Regolamento di esecuzione (UE) 2026/244 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/244 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/244 of 3 February 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of high-pressure seamless steel cylinders originating in People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/244
4.2.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/244 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 6 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 ottobre 2024 da cinque società: Cylinders Holding a.s., Dalmine SpA (Tenaris), Eurocylinder Systems AG, Faber Industrie SpA e Worthington Cylinders GmbH («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione («regolamento di registrazione»)
(
3
)
, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19
bis
del regolamento di base, l’11 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Un produttore esportatore inserito nel campione ha presentato osservazioni riguardo al calcolo del prezzo all’esportazione e ai valori cif utilizzati per il calcolo del suo margine di dumping. A seguito di un’analisi, tali osservazioni sono state accettate e i margini di dumping sono stati corretti di conseguenza.
(5)
Il 5 agosto 2025, la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1711 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd., un operatore commerciale indipendente della Repubblica popolare cinese, i due produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. («Tianjin Tianhai») e Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd., («Zhejiang Winner»), la European Cylinder Manufacturer Association («denuncianti») e le due società utilizzatrici del prodotto oggetto dell’inchiesta Widmann Gase GmbH e Hydac Technology GmbH hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(7)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Vi sono state audizioni con Tianjin Tianhai e Shaoxing Ruiying High Pressure Vessel Co., Ltd. («Ruiying») che è una joint venture svedese-cinese che produce bombole senza saldatura per estintori a CO
2
e bombole per gas ad alta pressione. Su richiesta di Tianjin Tianhai, si è tenuta anche un’audizione con European Committee of the Manufacturers of Fire Protection Equipment and Fire Fighting Vehicles («EUROFEU») e Bundesverband Technischer Brandschutz («BVFA»), due associazioni che rappresentano i produttori europei di attrezzature di sicurezza e antincendio.
(8)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
1.5.
Argomentazioni in merito all’apertura
(10)
In assenza di osservazioni riguardanti l’apertura, sono stati confermati i considerando 1 e 2 del regolamento provvisorio.
1.6.
Campionamento
(11)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, un produttore esportatore, Shaoxing Ruiying High Pressure Vessel Co., Ltd. Co., («Ruiying») ha chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale richiesta è stata respinta in quanto, in primo luogo, Ruiying non ha fornito una risposta al modulo di campionamento e, in secondo luogo, la richiesta è stata presentata ben oltre 30 giorni dalla data di notifica del campione di cui nell’avviso di apertura.
(12)
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori, sono stati confermati i considerando da 6 a 15 del regolamento provvisorio.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(13)
In assenza di osservazioni riguardanti le risposte al questionario e le visite di verifica, sono stati confermati i considerando da 16 a 19 del regolamento provvisorio.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(14)
Come indicato nella sezione 1.6 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
(15)
In assenza di osservazioni relative al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame, il considerando 20 del regolamento provvisorio è stato confermato.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(16)
Come indicato ai considerando da 21 a 23 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione («HPSC» —
high-pressure seamless cylinders
) vuote, comprese le HPSC vuote utilizzate per gli estintori, per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d’appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole.
(17)
Sono escluse dalla definizione del prodotto le bombole non ricaricabili con capacità fino a 120 ml contemplate dalla norma europea EN 16509:2014 e/o dal numero ONU 2037 assegnato dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
(18)
Al fine di evitare malintesi nel contesto della presente procedura, si chiarisce che ogni riferimento agli «estintori» si intende fatto alle HPSC vuote destinate all’uso per produzione di estintori.
2.2.
Prodotto in esame
(19)
Come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, originarie della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
(20)
Come indicato nel regolamento provvisorio, la Commissione ha chiarito che la definizione del prodotto comprende gli estintori vuoti ma non quelli riempiti. Per gli estintori vuoti che corrispondono alla definizione del prodotto sono stati inclusi codici TARIC specifici (8424 10 00 11 e 8424 10 00 21) a fini di identificazione e monitoraggio.
(21)
Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha individuato un potenziale problema concernente la classificazione di alcune HPSC importate come componenti di estintori o macchinari, rispettivamente con i codici NC 8424 90 80 e 8479 90 70 . Poiché si tratta di codici generali che coprono più prodotti, la Commissione ha dovuto effettuare una stima per valutare il volume potenziale delle importazioni di HPSC rientranti in tali codici.
(22)
Per evitare l’elusione delle misure antidumping, la Commissione propone tuttavia di creare codici TARIC specifici nell’ambito di tali voci per garantire che le HPSC non possano essere importate con tali codici generali senza essere soggette alle misure, assicurando in tal modo l’efficacia delle misure antidumping.
(23)
I codici NC e TARIC rientranti nell’ambito della presente inchiesta, che sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria, sono i seguenti: codici NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 , ex 8424 10 00 , ex 8424 90 80 ed ex 8479 90 70 (codici TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11, 8424 10 00 21, 8424 90 80 60 e 8479 90 70 60).
2.3.
Prodotto simile
(24)
Nei considerando 25 e 26 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso in via provvisoria che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione erano pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. In assenza di osservazioni, le conclusioni provvisorie sono state confermate.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
2.4.1.
Richiesta di esclusione dei «gusci di accumulatori»
(25)
I gusci di accumulatori sono componenti di accumulatori idraulici a sacca utilizzati nei macchinari idraulici e nelle unità di alimentazione. A parte le HPSC, che possono essere reperite nell’Unione o importate, la maggior parte degli altri componenti, quali sacche di gomma e porte per fluidi o gas, è prodotta e assemblata nell’Unione.
(26)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’esportatore che ha collaborato non inserito nel campione Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd. («Leebucc») e un importatore che lo sostiene, Hydac Technology GmbH, hanno affermato che la definizione del prodotto contenuta nell’avviso di apertura non era sufficientemente precisa e includeva erroneamente i gusci di accumulatori. Secondo quanto asserito, i gusci di accumulatori hanno caratteristiche distinte, componenti supplementari e usi finali diversi rispetto alle HPSC. La parte ha fatto riferimento al trattamento riservato agli estintori e all’approccio della Commissione nel caso relativo al biodiesel
(
5
)
quali precedenti a sostegno della richiesta di esclusione, argomentando che i gusci di accumulatori sono prodotti semilavorati che non possono circolare liberamente sul mercato dell’Unione e che il loro confronto con le HPSC finite falserebbe la corretta comparazione dei prezzi.
(27)
La Commissione ha tuttavia osservato che i gusci di accumulatori rientrano nella definizione del prodotto e sono identificati separatamente nei numeri di controllo del prodotto («NCP») utilizzati per l’analisi del dumping e del pregiudizio. La Commissione ha inoltre osservato che la presenza di parti o specifiche supplementari o l’applicazione di norme tecniche diverse a seconda dell’uso finale non alterano le caratteristiche fisiche, chimiche o tecniche di base del prodotto.
(28)
La Commissione ha inoltre respinto l’analogia con gli estintori che, pur essendo soggetti a norme tecniche distinte, non sono stati peraltro esclusi dall’inchiesta sulle HPSC.
(29)
Sono state respinte anche le analogie con i casi relativi a biciclette e biodiesel. A differenza di tali casi, i gusci di accumulatori e altre HPSC sono parte integrante di un’unica inchiesta e condividono le stesse caratteristiche fondamentali, mentre nel caso del biodiesel il carburante sostenibile per l’aviazione presentava caratteristiche di base distinte e differenti, in particolare dal punto di vista chimico.
(30)
Per quanto riguarda inoltre le affermazioni secondo cui i gusci di accumulatori sono «semilavorati» e non circolano liberamente sul mercato, la Commissione ha confermato che la definizione del prodotto è determinata dalle caratteristiche intrinseche del prodotto piuttosto che dalla percezione del mercato o dalla presenza di specifiche supplementari. La definizione del prodotto comprende le bombole indipendentemente dalla filettatura, dal rivestimento interno, dalla finitura esterna o dalla forma, e le bombole che soddisfano tali criteri rientrano pienamente nell’ambito di applicazione.
(31)
È stato inoltre osservato che le considerazioni di mercato, tra cui la quota di vendita di un prodotto o il numero di fornitori, non sono determinanti per la definizione del prodotto. La modesta quota di mercato dei gusci di accumulatori e il numero limitato di fornitori dell’Unione non cambiano il fatto che essi sono parte integrante delle HPSC.
(32)
Su tale base la Commissione ha concluso che le argomentazioni sollevate da Leebucc e dall’importatore che lo sostiene non giustificano alcuna modifica della definizione del prodotto. Le richieste di esclusione dei gusci di accumulatori sono state pertanto respinte.
2.4.2.
Richiesta di misure di sorveglianza sulle HPSC riempite, compresi gli estintori
(33)
I denuncianti hanno affermato che, a seguito dell’esclusione degli estintori riempiti dalla definizione del prodotto e nonostante le spiegazioni della Commissione al considerando 36 del regolamento provvisorio, secondo cui «considerate le prescrizioni in materia di sicurezza particolarmente costose e gravose applicabili al trasporto intercontinentale di merci altamente pericolose, quali le bombole senza saldatura ad alta pressione riempite, i presunti rischi di elusione sono risultati limitati», esisteva ancora un rischio di elusione del pagamento di dazi antidumping mediante l’importazione di HPSC dichiarate riempite o riempite con una sostanza non pericolosa diversa da una miscela di gas in modo da renderne sicuro il trasporto.
(34)
I denuncianti hanno pertanto invitato la Commissione ad assicurarsi che le importazioni di HPSC riempite fossero soggette a misure di sorveglianza e identificate separatamente dalle altre HPSC importate con il codice NC 8424 10 00 .
(35)
A tale riguardo la Commissione ha osservato che, per distinguere tra estintori vuoti e riempiti, sono stati creati due appositi codici TARIC (8424 10 00 11 e 8424 10 00 21). Ciò garantisce che gli estintori vuoti siano identificati, monitorati e soggetti separatamente ai dazi antidumping applicabili, evitando qualsiasi rischio di elusione mediante false dichiarazioni.
(36)
Inoltre ai sensi delle norme di classificazione doganale dell’Unione, in particolare della regola generale di interpretazione 5 b) (RGI 5 b), gli imballaggi o i contenitori presentati con le merci sono classificati con le merci solo se sono del tipo normalmente utilizzato per l’imballaggio e non idonei ad un uso ripetitivo. Se tuttavia una bombola che può essere ricaricata più volte contiene già gas, la bombola e il suo contenuto sono classificati separatamente: la bombola rientra nel codice NC 7311 00 , mentre il gas è classificato con il rispettivo codice NC.
(37)
Di conseguenza, qualsiasi tentativo di importare bombole riempite per eludere le misure sulle bombole vuote non avrebbe successo, in quanto l’importazione di bombole riempite è giuridicamente e amministrativamente distinta dalle bombole vuote soggette ai dazi antidumping. Le misure, unitamente ai codici TARIC applicabili (8424 10 00 11 e 8424 10 00 21), garantiscono che le bombole vuote siano adeguatamente identificate e monitorate.
