Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0276/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/276 della Commissione, del 5 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 05/02/2026 In vigore dal: 05/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/276 della Commissione, del 5 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/276 of 5 February 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels, originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/276 6.2.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/276 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 9 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di granturco dolce originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 25 ottobre 2024 dall’Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 della Commissione, («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 10 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione, Sunflower Group e Tongfa Group, hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito a presunti errori materiali nel calcolo dei relativi margini di dumping. La Commissione ha ritenuto giustificate alcune argomentazioni e ha adeguato i margini di dumping di conseguenza. (5) L’8 agosto 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione, ( 4 ) («regolamento provvisorio»). 1.4. Fase successiva della procedura (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, Sunflower Group, Tongfa Group, la China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products («CFNA»), in rappresentanza dei produttori esportatori ( 5 ) , e la FRUCOM, un’associazione di importatori e operatori commerciali dell’Unione di prodotti alimentari, tra cui il granturco dolce, hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. (7) Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con la FRUCOM. (8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (9) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La CFNA e Tongfa Group hanno presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. 1.5. Argomentazioni in merito all’apertura (10) In assenza di osservazioni riguardanti l’apertura del procedimento, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 28 del regolamento provvisorio. 1.6. Campionamento (11) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori esportatori della Cina, dei produttori dell’Unione e degli importatori indipendenti, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (12) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 35 a 39 del regolamento provvisorio. 1.8. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base (13) In assenza di osservazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base in relazione all’esistenza di distorsioni significative in Cina, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 40 del regolamento provvisorio. (14) Sono pervenute ulteriori osservazioni da parte di Sunflower Group e Tongfa Group in relazione ai considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio. Tali osservazioni sono state esaminate nelle sezioni 3.2, 3.3 e 3.4. 1.9. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (15) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 43 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (16) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e da granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (17) Il granturco dolce è utilizzato per il consumo umano. Il prodotto è solitamente presentato in scatola, ma anche in vetro, tetrapack o sacchetti. (18) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 44 a 48 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (19) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la procedura, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 49 a 58 del regolamento provvisorio. 3.2. Valore normale 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (20) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti l’esistenza di distorsioni significative, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 62 a 152 del regolamento provvisorio. 3.2.2. Paese rappresentativo Osservazioni generali (21) L’utilizzo della Malaysia come paese rappresentativo è stato discusso nei considerando da 153 a 187 del regolamento provvisorio. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Tongfa Group e la FRUCOM hanno sostenuto che per il calcolo dei dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e ai profitti sarebbe stato opportuno utilizzare la società thailandese Sunsweet in quanto quest’ultima produceva il prodotto in esame ed era pertanto più appropriata rispetto alla società malese Fraser and Neave Holdings BHD («F&N»), che produceva semplicemente prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Tuttavia, come spiegato ai considerando 172 e 175 del regolamento provvisorio, la Thailandia era stata esclusa come paese rappresentativo a causa dei grandi quantitativi di importazioni dalla Cina di granturco dolce fresco e lattine. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (22) La FRUCOM ha inoltre osservato che il Messico era stato respinto come paese rappresentativo appropriato a causa della mancanza di dati disponibili sulle SGAV e sui profitti delle società che producono il prodotto oggetto dell’inchiesta, e che ciò dovrebbe applicarsi anche alla Malaysia. Tuttavia, come spiegato ai considerando 176 e 181 del regolamento provvisorio, l’esclusione del Messico era dovuta alla mancanza di importazioni di granturco dolce fresco e al fatto che i dati disponibili relativi alle lattine non erano rappresentativi delle lattine utilizzate nella produzione alimentare. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (23) La FRUCOM ha inoltre osservato che la Malaysia non era un paese rappresentativo appropriato in quanto i relativi prezzi delle importazioni di lattine possono essere distorti a causa dell’influenza di grandi quantitativi di importazioni cinesi. Tuttavia, come indicato al considerando 177 del regolamento provvisorio, non vi erano elementi di prova del fatto che i prezzi delle importazioni in Malaysia di lattine dalla Cina avessero influito sui prezzi di altre importazioni. I prezzi delle lattine importate in Malaysia dalla Cina (circa 14 CNY al kg) erano in effetti notevolmente inferiori a quelli delle importazioni da altri paesi (circa 28 CNY al kg). La FRUCOM non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (24) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il paese rappresentativo, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 153 a 187 del regolamento provvisorio. