Regolamento di esecuzione (UE) 2026/157 della Commissione, del 23 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/157 della Commissione, del 23 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/157 of 23 January 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of candles, tapers and the like originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/157
26.1.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/157 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione aveva aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione nel periodo dal 1
o
aprile 2023 al 31 marzo 2024 («denuncianti»). La denuncia era stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di candele, ceri ed articoli simili ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19
bis
del regolamento di base, il 17 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Due dei tre produttori esportatori hanno presentato osservazioni di natura tecnica, che sono state esaminate nella divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»).
(5)
Il 14 agosto 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, le parti seguenti hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio:
a)
produttori esportatori inseriti nel campione: Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd. («Qingdao Kingking») e Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co. («Ningbo Kwung’s Wisdom»),
b)
produttori esportatori non inseriti nel campione: Shenyang Qikale International Trade Co. Ltd. e Zhejiang Neeo Home decoration,
c)
China Household Chemicals Industry Association («CHCIA»)
(
5
)
,
d)
missione della RPC presso l’Unione europea,
e)
i denuncianti/l’industria dell’Unione.
(7)
Le posizioni di ciascuna delle parti sopra elencate sono state illustrate in dettaglio ed esaminate nella rispettiva sezione in appresso.
(8)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denuncianti/l’industria dell’Unione, due dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e la CHCIA.
(9)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(10)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(11)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore Bunnik Creations B.V. ha affermato che la procedura rigorosa non ha consentito alle parti di seguire adeguatamente l’inchiesta, né di reagire tempestivamente ai documenti procedurali e alle richieste di informazioni da parte della Commissione. La parte non ha quindi avuto la possibilità di presentare alla Commissione argomentazioni dettagliate, in particolare quando i termini procedurali cadevano durante il periodo delle vacanze estive.
(12)
La Commissione deve condurre l’inchiesta entro i termini regolamentari applicabili al fine di preservarne l’integrità e l’avanzamento. I termini regolamentari applicabili alla presente inchiesta sono stati pubblicati nell’avviso di apertura. Il punto 6 dell’avviso di apertura illustra il calendario dell’inchiesta e, in particolare, spiega che le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di dieci giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Dall’apertura dell’inchiesta la Commissione ha inoltre messo a disposizione sul suo sito web un calendario indicativo dell’inchiesta, che consente alle parti interessate di prevedere la tempistica di determinate tappe dell’inchiesta
(
6
)
. La Commissione può concedere proroghe di tali termini in casi debitamente giustificati, ma tali proroghe dovrebbero riguardare solo circostanze eccezionali. Il rispetto dei termini è fondamentale per garantire una conclusione equa ed efficace dell’inchiesta che sia conforme alle prescrizioni di legge.
(13)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con l’importatore Bunnik Creations B.V. in merito alle sue argomentazioni di cui al considerando 11. Bunnik Creations B.V. aveva anche richiesto l’intervento del consigliere-auditore in relazione alle stesse argomentazioni e al fine di organizzare un’audizione con la Commissione. Il consigliere-auditore è intervenuto e ha facilitato l’organizzazione dell’audizione tra i servizi della Commissione e Bunnik Creations B.V.
1.5.
Argomentazioni in merito all’apertura
(14)
In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.
1.6.
Campionamento
(15)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti hanno contestato la decisione della Commissione di concedere l’anonimato ai produttori denuncianti, sostenendo che una dichiarazione relativa al «rischio di ritorsioni» non è sufficiente a garantire l’anonimato.
(16)
La Commissione ha osservato che i denuncianti hanno presentato, insieme alla denuncia, una richiesta motivata di anonimato. La richiesta conteneva preoccupazioni specifiche in merito al rischio di ritorsioni. Nella valutazione della richiesta, la Commissione ha tenuto conto della natura del mercato, della posizione dei produttori denuncianti e del potenziale rischio di ritorsioni commerciali, che è stato ritenuto reale. La concessione dell’anonimato è coerente con la prassi consolidata e le norme giuridiche, che consentono l’anonimato qualora la divulgazione possa comportare conseguenze negative per gli interessi legittimi dei produttori denuncianti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(17)
Analogamente, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti hanno affermato che le modifiche apportate tra il campionamento provvisorio e il campionamento finale dei produttori dell’Unione possono aver inciso sulla rappresentatività del campione.
(18)
La Commissione ha osservato, come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, che nel momento in cui è stato effettuato il campionamento i due produttori selezionati rappresentavano oltre il 35 % della produzione e oltre il 40 % del volume delle vendite delle società che sostenevano la denuncia. All’atto della verifica del questionario relativo agli indicatori macroeconomici, è stato stabilito che tali produttori rappresentavano oltre il 16 % della produzione totale stimata e oltre il 17 % del volume totale stimato delle vendite dell’industria dell’Unione. Quest’ultima è costituita da un numero elevato di produttori, oltre 80 in totale, tra cui imprese di grandi dimensioni e un’ampia gamma di società di piccole e medie dimensioni. In considerazione di tale struttura, un campione che copra oltre il 16 % dell’industria è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
(19)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore Bunnik Creations B.V. ha affermato che sul numero elevato di produttori dell’Unione solo due erano stati inseriti nel campione, sostenendo che la selezione del campione non era rappresentativa dell’industria dell’Unione. L’importatore ha inoltre lamentato una mancanza di trasparenza dovuta alla concessione dell’anonimato ad alcuni produttori dell’Unione. La Commissione ha osservato che, come spiegato ai considerando da 14 a 17 e nelle note al fascicolo
(
7
)
sul campionamento, il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre individuato giustificazioni convincenti per la concessione dell’anonimato ai produttori dell’Unione che avevano presentato una richiesta al riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(20)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ningbo Kwung’s Wisdom ha chiesto informazioni sulla rappresentatività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. La parte ha anche affermato che non erano stati messi a disposizione dati relativi alle dimensioni dei produttori che hanno partecipato al campionamento. Come spiegato al considerando 19, la Commissione ha ritenuto che il campione dei produttori dell’Unione fosse rappresentativo dell’industria dell’Unione. La Commissione ha messo a disposizione delle parti interessate i dati di cui disponeva al momento della decisione sul campionamento e che avrebbero consentito alle parti interessate di valutare la rappresentatività del campione, compresa la rappresentatività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione in termini di produzione e vendite sul mercato dell’Unione.
(21)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ningbo Kwung’s Wisdom ha sostenuto che le argomentazioni presentate dall’industria dell’Unione in merito al rapporto tra Ningbo Kwung’s Wisdom e un altro produttore esportatore cinese dovrebbero comportare la perdita del diritto all’anonimato per l’industria dell’Unione. Secondo Ningbo Kwung’s Wisdom, il fatto che tali accuse siano formulate da una parte anonima costituisce una violazione dei suoi diritti di difesa.
(22)
La Commissione ha ricordato che l’anonimato dell’industria dell’Unione, da un lato, e il rapporto tra i due produttori esportatori, dall’altro, sono temi diversi, che sono stati affrontati separatamente. All’industria dell’Unione è stato concesso l’anonimato perché ha presentato una richiesta motivata di anonimato, che la Commissione ha ritenuto credibile e giustificata. La Commissione non ha ravvisato alcun motivo per ritenere che tali circostanze siano cambiate e le argomentazioni presentate dall’industria dell’Unione concernenti il rapporto tra due produttori esportatori cinesi non inciderebbero sulla situazione. L’argomentazione dell’industria dell’Unione inoltre è stata messa a disposizione di Ningbo Kwung’s Wisdom in una versione consultabile e Ningbo Kwung’s Wisdom ha avuto l’opportunità di esaminarla e di essere ascoltato dalla Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(23)
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.
1.7.
Esame individuale
(24)
Al considerando 16 del regolamento provvisorio la Commissione ha osservato che un produttore esportatore aveva chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, lo stesso produttore esportatore ha ripresentato la sua richiesta.
(25)
Data l’elevata complessità del caso, riguardante un prodotto altamente variegato e processi di produzione e di vendita complessi di tre produttori esportatori già inseriti nel campione, la Commissione ha ritenuto che l’accoglimento di tale richiesta sarebbe indebitamente gravoso e rischierebbe di impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. La richiesta è stata pertanto respinta.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(26)
In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(27)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti hanno ribadito le loro argomentazioni in merito alla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e all’inadeguatezza del numero di controllo del prodotto (NCP).
(28)
Da un lato è stato affermato che le candele decorative realizzate a mano sono distinte da ceri e candele scaldavivande e non sono in concorrenza con i tipi di candele prodotti dall’industria dell’Unione. Sarebbe stato pertanto opportuno escluderle dall’ambito dell’inchiesta.
(29)
Analogamente, alcune parti hanno affermato che l’NCP non era adeguato per cogliere nel dettaglio le differenze tra i vari tipi di candele. Secondo quanto sostenuto, diversi tipi di candele esportati dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione non corrispondevano ai tipi di candele fabbricati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Tale discrepanza, che in alcuni casi ha comportato un basso livello di corrispondenza dei prodotti, è stata citata come prova del fatto che alcune candele speciali esportate dalla Cina non sono fabbricate dall’industria dell’Unione.
(30)
Per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione ribadisce che, come indicato ai considerando da 22 a 25 del regolamento provvisorio, tutte le candele, i ceri e gli articoli simili rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Sono comprese le candele decorative realizzate a mano. Nello specifico, la Commissione ha osservato che le candele realizzate a mano sono fabbricate da produttori dell’Unione e sono in concorrenza con le importazioni dalla Cina. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(31)
La Commissione ha inoltre chiarito che, sebbene i tipi di candele prodotti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione non coincidano completamente, ciò non costituisce una prova del fatto che l’industria dell’Unione non produca una più ampia varietà di tipi di candele, comprese alcune candele decorative speciali o realizzate a mano. L’industria dell’Unione comprende oltre 80 produttori e presenta un’ampia varietà in termini di dimensioni e di gamma di prodotti.
