Regolamento di esecuzione (UE) 2019/297 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/297 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/297 of 20 February 2019 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of chamois leather originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
21.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 50/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/297 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDIMENTO
1.1.
Misure in vigore
(1)
In seguito a un'inchiesta antidumping (l'«inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1338/2006
(
2
)
, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato»). La misura ha assunto la forma di un dazio ad valorem pari al 58,9 %.
(2)
A seguito di un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha deciso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012
(
3
)
, di mantenere i dazi antidumping in vigore.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(3)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore
(
4
)
, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(4)
La domanda è stata presentata dalla UK Leather Federation (il «richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di cuoi e pelli scamosciati ed era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(5)
Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 dicembre 2017 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
5
)
(«avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
1.4.
Parti interessate
(6)
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, produttori noti dell'Unione, produttori esportatori del paese interessato, importatori indipendenti, utenti dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato. Non vi sono nell'Unione altri produttori noti di cuoi e pelli scamosciati oltre a quelli rappresentati dal richiedente.
1.5.
Campionamento
(7)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento degli importatori indipendenti dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
(8)
Poiché gli unici due produttori dell'Unione esistenti rappresentavano il 100 % della produzione dell'Unione, non è stato previsto un campionamento dei produttori dell'Unione.
1.5.1.
Campionamento degli importatori indipendenti
(9)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta in questione. Tali parti sono state invitate a manifestarsi trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura.
(10)
Si sono manifestati due importatori indipendenti. Tuttavia queste due società non importano il prodotto in esame da quando è stato effettuato il precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire dal 2012.
1.5.2.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(11)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori o gli esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali esportatori o produttori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta. La missione non ha risposto alla richiesta. La Commissione ha pertanto contattato solo i produttori esportatori indicati dal richiedente nella domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza.
(12)
Nessun produttore esportatore della RPC ha tuttavia fornito le informazioni richieste o collaborato all'inchiesta.
1.6.
Questionari e visite di verifica
(13)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.
(14)
La Commissione ha inviato questionari ai due produttori dell'Unione rappresentati dal richiedente. Entrambi i produttori dell'Unione hanno risposto al questionario.
(15)
Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate:
produttori dell'Unione
—
Hutchings & Harding Ltd., Cambridge, Regno Unito
—
Marocchinerie e Scamoscerie Italiane Spa, Torino, Italia
1.7.
Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(16)
L'inchiesta di riesame relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1
o
gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(17)
Il prodotto in esame è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, originari della RPC, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 (il «prodotto in esame»). Il prodotto è utilizzato principalmente per operazioni di pulizia e lucidatura.
(18)
L'inchiesta ha confermato, come quella iniziale, che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione continuano ad avere le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base e sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
(19)
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping da parte dei produttori esportatori cinesi.
(20)
Poiché nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all'inchiesta [cfr. il considerando (12)], la Commissione ha valutato il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare dati statistici forniti da Eurostat, dati provenienti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, informazioni contenute nella domanda di riesame, informazioni pubblicamente disponibili quali quelle consultabili sul sito Internet ufficiale del produttore cinese Henan Prosper
(
6
)
e informazioni pervenute dal richiedente nel corso dell'inchiesta di riesame.
3.1.
Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame
3.1.1.
Valore normale
(21)
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza dalla RPC, il valore normale è solitamente determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
Valore normale nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza
(22)
Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva scelto come paese di riferimento gli Stati Uniti d'America («USA») e aveva calcolato il valore normale in base ai prezzi di un produttore statunitense di cuoi e pelli scamosciati che ha collaborato.
(23)
Da allora l'unico produttore di cuoi e pelli scamosciati operante negli USA ha cessato la produzione. Pertanto nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha calcolato il valore normale in base al prezzo medio delle importazioni dall'India verso l'Unione (l'India era all'epoca il principale importatore nell'Unione).
Valore normale per la presente inchiesta
(24)
Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di utilizzare, ai fini del calcolo del valore normale, i prezzi praticati nell'Unione. Ha inoltre informato le parti interessate che probabilmente altri produttori di cuoi e pelli scamosciati operanti in un'economia di mercato erano situati in India, Nigeria, Turchia e Nuova Zelanda. Tali paesi avrebbero quindi potuto essere considerati paesi terzi a economia di mercato («paesi di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni e richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.