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni 3.2.3.1. Fattori produttivi Materie prime (25) Tongfa Group ha sostenuto che il codice della nomenclatura doganale malese utilizzato per le lattine, ossia 7310 21 91 , non è appropriato per stabilire il valore di riferimento per il gruppo, in quanto non comprende le lattine di capacità inferiore a un litro e quasi tutte le lattine utilizzate da Tongfa sono di capacità inferiore a un litro. Tongfa Group ha chiesto alla Commissione di individuare un codice che includa espressamente il tipo di lattine utilizzate da Tongfa o, qualora ciò non sia possibile, di utilizzare i dati sulle importazioni rientranti nella sottovoce SA a 6 cifre 7310 21 , che comprende sicuramente le lattine utilizzate da Tongfa. (26) È vero che il codice 7310 21 91 della nomenclatura doganale malese ( 6 ) comprende le lattine di latta di capacità inferiore a 50 litri, escluse quelle di capacità inferiore a 1 litro. Queste ultime rientrerebbero nel codice 7310 21 11 . Tuttavia nel periodo dell’inchiesta non è stata effettuata alcuna importazione in Malaysia nell’ambito del codice 7310 21 11 . Il resto delle importazioni in Malaysia rientranti nella sottovoce SA 7310 21 riguarda prodotti diversi dalle lattine, quali serbatoi o fusti di acciaio di capacità superiore a 50 litri. La Commissione ha inoltre osservato che Tongfa Group non utilizzava solo lattine di capacità inferiore a un litro, ma anche altri tipi di lattine. Di conseguenza il codice 7310 21 91 , che comprende solo le lattine, è il codice più appropriato per le lattine utilizzate nella produzione di granturco dolce, mentre l’utilizzo del prezzo all’importazione relativo alla sottovoce SA 7310 21 non farebbe che rendere inappropriato il valore di riferimento, in quanto non si riferirebbe più ai prodotti utilizzati nella produzione di granturco dolce. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (27) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tongfa Group ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare il prezzo medio all’importazione in Thailandia relativo al codice doganale thailandese 7310 21 11 , che comprende esclusivamente le lattine di capacità inferiore a 1 litro ( 7 ) . A sostegno di tale argomentazione, il gruppo ha fatto riferimento alla recente pratica della Commissione ( 8 ) di utilizzare un paese diverso dal paese rappresentativo per stabilire il valore di riferimento per alcuni fattori produttivi e al fatto che la maggior parte delle importazioni di lattine in Thailandia rientranti in tale codice proviene da paesi diversi dalla Cina. (28) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, tra le fonti che la Commissione può utilizzare per la costruzione del valore normale figurano i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Come spiegato al considerando 175 del regolamento provvisorio, la Thailandia è stata respinta come potenziale paese rappresentativo appropriato a causa dei grandi quantitativi di importazioni dalla Cina di granturco dolce fresco e lattine, che rappresentano circa il 75 % del costo di fabbricazione. La Commissione ha pertanto ritenuto di non poter utilizzare le importazioni in Thailandia per stabilire i valori di riferimento per il valore normale. Inoltre le importazioni con il codice doganale malese 7310 21 91 corrispondevano al costo di produzione nel paese interessato in quanto tale codice riguardava esclusivamente le lattine di latta, che era il fattore produttivo utilizzato da entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione della presente inchiesta e, poiché la Commissione ha utilizzato il prezzo medio per chilogrammo importato in Malaysia, il valore di riferimento era appropriato per i corrispondenti costi di produzione di tutte le lattine, indipendentemente dalla loro capacità. Tongfa Group non ha fornito elementi di prova del contrario. Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ha respinto l’argomentazione. Lavoro (manodopera) (29) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Tongfa Group ha sostenuto che il suo metodo di calcolo delle ore di lavoro era stato spiegato durante la visita di verifica mediante fogli di lavoro e fascicoli aziendali ed era più preciso del metodo imposto dalla Commissione, ossia una ripartizione basata sul peso dei prodotti in scatola. (30) Come spiegato ai considerando da 207 a 209 del regolamento provvisorio, non è stato possibile accettare il calcolo delle ore di lavoro effettuato da Tongfa Group in quanto era supportato unicamente da dati contenuti in fogli di calcolo che non costituivano un sistema verificabile. Il sistema effettivo presentato durante la visita di verifica tentava di attribuire il lavoro direttamente al prodotto oggetto dell’inchiesta, ma non è stato possibile metterlo in relazione con il sistema contabile della società. Il numero delle ore di lavoro dichiarate nell’ambito di tale sistema era molto basso rispetto al numero di ore registrate per prodotti in scatola analoghi. Tongfa Group non ha fornito spiegazioni per tale anomalia. Di conseguenza, sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato una ripartizione basata sulla quantità prodotta del prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto a tutti i prodotti in scatola, lo stesso criterio utilizzato da Tongfa Group stesso per altri fattori produttivi (ad esempio l’energia). Tongfa Group non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Energia elettrica (31) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sunflower Group ha ritenuto irragionevole l’inclusione dell’energia elettrica nei materiali di consumo per Sunflower, in quanto essa non costituisce una materia prima e in quanto la Commissione aveva stabilito un valore di riferimento per l’energia elettrica; inoltre, per Sunny non aveva trattato quest’ultima come un materiale di consumo, ma aveva invece utilizzato il valore di riferimento. (32) Come spiegato ai considerando 190 e 194 del regolamento provvisorio, la Commissione ha incluso alcuni fattori produttivi nei materiali di consumo in quanto essi rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Tale approccio trova giustificazione sulla base della quota di ciascun fattore produttivo, tra cui l’energia elettrica, rispetto al costo totale di produzione di una società, indipendentemente dal fatto che la Commissione avesse stabilito un valore di riferimento. È stato questo il caso dell’energia elettrica per quanto riguarda Sunflower. La situazione di Sunny era diversa, poiché l’energia elettrica rappresentava una quota maggiore dei costi totali della società. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (33) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sunflower Group ha sostenuto che l’adeguamento applicato dalla Commissione nel calcolo delle spese generali di produzione era errato e privo di base giuridica. Concretamente, ha affermato che la Commissione non ha applicato il rapporto effettivo tra le spese generali di produzione e i costi diretti di produzione sostenuti da Sunflower e Sunny nel periodo dell’inchiesta, che derivano dai relativi documenti finanziari ed erano stati verificati dalla Commissione, ma ha invece adeguato tale rapporto facendo riferimento ai soli dati di Sunny al di fuori del periodo dell’inchiesta. Ha inoltre affermato che, applicando il rapporto effettivo delle spese generali delle società ai prezzi di riferimento esenti da distorsioni, si otterrebbero di riflesso spese generali esenti da distorsioni. (34) La Commissione ha ritenuto giustificata l’argomentazione e ha rivisto di conseguenza il calcolo del dumping relativo a Sunflower. Il calcolo rivisto delle spese generali riflette pertanto la percentuale effettiva relativa a Sunflower nel periodo dell’inchiesta. (35) Come spiegato al considerando 21, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni Tongfa Group ha contestato l’utilizzo di F&N in Malaysia come fonte per il calcolo dei dati relativi alle SGAV e ai profitti. Detto considerando ha confermato il rifiuto della Thailandia come paese rappresentativo. Tongfa Group ha inoltre sostenuto che F&N non era una fonte appropriata di dati relativi alle SGAV e ai profitti in quanto non produceva il prodotto in esame. Tuttavia, come spiegato al considerando 169 del regolamento provvisorio, F&N fabbrica prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta, vale a dire prodotti alimentari e bevande, compresi prodotti in scatola, pertanto tali prodotti non sono molto diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta. In ogni caso, Tongfa Group non ha fornito elementi di prova tali da rendere irragionevoli gli importi basati sulle SGAV e sui tassi di profitto stabiliti per F&N. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (36) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 188 a 213 del regolamento provvisorio. 3.3. Prezzo all’esportazione (37) In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 214 a 216 del regolamento provvisorio. 3.4. Confronto 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (38) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti gli adeguamenti apportati al valore normale, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 218 del regolamento provvisorio. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (39) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Tongfa Group ha sostenuto che, ai fini dell’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, la Commissione dovrebbe utilizzare i profitti/le perdite effettivi di Fujian Tongfa Foods Group Co., Ltd. («FT»), come ha fatto per le SGAV, anziché i profitti di un operatore commerciale indipendente. Concretamente, la società ha affermato che FT funge solo da intermediario per l’emissione di fatture tra Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd. («ZT»), il produttore e gli acquirenti indipendenti dell’UE, e che il valore netto fatturato da FT a ZT equivale a quello di ZT e pertanto FT deve essere considerata come integrata in Tongfa Group e non come un tipico operatore commerciale indipendente orientato al profitto. (40) Secondo il contratto quadro tra le due parti fornito da Tongfa Group nel corso dell’inchiesta, FT è responsabile della firma dei contratti con i clienti, delle trattative con i clienti, della riscossione dei pagamenti dai clienti o delle procedure di rimborso delle tasse all’esportazione e della riscossione dei rimborsi fiscali. Tali funzioni sono analoghe a quelle svolte da un agente che opera sulla base di commissioni. Le singole fatture per ciascuna operazione di vendita erano inoltre oggetto di una clausola compromissoria tra ZT e FT, il che dimostra la mancanza di solidarietà economica e sarebbe inappropriato se FT operasse semplicemente come un dipartimento di vendita pienamente integrato. (41) L’inchiesta ha inoltre stabilito che FT non può essere considerata un dipartimento di vendita pienamente integrato all’interno del gruppo in quanto ZT ha esportato il prodotto in esame direttamente nell’Unione e in altri paesi nel 2021, 2022 e 2023 e in paesi diversi dall’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza ZT dispone di un proprio ufficio di vendita operativo. Su tale base la Commissione ha effettuato l’adeguamento per le commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Per quanto riguarda i profitti utilizzati nella costruzione dell’importo delle commissioni, le fatture tra ZT e FT mostravano trasferimenti infragruppo che non rispecchiavano i prezzi di libera concorrenza. Di conseguenza non è stato possibile basare l’adeguamento su tali trasferimenti. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (42) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Tongfa Group ha ribadito l’argomentazione secondo cui l’applicazione dell’articolo 18 per quanto riguarda il valore CIF (costo, assicurazione e nolo) non era giustificata in quanto non riteneva che vi fossero informazioni false o fuorvianti. Tongfa ha inoltre sostenuto che nella metodologia applicata dalla Commissione era stato commesso un errore di calcolo. (43) Come spiegato al considerando 229 del regolamento provvisorio e come riconosciuto da Tongfa nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Tongfa ha fornito dati effettivi per circa il 70 % delle vendite. Per il restante 30 % delle vendite Tongfa ha fornito una stima ma, come indicato al considerando 229 del regolamento provvisorio, tale calcolo era inesatto in quanto non teneva conto della data della spedizione. La Commissione ha pertanto utilizzato le tariffe di nolo di base fornite da Tongfa per il 70 % delle operazioni come dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ma le ha applicate su base mensile. Tongfa non ha fornito elementi di prova né spiegazioni del motivo per cui l’approccio adottato dalla Commissione, sulla base dei dati forniti dal gruppo, fosse inesatto. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (44) Per quanto riguarda il presunto errore di calcolo, la Commissione non ha riscontrato alcun errore nel calcolo effettuato. Essa ha pertanto fornito ulteriori dettagli sul calcolo dei prezzi CIF nella divulgazione finale delle informazioni. (45) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti gli adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 219 a 232 del regolamento provvisorio. 3.5. Margini di dumping (46) Come descritto ai considerando 33 e 34, in seguito a un’argomentazione presentata dalle parti interessate la Commissione ha sottoposto a revisione i margini di dumping. (47) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo (in %) Sunflower Group: — Sunflower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 36,6 Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3 Altre società che hanno collaborato 45,1 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3 (48) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti i margini di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 233 a 238 del regolamento provvisorio. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Unità di misura (49) In assenza di osservazioni, si conferma l’unità di misura di cui al considerando 239 del regolamento provvisorio. 4.2. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (50) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, per industria dell’Unione si intende il complesso dei produttori del prodotto simile nell’Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell’Unione complessiva di tale prodotto. (51) Come indicato ai considerando 240 e 241 del regolamento provvisorio, la Commissione ha definito in via provvisoria l’industria dell’Unione come costituita dai produttori del prodotto simile nell’Unione che hanno collaborato, che rappresentano circa il [29-38 %] della produzione totale dell’Unione. (52) In seguito alla divulgazione delle risultanze provvisorie, le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla definizione di industria dell’Unione. Non sono pervenute osservazioni in merito dalle parti interessate. (53) In assenza di osservazioni e poiché non sono state presentate nuove informazioni tali da modificare la valutazione della Commissione, si conferma la definizione di industria dell’Unione di cui ai considerando 240 e 241 del regolamento provvisorio. 