statunitense di questo tipo di prodotti stagnati non è rilevante ai fini della presente inchiesta. (49) Baosteel Group e la CISA non hanno fornito elementi di prova e la Commissione non ha pertanto potuto concludere che i prodotti stagnati a doppia riduzione abbiano caratteristiche fisiche, chimiche o tecniche particolari che ne giustificherebbero l'esclusione dalla definizione del prodotto. Allo stesso tempo essi rientrano chiaramente nella definizione del prodotto di cui alla sezione 2 dell'avviso di apertura. I prodotti stagnati a doppia riduzione fanno pertanto parte del prodotto in esame e rientrano quindi nell'ambito dell'inchiesta. Ai paragrafi 28, 30 e 32 della denuncia sono trattati e considerati specificamente i prodotti stagnati a doppia riduzione nell'ambito del processo di produzione, mentre la struttura dei numeri di controllo del prodotto ("NCP") nei questionari presenta una categoria relativa allo spessore ("fino a 0,179 mm") che comprende i prodotti stagnati a doppia riduzione ( 6 ) . La Commissione ha pertanto deciso di respingere in via provvisoria tale richiesta. (50) Per quanto riguarda i prodotti stagnati imbutiti e stirati, come nel caso dei prodotti stagnati a doppia riduzione, la norma di produzione DIN EN 10202 (che essi condividono) non riguarda solo questo particolare tipo di prodotto. Inoltre dai cataloghi dei produttori si osserva che essi vendono lattine di prodotti stagnati imbutiti e stirati all'industria degli imballaggi per alimenti e bevande, quindi gli stessi utilizzatori di altri tipi di prodotti stagnati. Per giunta, il fatto che il processo di produzione dei prodotti stagnati imbutiti e stirati comprende una fase specifica non significa che essi in qualche modo non rientrerebbero nella definizione del prodotto di cui alla sezione 2 dell'avviso di apertura. Infine, per quanto riguarda l'esclusione di questo prodotto da parte degli Stati Uniti nel contesto delle misure di cui alla sezione 232, tale decisione è stata adottata nell'ambito di un quadro giuridico completamente diverso da quello della presente inchiesta, e in ogni caso a fronte di una produzione insufficiente di prodotti stagnati imbutiti e stirati di qualità soddisfacente negli Stati Uniti d'America, condizione che non è stata dimostrata per l'Unione. La Commissione ha pertanto respinto in via provvisoria tale richiesta. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (51) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (52) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di prodotti stagnati. Undici produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (53) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (54) Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative in Cina. (55) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (56) Il 19 agosto 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota ("prima nota") in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella produzione di prodotti stagnati. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato l'Argentina, il Brasile, la Malaysia, la Thailandia e la Turchia come possibili paesi rappresentativi. (57) La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal denunciante e dai produttori esportatori cinesi Baoshan Iron and Steel e WISCO-Nippon Steel ("Baosteel Group") e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd. ("Shougang Jingtang" o "Shougang"). Tali osservazioni sono state analizzate nella seconda nota e sono sintetizzate di seguito. (58) Eurofer ha chiesto alla Commissione di utilizzare come paese rappresentativo il Brasile, come indicato nella denuncia, e, qualora ciò non fosse possibile, l'Argentina. (59) Nella prima nota la Commissione ha rifiutato il Brasile come paese rappresentativo in quanto il produttore di prodotti stagnati indicato nella denuncia non era redditizio nel 2023 e Eurofer non ha fornito un'alternativa. (60) La Commissione ha preso in considerazione l'Argentina come paese rappresentativo appropriato nella prima nota, con l'intenzione di esaminarla ulteriormente nella seconda nota. (61) Eurofer ha inoltre formulato osservazioni sull'uso della Malaysia, della Thailandia e della Turchia come paese rappresentativo, sostenendo che l'Asia e altri paesi vicini, tra cui la Turchia, sono fortemente colpiti dalle importazioni cinesi di acciaio a basso costo e che sia la Turchia che la Malaysia hanno in corso inchieste antidumping riguardanti l'acciaio laminato a caldo cinese. Eurofer ha inoltre sostenuto che la Malaysia ha obblighi di licenza per le esportazioni di minerale di ferro e che le relazioni annuali dei produttori malesi riguardano un esercizio finanziario diverso da quello della Cina. Per quanto riguarda la Thailandia, Eurofer ha sostenuto che il PIL pro capite è meno della metà di quello della Cina, che il mercato del carbone da vapore in Thailandia è soggetto a distorsioni e che non vi sono dati finanziari prontamente disponibili per il 2023 per nessun produttore thailandese del prodotto oggetto dell'inchiesta. Per quanto concerne la Turchia, secondo Eurofer il suo mercato del carbone è soggetto a distorsioni a causa delle importazioni dalla Russia. Nessuna di queste osservazioni escluderebbe tuttavia alcuno dei due paesi dall'esame della seconda nota. (62) Baosteel Group ha convenuto con la Commissione in merito al rifiuto del Brasile come paese rappresentativo, ha confermato le difficoltà individuate nella prima nota riguardo all'uso dell'Argentina, a causa dell'assenza di importazioni di acciaio laminato a freddo e del profitto irragionevolmente elevato del produttore identificato di prodotti stagnati, e della Turchia, a causa dell'elevato livello di importazioni russe di vari fattori produttivi, e ha osservato che la Malaysia o la Thailandia potrebbero essere adeguate. (63) Shougang ha preso atto delle argomentazioni formulate dalla Commissione nella prima nota e ha osservato che l'Argentina o la Thailandia potrebbero essere candidati idonei per il paese rappresentativo. (64) Il 18 ottobre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota ("seconda nota") in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. (65) Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad, un produttore del paese rappresentativo. (66) Sono pervenute osservazioni da Baosteel Group e da Shougang Jingtang United Iron and Steel. (67) Baosteel Group ha formulato osservazioni specifiche sull'uso di particolari valori di riferimento per le materie prime, che saranno analizzate di seguito. Ha altresì formulato osservazioni sul calcolo delle SGAV per la società selezionata per questa fonte di dati. (68) Anche Shougang Jingtang ha presentato osservazione sull'uso di particolari valori di riferimento, che saranno anch'esse analizzate di seguito. 3.2. Valore normale (69) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore" . (70) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti" (le "spese generali, amministrative e di vendita" sono qui denominate "SGAV"). (71) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (72) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore dell'acciaio in Cina ( 7 ) , la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (73) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse secondo i principi di mercato ( 8 ) . (74) La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore dell'acciaio, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 9 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 10 ) . (75) La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 11 ) . (76) La Commissione ha concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese in stato d'insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni in Cina ( 12 ) . (77) La Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 13 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese in Cina ( 14 ) . (78) Come avvenuto nell'ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (79) Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ( 15 ) ("relazione"), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha comportato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta. (80) La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina, come constatato anche dalle sue precedenti inchieste condotte a tale riguardo. (81) La denuncia, che fa riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, pubblicato per la prima volta il 20 dicembre 2017 ( 16 ) , nonché alla relazione aggiornata, sosteneva che il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, tra cui il concetto di "economia di mercato socialista", il ruolo guida del partito comunista cinese ("PCC") o il complesso sistema di pianificazione industriale, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. (82) Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato. Dato che i mercati cinesi dei prodotti dell'acciaio sono influenzati da distorsioni significative derivanti da tali fondamenti del modello economico cinese, la denuncia ha concluso che il valore normale dovrebbe essere stabilito utilizzando costi di produzione esenti da distorsioni in un paese rappresentativo. (83) La denuncia forniva esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Oltre ai riferimenti alle parti pertinenti della relazione, la denuncia sottolineava quanto segue: — nel settore dell'acciaio (l'acciaio piatto laminato a caldo è di gran lunga il principale fattore produttivo del prodotto oggetto dell'inchiesta) persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese. Inoltre il governo intende concentrare dal 60 % al 70 % della produzione siderurgica in circa dieci grandi imprese entro il 2025. Molti dei principali produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta sono di proprietà dello Stato. Gli elementi di prova disponibili suggeriscono pertanto che i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Cina sono di proprietà o operano sotto il controllo e la supervisione strategica o l'orientamento del governo della RPC, e non conformemente ai principi di mercato; — nel 2017 erano presenti cellule del PCC nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Tali norme si applicano in generale all'economia cinese, ivi compreso ai produttori di prodotti stagnati e ai fornitori dei loro fattori produttivi; — esistono informazioni pubblicamente disponibili che dimostrano i legami tra i produttori di acciaio cinesi e le autorità locali/regionali in Cina, come la relazione semestrale 2016 della società Baoshan Iron & Steel Ltd; — il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere particolari settori, compresi la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e il reperimento delle materie prime utilizzate per tale produzione (soprattutto acciaio piatto laminato a caldo). I produttori cinesi di acciaio piatto laminato a caldo hanno beneficiato di vantaggi nell'ambito di una serie di programmi di sovvenzione in quanto facenti parte di un'industria che gode di sostegno, come indicato nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013); — i produttori cinesi di prodotti stagnati risentono della distorsione dei costi salariali, sia direttamente (nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette a distorsioni dei costi salariali); — l'intervento sostanziale del governo della RPC nel sistema finanziario ha comportato gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato, anche all'interno dell'industria cinese dei prodotti stagnati; — oltre all'esistenza di distorsioni significative in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta, anche tutti i costi dei fattori produttivi – compresi l'acciaio piatto laminato a caldo e le materie prime sottostanti (ossia minerale di ferro, coke, avanzi e ferroleghe), lo stagno, l'energia, i terreni, i finanziamenti, il lavoro ecc. – sono influenzati da distorsioni significative. (84) Nel settore del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Tra gli esempi figurano Ansteel Group ( 17 ) e Baowu Steel Group ( 18 ) , entrambe imprese di proprietà dello Stato nell'ambito della SASAC centrale; Baotou Steel Group, un'impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna ( 19 ) ; e Shougang Group ( 20 ) , un'impresa di proprietà dello Stato detenuta al 100 % da Beijing State-Owned Asset Management Ltd ( 21 ) . (85) Anche in assenza di informazioni più specifiche per il prodotto oggetto dell'inchiesta, si tratta comunque di un sottosettore dell'industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti il settore siderurgico sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto dell'inchiesta. (86) I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l'importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal parere di orientamento del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (MIIT) sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore dell'acciaio, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale ( 22 ) . (87) Nello specifico, tale parere orientativo richiede al governo della RPC di " incoraggiare le operazioni di fusione e riorganizzazione di imprese . Incoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e riorganizzazioni e a creare una serie di gruppi di vastissime dimensioni di imprese dell'acciaio di livello mondiale. Basandosi sulle imprese dominanti del settore, sviluppare una o due imprese leader specializzate nei settori dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio speciale, (...) ". (88) Un altro esempio dell'intenzione del governo della RPC di intervenire nel settore si trova nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime ("quattordicesimo piano quinquennale"), secondo il quale il settore " aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale " e " svilupperà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base " ( 23 ) , nonché nel piano di lavoro 2023 del MIIT sulla crescita stabile dell'industria dell'acciaio ( 24 ) , che fissa i seguenti obiettivi: " nel 2023, […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell'industria raggiungeranno l'1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell'industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell'industria supererà il 4 % ." (89) Il piano di lavoro prevede inoltre il consolidamento societario del settore dell'acciaio su mandato del governo: " [i]ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costruire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell'acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell'industria dell'acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a realizzare fusioni e riorganizzazioni […] interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità ". (90) Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nell'Hebei, dove nel 2020 il governo provinciale ha pubblicato il piano d'azione triennale sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria dell'acciaio. Tale piano richiede al governo di " attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un'influenza a livello interno " e di " espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione degli avanzi di acciaio, rafforzare l'analisi e la classificazione dei cascami di acciaio " ( 25 ) . (91) Il piano dell'Hebei per il settore dell'acciaio afferma quanto segue: " Aderire all'adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l'adeguamento strutturale e l'ottimizzazione della configurazione dell'industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l'aggiornamento comuni delle imprese e promuovere su larga scala lo sviluppo dell'industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all'ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle ". (92) Il piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale prevede la " costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l'aumento delle dimensioni, dell'intensificazione e della specializzazione del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità produttiva di ghisa greggia ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità produttiva di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate " ( 26 ) . (93) Ulteriori obiettivi di politica industriale sono presenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come il Jiangsu ( 27 ) , lo Shandong ( 28 ) , lo Shanxi ( 29 ) , il Liaoning