(38)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni i denuncianti hanno chiesto una riformulazione dei considerando 36 e 37, considerandola troppo vaga per garantire l’applicazione uniforme dei dazi in tutti gli Stati membri. In particolare, avevano chiesto un riferimento esplicito al fatto che i dazi si applicano a tutte le HPSC, anche quelle importate già riempite.
(39)
La Commissione ha ricordato che il prodotto in esame dell’inchiesta e le misure conseguenti si limitano alle HSPC vuote, come definite nella definizione del prodotto. Le HPSC riempite non sono comprese in detta definizione, in quanto si tratta di prodotti a valle che non costituivano l’oggetto dell’inchiesta. La formulazione dei considerando 36 e 37, quindi, riflettono adeguatamante la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e i dazi dovrebbero applicarsi unicamente alle HSPC vuote. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(40)
Per quanto riguarda il suggerimento dei denuncianti, che avrebbero voluto far aggiungere alla frase al termine del considerando 36 «gli stessi principi si applicano alle bombole importate con altri codici doganali, anche della voce 8424 10 », la Commissione ha spiegato che nel caso degli estintori prodotti a partire da HPSC la classificazione è determinata dalla funzione essenziale e dalle caratteristiche degli estintori nell’insieme secondo la regola generale di interpretazione 1 (RGI 1). Gli estintori sono classificati alla voce 8424 sia riempiti che vuoti e il dispositivo complessivo (che contiene una bombola in quanto componente) non può essere considerato un imballaggio né un contenitore. Pertanto la regola generale di interpretazione 5 (RGI 5) non si applica. La modifica proposta è stata pertanto considerata non giustificata in quanto l’estintore composto da una bombola e il relativo contenuto in questo caso sono classificati insieme con un unico codice NC.
(41)
La Commissione ha osservato che, come indicato nel considerando 35, per distinguere tra estintori vuoti e riempiti sono stati creati appositi codici TARIC (8424 10 00 11 e 8424 10 00 21) in modo che gli estintori vuoti siano individuati distintamente e siano soggetti ai dazi antidumping applicabili. In aggiunta è stato introdotto il codice TARIC 8424 90 80 60 per comprendere le bombole in acciaio ad alta pressione vuote utilizzate per gli estintori qualora siano dichiarate come componenti.
2.4.3.
Richiesta di esclusione degli «estintori vuoti»
(42)
Zhejiang Winner ha affermato che gli estintori vuoti di cui ai codici TARIC 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21 e le bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione vuote, riempibili o ricaricabili, di cui ai codici NC 7311 00 11 , 7311 00 13 , 7311 00 19 e 7311 00 30 erano prodotti distinti appartenenti a settori diversi, con impieghi diversi, mercati separati e caratteristiche fisiche e funzioni diverse in settori diversi, che pertanto richiedevano una valutazione separata del pregiudizio.
(43)
Ruiying ha affermato che gli estintori vuoti dovrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta della Commissione. Secondo quanto sostenuto da Ruiying, qualora gli estintori vuoti rientrino nell’ambito dell’inchiesta sarebbe opportuno effettuare una valutazione e un calcolo del pregiudizio separati per rispecchiare la distinzione tra bombole senza saldatura vuote ed estintori vuoti.
(44)
Ruiying ha ribadito che gli estintori:
—
sono soggetti a norme tecniche e a direttive specifiche dell’UE (tra l’altro, sono soggetti a requisiti specifici in materia di punzonatura e colorazione);
—
sono certificati conformi a tali norme e direttive nella fase di fabbricazione, per cui non risulta economicamente efficiente riconvertirli successivamente per altri usi;
—
hanno impieghi diversi rispetto ad altre HPSC; e
—
hanno un mercato fondamentalmente diverso rispetto ad altre HPSC, che si riflette nelle differenze nei canali di distribuzione.
(45)
Nella loro risposta alle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i denuncianti hanno contestato l’argomentazione secondo cui HPSC ed estintori vuoti erano due tipi di prodotti sostanzialmente distinti e hanno contestato la necessità di effettuare una valutazione del pregiudizio separata per ciascun settore, sostenendo invece che entrambi rientrano nella stessa definizione del prodotto e condividono caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche comparabili, che giustificano un’unica analisi integrata del pregiudizio.
(46)
La Commissione ha concluso al considerando 28 del regolamento provvisorio che l’ambito dell’inchiesta era delimitato dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui al punto 2 dell’avviso di apertura. Di conseguenza, gli estintori vuoti che possedevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche delle bombole senza saldatura ad alta pressione sono stati considerati rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(47)
Ruiying ha infine sostenuto che l’inclusione degli estintori vuoti nella definizione del prodotto non era nell’interesse dell’Unione, in quanto l’Unione dipendeva dalle importazioni cinesi e non disponeva di capacità sufficienti per adattarsi a un approvvigionamento ridotto dalla Cina. Secondo quanto già indicato al considerando 31 del regolamento provvisorio, tuttavia, i denuncianti hanno affermato che molto probabilmente gli estintori riempiti o caricati erano costituiti prevalentemente da bombole saldate o da altre bombole non di acciaio e pertanto non rientravano nell’ambito dell’inchiesta.
(48)
Le argomentazioni riguardanti la necessità di una valutazione del pregiudizio separata e le capacità esistenti nell’Unione per la produzione di estintori vuoti sono ulteriormente esaminate nelle sezioni 4 e 7.
2.4.4.
Rischi di elusione
(49)
Ruiying ha affermato che le HPSC importate come estintori vuoti non sono facilmente sostituibili con HPSC destinate ad altri usi e pertanto non esisteva alcun rischio di elusione nel caso della loro esclusione dalla definizione del prodotto. EUROFEU e BVFA hanno affermato che la conversione delle HPSC destinate ad attività antincendio per utilizzarle ad esempio con un altro gas sarebbe tecnicamente complessa, nonché molto costosa, e richiederebbe un riesame completo da parte di un organismo notificato. Qualsiasi cambio di destinazione d’uso richiederebbe un processo costoso di sverniciatura e riverniciatura delle HPSC in un altro colore. Va notato che le HPSC importate nell’Unione sono trasportate via mare e quelle da utilizzare come estintori portatili all’interno dell’Unione sono normalmente verniciate prima della spedizione in RAL 3000 («rosso fuoco») per distinguerle dalle altre HPSC. Se non verniciate o comunque ricoperte da uno strato protettivo prima della spedizione, le HPSC arriverebbero corrose nell’UE.
(50)
EUROFEU e BVFA hanno pertanto sostenuto che, in linea con la norma ISO 137697
(
6
)
, gli importatori potrebbero incaricare i fabbricanti di fornire un’indicazione del fatto che la bombola è destinata esclusivamente a fini antincendio aggiungendo la dicitura «SOLO PER USO ANTINCENDIO». Di conseguenza, i dazi antidumping si applicherebbero solo alle bombole «generiche» importate senza tale specifica applicazione. La modifica dei codici TARIC esistenti con l’inserimento della dicitura «SOLO PER USO ANTINCENDIO» potrebbe pertanto costituire un mezzo efficace per prevenire l’elusione mediante una trasformazione sostanziale all’interno dell’Unione.
(51)
I denuncianti hanno sostenuto che gli estintori non riempiti costituiti da HPSC rientrano chiaramente nell’ambito dell’inchiesta e che la loro distinzione dalle HPSC sulla base dell’uso o del codice doganale non era giustificata. I denuncianti hanno affermato che la riverniciatura delle HPSC era un processo di routine e poco costoso se effettuato in strutture dedicate. Inoltre modifiche semplici, quali la sostituzione della «valvola a leva» utilizzata negli estintori portatili costituiti da HPSC con una valvola standard per HPSC erano fattibili e nulla impediva che le valvole rimosse fossero rinviate ai paesi interessati per essere riutilizzate in un sistema circolare, al fine di eludere le misure.
(52)
Come indicato al considerando 46, la Commissione ha ritenuto che gli estintori vuoti e le bombole senza saldatura ad alta pressione condividessero le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e che i requisiti specifici di punzonatura e colorazione, nonché altri requisiti di certificazione, potessero essere opportunamente modificati dopo l’importazione in base all’uso di destinazione finale.
(53)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni l’utilizzatore ANIMA e Eurofeu, un’associazione di utilizzatori di HPSC per estintori, hanno chiesto l’inserimento degli estintori usati a base di HPSC nelle misure antidumping definitive sostenendo che la loro esclusione avrebbe aumentato le importazioni di prodotti riempiti e compromesso l’efficacia della misura, Hanno affermato che l’applicazione del dazio unicamente alle bombole vuote avrebbe comportato svantaggi per i produttori di estintori dell’Unione in quanto questi avrebbero sostenuto costi più alti per gli input unitamente alla concorrenza dei prodotti riempiti esenti da dazi, e in tal modo si sarebbero creati incentivi distorsivi a delocalizzare le operazioni di assemblaggio a valore aggiunto al di fuori dell’Unione, con l’effetto di indebolire la base industriale dell’Unione. AMIRA e Eurofeu hanno inoltre sostenuto che l’esclusione dei prodotti riempiti avrebbe crato un rischio evidente di elusione, in quanto gli esportatori cinesi avrebbero potuto spedire bombole riempite in esenzione dal dazio e successivamente svuotarle o venderle nell’Unione. Hanno sollevato anche dubbi sul lato della sicurezza, osservando che i prodotti riempiti importati avrebbero potuto essere dotati di valvole non UE di qualità inferiore. Hanno concluso che l’inclusione nella misura sia delle HPSC vuote che riempite e degli estintori era necessaria per garantire una protezione efficace del mercato dell’Unione e salvaguardare una concorrenza leale per gli utilizzatori dell’Unione.
(54)
La Commissione ha esaminato le preoccupazioni avanzate per quanto riguarda l’elusione potenziale delle misure grazie all’importazione di estintori riempiti a base di HPSC. La Commissione ha però osservato che l’oggetto dell’inchiesta in corso era limitato alle HSPC vuote, come chiarito nella nota al fascicolo del 6 marzo 2025
(
7
)
, e che le HSPC riempite o gli estintori riempiti costituiscono prodotti a valle o di lavorazioni successive, che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta, e che non si hanno risultanze di dumping o pregiudizio per tali prodotti. La Commissione non può pertanto prendere in considerazione l’ampliamento delle misure al di là della definizione del prodotto, come invece suggerito da ANIMA e Eurofeu. La Commissione ha osservato inoltre che, qualora si presentassero prove sufficienti di elusione delle misure imposte dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, detta disposizione avrebbe potuto essere utilizzata per contrastare l’elusione in questione.