(32)
Va inoltre osservato che, come stabilito durante l’inchiesta, una parte delle vendite di candele sul mercato dell’Unione avviene mediante procedure di gara, in cui le specifiche del prodotto sono definite in anticipo. L’assenza di alcuni tipi di candele (e quindi del relativo NCP) nelle vendite dei produttori dell’Unione inseriti nel campione rispecchia il fatto che tali produttori non hanno vinto le gare d’appalto per tali tipi specifici di candele (e relativi NCP) durante il periodo dell’inchiesta, in parte a causa della concorrenza sleale dei bassi prezzi di dumping offerti dagli esportatori cinesi, piuttosto che per l’incapacità di produrre tali tipi di candele. L’inchiesta ha accertato la capacità e la varietà del portafoglio dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, compresi i tipi speciali di candele. Da ultimo, il sistema degli NCP è stato concepito per garantire confronti tra prodotti simili, per cui candele con caratteristiche specifiche (ad esempio tipo di contenitore, colore, profumo) sono confrontate solo con prodotti simili per garantire l’esattezza dell’analisi del pregiudizio e del dumping. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
2.1.1.
Conclusioni
(33)
In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 29 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
(34)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione, due produttori esportatori non inseriti nel campione (Shenyang Qikale International Trade Co. Ltd. e Zhejiang Neeo Home decoration Co., Ltd.), la CHCIA e l’industria dell’Unione hanno presentato osservazioni entro il termine stabilito. Inoltre la missione della RPC presso l’Unione europea si è manifestata dopo la scadenza del termine. Si sono tenute audizioni con tutte le parti menzionate, ad eccezione del produttore esportatore non inserito nel campione.
(35)
Gli argomenti delle parti sono presentati e trattati nelle rispettive sezioni seguenti.
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(36)
La procedura per la determinazione del valore normale è stata descritta nei considerando da 30 a 37 del regolamento provvisorio.
3.2.
Valore normale
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(37)
Le conclusioni della Commissione in merito all’esistenza di distorsioni significative sono state esposte nelle sezioni 3.2.1 e 3.2.2 del regolamento provvisorio.
(38)
Il giorno della pubblicazione delle misure provvisorie (14 agosto 2025), la Commissione ha informato il governo della Cina (missione della RPC presso l’Unione europea) della sua decisione e lo ha invitato a presentare eventuali osservazioni in merito entro il 29 agosto 2025.
(39)
Il 15 settembre 2025 il governo della Cina ha presentato una serie di osservazioni concernenti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Poiché le osservazioni sono pervenute oltre il termine prescritto, la Commissione non ne ha tenuto conto.
(40)
In assenza di ulteriori osservazioni relative all’esistenza di distorsioni significative, sono state confermate le risultanze di cui alle sezioni 3.2.1 e 3.2.2 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(41)
In assenza di osservazioni in merito alla selezione del paese rappresentativo, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 149 a 167 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Fonti utilizzate e metodo applicato per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.2.3.1. Fattore produttivo — Materie prime — Uso di valori di riferimento dalla Thailandia e dalla Turchia
(42)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte ha contestato la scelta della Thailandia come paese rappresentativo, mentre diverse parti hanno contestato l’uso della Turchia per determinati fattori produttivi.
(43)
Si ricorda che per tre importanti fattori produttivi (paraffina, contenitori di vetro e carta da imballaggio), i volumi delle importazioni in Thailandia comprendevano quantità significative (oltre il 50 %) originarie della Cina, per le quali è stato riscontrato un effetto distorsivo sui prezzi all’importazione in Thailandia da altri paesi. La Commissione ha cercato un paese alternativo nel quale i prezzi all’importazione di tali fattori produttivi dalla Cina fossero esenti da distorsioni. La Turchia si è rivelata l’opzione più adatta.
(44)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking e Ningbo Kwung’s Wisdom hanno contestato la possibilità di utilizzare più paesi rappresentativi, citando il riferimento al singolare a un «paese rappresentativo» di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(45)
Come spiegato al considerando 155 del regolamento provvisorio, soltanto in Thailandia la Commissione ha individuato cinque società che producevano candele e per le quali erano disponibili dati finanziari con un trimestre che si sovrapponeva al periodo dell’inchiesta. La Commissione quindi non aveva altra scelta se non quella di utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo.
(46)
La Commissione ha ribadito le proprie conclusioni di cui al considerando 166 del regolamento provvisorio e ha osservato che lo scopo dell’acquisizione di costi e prezzi da altri paesi rappresentativi è proprio quello di individuare costi e prezzi esenti da distorsioni. Se la quota delle importazioni di un particolare fattore produttivo, come la paraffina, nel paese rappresentativo è significativa e di conseguenza il prezzo all’importazione di tale fattore produttivo in tale paese risulta inadeguato, la Commissione può utilizzare fonti alternative per quel particolare fattore produttivo. Il suddetto articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), menziona esplicitamente prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni e la Commissione ha ritenuto che l’uso delle importazioni in Turchia per quei particolari fattori produttivi rientri nella discrezionalità della Commissione a norma di tale articolo.
(47)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking ha contestato l’opportunità di utilizzare i dati relativi alle importazioni in Turchia, in quanto tali dati non sarebbero attendibili. A tale proposito, Qingdao Kingking aveva confrontato le statistiche sulle esportazioni verso la Turchia da altri paesi terzi con le corrispondenti statistiche sulle importazioni in Turchia dai paesi terzi interessati, riscontrando delle incongruenze.
(48)
La Commissione ha osservato che Qingdao Kingking non ha messo in discussione l’uso della fonte dei dati nelle sue osservazioni sulle due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale (cfr. considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio). I dati ivi condivisi con le parti interessate contengono i volumi e i valori delle importazioni estratti dal Global Trade Atlas
(
8
)
e costituiscono la fonte dei dati per le importazioni in Thailandia, Turchia e in tutti gli altri paesi. Inoltre Qingdao Kingking non ha presentato alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che l’utilizzo delle statistiche sulle esportazioni da altri paesi terzi verso la Turchia sarebbe più appropriato rispetto all’utilizzo delle statistiche sulle importazioni estratte dal Global Trade Atlas. La Commissione ha ritenuto che quest’ultimo fosse la migliore fonte disponibile di dati sulle importazioni al fine di stabilire un prezzo esente da distorsioni.
(49)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking e Ningbo Kwung’s Wisdom hanno entrambi sostenuto che si potevano utilizzare i prezzi delle importazioni in Thailandia, in quanto il riferimento all’esistenza del 50 % delle importazioni dalla Cina quale motivo per non considerare la Thailandia come fonte di determinati fattori produttivi è arbitrario e non trova sostegno nel regolamento di base e il prezzo applicato in Thailandia per il fattore produttivo più importante originario della Cina (paraffina) non è il più basso.
(50)
Come indicato al considerando 46, lo scopo di acquisire i prezzi applicati in un paese rappresentativo è proprio quello di individuare un prezzo esente da distorsioni per i fattori produttivi pertinenti. Sebbene la Thailandia sia stata proposta e accettata come paese rappresentativo, non da ultimo per la disponibilità di dati finanziari di produttori locali di candele, la Commissione ha ritenuto che, se la quota delle importazioni dalla Cina è significativa, tali prezzi non dovrebbero essere utilizzati in quanto il prezzo medio all’importazione dalla Cina avrebbe un effetto distorsivo anche sui prezzi all’importazione da tutti gli altri paesi in Thailandia.
(51)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking ha presentato ulteriori informazioni a sostegno della sua argomentazione secondo cui i prezzi della paraffina in Thailandia non sono distorti. A tal fine, Qingdao Kingking ha esaminato i prezzi delle esportazioni malesi e giapponesi di paraffina in Thailandia e Cina.
(52)
La Commissione ha osservato che i dati presentati da Qingdao Kingking erano definiti come dati sulle esportazioni, senza alcun riferimento alla fonte di tali dati. Non è pertanto possibile trarre conclusioni attendibili in merito all’effetto distorsivo delle importazioni cinesi in Thailandia.
(53)
Qingdao Kingking ha inoltre sottolineato nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni che i prezzi distorti delle importazioni thailandesi dalla Cina sono superiori ai prezzi all’importazione da tutti gli altri paesi, il che dimostrerebbe l’inesistenza di effetti distorsivi delle importazioni in Thailandia di paraffina originaria della Cina.
(54)
La Commissione ha osservato che la differenza di prezzo era minima (3,7 %) e che, contrariamente a quanto sostenuto da Qingdao Kingking, tale differenza non dimostra che le importazioni di paraffina dalla Cina non avrebbero alcun effetto distorsivo sui prezzi della paraffina in Thailandia. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(55)
In risposta al regolamento provvisorio, Ningbo Kwung’s Wisdom ha ribadito la sua argomentazione secondo cui le importazioni di paraffina in Thailandia sono più elevate in termini di volumi assoluti e pertanto dovrebbero essere più rappresentative.
(56)
La Commissione ha già spiegato il proprio approccio al considerando 189 del regolamento provvisorio e ha respinto l’argomentazione per gli stessi motivi.
(57)
In risposta al regolamento provvisorio, Qingdao Kingking ha proposto di escludere la parte dei dati sulle importazioni in Turchia, nello specifico le importazioni dalla Malaysia, asserendo che tali dati contenevano una quota significativa di paraffina non adatta alla produzione di candele. L’argomentazione era suffragata da dati sulle esportazioni ottenuti da un’agenzia di analisi privata cinese. Qingdao Kingking ha affermato che i dati sulle importazioni dalla Turchia in generale non erano attendibili in quanto non corrispondevano ai dati sulle esportazioni dai paesi esportatori.
(58)
La Commissione si è accertata innanzitutto che l’amministrazione doganale nazionale della Turchia classificasse la paraffina con il codice di classificazione nazionale corretto. La paraffina importata dalla Malaysia in Turchia è pertanto classificata con il codice tariffario corretto. La Commissione non ha ritenuto che l’argomentazione di Qingdao Kingking, basata sulle statistiche sulle esportazioni malesi, dimostrasse che la paraffina proveniente dalla Malaysia sarebbe ampiamente inadatta per la produzione di candele. La Commissione ha anche osservato che, in ogni caso, il prezzo di riferimento per la paraffina è stabilito sulla base del prezzo medio all’importazione di paraffina in Turchia da tutti i paesi (esclusi Cina, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica popolare democratica di Corea, Turkmenistan e Uzbekistan) e pertanto i dati sulle importazioni dalla Malaysia sono solo una parte di tale media. L’argomentazione è stata quindi respinta.
