Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/371 of 7 March 2019 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 8 March 2019
Testo normativo
8.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 68/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/371 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2019
recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio
(
2
)
, istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.
(2)
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 265 824 t per il periodo dal 1
o
settembre 2018 al 28 febbraio 2019. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n 191/2012 della Commissione
(
3
)
.
(3)
Il regolamento di esecuzione (UE) 191/2012 dovrebbe essere pertanto abrogato.
(4)
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. Occorre pertanto che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 65 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (
GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, che fissa i dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2012 (
GU L 69 dell' 8.3.2012, pag. 12
).
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