(55)
La Commissione ha anche notato che, in forza della distinzione nella TARIC tra estintori riempiti e vuoti, sarà possibile riconoscere eventuali cambiamenti delle quantità e dei prezzi degli estintori vuoti e riempiti.
2.5.
Conclusioni
(56)
In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 27 e 42 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
(57)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni da Tianjin Tianhai, da Zhejiang Winner e dai denuncianti sulle risultanze provvisorie relative al dumping.
3.1.
Esistenza di distorsioni significative
(58)
L’esistenza di distorsioni significative è stata illustrata in dettaglio nella sezione 3.3 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento di base nel settore dell’acciaio nella Repubblica popolare cinese, la Commissione conferma le proprie risultanze a tale riguardo, come illustrato nella sezione 3.3 del regolamento provvisorio.
3.2.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(59)
Al considerando 149 del regolamento provvisorio, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato materiali dell’Istituto turco di statistica
(
8
)
per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le tabelle delle tariffe dell’energia elettrica basate sulle bollette dell’energia elettrica pubblicate dall’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA)
(
9
)
, nonché il prezzo del gas per gli utenti industriali in Turchia pubblicato dall’Istituto turco di statistica
(
10
)
.
(60)
Zhejiang Winner ha nuovamente contestato la scelta della Turchia come paese rappresentativo in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. Le argomentazioni sono esaminate nella sezione 3.3.1.
3.3.
Valore normale
3.3.1.
Paese rappresentativo
(61)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Zhejiang Winner ha ribadito le sue osservazioni già menzionate al considerando 123 del regolamento provvisorio, secondo cui anche la Turchia ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati tubi di acciaio senza saldatura (compreso il prodotto di cui ai codici SA 7304 39 e 7304 59 ) dal 2016, rinnovandoli per altri cinque anni nel 2022, e tali misure stavano avendo un effetto distorsivo sui prezzi di mercato. Zhejiang Winner ha affermato che i livelli dei prezzi sul mercato interno e all’importazione della Turchia erano pertanto ritenuti inattendibili per stabilire un valore normale e si è nuovamente espressa a favore dell’utilizzo della Colombia come paese rappresentativo.
(62)
Per quanto concerne la Colombia, proposta da Zhejiang Winner come possibile paese rappresentativo, la Commissione ha rilevato che, analogamente alla Repubblica popolare cinese, tale paese rientra nella categoria dei paesi a «reddito medio-alto» secondo la classificazione della Banca mondiale.
(63)
La società identificata da Zhejiang Winner, Ternium SA
(
11
)
, una società quotata che fabbrica prodotti di acciaio in Colombia, non era però idonea, in quanto non erano disponibili elementi di prova che dimostrassero che la produzione di tale società era vicina al prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha rilevato inoltre che tale società operava in un settore correlato ma diverso (NACE 24) rispetto a quello del prodotto oggetto dell’inchiesta. Da ultimo, Zhejiang Winner ha fornito i bilanci relativi all’intero gruppo Ternium e non specificamente a Ternium Colombia S.A.S.
(64)
Su tale base la Commissione ha ritenuto che Zhejiang Winner non avesse dimostrato che la Colombia era un paese rappresentativo più appropriato della Turchia.
(65)
La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni contenute nella seconda nota secondo cui la Colombia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.3.2.
Determinazione del costo del lavoro
(66)
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, i denuncianti hanno sostenuto che la Commissione non aveva spiegato in che modo avesse definito il costo del lavoro e quali adeguamenti fossero stati effettuati per rispecchiare la realtà del costo del lavoro sulla base delle statistiche turche.
(67)
Data la differenza tra il costo del lavoro indicato dai denuncianti nelle loro osservazioni in merito alla seconda nota sui fattori produttivi e le cifre utilizzate dalla Commissione nel regolamento provvisorio, i denuncianti hanno chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo di conseguenza. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le ultime informazioni disponibili riguardanti le ore di lavoro settimanali effettive e il costo medio mensile del lavoro per ciascuna attività economica e non le «ore medie mensili retribuite, i salari e le retribuzioni lordi per attività economica» del 2022, come indicato nella seconda nota
(
12
)
. I denuncianti hanno inoltre rilevato che i costi a carico dei datori di lavoro per i contributi previdenziali e al fondo di disoccupazione sono stati sottostimati in Turchia, in quanto la responsabilità assicurativa totale dei datori di lavoro rispetto al costo totale del lavoro era pari soltanto al 22,75 %.
(68)
Come indicato al considerando 133 del regolamento provvisorio, i valori del parametro di riferimento per il costo del lavoro si basavano sul costo orario medio del lavoro per il 2022 per l’attività economica «Fabbricazione di metalli di base», codice NACE 24 secondo la classificazione NACE Rev. 2, ulteriormente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi al consumo sul mercato interno
(
13
)
in modo da rispecchiare i costi per il periodo dell’inchiesta. Non sono stati pertanto apportati ulteriori adeguamenti al costo del lavoro.
(69)
La Commissione ha confermato la sua intenzione di utilizzare le statistiche adeguate pubblicate dall’Istituto turco di statistica
(
14
)
per il settore «Fabbricazione di metalli di base», come indicato al considerando 67, in quanto fonte statistica affidabile per questo fattore, anziché i dati Eurostat, che l’industria dell’Unione riteneva più affidabili delle statistiche pubblicate dall’Istituto turco di statistica. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, comunque, i denuncianti non hanno addotto alcun motivo valido che potesse modificare tale approccio.
(70)
I denuncianti hanno inoltre sostenuto che le loro osservazioni relative al metodo di calcolo delle spese generali di produzione nella costruzione del valore normale non erano state prese in considerazione dalla Commissione. I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione violerebbe l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base se utilizzasse la percentuale di spese generali dei produttori esportatori basata su voci di costo interessate da distorsioni significative. I denuncianti hanno chiesto alla Commissione di riesaminare questo punto utilizzando metodi di calcolo alternativi che potrebbero consentire una rappresentazione più accurata delle spese generali effettive.
(71)
Il metodo per determinare le spese generali di produzione è stato spiegato al considerando 132 del regolamento provvisorio. Dato che le spese generali di produzione non sono state individuate separatamente nei dati disponibili del conto economico e sono state considerate incluse nel costo delle merci vendute, il valore delle spese generali di produzione era basato sui dati specifici del produttore esportatore inserito nel campione e applicati al costo di produzione esente da distorsioni «ricalcolato», secondo la normale prassi in simili casi. I denuncianti non hanno fornito alcun approccio alternativo che potrebbe invece essere utilizzato.
3.3.3.
Valore di riferimento utilizzato per i tubi di acciaio legato e non legato
(72)
Tianjin Tianhai ha affermato che l’uso del Global Trade Atlas («GTA») aveva comportato un risultato irragionevole per alcuni fattori produttivi. Secondo quanto sostenuto dal produttore esportatore Tianjin Tianhai, la Commissione dovrebbe adeguare il valore di riferimento per i due tipi di tubi di acciaio senza saldatura per la fabbricazione di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione per tenere conto della diversa composizione chimica e dei relativi prezzi che ne derivano. A tale riguardo, la parte ha affermato che il prezzo unitario rilevato nel GTA e utilizzato dalla Commissione per i due tipi di tubi senza saldatura di acciaio legato e non legato, il secondo quasi due volte meno costoso del primo, non poteva riflettere le «proprietà intrinseche dell’acciaio legato/non legato e i principi commerciali di determinazione dei prezzi nell’industria siderurgica. Tale irrazionalità ha comportato una notevole sovrastima del valore normale di Tianhai, determinando di conseguenza una inutile distorsione della determinazione del margine di dumping».
(73)
Tianjin Tianhai ha osservato che i due codici tariffari scelti dalla Commissione per determinare il prezzo di riferimento dell’acciaio non legato (codici SA 7304 39 82 90 e 7304 39 83 90), pur distinguendo in base al diametro esterno, coprivano una gamma molto ampia di prodotti e includevano tubi di prezzo elevato, come i tubi per caldaie ad alta pressione utilizzati per i locali caldaie nei grandi edifici. La parte ha inoltre osservato che il valore di riferimento per i tubi di acciaio non legato (7304 39 ) era superiore a quello per i tubi di acciaio legato (7304 59 ), il che era illogico.
(74)
Di conseguenza Tianjin Tianhai ha ritenuto che i prezzi di riferimento adottati dalla Commissione a partire dai due codici SA per l’acciaio non legato fossero distorti a causa dei prodotti di prezzo elevato ivi contenuti e ha proposto due metodi per correggere quello che considerava un prezzo medio all’importazione indebitamente gonfiato nell’ambito di tali codici SA.
(75)
Tianjin Tianhai ha proposto in primo luogo di adeguare il prezzo di riferimento per l’acciaio non legato sulla base del prezzo di riferimento attualmente determinato per l’acciaio legato, utilizzando il rapporto ricavato dalla media ponderata dei prezzi per i rispettivi codici SA a 6 cifre (7304 59 per acciaio legato, 7304 39 per acciaio non legato).
(76)
In alternativa, ha proposto di adeguare il prezzo di riferimento per i tubi non in lega sulla base del prezzo di riferimento attualmente determinato per i tubi in lega, applicando il rapporto tra il costo di produzione dei tubi non in lega e il costo di produzione dei tubi in lega indicato nei dati sui costi di produzione effettivi di Tianjin Tianhai verificati dalla Commissione.
(77)
La Commissione ha convenuto con Tianjin Tianhai che, considerata la differenza di prezzo oggettiva tra i due tipi di acciaio senza saldatura, legato e non legato, non sarebbe logico utilizzare un prezzo di riferimento per i tubi di acciaio non legato superiore a quello dei tubi di acciaio legato.
(78)
La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha ricalcolato il valore normale per la società adottando l’approccio del rapporto al livello di 6 cifre proposto da Tianhai Tianjin al considerando 75, con il risultato di una diminuzione.
(79)
Come dimostrato nella sezione 3.3 del regolamento provvisorio, i costi di produzione cinesi sono distorti. La Commissione non ha dunque ritenuto opportuno utilizzare un metodo basato sui costi di Tianjin Tianhai. La Commissione ha pertanto ritenuto appropriato il metodo proposto da Tianjin Tianhai, che consisteva nell’utilizzare il rapporto ricavato dalla media ponderata dei prezzi per i rispettivi codici SA a 6 cifre (7304 59 per l’acciaio legato, 7304 39 per l’acciaio non legato) secondo l’approccio al livello di 6 cifre per adeguare il valore di riferimento per i tubi di acciaio non legato indicato alla tabella 1 del regolamento provvisorio.
(80)
La Commissione ha pertanto rivisto il valore di riferimento per i tubi di acciaio non legato(codice SA 7304 39 ) portandolo a 5 850 CNY/tonnellata.