4.3. Consumo dell’Unione (54) Come indicato ai considerando da 242 a 246 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito in via provvisoria l’andamento del consumo dell’Unione. (55) Non sono pervenute osservazioni in merito dalle parti interessate. (56) In assenza di osservazioni, la Commissione conferma le conclusioni di cui ai considerando da 242 a 246 del regolamento provvisorio. 4.4. Importazioni dal paese interessato 4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (57) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CFNA ha sostenuto che la Commissione non ha analizzato le ragioni alla base dell’improvviso aumento delle importazioni cinesi verificatosi nel 2022, che secondo la CFNA è stato causato da condizioni di mercato eccezionali, vale a dire un raccolto scarso in Europa, la necessità dei dettaglianti di garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento nell’ambito di procedure di gara e un ordine di grandi dimensioni effettuato da un dettagliante (Lidl). La CFNA ha presentato un ordine di acquisto a tale riguardo. Anche la FRUCOM ha ripreso tali argomentazioni nelle sue osservazioni. (58) La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione deve essere valutata in relazione al volume e alla quota di mercato effettivi di tali importazioni e alla politica dei prezzi praticata. La Commissione ha ritenuto che, sebbene lo scarso raccolto registrato nell’UE nel 2022 abbia contribuito all’impennata delle importazioni, tale effetto sia stato temporaneo. Le importazioni dalla Cina sono rimaste elevate nel corso del 2023 e nel periodo dell’inchiesta, dopo che le condizioni del raccolto erano già migliorate. Inoltre gli elementi di prova relativi al presunto ordine effettuato da Lidl non hanno dimostrato che il perdurare del volume elevato di importazioni si spiegasse con tale operazione una tantum. (59) Di conseguenza la Commissione conferma le risultanze di cui ai considerando da 247 a 248 del regolamento provvisorio. 4.5. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (60) Come indicato ai considerando da 249 a 255 del regolamento provvisorio, le importazioni cinesi sono state costantemente effettuate a prezzi di dumping notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori dell’Unione. (61) Le parti interessate non hanno presentato nuove osservazioni in merito. (62) La Commissione conferma pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 249 a 252 del regolamento provvisorio. (63) La Commissione ha chiarito che il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stadio appropriato in cui sono in concorrenza nell’Unione (ossia franco fabbrica per le vendite dell’industria dell’Unione e valore CIF allo sbarco per i prezzi dei produttori esportatori inseriti nel campione). In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha sottoposto a revisione i calcoli dell’undercutting. Di conseguenza la media rivista del margine di undercutting delle importazioni dal paese interessato sul mercato dell’Unione è stata fissata al 15,9 %. (64) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione conferma pertanto le conclusioni di cui ai considerando 254 e 255 del regolamento provvisorio. 4.6. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.6.1. Osservazioni generali (65) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 256 a 261 del regolamento provvisorio. 4.6.2. Indicatori macroeconomici 4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (66) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 262 a 265 del regolamento provvisorio. 4.6.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato (67) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 266 a 270 del regolamento provvisorio. 4.6.2.3. Crescita (68) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 271 e 272 del regolamento provvisorio. 4.6.2.4. Occupazione e produttività (69) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 273 e 274 del regolamento provvisorio. 4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (70) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 275 e 276 del regolamento provvisorio. 4.6.3. Indicatori microeconomici 4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (71) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 277 a 280 del regolamento provvisorio. 4.6.3.2. Costo del lavoro (72) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 281 e 282 del regolamento provvisorio. 4.6.3.3. Scorte (73) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 283 a 285 del regolamento provvisorio. 4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (74) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 286 a 292 del regolamento provvisorio. 4.6.4. Analisi delle gare d’appalto e dei canali di vendita (75) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CFNA ha sostenuto che la Commissione non ha analizzato adeguatamente i diversi canali di vendita dell’industria dell’Unione (collegati/non collegati) e le gare d’appalto. (76) Questa argomentazione è risultata priva di fondamento. Nell’inchiesta la Commissione ha debitamente analizzato i canali di vendita al fine di stabilire le quantità e i valori delle vendite al primo acquirente indipendente. Il metodo applicato ha tenuto conto sia delle vendite dirette ad acquirenti indipendenti sia delle vendite intermedie tra parti collegate. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione. (77) La CFNA ha inoltre sostenuto che l’aumento degli investimenti netti effettuati dall’industria dell’Unione durante il periodo in esame indicava un pregiudizio autoinflitto. (78) La Commissione ha ricordato che l’industria dell’Unione è ad alta intensità di capitale e richiede investimenti continui e su vasta scala negli impianti di produzione. Pur trovandosi costantemente al di sotto del livello del profitto di riferimento, l’industria dell’Unione ha continuato a essere redditizia durante il periodo in esame ed è pertanto stata in grado di ottenere il capitale necessario al mantenimento delle attività. Tuttavia, come stabilito nell’inchiesta, nel periodo in esame l’utile sul capitale investito è diminuito del 24 %, rispecchiando chiaramente l’impatto negativo della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (79) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CFNA ha ribadito l’argomentazione secondo cui l’improvviso aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese era in parte dovuto a un ordine di acquisto eccezionale una tantum effettuato dal dettagliante Lidl. La CFNA ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio le gare d’appalto per stabilire