(25)
La Commissione ha contattato, in primo luogo, le rappresentanze di questi potenziali paesi di riferimento chiedendo loro aiuto al fine di individuare i produttori dei rispettivi paesi che avrebbero potuto essere invitati a collaborare in qualità di produttori del paese di riferimento. Successivamente la Commissione ha inviato una richiesta di collaborazione a tutti i produttori noti di cuoi e pelli scamosciati di tali paesi, ovvero a sette produttori noti e a due associazioni di produttori noti in India, all'unico produttore noto della Nuova Zelanda e all'unico produttore noto della Turchia.
(26)
Soltanto uno dei produttori di cuoi e pelli scamosciati, avente sede in India, ha inizialmente accettato di collaborare. Successivamente, tuttavia, non ha compilato il questionario inviato dalla Commissione e ha smesso di collaborare. Pertanto in ultima analisi nessuno dei produttori di cuoi e pelli scamosciati del paese di riferimento che erano stati contattati ha collaborato all'inchiesta.
(27)
Mancando la collaborazione di un produttore di un paese a economia di mercato, la Commissione ha deciso di calcolare il valore normale in base alla stessa metodologia adottata nel precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire in base ai prezzi di importazione praticati dal maggiore importatore di cuoi e pelli scamosciati verso l'Unione.
(28)
In base ai dati statistici
(
7
)
, la Nigeria era il paese con il più alto volume di importazioni verso l'Unione durante il PIR. Il valore normale è stato dunque determinato in base al prezzo medio delle importazioni nigeriane verso l'Unione.
3.1.2.
Prezzo all'esportazione
(29)
Poiché nessuno dei produttori esportatori della RPC ha collaborato all'inchiesta [cfr. il considerando (12)], la Commissione ha valutato il rischio di persistenza del dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato determinato in base al prezzo medio statistico delle importazioni dalla RPC verso l'Unione
(
8
)
.
3.1.3.
Dumping
(30)
La Commissione ha confrontato il valore normale calcolato secondo il metodo di cui al punto 3.1.1 e il prezzo all'esportazione determinato con il metodo descritto al punto 3.1.2. Il calcolo del dumping ha prodotto come risultato un margine di dumping pari al 118 %.
3.1.4.
Conclusione sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame
(31)
Nel periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad esportare nell'Unione, pur con volumi inferiori rispetto all'inchiesta iniziale, cuoi e pelli scamosciati a prezzi di dumping.
3.2.
Analisi del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping
(32)
La Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
(33)
Poiché nessuno dei produttori esportatori noti di cuoi e pelli scamosciati ha collaborato all'inchiesta, le conclusioni di cui ai considerando da (34) a (44) riguardanti il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping dovevano essere basate su altre fonti, ossia i dati Eurostat, i dati provenienti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, le informazioni contenute nella domanda di riesame, le informazioni pubblicamente disponibili quali quelle consultabili sul sito Internet ufficiale del produttore cinese Henan Prosper e le informazioni pervenute dal richiedente nel corso dell'inchiesta di riesame.
3.2.1.
Capacità produttiva
(34)
Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, le informazioni a disposizione della Commissione riguardo alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata si basano sulle informazioni fornite dal richiedente e su informazioni pubblicamente disponibili.
(35)
In base a tali informazioni, la Cina dispone di una notevole capacità di produzione di cuoi e pelli scamosciati.
(36)
In primo luogo la maggiore società di produzione di pelli ovine al mondo, ossia Henan Prosper, è ubicata in Cina. Sebbene Henan Prosper effettui la lavorazione di varie pelli animali (comprese pelli che non rientrano nella definizione del prodotto), la sua capacità produttiva è di 30 000 pelli al giorno. Secondo il sito Internet di Henan Prosper, questa capacità equivale a una capacità di trasformazione annua di 7 milioni di pelli (circa 47,3 milioni di piedi quadrati)
(
9
)
. La società ha 3 600 dipendenti e un'apposita conceria per cuoi e pelli scamosciati
(
10
)
. Sebbene non siano disponibili informazioni circa l'esatta quota della produzione (e capacità) di cuoi e pelli scamosciati sulla produzione totale, in confronto la capacità produttiva dell'industria dell'Unione di cuoi e le pelli scamosciati era compresa tra 7 e 10 milioni di piedi quadrati nel periodo dell'inchiesta di riesame
(
11
)
.