(59)
In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking ha ribadito la sua argomentazione secondo cui le statistiche sulle importazioni in Turchia ricavate dal Global Trade Atlas («GTA») non sono attendibili in quanto i volumi delle importazioni non corrispondono ai volumi delle esportazioni rilevati nelle statistiche sulle esportazioni del paese esportatore.
(60)
La Commissione ha osservato che l’insieme di dati del GTA consolida le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni delle banche dati statistiche nazionali ufficiali e ha indicato il GTA come una fonte affidabile di informazioni statistiche, in particolare rispetto alle statistiche sulle esportazioni dei singoli paesi. Di conseguenza, l’asserzione secondo cui i dati sulle esportazioni di un paese non sono in linea con le statistiche sulle importazioni di una banca dati globale come il GTA non pregiudica la validità dei dati sulle importazioni utilizzati dalla Commissione nel caso di specie. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(61)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking e Ningbo Kwung’s Wisdom hanno sostenuto che il codice SA utilizzato per le importazioni in Turchia non rispecchiava la paraffina utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame nella RPC. Entrambi i produttori hanno sostenuto che l’inchiesta dovrebbe prendere in considerazione, oltre alla paraffina classificata con il codice SA 2712 20 (contenente meno dello 0,75 % in peso di olio), anche la paraffina classificata con il codice SA 2712 90 (altre paraffine, comprese quelle contenenti almeno lo 0,75 % in peso di olio).
(62)
Si ricorda che il codice SA proposto nelle note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale conteneva solo il codice SA 2712 20 , che riguarda la paraffina contenente meno dello 0,75 % in peso di olio. Ningbo Kwung’s Wisdom nel suo «modulo informativo sui fattori produttivi» iniziale (come richiesto nell’avviso di apertura) e nelle successive risposte al questionario ha fatto riferimento solo al codice SA 2712 20 per la sua paraffina.
(63)
L’uso del codice SA 2712 20 è stato verificato durante la verifica in loco presso la sede di Ningbo Kwung’s Wisdom. Accogliendo in questa fase la sua argomentazione secondo cui si sarebbe dovuto utilizzare anche il codice SA 2712 90 si implicherebbe che la sua risposta al questionario era incompleta e potenzialmente fuorviante. In ogni caso, tali dati supplementari non avrebbero potuto essere verificati in questa fase avanzata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(64)
In risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni e nuovamente alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking ha inoltre sostenuto di aver fornito informazioni verificate in merito al suo utilizzo del codice SA 2712 90 per la cera microcristallina e che pertanto tale codice SA 2712 90 dovrebbe essere utilizzato per stabilire un valore di riferimento per la cera microcristallina. La Commissione ha tuttavia osservato che quasi tutta la cera utilizzata da Qingdao Kingking era paraffina e rientrava pertanto nel codice SA 2712 20 . Il prezzo di riferimento utilizzato dalla Commissione quindi riflette correttamente il fattore produttivo utilizzato dalla società interessata. In ogni caso, la Commissione ha anche osservato che il codice SA 2712 90 è un codice paniere che copre un’ampia gamma di prodotti diversi dalla cera microcristallina. La Commissione ha pertanto ritenuto che il valore di riferimento del prezzo per il codice SA 2712 20 sia più pertinente per stabilire il prezzo di riferimento per la cera microcristallina. Inoltre contrariamente a quanto sostenuto da Qingdao Kingking nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la cera microcristallina non era considerata parte dei materiali di consumo, ma le è stato assegnato un prezzo di riferimento della paraffina, come spiegato sopra. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(65)
In risposta al regolamento provvisorio e nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking ha affermato che i prezzi dei suoi coperchi di vetro erano inferiori del 18,4 % rispetto ai contenitori di vetro e pertanto ha chiesto che ai prezzi di riferimento fosse applicata una deduzione corrispondente. I prezzi di riferimento ottenuti dalle statistiche turche tuttavia non consentivano di accertare tale differenza di prezzo. I coperchi inoltre rappresentano solo una componente poco rilevante del costo dell’oggetto di vetro nel suo complesso, e pertanto si deve ritenere che condividano le stesse caratteristiche essenziali dell’articolo completo, dato che sono presentati insieme al prodotto finale. Di conseguenza, e coerentemente per tutte le società oggetto dell’inchiesta, il prezzo dei coperchi è stato mantenuto invariato.
(66)
Con riferimento alla tabella 9 di cui al considerando 277 del regolamento provvisorio, e in risposta al regolamento provvisorio, Ningbo Kwung’s Wisdom ha osservato che il costo di produzione dei produttori dell’Unione risulta compreso tra 2 000 e 2 500 EUR per tonnellata, che a suo avviso corrisponde a un prezzo per kg di paraffina di 2,144 EUR (16,75 CNY). Ningbo Kwung’s Wisdom ha anche chiesto informazioni sulla fonte di questo parametro di riferimento per le cere. Da ultimo Qingdao Kingking ha ritenuto che il prezzo della paraffina non fosse rappresentativo rispetto al prezzo all’importazione della paraffina in altri paesi a reddito medio-alto
(
9
)
.
(67)
La Commissione ha respinto l’argomentazione di Ningbo Kwung’s Wisdom, in quanto il criterio giuridico non consiste nel confrontare il costo di produzione dei produttori dell’Unione con quello dei produttori esportatori. L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base impone piuttosto che il valore normale sia costruito sulla base di costi, prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni.
(68)
Per quanto riguarda il valore di 16,75 CNY per kg di paraffina, i dati derivano da un estratto dal GTA per la Turchia, riferito al codice SA 2712 20 . Tali dati sono stati divulgati nell’allegato II della seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale
(
10
)
.
(69)
In risposta all’argomentazione di Qingdao Kingking, al momento di estrarre i dati dal GTA, la Commissione ha preso in considerazione i volumi delle importazioni, eventuali restrizioni commerciali che possono incidere sui prezzi e sui volumi delle importazioni e la quota delle importazioni totali provenienti, tra l’altro, dalla Cina. Poiché il livello nominale dei prezzi all’importazione non è un criterio oggettivo per la selezione del paese rappresentativo, non è stato possibile prendere in considerazione la risultanza di Qingdao Kingking relativa ai diversi livelli dei prezzi in altri paesi.
3.2.3.2. Fattore produttivo — Metodo di calcolo delle materie prime e accordi per prestazioni in conto lavorazione
(70)
Si ricorda che il metodo per determinare i fattori produttivi ai fini del calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio nei considerando da 172 a 225 del regolamento provvisorio.
Metodo di calcolo delle materie prime
(71)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Ningbo Kwung’s Wisdom ha criticato il fatto che i costi di trasporto per il trasporto delle materie prime sono stati aggiunti al costo delle materie prime acquistate e, quando il prezzo distorto della materia prima è stato sostituito da un prezzo di riferimento, il costo di trasporto in percentuale del prezzo sottostante della materia prima è stato invece applicato al prezzo di riferimento esente da distorsioni.
(72)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il metodo applicato garantiva la debita inclusione dei costi di trasporto nei prezzi di riferimento utilizzati per sostituire i prezzi distorti dei fattori produttivi.
(73)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking ha ribadito la sua argomentazione relativa all’inclusione di determinate materie prime importate nei materiali di consumo anziché stabilire un prezzo di riferimento per tali materie prime.
(74)
La Commissione ha ricordato le conclusioni di cui ai considerando da 204 a 206 del regolamento provvisorio. La scelta di considerare le componenti di costo poco rilevanti come materiali di consumo è stata effettuata senza considerare se i singoli fattori produttivi fossero importati o meno. La classificazione nei materiali di consumo era un aspetto pratico del metodo inteso a limitare il numero di fattori produttivi a quelli con un impatto rilevante sul costo di fabbricazione. La società non ha dimostrato che non era così. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.
(75)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Qingdao Kingking ha sostenuto che il calcolo del valore normale trascurava erroneamente il quantitativo di produzione per i tipi di prodotto provenienti esclusivamente dalle scorte.
(76)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. In linea con il metodo utilizzato, la Commissione aveva chiesto al produttore esportatore di compilare il questionario includendo i costi delle merci vendute per i quantitativi che non erano stati prodotti durante il periodo dell’inchiesta. Qingdao Kingking ha compilato questa parte del questionario inserendo il consumo di materie prime per i prodotti venduti attingendo alle scorte. Su tale base la Commissione ha utilizzato i prezzi di riferimento per i tassi di consumo e ha quindi costruito il valore normale. Contrariamente a quanto sostenuto da Qingdao Kingking, la Commissione non ha ignorato tali prodotti nei suoi calcoli.
(77)
In risposta al regolamento provvisorio e al documento definitivo di divulgazione finale delle informazioni (considerando 53), il produttore esportatore Ningbo Kwung’s Wisdom ha contestato la necessità di un adeguamento dei costi di trasporto delle materie prime quando tali costi non risultavano distorti.
(78)
La Commissione ha constatato che l’industria cinese delle candele è interessata da distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come spiegato in dettaglio nella sezione 3.2.1 del regolamento. La Commissione ha pertanto ritenuto inopportuno utilizzare i costi e i prezzi sul mercato interno cinese, compresi i costi di trasporto pagati dal produttore esportatore cinese, in quanto questi sarebbero interessati da distorsioni significative. Essa ha pertanto costruito il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a). Come spiegato al considerando 203 del regolamento provvisorio, la Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(79)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Ningbo Kwung’s Wisdom ha sottolineato che, dopo che aver determinato le fonti dei costi esenti da distorsioni, la Commissione non dovrebbe aggiungere nolo e assicurazione internazionali, oltre ai dazi all’importazione per portare le merci in Turchia, in quanto ciò gonfierebbe il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi. Secondo Ningbo Kwung’s Wisdom i prezzi di tali fattori produttivi erano esenti da distorsioni quando hanno lasciato il paese di esportazione e non è necessario apportare aggiunte a tali prezzi.
