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Regolamento UE 0100/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/100 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 20/01/2025 In vigore dal: 20/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/100 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/100 of 20 January 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of lever arch mechanisms originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/100 21.1.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/100 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n. 1136/2006 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 ( 3 ) , il Consiglio ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese («Cina») in seguito a un riesame in previsione della scadenza. (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 ( 4 ) , la Commissione europea ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese («Cina») in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»). (4) I dazi antidumping attualmente in vigore sono pari al 27,1 % sulle importazioni del produttore esportatore inserito nel campione e prevedono un’aliquota del dazio del 47,4 % sulle importazioni da tutte le altre società della Repubblica popolare cinese. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 5 ) , la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (6) La domanda di riesame è stata presentata l’8 agosto 2023 dall’associazione dei produttori di meccanismi a leva per raccoglitori Lever Arch Mechanism Manufacturers Association («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di meccanismi a leva per raccoglitori ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’8 novembre 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 6 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (8) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (9) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti della Cina, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Campionamento (11) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. 1.7. Campionamento dei produttori dell’Unione (12) Nell’avviso di apertura è stato previsto il campionamento dei produttori dell’Unione; tuttavia, dopo aver contattato tutti i produttori noti del prodotto simile nell’Unione, la Commissione ha ricevuto informazioni solo da due produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto invitato entrambi i produttori dell’Unione a compilare il questionario per i produttori dell’Unione. 1.8. Campionamento degli importatori (13) Nell’avviso di apertura è stato previsto il campionamento degli importatori indipendenti, ma nessun importatore indipendente ha fornito informazioni ai fini del campionamento entro il termine indicato nell’avviso di apertura. Un importatore/operatore commerciale indipendente si è manifestato come parte interessata entro il termine stabilito. La Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha invitato l’unico importatore/operatore commerciale indipendente che si è manifestato a compilare il questionario per gli importatori. 1.9. Campionamento dei produttori esportatori cinesi (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori cinesi di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Non sono pervenute risposte. 1.10. Risposte al questionario (15) I questionari per i produttori dell’Unione, come pure quelli per gli importatori, gli utilizzatori e i produttori cinesi sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura ( 7 ) . (16) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (17) La Commissione ha invitato i due produttori dell’Unione e un importatore indipendente che si sono manifestati dopo l’apertura dell’inchiesta a compilare i questionari. (18) Hanno risposto al questionario due produttori dell’Unione. Non sono pervenute risposte al questionario da parte degli importatori/operatori commerciali indipendenti. (19) Né il governo della RPC né i produttori cinesi hanno risposto al questionario. 1.11. Verifica (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione — Interkov spol. s.r.o., Benešov nad Ploučnici, Cechia — Niko, d.o.o., Železniki, Slovenia 1.12. Fase successiva della procedura (21) Il 7 novembre 2024 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. Nessuna parte ha richiesto un’audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (22) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire meccanismi a leva generalmente utilizzati per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura, che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti («prodotto oggetto del riesame») e attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50). 2.2. Prodotto in esame (23) Il prodotto in esame nell’ambito della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina, attualmente classificato con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50). 2.3. Prodotto simile (24) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto oggetto del riesame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; — il prodotto oggetto del riesame esportato dalla Cina verso paesi terzi; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (25) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (26) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se durante il periodo dell’inchiesta di riesame fossero in atto pratiche di dumping e se a seguito dell’eventuale scadenza delle misure in vigore sussistesse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. (27) Come indicato al considerando 19, nessun esportatore/produttore cinese ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Cina che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Cina. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (28) A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (segnatamente il richiedente) e sulle informazioni ricavate da altre fonti accessibili al pubblico, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») ( 8 ) . 3.2. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base per le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Cina (29) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (30) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (31) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.3. Esistenza di distorsioni significative (32) Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’acciaio ( 9 ) in Cina ( 10 ) la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (33) In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse secondo i principi di mercato ( 11 ) . In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore dell’acciaio, che fornisce la principale materia prima per fabbricare i meccanismi a leva per raccoglitori, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 12 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 13 ) . La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 14 ) . La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina ( 15 ) . Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 16 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina ( 17 ) . (34) Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore dell’acciaio in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ( 18 ) («relazione») e nella sua versione aggiornata («relazione aggiornata») ( 19 ) , che si basano su fonti accessibili al pubblico. L’analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come constatato anche dalle sue precedenti inchieste condotte a tale riguardo. (35) La domanda asseriva che l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da interventi sostanziali del governo, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. A sostegno della posizione espressa, la domanda faceva riferimento alla relazione, alla legislazione cinese, a ulteriori relazioni nonché ad ulteriori elementi di prova aneddotici di distorsioni attuate durante il PIR. (36) Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina dell’«economia di mercato socialista» sancita nella costituzione cinese, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e dell’influenza statale sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, l’ingerenza del governo della RPC assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo. (37) Nella domanda si fornivano esempi di elementi indicanti l’esistenza delle distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. In particolare il richiedente ha affermato quanto segue: — lo Stato cinese non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese. Tale status implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti. Un aumento dell’effetto leva e della produttività del lavoro si traduce in un aumento del debito delle imprese di proprietà dello Stato, innescato dal calo dei costi per interessi. Ciò dimostra che condizioni monetarie favorevoli possono portare a un rapido accumulo del debito delle imprese di proprietà dello Stato ( 20 ) . Il controllo e la supervisione strategica sono particolarmente pressanti nel settore dell’acciaio (i nastri di acciaio laminati a freddo placcati in nichel sono un importante fattore produttivo dei meccanismi a leva per raccoglitori), nel