(37)
In secondo luogo, secondo le informazioni trasmesse dal richiedente, in Cina sono presenti vari altri produttori di cuoi e pelli scamosciati. La Commissione non dispone di informazioni sulla capacità produttiva di tali produttori. Tuttavia la capacità annua di Henan Prosper, pari a 7 milioni di pelli, è già di per sé superiore all'intero consumo dell'Unione nel PIR [cfr. la tabella 1 nel considerando (53)].
(38)
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori cinesi di cuoi e pelli scamosciati disponevano di capacità produttive sufficienti che avrebbero potuto essere utilizzate per la produzione di cuoi e pelli scamosciati destinati all'esportazione verso l'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.
3.2.2.
Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi
(39)
Nel corso del PIR i produttori cinesi hanno esportato ingenti quantità di cuoi e pelli scamosciati verso paesi terzi diversi da quelli dell'Unione, in particolare Malaysia, Bangladesh, Singapore, Vietnam, Giappone e USA. Nel PIR il volume totale delle esportazioni, secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, era pari a 5,1 milioni di piedi quadrati di cuoi e pelli scamosciati.
(40)
La Commissione ha confrontato il prezzo medio dei cuoi e delle pelli scamosciati esportati nei principali mercati di esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame con il prezzo medio all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Tale confronto è stato realizzato sulla base delle informazioni fornite dalla banca dati sulle esportazioni cinesi
(
12
)
.
(41)
I prezzi ricavati dalla banca dati sulle esportazioni cinesi hanno indicato notevoli differenze di prezzo al kg tra le esportazioni nei vari paesi durante il PIR. I dati indicavano inoltre che il 72,8 % dei volumi esportati dalla Cina in paesi terzi aveva un prezzo inferiore rispetto alle esportazioni dello stesso prodotto nell'Unione, che sono risultate oggetto di dumping. Pertanto le esportazioni cinesi di cuoi e pelli scamosciati verso paesi terzi sono state effettuate a prezzi addirittura inferiori a quelli delle esportazioni nell'Unione.
3.2.3.
Attrattiva del mercato dell'Unione
(42)
Prima dell'introduzione delle misure l'Unione rappresentava un mercato di esportazione tradizionale per la RPC. Nel periodo dell'inchiesta iniziale (aprile 2004 - marzo 2005), le importazioni cinesi di cuoi e pelli scamosciati verso l'Unione avevano raggiunto i 6,6 milioni di piedi quadrati, più di 28 volte l'attuale livello di esportazioni nell'Unione.
(43)
Nel corso del PIR il prezzo medio sul mercato dell'Unione (0,99 EUR/ft
2
) era superiore al prezzo medio delle esportazioni cinesi verso altri mercati di esportazione; questo dato indica che, in caso di scadenza delle misure antidumping, i produttori esportatori cinesi avrebbero un interesse economico a deviare le loro esportazioni verso l'Unione.
(44)
Pertanto, considerato che, prima dell'introduzione delle misure, l'Unione rappresentava un mercato tradizionale per la Cina e per via dei prezzi (elevati), la Commissione ritiene che, in caso di scadenza delle misure antidumping, il mercato dell'Unione diventerà più allettante per i produttori cinesi ed è probabile che questi ultimi cercheranno di incrementare le loro vendite nell'Unione utilizzando le capacità a loro disposizione, anziché iniziare ad esportare in altri mercati.
3.2.4.
Conclusioni relative al dumping e al rischio di persistenza del dumping
(45)
Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi del prodotto in esame hanno continuato ad entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È inoltre emerso che la capacità di produzione della RPC era assai consistente rispetto al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È probabile che, in caso di scadenza delle misure, tale capacità sia esportata, almeno in parte, nel mercato dell'Unione.
(46)
Inoltre i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri mercati erano inferiori ai prezzi praticati nei confronti nell'Unione. Tale pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in mercati terzi conferma un rischio di persistenza del dumping nell'Unione in caso di scadenza delle misure.
(47)
Infine l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha indicato che le esportazioni cinesi sarebbero probabilmente indirizzate verso il mercato dell'Unione qualora le misure fossero lasciate scadere.