Dalian ( 30 ) o lo Zhejiang ( 31 ) . (94) Un altro esempio dell'effettivo orientamento esercitato dal governo della RPC attraverso i piani è costituito dall'avviso del comitato di partito di Ansteel Group Co., Ltd. relativo allo studio, alla divulgazione e all'attuazione consapevoli dello spirito del ventesimo Congresso nazionale del partito ( 32 ) . Nell'avviso si dichiara che Ansteel Group attuerà coscienziosamente i piani di orientamento e li farà conoscere meglio ai membri del partito, ai quadri e ai dipendenti dell'intero gruppo. (95) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, dato che il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresenta un sottosettore dell'industria dell'acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto dell'inchiesta. (96) Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Baoshan Iron and Steel Ltd., un produttore di prodotti stagnati il cui azionista di controllo è Baowu Steel Group, sono anche, rispettivamente, il segretario e il vicesegretario del comitato di partito della società ( 33 ) . (97) Anche il presidente del consiglio di amministrazione di Wuhan Iron and Steel Group, anch'esso controllato da Baowu Steel Group, è il segretario del comitato di partito ( 34 ) . (98) Inoltre, " nel 2022 Wuhan Iron and Steel Group ha condotto il decimo studio e dibattito a livello centrale del gruppo di studio teorico del comitato di partito per trasmettere e studiare lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico e promuovere l'attuazione delle decisioni e delle disposizioni del 20 o Congresso nazionale del partito e lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico di Wuhan Iron and Steel Group . [Il] rappresentante generale di China Baowu Wuhan Headquarters, segretario del comitato di partito e presidente di Wuhan Iron and Steel Group, ha presieduto la riunione e ha presentato i requisiti per l'attuazione dei requisiti del comitato centrale del partito, del comitato provinciale del partito di Hubei e del comitato del partito di China Baowu, nonché per l'ulteriore attuazione dello spirito della conferenza centrale di lavoro economico " ( 35 ) . (99) Il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente a Baotou Steel Group, è anche il segretario del partito della società, mentre il direttore esecutivo della società e il presidente della sua organizzazione sindacale sono entrambi vicesegretari del partito ( 36 ) . (100) Infine, all'interno di Shougang Group, il presidente del consiglio di amministrazione svolge la funzione di segretario del comitato di partito mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito della società ( 37 ) . (101) In alcuni casi lo statuto di una società dimostrerà il legame con il PCC. Ad esempio, l'articolo 134 dello statuto del produttore di prodotti stagnati Baoshan Iron and Steel Ltd. stabilisce che " [i]l comitato di partito della società esercita le sue funzioni conformemente alla costituzione del partito comunista cinese e ad altri regolamenti del partito : 1) garantire e supervisionare l'attuazione delle politiche del partito e dello Stato nella società " ( 38 ) . (102) L'articolo 3 dello statuto della China Foundry Association stabilisce che quest'ultima accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale da parte delle rispettive entità di partito, ad esempio la SASAC e il ministero degli Affari civili, e garantisce le condizioni necessarie per la sua partecipazione ( 39 ) . (103) Una disposizione identica figura all'articolo 3 dello statuto di China Iron and Steel Association ( 40 ) , di cui sono membri i principali produttori siderurgici. (104) Nel settore siderurgico sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base, che sono generalmente applicabili al prodotto oggetto dell'inchiesta, dato che quest'ultimo rappresenta uno dei sottosettori del settore siderurgico. (105) L'industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 41 ) . Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l'industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ( 42 ) . (106) Il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria siderurgica, definisce il settore come il "fondamento dell'economia reale" e "un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale"; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale ( 43 ) . (107) Il piano di lavoro sulla crescita stabile dell'industria dell'acciaio (cfr. considerando 88) dimostra la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell'orientamento dell'economia cinese da parte del governo della RPC: "[s]ostenere le imprese dell'acciaio nell'adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l'offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l'industria dell'acciaio e i principali settori utilizzatori, quali costruzioni navali, trasporti, edilizia, energia, automobili, elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell'acciaio " ( 44 ) . (108) Inoltre, per quanto riguarda il minerale di ferro, una materia prima utilizzata per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, secondo il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime lo Stato prevede di " sviluppare razionalmente le risorse minerarie nazionali , intensificare l'attività di prospezione del minerale di ferro [...], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l'adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi " ( 45 ) , portando alla creazione di un sistema per le riserve di produzione di minerale di ferro e di terreni minerali che " diventerà una misura importante per stabilizzare il prezzo di mercato del minerale di ferro e garantire la sicurezza della catena industriale " ( 46 ) . (109) A livello locale, come nella provincia di Hebei, le autorità prevedono per il settore siderurgico quanto segue: " fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni " ( 47 ) . (110) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. (111) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore siderurgico a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta. (112) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Il settore subisce gli effetti di tale distorsione sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina) ( 48 ) . (113) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell'inchiesta non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. (114) Il piano di lavoro sulla crescita stabile esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: "Incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell'acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell'assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese". Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (115) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta acquistano/commissionano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. (116) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (117) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell'inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. 3.2.2. Osservazioni delle parti interessate (118) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. (119) Nel corso dell'inchiesta sono pervenute osservazioni dalla CISA e da Baoshan Iron and Steel Ltd. (120) In primo luogo, la CISA ha affermato che la relazione non soddisfa le norme in materia di elementi di prova imparziali e oggettivi e di sufficiente valore probatorio. A suo avviso, il fatto che la relazione sia stata redatta con uno scopo deliberato, vale a dire di agevolare la presentazione, da parte delle industrie dell'Unione, di denunce nel settore delle misure commerciali, esclude automaticamente qualsiasi possibilità di un'analisi imparziale e obiettiva dell'economia cinese. (121) La CISA ha inoltre evidenziato il dubbio valore probatorio della relazione, in quanto omette deliberatamente circostanze, elementi e conclusioni fattuali che potrebbero porsi in contrasto con la parziale finalità per cui è stata elaborata o indebolirla. (122) La CISA ha altresì sostenuto che la Commissione non può basarsi su casi precedenti per trovare prove positive delle pratiche di dumping nella presente inchiesta, come ha fatto il denunciante per dimostrare l'esistenza di distorsioni significative. L'onere della prova nelle inchieste antidumping impone che un'autorità incaricata dell'inchiesta accerti positivamente l'esistenza di pratiche di dumping. (123) Per quanto riguarda l'argomentazione della CISA secondo cui la relazione non è obiettiva né imparziale, la Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione stessa o sugli elementi di prova su cui si basa. (124) Da allora la Commissione ha riesaminato la relazione e ha pubblicato una versione aggiornata nell'aprile 2024, come indicato al considerando 81 ( 49 ) . La CISA non ha sollevato alcuna obiezione sul merito e sugli elementi di prova contenuti nella relazione. La richiesta è stata pertanto respinta. (125) Inoltre i denuncianti possono basarsi su elementi di prova e risultanze di inchieste passate, nella misura in cui siano pertinenti e la loro legalità non sia stata smentita da un'autorità giudiziaria. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base garantisce che i procedimenti siano neutrali e imparziali e che i diritti di difesa di tutte le parti siano rispettati durante tutta l'inchiesta. (126) La Commissione ha osservato che la possibilità offerta ai denuncianti di presentare asserzioni ed elementi di prova su eventuali distorsioni dei prezzi e dei costi in paesi in cui potrebbero esistere distorsioni significative indotte dallo Stato non può essere interpretata come una pratica sleale e ingiusta che incoraggia la presentazione di tali asserzioni. (127) Inoltre la determinazione, da parte della Commissione, dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. La richiesta è stata pertanto respinta. (128) In secondo luogo, la CISA e Baoshan Iron and Steel Ltd. hanno sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sembra essere incompatibile con l'accordo antidumping dell'OMC ("accordo antidumping dell'OMC"), in quanto l'articolo 2.2 di tale accordo non riconosce il concetto di distorsioni significative e non consente l'utilizzo di dati da un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per calcolare il valore normale. Nello specifico, l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC consente solo l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti nella determinazione del valore normale. (129) Baoshan Iron and Steel Ltd. ha sostenuto che le distorsioni significative nel paese esportatore dovrebbero rientrare nella definizione di vendite non effettuate "nel corso di normali operazioni commerciali" o di una "particolare situazione di mercato", ma che il concetto di distorsioni significative non rientra in nessuna di queste categorie. (130) Secondo la CISA e Baoshan Iron and Steel Ltd., l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sembra incompatibile con l'articolo 2.2.1.1 e con la sua interpretazione resa dall'organo d'appello nel caso UE – Biodiesel (Argentina) (DS473) ("UE – Biodiesel"), che ha sancito che le autorità incaricate dell'inchiesta devono utilizzare i costi effettivamente sostenuti da produttori o esportatori per il calcolo dei valori normali costruiti. (131) Pertanto la CISA e Baoshan Iron and Steel Ltd. hanno chiesto alla Commissione di accettare i prezzi e i costi sul mercato interno indicati dagli esportatori cinesi che hanno collaborato, negando in tal modo l'esistenza di presunte distorsioni significative. (132) La Commissione ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CISA e da Baoshan Iron and Steel Ltd. In via preliminare, la relazione dell'OMC sul caso UE – Biodiesel non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre la legislazione dell'OMC, secondo l'interpretazione fornita dal panel e dall'organo d'appello dell'OMC nel caso UE – Biodiesel, consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. (133) In ogni caso, la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'UE ha già confermato che, mentre l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base "istituisce un regime speciale che fissa le norme per la determinazione del valore normale nel caso di esportazioni provenienti da paesi per i quali sia accertato che il loro mercato interno presenta distorsioni significative, quali definite dalla medesima disposizione", la normativa dell'OMC "non contiene norme specifiche destinate al calcolo del valore normale in situazioni del genere" ( 50 ) . Le argomentazioni della CISA e di Baoshan Iron and Steel Ltd. non possono pertanto essere accolte. (134) In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. (135) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione della CISA e di Baoshan Iron and Steel Ltd. 3.2.3. Conclusioni sull'esistenza di distorsioni significative (136) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente. 3.2.4. Paese rappresentativo 3.2.4.1.   Osservazioni generali (137) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 51 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (138) Come indicato ai considerando 56 e 64, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. (139) Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (140) Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato l'Argentina, il Brasile, la Malaysia, la Turchia e la Thailandia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi "a reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (141) La prima e la seconda nota illustrano le ricerche della Commissione in merito a dati pubblici prontamente disponibili nei possibili paesi rappresentativi. Tali dati riguardavano la società che sarebbe stata la fonte per gli importi delle SGAV e dei profitti e i valori di riferimento necessari per determinare il valore normale. (142) Nella prima nota sono stati trovati dati prontamente disponibili provenienti da produttori di prodotti stagnati in Argentina, Brasile, Malaysia, Turchia e Thailandia che potevano rendere tali paesi idonei come paese rappresentativo. È stato tuttavia constatato che il produttore di prodotti stagnati in Brasile non era redditizio nel 2023 e che il Brasile non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato. (143) Nella prima nota la Commissione ha poi analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi nei quattro potenziali paesi rappresentativi. (144) Dall'analisi è emerso che le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi (acciaio laminato a caldo, acciaio laminato a freddo, coke, carbone da coke, carbone da gas, carbone da vapore e ferro agglomerato a caldo) erano influenzate da importazioni significative dalla Federazione russa ("Russia"). Tutti questi fattori produttivi sono stati sanzionati, tra l'altro, dall'Unione a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, con la conseguenza che i principali mercati di esportazione sono diventati indisponibili per i produttori di tali fattori produttivi. Questa situazione a sua volta ha determinato un aumento delle pertinenti capacità inutilizzate in Russia e ha potenzialmente inciso sui prezzi delle esportazioni verso altri mercati vicini alla Russia, tra cui quello della Turchia, che è rimasta aperta alle esportazioni in questione. (145) L'eccesso di capacità produttiva di acciaio russo è stato rilevato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Federazione russa ai fini delle inchieste di difesa commerciale ( 52 ) . È inoltre previsto un ulteriore aumento della capacità produttiva di acciaio nei prossimi anni ( 53 ) . (146) La Commissione ha inoltre osservato che il ministero del Commercio della Repubblica di Turchia ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina, dall'India, dal Giappone e dalla Federazione russa nell'ottobre 2024 con il comunicato 2024/33 ( 54 ) . Nella sua inchiesta il ministero del Commercio ha analizzato l'effetto delle importazioni russe sull'industria dell'acciaio in Turchia e ha affermato che tali importazioni hanno esercitato una pressione sui prezzi del settore della produzione interna a un tasso compreso tra il 15 % e il 20 %. L'acciaio piatto laminato a caldo è uno dei principali fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta. (147) Per quanto riguarda il carbone, la Russia