quale il governo cinese continua a detenere un livello elevato di controllo e mira a concentrare il 60 % della produzione siderurgica in circa 10 grandi imprese entro il 2025; — lo Stato è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza pubblica nelle imprese, in particolare attraverso le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, anche per quanto riguarda i produttori di meccanismi a leva per raccoglitori e i fornitori dei relativi fattori produttivi. Nella domanda si asseriva inoltre che, in ragione dell’elevato livello di intervento pubblico nel settore dell’acciaio e in quello dei metalli non ferrosi e della quota elevata delle imprese di Stato in tali settori, neanche i produttori di acciaio di proprietà privata possono operare a condizioni di mercato. Nella domanda si sosteneva che, in particolare nel settore dell’acciaio, molti dei principali produttori sono di proprietà dello Stato cinese. La presenza dello Stato cinese e il suo intervento nella fornitura di materie prime e fattori produttivi, nonché i finanziamenti attraverso la sua presenza e il suo intervento sui mercati finanziari hanno un effetto distorsivo sul settore della fabbricazione di meccanismi a leva per raccoglitori; — il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere particolari settori, compresi la produzione di meccanismi a leva per raccoglitori e il reperimento delle materie prime utilizzate per fabbricare tali prodotti. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente. Esempi di simili misure comprendono numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti specificamente l’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. A titolo di esempio, a marzo 2022 il ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione («MIIT»), la commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») e il ministero dell’Ecologia e dell’ambiente hanno pubblicato orientamenti sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell’industria siderurgica, auspicando, tra l’altro, un’offerta stabile di risorse, attrezzature tecniche avanzate, prodotti di alta qualità e marchi eccellenti, un livello elevato di impiego dell’intelligenza artificiale e una forte competitività a livello mondiale entro il 2025. Altri esempi sono il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale nazionale; il piano di sviluppo del 2021 pubblicato dal ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione che esorta alla riduzione del consumo energetico nell’industria siderurgica; o il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019) pubblicato nel 2020 dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme; — il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori. Lo Stato inoltre svolge un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sul relativo esito. Le carenze del sistema dei diritti di proprietà inoltre sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina, poiché tutti i terreni sono di proprietà dello Stato, la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato e le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici, nell’assegnazione dei terreni; — nella domanda si faceva altresì riferimento all’esistenza di distorsioni sostanziali nel mercato del lavoro cinese, citando la relazione. I diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati e la mobilità è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo. Ne consegue che i costi salariali sono distorti, in quanto non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro. Nella domanda si spiegava inoltre che i settori dell’acciaio e della trasformazione dell’acciaio sono soggetti al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Tali settori subiscono quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina); — a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto. I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Gli oneri finanziari inoltre sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti, che ha determinato un eccesso di investimenti di capitali, con un calo costante dell’utile sul capitale investito e nessun segnale di stretta creditizia. (38) Nella domanda si sottolineava anche la natura sistematica delle distorsioni. Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei meccanismi a leva per raccoglitori, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi, come le materie prime (compresi i nastri di acciaio laminati a freddo placcati in nichel, che costituiscono circa il 50 % del costo totale dei meccanismi a leva per raccoglitori, e i fili placcati in nichel, che costituiscono circa il 30 % del costo; l’energia; i terreni, i finanziamenti, la manodopera ecc.), risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale. (39) In conclusione, secondo la domanda i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la domanda, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. (40) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione (aggiornata) e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. (41) In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra il numero dei produttori privati e quello dei produttori di proprietà dello Stato. Tuttavia, per quanto riguarda il settore dell’acciaio, che è una delle principali materie prime per la fabbricazione di meccanismi a leva per raccoglitori, diversi produttori di acciaio sono controllati direttamente dallo Stato. Tra gli esempi figurano Baowu Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») centrale ( 21 ) , e le sue controllate, Chongqing Iron & Steel Company Ltd. ( 22 ) e Maanshan Iron & Steel Company Limited ( 23 ) ; Baotou Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna ( 24 ) , Angang Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della SASAC centrale ( 25 ) , e Shougang Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta al 100 % da Beijing State-Owned Asset Management Ltd ( 26 ) . (42) Dall’inchiesta è inoltre emerso che l’associazione nazionale di settore che rappresenta i produttori di articoli di cancelleria (forniture per ufficio), come i meccanismi a leva per raccoglitori, la China Stationery & Sporting Goods Association («CSSGA») ( 27 ) , aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito ( 28 ) . Inoltre « l’autorità di registrazione e gestione dell’associazione è il ministero degli Affari civili e l’organizzazione preposta alle attività di edificazione del partito è il comitato di partito della commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato. Per essere ammissibili a rappresentare l’associazione, tra l’altro, è necessario aderire alla leadership del PCC, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con risolutezza la linea, i principi e le politiche del partito e possedere buone qualità politiche » ( 29 ) . (43) Inoltre, a livello provinciale, la Ningbo Stationery Industry Association ( 30 ) spiega sul suo sito web che l’associazione è un’organizzazione sociale industriale del settore degli articoli da cancelleria di Ningbo e rappresenta un nesso e una via di collegamento tra le imprese e il governo. In particolare, nel marzo 2020 l’associazione è stata insignita, dal comitato comunale del PCC di Ningbo e dall’amministrazione comunale popolare di Ningbo, del titolo onorario di «Gruppo d’eccellenza di organizzazioni sociali della città». Inoltre sul sito web si dichiara che « l’associazione ha sempre risposto alle finalità di assistere il governo, promuovere l’industria e coadiuvare le imprese, e ha sempre rispettato il principio volto a fare quanto in suo potere per rispondere alle esigenze del governo e alle speranze delle imprese ». (44) Dall’inchiesta è inoltre emerso che uno dei produttori esportatori, Anhui Qitian Stationery Mfg Co. Ltd., si trova nella «zona di sviluppo economico di Anhui Chaohu» ( 31 ) . Vi sono prove a sostegno del fatto che il PCC esercita un influsso in questa zona di sviluppo economico ( 32 ) . In particolare, dall’inchiesta è emerso che la zona « guiderà la crescita economica della città durante il prossimo anno e si collocherà tra le prime zone di sviluppo della provincia durante il quattordicesimo piano quinquennale ». La zona offre anche servizi finanziari agevolati e Anhui Qitian ha beneficiato di tale regime, come spiegato nel corso di una riunione tenutasi il 24 settembre 2022, cui hanno partecipato, tra gli altri, un membro del comitato di lavoro del partito e il vicedirettore del comitato di gestione della zona e il gruppo speciale per il finanziamento della scienza e della tecnologia della filiale provinciale della Banca delle comunicazioni, rappresentanti della filiale di Chaohu della Banca delle comunicazioni, dell’Ufficio economico e commerciale, dell’Ufficio finanziario, dell’Ufficio per il mercato, dell’Ufficio per la promozione degli investimenti, dell’Ufficio tributario, rappresentanti del gruppo Dongxin e i responsabili di 10 imprese. Nel corso della riunione, la filiale di Chaohu della Banca delle comunicazioni ha illustrato in dettaglio i prodotti finanziari e le relative politiche di sostegno, come il «prestito per parchi» ( 33 ) , il «prestito speciale tecnologico» e il «prestito per il rafforzamento