(81)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni i denuncianti hanno dichiarato per la prima volta che l’adeguamento del valore di riferimento provvisorio del tubo in acciaio non legato non era giustificato, sostenendo che il valore di riferimento provvisorio del tubo in acciaio poteva essere già sottovalutato a causa del mix del prodotto, e hanno esortato la Commissione a ripristinare il valore originale,
(82)
I denuncianti hanno inoltre sostenuto che, in caso di adeguamenti, la Commissione dovrebbe utilizzare i codici doganali «adeguati» per i tubi di acciaio legato e che il codice 7304 59 30 non era quello corretto. A tale riguardo, hanno fatto riferimento alla denuncia e a determinate norme industriali per la produzione di HPSC relative alla composizione chimica dei tubi di acciaio utilizzati per la fabbricazione di HPSC. I denuncianti hanno inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi su un codice doganale più specifico per calcolare i corrispondenti valori di riferimento per i tubi di acciaio legato e non legato a seconda dei rispettivi diametri.
(83)
Qualora la Commissione non utilizzasse tale codice doganale specifico ed effettuasse un adeguamento del valore di riferimento provvisorio per l’acciaio non legato, i denuncianti hanno inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe basare tale adeguamento sui prezzi di riferimento internazionali per i tubi senza saldature (Preston Pipes) durante il PI e hanno proposto varie alternative a tale riguardo.
(84)
Sullo stesso argomento, Zhejiang Winner ha inoltre sostenuto che il metodo di adeguamento era irragionevole e ha fatto riferimento alla quota rispettivamente diversa di tubi di acciaio legati/non legati utilizzati per la produzione di HPSC contenuta nel volume di importazioni per i codici SA utilizzato per calcolare l’adeguamento controverso. Ha quindi sostenuto che la Commissione dovrebbe tornare al valore di riferimento stabilito nella fase provvisoria.
(85)
Sulla questione, la Commissione ha osservato che alle parti interessate sono già state offerte due possibilità di presentare osservazioni sui valori di riferimento utilizzati per calcolare il valore normale: una volta dopo la pubblicazione della seconda nota il 7 marzo 2025 e una volta dopo l’istituzione delle misure provvisorie il 5 agosto 2025. Le parti interessate non si sono avvalse di tali opportunità per presentare osservazioni sugli stessi valori di riferimento proposti o utilizzati. Non erano pervenute osservazioni neppure dopo che BTIC aveva presentato le sue osservazioni sulle misure provvisorie.
(86)
Nel merito, la Commissione ha ritenuto che gli adeguamenti proposti dai denuncianti non possano essere accettati in quanto si basavano su valori di riferimento internazionali che erano scollegati dal paese rappresentativo selezionato e quindi dalla fonte del pertinente fattore produttivo da adeguare.
(87)
Per quanto riguarda l’argomentazione di Zhejiang Winner, la Commissione non ha ritenuto che la quota di tubi, tanto di acciaio legato quanto non legato, dovesse effettivamente essere un fattore determinante, in quanto lo scopo dell’adeguamento era stabilire un rapporto tra tubi di acciaio legato e non legato per riflettere la realtà del mercato e le differenze di prezzo normalmente osservate tra i due tipi di tubi di acciaio. Più specificamente, la Commissione si è basata su un volume maggiore di importazioni nei due codici SA e ha confrontato il prezzo unitario corrispondente per calcolare la base per l’adeguamento tra i due tipi di tubi di acciaio. Poiché Zhejiang Winner non ha proposto alcun metodo alternativo per adeguare il valore di riferimento dei tubi di acciaio legato, che era sovrastimato, la Commissione ha deciso di mantenere il metodo suggerito da BTIC e di respingere l’argomentazione di Zhejiang Winner.
(88)
Zhejiang Winner ha inoltre sostenuto che l’adeguamento al ribasso del valore di riferimento per gli acciai non legati non fosse giustificato in quanto si basava sulla presunzione errata che il valore di riferimento per i tubi di acciaio legato dovesse essere superiore a quello per i tubi di acciaio non legato. Sull’argomento ha sostenuto che anche altri elementi, quali la resistenza allo snervamento e alla trazione, hanno un impatto significativo sui prezzi di mercato.
(89)
Zhejiang Winner ha inoltre sostenuto che il motivo di fondo suggerito da BTIC per effettuare un adeguamento e il riferimento a un’inchiesta antidumping turca sui tubi senza saldatura
(
15
)
, relativa a un periodo dell’inchiesta compreso tra il 2018 e il 2020, non era appropriato, in quanto il periodo dell’inchiesta del presente procedimento non coincideva. Inoltre Zhejiang Winner ha sostenuto che la Commissione non si è basata su elementi di prova positivi e su un esame obiettivo per effettuare tale adeguamento.
(90)
La Commissione ha espresso disaccordo con Zhejiang Winner e ha fatto riferimento a prezzi di riferimento internazionali quali i Preston Pipes, che confermano l’esistenza di un differenziale di prezzo tra i tubi di acciaio legato e non legato. La Commissione ha inoltre osservato che, sebbene i prezzi sul mercato della RPC siano distorti, le informazioni presentate dai produttori esportatori inclusi nel campione e verificate dalla Commissione hanno rivelato anch’esse l’esistenza di tale differenziale di prezzo tra i tubi di acciaio legato e non legato, che giustifica l’adeguamento effettuato dalla Commissione. Su tale base, la Commissione ha ritenuto di essersi basata su prove positive e di aver effettuato una valutazione obiettiva dei fatti. Per quanto riguarda il riferimento all’inchiesta turca, la Commissione non si è basata principalmente su tale elemento per accogliere l’argomentazione di BTIC, ma piuttosto sulla conoscenza del mercato e sul differenziale di prezzo osservato tra i valori di riferimento calcolati per i tubi di acciaio legato e non legato. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.
(91)
Zhejiang Winner ha inoltre osservato che i tubi di acciaio legato sono indispensabili e utilizzati nella maggior parte dei tipi di bombole a causa dell’elevata pressione che una HPSC deve sopportare. Zhejiang Winner ha inoltre spiegato che esistono diverse opinioni in merito alla classificazione dell’acciaio al manganese e che dovrebbe essere classificato come acciaio legato se il tenore di manganese è superiore all’1,65 %. In assenza di argomentazioni più specifiche, la Commissione ha preso atto dell’osservazione e non ha intrapreso ulteriori azioni.
3.4.
Calcolo
3.4.1.
Valore normale
(92)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, come descritto ai considerando da 165 a 170 del regolamento provvisorio.
3.4.2.
Prezzo all’esportazione
(93)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società nazionali collegate che agiscono in qualità di operatori commerciali.
(94)
In entrambi i casi, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.5.
Confronto
(95)
Nella fase provvisoria, la Commissione ha effettuato adeguamenti per le commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per l’operatore commerciale collegato di Zhejiang Winner e Tianjin Tianhai deducendo le SGAV degli operatori commerciali collegati e un profitto nozionale del 5 %.
(96)
Tianjin Tianhai ha contestato l’adeguamento effettuato dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per l’operatore commerciale collegato, cioè mediante deduzione delle SGAV degli operatori commerciali collegati e di un profitto nozionale del 5 %
(
16
)
, giustificato da un contratto tra il produttore esportatore e il suo operatore commerciale collegato, Beijing Tianhai Industry Co., Ltd., che dimostra l’esistenza di una clausola compromissoria in caso di conflitto tra i due. Tianjin Tianhai ha ritenuto che la Commissione dovrebbe valutare più in generale le funzioni e il ruolo dell’operatore commerciale collegato prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, anziché limitare la sua analisi a un unico punto del contratto.
(97)
A tale riguardo, Tianjin Tianhai ha sollevato i punti seguenti:
—
l’operatore commerciale collegato acquistava il prodotto in esame esclusivamente da produttori del gruppo;
—
nonostante l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il produttore e l’operatore commerciale collegato, la Commissione dovrebbe comunque esaminare le funzioni e il ruolo che l’operatore commerciale collegato deve svolgere nel quadro delle sue attività commerciali quotidiane e della sua struttura e, più specificamente, se:
a)
esiste un rapporto competitivo tra le due entità
b)
l’operatore commerciale collegato non ha mai acquistato e venduto i prodotti fabbricati da altri produttori
c)
il soggetto giuridico godeva della discrezionalità e della libertà di sviluppare un’impresa di propria iniziativa, senza prestare attenzione all’interesse comune e alle strategie commerciali condivisi
d)
il produttore e l’operatore commerciale collegato avevano un rapporto competitivo o perseguivano i propri obiettivi commerciali.
(98)
Da ultimo, Tianjin Tianhai ha utilizzato come analogia un caso precedente
(
17
)
, in cui la Commissione ha stabilito che due soggetti giuridici indipendenti possono essere considerati un «gruppo», nonostante le loro personalità giuridiche indipendenti e le loro attività commerciali concorrenti. Per analogia, la parte ha affermato che la mera esistenza di un rapporto contrattuale e/o di una clausola compromissoria non dovrebbe comportare automaticamente la conclusione che non si tratta di soggetti appartenenti allo stesso gruppo economico. Nel caso di specie inoltre Tianjin Tianhai ha affermato che, poiché sia il produttore che l’operatore commerciale collegato operavano in modo concertato, condividendo una visione imprenditoriale commerciale comune e obiettivi commerciali, non poteva esistere un conflitto di interessi all’interno del gruppo.
(99)
Tianjin Tianhai infine ha fatto riferimento a una sentenza del Tribunale
(
18
)
del 25 giugno 2015, nella quale una ricorrente
(
19
)
ha addotto, tra l’altro, un motivo composto da due parti:
—
In primo luogo, ha sostenuto che avrebbe dovuto essere riconosciuta l’esistenza di un’entità economica unica tra la ricorrente e una controllata di una
società commerciale collegata
attraverso la quale vendeva il prodotto in esame nell’Unione. Secondo la ricorrente, la sua esistenza escludeva l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base;
—
in secondo luogo, ha sostenuto che non era stato fornito alcun elemento di prova del fatto che la
società commerciale collegata
svolgesse funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni.
(100)
Il Tribunale ha constatato al punto 51 che «al fine di determinare se una società svolga le funzioni di un dipartimento interno di vendita all’esportazione in seno a un gruppo, le istituzioni dovrebbero esaminare le funzioni complessive svolte da tale società nella commercializzazione e nell’esportazione del prodotto in esame nonché di altri prodotti, sia all’interno del gruppo sia nei suoi rapporti con produttori terzi indipendenti». Di conseguenza, Tianjin Tianhai ha ritenuto che la mera esistenza di una «clausola compromissoria» non sarebbe coerente con la summenzionata sentenza del Tribunale e ha invitato la Commissione a rivedere le sue conclusioni provvisorie.