possiede la seconda maggiore riserva di carbone al mondo e nell'ultimo decennio ha aumentato la sua produzione in ragione dell'aumento delle esportazioni ( 55 ) . In concomitanza con le sanzioni, questa circostanza ha fatto abbassare il prezzo delle esportazioni russe, e le importazioni turche di carbone russo sono aumentate notevolmente negli ultimi anni ( 56 ) . (148) La Commissione ha pertanto concluso che i prezzi del principale fattore produttivo erano soggetti a distorsioni in Turchia, che pertanto non poteva essere considerata un paese rappresentativo adeguato. (149) La prima nota ha inoltre indicato che l'Argentina non aveva importazioni di acciaio laminato a freddo, un fattore produttivo essenziale per la produzione di prodotti stagnati per i produttori non integrati. Di conseguenza la seconda nota ha concluso che l'Argentina non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato. (150) Dalla stessa analisi è emerso che la Malaysia poteva essere utilizzata come paese rappresentativo appropriato, in quanto le sue importazioni dei principali fattori produttivi, ad eccezione del carbone da vapore, non erano sostanzialmente influenzate dalle importazioni dalla Cina o da uno dei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 57 ) . (151) Anche se la Turchia e l'Argentina non hanno potuto essere considerate paesi rappresentativi appropriati a causa delle questioni di cui ai considerando 144 e 149, nella seconda nota la Commissione ha aggiornato le informazioni disponibili per i produttori di prodotti stagnati in tali paesi, insieme alla Malaysia e alla Thailandia, e ha constatato che i produttori di Argentina, Malaysia e Turchia erano redditizi nel 2023. Il produttore thailandese era sostanzialmente in pareggio, con un profitto inferiore allo 0,5 % del fatturato, e questo non è stato considerato un congruo margine di profitto. (152) Di conseguenza, nella seconda nota la Commissione ha indicato l'intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e la società Perusahaan Sadur Timah Malaysia (PERSTIMA) Berhad ("Perstima") a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (153) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza di queste scelte. (154) Nessuna parte interessata ha avanzato una proposta diversa per il paese rappresentativo o un'altra società per la fonte delle SGAV e dei profitti. Sono tuttavia pervenute osservazioni specifiche su alcuni fattori produttivi e sul calcolo delle SGAV e dei profitti, che saranno analizzate nel dettaglio di seguito. Livello di protezione sociale e ambientale (155) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Malaysia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base, poiché tale disposizione richiede la presenza di più di un paese appropriato. 3.2.5. Conclusioni (156) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.6. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (157) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (158) Nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas ("GTA") per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa di fonti dei paesi per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e dell'energia ( 58 ) . (159) Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate che alcuni fattori produttivi indicati dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete avevano un impatto trascurabile sul costo di produzione totale. Di conseguenza tali voci sono state raggruppate nella categoria dei "materiali di consumo". (160) La Commissione ha quindi calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato. 3.2.6.1.   Fattori produttivi (161) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi dei prodotti stagnati Fattore produttivo Codice o codici delle merci Fonte Prezzo in CNY Unità di misura MATERIE PRIME E FATTORI PRODUTTIVI Polvere di minerali di ferro ( 59 ) 26011110 26011190 GTA 447,48 tonnellata Pellet di minerali di ferro ( 60 ) 26011210 26011290 GTA 5 267,14 tonnellata Acciaio laminato a caldo 72082711 72082719 72082791 72082799 Fastmarkets 4 362,17 tonnellata Acciaio laminato a freddo 72091810 72091891 72091899 GTA 6 722,64 tonnellata Lingotti di stagno 800110 GTA 193 952,02 tonnellata Coke 27040010 27040020 27040030 GTA 2 806,79 tonnellata Carboni da coke 27011210 GTA 1 795,22 tonnellata Carbone da gas 27011290 GTA 3 874,58 tonnellata Carbone da vapore 270111 Banca mondiale 1 085,39 tonnellata Carbone polverizzato 270111 Fastmarkets 1 290,12 tonnellata Avanzi di alluminio 7602 GTA 12 837,19 tonnellata Ferro-molibdeno 720270 Fastmarkets 357 848,05 tonnellata Ferro agglomerato a caldo 720310 GTA 3 307,83 tonnellata Manganese 81110010 81110090 Fastmarkets 14 482,42 tonnellata Scorie di acciaio 2619 GTA 1 034,69 tonnellata Avanzi di acciaio 720449 GTA 3 062,40 tonnellata Lavoro (manodopera) Dipartimento di statistica 35,42 per ora di lavoro ENERGIA Energia elettrica Tenaga Nasional 0,548 kWh Gas di carbon fossile Calcolato a partire dal gas naturale 0,3 metro cubo Gas di coke Calcolato a partire dal gas naturale 0,3 metro cubo Gas naturale Commissione per l'energia 1,74 metro cubo Vapore Calcolato a partire dal carbone 117,15 tonnellata Acqua SPAN 5,48 metro cubo Materie prime e fattori produttivi (162) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime e dei fattori produttivi consegnati allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA al livello della tariffa nazionale, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. (163) Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 61 ) . (164) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (165) In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sulle materie prime e sui fattori produttivi destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. (166) Dopo la pubblicazione della seconda nota, Baosteel Group ha chiesto alla Commissione di modificare la fonte dei seguenti valori di riferimento e di non utilizzare i dati sulle importazioni relativi alla Malaysia: — pellet di minerali di ferro, in quanto ritiene che il valore di riferimento basato sull'intero codice SA 2601 12 ("minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati") "non sia rappresentativo" e che la fonte dovrebbe essere sostituita dalla valutazione "Atlantic iron ore Blast furnace pellet CP Premium" di S&P Global; — acciaio laminato a caldo, in quanto il valore di riferimento è superiore al prodotto trasformato acciaio laminato a freddo e la fonte dovrebbe essere sostituita dalla valutazione "HRC CFR Southeast Asia SAE1006" di S&P Global Platts; e — acciaio laminato a freddo, in quanto il valore di riferimento comprende prezzi che Baosteel Group considera valori anomali e la fonte dovrebbe essere sostituita dalla valutazione mensile "CRC East Asia Import CFR" di S&P Global Platts. (167) Baosteel Group ha ritenuto che il prezzo dei pellet di minerali di ferro importati in Malaysia fosse troppo elevato per tonnellata rispetto al prezzo dei prodotti stagnati per tonnellata in Cina e ha evidenziato la differenza di prezzo tra i due sottocodici dei pellet di minerali di ferro, vale a dire "ematite" e "altri". (168) Le informazioni fornite da Baosteel Group nella sua risposta al questionario e raccolte durante la visita di verifica riguardanti gli acquisti di pellet di minerali di ferro hanno dimostrato che la classificazione dei pellet di minerali di ferro con il codice SA 2601 12 è stata effettuata correttamente. (169) Poiché le importazioni di pellet di ferro in Malaysia erano in quantità significative (oltre 300 000 tonnellate), la Commissione ha ritenuto che il valore di riferimento basato sulle importazioni in Malaysia fosse accurato e rappresentativo. (170) La Commissione respinge pertanto la richiesta di Baosteel Group di fare invece riferimento a un indice "blast furnace pellet", in quanto la società non ha dimostrato che sarebbe più appropriato del prezzo all'importazione in Malaysia. (171) A seguito dell'osservazione sul valore di riferimento per l'acciaio laminato a caldo espressa da Baosteel Group, la Commissione ha concordato con la valutazione di quest'ultimo secondo cui i dati relativi alle importazioni malesi potrebbero non essere rappresentativi in quanto il prezzo unitario dell'acciaio laminato a caldo era inferiore al prezzo unitario all'importazione dell'acciaio laminato a freddo. La Commissione ha deciso di sostituire il prezzo all'importazione in Malaysia con dati provenienti da Fastmarkets, in quanto l'indice "Steel hot-rolled coil (Japan, Korea, Taiwan-origin), import, CFR Vietnam" è un valore di riferimento internazionale esente da distorsioni. (172) Per quanto riguarda l'acciaio laminato a freddo, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per cui il prezzo all'importazione della Malaysia non fosse rappresentativo. Inoltre le alternative suggerite da Baosteel Group riguardano l'"Asia orientale" e la Commissione non è stata in grado di confermare se l'indice proposto includesse o meno i prezzi dell'acciaio laminato a freddo di origine cinese e potesse presentare distorsioni a causa di tali prezzi. (173) Dopo la pubblicazione della seconda nota, Baosteel Group ha chiesto alla Commissione di includere sia il calcare che la calce viva come materiali di consumo per Baoshan Iron and Steel, anziché confrontare il consumo di questi fattori produttivi con il valore di riferimento dei prezzi all'importazione malesi. (174) La Commissione ha accolto tale richiesta, pertanto sia il calcare che la calce viva sono state considerate materiali di consumo. (175) Come indicato al considerando 160, la Commissione ha quindi calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato. (176) Inoltre i fattori produttivi prodotti in proprio che avevano solo un peso trascurabile nel costo totale di produzione dei produttori esportatori nonché a livello di NCP sono stati anch'essi raggruppati sotto la categoria dei materiali di consumo. (177) Dopo la divulgazione della seconda nota, la Commissione ha riesaminato la fonte del valore di riferimento per il manganese e per il carbone polverizzato. A causa delle limitate importazioni di manganese in Malaysia e del fatto che nei dati sulle importazioni in Malaysia le importazioni di carbone polverizzato non sono state indicate a un livello granulare, la Commissione ha deciso di sostituire il prezzo all'importazione dalla Malaysia con un valore di riferimento internazionale esente da distorsioni. La Commissione ha reperito tali valori di riferimento su Fastmarkets. Per il manganese si trattava dell'indice "Manganese 99.7% electrolytic manganese flake, in-whs Rotterdam, USD/tonne" e per il carbone polverizzato dell'indice "PCI low-vol, fob DBCT, USD/wmt". (178) Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all'importazione pertinenti del paese rappresentativo. (179) Laddove fossero presenti costi di trasporto, la Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. (180) La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. Lavoro (manodopera) (181) La Commissione ha utilizzato i dati del dipartimento di statistica della Malaysia sui salari del settore manifatturiero nel sottosettore "24 – Attività metallurgiche" pubblicati nelle statistiche mensili delle attività manifatturiere di marzo 2024 ( 62 ) . La Commissione ha poi aggiunto i costi del lavoro a carico dei datori di lavoro per i seguenti programmi: — Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti (EPF) ( 63 ) — Organizzazione di sicurezza sociale (PERKESO) ( 64 ) — Sistema di assicurazione del lavoro (EIS) — Fondo di sviluppo delle risorse umane (HRDF) ( 65 ) Energia elettrica (182) La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell'energia elettrica pubblicate da Tenaga Nasional Berhad, in particolare i dati relativi ai prezzi dell'energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo "Tariff E2 – Medium Voltage Peak/Off-Peak Industrial Tariff" per l'utilizzo di punta in kWh ( 66 ) . Gas naturale (183) Il prezzo del gas naturale per gli utenti industriali in Malaysia è stato pubblicato dalla commissione malese per l'energia (Suruhanjaya Tenaga) fino alla fine del 2021 ( 67 ) . (184) Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che intendeva utilizzare i prezzi del gas naturale ricavati da un documento sul sito web di Suruhanjaya Tenaga ( 68 ) in cui erano elencate le tariffe del gas naturale relative al 2022 per quattro impianti di gas responsabili della fornitura industriale di gas in tubazioni nella Malaysia peninsulare e nel Sabah. (185) Questo metodo è stato ripreso da un caso precedente in cui la Malaysia era stata utilizzata come paese rappresentativo. Tuttavia la Commissione ha osservato che in quel caso alla fine era stato utilizzato un metodo diverso, in base al quale i prezzi pubblicati sul sito web di Suruhanjaya Tenaga erano stati utilizzati e successivamente adeguati in funzione dell'inflazione. (186) Dopo un ulteriore esame, la Commissione ha deciso di seguire la stessa metodologia, utilizzando l'inflazione energetica della Banca mondiale ( 69 ) per calcolare il prezzo del gas naturale per il 2023. Acqua (187) Le tariffe idriche sono pubblicate dalla commissione nazionale dei servizi idrici ("SPAN") sul suo sito web per Stato. La Commissione ha utilizzato la tariffa idrica applicata in Johor per gli utilizzatori industriali ("forniture non domestiche") nel 2024 ( 70 ) . Gas di carbon fossile e di coke (188) La Commissione ha calcolato il prezzo del gas di carbon fossile e di coke in Malaysia utilizzando il prezzo del gas naturale e considerando il potere calorifero dei gas in questione. Vapore (189) La Commissione ha calcolato il prezzo del vapore in Malaysia utilizzando la metodologia proposta dal dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti ( 71 ) , basata sul costo del carbone necessario per produrlo. (190) Per questo calcolo la Commissione ha utilizzato il prezzo del carbone pubblicato dalla Banca mondiale. Sottoprodotti e avanzi (191) Nella seconda nota la Commissione ha indicato che avrebbe utilizzato il rapporto tra l'acquisto della materia prima "vergine" e gli avanzi, nei casi in cui non fosse esistito un codice doganale per gli avanzi separati dalla materia prima di origine. La Commissione ha esteso questo metodo del rapporto anche agli avanzi di acciaio come sottoprodotto, come richiesto nelle osservazioni di Shougang Jingtang. (192) La Commissione ha pertanto utilizzato il metodo del rapporto per calcolare il valore di riferimento per i seguenti fattori produttivi: — avanzi di acciaio — acciaio laminato a freddo riciclato — acciaio laminato a caldo riciclato — energia elettrica autoprodotta — energia elettrica generata dalla produzione di coke 3.2.6.2.   Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti (193) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, " il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ". (194) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti, nella seconda nota la Commissione ha proposto di utilizzare i dati finanziari relativi al 2023 per il produttore malese Perstima utilizzando i suoi conti annuali pubblicati. (195) Le SGAV e i profitti proposti sono stati comunicati nella seconda nota. La Commissione ha ricevuto osservazioni sul calcolo di entrambi questi indicatori da Baosteel Group. (196) La Commissione ha convenuto con Baosteel Group che le SGAV dovrebbero essere costituite unicamente da spese associate alle vendite e all'amministrazione generale. La Commissione ha inoltre convenuto sul fatto che il profitto di Perstima si basava principalmente su "altri redditi" piuttosto che su ricavi derivanti dalle vendite. (197) Su tale base la Commissione ha concluso che il profitto di Perstima non poteva essere considerato congruo e che pertanto sarebbe stato necessario trovare un'altra fonte per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. (198) Perstima è risultato l'unico produttore di prodotti stagnati in Malaysia, sulla base delle informazioni contenute nella sua richiesta alle autorità malesi di un'inchiesta antidumping sulle importazioni di prodotti stagnati dalla Cina, aperta il 14 agosto 2024 ( 72 ) . (199) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, la Commissione ha poi preso in considerazione società di altri paesi a reddito medio-alto produttrici della stessa categoria generale di prodotti del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero la produzione di acciaio. (200) La Commissione ha selezionato una società con rendiconti finanziari pubblici prontamente disponibili che indicavano un congruo importo per le SGAV e per i margini di profitto per l'industria dell'acciaio, la società malese Alliance Steel (M) Sdn. Bhd ( 73 ) , la quale è stata redditizia nel 2023 (che corrisponde ai tre quarti del periodo dell'inchiesta). 