(48)
La Commissione ha pertanto concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping determini significative importazioni oggetto di dumping dalla RPC verso l'Unione; in altri termini vi è un rischio elevato di persistenza del dumping.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione
(49)
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(50)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata tra i 4 e i 5 milioni di piedi quadrati. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, vale a dire i dati pervenuti dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta. Questi due produttori dell'Unione che hanno collaborato rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione.
(51)
Poiché gli indicatori microeconomici e macroeconomici sul pregiudizio si fondano solo sui dati di due società, essi sono presentati in forma indicizzata a fini di tutela della riservatezza, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.
4.2.
Consumo dell'Unione
(52)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base ai volumi di vendita verificati dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat.
(53)
Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell'Unione (piedi quadrati)
2014
2015
2016
PIR
Consumo totale dell'Unione (000 ft
2
)
25 000 -35 000
30 000 -40 000
35 000 -45 000
40 000 -50 000
Indice (2014 = 100)
100
113
127
141
Fonte:
dati forniti dal richiedente e da Eurostat
(54)
Il consumo dell'Unione è aumentato costantemente ad un tasso annuo del 13-14 % e complessivamente del 41 % durante il periodo in esame.
4.3.
Importazioni dalla RPC
4.3.1.
Volume e quota di mercato
(55)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato ai considerando da (52) a (54).
(56)
Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Volume delle importazioni (piedi quadrati) e quota di mercato
2014
2015
2016
PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (000 ft
2
)
3 230
403
293
230
Indice (2014 = 100)
100
12
9
7
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)
10-15
0-5
0-5
0-5
Fonte:
dati Eurostat
(57)
Nel corso del periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti nettamente, passando da 3,2 milioni di piedi quadrati nel 2014 a 0,2 milioni di piedi quadrati nel PIR, ossia del 93 %, con un calo corrispondente della quota di mercato dal 10-15 % allo 0-5 %. I produttori esportatori cinesi detengono attualmente una quota di mercato assai esigua, il che conferma l'idea che le misure antidumping in vigore siano state efficaci.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
(58)
La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi delle importazioni (EUR/ft
2
)
2014
2015
2016
PIR
Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/ft
2
)
0,06
0,24
0,28
0,39
Indice (2014 = 100)
100
417
490
668
Fonte:
dati Eurostat
(59)
I prezzi all'importazione hanno continuato ad aumentare nel corso del periodo in esame. Occorre comunque rilevare che l'anno di riferimento indica un valore monetario piuttosto basso.
(60)
Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi nel PIR, sono state poste a confronto la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e la media ponderata dei corrispondenti prezzi delle importazioni dalla RPC. Ai fini del raffronto i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati adeguati fino a un livello franco fabbrica soprattutto per le note di credito, i costi di fornitura, le spese di imballaggio e le commissioni. Il prezzo delle importazioni dalla RPC è stato fornito da Eurostat e adeguato con i dazi doganali e i costi successivi all'importazione.
(61)
Dal confronto è emerso che, nel corso del PIR, le importazioni del prodotto in esame erano effettuate a prezzi inferiori del 36,6 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, tenendo conto del dazio antidumping in vigore.
4.4.
Importazioni da paesi terzi
(62)
Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Importazioni da paesi terzi
Paese
2014
2015
2016
PIR
India
Volume (000 ft
2
)
10 940
11 280
11 423
10 907
Indice (2014 = 100)
100
103
104
100
Quota di mercato (%)
35-40
30-35
25-30
25-30
Prezzo medio EUR/ft
2
0,55
0,53
0,61
0,65
Turchia
Volume (000 ft
2
)
2 157
2 360
2 720
2 043
Indice (2014 = 100)
100
109
126
95
Quota di mercato (%)
5-10
5-10
5-10
0-5
Prezzo medio EUR/ft
2
1,16
0,91
0,64
0,64
Nigeria
Volume (000 ft
2
)
3 663
8 890
15 930
22 607
Indice (2014 = 100)
100
243
435
617
Quota di mercato (%)
10-15
25-30
40-45
50-55
Prezzo medio EUR/ft
2
0,38
0,73
0,96
0,85
Nuova Zelanda
Volume (000 ft
2
)
1 833
2 127
1 673
1 783
Indice (2014 = 100)
100
116
91
97
Quota di mercato (%)