(101)
Al punto 61 della stessa sentenza, il Tribunale ha ritenuto tuttavia che l’esistenza di un contratto scritto costituisse un elemento rilevante per determinare se due entità formassero un’entità economica unica. Nel caso in esame, l’esistenza di un siffatto contratto di vendita tra Tianjin Tianhai e Beijing Tianhai, che comprendeva una clausola compromissoria di cui al considerando 177 del regolamento provvisorio, costituirebbe un ulteriore elemento di prova a dimostrazione del fatto che il rapporto tra la ricorrente e la sua società collegata era organizzato sulla base di normali condizioni commerciali.
(102)
Tale valutazione è stata ulteriormente corroborata dalla presenza negli stessi contratti di vendita tra Tianjin Tianhai e Beijing Tianhai, raccolti durante la visita di verifica in loco, di varie clausole quali le penali da pagare in caso di ritardo nella consegna, il reso per motivi di qualità, le condizioni di trasferimento della proprietà dei beni e le condizioni di pagamento dettagliate tra Tianjin Tianhai e Beijing Tianhai. Altri elementi, quali il fatto che l’operatore commerciale collegato possedeva solo parzialmente il produttore e l’assenza di una clausola di vendita esclusiva, per cui Beijing Tianhai era libera di acquistare il prodotto oggetto dell’inchiesta da qualsiasi fornitore, sono stati ulteriori fattori che hanno consentito di concludere che le due società non costituivano un’entità economica unica.
(103)
Dall’inchiesta è emerso che Beijing Tianhai negoziava direttamente i prezzi di vendita con gli acquirenti indipendenti finali dell’Unione. Dopo la vendita inoltre l’eventuale importo pagato dal cliente finale eccedente il prezzo di vendita iniziale concordato tra Tianjin Tianhai e Beijing Tianhai poteva essere trattenuto da quest’ultima o, in caso contrario, Tianjin Tianhai avrebbe ricevuto la differenza rispetto al prezzo inizialmente concordato. Sia Tianjin Tianhai che Beijing Tianhai inoltre erano coinvolte nelle vendite sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione secondo cui la Commissione non dovrebbe detrarre un importo per le commissioni costruite a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base è stata pertanto respinta.
(104)
Il metodo descritto ai considerando da 173 a 177 del regolamento provvisorio concernente gli adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per l’operatore commerciale collegato di Zhejiang Winner e Tianjin Tianhai deducendo una commissione costruita sulla base delle SGAV degli operatori commerciali collegati e un profitto nozionale del 5 % resta valido.
3.6.
Margini di dumping
(105)
Come descritto ai considerando da 72 a 91, a seguito di una richiesta di Tianjin Tianhai, la Commissione ha rivisto il valore di riferimento utilizzato per i tubi di acciaio non legato, per cui il valore normale dei prodotti contenenti tale fattore produttivo è stato adeguato al ribasso
(106)
In seguito a tali modifiche del livello del margine di dumping per le due società inserite nel campione, la Commissione ha ricalcolato il margine di dumping applicabile alle altre società che hanno collaborato sulla base del dazio applicabile alle due società inserite nel campione. Per tutte le altre società, la Commissione ha basato il proprio calcolo su un volume rappresentativo di vendite all’esportazione verso l’Unione di un produttore esportatore, riferito a due modelli con i margini di dumping più elevati che rappresentano oltre il 5 % del volume esportato di tale produttore esportatore.
(107)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd.
Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd.
Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd.
57,7
Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
59,7
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
58,9
Tutte le altre società
90,3
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(108)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Zhejiang Winner ha messo in dubbio la rappresentatività dell’industria dell’Unione, sostenendo che l’assenza di produttori chiave di estintori significava che l’industria, composta esclusivamente da produttori di HPSC, non era rappresentativa dell’intero settore. Secondo Zhejiang Winner, poiché gli estintori vuoti sono considerati un prodotto simile, i loro produttori dovrebbero essere inclusi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Zhejiang Winner ha sostenuto che tale omissione compromette la rappresentatività dell’industria dell’Unione e che la Commissione dovrebbe escludere gli estintori vuoti dalla definizione del prodotto o includere i loro produttori nella fase definitiva per garantire una valutazione del pregiudizio completa e accurata.
(109)
La Commissione non ha condiviso il parere secondo cui l’industria dell’Unione non è rappresentativa a causa dell’assenza dei produttori di estintori. Solo gli estintori vuoti che rientrano nella definizione del prodotto sono considerati parte della definizione del prodotto. Gli estintori completi e riempiti non rientrano nell’attuale definizione del prodotto. Di conseguenza, solo i produttori di bombole senza saldatura ad alta pressione, comprese quelle destinate all’uso per gli estintori, sono pertinenti per la definizione dell’industria dell’Unione.
(110)
Le HPSC sono un fattore produttivo essenziale per l’industria degli estintori. Tale industria, tuttavia, non produce essa stessa HPSC e agisce solo come utilizzatore a valle, producendo estintori riempiti a partire da HPSC prefabbricate. Le HPSC sono fabbricate, testate e certificate come bombole ad alta pressione a sé stanti per molteplici applicazioni, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli estintori. L’industria degli estintori acquista tali bombole, le riempie con agenti estinguenti, assembla il prodotto finale e le vende sul mercato. Trattare le HPSC e gli estintori come prodotti distinti per la valutazione del pregiudizio equivale a ignorare la catena di approvvigionamento integrata e il rapporto tra questi operatori economici distinti. La Commissione ha pertanto ritenuto che la composizione dell’industria dell’Unione, costituita da produttori di HPSC, rimanesse adeguata per la valutazione del pregiudizio per il settore interessato.
(111)
I produttori di HPSC inseriti nel campione rappresentavano oltre il 40 % della produzione e delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione, il che dimostra che il campione era sufficientemente rappresentativo dell’industria dell’Unione.
(112)
La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Zhejiang Winner, in quanto le HPSC per gli estintori e le HPSC per altri usi sono, di fatto, un unico prodotto simile; non è dunque necessaria alcuna distinzione ai fini della valutazione della rappresentatività dell’industria dell’Unione.
(113)
In assenza di altre osservazioni relative all’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 187 e 188 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell’Unione
(114)
Zhejiang Winner ha anche dichiarato che l’analisi del pregiudizio era viziata in quanto si concentrava esclusivamente sulle HPSC e ometteva gli estintori vuoti, nonostante la loro esplicita inclusione come prodotto simile. Zhejiang Winner ha osservato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, il pregiudizio deve essere valutato sulla base di un esame obiettivo di tutti gli elementi di prova pertinenti, compresi gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi e la loro incidenza sull’industria dell’Unione.
(115)
Zhejiang Winner ha dichiarato altresì che non sono stati forniti dati sugli estintori vuoti per quanto riguarda il consumo, la produzione, le vendite, la quota di mercato o le importazioni durante il periodo in esame. Zhejiang Winner ha sottolineato che tale omissione rendeva incompleta e inesatta la valutazione del pregiudizio.
(116)
La Commissione ha ricordato, come spiegato al considerando 196 del regolamento provvisorio, che gli estintori vuoti non sono stati ignorati, ma che la valutazione statistica poteva essere effettuata solo nella fase definitiva, poiché nella fase precedente i dati sulle importazioni erano disponibili solo per tre mesi non rientranti nel periodo dell’inchiesta ed erano espressi in chilogrammi anziché in pezzi, rendendo i dati provvisori troppo limitati e non rappresentativi per una valutazione significativa.
(117)
La Commissione non ha ritenuto giustificata un’analisi segmentata per gli estintori vuoti. La Commissione si è pertanto basata sui dati sulla produzione e sulle vendite relativi a tutti i tipi di HPSC, compresi gli estintori vuoti, forniti dall’industria dell’Unione e debitamente verificati dalla Commissione, per valutare l’incidenza delle importazioni cinesi oggetto di dumping sulla situazione economica generale dell’industria dell’Unione per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(118)
Poiché sono diventate disponibili dopo la fase provvisoria, le statistiche sugli estintori vuoti relative ai codici TARIC 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21 sono state pienamente integrate nella valutazione definitiva, includendo come indicato al considerando 21 anche una stima del volume potenziale delle importazioni di HPSC classificate con i codici NC 8424 90 80 e 8479 90 70 (cfr. considerando 125 per il metodo utilizzato).
(119)
Dopo l’inclusione delle statistiche sulle HPSC utilizzate per gli estintori vuoti, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell’Unione (in unità/pezzi)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
6 318 530
7 417 559
6 394 357
7 220 019
Indice
100
117
101
114
Fonte:
questionario sugli indicatori macroeconomici, dati dei produttori dell’Unione, Eurostat.
(120)
Dopo l’aggiornamento dei dati sul consumo, la valutazione del consumo è rimasta invariata rispetto alla determinazione provvisoria. A seguito di una forte crescita nel 2022 e di un successivo calo causato da una costituzione di scorte imputabile ad elementi quali il rischio di carenze di approvvigionamento nel contesto della pandemia di COVID-19 o comportamenti inattesi dei consumatori, il consumo dell’Unione è cresciuto del 14 % nel periodo in esame.
(121)
Gli estintori vuoti hanno rappresentato poco meno del 2 % del totale delle importazioni cinesi con i pertinenti codici TARIC durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza il trattamento limitato delle statistiche per gli estintori non riempiti nella fase provvisoria non ha falsato la valutazione complessiva del pregiudizio, in quanto la maggioranza sostanziale delle importazioni e la loro incidenza sull’industria dell’Unione erano già state rilevate.
(122)
Sulla base di quanto precede, tali argomentazioni sono state respinte e le conclusioni generali tratte nella fase provvisoria sono state confermate.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Importazioni in termini di volume dal paese interessato
(123)
Per quanto riguarda i dati sulle importazioni, Zhejiang Winner ha indicato che l’assenza di informazioni statistiche per i codici TARIC 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21 era dovuta al fatto che tali codici sono stati introdotti solo nel marzo 2025. Dai dati storici per i codici precedenti (8424 10 00 10 e 8424 10 00 90) è emerso che le importazioni di estintori vuoti dalla Cina rappresentavano il 21 % delle importazioni totali dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, contrariamente alla risultanza provvisoria del 2 %.
(124)
La Commissione ha riconosciuto che i codici TARIC per le HPSC utilizzate per gli estintori vuoti sono stati introdotti solo dopo la registrazione nel marzo 2025, ossia dopo il periodo dell’inchiesta. I codici NC storici citati da Zhejiang Winner (8424 10 00 10 e 8424 10 00 90) tuttavia erano codici generici per gli estintori, caricati o meno, e non distinguevano gli estintori vuoti rientranti nella definizione del prodotto da altri tipi di estintori non rientranti nella definizione del prodotto, come gli estintori riempiti. Di conseguenza, le cifre ricavate da tali codici storici sovrastimerebbero notevolmente le importazioni del prodotto in esame e non potrebbero quindi fungere da base allo scopo di valutare le importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.