della base industriale» in risposta alle esigenze di finanziamento personalizzate delle imprese, e ha intavolato dibattiti approfonditi con le imprese per quanto riguarda l’aumento della garanzia dei fattori di finanziamento, la semplificazione della procedura di autorizzazione e la riduzione della soglia di garanzia, in modo da ampliare i canali di finanziamento per le imprese. (45) Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dell’acciaio sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal parere di orientamento del MIIT sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell’industria siderurgica, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale ( 34 ) , dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore « aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale » e « coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base » ( 35 ) , dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami di acciaio, i cui obiettivi fondamentali sono « il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami di acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del quattordicesimo piano quinquennale » ( 36 ) , o dal piano di lavoro del 2023 sulla crescita stabile dell’industria siderurgica ( 37 ) che stabilisce gli obiettivi seguenti: « nel 2023, […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 % » il che richiede una collaborazione volta a « guidare l’internazionalizzazione di prodotti attrezzature, tecnologie, servizi ecc. della Cina nel settore dell’acciaio in modo coordinato, promuovere la cooperazione verde e a basse emissioni di carbonio nell’industria siderurgica mondiale e migliorare la resilienza e il livello di sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali [e] attuare azioni di miglioramento della capacità di approvvigionamento per garantire il funzionamento stabile ed efficiente dell’industria » con un consolidamento del settore dell’acciaio su mandato governativo: «[i] ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costruire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria siderurgica. Incoraggiare le imprese siderurgiche a effettuare […] fusioni e riorganizzazioni interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità ». (46) Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami di acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami di acciaio». Il piano di Hebei per il settore dell’acciaio afferma inoltre quanto segue: «Aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento comuni delle imprese e promuovere su larga scala lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle». (47) Analogamente il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l’aumento delle dimensioni, dell’intensificazione e della specializzazione del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità produttiva di ghisa greggia ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità produttiva di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate». (48) Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu, lo Shandong, lo Shanxi, il Liaoning Dalian o lo Zhejiang. (49) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Tuttavia, dal momento che il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni accertate nelle recenti inchieste relative al settore dell’acciaio, come indicato al considerando 33, sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame. (50) Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato altri documenti attestanti che l’industria beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore dell’acciaio, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori. (51) L’industria siderurgica continua a essere considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 38 ) . Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ( 39 ) . Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il « fondamento dell’economia reale » e « un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale »; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore dell’acciaio nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale ( 40 ) . Il piano di lavoro sulla crescita stabile dell’industria siderurgica citato sopra (cfr. considerando 45) dimostra la centralità del settore dell’acciaio per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s] ostenere le imprese siderurgiche nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, quali costruzioni navali, trasporti, edilizia, energia, automobili, elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio » ( 41 ) . (52) Il prodotto oggetto del riesame subisce altresì gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando 33 e 37. Il settore subisce gli effetti di tali distorsioni sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina) ( 42 ) . (53) Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 45) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: « incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese ». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (54) La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano/commissionano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (55) Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione (aggiornata). In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti ovunque in Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (56) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente. 3.3.1. Paese rappresentativo 3.3.1.1.   Osservazioni generali (57) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 43 ) — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 44 ) ; — la disponibilità di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (58) La Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale, descrivendo i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti («nota»). Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di scegliere la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie. 3.3.1.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (59) Nella nota, la Commissione ha individuato la Turchia come uno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, vale a dire che entrambi i paesi sono classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. 3.3.1.3.   Produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (60) Nella nota la Commissione ha spiegato che, oltre alla Cina e all’Unione europea, il prodotto oggetto del riesame sembra essere fabbricato solo in India e in Iran. Né l’India, né l’Iran mostrano un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo i criteri di cui al considerando 57. (61) Data l’assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo, è stata presa in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato la produzione di prodotti con lo stesso codice NACE dei meccanismi a leva per raccoglitori (ossia NACE 2599 — Fabbricazione di altri prodotti in metallo) al fine di stabilire un paese rappresentativo appropriato ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Nell’ambito di detto codice NACE 2599, la Turchia dispone di fabbriche per la lavorazione dei metalli e di grandi imprese che fabbricano prodotti automobilistici e prodotti di acciaio a valle con volumi significativi di produzione sia per il mercato regionale che per il mercato mondiale. 3.3.1.4.   Disponibilità di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo (62) Nella nota la Commissione ha indicato che, per la Turchia, sono prontamente disponibili i dati finanziari riguardanti i produttori di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame, così come i dati riguardanti le importazioni delle materie prime pertinenti, l’energia e la manodopera. (63) La Commissione ha pertanto eseguito ricerche nella banca dati Orbis Bureau van Dijk per verificare la disponibilità dei dati finanziari delle imprese produttrici in Turchia ( 45 ) . Sono stati reperiti dati prontamente disponibili per un produttore della Turchia: Iskenderun Demir Ve Celik A.S. I bilanci più recenti di detta società riguardavano l’esercizio finanziario 2022 La Turchia disponeva inoltre di dati sui fattori produttivi, sull’energia elettrica e sul costo del lavoro. (64) Con la nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di riferirsi alla Turchia come paese rappresentativo appropriato e ai dati della società Iskenderun Demir Ve Celik A.S., a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (65) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e di Iskenderun Demir Ve Celik A.S. come produttore nel paese rappresentativo. (66) In seguito alla pubblicazione della nota, il richiedente ha inviato osservazioni e ha rilevato che Iskenderun Demir Ve Celik A.S. è un gruppo complesso composto da 98 conglomerati la cui attività principale consiste nella produzione e nella vendita di prodotti di acciaio piatti e lunghi, nonché nella vendita di sottoprodotti realizzati durante il processo di produzione. Il richiedente ha inoltre asserito che la società proposta fabbricava talune materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame e che la sua attività era quindi a monte della produzione di meccanismi a leva per raccoglitori. Il richiedente ha pertanto proposto di utilizzare i dati finanziari delle società attive nel settore della trasformazione dei metalli e che utilizzano processi quali taglio dei metalli, punzonatura, piegatura dei fili e rivestimento in nichel. In particolare, il richiedente ha proposto le società Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi e Samet Kalip Ve Madeni ESYA Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, i cui dati sono disponibili per il 2022. (67) L’attività principale di entrambe le società rientra nello stesso settore dei meccanismi a leva per raccoglitori (NACE 2599) ed entrambe fabbricano prodotti utilizzando materie prime simili a quelle dei meccanismi a leva per raccoglitori. Inoltre per tali società sono presenti dati pubblicamente disponibili per il 2022. (68) La Commissione ha accettato di utilizzare le informazioni di Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi e Samet Kalip Ve Madeni ESYA Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi per stabilire valori esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. 