(80)
La Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo o basarsi su prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni. La Commissione non ha ritenuto opportuno basarsi sui prezzi all’importazione della paraffina nel paese rappresentativo, la Thailandia, in quanto tali prezzi all’importazione erano influenzati dal volume significativo di importazioni cinesi distorte. Per questo motivo, e in assenza di un valore di riferimento internazionale, la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento per la paraffina sui prezzi all’importazione turchi. Il prezzo di riferimento dovrebbe pertanto rispecchiare il prezzo che un produttore di candele pagherebbe in Turchia per una materia prima consegnata all’ingresso della fabbrica. Detraendo l’importo di nolo, assicurazione e dazi all’importazione dal prezzo di riferimento, il prezzo risultante non rispecchierebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato turco, bensì il prezzo medio franco fabbrica (venduto per l’esportazione) nei paesi che vendono alla Turchia. Poiché ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, tali argomentazioni sono state respinte.
Accordi per prestazioni in conto lavorazione
(81)
Nei considerando da 180 a 186 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato in che modo ha convertito i corrispettivi per le prestazioni di trasformazione dei partner del contratto in conto lavorazione in materie prime e manodopera. La Commissione ha anche spiegato di aver dapprima detratto una percentuale equa per le SGAV sostenute e i profitti conseguiti dal partner del contratto in conto lavorazione.
(82)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione definitiva delle informazioni, l’industria dell’Unione ha espresso dubbi sul fatto che tale detrazione fosse giustificata, sostenendo che i corrispettivi per le prestazioni di trasformazione dei partner del contratto in conto lavorazione dovrebbero essere interamente convertite in costi, ad esempio aggiungendo un importo fittizio di SGAV e profitti alle spese generali di produzione.
(83)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che il processo in conto lavorazione riguardava solo una quota molto limitata della produzione totale dei produttori esportatori inseriti nel campione.
(84)
In secondo luogo, la ragione di tale metodo era trovare un modo accurato e ragionevole per convertire i corrispettivi applicati dai partner del contratto in conto lavorazione per vari servizi (prevalentemente manodopera) in un prezzo di riferimento per i fattori produttivi pertinenti, simile alla determinazione dei prezzi di riferimento esenti da distorsioni per i fattori produttivi come discusso in precedenza.
(85)
Infine la mancata detrazione di un importo fittizio di SGAV sostenute e profitti conseguiti dal partner del contratto in conto lavorazione prima di convertire il suo corrispettivo di trasformazione in un prezzo di riferimento sulla base dei fattori produttivi utilizzati equivarrebbe a un doppio conteggio delle SGAV e dei profitti per i servizi prestati dai partner del contratto in conto lavorazione. Come spiegato ai considerando da 214 a 219 del regolamento provvisorio, al momento della costruzione del valore normale, al costo di produzione erano già stati aggiunti SGAV e profitti sulla base dei dati finanziari dei produttori del prodotto in esame nel paese rappresentativo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.3.3. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(86)
Nei considerando da 214 a 219 del regolamento provvisorio la Commissione ha descritto in che modo ha aggiunto al costo di fabbricazione le SGAV e i profitti dei produttori thailandesi di candele.
(87)
L’industria dell’Unione ha fatto riferimento a dati finanziari più recenti resi disponibili per i produttori thailandesi di candele.
(88)
La Commissione ha confermato che erano disponibili dati finanziari più recenti e ha successivamente aggiornato di conseguenza le SGAV e i profitti. I dati più recenti del 2024, che si sovrappongono al periodo dell’inchiesta per tre trimestri, anziché per un trimestre se si utilizzassero solo i dati del 2023, rispecchiavano meglio la situazione durante il periodo dell’inchiesta, a condizione che i produttori thailandesi di candele generassero un profitto congruo.
(89)
La Commissione ha quindi calcolato una media ponderata di:
—
SGAV e profitti generati da un produttore thailandese di candele che ha realizzato profitti sia nel 2023 che nel 2024 (un quarto delle SGAV e dei profitti generati nel 2023 e tre quarti delle SGAV e dei profitti generati nel 2024, per sovrapporsi al periodo dell’inchiesta); e
—
SGAV e profitti generati da un altro produttore thailandese di candele solo per il 2023, poiché era in perdita nel 2024.
(90)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’industria dell’Unione ha suggerito di utilizzare i dati finanziari di altri due produttori di candele in Thailandia per la costruzione del valore normale. Tuttavia la Commissione ha osservato che le attività commerciali di tali società secondo la classificazione NACE
(
11
)
non erano in linea con le società già selezionate. Sebbene i nomi di queste due società suggerissero che operavano nella produzione di candele, la loro classificazione NACE indicava diversamente
(
12
)
. Poiché l’industria dell’Unione non ha presentato ulteriori elementi di prova in merito alle attività delle società, tale richiesta è stata respinta.
(91)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Qingdao Kingking ha suggerito di includere anche i produttori thailandesi di candele con un profitto inferiore all’1 %.
(92)
Secondo la Commissione, il profitto realizzato dai produttori di candele in un paese rappresentativo deve essere di livello congruo e un margine di profitto inferiore all’1 % non soddisfa tale requisito. L’utilizzo di un simile profitto non sarebbe pertanto congruo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(93)
In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Ningbo Kwung’s Wisdom ha suggerito di basarsi solo sui dati finanziari relativi all’esercizio finanziario 2024.
(94)
Come indicato ai considerando 84 e 85, i dati finanziari raccolti sono stati adeguati per rispecchiare il più fedelmente possibile la situazione durante il periodo dell’inchiesta, tenendo debitamente conto dell’eventuale generazione di un profitto congruo durante tale periodo da parte di un singolo produttore di candele in Thailandia. Il suggerimento di Ningbo Kwung’s Wisdom è stato pertanto respinto.
(95)
In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Qingdao Kingking ha suggerito che nel reperire gli importi di SGAV e profitti non si era tenuto conto in misura sufficiente della stagionalità delle vendite del prodotto. Sulla base dei dati sulle importazioni nell’Unione, Qingdao Kingking ha suggerito di modificare il calcolo per attribuire maggiore peso ai dati del trimestre precedente il periodo natalizio, sulla base della distribuzione statistica delle importazioni nell’Unione.
(96)
La Commissione ha espresso disaccordo con tale approccio. Secondo la Commissione, l’obiettivo del reperimento di SGAV e profitti da due anni diversi è quello di rispecchiare il periodo dell’inchiesta. In ogni caso, il periodo dell’inchiesta copre un intero anno, compreso quindi il trimestre precedente il periodo natalizio. Poiché i dati finanziari non erano disponibili per trimestre e i risultati finanziari dei produttori di candele nel paese rappresentativo non potevano essere abbinati all’andamento delle importazioni nell’Unione, la Commissione ha respinto la richiesta.
3.2.3.4. Conclusioni
(97)
In assenza di ulteriori osservazioni sulle fonti utilizzate e sul metodo applicato per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni (considerando da 42 a 85), sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 168 a 219 del regolamento provvisorio.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(98)
Si è ricordato che la Commissione ha stabilito il prezzo all’esportazione come il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. In assenza di osservazioni, tale metodo è stato confermato.
3.4.
Confronto
(99)
Nella sezione 3.4 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato il metodo per un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. A tale proposito, al considerando 232 la Commissione ha spiegato in che modo sono state trattate le vendite indirette nell’Unione tramite operatori commerciali collegati, segnatamente detraendo una commissione applicata da tali operatori commerciali collegati conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Poiché la risposta della Commissione contiene informazioni sensibili per le società, l’osservazione al riguardo è stata esaminata nella divulgazione delle informazioni specifica per società.
(100)
In risposta al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, Ningbo Kwung’s Wisdom ha contestato i motivi che hanno indotto la Commissione a rettificare il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e il calcolo del margine di profitto utilizzato.
(101)
A causa della sensibilità delle attività commerciali, la Commissione ha esaminato il suo ragionamento in un allegato specifico per società comunicato alla suddetta parte il giorno della pubblicazione del presente regolamento.
(102)
In assenza di ulteriori osservazioni relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 227 a 235 del regolamento provvisorio.
3.5.
Calcolo
(103)
In risposta al regolamento provvisorio, l’industria dell’Unione ha affermato che due dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione erano collegati ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
13
)
recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione, che stabilisce a quali condizioni le parti possono essere trattate come collegate. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha ritenuto che due dei produttori esportatori cinesi, Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. e Ningbo Kwung’s Wisdom, dovrebbero essere trattati come parti collegate. Il motivo specifico del trattamento come parti collegate nella presente inchiesta è stato comunicato direttamente ai produttori esportatori interessati, data la sua natura potenzialmente sensibile.
(104)
Il margine di dumping di queste due società è stato quindi calcolato come media ponderata tra di esse.
(105)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sia Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. che Ningbo Kwung’s Wisdom, nonché la CHCIA, hanno contestato il fatto di dover essere considerate parti collegate e hanno insistito per avere un proprio margine di dumping individuale. Per motivi di sensibilità dei fatti, la risposta alle argomentazioni specifiche è stata fornita in un allegato specifico per società comunicato alle suddette parti il giorno della pubblicazione del presente regolamento.
3.6.
Margine di dumping
(106)
Come descritto nelle sezioni da 3.2 a 3.5, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di dumping.
(107)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo
Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co
56,7 %
Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.
56,7 %
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd.
60,3 %
Società che hanno collaborato non inserite nel campione
58,1 %
Tutte le altre società
60,3 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(108)
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 244 e 245 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell’Unione
(109)
In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 246 a 249 del regolamento provvisorio.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
(110)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha affermato che le importazioni di candele dalla Cina non hanno registrato un aumento significativo durante il periodo in esame, né in termini assoluti né in relazione al consumo nell’Unione.
(111)
La Commissione ha espresso disaccordo. Come spiegato nella sezione 4.3 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 40 % in termini assoluti durante il periodo in esame. In termini relativi, rispetto al consumo dell’Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è salita dal 13 % al 22 %, segnando un incremento del 67 % nel periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(112)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CHCIA ha ribadito la sua posizione secondo cui le importazioni cinesi di candele non erano aumentate in termini relativi e ha contestato l’idea che tali importazioni abbiano avuto un impatto negativo sul mercato dell’Unione. La Commissione ha ribadito la spiegazione di cui ai considerando 106 e 107. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.
4.3.1.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(113)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha affermato che l’analisi della Commissione relativa all’undercutting dei prezzi si basava esclusivamente sui dati del periodo dell’inchiesta, senza considerare l’intero periodo in esame o esaminare la continua evoluzione dei prezzi, e che mancava di obiettività.