(125)
In assenza di dati precisi sulle importazioni in unità (disponibili solo in peso) per il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha stimato le importazioni del prodotto in esame come segue. In primo luogo, la quota degli specifici estintori vuoti oggetto dell’inchiesta (codici TARIC 8424 10 00 11 e 8424 10 00 12) è stata calcolata nell’ambito del volume totale del codice NC generale 8424 10 00 , applicato come codice ex per il periodo da marzo ad agosto 2025. Tale proporzione è stata poi applicata al totale delle importazioni registrate con il codice ex durante il periodo dell’inchiesta per stimare il volume totale del prodotto in esame. La stessa proporzione è stata applicata ai codici NC 8424 90 80 e 8479 90 70 , con i quali le bombole sono importate come componenti e che fungono da codici paniere. Il peso totale risultante è stato convertito in unità utilizzando il peso medio per pezzo del prodotto venduto più frequentemente dai produttori esportatori inseriti nel campione. Il metodo è stato applicato a tutti i paesi importatori e alle importazioni in termini di valore, con il corrispondente prezzo medio per pezzo calcolato di conseguenza. Tali volumi sono stati successivamente aggiunti a quelli già individuati nella fase provvisoria. Tale approccio ha consentito alla Commissione di ottenere una stima coerente e affidabile dei quantitativi importati, fornendo una solida base per valutare l’incidenza delle importazioni sull’industria dell’Unione.
(126)
Sulla base del metodo descritto sopra, la Commissione ha stimato il quantitativo delle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell’inchiesta come segue:
Tabella 2
Quantitativo delle importazioni (in unità/pezzi) e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Quantitativo delle importazioni dalla RPC (in unità/pezzi)
3 822 064
4 801 030
4 191 986
5 038 241
Indice
100
126
110
132
Quota di mercato (in %)
60
65
66
70
Fonte:
Eurostat.
(127)
In seguito all’inclusione dei nuovi dati sulle HPSC utilizzate per gli estintori vuoti e sulle HPSC importate come parti, la valutazione definitiva dell’andamento delle importazioni dalla RPC è rimasta coerente con la valutazione provvisoria. Le importazioni dalla RPC hanno evidenziato una forte tendenza al rialzo sia in termini assoluti che di quota di mercato, con la Cina che deteneva una posizione dominante pari al 70 % del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(128)
Non sono pervenute altre osservazioni in merito alle importazioni dal paese interessato. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 192 a 200 del regolamento provvisorio.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(129)
Conformemente al metodo applicato ai volumi stimati delle importazioni (cfr. considerando 125), la Commissione ha ricalcolato la media ponderata del prezzo all’importazione dei prodotti originari del paese interessato. L’andamento di tale prezzo medio all’importazione riveduto nel periodo in esame è illustrato di seguito:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (in EUR/pezzo)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Cina
16,08
15,78
14,83
12,02
Indice
100
98
92
75
Fonte:
Eurostat.
(130)
Il prezzo medio all’importazione dei prodotti originari della RPC è risultato superiore a quello stabilito nelle risultanze provvisorie. L’andamento complessivo dei prezzi è comunque rimasto coerente con la valutazione provvisoria. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 201 a 207 del regolamento provvisorio.
(131)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Zhejiang Winner ha sostenuto che l’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione era scorretta. Ha sostenuto che il metodo utilizzato per stimare il consumo di estintori vuoti per il periodo dell’inchiesta mostrava incoerenza temporale, in quanto la Commissione ha applicato un coefficiente di importazione derivato dai dati raccolti dopo tale periodo (marzo-agosto 2025), il che ha asseritamente compromesso la solidità metodologica. Zhejiang Winner ha inoltre affermato che la conversione in unità dei volumi delle importazioni espressi in peso era errata, in quanto la Commissione ha utilizzato un peso medio per unità basato sul prodotto venduto con maggiore frequenza piuttosto che una media ponderata per tutti i tipi di prodotto e i codici NC/TARIC pertinenti. Dato che gli estintori vuoti costituiscono una parte rilevante della definizione del prodotto, Zhejiang Winner ha sostenuto che tali presunti difetti compromettevano l’affidabilità della determinazione complessiva del pregiudizio. Ha chiesto alla Commissione di rivedere la sua metodologia di stima e di divulgare i fattori di conversione dettagliati utilizzati.
(132)
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione ignorasse lo scopo delle stime statistiche utilizzate nell’analisi del pregiudizio. La stima del volume delle importazioni di estintori a vuoto non è intesa a stabilire volumi assoluti precisi, ma a valutare l’evoluzione delle importazioni di HPSC nell’Unione durante il periodo in esame. In tale contesto, l’uso delle stime è stato appropriato e necessario. Se la definizione del prodotto non corrisponde ai codici NC «completi», le stime basate sulle migliori informazioni disponibili consentono alla Commissione di valutare l’andamento delle importazioni sul mercato dell’Unione. La questione pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio è se la tendenza osservata indichi un pregiudizio per l’industria dell’Unione.
(133)
In assenza di dati precisi, si è ritenuto che l’uso di un rapporto derivato da periodi strettamente contigui e di una conversione del peso medio costituissero una base ragionevole e coerente per valutare gli sviluppi del mercato. Zhejiang Winner non ha dimostrato che una presunta imprecisione distorcerebbe l’analisi delle tendenze o altererebbe il quadro generale del pregiudizio. In assenza di prove di perturbazioni significative del mercato o di cambiamenti strutturali, le approssimazioni utilizzate sono sufficienti a cogliere l’evoluzione del mercato. La Zhejiang Winner non ha fornito alcun calcolo alternativo al riguardo. Inoltre, la determinazione del pregiudizio si basa su una serie completa di indicatori, tra i quali i volumi stimati degli estintori vuoti rappresentano solo un elemento.
(134)
La Commissione ha inoltre chiarito che il riferimento, nella divulgazione finale delle informazioni, all’uso delle «vendite più frequenti» era errato. Nell’analisi la Commissione si è basata sull’intera serie di dati sulle vendite comunicati dai produttori esportatori inclusi nel campione, che è stata applicata in modo coerente durante tutto il periodo in esame per stabilire il fattore di conversione pertinente. La stima non si basava quindi su un unico prodotto, bensì sul mix complessivo di prodotti osservato nel campione. In considerazione della riservatezza dei dati utilizzati provenienti dai due produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione non ha potuto divulgare i fattori di conversione dettagliati utilizzati.
(135)
Di conseguenza, la metodologia applicata rimane obiettiva e appropriata ai fini della valutazione dell’andamento delle importazioni sulla base delle migliori informazioni disponibili. L’uso di stime non compromette l’affidabilità dell’analisi del pregiudizio, consentendo alla Commissione di acquisire una solida comprensione dell’evoluzione del mercato in assenza di dati sulle importazioni che coprano solo la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, e la valutazione delle tendenze e le conclusioni dell’analisi del pregiudizio sono rimaste pertanto invariate.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
(136)
Come indicato al considerando 21, in una fase successiva della procedura la Commissione ha individuato alcuni tipi di HPSC importati come «parti di altre merci», per i quali non erano disponibili statistiche, e che pertanto non sono stati inclusi nell’analisi macroeconomica. Tale distinzione, tuttavia, non è pertinente per la valutazione microeconomica. Ai fini dell’analisi del pregiudizio, tutti i tipi di HPSC che fanno parte del prodotto in esame sono stati esaminati in modo esaustivo. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati sulla base dell’intero prodotto in esame fabbricato e venduto dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, comprese le HPSC che sono parti di altre merci. Di conseguenza l’inclusione di tali HPSC non pregiudica la validità o la rappresentatività del campione, che continua a rispecchiare la situazione dell’industria dell’Unione nel suo complesso.
(137)
Dato che il consumo è leggermente aumentato, le quote di mercato dell’industria dell’Unione sono state ricalcolate. La tabella 6 del regolamento provvisorio è riveduta come segue:
«
Tabella 6
Quota di mercato dell’industria dell’UE
2021
2022
2023
PI
Quota di mercato (in %)
30
25
23
21
Fonte:
risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici e risposte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.».
(138)
Come già notato nel regolamento provvisorio, la quota di mercato dei produttori dell’Unione ha continuato a diminuire costantemente. È scesa dal 30 % nel 2021 al 25 % nel 2022, per poi scendere ulteriormente al 23 % nel 2023, fino a raggiungere appena il 21 % nel PI. Tale erosione su base annua della quota di mercato riflette la progressiva riduzione della presenza dell’industria dell’Unione nel proprio mercato.
(139)
In assenza di osservazioni relative alla situazione economica dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 208 a 245 del regolamento provvisorio.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(140)
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione era adeguatamente definita e sufficientemente rappresentativa, che l’integrazione dei dati definitivi sulle HPSC utilizzate per gli estintori e come parti non ha modificato le tendenze stabilite nella fase provvisoria e che il metodo utilizzato per stimare le importazioni era solido in assenza di dati precisi per il periodo dell’inchiesta. Dall’analisi aggiornata sono emersi incrementi sostanziali in termini di volume e di quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, accompagnati da un calo significativo dei prezzi, mentre nessun nuovo elemento di prova ha indicato cambiamenti nella valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione. Di conseguenza sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 246 a 250 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(141)
Diversi produttori esportatori hanno messo in dubbio il nesso di causalità tra le importazioni del prodotto in esame dalla Cina e il presunto pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(142)
Ruiying ha sostenuto che le sue esportazioni con il codice NC che inizia con 7311 sono cominciate solo nel 2025 e hanno riguardato volumi minimi, insufficienti per arrecare pregiudizio. Zhejiang Winner ha sostenuto che alcuni dei suoi numeri di controllo del prodotto (NCP) non corrispondevano ad alcun NCP fabbricato dall’industria dell’Unione, suggerendo che tali importazioni non avrebbero potuto contribuire al pregiudizio e implicando l’inesistenza di una produzione di estintori vuoti nell’Unione.
(143)
La Commissione ha stabilito che tali affermazioni erano prive di fondamento fattuale. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, la valutazione del pregiudizio si basa sull’effetto complessivo delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione, tenendo conto del volume totale delle importazioni, dei prezzi e delle tendenze del mercato durante il periodo dell’inchiesta. L’analisi non si concentra sui singoli esportatori o su NCP isolati, ma piuttosto sull’incidenza aggregata di tutte le importazioni oggetto di dumping. La mancata corrispondenza degli NCP, nel 37 % dei casi, non implica che l’industria dell’Unione non fabbricava prodotti comparabili, né nega l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell’industria dell’Unione. Gli NCP possono differire a causa di variazioni delle specifiche tecniche, delle dimensioni o delle varianti del prodotto; essi rientrano comunque nella stessa definizione del prodotto e competono negli stessi mercati. Analogamente, l’avvio tardivo e il volume relativamente modesto delle importazioni di Ruiying non eliminano l’effetto cumulativo delle importazioni cinesi durante il periodo in esame. Anche le importazioni iniziate più avanti nel periodo possono contribuire al pregiudizio attraverso la contrazione dei prezzi, la delocalizzazione del mercato o effetti di anticipazione, che hanno inciso negativamente sulle vendite, sulle strategie di fissazione dei prezzi e sulla redditività dei produttori dell’Unione.