se alcuni dettaglianti dell’UE avessero cambiato fonti di approvvigionamento, passando dai produttori dell’Unione agli esportatori cinesi. A sostegno di questa argomentazione, come allegato I alle sue osservazioni la CFNA ha presentato copie di quelli che ha definito ordini di acquisto emessi da Lidl a favore di esportatori cinesi. (80) Questa argomentazione è risultata priva di fondamento. In primo luogo, i documenti forniti dalla CFNA non erano ordini di acquisto, bensì fatture relative a operazioni effettuate sia nel 2022 sia nel 2024. Ciò indebolisce l’affermazione della CFNA secondo cui l’impennata delle importazioni era dovuta a un unico ordine eccezionale effettuato nel 2022. In secondo luogo, come stabilito nella tabella 4 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate in modo significativo e costante durante tutto il periodo in esame, indipendentemente dai singoli ordini. Infine la Commissione ricorda che l’analisi del pregiudizio non si basa su operazioni isolate, ma sugli effetti complessivi delle importazioni oggetto di dumping in termini di volume e di prezzi. Gli elementi di prova hanno confermato che il livello elevato di importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese ha esercitato una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione e ha causato un pregiudizio notevole. (81) Su questa base la Commissione ha respinto l’argomentazione della CFNA. 4.7. Conclusioni sul pregiudizio (82) Sulla base dell’analisi degli indicatori economici di cui alle sezioni 4.6.1 e 4.6.2, la Commissione ha confermato che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. (83) Dagli indicatori di pregiudizio è emerso che, sebbene il consumo dell’Unione sia rimasto sostanzialmente stabile, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quota di mercato a favore delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, che sono entrate nel mercato dell’Unione in quantità in costante aumento e a prezzi notevolmente inferiori. Ciò ha determinato sviluppi negativi della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, in particolare un calo della redditività e dell’utile sul capitale investito, sebbene nel complesso l’industria sia rimasta redditizia. (84) Le argomentazioni presentate dalla CFNA sono state debitamente prese in considerazione, ma sono risultate prive di fondamento. In particolare la Commissione ha confermato che: — l’analisi dei canali di vendita era già stata effettuata e non modificava le risultanze; — gli effetti temporanei dello scarso raccolto del 2022 non spiegavano il costante livello elevato delle importazioni cinesi, che si era mantenuto tale nel 2023 e per tutto il periodo dell’inchiesta; — il presunto ordine una tantum effettuato da un dettagliante non poteva giustificare il continuo aumento delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto perché gli elementi di prova forniti consistevano in fatture del 2022 e del 2024, che dimostravano che tali operazioni non erano isolate; e — gli investimenti intrapresi dall’industria dell’Unione rispecchiavano la natura ad alta intensità di capitale del settore e non annullavano il fatto che l’utile sul capitale investito era diminuito del 24 % a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. (85) La Commissione ha pertanto concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dal continuo afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese. Altri fattori, quali i costi delle materie prime, l’andamento delle esportazioni o gli shock temporanei dell’approvvigionamento, non hanno interrotto il nesso di causalità. (86) Sono pertanto confermate le risultanze relative al pregiudizio di cui ai considerando da 240 a 302 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Importazioni da paesi terzi (87) La CFNA e la FRUCOM hanno sostenuto che la Commissione aveva sottovalutato il ruolo delle importazioni da altri paesi terzi, in particolare dalla Thailandia, suggerendo che esse avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (88) Come già spiegato ai considerando da 310 a 313 del regolamento provvisorio, le importazioni da paesi terzi sono rimaste a un livello relativamente basso e stabile durante tutto il periodo in esame. Le importazioni dalla Thailandia, il principale paese terzo fornitore dopo la Cina, hanno mantenuto una quota di mercato complessivamente stabile. Il volume e i prezzi di tali importazioni non sono stati sufficienti a spiegare il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. (89) La CFNA e la FRUCOM non hanno presentato nuovi elementi di prova a dimostrazione del fatto che le importazioni da altri paesi terzi abbiano contribuito in misura rilevante al pregiudizio. La Commissione conferma pertanto la sua conclusione provvisoria secondo cui le importazioni da paesi terzi non hanno interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.2. Basse rese di granturco dolce nel 2022 (90) La CFNA e la FRUCOM hanno ribadito che il pregiudizio era da imputare primariamente allo scarso raccolto del 2022, e non alle importazioni oggetto di dumping. (91) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CFNA ha sostenuto che la ripresa dell’industria dell’Unione nel 2023 ha dimostrato che: 1) le importazioni dalla RPC hanno semplicemente colmato una lacuna del mercato causata dallo scarso raccolto del 2022; e 2) le importazioni cinesi non sono state una causa diretta del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La CFNA ha inoltre sostenuto che gli scarsi raccolti spiegano in larga misura le scarse prestazioni commerciali delle industrie agricole di trasformazione, essendo queste soggette alle condizioni naturali, e che le impennate delle importazioni registrate a seguito di tali eventi «normalmente avrebbero il tempo di rallentare di pari passo con lo sviluppo del mercato». La CFNA ha pertanto concluso che il fatto che nel 2023 le importazioni siano rimaste elevate non può costituire un fattore utile a stabilire l’esistenza di un nesso di causalità. (92) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come stabilito nel regolamento provvisorio, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta la produzione è stata superiore a quella del 2022, mentre le vendite e la quota di mercato hanno continuato a diminuire e le scorte hanno continuato ad aumentare. Ciò dimostra l’incapacità dei produttori dell’Unione di vendere il proprio prodotto nonostante l’aumento della produzione registrato dopo il 2022. (93) La descrizione fornita dalla CFNA delle importazioni cinesi come «volte a colmare una lacuna del mercato» è contraddetta da due risultanze fondamentali. In primo luogo, se avessero risposto a carenze temporanee di approvvigionamento, le importazioni sarebbero dovute diminuire in seguito alla ripresa della produzione dell’Unione. Invece, come stabilito nella tabella 3 del regolamento provvisorio, nel 2023 le importazioni cinesi e la quota di mercato cinese sono aumentate rispetto al 2022 e la quota di mercato cinese complessiva è passata dal 6 % del 2022 al 15 % del periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, come