(114)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. La valutazione della Commissione si è basata su un esame obiettivo e su prove positive e non ha ignorato l’evoluzione dei prezzi nel corso del tempo. L’intero periodo in esame è stato esaminato per tenere conto delle tendenze in termini di volumi delle importazioni, quota di mercato, indicatori di pregiudizio e contrazione. I calcoli dell’undercutting dei prezzi, che richiedono una corrispondenza precisa dei tipi di prodotto, sono limitati al periodo dell’inchiesta per garantire la dovuta comparabilità. Come indicato nella sezione 4.3 del regolamento provvisorio, l’analisi dell’undercutting dei prezzi è stata effettuata in linea con il metodo stabilito dalla Commissione, che si concentra sul periodo dell’inchiesta per il confronto dei prezzi. Tale approccio è coerente con il regolamento di base. La valutazione degli effetti sui prezzi si è basata sui dati più recenti e pertinenti, ossia il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(115)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha anche contestato la conclusione della Commissione secondo cui i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, chiedendo chiarimenti sugli adeguamenti specifici effettuati. La parte ha sostenuto che dai dati disponibili emerge che i prezzi delle importazioni cinesi sono stati costantemente superiori ai prezzi di vendita dell’Unione durante il 2021, il 2022 e il periodo dell’inchiesta e ha pertanto messo in dubbio la validità del calcolo dell’undercutting.
(116)
La Commissione ha osservato che l’argomentazione non teneva conto di importanti aspetti metodologici e delle risultanze dell’inchiesta. L’undercutting dei prezzi è stato accertato utilizzando un metodo valido, basato su dati verificati e nel pieno rispetto del regolamento di base. Nello specifico, la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi sulla base degli NCP, utilizzando dati verificati durante le visite in loco presso i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e i produttori dell’Unione inseriti nel campione, mentre l’argomentazione si basava su dati statistici aggregati sulle importazioni. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica e gli eventuali adeguamenti necessari sono stati comunicati alle singole società interessate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(117)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha anche affermato che i prezzi delle importazioni cinesi non hanno determinato una contrazione dei prezzi dell’Unione. La Commissione ha espresso disaccordo. Come osservato nella sezione 4.4 del regolamento provvisorio, si è verificata una contrazione dei prezzi in quanto i produttori dell’Unione non sono stati in grado di aumentare in misura sufficiente i loro prezzi di vendita a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping originarie della Cina. L’aumento del 24 % dei prezzi di vendita dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non è stato sufficiente per compensare un incremento del 42 % dei costi di produzione, impedendo all’industria dell’Unione di conseguire un congruo livello di profitto. La Commissione ha osservato che l’incapacità dell’industria dell’Unione di adeguare i propri prezzi all’andamento dei costi è stata una conseguenza diretta delle importazioni oggetto di dumping, stabilendo in tal modo un chiaro nesso di causalità tra le importazioni e la contrazione dei prezzi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(118)
Come descritto nelle sezioni da 3.2 a 3.5, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di undercutting. Il calcolo rivisto indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 19 % e il 43,2 % per una porzione significativa delle importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione.
(119)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CHCIA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui le importazioni cinesi non hanno causato una contrazione dei prezzi durante il periodo in esame. La parte ha sostenuto che, dato il calo del 16 % del consumo dell’Unione tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, sarebbe stato commercialmente impossibile per l’industria dell’Unione trasferire i costi aggiuntivi agli acquirenti.
(120)
La Commissione ha ribadito le sue conclusioni sul consumo dell’Unione, analizzate di seguito nella sezione 5.2.3. La Commissione ha inoltre sottolineato che la sostenibilità commerciale è legata alla concorrenza. Dall’inchiesta è emerso che l’impennata delle importazioni sleali dalla Cina ha reso commercialmente impossibile per l’industria dell’Unione aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi, cosa che costituisce un esempio lampante di contrazione dei prezzi. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.
(121)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore Bunnik Creations B.V. ha affermato che la differenza di prezzo tra i produttori dell’Unione e i produttori esportatori cinesi era sovrastimata e ha presentato esempi specifici riguardanti le candele rustiche.
(122)
Mentre l’argomentazione si basava su un NCP specifico, durante l’inchiesta la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi tipo per tipo per le operazioni allo stesso stadio commerciale. L’importo è stato debitamente adeguato ove necessario e previa detrazione di sconti e riduzioni. Tale confronto dei prezzi si è basato sugli NCP, utilizzando dati verificati durante le visite in loco presso i produttori esportatori cinesi e i produttori dell’Unione inseriti nel campione e, come osservato al considerando 114, il calcolo ha evidenziato un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 19 % e il 43,2 % per una quota significativa delle importazioni dal paese interessato sul mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
4.3.2.
Conclusioni
(123)
In assenza di altre osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 250 a 259 del regolamento provvisorio.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(124)
In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 260 a 264 del regolamento provvisorio.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
(125)
In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 265 a 276 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
(126)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha contestato la risultanza relativa al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, sostenendo che gli elementi di prova disponibili non suffragavano tale conclusione. La parte ha rilevato che i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione sono aumentati del 24 % nel periodo in esame e che i produttori dell’Unione sono rimasti redditizi durante tutto il periodo dell’inchiesta, il che è stato interpretato come un segno di resilienza piuttosto che di pregiudizio. La CHCIA ha inoltre affermato che il calo della redditività e dell’utile sul capitale investito era attribuibile principalmente a strategie di investimento aggressive post-pandemia, piuttosto che a pressioni di mercato esterne.
(127)
La Commissione ha espresso disaccordo. Come illustrato nella sezione 4.5 del regolamento provvisorio e al considerando 92, l’industria dell’Unione ha subito una contrazione dei prezzi a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi a basso costo oggetto di dumping. Sebbene i prezzi di vendita dell’Unione siano aumentati del 24 % nel periodo in esame, tale aumento non è stato sufficiente a compensare un incremento del 42 % dei costi di produzione. Di conseguenza l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere un livello ragionevole di redditività. L’industria dell’Unione ha inoltre subito un netto calo dei profitti, diminuiti del 68 %, associato a una perdita di quota di mercato (–24 %). I margini di profitto sono scesi da un buon [9 % - 11 %] a livelli pregiudizievoli di appena [3 % - 4 %] durante il periodo in esame. Questo crollo della redditività è un chiaro indicatore di pregiudizio notevole. Per quanto riguarda gli investimenti, la Commissione ha osservato che l’aumento dell’attività di investimento mirava principalmente a riassegnare le capacità esistenti e a sostituire gli attivi produttivi essenziali. Tali investimenti sono stati effettuati nonostante la forte pressione concorrenziale, il calo della quota di mercato e il deterioramento della situazione finanziaria. Le decisioni di investimento non negano l’esistenza del pregiudizio, ma riflettono piuttosto gli sforzi compiuti dall’industria dell’Unione per adattarsi e sopravvivere in condizioni ostili. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(128)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore Bunnik Creations B.V. ha sostenuto che gli aumenti dei costi dell’energia e delle materie prime, anziché le importazioni cinesi, erano responsabili del calo della redditività dell’industria dell’Unione. La società ha anche affermato che l’industria dell’Unione è rimasta redditizia durante tutto il periodo in esame e che i suoi prezzi di vendita sono addirittura aumentati, a dimostrazione dell’assenza di pregiudizio.
(129)
La Commissione ha analizzato l’aumento dei costi di produzione nella sezione 5.2.4.2. La Commissione ha osservato di aver esaminato la redditività dell’industria dell’Unione nella sezione 4.5.3.4 del regolamento provvisorio. È stato stabilito che i costi dell’industria dell’Unione sono aumentati a un ritmo superiore a quello dell’incremento dei prezzi di vendita, con un conseguente calo significativo della redditività durante il periodo in esame. Nello specifico, la redditività è crollata dal [9 % - 11 %] nel 2021 a una situazione pregiudizievole di circa [3 % - 4 %] durante il periodo dell’inchiesta. I prezzi delle importazioni cinesi inoltre erano costantemente inferiori a quelli dell’Unione ed esercitavano una consistente pressione al ribasso sui prezzi di mercato, determinando così una contrazione dei prezzi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(130)
In assenza di altre osservazioni riguardanti gli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 277 a 290 del regolamento provvisorio.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(131)
Il giorno della pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha informato il governo della Repubblica popolare cinese (missione della RPC presso l’Unione europea) della sua decisione e lo ha invitato a presentare eventuali osservazioni entro il 29 agosto 2025. Il 15 settembre 2025 il governo della Cina ha presentato una serie di osservazioni, compresa un’argomentazione concernente la presunta errata valutazione del pregiudizio da parte della Commissione.
(132)
Dato che la comunicazione è stata effettuata oltre due settimane dopo il termine stabilito, la Commissione non è stata in grado di esaminare le argomentazioni nel contesto della divulgazione provvisoria delle informazioni per motivi procedurali. Il contenuto della comunicazione inoltre non presentava argomentazioni nuove o sostanziali, ma piuttosto ribadiva punti già sollevati da altre parti interessate.
(133)
Alla luce del ritardo procedurale, la Commissione ha respinto la comunicazione. Il contenuto delle argomentazioni è stato comunque debitamente esaminato in risposta alle comunicazioni tempestive, precedenti e corrette di altre parti.
(134)
In assenza di altre osservazioni riguardanti il pregiudizio, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 291 a 296 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(135)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha affermato che non esisteva alcun nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La CHCIA ha sostenuto che nel 2023 sia le vendite dell’Unione che le importazioni cinesi sono nettamente diminuite, mentre nel 2022 le importazioni sono aumentate e le vendite dell’Unione sono calate solo leggermente, il che indica l’assenza di una chiara correlazione. La CHCIA ha anche rilevato che l’undercutting dei prezzi si è verificato solo nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta, indebolendo ulteriormente l’argomentazione a favore di un nesso di causalità duraturo.