(144)
La Commissione ha osservato che, sebbene solo il 63 % degli NCP dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione corrispondessero a quelli dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, la stragrande maggioranza delle importazioni cinesi corrispondeva a NCP prodotti dall’industria dell’Unione, il che dimostra una sostanziale sovrapposizione dei tipi di prodotto. Tale evidenza ha confermato che la maggior parte delle importazioni oggetto di dumping erano in diretta concorrenza con i modelli fabbricati dall’industria dell’Unione. L’uso di NCP garantisce confronti tra prodotti simili, il che significa che le HPSC sono confrontate solo con prodotti che condividono le stesse caratteristiche fondamentali, quali capacità, pressione nominale, tipo di acciaio e certificazione, garantendo in tal modo che la valutazione del pregiudizio e del dumping sia accurata, rappresentativa e rifletta l’effettiva concorrenza sul mercato. La percentuale di NCP non corrispondenti (37 % di mancata corrispondenza) riflette differenze nelle varianti di prodotto o in prodotti di nicchia specializzati e non indica una carenza di capacità produttiva o l’incapacità dell’industria dell’Unione di fabbricare l’intera gamma di HPSC.
(145)
Zhejiang Winner e Ruiying hanno anche sostenuto che altri fattori, tra cui le fluttuazioni dei costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, la concorrenza delle importazioni da paesi terzi e le variazioni nel consumo dell’Unione, sono stati i principali fattori alla base delle difficoltà economiche dell’industria dell’Unione.
(146)
La Commissione ha contestato tale affermazione e ha riconfermato le sue conclusioni esposte ai considerando da 251 a 268 del regolamento provvisorio, nei quali esaminava anche altri fattori, tra cui le fluttuazioni dei costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, la concorrenza delle importazioni da paesi terzi e le variazioni nel consumo dell’Unione.
(147)
Nel periodo in esame i costi di produzione unitari sono aumentati, riflettendo i maggiori costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, ma l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire tali aumenti sui clienti a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. La parziale diminuzione dei costi osservata durante il periodo dell’inchiesta non ha migliorato in misura sostanziale la situazione finanziaria dei produttori dell’Unione, per cui il solo aumento dei costi non può spiegare il notevole deterioramento della redditività. Al contrario, il calo significativo dei prezzi medi all’importazione ha chiaramente determinato un deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(148)
Analogamente, le importazioni da altri paesi terzi durante il periodo in esame sono state in gran parte stabili o sono addirittura diminuite e le loro quote di mercato non sono aumentate in modo tale da poter arrecare un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Gli operatori di questi paesi si sono concentrati sul mantenimento delle posizioni di mercato esistenti piuttosto che sull’espansione aggressiva della loro presenza sul mercato dell’Unione. Sebbene i prezzi all’importazione da paesi terzi fossero occasionalmente inferiori a quelli degli anni precedenti, il volume delle importazioni in questione non era sufficiente per annullare o addirittura attenuare il nesso di causalità.
(149)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è cresciuto all’incirca del 15 %. Nonostante tale espansione della domanda, l’industria dell’Unione ha registrato notevoli perdite in termini di produzione e di vendite, a ulteriore dimostrazione del fatto che le variazioni del consumo complessivo non potevano spiegare il pregiudizio subito né attenuare il nesso di causalità.
(150)
La Commissione ha pertanto concluso che tali argomentazioni sono infondate e che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono state la causa principale del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Nel complesso, la tempistica, l’entità e l’andamento del declino economico dell’industria dell’Unione sono strettamente in linea con l’impennata delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, confermando che tali importazioni sono state la causa primaria e decisiva del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(151)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
(152)
Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Come indicato ai considerando da 286 a 293 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, erano soddisfatte. Poiché nessuna parte interessata ha presentato osservazioni per contestare tali risultanze, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni in merito all’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
6.1.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
6.1.1.
Osservazioni generali sull’uso di pezzi nell’analisi del pregiudizio nella fase provvisoria
(153)
Zhejiang Winner ha sostenuto che l’uso di «pezzi» come unità di misura ha falsato il calcolo del margine di pregiudizio in quanto i suoi piccoli estintori portatili non sono paragonabili, in termini di dimensioni o peso, alle grandi bombole industriali senza saldatura ad alta pressione (HPSC). La parte ha quindi suggerito che l’analisi si dovesse basare sul peso anziché sulle unità.
(154)
Questa argomentazione è stata respinta. Nel corso di normali operazioni commerciali, le bombole senza saldatura ad alta pressione vuote sono vendute, fatturate e prezzate a pezzo e non a peso. Il mercato non valuta le HPSC in base alla loro massa, ma piuttosto secondo una serie di parametri tecnici e commerciali, tra cui il tipo di acciaio, la pressione di progetto, la precisione di fabbricazione, il trattamento superficiale, la filettatura, la configurazione delle valvole e le certificazioni richieste (come quelle secondo la direttiva sulle apparecchiature a pressione o la direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili). Tali caratteristiche determinano le prestazioni, la conformità e il valore di mercato dell’HPSC molto più direttamente del suo peso.
(155)
Inoltre gli NCP utilizzati nell’inchiesta indicano già le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle HPSC, tra cui capacità, tolleranza alla pressione, tipo di acciaio e uso previsto. Questa granularità garantisce un confronto tra prodotti simili nell’ambito di ciascun NCP che rispecchi adeguatamente le differenze in termini di dimensioni, applicazione o progetto.
(156)
A fini di completezza, tuttavia, la Commissione ha effettuato anche un confronto del peso per NCP tra prodotti cinesi e prodotti dell’Unione. Tale analisi ha confermato che le HPSC cinesi esportate erano generalmente più pesanti di quelle comparabili prodotte nell’Unione. Di conseguenza, se l’analisi fosse basata sul peso, comporterebbe di fatto margini di pregiudizio più elevati.
(157)
L’uso dei «pezzi» come unità di misura è pertanto rimasto valido dal punto di vista metodologico e rappresentativo delle realtà del mercato, mentre l’uso degli NCP ha garantito un solido confronto tra prodotti simili.
6.1.2.
Margine di pregiudizio
(158)
La Commissione osserva che nel regolamento provvisorio sono stati individuati errori materiali, in particolare nelle tabelle di cui ai considerando 282 e 309. In particolare il margine di underselling indicato per BTIC avrebbe dovuto essere 21 % anziché 48 % e il margine di underselling per altre società che hanno collaborato avrebbe dovuto essere 175,4 %. Tali rettifiche sono state indicate nella lettera di accompagnamento (lettera di divulgazione AD724) inviata a tutte le parti e archiviata nel fascicolo pubblico.
(159)
Nei considerando da 273 a 283 del regolamento provvisorio la Commissione ha illustrato il metodo utilizzato per stabilire i margini adeguati per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Poiché non sono pervenute osservazioni in merito alla determinazione del margine di underselling, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni e il metodo illustrato in tali considerando.
6.1.3.
Confronto tra margine di dumping e margine di underselling
(160)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima verificato se il margine di dumping provvisoriamente accertato fosse superiore al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. A tal fine la Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato con il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue:
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di underselling (in %)
Gruppo Winner
59,7
283,6
Gruppo BTIC
57,7
21
Altre società che hanno collaborato
58,9
175,4
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
90,3
322,8
(161)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, la Commissione ha concluso nel regolamento provvisorio che il livello appropriato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping.
(162)
Poiché il margine di underselling per il produttore esportatore gruppo BTIC era inferiore rispetto al margine di dumping, la Commissione ha valutato se vi fossero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
6.2.
Distorsioni relative alle materie prime
(163)
In assenza di osservazioni riguardanti le distorsioni relative alle materie prime, sono stati confermati i considerando da 287 a 294 del regolamento provvisorio.
6.2.1.
Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
(164)
Il gruppo BTIC ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto applicare la regola del dazio inferiore, osservando che il margine di pregiudizio stabilito al 21 % era notevolmente inferiore al margine di dumping provvisorio del 90,3 %. Secondo la società, ciò indicava che un dazio basato sul margine di pregiudizio sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. BTIC ha inoltre affermato che un dazio basato sull’intero margine di dumping escluderebbe di fatto la società dal mercato dell’Unione e fornirebbe una protezione eccessiva all’industria dell’Unione, creando potenzialmente una posizione dominante a scapito degli utilizzatori a valle. BTIC ha sostenuto altresì che la non applicazione della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base non dovrebbe essere automatica, anche nei casi in cui si riscontrano distorsioni relative alle materie prime, facendo riferimento ad altre inchieste, come quella relativa all’acciaio inossidabile laminato a caldo originario della Cina, in cui la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore nonostante argomentazioni analoghe.
(165)
La Commissione ha valutato attentamente tali argomentazioni e le ha ritenute infondate. Come stabilito ai considerando da 287 a 294 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito in via provvisoria, e ora conferma, che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base erano soddisfatte. L’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di distorsioni significative che incidono sui costi e sui prezzi delle principali materie prime utilizzate nella produzione di HPSC in Cina. In tali circostanze, l’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base prevede che non si applichi la regola del dazio inferiore, in quanto tali distorsioni impediscono alle forze di mercato di operare normalmente e compromettono quindi l’affidabilità dei confronti tra prezzi e costi.
(166)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base, la Commissione si è adoperata attivamente per ottenere informazioni dalle parti interessate al fine di determinare se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio. A tale proposito, la Commissione ha esaminato tutte le informazioni pertinenti, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell’Unione.
(167)
In assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori o degli importatori e conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base, la Commissione ha però concluso che è nell’interesse dell’Unione applicare l’articolo 7, paragrafo 2
bis
.
(168)
La Commissione ha inoltre respinto l’asserzione secondo cui un dazio corrispondente al margine di dumping fornirebbe una protezione eccessiva o causerebbe distorsioni della concorrenza a favore dell’industria dell’Unione. Le misure antidumping hanno l’obiettivo di ripristinare condizioni commerciali eque ed eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, ma non di conferire un vantaggio all’industria dell’Unione. L’applicazione dell’intero margine di dumping garantisce che le distorsioni individuate siano adeguatamente neutralizzate e che la concorrenza nel mercato dell’Unione sia ripristinata su una base equa e sostenibile.