stabilito ai considerando da 249 a 255 del regolamento provvisorio, durante il periodo dell’inchiesta tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione di una percentuale compresa, in media, tra il 7,2 % e il 28,6 %. (94) La Commissione ha inoltre constatato che le importazioni dalla Cina hanno provocato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, in particolare attraverso il meccanismo della gara d’appalto, e hanno causato un calo significativo del volume delle vendite e della quota di mercato dei produttori dell’Unione. (95) Le importazioni oggetto di dumping possono avere un impatto significativo su un mercato in cui la sensibilità ai prezzi è importante. Come indicato al considerando 293 del regolamento provvisorio, il mercato dell’Unione del granturco dolce in granella preparato o conservato è caratterizzato da procedure di gara in cui tutto il granturco dolce con il marchio del rivenditore è venduto mediante procedure concorrenziali. In una struttura di mercato di questo tipo le differenze di prezzo possono avere un impatto significativo, in quanto i dettaglianti negoziano simultaneamente con più produttori e ripartiscono i volumi principalmente in base alla competitività dei prezzi. (96) Come osservato al considerando 279 del regolamento provvisorio, durante il periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’Unione, pur essendo aumentati, non sono stati al passo con l’incremento dei costi di produzione unitari, che sono cresciuti più rapidamente a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, delle lattine e dell’energia. Come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 518 %, mentre i loro prezzi sono rimasti costantemente al di sotto del costo unitario medio delle merci vendute dall’industria dell’Unione. Ciò ha impedito all’industria dell’Unione di adeguare i propri prezzi al rialzo in linea con gli aumenti dei costi e l’ha costretta a mantenere le offerte a livelli ridotti al fine di rimanere competitiva nelle gare d’appalto. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dalla Cina hanno determinato una significativa contrazione dei prezzi. Di conseguenza le importazioni hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi, non hanno legittimamente colmato le lacune del mercato. (97) Come riconosciuto al considerando 317 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che, benché non si possa escludere che la bassa resa del granturco dolce del 2022 abbia contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si è ritenuto che essa, essendo limitata a un solo anno del periodo in esame, non abbia attenuato il nesso di causalità. L’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base impone tuttavia alla Commissione di distinguere il pregiudizio causato da fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping stesse. L’inchiesta ha stabilito che le temporanee difficoltà relative al raccolto incontrate nel 2022 non hanno causato: a) il perdurare dell’ingresso di volumi significativi di importazioni cinesi nel mercato dell’Unione dopo il 2022; b) l’undercutting dei prezzi stabilito nel periodo dell’inchiesta, compreso tra il 7,2 % e il 28,6 %; c) la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione, in particolare a favore delle importazioni cinesi nel periodo in esame; d) la significativa contrazione dei prezzi provocata dai prezzi delle importazioni cinesi, che sono rimasti complessivamente al di sotto del costo unitario dell’Unione durante l’intero periodo in esame, come spiegato ai considerando 255 e 280 del regolamento provvisorio; ed e) il deterioramento degli indicatori finanziari durante l’intero periodo in esame, come spiegato al considerando 83. (98) La conclusione della CFNA secondo cui i volumi costantemente elevati di importazioni registrati nel 2023 «non possono costituire un fattore utile a stabilire l’esistenza di un nesso di causalità» sostanzialmente interpreta in modo errato l’analisi del nesso di causalità. Il fatto che dopo il miglioramento delle condizioni del raccolto le importazioni abbiano continuato a essere elevate è del tutto pertinente ai fini del nesso di causalità, in quanto dimostra che gli effetti pregiudizievoli delle importazioni cinesi non erano temporanei, ma sono proseguiti anche dopo la ripresa della produzione dell’industria dell’Unione nel 2023. (99) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le argomentazioni secondo cui il pregiudizio era collegato allo scarso raccolto del 2022 erano infondate. Il perdurare di volumi elevati di importazioni, l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta e l’ulteriore deterioramento degli indicatori chiave di prestazione dell’industria dell’Unione hanno confermato l’esistenza di un nesso di causalità reale e sostanziale tra il pregiudizio notevole e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Queste ultime non sono diminuite per via dell’influenza di fattori naturali temporanei. (100) In seguito alla divulgazione delle informazioni, non sono state fornite nuove informazioni volte a dimostrare che lo scarso raccolto avesse avuto un impatto duraturo o spiegasse la presenza continuativa di grandi volumi di importazioni oggetto di dumping. La Commissione conferma pertanto la sua risultanza provvisoria secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non può essere attribuito a fluttuazioni temporanee dei raccolti. 5.3. Inondazioni in Thailandia e altre perturbazioni del mercato (101) Sia la CFNA che la FRUCOM hanno sostenuto che eventi imprevisti, come le inondazioni in Thailandia e le relative perturbazioni, avevano causato un improvviso cambiamento delle catene di approvvigionamento globali e spinto gli acquirenti dell’UE a rifornirsi dalla Cina. (102) La questione era già stata analizzata al considerando 318 del regolamento provvisorio. La Commissione ha constatato che le importazioni di granturco dolce dalla Thailandia non sono state influenzate in modo significativo da tali eventi, in quanto la loro quota di mercato è rimasta sostanzialmente stabile nel periodo in esame. Non sono stati forniti elementi di prova verificabili a dimostrazione del fatto che eventi meteorologici temporanei o shock esterni abbiano causato un cambiamento strutturale dei flussi commerciali verso la Cina. (103) La Commissione conferma pertanto la sua conclusione provvisoria secondo cui l’aumento delle importazioni dalla Cina non può essere spiegato da perturbazioni eccezionali o a breve termine del mercato, quali le inondazioni in Thailandia. 5.4. Calo del consumo (104) La CFNA ha sostenuto che un calo delle vendite e dei risultati dell’industria dell’Unione sarebbe potuto derivare da una riduzione del consumo dell’Unione piuttosto che dall’impatto delle importazioni oggetto di dumping. (105) La Commissione ricorda che, come stabilito ai considerando da 319 a 323 del regolamento provvisorio, il consumo dell’Unione ha registrato un calo moderato nel periodo in esame. Tuttavia la diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione è stata in proporzione molto superiore alla contrazione del consumo. (106) Pertanto il calo del consumo, sebbene possa aver avuto una limitata influenza sulle vendite, non spiega la notevole perdita di quota di mercato e la contrazione dei prezzi subite dall’industria dell’Unione. La Commissione conferma la sua risultanza provvisoria secondo cui questo fattore non interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. 