(136)
La Commissione ha osservato che l’analisi del nesso di causalità non si basa esclusivamente sui volumi delle importazioni, bensì sull’effetto combinato del volume e del prezzo nel tempo in relazione ai vari indicatori di pregiudizio. I prezzi di vendita unitari sono un fattore chiave nella valutazione del pregiudizio. Come rilevato nelle tabelle 4 e 5 del regolamento provvisorio, l’evoluzione dei volumi e dei prezzi delle importazioni dalla Cina ha esercitato una pressione sui livelli dei prezzi dell’industria dell’Unione. Tale contrazione dei prezzi ha determinato margini di profitto insostenibili, la perdita di quota di mercato e il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. La stessa CHCIA ha riconosciuto l’undercutting dei prezzi da parte delle importazioni cinesi a partire dal 2023, che ha compromesso la capacità dell’industria dell’Unione di mantenere livelli sostenibili di produzione e di fissazione dei prezzi. Tale situazione corrobora la risultanza della Commissione secondo cui le importazioni oggetto di dumping vendute sul mercato dell’Unione a prezzi notevolmente inferiori durante il periodo dell’inchiesta hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Su tale base l’argomentazione è stata respinta.
(137)
In assenza di altre osservazioni riguardanti gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 297 a 301 del regolamento provvisorio.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(138)
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 302 a 305 del regolamento provvisorio.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(139)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha affermato che la Commissione non ha suffragato la propria conclusione secondo cui il calo registrato nell’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione era legato alle vendite dei produttori cinesi sui mercati dei paesi terzi. La CHCIA ha inoltre sostenuto che eventuali sviluppi negativi dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non dovrebbero essere considerati parte del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi nell’Unione.
(140)
La Commissione ha osservato, come indicato al considerando 308 e ulteriormente sostenuto dalla nota 100 del regolamento provvisorio, che le esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi erano consistenti in termini di volume ed erano offerte a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione. Tale circostanza suggeriva che la pressione sui prezzi esercitata dai produttori cinesi non si limitava al mercato dell’Unione, ma era presente anche in altri mercati globali, incidendo così più in generale sul panorama concorrenziale. La Commissione inoltre non ha attribuito il deterioramento dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione alle importazioni cinesi. Piuttosto, ha concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non attenuava il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione.
5.2.3.
Consumo
(141)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha affermato che un calo del consumo avrebbe dovuto essere valutato in modo indipendente come potenziale causa di pregiudizio e che la Commissione non ha effettuato tale analisi. La Commissione ha osservato che la sezione 5.2.3 del regolamento provvisorio riguarda specificamente il consumo.
(142)
La Commissione ha espresso disaccordo. Essa ha rilevato che, sebbene il consumo complessivo dell’Unione sia diminuito durante il periodo in esame, il calo delle vendite dell’Unione è stato notevolmente più marcato. Inoltre dal 2021 al 2022 e dal 2023 al periodo dell’inchiesta, quando il consumo è aumentato, le vendite dell’Unione sono comunque diminuite, il che indica l’assenza di una chiara correlazione. L’industria dell’Unione ha anche ridotto in misura consistente la sua produzione, con un conseguente basso utilizzo degli impianti che non poteva essere spiegato solo con le tendenze del consumo. Inoltre durante il periodo in esame, caratterizzato da un calo del consumo dell’Unione, le importazioni cinesi sono aumentate notevolmente, guadagnando quote di mercato. La Commissione ha dunque analizzato l’andamento del consumo, presentato elementi di prova a sostegno e affrontato la questione nella sua valutazione del nesso di causalità. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
5.2.4.
Altri fattori
(143)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha sostenuto che altri fattori avrebbero dovuto essere valutati come potenziali cause del pregiudizio. Nello specifico, ha fatto riferimento alle decisioni di investimento, all’aumento dei costi e alle preferenze dei consumatori.
5.2.4.1. Decisioni di investimento
(144)
Per quanto riguarda le decisioni di investimento, la CHCIA ha affermato che l’industria dell’Unione ha effettuato investimenti sproporzionati. Tali scelte avrebbero determinato costi di produzione unitari più elevati e rispecchiato decisioni commerciali eccessivamente ottimistiche e viziate.
(145)
Come spiegato al considerando 123, la Commissione ha osservato che l’aumento dell’attività di investimento mirava principalmente a riassegnare le capacità esistenti e a sostituire mezzi di produzione essenziali. Tali decisioni dimostrano gli sforzi compiuti dall’industria dell’Unione per adattarsi e sopravvivere in condizioni difficili. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
5.2.4.2. Aumento dei costi
(146)
La CHCIA ha affermato che l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un aumento dei costi di produzione che non ha potuto essere interamente trasferito sui consumatori, contribuendo in tal modo al deterioramento della sua situazione.
(147)
La Commissione ha osservato di aver effettuato un esame approfondito dell’andamento dei costi e delle tendenze della redditività nel periodo in esame. La Commissione ha stabilito che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era attribuibile alla contrazione dei prezzi e al notevole undercutting dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. L’aumento dei costi, pur essendo un fattore contestuale, non annullava il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Tale conclusione è corroborata dai dati presentati nelle tabelle 9 e 12 del regolamento provvisorio. In particolare nel 2022, malgrado l’aumento sostanziale dei costi di produzione, l’industria dell’Unione è stata in grado di trasferire sugli acquirenti tali aumenti dei costi, mantenendo in tal modo la propria redditività. Ciò confuta la correlazione asserita dalla CHCIA, confermando che gli aumenti dei costi non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Inoltre nel 2023 la situazione dell’industria dell’Unione si è notevolmente deteriorata a causa di un calo aggressivo dei prezzi delle importazioni cinesi, che ha esercitato un’estrema pressione sull’industria dell’Unione. Questa pressione sui prezzi ha impedito all’industria di adeguare i propri prezzi all’aumento dei costi di produzione. La Commissione ha concluso che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping e non dall’andamento dei costi interni e ha pertanto respinto l’argomentazione.
5.2.4.3. Preferenze dei consumatori
(148)
La CHCIA ha affermato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto al mancato adattamento all’evoluzione delle preferenze dei consumatori, mentre le importazioni cinesi offrivano prodotti più diversificati e moderni.
(149)
La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse speculativa, priva di fondamento e priva di elementi di prova a sostegno. Essa ha ribadito che la valutazione a livello di NCP per singola operazione ha evidenziato una chiara concorrenza tra le importazioni cinesi e le vendite dell’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(150)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore Bunnik Creations B.V. ha affermato che la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione era dovuta a cambiamenti nel comportamento dei consumatori e all’aumento della concorrenza da parte dei dettaglianti. La Commissione ha osservato, come indicato al considerando 145, che il confronto a livello di NCP per tipo di prodotto valutava i canali di distribuzione, selezionando i prodotti di vari produttori. I dettaglianti possono scegliere tra produttori dell’Unione, cinesi o altri. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(151)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CHCIA ha ribadito le sue argomentazioni secondo cui la valutazione della Commissione sulla situazione economica dell’industria dell’Unione non ha tenuto conto di fattori critici, quali l’impatto della COVID-19 e le decisioni di investimento adottate dall’industria dell’Unione durante il periodo in esame.
(152)
Per quanto riguarda gli investimenti dell’industria dell’Unione, la Commissione ha fatto riferimento alla sezione 5.2.4.1, in cui sono state esaminate tali osservazioni. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione.
(153)
Per quanto riguarda l’analisi dell’impatto della COVID-19, la Commissione ha osservato di aver considerato la redditività pre-pandemia al fine di stabilire il margine di profitto. Essa ha inoltre analizzato la riduzione del consumo dell’Unione e gli effetti negativi delle importazioni cinesi che sono risultate oggetto di dumping a prezzi sleali, in termini sia di volume che di valore. La Commissione ha valutato attentamente tali fattori nella sua analisi del nesso di causalità, considerando la situazione generale. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(154)
Il giorno della pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha informato il governo della Repubblica popolare cinese (missione della RPC presso l’Unione europea) della sua decisione e lo ha invitato a presentare eventuali osservazioni entro il 29 agosto 2025. Il 15 settembre 2025 il governo della Cina ha presentato una serie di osservazioni, compresa un’argomentazione relativa al nesso di causalità.
(155)
Dato che la comunicazione è stata presentata oltre due settimane dopo il termine stabilito, la Commissione non è stata in grado di esaminare le argomentazioni nel contesto della divulgazione provvisoria delle informazioni per motivi procedurali. Il contenuto della comunicazione inoltre non presentava argomentazioni nuove o sostanziali, ma piuttosto ribadiva punti già sollevati da altre parti interessate.
(156)
Alla luce del ritardo procedurale, la Commissione ha respinto la comunicazione. Il contenuto delle argomentazioni è stato comunque debitamente esaminato in risposta alle comunicazioni tempestive, precedenti e corrette di altre parti.
(157)
In assenza di altre osservazioni riguardanti il nesso di causalità, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 313 a 316 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di underselling
(158)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’industria dell’Unione ha presentato un chiarimento in merito ai dati comunicati relativi a costi e prezzi. La Commissione ha effettuato un’analisi approfondita dell’argomentazione e ha esaminato attentamente le informazioni presentate. Se del caso, la Commissione ha apportato le necessarie rettifiche.
(159)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ningbo Kwung’s Wisdom ha sostenuto che l’ulteriore 0,33 % - 0,36 % aggiunto al profitto di riferimento del 12 % per tenere conto della carenza di investimenti in R&S in condizioni di mercato distorte costituisce una doppia contabilizzazione, in quanto il 12 % si basava già su «condizioni di concorrenza normali». La parte ha anche affermato che non sono stati forniti dati pubblici a sostegno della cifra del 12 %.
(160)
La Commissione ha osservato che un profitto di riferimento del 12 % era già stato incluso nella denuncia ed è stato comprovato e sottoposto a verifiche incrociate durante l’inchiesta. L’ulteriore 0,33 % - 0,36 % rispecchia un adeguamento giustificato per la carenza di investimenti in R&S e innovazione dovuta a distorsioni del mercato, come le importazioni oggetto di dumping accertate. Tale adeguamento è coerente con la metodologia della Commissione, intesa a garantire che il profitto di riferimento rispecchi il livello di profitto che l’industria dell’Unione avrebbe potuto conseguire in assenza di pratiche commerciali sleali. Dunque non si tratta di un doppio conteggio, bensì di una correzione necessaria per ripristinare una concorrenza leale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(161)
Come descritto nelle sezioni da 3.2 a 3.5, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate la Commissione ha rivisto i margini di underselling. Il margine di underselling definitivo per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
Società
Margine di underselling definitivo
Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. Ltd.