3.2.7. Calcolo (201) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (202) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali tassi di consumo forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo. (203) Per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno importato minerale di ferro da paesi non interessati da asserzioni di distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, la Commissione ha considerato il prezzo esente da distorsioni pagato da tali produttori piuttosto che il valore di riferimento stabilito sopra sulla base dei prezzi all'importazione malesi. (204) La Commissione ha quindi applicato le SGAV e i profitti di Alliance Steel (M) Sdn. Bhd al costo di fabbricazione. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 6,6 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all'8,1 %. (205) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all'esportazione (206) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori o come operatori commerciali in un paese terzo. (207) Per il produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (208) Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. (209) Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi, che di norma sarebbero a carico di un importatore, sostenuti dalle parti associate all'esportatore coinvolte nelle vendite del prodotto in esame. I costi pertinenti comprendevano le SGAV delle controllate interessate coinvolte nelle vendite e un profitto nominale normalmente realizzato da un importatore. (210) La Commissione ha preso il 4,72 % per i profitti realizzati, in modo da riflettere il profitto durante il periodo dell'inchiesta di un importatore indipendente di prodotti stagnati nell'Unione europea che ha collaborato. 3.4. Confronto (211) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. (212) Si ricorda che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione a livello franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (213) Come spiegato al considerando 201, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e per i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (214) In considerazione delle suddette differenze, è stato effettuato un adeguamento del valore normale per tenere conto della differenza di trattamento IVA tra le vendite sul mercato interno di prodotti stagnati e la loro esportazione. Alle esportazioni è applicata un'imposta del 13 %, che non è rimborsata attraverso il sistema dell'IVA, mentre quando viene effettuata una vendita sul mercato interno il produttore riscuote l'IVA del 13 % dall'acquirente e la trasferisce al governo della RPC. La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare altri adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione (215) Per riportare il prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio. (216) Si è tenuto conto dei seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito e oneri bancari. (217) Shougang Jingtang ha venduto prodotti stagnati al primo acquirente indipendente nell'Unione attraverso la sua società commerciale collegata con sede a Hong Kong. Considerando che la società commerciale agiva in qualità di agente che opera sulla base di commissioni e percepiva come tale un compenso sotto forma di rialzo, le SGAV della società a Hong Kong e il profitto teorico del 4,72 %, come indicato al considerando 210 per i profitti realizzati, sono stati successivamente eliminati a titolo di adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i). 3.5. Margini di dumping (218) Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (219) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società (o gruppo di società) Margine di dumping provvisorio Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd 14,1  % Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 47,1  % (220) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. (221) Tale margine è stato stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione. Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 25,3 %. (222) Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. (223) Il livello di collaborazione corrisponde alla quantità delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espressa come percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta, in base ai dati Eurostat. (224) La Commissione ha valutato che nel presente caso il livello di collaborazione è basso perché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 61 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. (225) La Commissione ha ricordato che l'avviso di apertura ( 74 ) aveva informato le parti interessate del fatto che la mancata collaborazione, o una collaborazione solo parziale, avrebbe potuto condurre a conclusioni basate sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, determinando potenzialmente esiti meno favorevoli per tali parti. Dato che le parti interessate erano state chiaramente avvertite delle conseguenze della mancata collaborazione e che il livello di collaborazione nel presente caso è stato particolarmente basso, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il dazio di dumping residuo sulla base di un volume rappresentativo delle vendite di Shougang Jingtang nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tali vendite sono state considerate un indicatore appropriato per riflettere le pratiche di dumping delle società che hanno scelto di non collaborare. (226) Il margine di dumping residuo è stato pertanto fissato al 62,6 %. (227) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd 14,1  % Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 47,1  % Altre società che hanno collaborato, non inserite nel campione 25,3  % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 62,6  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (228) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da sei produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (229) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 2,1 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali le risposte verificate al questionario ricevute dal denunciante e dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 28, i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell'Unione (230) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi sulla risposta al questionario relativo ai macroindicatori fornita dal denunciante, sottoposta a controllo incrociato, ove possibile, con le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, e sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame da paesi terzi indicate nelle statistiche di Eurostat. (231) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Consumo totale dell'Unione 2 806 455 2 683 420 2 724 757 2 169 276 2 091 389 Indice 100 96 97 78 75 Mercato vincolato 36 753 38 229 32 774 16 077 15 913 Indice 100 104 89 44 43 Mercato libero 2 769 702 2 645 191 2 691 983 2 153 199 2 075 477 Indice 100 96 97 78 75 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ed Eurostat. (232) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi. (233) La Commissione ha constatato che una parte trascurabile della produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato. Come si evince dalla tabella 2, i volumi del mercato vincolato sono rimasti intorno all'1 % del consumo del mercato libero durante tutto il periodo in esame e hanno mostrato una tendenza al ribasso. Il consumo del mercato libero ha registrato lo stesso andamento del consumo totale dell'Unione in ciascun anno del periodo in esame. (234) La Commissione ha pertanto concluso che non è necessario operare una distinzione tra mercato vincolato e mercato libero, in quanto l'eventuale differenza di comportamento del mercato vincolato non sarebbe pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio, data la quota trascurabile del mercato vincolato nel consumo totale dell'Unione. (235) A differenza di quanto avvenuto in alcuni altri mercati, il mercato dei prodotti stagnati non ha subito una contrazione a causa della pandemia di COVID-19 durante i confinamenti nell'Unione nel periodo 2020-2021. Con le persone costrette a rimanere a casa, la domanda di alimenti in scatola è stata forte, il che si è tradotto in una domanda relativamente stabile di prodotti stagnati in entrambi gli anni. (236) Tra il 2020 e il 2022 il consumo dell'Unione (mercato libero e vincolato) ha quindi registrato una leggera flessione, per poi diminuire drasticamente di 19 punti percentuali nel 2023, a causa dello smaltimento delle scorte e dello scarso raccolto di ortaggi nell'Unione, e di ulteriori 3 punti percentuali nel PI. Tra il 2020 e il PI il consumo è complessivamente diminuito del 25 %. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Quantità e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (237) La Commissione ha stabilito la quantità delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell'Unione. (238) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantità delle importazioni e quota di mercato 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Quantità delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate) 287 599 230 420 396 226 530 028 486 583 Indice 100 80 138 184 169 Quota di mercato 10,4  % 8,7  % 14,7  % 24,6  % 23,4  % Indice 100 85 142 236 225 Fonte: Eurostat. (239) A causa delle circostanze eccezionali dei confinamenti in Cina e delle perturbazioni del commercio marittimo nel 2021, il volume delle importazioni cinesi è diminuito del 20 % tra il 2020 e il 2021, anno in cui, a fronte di una domanda ancora forte nell'Unione, le importazioni cinesi hanno perso una certa quota di mercato. (240) Con l'attenuarsi delle circostanze eccezionali nel 2022, sia i volumi che la quota di mercato delle importazioni cinesi hanno iniziato ad aumentare significativamente nel 2022 e nel 2023, con una lieve inversione della tendenza tra il 2023 e il PI. Le importazioni dalla Cina sono aumentate complessivamente del 69 % nel periodo in esame, mentre la quota di mercato cinese è salita dal 10,5 % nel 2022 al 23,5 % nel PI, registrando un aumento complessivo del 125 %. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (241) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (242) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all'importazione (in EUR/ tonnellata) 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Cina 788 1 040 1 538 1 217 1 107 Indice 100 128 189 149 136 Fonte: Eurostat. (243) I prezzi delle importazioni dalla Cina sono saliti fino a registrare un aumento massimo dei prezzi dell'89 % nel 2022 rispetto al 2020, per poi diminuire nuovamente fino a un aumento complessivo del 36 % durante il periodo in esame. (244) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e (2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. Data l'esistenza di misure di salvaguardia sui prodotti stagnati ( 75 ) , la Commissione ha ritenuto che un dazio medio per tonnellata pagato da un importatore che ha collaborato nel periodo dell'inchiesta costituisse un congruo adeguamento per tenere conto dei dazi doganali. Anche i costi medi successivi all'importazione sostenuti dallo stesso importatore sono stati considerati appropriati. (245) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato pari al [15-25] % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. (246) I prezzi cinesi erano inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione nel 2020, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. Il 2021 è stato inoltre caratterizzato da costi di spedizione storicamente elevati, il che suggerisce che il prezzo delle merci esclusi i costi di nolo marittimo potrebbe essere stato di molto inferiore. (247) Tali prezzi hanno costretto i produttori dell'Unione a vendere al di sotto dei costi di produzione in tutti gli anni tranne il 2022. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte degli acquirenti negozia i prezzi dei prodotti stagnati su base annua con i produttori dell'Unione (a differenza delle importazioni cinesi, che sono generalmente effettuate come vendite a pronti) e che nel quarto trimestre del 2021 i produttori si trovavano in una posizione migliore per negoziare prezzi ragionevoli. (248) In particolare, le circostanze eccezionali del 2021 hanno causato incertezze sul mercato: poiché quell'anno erano disponibili meno prodotti stagnati provenienti dalla Cina e da altri mercati terzi a causa delle perturbazioni del commercio internazionale, mentre la domanda di lattine è rimasta forte, nel 2022 gli utilizzatori erano disposti a pagare un prezzo più elevato per assicurarsi la fornitura dai produttori dell'Unione. Inoltre, dato che nel 2021 anche il costo di produzione ha iniziato ad aumentare, i produttori dell'Unione sono stati in grado di negoziare prezzi elevati per il 2022. (249) Tuttavia, non appena le condizioni di mercato favorevoli sono venute meno e le importazioni cinesi hanno iniziato ad arrivare in quantità più significative, i produttori dell'Unione non sono più stati in grado di negoziare prezzi sufficientemente elevati per coprire i loro costi di produzione. Hanno invece dovuto ridurli sia nel 2023 che nel PI, nonostante i costi di produzione abbiano continuato ad aumentare nel 2023. (250) Su tale base la Commissione ha concluso che vi è stata una compressione dei prezzi nel 2020, nel 2023 e nel PI, nonché una depressione dei prezzi nel 2023 e nel PI. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario esaminare ulteriormente, alla luce dei costi eccezionalmente elevati del trasporto marittimo nel 2021, se vi sia stata o meno una compressione dei prezzi anche nel 2021. 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.4.1. Osservazioni generali (251) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (252) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (253) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, quantità delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (254) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (255) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Quantità di produzione (in tonnellate) 3 168 396 3 203 136 2 959 547 2 142 812 2 104 114 Indice 100 101 93 68 66 Capacità produttiva (in tonnellate) 3 736 867 3 729 583 3 707 149 3 704 686 3 694 388 Indice 100 100 99 99 99 Utilizzo degli impianti 85 % 86  % 80  % 58  % 57  % Indice 100 101 94 68 67 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (256) Sebbene siano leggermente aumentati tra il 2020 e il 2021, i volumi di produzione dell'industria dell'Unione hanno mostrato una costante tendenza al ribasso nel resto del periodo in esame. La quantità di produzione è scesa di 8 punti percentuali tra il 2021 e il 2022, di altri 15 punti percentuali nel 2023 e di ulteriori 2 punti percentuali nel PI; complessivamente è diminuita del 34 % tra il 2020 e il PI a causa del calo delle vendite. (257) La diminuzione della quantità di produzione ha inciso negativamente sull'utilizzo degli impianti, il quale si è ridotto progressivamente, passando dall'85 % nel 2020 al 57 % nel PI, con un calo del 33 %. 4.4.2.2.   Quantità delle vendite e quota di mercato (258) Nel periodo in esame la quantità delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantità delle vendite e quota di mercato 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Quantità totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate) 2 186 606 2 225 828 2 082 400 1 441 895 1 395 352 Indice 100 102 95 66 64 Quota di mercato 78  % 83  % 76  % 66  % 67  % Indice 100 106 98 85 86 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (259) Le vendite dell'industria dell'Unione sono rimaste piuttosto costanti tra il 2020 e il 2021, per poi scendere costantemente durante tutto il periodo in esame, con una riduzione complessiva del 36 %. (260) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 5 punti percentuali tra il 2020 e il 2021, passando dal 78 % all'83 %, per poi registrare una tendenza al ribasso costante nel resto del periodo in esame, scendendo al 67 % nel PI. 4.4.2.3.   