5-10
5-10
0-5
0-5
Prezzo medio EUR/ft
2
0,72
0,89
0,78
0,74
Pakistan
Volume (000 ft
2
)
1 480
927
517
727
Indice (2014 = 100)
100
63
35
49
Quota di mercato (%)
0-5
0-5
0-5
0-5
Prezzo medio EUR/ft
2
0,66
0,88
0,87
0,82
Resto del mondo
Volume (000 ft
2
)
2 823
4 920
2 123
903
Indice (2014 = 100)
100
174
75
32
Quota di mercato (%)
5-10
10-15
5-10
0-5
Prezzo medio EUR/ft
2
0,57
0,43
0,50
0,85
Totale di tutti i paesi terzi ad eccezione della RPC
Volume (000 ft
2
)
26 127
30 907
34 680
39 200
Indice (2014 = 100)
100
118
133
150
Quota di mercato (%)
75-80
85-90
85-90
90-95
Prezzo medio EUR/ft
2
0,54
0,63
0,78
0,77
Fonte:
dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario
(63)
Nel corso del periodo in esame il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi nell'Unione ha continuato ad aumentare, passando da circa 26 milioni di piedi quadrati nel 2014 a circa 39 milioni di piedi quadrati nel PIR (+ 50 %). La quota del mercato dell'Unione detenuta da tali importazioni è passata dal 75-80 % nel 2014 al 90-95 % nel PIR. Considerati nel loro insieme, altri paesi terzi sembrano avere beneficiato appieno dell'aumento del 41 % del consumo dell'Unione indicato al considerando (54).
(64)
A livello di paese, nel PIR la maggiore quota di mercato è rappresentata dalle importazioni originarie della Nigeria (52,5 %). Le altre principali fonti di approvvigionamento di cuoi e pelli scamosciati nell'Unione erano l'India, la Turchia e la Nuova Zelanda.
(65)
Le importazioni dalla Nigeria meritano particolare attenzione. Si è registrata una netta crescita dei volumi, che sono aumentati in maniera costante e sono quasi quintuplicati nel corso del periodo in esame. In realtà nel periodo in esame è cresciuta solo la quota di mercato della Nigeria. Nel 2014 la quota di mercato detenuta dalle importazioni nigeriane era del 12 %, mentre nel PIR metà delle vendite di cuoi e pelli scamosciati era di origine nigeriana.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1.
Considerazioni generali
(66)
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
(67)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, dal momento che l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è costituita unicamente da due produttori. La Commissione ha valutato gli indicatori economici in base ai dati relativi a questi due produttori.
(68)
Gli indicatori di pregiudizio sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi di vendita unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. La loro analisi è riportata di seguito.
4.5.2.
Indicatori di pregiudizio
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(69)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2014
2015
2016
PIR
Volume di produzione (000 ft
2
)
3 000 - 4 000
4 000 - 5 000
4 000 - 5 000
4 000 - 5 000
Indice (2014 = 100)
100
128
122
120
Capacità produttiva (000 ft
2
)
7 000 - 10 000
7 000 - 10 000
7 000 - 10 000
7 000 - 10 000
Indice (2014 = 100)
100
100
100
100
Utilizzo degli impianti (%)
40 - 50
50 - 60
50 - 60
50 - 60
Indice (2014 = 100)
100
128
122
120
Fonte:
dati desunti dalle risposte al questionario
(70)
Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 20 %.
(71)
La capacità produttiva è rimasta stabile tra il 2014 e il PIR, con tassi medi di utilizzo degli impianti variabili in base ai livelli di produzione nello stesso periodo. Nel complesso tra il 2014 e il PIR l'utilizzo degli impianti è aumentato pur mantenendosi a livelli contenuti rispetto a quelli registrati in passato. Occorre rilevare che i bassi tassi di utilizzo incidono di norma sui costi per unità, in quanto le spese generali sono distribuite su volumi di produzione esigui.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(72)
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota del mercato dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria dell'Unione
2014
2015
2016
PIR
Volume delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (000 ft
2
)
4 000 - 5 000
3 000 - 4 000
3 000 - 4 000
3 000 - 4 000
Indice (2014 = 100)
100
82
89
90
Quota di mercato (%)
10 - 15
10 - 15
10 - 15
5 - 10
Indice (2014 = 100)
100
72
71
63
Fonte:
dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario
(73)
Nel complesso il volume delle vendite dell'Unione non ha seguito la tendenza al rialzo osservata nel consumo. Mentre il consumo dell'Unione è aumentato del 41 % nel corso del periodo in esame [cfr. il considerando (54)], il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 % nel corso dello stesso periodo, causando una notevole diminuzione della quota di mercato dell'Unione detenuta dall'industria dell'Unione.