3,7 %
Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.
3,7 %
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.
46,2 %
Altre società che hanno collaborato
29,5 %
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
46,2 %
(162)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ningbo Kwung’s Wisdom ha ribadito l’argomentazione secondo cui non sono state fornite informazioni sui livelli di redditività dell’industria dell’Unione nel 2019 e nel 2020.
(163)
La Commissione ha osservato che tali informazioni erano contenute nella denuncia, verificate dalla Commissione, e fornite al considerando 320 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(164)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha chiesto l’applicazione della regola del dazio inferiore, sostenendo che l’istituzione di dazi basati sui margini di dumping, quando tali margini sono calcolati utilizzando valori di riferimento esterni, comporta aliquote del dazio ingiustamente elevate. Analogamente, Ningbo Kwung’s Wisdom ha chiesto l’applicazione della regola del dazio inferiore, dati i bassi livelli di underselling.
(165)
La Commissione ha osservato che, nei casi in cui i prezzi o i costi sul mercato interno sono ritenuti inattendibili a causa di distorsioni del mercato, l’uso di valori di riferimento esterni è giuridicamente e metodologicamente valido. Come spiegato inoltre nella sezione 6 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato un’analisi completa del contesto economico. Tale analisi ha compreso: distorsioni relative alle materie prime, interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base, capacità produttive inutilizzate in Cina, concorrenza per le materie prime e impatto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha concluso che la decisione di non applicare la regola del dazio inferiore era giuridicamente giustificata, economicamente valida e in linea con gli interessi dell’Unione. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(166)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ningbo Kwung’s Wisdom ha affermato che la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti per la modulazione della regola del dazio inferiore.
(167)
La Commissione ha fatto riferimento ai considerando 160 e 161, riguardanti la modulazione della regola del dazio inferiore. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione.
(168)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CHCIA ha affermato che la modulazione della regola del dazio inferiore comporterebbe un forte aumento del costo delle importazioni di candele dalla Cina e minerebbe le dinamiche concorrenziali all’interno del mercato dell’Unione.
(169)
La Commissione ha osservato che, al contrario, la fissazione di dazi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base mirava a ripristinare un contesto concorrenziale equo nel mercato dell’Unione, che era stato distorto dalle importazioni cinesi sleali oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
6.3.
Distorsioni relative alle materie prime — Interesse ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base
(170)
In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 338 a 350 del regolamento provvisorio, secondo cui è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
6.4.
Conclusioni sul livello delle misure
(171)
Il giorno della pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha informato il governo della Repubblica popolare cinese (missione della RPC presso l’Unione europea) della sua decisione e lo ha invitato a presentare eventuali osservazioni entro il 29 agosto 2025. Il 15 settembre 2025 il governo della Cina ha presentato una serie di osservazioni, anche in merito alla modulazione della regola del dazio inferiore e al livello delle misure.
(172)
Dato che la comunicazione è stata presentata oltre due settimane dopo il termine stabilito, la Commissione non è stata in grado di esaminare le argomentazioni nel contesto della divulgazione provvisoria delle informazioni per motivi procedurali. Il contenuto della comunicazione inoltre non presentava argomentazioni nuove o sostanziali, ma piuttosto ribadiva punti già sollevati da altre parti interessate.
(173)
Alla luce del ritardo procedurale, la Commissione ha respinto la comunicazione. Il contenuto delle argomentazioni è stato comunque debitamente affrontato in risposta alle comunicazioni tempestive, precedenti e corrette di altre parti.
(174)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore Bunnik Creations B.V. ha affermato che la modulazione della regola del dazio inferiore non tiene conto delle condizioni di concorrenza sul mercato dell’Unione. L’importatore ha sostenuto che tale metodo si basava solo sui produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, non teneva conto dell’intera catena di approvvigionamento, contraddiceva il principio di proporzionalità e danneggiava gli importatori dell’UE.
(175)
La Commissione ha espresso disaccordo e ha osservato che la sua decisione di determinare i dazi conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base era spiegata in modo esauriente nelle sezioni 6.2 e 6.3 del regolamento provvisorio, nonché nelle stesse sezioni del presente regolamento. Nello specifico, la Commissione ha condotto un’analisi approfondita della materia prima in questione (paraffina) e ha concluso che la paraffina era soggetta a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Nella sezione 6.3.1 del regolamento provvisorio la Commissione ha inoltre osservato che la determinazione dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base si basava su una valutazione completa di tutte le informazioni pertinenti ricavate dall’inchiesta. Tali informazioni comprendevano le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(176)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo
Cina
Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. Ltd.
56,7 %
Cina
Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.
56,7 %
Cina
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd.
60,3 %
Cina
Altre società che hanno collaborato
58,1 %
Cina
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
60,3 %
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(177)
Il giorno della pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha informato il governo della Repubblica popolare cinese (missione della RPC presso l’Unione europea) della sua decisione e lo ha invitato a presentare eventuali osservazioni entro il 29 agosto 2025. Il 15 settembre 2025 il governo della Cina ha presentato una serie di osservazioni, anche sull’interesse dell’Unione.
(178)
Dato che la comunicazione è stata presentata oltre due settimane dopo il termine stabilito, la Commissione non è stata in grado di esaminare le argomentazioni nel contesto della divulgazione provvisoria delle informazioni per motivi procedurali. Il contenuto della comunicazione inoltre non presentava argomentazioni nuove o sostanziali, ma piuttosto ribadiva punti già sollevati da altre parti interessate.
(179)
Alla luce del ritardo procedurale, la Commissione ha respinto la comunicazione. Il contenuto delle argomentazioni è stato comunque debitamente esaminato in risposta alle comunicazioni tempestive, precedenti e corrette di altre parti.
(180)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’importatore Bunnik Creations B.V. ha affermato che l’istituzione di dazi antidumping danneggerebbe gli importatori e i distributori.
(181)
La Commissione ha osservato che nessun importatore indipendente, utilizzatore o distributore ha partecipato al processo di campionamento né ha risposto al questionario. Di conseguenza non sono stati forniti dati relativi agli importatori o agli utilizzatori, cosa che ha impedito alla Commissione di valutare l’impatto sugli importatori, sugli utilizzatori o sui distributori.
(182)
La Commissione ha anche osservato che esistono ulteriori fonti di approvvigionamento oltre alla Cina, sia nell’Unione che al di fuori dell’Unione. Di conseguenza, gli importatori e i distributori hanno la possibilità di rifornirsi da queste fonti alternative. L’istituzione di misure mira a ripristinare condizioni di parità sul mercato dell’Unione, ma non vieta agli importatori e ai distributori di continuare ad approvvigionarsi dalla Cina. Come indicato inoltre al considerando 358 del regolamento provvisorio, in assenza di collaborazione il probabile effetto delle misure sugli utilizzatori è stato valutato sulla base di ipotesi ragionevoli. Le candele rappresentano in generale una spesa poco rilevante all’interno del segmento decorativo di operatori commerciali e dettaglianti, che solitamente gestiscono un’ampia gamma di prodotti. Le candele sono considerate spese per consumi poco rilevanti anche per i consumatori. Di conseguenza è improbabile che un eventuale aumento dei prezzi derivante dall’istituzione di dazi antidumping incida in misura significativa sui costi operativi delle imprese. Il costo unitario relativamente basso delle candele, rispetto al portafoglio di prodotti complessivo di operatori commerciali e dettaglianti, suggerisce che un tale aumento avrebbe un effetto trascurabile sulle loro attività economiche. Analogamente, l’aumento dei costi non dovrebbe alterare in modo significativo il comportamento di acquisto dei consumatori.
(183)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’eventuale impatto negativo delle misure sugli importatori non superava il loro effetto positivo sui produttori dell’Unione.
(184)
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 352 a 360 del regolamento provvisorio.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
7.1.
Misure definitive
(185)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CHCIA ha affermato che l’uso di un dazio ad valorem è una forma di misura inadeguata, data la natura specifica delle candele come prodotto. A sostegno di tale argomentazione ha fatto riferimento al regolamento (CE) n. 393/2009 della Commissione
(
14
)
, in cui i dazi erano basati su importi fissi legati al contenuto di combustibile delle candele.
(186)
La Commissione ha osservato che l’uso di dazi ad valorem è giustificato dal punto di vista giuridico ed economico, in quanto le candele sono vendute in un’ampia varietà di forme, con differenze significative in termini di dimensioni, peso, materiale e presentazione. La struttura dell’NCP utilizzata nell’inchiesta considera già il tipo di combustibile, il materiale del contenitore, il profumo, la decorazione e il tipo di stoppino. Ciò garantisce la comparabilità e la differenziazione.
(187)
Inoltre il riferimento a un’inchiesta precedente, in cui i dazi erano basati su importi fissi legati al contenuto di combustibile, non è direttamente applicabile al caso in esame e non dovrebbe incidere sulle risultanze fattuali stabilite nella presente inchiesta. La forma del dazio applicato deve rispecchiare le caratteristiche del prodotto e l’esito dell’analisi del dumping e del pregiudizio. Nel caso di specie la Commissione ha constatato che i dazi ad valorem sono efficaci per contrastare il dumping e il pregiudizio, trasparenti e fattibili dal punto di vista amministrativo e adeguatamente allineati alla varietà della gamma di prodotti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(188)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(189)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping
Margine di underselling
Dazio antidumping definitivo
Cina
Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. Ltd.
56,7 %
3,7 %
56,7 %
Cina
Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.
56,7 %
3,7 %
56,7 %
Cina
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd.
60,3 %
46,2 %
60,3 %
Cina
Altre società che hanno collaborato
58,1 %
29,5 %
58,1 %
Cina
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
60,3 %
46,2 %
60,3 %
(190)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».
(191)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
15
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(192)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».
(193)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(194)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l’aliquota o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(195)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Cina dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(196)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
7.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(197)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
7.3.
Riscossione retroattiva
(198)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(199)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(200)
La Commissione ha valutato in particolare l’esistenza di un sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie. Il risultato di tale confronto ha indicato un calo del volume medio mensile delle importazioni. Nello specifico i dati mostrano che il volume medio mensile delle importazioni durante il periodo compreso tra l’apertura dell’inchiesta e la pubblicazione delle misure provvisorie è stato inferiore alla media mensile osservata durante il periodo dell’inchiesta.