Crescita (261) Nel periodo in esame il consumo, la produzione e le vendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione sono diminuiti. Nello stesso periodo le importazioni dalla Cina sono aumentate, con la conseguenza che la quota di mercato delle importazioni cinesi è più che raddoppiata sul mercato dell'Unione. (262) Come indicato nella tabella 2, il consumo nell'Unione è diminuito costantemente nel 2021 e nel 2022, per poi registrare un calo significativo nel 2023 e scendere ulteriormente nel PI. Il consumo si è ridotto complessivamente del 25 % durante il periodo in esame, il che indica una contrazione del mercato. (263) Come riportato nelle tabelle 5 e 6, anche i volumi di produzione e di vendita dell'Unione mostrano una tendenza generale al ribasso, con un calo rispettivamente del 34 % e del 36 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. Tale calo è stato molto più pronunciato della diminuzione del 25 % registrata dal consumo dell'Unione nello stesso periodo. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 78 % al 66 % durante il periodo in esame. (264) Allo stesso tempo, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina hanno mostrato una tendenza generale all'aumento in termini di volumi e di quote di mercato; sono infatti aumentate di 69 punti percentuali e la relativa quota di mercato è passata dal 10,4 % al 23,4 % tra il 2020 e il PI. (265) Le tendenze descritte sopra si sono temporaneamente invertite solo nel 2021. A causa delle circostanze eccezionali dei confinamenti in Cina e delle perturbazioni del commercio marittimo, le importazioni dalla Cina sono diminuite del 15 % e la relativa quota di mercato è scesa dal 10,4 % all'8,7 % tra il 2020 e il 2021. Allo stesso tempo, il volume di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione è aumentato e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è salita di 5 punti percentuali. (266) Tuttavia, non appena il commercio internazionale ha iniziato a normalizzarsi nel 2022, le importazioni cinesi e la relativa quota di mercato sono aumentate significativamente, superando i livelli del 2020, e hanno continuato a crescere nel 2023, con un lieve rallentamento nel periodo dell'inchiesta. (267) Allo stesso tempo, nel 2022 il volume di produzione, il volume di vendita e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono tutti scesi a livelli inferiori a quelli del 2020 e hanno continuato a diminuire nel 2023. A causa di una lieve contrazione del mercato nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato è l'unico di questi tre indicatori che è rimasto relativamente stabile tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta, mentre i volumi di produzione e di vendita sono entrambi diminuiti anche nel periodo dell'inchiesta. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (268) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Numero di dipendenti 6 313 5 949 6 130 4 949 4 883 Indice 100 94 97 78 77 Produttività (in tonnellate/ETP) 502 538 483 433 431 Indice 100 107 96 86 86 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (269) Anche il numero di dipendenti è diminuito costantemente nel periodo in esame, con un lieve rialzo solo nel 2022. Il numero di dipendenti è diminuito di 6 punti percentuali nel 2021, per poi aumentare di 3 punti percentuali nel 2022. Nel 2023 è quindi nuovamente diminuito in misura significativa (di 9 punti percentuali) e ha proseguito la tendenza decrescente nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso il numero di dipendenti è diminuito del 23 %. (270) La produttività ha registrato un andamento in linea con i cambiamenti osservati nella produzione e nell'occupazione, aumentando leggermente tra il 2020 e il 2021, per poi diminuire fino al PI, quando ha raggiunto l'86 % della produttività del 2020. Nel 2021 la produttività è aumentata, coerentemente con i volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione, che in quell'anno sono stati i più elevati di tutto il periodo in esame. (271) La diminuzione della produttività negli altri anni può essere ugualmente spiegata da una diminuzione della quantità di produzione superiore alla diminuzione del numero di dipendenti tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta. 4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (272) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati la quantità e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (273) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (274) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell'Unione 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 832 897 1 541 1 419 1 363 Indice 100 108 185 171 164 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 914 1 049 1 522 1 576 1 502 Indice 100 115 167 172 164 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (275) Il costo di produzione dell'Unione ha iniziato ad aumentare nel 2021, a causa della crescita dei costi delle materie prime come il minerale di ferro e il carbone da coke. L'aumento dei prezzi dell'energia e l'ulteriore aumento dei costi delle materie prime hanno fatto sì che il costo di produzione salisse notevolmente, di 67 punti percentuali nel 2022 e di altri 5 punti percentuali nel 2023, per poi diminuire di 8 punti percentuali solo nel periodo dell'inchiesta. Dal 2020 al periodo dell'inchiesta il costo di produzione è complessivamente aumentato del 64 %. (276) Il prezzo medio di vendita dell'Unione è aumentato tra il 2020 e il 2022, mentre ha iniziato a diminuire nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. Dal 2020 al periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita sono complessivamente cresciuti del 64 %. (277) I prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione sono rimasti al di sotto dei costi medi di produzione tutti gli anni tranne il 2022. Come già spiegato nei considerando da 246 a 250, le importazioni cinesi oggetto di dumping stavano causando una compressione dei prezzi dell'industria dell'Unione nel 2020 e una compressione e una depressione dei prezzi nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, costringendo l'industria dell'Unione a vendere in perdita. (278) Come già spiegato ai considerando 247 e 248, poiché gli acquirenti solitamente negoziano i prezzi con l'industria dell'Unione su base annua e a causa delle incertezze del mercato nel 2021, nel 2022 i produttori dell'Unione sono stati in grado di negoziare prezzi elevati, che hanno consentito loro di vendere con profitto. (279) Tuttavia, non appena il flusso commerciale internazionale si è normalizzato, i produttori dell'Unione hanno dovuto ridurre nuovamente i loro prezzi. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (280) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 76 383 89 506 97 455 85 645 90 710 Indice 100 117 128 112 119 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (281) Il costo medio del lavoro per dipendente a tempo pieno è aumentato di 17 punti percentuali nel 2021 e di altri 11 nel 2022, per poi diminuire di 16 punti percentuali nel 2023 e crescere di 7 nel periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame il costo del lavoro è complessivamente aumentato del 19 %. 4.4.3.3.   Scorte (282) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Scorte finali (in tonnellate) 203 112 205 936 220 537 171 931 205 236 Indice 100 101 109 85 101 Scorte finali in percentuale della produzione 8,9  % 8,9  % 10,3  % 10,5  % 12,3  % Indice 100 100 116 118 138 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (283) Nonostante il calo dei livelli di produzione nel periodo in esame, i livelli assoluti delle scorte sono rimasti relativamente stabili durante tutto il periodo in esame, raggiungendo un punto minimo dell'85 % della quantità delle scorte finali del 2020 nel 2023. (284) Le scorte relative in percentuale della produzione, dopo una stagnazione iniziale tra il 2020 e il 2021, sono costantemente aumentate per tutto il resto del periodo in esame, raggiungendo un aumento del 38 % nel periodo dell'inchiesta. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (285) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) –4,6  % –12,6  % 5,4  % –7,2  % –7,6  % Indice - 100 - 275 119 - 157 - 166 Flusso di cassa (in EUR) - 134 313 543 - 197 622 960 224 032 699 53 451 405 59 362 944 Indice - 100 - 147 167 40 44 Investimenti (in EUR) 33 628 078 30 358 412 69 942 444 94 221 877 93 276 789 Indice 100 90 208 280 277 Utile sul capitale investito –23,0  % –58,7  % 68,4  % –16,9  % –19,8  % Indice - 100 - 255 297 -73 -86 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (286) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è stata negativa durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2022, anno in cui il profitto ha raggiunto il 5,4 %. (287) Le perdite dell'industria dell'Unione nel 2021 sono dovute alle specifiche condizioni di mercato di quell'anno. Di fatto, come indicato ai considerando 247 e 301, i prezzi tra i produttori di prodotti stagnati dell'Unione e gli acquirenti sono generalmente fissati per un anno civile, con poco margine di adeguamento. I prezzi dei produttori dell'Unione per il 2021 sono stati fissati sulla base dei costi del 2020, mentre il costo di produzione è aumentato notevolmente nel 2021. L'industria dell'Unione è stata pertanto costretta a vendere i suoi prodotti al di sotto del costo di produzione, seppur mantenendo e persino aumentando leggermente i volumi di vendita, il che ha comportato perdite considerevoli in quell'anno. (288) A seguito delle perdite subite a causa dei prezzi bassi e dell'aumento dei costi di produzione nel 2021, nel 2022 l'industria dell'Unione ha negoziato prezzi più elevati del 70 % per riflettere il notevole aumento dei costi di produzione. Come già spiegato ai considerando da 247 a 249, 277 e 278, il 2022 è stato l'unico anno in cui l'industria dell'Unione è riuscita a vendere prodotti stagnati a un prezzo superiore ai costi di produzione, grazie alla posizione favorevole in cui si è trovata al momento di negoziare i prezzi per quell'anno alla fine del 2021. Ciò ha naturalmente determinato una redditività positiva. (289) L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito sostanzialmente l'andamento dei profitti, rimanendo tuttavia positivo nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta in ragione delle vendite all'esportazione e dei cambiamenti nella valutazione delle scorte in quegli anni. (290) Gli investimenti, pur essendo diminuiti nel 2021, sono più che raddoppiati nel 2022 e aumentati di ulteriori 72 punti percentuali nel 2023, per poi diminuire leggermente nel periodo dell'inchiesta. (291) La quota maggiore di questi investimenti è tuttavia attribuibile a un importante investimento per la manutenzione effettuato da un solo produttore dell'Unione per la manutenzione regolare di uno dei suoi altiforni. Detto progetto non ha potuto essere ragionevolmente rinviato in quanto tale profonda revisione deve essere effettuata a intervalli regolari per garantire la funzionalità di un altoforno ed è pertanto necessaria per mantenere le attività dell'intera impresa. Inoltre, durante questo periodo sono stati effettuati diversi investimenti per la conformità ambientale, che hanno ulteriormente fatto salire le cifre relative agli investimenti. (292) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito è rimasto negativo e stabile durante tutto il periodo, con una notevole eccezione negativa e positiva rispettivamente nel 2021 e nel 2022, sostanzialmente in linea con l'andamento della redditività delle vendite. 4.4.4. Conclusioni sul pregiudizio (293) I principali indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In termini di vendite, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, la situazione dell'industria dell'Unione è temporaneamente migliorata nel 2022, ma ha nuovamente segnato un calo a partire dal 2023. La redditività è rimasta negativa durante tutto il periodo in esame, con l'eccezione dell'aumento temporaneo al 5,4 % nel 2022, dovuto a circostanze eccezionali sul mercato dopo la pandemia di COVID-19. Come spiegato ai considerando 287 e 301, il calo della redditività nel 2021 è dovuto a circostanze specifiche, in particolare a un aumento imprevisto di diversi elementi dei costi di produzione, associato all'impossibilità dei produttori dell'Unione di aumentare i loro prezzi in misura sufficiente a causa della natura dei contratti stipulati con gli acquirenti. (294) A quando pare, gli investimenti erano l'unico indicatore che ha evidenziato tendenze positive. Tuttavia non si tratta di un aumento degli investimenti indice di una situazione sana dell'industria dell'Unione, ma piuttosto, come indicato in precedenza, di investimenti dovuti alla manutenzione necessaria e alla conformità ambientale. (295) Tutti gli altri indicatori di pregiudizio hanno mostrato una tendenza al ribasso. I volumi di produzione dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 34 %, in linea con le vendite dell'Unione, che sono diminuite del 36 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. Tale calo è stato più significativo del calo del consumo dell'Unione, che è diminuito del 25 % durante lo stesso periodo. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita, passando dal 78 % nel 2020 al 66 % nel PI. (296) Nel contempo le importazioni cinesi sono aumentate del 69 % durante il periodo in esame. La maggiore impennata delle importazioni si è verificata nel 2023, quando la domanda si è ridotta maggiormente, con un conseguente aumento della quota del mercato cinese dal 10,4 % nel 2020 al 23,4 % nel periodo dell'inchiesta. (297) In un contesto di contrazione del mercato ci si poteva attendere una certa perdita di volumi di vendita. Tuttavia il calo delle vendite dell'industria dell'Unione è stato molto più pronunciato del calo della domanda dell'Unione, mentre i volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati anche con la diminuzione della domanda. Di conseguenza l'evoluzione della quota di mercato è stata quasi perfettamente inversa tra le vendite dell'industria dell'Unione e quelle cinesi, il che dimostra un evidente pregiudizio in termini di volume. (298) L'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a un aumento significativo del costo di produzione, che è salito del 65 % nel periodo in esame. Tale aumento è stato determinato principalmente dai maggiori costi delle principali materie prime e dell'energia. L'industria dell'Unione ha aumentato i prezzi di vendita in misura sufficiente a compensare questo importante aumento dei costi (incremento del 64 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta). (299) L'industria dell'Unione ha registrato perdite per quasi tutto il periodo in esame, con la sola eccezione del 2022. Tuttavia la sua redditività complessiva è diminuita nel periodo in esame, passando dal –4,6 % nel 2020 al –7,6 % nel periodo dell'inchiesta, con un calo eccezionale nel 2021 seguito da un aumento eccezionale nel 2022, come indicato ai considerando 287 e 288. (300) Queste tendenze al ribasso si sono temporaneamente invertite nel 2021 e nel 2022, per l'effetto della pandemia di COVID-19 sul mercato. Con le persone costrette a rimanere a casa, la domanda di alimenti in scatola è stata forte nel 2021, il che si è tradotto in una domanda stabile di prodotti stagnati. Allo stesso tempo le importazioni dalla Cina sono diminuite del 20 % nel 2021, probabilmente a causa delle perturbazioni del trasporto marittimo e dei rigidi confinamenti in Cina, il che ha spinto gli utilizzatori a rivolgersi maggiormente ai fornitori dell'Unione. I volumi di vendita dell'industria dell'Unione sono quindi leggermente aumentati e la relativa quota di mercato è aumentata di 5 punti percentuali in quell'anno. (301) Come spiegato in precedenza, poiché i prezzi con i produttori dell'Unione sono generalmente negoziati su base annua alla fine dell'anno precedente, l'industria dell'Unione non ha potuto trarre un profitto sufficiente da tale aumento dei volumi di vendita nel 2021, in quanto era vincolata ai prezzi negoziati nel 2020. (302) Per contro, date le incertezze del mercato sopra descritte emerse nel 2021, in sede di negoziazione dei contratti per il 2022 gli utilizzatori erano disposti a pagare prezzi più elevati per garantire una fornitura stabile. Quando nel 2021 anche il costo di produzione ha iniziato ad aumentare, i produttori dell'Unione sono stati in grado di negoziare prezzi elevati per il 2022. L'industria dell'Unione ha potuto quindi raggiungere un flusso di cassa elevato e una redditività positiva in quell'anno. (303) Tuttavia, non appena i flussi commerciali internazionali hanno iniziato a normalizzarsi, tutti questi indicatori hanno ripreso a diminuire; infatti l'industria dell'Unione ha iniziato a perdere quote di mercato e ha dovuto ridurre i suoi prezzi sia nel 2023 che nel periodo dell'inchiesta, nonostante l'aumento dei costi di produzione. (304) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. (305) La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario esaminare le argomentazioni relative alla minaccia di pregiudizio in questa fase. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (306) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: il calo del consumo, le importazioni da paesi terzi e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (307) Come indicato nella tabella 1, il consumo nell'Unione è diminuito costantemente nel 2021 e nel 2022, per poi registrare un calo significativo nel 2023 e scendere ulteriormente nel periodo dell'inchiesta. Il consumo si è ridotto complessivamente del 25 % durante il periodo in esame, il che indica una contrazione del mercato. (308) Come riportato nelle tabelle 5 e 6, anche i volumi di produzione e di vendita dell'Unione mostrano una tendenza generale al ribasso, con un calo rispettivamente del 34 % e del 36 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. Tale calo è stato molto più pronunciato della diminuzione del 25 % registrata dal consumo dell'Unione nello stesso periodo. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 78 % al 66 % durante il periodo in esame. (309) Allo stesso tempo, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina hanno mostrato una tendenza generale all'aumento in termini di volumi e di quote di mercato. Il volume delle importazioni dalla Cina è così aumentato del 69 % in termini assoluti e la relativa quota di mercato è passata dal 10,4 % al 23,4 % (quindi con un aumento del 125 %) tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. (310) Le tendenze descritte sopra si sono temporaneamente invertite solo nel 2021. A causa delle circostanze eccezionali dei confinamenti in Cina e delle perturbazioni del commercio marittimo, le importazioni dalla Cina sono diminuite del 15 % e la relativa quota di mercato è scesa dal 10,4 % all'8,7 % tra il 2020 e il 2021. Allo stesso tempo, il volume di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione è aumentato e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è salita di 5 punti percentuali. Tuttavia, come spiegato al considerando 287, a causa dei bassi prezzi di vendita annuali fissati per il 2021 e dell'aumento dei costi di produzione, l'industria dell'Unione è stata costretta a vendere al di sotto del costo di produzione e ha quindi subito perdite significative in tale anno. (311) Tuttavia, non appena il commercio internazionale ha iniziato a normalizzarsi nel 2022, le importazioni cinesi e la relativa quota di mercato sono aumentate significativamente, superando i livelli del 2020, e hanno continuato a crescere nel 2023, con un lieve rallentamento nel periodo dell'inchiesta. (312) Allo stesso tempo, il volume di produzione, il volume di vendita e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono tutti scesi a livelli inferiori a quelli del 2020 e hanno continuato a diminuire nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. A causa di una lieve contrazione del mercato, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è l'unico di questi tre indicatori che è rimasto relativamente stabile tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta. (313) La CISA e Steelforce hanno sostenuto che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina non avrebbero potuto causare alcun pregiudizio. La CISA ha affermato che i volumi delle importazioni cinesi non hanno alcuna correlazione con l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio, mentre Steelforce ha sostenuto che, sebbene abbiano acquisito quote di mercato, lo hanno fatto a scapito delle quote di mercato di altri paesi. (314) La CISA ha inoltre sostenuto che i prezzi cinesi non avrebbero potuto causare pregiudizio in quanto sono mutati in linea con le tendenze del mercato. Steelforce ha aggiunto che i prezzi dell'industria dell'Unione erano inferiori a quelli cinesi nel 2021 e praticamente uguali nel 2022, il che indica che i produttori dell'Unione erano in grado di perseguire la propria politica dei prezzi. Steelforce ha inoltre affermato che, se davvero fosse stato economicamente più ragionevole, i produttori dell'Unione avrebbero potuto passare da contratti annuali a vendite a pronti, in modo da poter vendere i prodotti con profitto. (315) Come sintetizzato ai considerando da 307 a 312, le tendenze dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni cinesi e delle vendite e delle quote di mercato dell'industria dell'Unione sono quasi del tutto inverse. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CISA, ciò dimostra una chiara correlazione con l'evoluzione dei volumi di vendita e gli indicatori di pregiudizio. (316) Per quanto riguarda i prezzi, sebbene i prezzi delle importazioni cinesi fossero effettivamente superiori ai prezzi dell'Unione nel 2021 e all'incirca uguali nel 2022, ciò è dovuto alle suddette circostanze eccezionali e al fatto che i produttori dell'Unione sono vincolati ad accordi annuali con la maggior parte degli acquirenti. (317) Come spiegato, tra l'altro, ai considerando 239, 246, 265 e 310, a causa delle perturbazioni del commercio marittimo e dei rigidi confinamenti in Cina, il volume delle importazioni nell'Unione nel 2021 è diminuito e apparentemente i prezzi allo sbarco sono aumentati al di sopra dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione. Tuttavia, poiché erano vincolati ai prezzi fissati da contratti a lungo termine negoziati alla fine del 2020, i produttori dell'Unione non hanno potuto trarre un profitto sufficiente da tali condizioni favorevoli per aumentare i loro prezzi di vendita. Allo stesso tempo il costo di produzione ha iniziato ad aumentare significativamente nel 2021, aggravando le perdite dell'industria dell'Unione in quell'anno. (318) Come spiegato al considerando 288, le perturbazioni del mercato nel 2021 e i contratti negoziati annualmente hanno invece messo i produttori dell'Unione in una posizione favorevole nei confronti degli acquirenti al momento di negoziare i prezzi per il 2022; infatti a causa delle incertezze del 2021 gli utilizzatori intendevano assicurarsi una fornitura sufficiente nel 2022. Ciò ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi e di essere redditizia nel 2022, per l'unica volta nel periodo in esame. (319) Per di più, come spiegato nei considerando 244 e 245, è stato accertato un significativo undercutting dei prezzi in base ai singoli tipi di prodotto. Inoltre l'evoluzione e l'effetto dei prezzi cinesi sono stati descritti nei considerando da 246 a 250 e la Commissione ha concluso che i prezzi delle importazioni cinesi hanno causato una compressione dei prezzi nel 2020, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, nonché una depressione dei prezzi nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. (320) Tali constatazioni non sarebbero inficiate anche nel caso in cui, come sostiene la CISA, i prezzi cinesi avessero registrato un'evoluzione simile a quella dei prezzi di altri mercati terzi o dei prezzi dell'industria dell'Unione. I prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi all'importazione di quasi tutti gli altri paesi terzi in quasi tutti gli anni del periodo in esame, ad eccezione dell'India (cfr. tabella 12). Inoltre le importazioni cinesi rappresentavano di gran lunga la quota di mercato più elevata di tutte le importazioni, mentre i successivi cinque maggiori paesi importatori detenevano individualmente tra lo 0,7 % e il 3,2 % della quota di mercato in qualsiasi anno del periodo in esame. Le importazioni cinesi hanno quindi chiaramente esercitato la maggiore influenza sulla politica dei prezzi sul mercato. (321) Infine la Commissione ha sottolineato che, come sostenuto da Steelforce, se i produttori dell'Unione fossero stati in grado di perseguire la propria politica dei prezzi e/o di passare a vendite a pronti che avrebbero generato redditività in tutti gli anni, lo avrebbero senza dubbio fatto. Non sono stati presentati elementi di prova del motivo per cui l'industria dell'Unione si sarebbe deliberatamente autoinflitta un pregiudizio. (322) Invece, come spiegato dal denunciante, i prezzi negoziati annualmente per i prodotti stagnati sono uno standard di mercato, forzato dal basso della catena di approvvigionamento. I principali dettaglianti chiedono prezzi negoziati annualmente ai loro fornitori di alimenti in scatola, che a loro volta chiedono lo stesso ai fornitori di lattine. I produttori di lattine, in quanto principali utilizzatori dei prodotti stagnati, chiedono quindi lo stesso all'industria dell'Unione per garantire una fonte di approvvigionamento stabile. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Consumo (323) La domanda di prodotti stagnati è stata influenzata in particolare dalla pandemia di COVID-19. Durante i confinamenti del 2020 e del 2021, le persone hanno consumato e accumulato una maggiore quantità di alimenti in scatola. La domanda di lattine, e di conseguenza di prodotti stagnati, è quindi rimasta piuttosto stabile in quegli anni e nel 2022, seppur con una leggere flessione. (324) Alla fine di tale periodo, il consumo nell'Unione è diminuito drasticamente di 19 punti percentuali nel 2023 e di altri 3 nel periodo dell'inchiesta. Il forte calo registrato nel 2023 è attribuibile allo smaltimento delle scorte degli anni precedenti e allo scarso raccolto di ortaggi in Europa nel 2022. Tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta il consumo è complessivamente diminuito del 25 %. (325) La CISA e Steelforce hanno sostenuto che il pregiudizio è derivato principalmente da tale contrazione del mercato. (326) La Commissione ha però osservato che, sebbene la domanda nell'Unione sia diminuita, ciò non può spiegare la perdita di volumi di vendita e il calo della redditività dell'industria dell'Unione nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. (327) Come già illustrato in precedenza, i volumi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 36 %, quasi il 50 % in più rispetto alla contrazione del consumo, mentre i volumi delle importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare, anche con la contrazione del mercato. (328) Inoltre tali importazioni entravano nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, provocandone una compressione e una depressione. (329) La Commissione ha pertanto concluso che, anche sul mercato in contrazione suscettibile di causare all'industria dell'Unione una certa perdita di volumi di vendita, le importazioni cinesi sono rimaste il principale fattore di pregiudizio. 5.2.2. Importazioni da paesi terzi (330) Nel periodo in esame la quantità delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Serbia Quantità (in tonnellate) 88 422 75 247 78 718 64 317 58 249 Indice 100 85 89 73 66 Quota di mercato 3,2  % 2,8  % 2,9  % 3,0  % 2,8  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 817 965 1 546 1 411 1 352 Indice 100 118 189 173 166 Turchia Quantità (in tonnellate) 61 939 46 406 52 808 25 485 40 630 Indice 100 75 85 41 66 Quota di mercato 2,2  % 1,8  % 2,0  % 1,2  % 2,0  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 848 1 067 1 571 1 297 1 130 Indice 100 126 185 153 133 India Quantità (in tonnellate) 34 794 35 139 31 805 36 028 38 686 Indice 100 101 91 104 111 Quota di mercato 1,3  % 1,3  % 1,2  % 1,7  % 1,9  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 763 1 106 1 471 1 121 1 048 Indice 100 145 193 147 137 Corea del Sud Quantità (in tonnellate) 30 433 20 503 32 073 26 823 28 658 Indice 100 67 105 88 94 Quota di mercato 1,1  % 0,8  % 1,2  % 1,2  % 1,4  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 844 906 1 618 1 336 1 185 Indice 100 107 192 158 141 Regno Unito Quantità (in tonnellate) 63 964 25 997 19 508 16 261 18 045 Indice 100 41 30 25 28 Quota di mercato 2,3  % 1,0  % 0,7  % 0,8  % 0,9  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 154 1 031 1 401 1 589 1 544 Indice 100 89 121 138 134 Taiwan Quantità (in tonnellate) 23 665 4 600 14 688 18 357 16 457 Indice 100 19 62 78 70 Quota di mercato 0,9  % 0,2  % 0,5  % 0,9  % 0,8  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 815 994 1 658 1 142 1 095 Indice 100 122 203 140 134 Altri paesi terzi (eccetto la Cina) Quantità (in tonnellate) 29 034 19 281 16 532 10 083 8 728 Indice 100 66 57 35 30 Quota di mercato 1,0  % 0,7  % 0,6  % 0,5  % 0,4  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 803 1 000 1 558 1 320 1 319 Indice 100 125 194 164 164 Totale di tutti i paesi terzi, eccetto il paese interessato Quantità (in tonnellate) 332 251 227 173 246 132 197 354 209 453 Indice 100 68 74 59 63 Quota di mercato 12,0  % 8,6  % 9,1  % 9,2  % 10,1  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 803 1 000 1 558 1 320 1 319 Indice 100 125 194 164 164 Fonte: Eurostat. (331) Come mostra la tabella 12, le importazioni da altri paesi terzi (esclusa la Cina) sono state storicamente basse. In totale tali importazioni nel 2020 rappresentavano il 12 % della quota di mercato, che è scesa al 10 % nel periodo dell'inchiesta, in quanto i volumi delle importazioni sono diminuiti del 37 % durante tale periodo. La Cina è di gran lunga il maggiore importatore nell'Unione, mentre i successivi cinque maggiori importatori detenevano individualmente tra lo 0,7 % e il 3,2 % della quota di mercato nel periodo in esame. (332) I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione nel 2020 e nel 2021 e allo stesso livello nel 2022. Tali prezzi erano inferiori del 7 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione nel 2023 e del 10 % nel periodo dell'inchiesta. (333) Tuttavia il volume di tali importazioni e la relativa quota di mercato erano modesti e, per di più, sono diminuiti in misura significativa tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. Non avrebbero quindi potuto esercitare un impatto sull'industria dell'Unione quasi altrettanto significativo quanto le importazioni cinesi, che hanno registrato un notevole aumento sia in termini di volume che di quota di mercato. (334) La notevole eccezione a quanto precede è costituita dalle importazioni dall'India, che sono aumentate di 4 000 tonnellate tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta, raggiungendo lo 0,6 % della quota di mercato totale in tale periodo, e sono state vendute nell'Unione a prezzi inferiori a quelli delle importazioni cinesi in tutti gli anni tranne il 2021. (335) Tuttavia, poiché la domanda totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta ammontava a oltre 2 milioni di tonnellate, la Commissione ha ritenuto che l'impatto che tale aumento delle importazioni dall'India avrebbe potuto avere sul mercato dell'Unione fosse trascurabile e non in grado di causare pregiudizio all'industria dell'Unione, anche se i relativi prezzi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. (336) Inoltre i prezzi delle importazioni cinesi erano in media inferiori del 14 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione nel 2023 e del 19 % nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dai paesi terzi non avrebbero potuto causare un pregiudizio all'industria dell'Unione. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione (337) Nel periodo in esame la quantità delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione 2020 2021 2022 2023 Periodo dell'inchiesta Quantità delle esportazioni (in tonnellate) 986 312 980 151 858 804 746 431 752 726 Indice 100 99 87 76 76 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 783 870 1 590 1 469 1 370 Indice 100 111 203 188 175 Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. (338) I volumi delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato un'evoluzione analoga a quella delle sue vendite nell'Unione: sono diminuiti gradualmente dal 2020 al periodo dell'inchiesta, in particolare senza l'incremento osservato sul mercato dell'Unione nel 2022, il che rafforza ulteriormente la conclusione secondo cui si è trattato di un anno eccezionale per il mercato dell'Unione. (339) Tuttavia tale calo dei volumi delle esportazioni è stato solo del 24 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta, mentre le vendite sul mercato dell'Unione sono diminuite del 36 % nello stesso periodo. (340) Il prezzo medio all'esportazione è aumentato fino al 2022, anno in cui è più che raddoppiato rispetto al 2020. Dal 2022 i prezzi all'esportazione hanno iniziato a diminuire, ma durante il periodo dell'inchiesta sono rimasti del 75 % al di sopra dei prezzi del 2020. (341) Inoltre i prezzi all'esportazione erano leggermente inferiori ai prezzi di vendita all'Unione nel 2020 e nel 2021, ma erano più elevati nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. (342) La Commissione ha pertanto concluso che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non è stato la causa del pregiudizio subito. 5.2.4. Costo di produzione e investimenti (343) La CISA e Steelforce hanno sostenuto che il pregiudizio all'industria dell'Unione era autoinflitto: questo perché i costi di produzione stavano aumentando e l'industria dell'Unione stava comunque aumentando notevolmente gli investimenti. (344) In primo luogo, la Commissione ha chiarito a tale riguardo che l'aumento globale del costo di produzione, e in particolare delle materie prime e dell'energia, aveva colpito tutti gli operatori del mercato in misura analoga, come dimostra il fatto che i prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi, compresa la Cina, sono notevolmente aumentati nel periodo in esame. Di conseguenza tale aumento dei costi non era un elemento che riguardava specificamente la sola industria dell'Unione. (345) Allo stesso tempo, né la CISA o Steelforce né altre parti interessate hanno presentato elementi di prova attestanti che altri operatori del mercato, come i produttori esportatori cinesi, erano stati colpiti in misura diversa. (346) Come spiegato ai considerando 291 e 294, gli investimenti dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame erano richiesti in conformità alle norme ambientali o si erano resi necessari per mantenere le capacità esistenti effettuando riparazioni e sostituzioni essenziali. (347) La Commissione ha pertanto concluso che l'aumento dei costi di produzione non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Analogamente non si può ritenere che gli investimenti richiesti per legge o necessari per mantenere la sicurezza della produzione abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 5.2.5. Contratti a lungo termine tra produttori e utilizzatori dell'Unione (348) Come spiegato al considerando 317, le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno erano generalmente basate su contratti annuali con gli acquirenti che fissano i prezzi per l'anno successivo, con la possibilità esclusivamente di adeguamenti eccezionali. Ne deriva che i prezzi non possono seguire le variazioni dei costi a breve termine che si verificano in un determinato anno. L'industria dell'Unione ha quindi bisogno di un certo tempo per adeguare i suoi prezzi alle variazioni delle condizioni di mercato. Durante tutto il 2021, infatti, è stata costretta a offrire prezzi negoziati nel quarto trimestre del 2020, mentre i costi di produzione sono aumentati del 15 % tra il 2020 e il 2021. Tuttavia, come spiegato al considerando 318, le perturbazioni del mercato nel 2021 e il conseguente calo delle importazioni dalla Cina a prezzi bassi hanno consentito ai produttori dell'Unione di negoziare prezzi notevolmente più elevati per il 2022, rispecchiando l'aumento dei costi di produzione, e di ritornare redditizi. (349) Pertanto lo scarto temporale tra l'aumento del costo delle materie prime e l'aumento dei prezzi di vendita dovuto ai contratti annuali non sembra aver impedito all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita all'aumento dei costi di produzione nel periodo in esame. Di conseguenza la Commissione ha concluso in via provvisoria che la fissazione dei prezzi di vendita nei contratti annuali non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio riscontrato. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (350) In un mercato in contrazione, e dopo che il mercato dell'Unione è stato temporaneamente protetto dalle importazioni cinesi nel 2021, le importazioni dalla Cina sono aumentate in volume e hanno guadagnato quota di mercato nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, a scapito dei volumi di vendita e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, che sono diminuiti gradualmente. (351) Tali importazioni cinesi entravano nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, causando una compressione e una depressione dei prezzi, con l'unica eccezione del 2022, quando l'industria dell'Unione, a causa delle incertezze del mercato dell'anno precedente, è stata in grado di ottenere prezzi sufficientemente elevati da coprire i costi di produzione. Le importazioni cinesi oggetto di dumping stavano diminuendo la redditività dell'industria dell'Unione, già in perdita all'inizio del periodo in esame. (352) Non sono stati riscontrati altri fattori che causassero tale pregiudizio all'industria dell'Unione. (353) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto del calo del consumo, delle importazioni da altri paesi terzi e dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di perdita di volumi di vendita, prezzi e calo della redditività è stato limitato, se non addirittura nullo. (354) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio ha consistito principalmente nella perdita di quota di mercato, nell'undercutting dei prezzi, nella compressione e soppressione dei prezzi, nonché nella diminuzione di redditività. 6. LIVELLO DELLE MISURE (355) Nel presente caso il denunciante ha rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda l'acciaio laminato a caldo. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In seguito la Commissione ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio. 6.1. Margine di pregiudizio (356) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (357) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (358) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Poiché non tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati in grado di fornire dati attendibili per dimostrare la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione prima dell'aumento delle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha stabilito il profitto di riferimento per determinare il prezzo non pregiudizievole al 6 %, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. (359) Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato applicando il suddetto margine di profitto del 6 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. (360) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova presentati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo per ciascun produttore dell'Unione, dal quale ha detratto il costo effettivo di conformità a tali convenzioni durante il periodo dell'inchiesta per il rispettivo produttore, ottenendo un risultato di [0-70] EUR/tonnellata. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 359. (361) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo unitario di riferimento finale compreso tra 1 323 e 1 821 EUR/tonnellata per il prodotto simile dell'industria dell'Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 358) al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta in base ai singoli tipi di prodotto ed effettuando gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies. (362) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato inseriti nel campione, stabilita per calcolare l'undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. (363) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese" è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. i considerando da 220 a 227). Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd 14,1  % 44,8  % Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 47,1  % 60,8  % Altre società che hanno collaborato, non inserite nel campione 25,3  % 50,5  % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 62,6  % 70,0  % 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione (364) Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (365) Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (366) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Società Dazio antidumping provvisorio Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd 14,1  % Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 47,1  % Altre società che hanno collaborato, non inserite nel campione 25,3  % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 62,6  % 7. INTERESSE DELL'UNIONE (367) Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione (368) L'industria dell'Unione è costituita da quattro produttori, le cui vendite e la cui quota di mercato sono notevolmente peggiorate nella seconda metà del periodo in esame, con un conseguente impatto negativo sulla redditività, sul livello delle scorte e sull'occupazione. La Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. (369) Qualora non vengano istituite misure provvisorie, è probabile che, a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping, la perdita di quota di mercato e le perdite accumulate costringano l'industria dell'Unione a cessare la produzione di prodotti stagnati. A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, si prevede tuttavia che i volumi di vendita e i prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione aumenteranno, migliorando in tal modo la redditività e gli altri indicatori finanziari dell'industria in questione ed evitando la chiusura di impianti di produzione. (370) La Commissione ha pertanto concluso che le misure antidumping provvisorie sarebbero nell'interesse dell'industria dell'Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali (371) Un importatore, Steelforce, ha presentato la risposta al questionario, che è stata verificata. I servizi della Commissione hanno anche tenuto un'audizione con Steelforce, durante la quale la società ha elaborato la sua posizione. (372) Steelforce occupa circa [50-70] persone e ha rappresentato un'ampia quota delle importazioni cinesi totali durante il periodo dell'inchiesta. L'importatore ha sostenuto che l'istituzione di dazi sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. Poiché la maggior parte delle argomentazioni di Steelforce a sostegno di tale affermazione riguardavano l'impatto che i dazi avrebbero sugli utilizzatori, tali osservazioni sono analizzate insieme a quelle degli utilizzatori nella sezione 7.3. (373) Valutando l'impatto che i dazi avrebbero su tale importatore, la Commissione ha osservato che, sebbene Steelforce importasse una quota significativa delle importazioni cinesi totali nell'Unione, importava anche molti altri prodotti. Infatti la rivendita di prodotti stagnati rappresentava solo una quota relativamente modesta del fatturato totale dell'impresa. (374) Considerando che la società era redditizia nel periodo dell'inchiesta in tutti i segmenti della sua attività e che deteneva una quota significativa del mercato delle importazioni di prodotti stagnati, sebbene la maggior parte delle sue attività non fosse collegata ai prodotti stagnati, la Commissione ha concluso che tale importatore non subirebbe effetti negativi significativi a causa dei dazi. (375) Considerando che nessun altro importatore o operatore commerciale si è manifestato per opporsi ai dazi, la Commissione ha concluso che è improbabile che i dazi abbiano un effetto negativo significativo sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali nell'Unione. 7.3. Interesse degli utilizzatori (376) Due utilizzatori hanno risposto al questionario, Massilly Holding S.A.S ("Massilly") e Trivium Packaging B.V. ("Trivium"). Massilly e un altro utilizzatore, Pirlo Holding GmbH ("Pirlo"), hanno anche presentato osservazioni contrarie all'istituzione dei dazi, così come un'associazione di utilizzatori, Metal Packaging Europe ("MPE"). (377) Massilly, Pirlo e MPE hanno tutti sostenuto che l'istituzione di dazi sarebbe contraria all'interesse dell'Unione, in quanto avrebbe un grave impatto negativo sulle attività degli utilizzatori. Steelforce ha avanzato argomentazioni analoghe, in particolare nel contesto della protezione di cui il settore dei prodotti stagnati gode già con le misure di salvaguardia. (378) Steelforce e MPE hanno inoltre sostenuto che la capacità produttiva nell'Unione è insufficiente e che pertanto le importazioni sono essenziali per garantire la stabilità dell'approvvigionamento, in quanto gli utilizzatori dell'Unione stanno già affrontando notevoli ritardi nelle consegne dei produttori dell'Unione. Inoltre, data l'elevata domanda di prodotti stagnati a livello mondiale, le capacità inutilizzate per le esportazioni verso l'Unione sono limitate e, in ogni caso, protette dalle misure di salvaguardia. (379) MPE, Steelforce, Pirlo e Massilly hanno altresì sostenuto che i dazi antidumping inciderebbero sulla redditività dei produttori di lattine metalliche, in quanto il loro mercato principale (industria degli alimenti e delle bevande imballati) è estremamente sensibile ai prezzi ed essi non possono trasferire gli aumenti di prezzo agli acquirenti a valle. Oltre a ciò, qualsiasi aumento dei prezzi danneggerebbe la loro competitività rispetto ai produttori di altri tipi di imballaggi, in particolare la plastica e il Tetra Pak. (380) Steelforce e Massilly hanno sostenuto che ciò sarebbe inoltre dannoso per le politiche ambientali dell'Unione, in quanto le lattine di acciaio hanno una riciclabilità molto più elevata rispetto ad altri tipi di imballaggi. (381) Steelforce e la CISA hanno inoltre sostenuto che i dazi antidumping danneggerebbero l'intera catena di approvvigionamento, in particolare l'industria degli alimenti in scatola, accelerando lo spostamento degli investimenti al di fuori dell'Unione. Poiché le importazioni nell'Unione di prodotti a valle (lattine vuote) o di prodotti finiti (lattine riempite di alimenti/bevande) sono in aumento, i dazi antidumping sui prodotti stagnati contribuiranno sicuramente a tali tendenze di spostamento degli investimenti. (382) Per quanto concerne le misure di salvaguardia di cui al considerando 244 e le argomentazioni degli interessati al riguardo sintetizzate ai considerando 363 e 378, la Commissione ha osservato che le misure di salvaguardia non sono finalizzate a proteggere dalle importazioni oggetto di dumping né sono in grado di farlo. Come indicato al considerando 244, la Commissione ha tenuto conto dei dazi pagati per i quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta importati al di sopra dei contingenti tariffari esenti da dazi fissati dalle misure di salvaguardia e ha constatato che il margine di undercutting era ancora significativo, compreso tra il [15-25]%. (383) Per quanto riguarda le capacità disponibili, la capacità dell'industria dell'Unione ha superato la domanda totale di prodotti stagnati dell'Unione di quasi un milione di tonnellate anche nel 2020, quando si è registrata la domanda più elevata. Inoltre le importazioni da più paesi terzi sono state costantemente vendute sul mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che non vi è alcun rischio di carenza di offerta. (384) Per quanto riguarda l'impatto dei dazi sugli utilizzatori, dalle risposte al questionario di Trivium e Massilly è emerso che i prodotti stagnati rappresentano circa il [35-55]% dei loro costi totali di produzione, mentre una quota relativamente modesta dei loro prodotti stagnati proviene dalla Cina. (385) Sia Massilly che Trivium erano redditizi nel 2023 e Trivium ha mantenuto livelli di redditività simili nel periodo dell'inchiesta, mentre Massilly non ha fornito cifre sulla redditività per il periodo dell'inchiesta. (386) Sulla base dei dati disponibili e non verificati, la Commissione ha stimato che, anche con un dazio del 50 % sui prodotti stagnati cinesi acquistati da tali utilizzatori, a parità di tutti gli altri elementi, i costi complessivi di produzione di questi due utilizzatori nel segmento di attività che si basa sui prodotti stagnati aumenterebbero di meno del 2 %. (387) La Commissione ha pertanto concluso che tali utilizzatori, anche se non potessero trasferire una parte dell'aumento dei costi agli acquirenti, rimarrebbero comunque redditizi e l'impatto dei dazi su di essi sarebbe trascurabile. (388) Le argomentazioni relative all'aumento della concorrenza estera nei settori a valle e al passaggio ad altri materiali nell'industria degli imballaggi come presunta conseguenza dei dazi antidumping non sono state suffragate da elementi di prova completi. La Commissione non è stata quindi in grado di verificare la veridicità di tali affermazioni né di quantificare la gravità di tale impatto. (389) Analogamente, la Commissione non ha potuto stimare in che misura i dazi inciderebbero negativamente sulle sue politiche ambientali. (390) La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione dei dazi non avrebbe significativi effetti negativi sugli utilizzatori. 