5.5. Costi delle materie prime, dell’energia e delle lattine (107) La CFNA ha sostenuto che il deterioramento della redditività era dovuto primariamente all’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e delle lattine e che la Commissione non aveva analizzato a sufficienza tali sviluppi. (108) La Commissione ricorda che la questione è stata esaminata in dettaglio ai considerando da 324 a 325 del regolamento provvisorio. Sebbene i costi siano effettivamente aumentati durante il periodo in esame, tali aumenti hanno interessato tutti i produttori dell’Unione allo stesso modo e non spiegano l’entità del calo della redditività e della quota di mercato dell’industria dell’Unione. L’incapacità dei produttori dell’Unione di aumentare i prezzi di conseguenza è stata dovuta principalmente all’effetto di contrazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. (109) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CFNA ha ribadito che l’industria dell’Unione del granturco dolce non è realmente ad alta intensità di capitale e che il suo scarso utile sul capitale investito deriva principalmente dall’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e delle lattine e non dalle importazioni oggetto di dumping. (110) La Commissione ha tuttavia osservato che la CFNA non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui l’industria non è ad alta intensità di capitale. Per quanto riguarda il presunto impatto dei costi dell’energia e delle materie prime sul deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, non sono stati presentati nuovi elementi fattuali o analitici oltre a quelli già considerati nel regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (111) Di conseguenza la Commissione conferma la sua risultanza provvisoria secondo cui l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e delle lattine non interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.6. Conclusioni sul nesso di causalità (112) La Commissione ha esaminato le argomentazioni presentate dalla CFNA e dalla FRUCOM in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni relativamente alle strategie di appalto e al presunto ordine una tantum di grandi dimensioni effettuato da Lidl. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CFNA ha sostenuto che le fatture da essa presentate dimostrano che Lidl aveva effettuato un ordine di grande entità. La CFNA non ha tuttavia fornito nuovi elementi atti a dimostrare che tali fatture si riferissero a un unico ordine e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo non suffragano tali affermazioni. I documenti forniti si riferivano a fatture relative al 2022 e al 2024 che confermavano un rapporto commerciale continuativo piuttosto che un acquisto isolato. Inoltre le importazioni dalla Cina hanno continuato ad aumentare dopo il 2022, il che non poteva essere spiegato da un singolo ordine o da adeguamenti temporanei dell’offerta. (113) In mancanza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 330 a 333 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (114) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 336 a 341 del regolamento provvisorio. (115) A seguito dell’adeguamento di cui al considerando 63, la Commissione ha sottoposto a revisione il margine di underselling. I margini definitivi di dumping e di underselling sono indicati di seguito. Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di underselling (in %) Cina Sunflower Group: — Sunflower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 36,6 31,0 Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3 69,9 Altre società che hanno collaborato 45,1 52,8 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3 69,9 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (116) Sulla base dei margini di dumping e di underselling di cui sopra, la Commissione ha concluso che era necessario valutare se esistessero distorsioni per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, secondo cui un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe insufficiente per eliminare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto dell’inchiesta. (117) Come spiegato nell’avviso di apertura, nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nel paese interessato in relazione al prodotto in esame. (118) Nella fase provvisoria la Commissione ha dichiarato che avrebbe continuato a indagare sulle presunte distorsioni per effettuare la valutazione del livello appropriato delle misure in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nella fase definitiva dell’inchiesta. (119) Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia ( 9 ) , le scatole in acciaio per conserve, che rappresentano almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, sono soggette a una riduzione del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella RPC. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha fornito gli stessi elementi di prova contenuti nella denuncia, vale a dire estratti del sito web Transcustoms da cui è emerso che le lattine con i codici doganali 7310 21 10 00 e 7310 21 90 00 sono soggette a un’aliquota dell’IVA del 13 % e a una riduzione dell’IVA all’esportazione del 10 %. Benché abbia menzionato anche la tariffa doganale per l’importazione e l’esportazione pubblicata dalle autorità doganali cinesi, il denunciante non ha fornito elementi di prova relativi a tale documento. (120) All’atto dell’apertura la Commissione ha inviato al governo della Cina un questionario relativo alle asserzioni di distorsioni relative alle materie prime. Inoltre il questionario per i produttori esportatori comprendeva anche domande su tali asserzioni. Il governo della Cina non ha risposto al questionario e nessuno dei due produttori esportatori inseriti nel campione ha fornito elementi di prova del fatto che tali misure non siano in vigore. (121) La Commissione ha verificato se le lattine fossero soggette alle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha sottoposto gli elementi di prova forniti dal denunciante a un controllo incrociato con altre fonti, quali la legislazione della Repubblica popolare cinese, altri siti web e la tariffa doganale per l’importazione e l’esportazione pubblicata dalle autorità cinesi per gli anni 2023 e 2024. Con l’avviso n. 15/2020 del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato ( 10 ) , i tassi di rimborso delle tasse all’esportazione per le lattine con i codici doganali 7310 21 10 00 e 7310 21 90 00 sono stati aumentati al 13 %. Ciò è confermato dall’amministrazione tributaria dello Stato ( 11 ) e da altri siti web che mostrano anche l’evoluzione del tasso di rimborso nel tempo ( 12 ) , nonché dalla tariffa doganale per l’importazione e l’esportazione pubblicata dalle autorità cinesi per gli anni 2023 