(201)
La Commissione ha confrontato anche i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’ultimo mese intero precedente l’istituzione delle misure provvisorie con i corrispondenti mesi civili durante il periodo dell’inchiesta. I risultati di tale confronto hanno indicato un aumento dei volumi delle importazioni durante il periodo successivo all’apertura rispetto agli stessi mesi nel periodo dell’inchiesta. Sebbene il mercato sia soggetto a un certo grado di stagionalità, l’aumento osservato dei volumi delle importazioni durante il periodo pertinente è stato accompagnato da un aumento dei prezzi medi all’importazione. Tale andamento suggerisce che l’aumento in termini di volume può essere attribuito a dinamiche di mercato più generali. Alla luce di quanto precede, gli elementi di prova disponibili non suffragano una chiara risultanza relativa all’accumulo di scorte o un’impennata delle importazioni tale da compromettere gravemente l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo e da giustificare l’applicazione di misure retroattive a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione conclude pertanto che le condizioni per l’istituzione di misure con effetto retroattivo non sono soddisfatte.
8.
DISPOSIZIONI FINALI
(202)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
16
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(203)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Cina
Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd.
56,7 %
89UK
Cina
Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.
56,7 %
89UI
Cina
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.
60,3 %
89UJ
Cina
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
58,1 %
Cfr. allegato
Cina
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
60,3 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori del paese interessato e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
ottobre 2023 al 30 settembre 2024);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/7459, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7459/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 della Commissione, del 20 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/511, 21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/511/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1732, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1732/oj
).
(
5
)
Sulla piattaforma TRON (t24.013249), circa 66 membri della CHCIA le hanno conferito una procura esplicita per rappresentarli nel procedimento in questione. A sua volta, la CHCIA ha conferito una procura a uno studio legale per rappresentarli.
(
6
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2771
.
(
7
)
Cfr.: AD726 Candles_Note to the file_Provisional sample_EU producers del 19 dicembre 2024 (t24.011572); note for the file - definitive sample of EU producers del 17 gennaio 2025 (t25.001025); note for the file - Change definitive sample of EU producers del 24 febbraio 2025 (t25.002394).
(
8
)
https://connect.spglobal.com/
.
(
9
)
Cfr. il considerando 149 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha indicato i requisiti normativi per individuare un paese rappresentativo allo stesso livello di sviluppo economico della RPC, ossia un paese a reddito medio-alto secondo la classificazione della Banca mondiale.
(
10
)
Disponibile per le parti sulla piattaforma TRON al numero t25.005556.
(
11
)
NACE: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne — è la classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea.
(
12
)
Anziché nella categoria NACE 3299 utilizzata per la raccolta dei dati per i produttori di candele, i due produttori thailandesi che l’industria dell’Unione ha suggerito di aggiungere rientravano rispettivamente nelle categorie NACE 2042 (Fabbricazione di profumi e prodotti per toeletta) e 4520 (Manutenzione e riparazione di autoveicoli).
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
,
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
(
14
)
Regolamento (CE) n. 393/2009 della Commissione, dell’11 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 119 del 14.5.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/393/oj
).
(
15
)
Email:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
16
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Aromasong Home Products Co.,Ltd.
89UL
Repubblica popolare cinese
BEIJING CANDLEMAN CANDLE CO., LTD.
89UM
Repubblica popolare cinese
BOYE HONGMING CANDLE INDUSTRY CO., LTD.
89UN
Repubblica popolare cinese
Changlexian Yuhuiguorui arts and crafts Co., Ltd.
89UO
Repubblica popolare cinese
ChangZhou JinTan Man Tin Fang Gifts Co., ltd
89UP
Repubblica popolare cinese
Changzhou Jintan Xingta Arts and Crafts Co., Ltd.
89UQ
Repubblica popolare cinese
Colourful Home Decoration(NanTong) Co., Ltd.
89UR
Repubblica popolare cinese
DALIAN ALL BRIGHT ARTS AND CRAFTS CO., LTD
89US
Repubblica popolare cinese
Dalian Bolaite Candle Industry Co., Ltd
89UT
Repubblica popolare cinese
Dalian Talent Gift Co., Ltd.
89UU
Repubblica popolare cinese
DANDONG ETON ART CANDLE CO., LTD
89UV
Repubblica popolare cinese
DANDONG HONGDE CANDLE INDUSTRIAL CO., LTD.
89UW
Repubblica popolare cinese
Dandong Jiaxin Arts & Crafts Co., Ltd.
89UX
Repubblica popolare cinese
Dandong Joy Gift And Craft Co., Ltd.
89UY
Repubblica popolare cinese
Dehua Baililian Candle Craft Products Factory
89UZ
Repubblica popolare cinese
Donggang tianbao wax Industry Co., Ltd.
89VA
Repubblica popolare cinese
FUSHUN PINGTIAN WAX PRODUCTS CO., LTD.
89VB
Repubblica popolare cinese
Fushun Shuanghui Petrochemical Co., Ltd.
89VC
Repubblica popolare cinese
FUTURE INTERNATIONAL (GIFT) CO., LTD.
89VD
Repubblica popolare cinese
Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd.
89VE
Repubblica popolare cinese
Hangzhou Aroma Huicheng Technology Co., Ltd.
89VF
Repubblica popolare cinese
HANGZHOU NINFE HOME CO., LTD.
89VG
Repubblica popolare cinese
Hebei Huaming Laye Co.Ltd
89VH
Repubblica popolare cinese
Hebei Ruitou Imp&Exp Co., Ltd
89VI
Repubblica popolare cinese
Hefei Weisi Arts & Crafts Co., Ltd.
89VJ
Repubblica popolare cinese
Jiangxi Tongda Candle Co., Ltd
89VK
Repubblica popolare cinese
Jiashan Jiahua Candle Arts & crafts Co. Ltd
89VL
Repubblica popolare cinese
JIAXING FEIYA HANDICRAFT ARTICLE CO., LTD
89VM
Repubblica popolare cinese
Jinan Jinming Tool Manufacturing Co. Ltd
89VN
Repubblica popolare cinese
Jinhua Jushi Technology Co., Ltd
89VO
Repubblica popolare cinese
LITBRIGHT CANDLE (SHIJIAZHUANG) CO., LTD
89VP
Repubblica popolare cinese
M&SENSE (SUZHOU) ARTS & CRAFTS CO., LTD.
89VQ
Repubblica popolare cinese
M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd.
89VR
Repubblica popolare cinese
MINQUAN VALUEVOLUTION ARTS & CRAFTS CO., LTD.
89VS
Repubblica popolare cinese
Ningbo Haishu Haihong Crafts Factory
89VT
Repubblica popolare cinese
Ningbo Junee Gifts Designers and Manufacturers Co., Ltd.
89VU
Repubblica popolare cinese
Ninghai Grand Houseware Co., Ltd.
89VV
Repubblica popolare cinese
Ninghai Kaihui Houseware Co., Ltd
89VW
Repubblica popolare cinese
QIDONG SHENLE ART&CRAFT CO., LTD
89VX
Repubblica popolare cinese
Qingdao Allite RadianceCandle Co, Ltd
89VY
Repubblica popolare cinese
Qingdao Golden Sanda Craftworks co., Ltd
89VZ
Repubblica popolare cinese
Qingdao Kinglight Craft Co., Ltd
89WA
Repubblica popolare cinese
Qingdao Lishengyuan Industry Products Co., Ltd
89WB
Repubblica popolare cinese
Qingdao Locke Art and Craft Co., Ltd
89WC
Repubblica popolare cinese
Qingdao Shuailei Arts&crafts Co., Ltd
89WD
Repubblica popolare cinese
QINGDAO SILVARTS CO., LTD.
89WF
Repubblica popolare cinese
Qingdao Xinkangmeiyuan Wax Industry Co., Ltd
89WE
Repubblica popolare cinese
Qingyun Super Light Candle Technology Co., Ltd.
89WG
Repubblica popolare cinese
SHAANXI JIALONG HOUSEWARE CO., LTD.
89WH
Repubblica popolare cinese
Shanghai Aqua Gifts Manufacture Co., LTD
89WI
Repubblica popolare cinese
Shanghai Dream Candle Factory
89WJ
Repubblica popolare cinese
Shanghai Sizu Biotechnology Co., Ltd.
89WK
Repubblica popolare cinese
SHAOXING HIKING CANDLE GIFTS CO., LTD
89WL
Repubblica popolare cinese
Shijiazhuang Tabo Candles Sales Co., Ltd
89XD
Repubblica popolare cinese
Shaoxing Shangyu Ruisheng Wax Industry Co., Ltd
89WM
Repubblica popolare cinese
shenyang shengjie candle co., ltd
89WN
Repubblica popolare cinese
Taizhou Bomall housewear Co., LTD
89WO
Repubblica popolare cinese
Taizhou Huangyan King Well Art & Craft Co. Ltd.
89WP
Repubblica popolare cinese
TIANJIN HUATAI CANDLE CO., LTD
89WQ
Repubblica popolare cinese
TIANJIN PERMANENT HOME INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
89WR
Repubblica popolare cinese
TongLu ChunJiang Candle Products CO., LTD.
89WS
Repubblica popolare cinese
Tongxiang Apollo Craftwork Co., Ltd.
89WT
Repubblica popolare cinese
Wuhe Ranran Arts & Crafts Co., Ltd.
89WU
Repubblica popolare cinese
XUANCHENG ZHIWEN HANDICRAFT CO., LTD.
89WV
Repubblica popolare cinese
YANGZHOU JINGTENG ART&CRAFT CO., LTD
89WW
Repubblica popolare cinese
Yiwu Jialuofu Handicraft Co., Ltd.
89WX
Repubblica popolare cinese
Yixinyuan (Hubei) Household Products Co., Ltd
89WY
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Neeo Home Decoration Co., LTD
89WZ
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Talent Fareast Home Gifts Co., Ltd
89XA
Repubblica popolare cinese
Zhongshan South Star Arts & Crafts Manufacturing Co., Ltd.
89XB
Repubblica popolare cinese
Zibo Jialong Wax Industry Co., Ltd
89XC
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/157/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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