3.3.1.5.   Livello di protezione sociale e ambientale (69) Avendo stato stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato e, dato che nessuna delle parti interessate ha contestato l’uso della Turchia né proposto un altro paese rappresentativo, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.3.1.6.   Conclusioni (70) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.3.2. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni (71) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e la manodopera, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame sulla base delle informazioni presentate dal richiedente che riflettono il processo di fabbricazione seguito nell’Unione. La Commissione ha anche dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») ( 46 ) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa dell’istituto di statistica turco per stabilire il costo esente da distorsioni del lavoro ( 47 ) .. (72) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi a seguito della pubblicazione della nota. 3.3.2.1.   Fattori produttivi (73) Il base a tutte le informazioni tratte dalla domanda e alle informazioni successive analizzate dalla Commissione sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi dei meccanismi a leva per raccoglitori Fattore produttivo Codice delle merci in Cina Valore esente da distorsioni Unità di misura Fonte di informazione Materie prime Nastri di nichel 721250309019 23,11 CNY/kg Kg Global Trade Atlas (GTA) ( 48 ) Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap) ( 49 ) Filo placcati in nichel 72173049 12,09 CNY/kg Kg Global Trade Atlas (GTA) Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap) Filo lucido 721710390011 721710390012 721710390013 15,86 CNY/kg Kg Global Trade Atlas (GTA) Market Access Map, Centro internazionale per il commercio (MacMap) Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) [N/D] 39,69 CNY/ora di lavoro Ora di lavoro Istituto di statistica turco ( 50 ) Energia Energia elettrica [N/D] 1,313 CNY/kWh kWh Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia ( 51 ) 3.3.2.2.   Materie prime (74) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nella banca dati GTA, nel quale erano inclusi i dazi all’importazione e aggiungendovi i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 52 ) . (75) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo avendo concluso al considerando 56 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. 3.3.2.3.   Lavoro (manodopera) (76) L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia ( 53 ) . La Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il PIR sulla base del costo orario medio del lavoro per la fabbricazione nel 2020 relativa al codice NACE, che comprende i costi del lavoro nel settore manifatturiero ( 54 ) . Il costo orario medio del lavoro per ETP ( 55 ) ammontava a 39,69 CNY per ora lavorativa. 3.3.2.4.   Energia elettrica (77) Nella nota la Commissione ha dichiarato che avrebbe utilizzato come valore esente da distorsioni per i prezzi dell’energia elettrica un paniere di paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (Brasile, Malaysia e Thailandia). La Commissione ha tuttavia successivamente stabilito che l’andamento del prezzo dell’energia elettrica in Turchia durante il PIR era in linea con il tasso di inflazione nel paese e che pertanto l’uso dei prezzi dell’energia elettrica di un paniere di paesi, come indicato nella nota e al considerando 71, non era necessario e che il prezzo dell’energia elettrica in Turchia poteva essere utilizzato. Il prezzo dell’energia elettrica per le imprese (utenti industriali) in Turchia è pubblicato dall’autorità turca di regolamentazione del mercato dell’energia ( 56 ) . La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale pubblicati il 15 luglio 2024. Tali statistiche indicano una tariffa industriale media per il 2023 di 1,313 CNY per kWh. 3.3.2.5.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (78) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (79) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, di SGAV e profitti e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (80) Utilizzando i dati di due produttori operanti nello stesso settore dei meccanismi a leva per raccoglitori (NACE 2599) e che fabbricano prodotti utilizzando materie prime simili a quelle dei meccanismi a leva per raccoglitori in Turchia, individuati al considerando 68 (ossia Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi e Samet Kalip Ve Madeni ESYA Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), la Commissione ha calcolato le SGAV (16,0 %) e i profitti (15,7 %) come percentuale del costo delle merci vendute. (81) La Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame per calcolare le spese generali di produzione. Tali costi sono stati determinati in percentuale, dividendo le spese generali di produzione per i costi diretti e indiretti. Tale percentuale (8,9 %) è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. 3.3.3. Calcolo del valore normale (82) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (83) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di meccanismi a leva per raccoglitori. La Commissione ha moltiplicato i tassi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, ossia la Turchia, come descritto nella sezione 3.3.2. (84) Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti come indicato nella sezione 3.3.2.5: — le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 8,9 % dei costi diretti di produzione; — le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 16,0 % del costo delle vendite («COGS») di Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi e Samet Kalip Ve Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi; e — i profitti realizzati da Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi e Samet Kalip Ve Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, pari al 15,7 % del costo delle vendite, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni. (85) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3.4. Persistenza del dumping (86) Durante il periodo in esame e, in particolare, durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla Cina sono state trascurabili. Secondo Eurostat, durante il periodo in esame le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla Cina sono state pressoché nulle. Di conseguenza la quota di mercato cinese è stata praticamente dello 0 % durante l’intero periodo in esame. A titolo di confronto, la quota di mercato delle importazioni cinesi era pari al 51 % nel periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra gennaio e dicembre 2004. (87) Questo volume trascurabile non ha potuto costituire la base per analizzare la persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione ha quindi analizzato il rischio di reiterazione del dumping. 3.3.5. Rischio di reiterazione del dumping (88) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: i prezzi all’esportazione dalla Cina verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’eventuale capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi in considerazione delle misure antidumping in vigore in tali paesi. 3.3.5.1.   Confronto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e il valore normale (89) La Commissione ha analizzato il livello dei prezzi all’esportazione cinesi nei paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (90) La Commissione ha esaminato innanzitutto i dati del GTA a livello di codice delle merci a otto cifre, relativi alle esportazioni dalla Cina verso paesi terzi, nel periodo dell’inchiesta di riesame. Non si è ritenuto tuttavia che tali prezzi all’esportazione rappresentassero accuratamente i prezzi dei meccanismi a leva per raccoglitori in quanto le classifiche a tale livello comprendevano una vasta serie di prodotti oltre al prodotto in esame, superando di gran lunga il volume delle esportazioni di meccanismi a leva per raccoglitori. Pertanto i dati del GTA sulle esportazioni cinesi non fornivano elementi di prova definitivi riguardo ai prezzi all’esportazione cinesi su altri mercati. (91) Per contro, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la stima dei prezzi all’esportazione dalla Cina si è basata sulle informazioni a disposizione della Commissione, vale a dire le informazioni fornite nella domanda di riesame e precisamente undici quotazioni reali online dei produttori esportatori cinesi sul mercato mondiale (92) I prezzi medi all’esportazione a livello mondiale, stimati come descritto al considerando 102, ammontavano a 140 EUR/1 000 unità al livello franco fabbrica. (93) Il prezzo medio all’esportazione verso mercati mondiali risultante durante il periodo dell’inchiesta di riesame era inferiore del 58 % al valore normale stabilito come descritto nelle precedenti sezioni 3.2 e 3.3. Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure attuali, esista il rischio che i produttori esportatori cinesi inizino a vendere nell’Unione a prezzi inferiori al valore normale. 3.3.5.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina (94) Per quanto riguarda la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori cinesi, è stato necessario basare le risultanze sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che la capacità produttiva cinese di meccanismi a leva per raccoglitori era stimata a circa 760 milioni di unità all’anno ( 57 ) , il che rientra nell’intervallo di capacità produttiva stimato nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (tra 600 e 850 milioni di unità) ( 58 ) . È stato stimato che la capacità produttiva fosse superiore alla produzione effettiva stimata a circa 421 milioni di unità. Ne risulta una capacità inutilizzata pari a 342 milioni di unità. (95) Pertanto la capacità produttiva in Cina è circa cinque volte superiore rispetto al consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame (compreso tra 100 e 150 milioni di unità nel PIR) e più di quattro volte superiore rispetto alla produzione dell’Unione nello stesso periodo (compresa tra 150 e 200 milioni di unità). Analogamente, la capacità inutilizzata è circa il doppio del consumo dell’Unione durante il PIR. (96) Come già stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza ( 59 ) , data la natura del suo processo di fabbricazione in Cina (basato principalmente sul lavoro), la capacità di produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della Cina può inoltre essere facilmente aumentata, ad esempio ricorrendo all’assunzione di manodopera supplementare ed effettuando solo limitati investimenti in attrezzature. (97) Infine, in assenza di altre informazioni, la Commissione ritiene che né la domanda interna cinese, né la domanda mondiale saranno in grado di assorbire la considerevole capacità inutilizzata disponibile in Cina. (98) Ciò conferma le conclusioni della Commissione del precedente riesame in previsione della scadenza ( 60 ) secondo cui i produttori cinesi dispongono di una capacità inutilizzata sufficiente per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 3.3.5.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione verso paesi terzi (99) Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l’attrattiva del mercato dell’Unione per quanto riguarda i prezzi. Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. (100) In termini di dimensioni, sebbene il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori sia in calo sul mercato dell’Unione, la domanda di tali prodotti rimane considerevole e rappresenta circa il 45 % del mercato mondiale. Il mercato dell’Unione resta il maggiore mercato mondiale per i meccanismi a leva per raccoglitori. (101) Inoltre esiste solo un numero limitato di altri mercati in cui si utilizzano meccanismi a leva per raccoglitori. Per di più, importanti mercati come gli Stati Uniti e il Canada restano chiusi in quanto i consumatori utilizzano altri formati di archiviazione. I restanti mercati hanno dimensioni molto più piccole del mercato dell’Unione e quindi non sarebbero in grado di assorbire la forte sovraccapacità della Cina. Inoltre, in base alle informazioni disponibili, in Cina il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori è molto basso e non è previsto che aumenti in modo significativo. Ciò indica che, mettendo a frutto le capacità inutilizzate, grosse quantità di esportazioni cinesi sarebbero probabilmente indirizzate verso l’Unione in caso di scadenza delle misure. (102) In termini di prezzi, durante il PIR il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione era compreso tra 200 e 250 EUR per 1 000 unità. Si tratta di un prezzo notevolmente superiore rispetto al prezzo di vendita dei meccanismi a leva per raccoglitori cinesi sul mercato mondiale (ossia 140 EUR/1 000 unità, cfr. considerando 92), stimato utilizzando le quotazioni reali online dei produttori esportatori cinesi sul mercato mondiale indicate nella domanda di riesame. (103) Tali prezzi all’esportazione erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e quindi il mercato dell’Unione rimane appetibile, in termini di prezzi, per i produttori cinesi. 3.3.5.4.   Conclusioni (104) Alla luce di quanto precede, in particolare vista la significativa capacità inutilizzata disponibile in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione conclude che un’abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la reiterazione del dumping e l’entrata delle esportazioni oggetto di dumping nel mercato dell’Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (105) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da quattro produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (106) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata a una quantità compresa tra 150 e 200 milioni di unità. La Commissione ha stabilito la produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame e le risposte verificate dei due produttori dell’Unione. I due produttori dell’Unione (in Slovenia e in Cechia) che hanno risposto al questionario rappresentavano oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dei due restanti produttori dell’Unione, quello italiano ha cessato definitivamente la produzione del prodotto simile nel marzo 2023. (107) In considerazione del fatto che due dei quattro produttori dell’Unione sono collegati e che entrambi hanno risposto al questionario, i dati utilizzati per l’intera analisi del pregiudizio sono forniti sotto forma di intervalli e di valori indicizzati nel presente regolamento, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili conformemente all’articolo 19 del regolamento di base. Per questo motivo i dati sono stati forniti sotto forma di intervalli e sono stati utilizzati indici per indicare le tendenze nel corso del periodo in esame. 4.2. Consumo dell’Unione (108) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del volume totale delle vendite dei produttori dell’Unione e delle importazioni totali nell’Unione ottenuti da Eurostat a livello di codice TARIC. Poiché Eurostat registra i volumi delle importazioni in chilogrammi, il dato è stato convertito in unità utilizzando il tasso di conversione medio dei due produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario. (109) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo dell’Unione (in migliaia di unità) (180 000 - 220 000 ) (175 000 - 215 000 ) (145 000 - 185 000 ) (125 000 - 165 000 ) Indice (2020 = 100) 100 104 85 78 Fonte: informazioni fornite nella domanda di riesame, Eurostat e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (110) Nel complesso, il consumo dell’Unione è sceso del 22 % durante il periodo in esame, il che si spiega principalmente con la continua digitalizzazione della gestione amministrativa e l’archiviazione elettronica, che hanno comportato una riduzione dell’archiviazione di copie cartacee e conseguentemente un calo del consumo del prodotto oggetto del riesame. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (111) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di Eurostat a livello di codice TARIC, come indicato al considerando 108. Su tale base, le importazioni dalla RPC nell’Unione e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dal paese interessato (in migliaia di unità) (500 - 1 000 ) (0 - 500 ) (100 - 600 ) (200 - 700 ) Indice (2020 = 100) 100 6 42 43 Quota di mercato (%) 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 Fonte: Eurostat (112) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla Cina è diminuito notevolmente, attestandosi a solo poche migliaia di pezzi alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. (113) Di conseguenza la quota di mercato delle importazioni cinesi è risultata insignificante. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato (114) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. (115) La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo all’importazione dalla Cina (EUR/1 000 unità) (200 - 300 ) (300 - 400 ) (150 - 250 ) (150 - 250 ) Indice (2020 = 100) 100 141 74 79 Fonte: Eurostat (116) Sebbene i prezzi all’importazione siano aumentati del 41 % nel 2021 per poi diminuire del 21 % entro la fine del periodo dell’inchiesta di riesame, questa tendenza non è molto indicativa a causa della quantità molto ridotta di importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC (117) Le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dall’India. (118) Il volume totale delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina Volume (in migliaia di unità) (10 000 - 13 000 ) (11 000 - 13 000 ) (5 000 - 8 000 ) (6 000 - 9 000 ) Indice (2020 = 100) 100 99 54 67 Quota di mercato (%) 6 - 9 5 - 8 2 - 5 3 - 6 Prezzo medio (EUR/1 000 unità) (150 - 250 ) (150 - 250 ) (200 - 300 ) (200 - 300 ) Indice (2020 = 100) 100 94 108 113 Fonte: Eurostat (119) Nel complesso il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 33 % nel corso del periodo in esame. Tale diminuzione si è tradotta in una riduzione della loro quota di mercato nello stesso periodo dal 6,2 % nel 2020 al 5,3 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (120) Durante il periodo in esame, il prezzo medio del prodotto importato da altri paesi terzi è diminuito nel 2021, per poi aumentare nel 2022 e continuare ad aumentare nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso i prezzi sono aumentati del 13 % nel periodo in esame. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (121) La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (122) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame (se disponibili) e nelle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione verificati. I dati riguardavano quindi tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (123) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (124) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (125) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in migliaia di unità) (210 000 - 250 000 ) (230 000 - 270 000 ) (210 000 - 250 000 ) (150 000 - 200 000 ) Indice (2020 = 100) 100 109 94 77 Capacità di produzione (in migliaia di unità) (360 000 - 400 000 ) (360 000 - 400 000 ) (360 000 - 400 000 ) (310 000 - 350 000 ) Indice (2020 = 100) 100 100 100 88 Utilizzo degli impianti (in %) 65 - 70 70 - 75 60 - 65 55 - 60 Indice (2020 = 100) 100 109 94 88 Fonte: informazioni fornite nella domanda di riesame e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (126) Il volume totale della produzione dell’Unione è aumentato nel 2021, per poi diminuire costantemente. Nel complesso si è registrato un calo del 23 % nel periodo in esame, seguendo la tendenza al ribasso del consumo sul mercato dell’Unione. (127) La capacità produttiva dell’Unione è rimasta stabile dal 2020 al 2022. È tuttavia diminuita del 12 % a causa del fatto che un produttore dell’Unione ha cessato la propria attività nel periodo dell’inchiesta di riesame. (128) Il tasso di utilizzo degli impianti ha seguito l’andamento della produzione. Nel complesso è aumentato del 12 % durante il periodo in esame. 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (129) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in migliaia di unità) (160 000 - 200 000 ) (160 000 - 200 000 ) (130 000 - 170 000 ) (120 000 - 160 000 ) Indice (2020 = 100) 100 104 87 79 Quota di mercato (%) 90 - 95 90 - 95 93 - 98 93 - 98 Fonte: informazioni fornite nella domanda di riesame e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (130) Nel periodo in esame il volume delle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del 21 %, A titolo di confronto, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata dell’1 %, principalmente a causa del calo del consumo nell’Unione e della riduzione delle importazioni da altri paesi terzi, come l’India. 4.5.2.3.   Crescita (131) Durante il periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 23 %, il consumo dell’Unione è diminuito del 23 % mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del 21 %. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (132) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di dipendenti (Equivalente a tempo pieno («ETP»)] (300 - 350 ) (310 - 360 ) (300 - 350 ) (290 - 340 ) Indice (2020 = 100) 100 100 96 92 Produttività 1 000 unità/ETP (500 - 600 ) (550 - 650 ) (500 - 600 ) (500 - 600 ) Indice (2020 = 100) 100 108 101 97 Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (133) L’occupazione è diminuita dell’8 % nel corso del periodo in esame. La produttività ha avuto un andamento in linea con i cambiamenti della produzione e dell’occupazione, ossia è aumentata dell’8 % tra il 2020 e il 2021, per poi diminuire nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Complessivamente si è registrato un calo del 3 % durante il periodo in esame. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (134) Come spiegato al considerando 87, non è stato possibile accertare l’esistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza non è stato neppure possibile stabilire un margine di dumping. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. (135) Le misure antidumping istituite a seguito dell’inchiesta iniziale hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, come dimostrano i dati relativi al periodo dell’inchiesta di riesame, in cui la redditività è rimasta al di sopra del profitto di riferimento, come illustrato di seguito. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (136) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai due produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario e ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/1 000 unità) (150 - 250 ) (150 - 250 ) (200 - 300 ) (200 - 300 ) Indice (2020 = 100) 100 112 135 137 Costo unitario di produzione (EUR/1 000 unità) (150 - 250 ) (150 - 250 ) (200 - 300 ) (200 - 300 ) Indice (2020 = 100) 100 114 147 147 Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (137) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 37 %. (138) Nello stesso periodo il costo medio unitario di produzione è aumentato del 47 %, ossia in misura più marcata rispetto al prezzo medio unitario di vendita, principalmente a causa dell’aumento del costo delle materie prime e dei prezzi dell’energia. Ciò ha comportato un calo della redditività, come illustrato di seguito. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (139) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i due produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/ETP) (20 000 -25 000 ) (25 000 - 30 000 ) (25 000 - 30 000 ) (25 000 - 30 000 ) Indice (2020 = 100) 100 112 118 129 Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (140) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 29 %. 4.5.3.3.   Scorte (141) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei due produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in migliaia di unità) (25 000 - 30 000 ) (25 000 - 30 000 ) (35 000 - 40 000 ) (40 000 - 45 000 ) Indice (2020 = 100) 100 101 127 150 Scorte finali in percentuale della produzione 15  % 14  % 19  % 24  % Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (142) Il livello delle scorte è aumentato del 50 % durante il periodo in esame. Secondo l’industria dell’Unione l’aumento delle scorte alla fine del periodo in esame è un effetto delle vendite stagionali, in quanto il periodo dell’inchiesta di riesame si è concluso a settembre e il picco delle vendite di meccanismi a leva per raccoglitori avviene tradizionalmente a dicembre, mentre la produzione rimane stabile durante tutto l’anno. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (143) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei due produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2020 2021 2022 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in %) 9  % - 12  % 8  % - 11  % 5  % - 8  % 5  % - 8  % Indice (2020 = 100) 100 83 59 57 Flusso di cassa (in EUR) (3 500 000 - 4 000 000 ) (3 000 000 - 3 500 000 ) (500 000 - 1 000 000 ) (2 000 000 - 2 500 000 ) Indice (2020 = 100) 100 82 13 61 Investimenti (in EUR) (1 000 000 - 1 500 000 ) (1 000 000 - 1 500 000 ) (500 000 - 1 000 000 ) (2 000 000 - 2 500 000 ) Indice (2020 = 100) 100 108 70 170 Utile sul capitale investito (in %) 20  % - 25  % 15  % - 20  % 15  % - 20  % 15  % - 20  % Indice (2020 = 100) 100 80 65 68 Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione (144) La Commissione ha stabilito la redditività dei due produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita costantemente. Nel complesso è diminuita del 43 % durante il periodo in esame, ma è rimasta al di sopra del profitto di riferimento del 5 % stabilito nelle inchieste precedenti sullo stesso prodotto. (145) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è diminuito complessivamente del 7 % dal 2020 al 2022, mentre ha registrato una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame, ma era ancora inferiore del 39 % rispetto all’inizio del periodo in esame. (146) Gli investimenti dell’industria dell’Unione, principalmente nel mantenimento della produzione del prodotto simile, sono aumentati dell’8 % nel 2021, per poi diminuire del 35 % nel 2022. Tuttavia, alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame, sono aumentati a causa della sostituzione di alcuni macchinari di produzione, registrando un aumento complessivo del 70 % nel periodo in esame. (147) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È diminuito del 35 % dal 2020 al 2022, per poi stabilizzarsi alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (148) Dall’inchiesta è emerso che nel periodo in esame, grazie all’applicazione dei dazi antidumping, l’industria dell’Unione è stata in grado di riprendersi dal pregiudizio subito in precedenza. Sebbene indicatori di pregiudizio quali la produzione e le vendite siano diminuiti in linea con la tendenza al ribasso del consumo, la quota di mercato dell’industria è aumentata di due punti percentuali per via di una riduzione delle importazioni da altri paesi terzi, in particolare dall’India. La redditività è rimasta al di sopra del profitto di riferimento durante tutto il periodo, sebbene sia diminuita in quanto il costo medio di produzione è aumentato più bruscamente del prezzo medio di vendita. Tuttavia una redditività positiva e un flusso di cassa positivo hanno consentito all’industria dell’Unione di continuare a investire. (149) Le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla Cina durante il periodo in esame non hanno avuto pressoché alcun impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è stata minima durante tutto il periodo. (150) La Commissione ha quindi concluso che, sebbene alcuni indicatori di pregiudizio siano peggiorati, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (151) La Commissione ha concluso al considerando 150 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. (152) A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull’industria dell’Unione. 5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili in Cina (153) Come spiegato nella sezione 3.3.5.2, in Cina i produttori dispongono di una considerevole capacità produttiva e, di conseguenza, di una capacità inutilizzata di oltre due volte superiore rispetto al consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (154) Inoltre non sono stati riscontrati elementi che possano indicare un aumento significativo della domanda interna di meccanismi a leva per raccoglitori in Cina o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo in un prossimo futuro. In considerazione del calo del consumo di meccanismi a leva per raccoglitori registrato nell’Unione durante il periodo in esame, la Commissione ha concluso che in Cina o in altri mercati di paesi terzi la domanda interna non poteva assorbire la capacità inutilizzata disponibile in Cina. 5.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (155) Come indicato nella sezione 3.3.5.3, il mercato dell’Unione è il maggior mercato unico per i meccanismi a leva per raccoglitori e, in aggiunta, i prezzi sono interessanti per i produttori cinesi. Non esistono altri grandi mercati d’esportazione che possano assorbire l’eccesso di capacità cinese, dato che i meccanismi a leva per raccoglitori sono utilizzati solo in un numero limitato di mercati. Per questi motivi i produttori esportatori cinesi sono fortemente incentivati a dirigere le loro esportazioni verso l’Unione, dove potrebbero praticare prezzi più elevati e al tempo stesso notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione. In aggiunta, avrebbero un incentivo a utilizzare almeno una parte delle loro capacità inutilizzate per esportare a prezzi bassi nel mercato dell’Unione. (156) Si conclude pertanto che i produttori esportatori cinesi hanno le capacità e l’incentivo per aumentare considerevolmente il volume delle esportazioni di meccanismi a leva per raccoglitori verso l’Unione a prezzi di dumping e notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, qualora le misure antidumping dovessero scadere. 5.3. Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi (157) Come indicato al considerando 14, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato e le importazioni dalla Cina sono state insignificanti nel periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto la base più appropriata per i possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi era il prezzo medio all’esportazione verso i mercati mondiali riscontrato durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come specificato ai considerando 92 e 93. Sulla base di tali prezzi all’esportazione, adeguati per tenere conto dei costi di trasporto, dei costi di sbarco e dei dazi doganali convenzionali, durante il PIR le importazioni dalla Cina nell’Unione, escluso il dazio antidumping, sarebbero inferiori del 27 % rispetto al prezzo di vendita dell’Unione. Ciò indica che, in assenza di misure e in presenza di volumi più ingenti, le importazioni cinesi eserciterebbero una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. (158) In base a ciò è stato concluso che, se le misure antidumping dovessero essere abrogate, le importazioni dalla Cina eserciteranno molto probabilmente una forte pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. 5.4. Impatto sull’industria dell’Unione (159) Un aumento delle importazioni a basso prezzo eserciterebbe una notevole pressione sul mercato dell’Unione che è sensibile alle variazioni di prezzo. Se dovesse mantenere i suoi attuali livelli di prezzo, l’industria dell’Unione probabilmente perderebbe volume delle vendite e quota di mercato a favore delle importazioni a prezzi inferiori dalla Cina. In caso di scadenza delle misure è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente, con un impatto diretto sull’industria dell’Unione. La perdita del volume delle vendite causerebbe una riduzione del tasso di utilizzo e un aumento del costo medio di produzione. Ciò determinerebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e un calo della sua redditività, che in tutto il periodo in esame era superiore al profitto di riferimento, ma tra il 2020 e il PIR era diminuita di oltre il 40 %. In tale scenario qualsiasi aumento di costo provocherebbe a breve termine un calo della redditività al di sotto del profitto di riferimento, il che renderebbe vani gli sforzi di ripresa compiuti in precedenza dall’industria dell’Unione, che finora è stata in grado di mantenere il livello di investimenti richiesto per rimanere competitiva. (160) Tuttavia, se l’industria dell’Unione dovesse decidere di ridurre il livello dei prezzi nel tentativo di mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato, il deterioramento della sua situazione finanziaria sarebbe quasi immediato. Se dovesse ridurre i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione del 27 % al fine di adeguarsi ai prezzi dei prodotti cinesi importati, l’industria dell’Unione inizierebbe infatti ad accumulare perdite immediatamente. (161) In questo scenario, la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un impatto negativo immediato sull’industria dell’Unione, spingendola in una situazione di perdita. A medio termine la situazione diventerebbe insostenibile determinando la chiusura degli stabilimenti di produzione e, infine, la scomparsa dell’industria dell’Unione. Già durante il periodo in esame il numero di produttori dell’Unione è sceso da quattro a tre a causa delle difficili condizioni di mercato. (162) Si può pertanto concludere che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori e che la situazione economica dell’industria dell’Unione possa peggiorare facendole subire un pregiudizio notevole. (163) Il fatto che le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori entrino attualmente nel mercato dell’Unione in quantità molto inferiori rispetto al periodo che ha preceduto l’istituzione delle misure dimostra che gli attuali dazi antidumping sono riusciti a ristabilire condizioni concorrenziali non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l’industria dell’Unione. 5.5. Conclusioni (164) La Commissione conclude che l’abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente un aumento significativo delle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e comporterebbe la reiterazione del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping di meccanismi a leva per raccoglitori dalla Cina. Di conseguenza la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (165) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. (166) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. (167) Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, il quale analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, consente inoltre di valutare qualsiasi incidenza negativa indebita delle attuali misure antidumping sulle parti interessate. (168) Su questa base è stato valutato se, nonostante le conclusioni circa il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistano motivi pressanti che porterebbero a concludere che non è nell’interesse dell’Unione mantenere le misure in questo caso specifico. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (169) L’inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione. Essa causerebbe a breve termine un calo della redditività e persino una situazione deficitaria dell’industria dell’Unione ed avrebbe anche un’incidenza negativa su altri fattori di pregiudizio come il volume di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti, gli investimenti e l’occupazione. A lungo termine tale situazione non sarebbe sostenibile e costringerebbe i produttori dell’Unione a cessare le proprie attività nel mercato dell’Unione. (170) In passato l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere redditizia, con risultati economici e finanziari positivi. Nell’assenza quasi totale di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, essa è riuscita a rimanere redditizia con un margine di profitto superiore al profitto di riferimento. (171) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è quindi nell’interesse dell’industria dell’Unione. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti/utilizzatori (172) Gli importatori di meccanismi a leva per raccoglitori sono normalmente anche utilizzatori di tali meccanismi, poiché li importano per produrre raccoglitori di documenti. Come indicato al considerando 18, nessun importatore-operatore commerciale indipendente o utilizzatore ha risposto al questionario, molti di essi hanno espresso pareri positivi o negativi nei confronti delle misure antidumping, senza fornire informazioni circostanziate. (173) Dall’inchiesta precedente è emerso che il costo dei meccanismi a leva per raccoglitori rappresentava solo una percentuale molto esigua del prezzo al dettaglio dei raccoglitori di documenti e quindi l’impatto di (eventuali) dazi non è stato considerato significativo. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori/operatori commerciali e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. (174) L’inchiesta ha inoltre rivelato che probabilmente, in mancanza di misure nei confronti delle importazioni in dumping, l’industria dell’Unione perderebbe gran parte della sua presenza sul mercato e potrebbe, a lungo termine, anche scomparire. Ciò causerebbe certamente la dipendenza dei produttori di raccoglitori di documenti dalle importazioni e una notevole riduzione della concorrenza sul mercato dell’Unione. (175) È quindi possibile concludere che le misure nei confronti dei meccanismi a leva per raccoglitori non sono contrarie all’interesse generale dell’Unione. 6.3. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (176) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese. 7. MISURE ANTIDUMPING (177) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla reiterazione del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sui meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese. (178) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (179) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (180) Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, [se del caso, può essere indicata una percentuale, sebbene non sia consigliabile] tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (181) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario [del paese interessato/dei paesi interessati] e prodotto dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (182) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 61 ) . e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (183) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 62 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (184) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori, attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. 27,1  % A729 Tutte le altre società 47,4  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1136/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 del Consiglio, del 30 agosto 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 238 del 4.9.2012, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/796/oj). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 279 del 9.11.2018, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1684/oj ). ( 5 ) GU C 49 del 9.2.2023, pag. 8 . ( 6 ) GU C, C/2023/614, 8.11.2023 . ( 7 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2688 . ( 8 ) https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html . ( 9 ) Dato che le principali materie prime utilizzate per la fabbricazione dei meccanismi a leva per raccoglitori sono nastri di acciaio laminati a freddo placcati in nichel, che rappresentano oltre il 50 % del costo totale dei materiali, e fili placcati in nichel, che rappresentano oltre il 30 % del costo totale dei materiali. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/95/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2239/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/635/oj ). ( 11 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150. ( 12 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118. ( 13 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, e regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 il PCC ha tuttavia rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 14 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129. ( 15 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130 e 133. ( 16 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135. ( 17 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 136 e 145. ( 18 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it . ( 19 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final, disponibile all’indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it . ( 20 ) OCSE, State-owned Firms behind China’s Corporate Debt , documenti di lavoro n. 1536 del dipartimento economico, febbraio 2019, disponibile all’indirizzo: https://www.oecdilibrary.org/docserver/7c66570een.pdf?expires=1634897777&id=id&accname=guest&checksum=3095BC87BC68666578D757C403B87307 . ( 21 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 3 luglio 2024). ( 22 ) Cfr.: www.cqgt.cn (consultato il 3 luglio 2024). ( 23 ) Cfr.: https://www.magang.com.cn/ (consultato il 3 luglio 2024). ( 24 ) Cfr.: https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80 (consultato il 3 luglio 2024). ( 25 ) Cfr.: http://www.ansteel.cn/about/company_profile/ (consultato il 3 luglio 2024). ( 26 ) Cfr.: https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html (consultato il 3 luglio 2024). ( 27 ) Cfr.: http://www.csg.org.cn/ (consultato il 3 luglio 2024). ( 28 ) Articolo 3 della costituzione della China Stationery & Sporting Goods Association. Cfr.: http://www.csa.org.cn/about-450.html (consultato il 3 luglio 2024). ( 29 ) Articolo 36 della costituzione della China Stationery & Sporting Goods Association. Cfr.: http://www.csa.org.cn/about-450.html (consultato il 3 luglio 2024). ( 30 ) Cfr.: https://www.scimall.org.cn/Org/detail?id=16027 (consultato il 3 luglio 2024). ( 31 ) Cfr.: http://cn.qitian.cn/singlepage/about.html (consultato il 3 luglio 2024). ( 32 ) Cfr.: https://www.sohu.com/a/478998813_362042 (consultato il 3 luglio 2024). ( 33 ) Cfr.: https://chjkq.investchn.com/index.php/news/detail/id/307333.html (consultato il 22 novembre 2024). ( 34 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 3 luglio 2024). ( 35 ) Cfr. sezione IV, sottosezione 3 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime. ( 36 ) Cfr. sezione II, sottosezione 1, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami di acciaio. ( 37 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 3 luglio 2024). ( 38 ) Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e ss. ( 39 ) Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 3 luglio 2024). ( 40 ) Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime. ( 41 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 3 luglio 2024). ( 42 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144. ( 43 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 44 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 45 ) https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis . ( 46 ) https://connect.ihsmarkit.com/ . ( 47 ) Dati sul lavoro 2020 indicizzati al PIR https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo Indicizzati all’ICP del 2020 / periodo dell’inchiesta https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-III:-July-September . ( 48 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 49 ) http://ww.macmap.org . ( 50 ) Dati sul lavoro 2020 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo . Indicizzati all’ICP del 2020 / periodo dell’inchiesta https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-III:-July-September . ( 51 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) . ( 52 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 53 ) TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr) e TÜİK - Veri Portalı (tuik.gov.tr) e dati sul lavoro 2020 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo . Indicizzati all’ICP del 2020 / periodo dell’inchiesta https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-III:-July-September . ( 54 ) MEDIA per la fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature. ( 55 ) Equivalenti a tempo pieno. ( 56 ) EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (epdk.gov.tr) . ( 57 ) Fonte: domanda di riesame, sezione G.2.1 e allegato E.2. ( 58 ) Considerando 50 del regolamento (UE) 2018/1684. ( 59 ) Considerando 51 del regolamento (UE) 2018/1684. ( 60 ) Sezioni 3.4.1 e 3.6.1.1 del regolamento (UE) 2018/1684. ( 61 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 62 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/100/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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