(169)
Da ultimo la Commissione ha osservato che il riferimento di BTIC ad altre inchieste, come quella relativa all’acciaio inossidabile laminato a caldo originario della Cina, non è pertinente. Ogni inchiesta si basa su circostanze e condizioni di mercato specifiche. Nel caso di specie, gli elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime indotte dallo Stato giustificavano la non applicazione della regola del dazio inferiore conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(170)
Su tale base la Commissione ha concluso che le condizioni per la disapplicazione della regola del dazio inferiore erano soddisfatte e ha pertanto confermato che le misure definitive dovrebbero essere basate sull’intero margine di dumping stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato.
(171)
In assenza di altre osservazioni concernenti l’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, sono stati confermati i considerando da 295 a 308 del regolamento provvisorio.
6.2.2.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
(172)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 308 del regolamento provvisorio, secondo cui non esistevano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di HPSC originarie della RPC.
6.3.
Conclusioni sul livello delle misure
(173)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese
Gruppo BTIC
57,7
Repubblica popolare cinese
Gruppo Winner
59,7
Repubblica popolare cinese
Altre società che hanno collaborato
58,9
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
90,3
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori
(174)
EUROFEU ha sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping sulle HPSC non sarebbe nell’interesse dell’Unione. La parte ha affermato che le misure comprometterebbero la sicurezza dell’approvvigionamento, comporterebbero aumenti eccessivi dei costi per gli utilizzatori a valle e creerebbero perturbazioni dovute alle lunghe procedure di certificazione necessarie per cambiare fornitore.
(175)
La Commissione ha esaminato attentamente tali argomentazioni e le ha ritenute infondate. L’inchiesta ha stabilito che non vi sono indicazioni di un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento. I produttori dell’Unione possiedono la capacità tecnica e sono disposti a destinare capacità al segmento della protezione antincendio una volta ripristinate condizioni di mercato eque. L’attuale mancanza di approvvigionamento interno da parte del settore della protezione antincendio è dovuta principalmente alla depressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che ha scoraggiato la produzione dell’Unione nel corso del tempo.
(176)
La Commissione ha osservato inoltre che le dimensioni del mercato delle HPSC per le applicazioni antincendio erano state sovrastimate. I dati forniti dalle parti interessate comprendevano bombole saldate e di alluminio, che non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Il segmento pertinente oggetto dell’inchiesta rappresenta dunque solo una quota limitata della domanda totale. È inoltre risultato che diversi paesi terzi, come gli Stati Uniti, l’India, la Turchia, la Corea del Sud e gli Emirati arabi uniti, dispongono di una capacità inutilizzata sufficiente per rifornire il mercato dell’Unione a prezzi equi, se necessario. L’esperienza dimostra altresì che le esportazioni cinesi verso l’Unione sono proseguite anche dopo l’istituzione dei dazi in casi comparabili, anche se a livelli di prezzo non pregiudizievoli.
(177)
Sebbene l’istituzione di dazi possa comportare aumenti dei costi per gli utilizzatori a valle, tale onere è stato considerato proporzionato ai vantaggi di ripristinare una concorrenza leale, garantire un approvvigionamento affidabile e consentire ai produttori dell’Unione di riconquistare una produzione e una quota di mercato sostenibili.
(178)
Su tale base la Commissione ha concluso che l’adozione di misure definitive non metterebbe a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento, ma ripristinerebbe invece la concorrenza leale e rafforzerebbe la resilienza dell’industria dell’Unione. Le argomentazioni presentate da EUROFEU sono state pertanto respinte.
(179)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hydac ha presentato una richiesta di esenzione per l’uso finale, sostenendo che i suoi gusci di accumulatori a sacca sono distinti da altri prodotti HPSC, non sono facilmente intercambiabili e non sono sufficientemente disponibili sul mercato dell’Unione.
(180)
Hydac ha sostenuto che i suoi gusci sono in parte fabbricati su misura, adattati a condizioni operative specifiche, con valvole, rivestimenti e materiali personalizzati, e che l’assemblaggio, le prove e la documentazione aggiungono un valore significativo. Ha inoltre posto in rilievo il rispetto delle norme internazionali, tra cui PED, ASME, SELO, DNV e il registro Lloyds. Hydac ha inoltre affermato che i suoi gusci non sono intercambiabili a causa di disegni unici, numeri delle parti, assemblaggio e interfacce personalizzati. Hydac ha inoltre sostenuto che i suoi prodotti avevano una disponibilità limitata nell’Unione, adducendo tentativi di approvvigionamento falliti, scarsa capacità dei fornitori e dipendenza da produttori di paesi terzi.
(181)
In via preliminare la Commissione ha osservato che Hydac non ha fornito una descrizione sufficientemente dettagliata dei prodotti per i quali ha chiesto un’esenzione per l’uso finale.
(182)
La Commissione ha inoltre osservato che, sebbene i gusci di Hydac descritti dalla società comportino una personalizzazione e un’ulteriore trasformazione, ciò non altera le caratteristiche fisiche, tecniche o funzionali fondamentali dei gusci, che rimangono recipienti a pressione standard contenenti una sacca per lo stoccaggio di energia idraulica. Tali caratteristiche, pur incidendo sulla personalizzazione e sul valore aggiunto, non modificano le caratteristiche essenziali dei gusci e non impediscono la sostituzione con altri prodotti HPSC e pertanto non limitano l’approvvigionamento da fonti alternative. Al riguardo la Commissione ha osservato che la società non ha risposto al questionario e che la sua collaborazione si è limitata alla presentazione di osservazioni non suffragate da elementi di prova a dimostrazione della presunta indisponibilità di tali prodotti sul mercato dell’Unione. Dall’inchiesta è emerso invece che i prodotti in questione erano fabbricati dall’industria dell’Unione.
(183)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la richiesta di esenzione per l’uso finale presentata da Hydac era incompleta per quanto riguarda il prodotto da coprire e che l’argomentazione della mancanza di disponibilità non era suffragata da elementi di prova. La richiesta di esenzione per l’uso finale è stata pertanto respinta.
7.2.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(184)
In assenza di ulteriori osservazioni in merito all’interesse dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 310 a 324 del regolamento provvisorio e ha concluso in via definitiva che l’istituzione di dazi antidumping sulle HPSC importate dalla Cina è giustificata e non è contraria all’interesse dell’Unione.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(185)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(186)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di underselling (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese
Gruppo BTIC
57,7
21
57,7
Repubblica popolare cinese
Gruppo Winner
59,7
283,6
59,7
Repubblica popolare cinese
Altre società che hanno collaborato
58,9
175,4
58,9
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
90,3
322,8
90,3
(187)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio quindi si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(188)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione
(
20
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(189)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(190)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(191)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l’aliquota/le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(192)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(193)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
(194)
Le statistiche relative alle HPSC spesso sono espresse in numero di pezzi. Non esiste però una unità statistica supplementare per le HPSC indicate per tutti i codici NC specifici applicabili per il prodotto in esame nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
(
21
)
. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici NC e TARIC.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(195)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Riscossione retroattiva
(196)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(197)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(198)
Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie. Non è stato possibile osservare un ulteriore aumento sostanziale nemmeno nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura della presente inchiesta (6 dicembre 2024) e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (luglio 2025):
Volume medio mensile delle importazioni in pezzi nel PI
Volume medio mensile delle importazioni in pezzi nel periodo dicembre 2024 – luglio 2025
RPC
444 456,92
314 786,38
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(199)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
22
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(200)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d’appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole, attualmente classificate con i codici NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 , ex 8424 10 00 , ex 8424 90 80 ed ex 8479 90 70 (codici TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11, 8424 10 00 21, 8424 90 80 60 e 8479 90 70 60) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
59,7
89TF
Repubblica popolare cinese
Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd.
Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd.
Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd.
57,7
89TG
Repubblica popolare cinese
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
58,9
Cfr. l’allegato
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
90,3
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della repubblica popolare cinese.
4. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, indipendentemente dalla sua origine, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, qualora non sia già definita un’altra unità supplementare per uno specifico codice NC e, di conseguenza, per i codici TARIC dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
5. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito al numero di pezzi importati con i codici NC/TARIC di cui al paragrafo 1.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1711 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
ottobre 2023 al 30 settembre 2024);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/7403, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7403/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione, del 24 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/531, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/531/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1711 della Commissione del 4 agosto 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1711, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1711/oj
).
(
5
)
Considerando da 42 a 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2163, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj
).
(
6
)
Punto 4.3 (Disposizioni di punzonatura), tabella 1 (punzonatura), posizione 23, punzonature facoltative.
(
7
)
t25.003143.
(
8
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2
.
(
9
)
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari
(→ Comunicati stampa → selezionare Electricity electricity market board decisions).
(
10
)
http://www.turkstat.gov.tr
(→ Comunicati stampa → selezionare Natural Gas prices).
(
11
)
https://www.ternium.com/es/hecho-con-acero
.
(
12
)
AD724_HPSC_2 Seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale (t25.003184).
(
13
)
TurkStat, Labour cost indices, 2009-2024 [2021 = 100] (
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682&dil=2
).
(
14
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2
.
(
15
)
Cfr. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ No 2022/19).
(
16
)
Considerando 177 del regolamento provvisorio. «Il profitto nazionale del 5 % era in linea con il profitto dedotto in altri casi recenti relativi al settore dell’acciaio riguardanti prodotti che integrano fattori produttivi dell’acciaio in assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti», come il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1915, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1915/oj
) (cfr. considerando 252).
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1151 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1151, 12.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1151/oj
).
(
18
)
Causa T-26/12,
PT
Musim Mas/Consiglio
, ECLI:EU:T:2015:437.
(
19
)
PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas è una società con sede a Medan (Indonesia).
(
20
)
Email:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
(
21
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
(
22
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
RPC
Anhui Clean Energy Co. Ltd.
89TH
RPC
Chasing Technology (Changxing) Co., Ltd
89TI
RPC
Jiangsu Minsheng Heavy Industry Co., Ltd.
89TJ
RPC
Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd.
89TK
RPC
Shandong Hongsheng Pressure Vessel Co., Ltd.
89TL
RPC
Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Co., Ltd
89TM
RPC
Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Dezhou Co., Ltd.
89TN
RPC
Shandong Yongan Special Equipment Co., Ltd
89TO
RPC
Shaoxing Reach Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
89TP
RPC
Sinoma Science & Technology (Chengdu) Co., Ltd.
89TQ
RPC
Sinoma Science & Technology (Jiujiang) Co., Ltd.
89TR
RPC
Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd.
89TS
RPC
Zhejiang Jindun Pressure Vessel Co., Ltd.
89TT
RPC
Zhejiang Rein Hytec Co., Ltd.
89TU
RPC
Zhejiang Super Power Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
89TV
RPC
Zhuolu High Pressure Vessel Co., Ltd.
89TW
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/244/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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