4.5.2.3. Occupazione e produttività
(74)
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2014
2015
2016
PIR
Numero di dipendenti
50 - 60
60 - 70
60 - 70
70 - 80
Indice (2014 = 100)
100
122
122
151
Produttività (ft
2
per dipendente)
70 - 80
70 - 80
70 - 80
50 - 60
Indice
100
105
100
79
Fonte:
dati desunti dalle risposte al questionario
(75)
L'industria dell'Unione ha aumentato il livello di occupazione del 51 % durante il periodo in esame. Tuttavia la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua per dipendente, è diminuita del 21 %, in quanto l'aumento dell'occupazione è stato più rapido dell'aumento della produzione.
4.5.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(76)
Gli indicatori di cui sopra rivelano che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2006, la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione continua a essere sostanzialmente fragile e pregiudizievole. Non è dunque possibile constatare un'effettiva ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Dato l'elevato margine di dumping attualmente constatato per le importazioni di cuoi e pelli scamosciati dalla RPC, si ritiene che, nonostante gli attuali volumi contenuti, l'industria dell'Unione rimanga vulnerabile di fronte agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.
4.5.2.5. Prezzi e fattori che influiscono sui prezzi praticati sul mercato interno
(77)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha avuto il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell'Unione
2014
2015
2016
PIR
MEDIA dei prezzi di vendita unitari nell'Unione
Indice (2014 = 100)
100
107
101
106
Costo unitario di produzione
Indice (2014 = 100)
100
110
100
107
Fonte:
dati desunti dalle risposte al questionario
(78)
I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione sono aumentati del 6 % nel corso del periodo in esame. Allo stesso tempo il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è aumentato del 7 %. Il principale fattore che ha determinato tale aumento è rappresentato dall'aumento dei prezzi della materia prima (ossia la pelle greggia).
4.5.2.6. Costo del lavoro
(79)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costi medi del lavoro per dipendente
2014
2015
2016
PIR
Costo medio del lavoro per dipendente
Indice (2014 = 100)
100
89
84
72
Fonte:
dati desunti dalle risposte al questionario
(80)
Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 28 % durante il periodo in esame.
4.5.2.7. Scorte
(81)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2014
2015
2016
PIR
Scorte finali
Indice (2014 = 100)
100
153
155
153
Fonte:
dati desunti dalle risposte al questionario
(82)
Tra il 2014 e il PIR le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate del 53 %.
4.5.2.8. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(83)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2014
2015
2016
PIR
Utile netto delle vendite UE ad acquirenti indipendenti
Indice (2014 = 100)
– 100
– 137
– 89
– 108
Flusso di cassa
Indice (2014 = 100)
100
– 287
– 76
– 132
Investimenti
Indice (2014 = 100)
100
174
26
94
Utile sul capitale investito
Indice (2014 = 100)
– 100
– 107
– 150
– 257
Fonte:
dati desunti dalle risposte al questionario
(84)
La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. L'industria dell'Unione ha subito perdite durante tutto il periodo in esame. Tra il 2014 e il PIR si sono registrate perdite costanti, che sono aumentate complessivamente dell'8 %. Questa tendenza negativa è andata di pari passo con la crescita dinamica del consumo dell'Unione menzionata al considerando (54). Come indicato al considerando (64), questa crescita è stata quasi completamente assorbita dalle importazioni da altri paesi terzi.
(85)
Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Tale flusso di cassa netto derivante dalle attività operative è notevolmente diminuito nel corso del periodo in esame; questo calo è imputabile principalmente alle ingenti perdite.
(86)
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito è stato negativo per tutto il periodo in esame.
(87)
Anziché essere utilizzati per incrementare la capacità produttiva, gli investimenti effettuati durante il periodo in esame sono stati destinati principalmente alla manutenzione e all'ammodernamento di impianti già esistenti. Il dato significativo del 2015 è dovuto alla rilocalizzazione degli impianti di produzione di uno dei produttori dell'Unione da uno Stato membro ad un altro.
(88)
Le perdite subite durante il periodo in esame hanno influito negativamente sulla capacità di ottenere capitale.
4.5.3.