7.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione (391) Come indicato in precedenza, l'industria dei prodotti stagnati dell'Unione si trova in una situazione precaria, in quanto è stata in perdita per gran parte del periodo in esame. La Commissione ha osservato al riguardo che l'importatore che ha collaborato e entrambi gli utilizzatori che hanno risposto al questionario erano invece redditizi. (392) Analogamente, sulla base dei dati messi a disposizione dagli utilizzatori che hanno collaborato, la Commissione non ha potuto concludere che l'attività di un utilizzatore di prodotti stagnati sarebbe gravemente compromessa dai dazi. Un aumento del 2 % dei costi di produzione non potrebbe essere tanto dannoso per un utilizzatore quanto lo è il costante deterioramento del contesto imprenditoriale per i produttori dell'Unione. (393) Infine proprio uno degli utilizzatori nella sua risposta al questionario ha osservato che i produttori dell'Unione offrono flessibilità del servizio e tempi di consegna brevi, indicando che gli stessi utilizzatori beneficiano della presenza di produttori dell'Unione e che pertanto è nel loro interesse che l'industria non scompaia. (394) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di prodotti stagnati originari della Cina. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (395) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. (396) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di prodotti stagnati originari della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (considerando 363). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (397) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio (%) Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd 14,1  % Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 47,1  % Altre società che hanno collaborato, non inserite nel campione 25,3  % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 62,6  % (398) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese". Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (399) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese". (400) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (401) Nel caso di un aumento significativo della quantità delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. (402) In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (403) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (404) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta. (405) In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (406) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (407) Baosteel Group e Shougang Jingtang hanno presentato osservazioni, ma nessuna di esse ha sollevato preoccupazioni relative all'esattezza dei calcoli, pertanto la Commissione affronterà le osservazioni formulate da tali parti nella fase definitiva. 11. DISPOSIZIONI FINALI (408) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (409) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, attualmente classificati con i codici NC 7210 11 00 , 7210 12 , ex 7210 70 , 7210 90 40 , ex 7210 90 80 , 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 e 7212 40 80 85) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Baosteel Group: — Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. — WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd 14,1  % 89LB Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 47,1  % 89LC Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 25,3  % Tutte le altre importazioni originarie della Cina 62,6  % 8999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che le tonnellate di prodotti stagnati vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731 della Commissione, del 24 ottobre 2024. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Nell'avviso di apertura è stata utilizzata la denominazione abbreviata "latta". Tuttavia nella nomenclatura combinata, nota complementare 1 (secondo trattino) del capitolo 72 (cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402522 ), la latta è stata definita come segue: ai sensi delle sottovoci 7210 12 20 , 7210 70 10 , 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso. Dato che il prodotto interessato dalla presente inchiesta travalica tale definizione, la Commissione ha deciso di utilizzare invece "prodotti stagnati" per definire il prodotto oggetto dell'inchiesta. ( 3 ) GU C, C/2024/3112, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3112/oj . ( 4 ) GU L, 2024/2731, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2731/oj . ( 5 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2726 . ( 6 ) I quali, secondo Baosteel Group, hanno generalmente uno spessore inferiore a 0,17 mm. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj . ( 8 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 208. ( 9 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 192. ( 10 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 66 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193 e 4. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. Pare che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 11 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando da 61 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando da 195 a 201. ( 12 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 202. ( 13 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 203. ( 14 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 204. ( 15 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2024)91, del 10 aprile 2024, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en . ( 16 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017)483, del 20 dicembre 2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it . ( 17 ) Cfr. http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 24 settembre 2024). ( 18 ) Cfr. http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 24 settembre 2024). ( 19 ) Cfr. https://www.baoganggf.com/gsjj (consultato il 24 settembre 2024). ( 20 ) Cfr. https://www.shougang.com.cn/en/ehtml/ShougangNews/20180416/1028.html (consultato il 2 ottobre 2024). ( 21 ) Cfr. https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html (consultato il 24 settembre 2024). ( 22 ) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 26 settembre 2024). ( 23 ) Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime. ( 24 ) Cfr. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 26 settembre 2024). ( 25 ) Cfr. piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria dell'acciaio, capitolo I, sezione 3, disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 3 ottobre 2024). ( 26 ) Cfr. piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 26 settembre 2024). ( 27 ) Piano di lavoro della provincia del Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dell'assetto dell'industria dell'acciaio (2019-2025), disponibile all'indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 26 settembre 2024). ( 28 ) Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell'industria dell'acciaio, disponibile all'indirizzo: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consultato il 4 ottobre 2024). ( 29 ) Piano d'azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio per il 2020, disponibile all'indirizzo: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consultato il 14 ottobre 2024). ( 30 ) Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell'industria manifatturiera: " Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l'ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali. ", disponibile all'indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2023). ( 31 ) Piano d'azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell'industria dell'acciaio: " Promuovere le fusioni e il risanamento delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell'acciaio portandolo circa a 10 imprese ", disponibile all'indirizzo: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consultato il 14 ottobre 2024). ( 32 ) Cfr.: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consultato il 26 settembre 2024). ( 33 ) Cfr. Baoshan Iron and Steel Ltd., relazione annuale 2023, pag. 41 https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf (consultato il 4 ottobre 2024). ( 34 ) Cfr. https://www.wuganggroup.cn/people/3143 (consultato il 3 ottobre 2024). ( 35 ) Cfr. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd (consultato il 3 ottobre 2024). ( 36 ) Cfr. https://www.baoganggf.com/ggry (consultato il 3 ottobre 2024). ( 37 ) Cfr. https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consultato il 3 ottobre 2024). ( 38 ) Cfr. pag. 32 dello statuto di Baoshan Iron and Steel Ltd., disponibile all'indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2023/2023-11/2023-11-22/9654968.PDF (consultato il 4 ottobre 2024). ( 39 ) Cfr. https://foundry.org.cn/%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e7%ab%a0%e7%a8%8b (consultato il 27 settembre 2024). ( 40 ) Cfr. https://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5b2ddec5eba936fba45d7bd801b09f6ff30d867762906011672eaeda213c54ac&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbf66a (consultato il 27 settembre 2024). ( 41 ) Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e righe seguenti. ( 42 ) Cfr. 14° piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 26 settembre 2024). ( 43 ) Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime. ( 44 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 3 ottobre 2024). ( 45 ) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22. ( 46 ) Cfr. https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarusources/202203/t20220325_1320408.html (consultato il 26 settembre 2024). ( 47 ) Cfr. piano d'azione siderurgico per il 2022 "1 + 3", del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2, disponibile all'indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 26 settembre 2024). ( 48 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33. ( 49 ) Cfr. nota 15. ( 50 ) Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e. a. / Commissione , causa T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, punto 43, impugnazione nella causa C-319/24 P, Commissione / Sinopec e. a , pendente. ( 51 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 52 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Federazione russa ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 22.10.2020 (SWD(2020) 242), disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2020)242&lang=it , cfr. capitolo 14.1 (consultato il 18 dicembre 2024). ( 53 ) OCSE, "Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026", DSTI/SC(2024)3/FINAL, 12.06.2024, https://one.oecd.org/document/DSTI/SC (2024)3/FINAL/en/pdf. ( 54 ) https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon/sorusturmalar/tamamlanan-sorusturmalar-completed-investigations/ds-teblig-no2024-33-sicak-haddelenmis-yassi-celik-cin-halk-cumhuriyeti-hindistan-cumhuriyeti-japonya-rusya-federasyonu-hot-rolled-flat-steel-china-p-r-republic-of-india-japan-russian-federation (consultato il 18 dicembre 2024). ( 55 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Federazione russa ai fini delle inchieste di difesa commerciale, cfr. capitolo 10.2.3. ( 56 ) Cfr., ad esempio: https://www.reuters.com/markets/commodities/turkey-track-become-europes-top-coal-burner-2024-2024-01-30/ (consultato il 18 dicembre 2024). ( 57 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione del 24 febbraio 2017 ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11 ). ( 58 ) Per il lavoro: https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-subthemes/manufacturing , per l'energia elettrica: https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 , per il gas naturale: https://www.st.gov.my/ e https://www.st.gov.my/contents/files/highlights/2022-12-27/1672105122.pdf , e per l'acqua: https://www.span.gov.my/document/upload/n8sVd7sPHPq3A68TTVeLYLvJiU1sC3Ta.pdf . ( 59 ) Questo valore di riferimento non è utilizzato per i produttori esportatori che hanno dimostrato che i loro acquisti non sono influenzati da distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. ( 60 ) Questo valore di riferimento non è utilizzato per i produttori esportatori che hanno dimostrato che i loro acquisti non sono influenzati da distorsioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. ( 61 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 62 ) https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-subthemes/manufacturing (consultato il 12 novembre 2024). ( 63 ) https://www.kwsp.gov.my/en/employer/responsibilities/mandatory-contribution (consultato il 25 novembre 2024). ( 64 ) https://www.perkeso.gov.my/en/our-services/employer-employee/kadar-caruman.html (consultato il 25 novembre 2024). ( 65 ) https://www.mida.gov.my/setting-up-content/human-resources-development-fund/ (consultato il 25 novembre 2024). ( 66 ) https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (consultato il 12 novembre 2024). ( 67 ) https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/2/10 (consultato il 25 novembre 2024). ( 68 ) https://www.st.gov.my/contents/files/highlights/2022-12-27/1672105122.pdf (consultato il 12 novembre 2024). ( 69 ) https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database (consultato il 25 novembre 2024). ( 70 ) https://www.span.gov.my/document/upload/n8sVd7sPHPq3A68TTVeLYLvJiU1sC3Ta.pdf (consultato il 12 novembre 2024). ( 71 ) https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf . ( 72 ) MITI.S.600-2/2/34; PN(PU2)529/JLD.32. ( 73 ) http://alliancesteel.com.my/?lang=en (consultato il 18 dicembre 2024). ( 74 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati ("latta") originari della Repubblica popolare cinese, del 16 maggio 2024, (C/2024/3112). ( 75 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L, 2024/1782, 25.6.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj ). ALLEGATO PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INSERITI NEL CAMPIONE Nome della società Codice addizionale TARIC Jiangsu Youfu Sheet Technology Co., Ltd. 89LD Hesteel Group Hengshui Strip Processing Co., Ltd. e Handan Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd. 89LE Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 89LF Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd. 89LG Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd. 89LH GDH Zhongyue (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd. e GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. 89LI ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/81/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0081/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2025

Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per … Interpello AdE 39 Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto … Provvedimento AdE 209