e 2024, secondo cui le lattine con tali codici doganali sono soggette a un’aliquota dell’IVA del 13 % e a un rimborso dell’IVA all’esportazione del 13 %. (122) Di conseguenza la Commissione ha concluso che nella RPC non vi è alcuna riduzione del rimborso dell’IVA per quanto riguarda le lattine utilizzate nella produzione del prodotto in esame. Dall’inchiesta non sono emerse altre distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (123) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping definitivo (in %) Cina Sunflower Group: — Sunflower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 31,0 Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3 Altre società che hanno collaborato 45,1 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3 7. INTERESSE DELL’UNIONE (124) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la FRUCOM, che rappresenta gli operatori commerciali europei di conserve di frutta e ortaggi, ha presentato osservazioni contrarie all’istituzione di misure definitive. La FRUCOM ha sostenuto che i dazi antidumping sulle importazioni di granturco dolce dalla Repubblica popolare cinese avrebbero un impatto negativo sugli operatori commerciali e sui consumatori dell’UE aumentando i costi, riducendo la sicurezza dell’approvvigionamento e falsando la concorrenza nel mercato unico. (125) Per quanto riguarda il timore che le misure compromettano il benessere dei consumatori e la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione ricorda che le misure antidumping mirano a ripristinare la concorrenza leale eliminando il pregiudizio causato dalle importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali. Il mercato dell’Unione continua a ricevere approvvigionamenti sia dai produttori dell’Unione sia dalle importazioni da vari paesi terzi. Nessun elemento del fascicolo suggerisce che l’istituzione di dazi antidumping minaccerebbe la disponibilità di granturco dolce nell’Unione o darebbe luogo a distorsioni significative dei prezzi al consumo. Al contrario, il ripristino della concorrenza leale garantirà la sostenibilità a lungo termine dell’industria dell’Unione e tutelerà la diversità dell’approvvigionamento. (126) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non sarebbe sproporzionata o contraria all’interesse generale dell’Unione. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (127) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (128) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo (in %) Cina Sunflower Group: — Sunflower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 31,0 Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3 Altre società che hanno collaborato 45,1 Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 54,3 (129) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (130) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 13 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (131) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (132) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (133) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (134) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (135) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (136) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 8.3. Riscossione retroattiva (137) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (138) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. (139) Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta, pari a 3 700 tonnellate, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (gennaio 2025-luglio 2025), che erano pari a 2 503 tonnellate, ossia un dato inferiore del 32 % alla media registrata durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (gennaio 2025-agosto 2025), il volume è stato di 2 223 tonnellate, un dato inferiore del 40 % alla media registrata durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi definitivi non erano soddisfatte. 9. DISPOSIZIONI FINALI (140) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ( 14 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (141) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente: Paese d’origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Sunflower Group: — Sunflower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 31,0 89 SJ Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3 89 SK Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 45,1 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 54,3 8 999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso in chilogrammi) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte» . Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione,, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1 o ottobre 2023 al 30 settembre 2024); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj .. ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/7407, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7407/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/309, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/309/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/1723, 7.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1723/oj ). ( 5 ) La pertinente documentazione di procura delle società rappresentate dalla CFNA è disponibile nel file t24.011587. ( 6 ) Disponibile all’indirizzo: https://www.customs.gov.my . ( 7 ) http://itd.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp . ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/1732, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1732/oj ). ( 9 ) Sezione 8 e appendici 8.001 e 8.002 della denuncia. ( 10 ) https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/18/content_5492567.htm , ultima consultazione: 9 ottobre 2025. ( 11 ) https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html , ultima consultazione: 9 ottobre 2025. ( 12 ) https://cess.tax360.com.cn/ , ultima consultazione: 9 ottobre 2025. ( 13 ) E-mail: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu ; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 14 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC RPC Anshan N&M Foods Co., Ltd. 89SL Fujian Golden Promise Food Technology Co., Ltd. 89SM Fujian Haishan Foods Co., Ltd. 89SN Fujian Lucheng Food Co., Ltd. 89SO Fujian Xingguang Foods Co., Ltd. 89SP Fujian Yuxing Fruit & Vegetable Foodstuff Development Co., Ltd. 89SQ Guangdong Zhicheng Food Co., Ltd 89SR Guilin Risheng Foods Co., Ltd 89SS HEBEI PENGDA FOOD CO., LTD 89ST Hebei Shuangsheng Agricultural Technology Co., Ltd. 89SU HEZE SANQING FOOD CO., LTD. 89SV Jieyang Chengfeng Industrial Co., Ltd. 89SW Jieyang Yuxiu Industrial Co., Ltd. 89SX Nanjing County Xingguang Canned Food Co., Ltd. 89SY SHANDONG SANGONGJU FOOD CO., LTD. 89SZ XINFENG RUNFENG FOODS CO., LTD. 89TA Zhangzhou Gangchang Canned Foods Co., Ltd. 89TB Zhangzhou Jiawei Foods Co., Ltd. 89TC Zhangzhou Tianbaolong Food Co., Ltd. 89TD Zhangzhou Xiangcheng Shunxing Canned Food Co., Ltd. 89TE. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/276/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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