Conclusioni relative al pregiudizio
(89)
Nel periodo in esame la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta precaria. In particolare gli indicatori dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno prodotto risultati decisamente negativi. L'industria dell'Unione ha inoltre registrato una notevole riduzione della sua quota di mercato. L'andamento negativo della quota di mercato è coinciso con un complessivo aumento della domanda di cuoi e pelli scamosciati sul mercato dell'Unione, di cui hanno beneficiato le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC. L'andamento negativo osservato può essere spiegato, in parte, dall'effetto cumulativo di una serie di fattori che, nell'insieme, hanno causato un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione che versava già in una situazione di fragilità nel PIR. Il più evidente di questi fattori è rappresentato dal forte aumento delle importazioni dalla Nigeria a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
(90)
Alcuni indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Il volume della produzione è aumentato del 20 % e l'utilizzo degli impianti del 9 %. Tali incrementi, tuttavia, non si sono tradotti in un aumento delle vendite sul mercato dell'Unione.
(91)
Mentre le importazioni dalla RPC sono drasticamente diminuite nel corso del periodo in esame, passando da oltre 3 milioni di piedi quadrati nel 2014 a circa 230 000 piedi quadrati nel corso del PIR, con un conseguente calo della quota di mercato dal 10-15 % allo 0-5 %, il volume totale delle importazioni da paesi terzi è notevolmente aumentato.
(92)
È dunque probabile che l'aumento di queste importazioni da paesi terzi abbia ostacolato la ripresa dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli causati da precedenti importazioni cinesi oggetto di dumping, soprattutto dal 2015 quando le importazioni cinesi hanno iniziato a diminuire.
(93)
Tuttavia nel 2014 la RPC deteneva ancora una quota di mercato superiore al 10 %. Pertanto, nonostante il netto calo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC nel PIR, la loro quota di mercato nel periodo precedente il PIR, in particolare nel 2014, era ancora piuttosto elevata. Inoltre nel PIR i prezzi di tali importazioni sono stati notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione. Pertanto non si può escludere che, sebbene siano diminuite nel PIR, tali importazioni abbiano contribuito in misura rilevante al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
(94)
La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali, in quanto, nel periodo in esame, ha registrato qualche miglioramento rispetto alla situazione riscontrata durante il periodo dell'inchiesta iniziale. L'industria dell'Unione, tuttavia, si sta riprendendo lentamente e si trova ancora in una situazione di fragilità e vulnerabilità a causa dei fattori summenzionati. Pertanto nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, come dimostra l'andamento degli indicatori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE
(95)
Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping nel corso del PIR [cfr. il considerando (31)] e che esiste un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure [cfr. il considerando 48]). L'inchiesta ha inoltre concluso, come indicato al considerando (94), che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio. La Commissione ha dunque valutato se, in caso di scadenza delle misure, vi fosse un rischio di persistenza del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(96)
Per accertare il rischio di persistenza del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità inutilizzata della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull'industria dell'Unione.
5.1.
Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione
(97)
Nel corso del precedente riesame in previsione della scadenza era emerso che gli esportatori cinesi disponevano di capacità inutilizzate eccessive rispetto alle dimensioni del mercato europeo; tali capacità non potevano essere interamente assorbite dalla domanda interna cinese né da mercati di esportazione diversi dal mercato dell'Unione. In assenza di indicazioni contrarie, si può presumere che le capacità inutilizzate fossero le stesse nel corso dell'attuale periodo in esame.
(98)
Dall'inchiesta è emerso che quasi il 75 % delle esportazioni cinesi in paesi terzi nel corso del PIR è stato effettuato a un prezzo più basso rispetto alle esportazioni dello stesso prodotto nell'Unione [cfr. il considerando (43)] Non vi sono indizi o prove del fatto che tale situazione cambierà, almeno a breve termine.
(99)
In termini di prezzi superiori, il mercato dell'Unione esercita dunque una maggiore attrattiva sui produttori esportatori cinesi rispetto a 2/3 degli altri mercati verso i quali essi hanno esportato nel PIR. L'attrattiva del mercato dell'Unione aumenterebbe ulteriormente in assenza di dazi in caso di scadenza delle misure.
(100)
Inoltre prima dell'istituzione delle misure il mercato dell'Unione era un mercato di esportazione tradizionale per i produttori esportatori cinesi che, nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale, detenevano una quota del mercato dell'Unione superiore al 30 %.
