Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0262/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

Pubblicato: 14/02/2019 In vigore dal: 14/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/262 of 14 February 2019 amending Council Implementing Regulation (EU) No 430/2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron, originating in the People's Republic of China and Thailand and terminating the proceeding with regard to Indonesia

Testo normativo

15.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/262 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ( 2 ) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote comprese tra il 14,9 % e il 57,8 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con il codice della nomenclatura combinata (NC) ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. (2) Con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17, Profit Europe ( 3 ) , la Corte di giustizia ha stabilito che la NC deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 7307 19 90 come altri accessori fusi, anziché nella sottovoce 7307 11 10 come accessori di ghisa non malleabile, oppure nella sottovoce 7307 19 10 come accessori di ghisa malleabile. (3) In seguito a tale sentenza, le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10 sono state modificate eliminando gli accessori di ghisa a grafite sferoidale da tale codice NC. (4) Il regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione ( 4 ) , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ha fatto esplicitamente riferimento alla classificazione degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) con il codice NC 7307 19 10. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 continua a fare riferimento a tale classificazione con il codice NC 7307 19 10 come accessori di ghisa malleabile. Il riferimento al codice NC è ora incoerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10. (5) Il codice NC ex 7307 19 90 e il codice TARIC corrispondente dovrebbero pertanto essere compresi anch'essi fra i codici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 per quanto riguarda le merci la cui importazione è soggetta al dazio antidumping definitivo. (6) Al fine di garantire l'effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: « Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia »; 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia ( GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2018, cause riunite C-397/17 e C-398/17, Profit Europe NV contro Belgische Staat , ECLI:EU:C:2018:564. ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU L 318 del 15.11.2012, pag. 10 ).

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