(101)
Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi delle importazioni dalla RPC, escludendo il dazio antidumping, sarebbero stati inferiori del 59,7 % ai prezzi di vendita dell'Unione nel PIR, il che offre un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in caso di abrogazione delle misure.
(102)
I prezzi delle importazioni cinesi sono inoltre notevolmente inferiori ai prezzi di altre importazioni nel mercato dell'Unione (cfr. le tabelle 3 e 4). Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle importazioni cinesi nel PIR erano inferiori di circa il 50 % rispetto al prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi verso l'Unione. Pertanto è probabile che le importazioni cinesi sostituirebbero tali importazioni ed eserciterebbero un'ulteriore pressione a livello dei prezzi sui mercati dell'Unione.
5.2.
Incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione
(103)
Date le elevate capacità della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e altri elementi, come riassunto nei considerando da (97) a (102), è probabile che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi riprendano ad esportare nel mercato dell'Unione quantitativi rilevanti a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi praticati dai produttori dell'Unione.
(104)
Ciò avrebbe un'incidenza negativa sull'industria dell'Unione, in quanto tali ingenti volumi aggiuntivi di importazioni provocherebbero una diminuzione dei prezzi di vendita che l'industria dell'Unione può realizzare e ridurrebbero il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e il suo utilizzo degli impianti, con la conseguenza che i suoi costi di produzione aumenterebbero. Il previsto aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo causerebbe quindi un ulteriore forte peggioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione, in particolare della redditività.
5.3.
Conclusioni
(105)
La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe, con ogni probabilità, un aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando quindi ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.
6.
INTERESSE DELL'UNIONE
(106)
In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore relative alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati dalla RPC sia contrario all'interesse generale dell'Unione.
(107)
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
(108)
È stato esaminato se sussistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.
6.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(109)
Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione permane in una situazione precaria, come confermato dall'andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio.
(110)
In caso di scadenza delle misure antidumping, è ragionevole presumere che il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato possa causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale afflusso potrebbe anche comportare, tra l'altro, una perdita di quote di mercato, un calo dei prezzi di vendita, una riduzione dell'utilizzo degli impianti e, in generale, un grave peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
(111)
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di cuoi e pelli scamosciati dalla RPC è nell'interesse dell'industria dell'Unione.
6.2.
Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti
(112)
Nell'inchiesta iniziale era stato riscontrato che probabilmente l'istituzione di misure antidumping non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. Nessun importatore ha collaborato a tale inchiesta.
(113)
Mancando la collaborazione degli importatori e degli utilizzatori nel presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione ritiene che le conclusioni cui è giunta nell'inchiesta iniziale siano tuttora valide e che il mantenimento delle misure non si ripercuoterebbe negativamente sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione, o per lo meno non in misura significativa.
6.3.
Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(114)
La Commissione ha pertanto concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina.
7.
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(115)
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni successivamente alla divulgazione di tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni.
8.
MISURE ANTIDUMPING
(116)
Pertanto in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione conclude che è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della RPC istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012.
(117)
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia
(
13
)
, è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di potenziale rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
(118)
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Per il prodotto di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 58,9 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio, dell'8 settembre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 251 del 14.9.2006, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 334 del 6.12.2012, pag. 31
).
(
4
)
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (
GU C 72 dell'8.3.2017, pag. 3
).
(
5
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 416 del 6.12.2017, pag. 15
).
(
6
)
https://www.globalsources.com/si/AS/Henan-Prosper/6008801452841/Homepage.htm
(
7
)
Fonte:
Eurostat
(
8
)
Fonte:
Eurostat
(
9
)
Secondo l'industria dell'Unione, una pelle rappresenta una superficie compresa tra i 6,5 e i 7 piedi quadrati (7 milioni * 6,75 = 47,25 milioni).
(
10
)
Elenco degli espositori all'Asia Pacific Leather Fair (http://www.aplf.com/en-US/534/henan-prosper/6740), e articolo su una rivista specializzata (http://www.leathermag.com/news/newsmichael-lu-henan-prosper-skins-leather-enterprise-co-ltd).
(
11
)
Il dato esatto riferito alla capacità è riservato.
(
12
)
I valori di esportazione sono espressi in dollari USA e su base fob. Le quantità sono espresse in kg.
(
13
)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 nella causa C–365/15, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.
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