Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0469/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione del 23 marzo 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 23/03/2022 In vigore dal: 23/03/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione del 23 marzo 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/469 of 23 March 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/72 imposing definitive countervailing duties on imports of optical fibre cables originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2021/2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of optical fibre cables originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

24.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/36 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/469 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione ( 2 ) la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese ( 3 ) . (2) Le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, sono state stabilite come segue: Società Aliquota del dazio compensativo Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 10,3  % Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 5,1  % Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I 7,8  % Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II 10,3  % Tutte le altre società 10,3  % (3) Le aliquote del dazio compensativo sopra indicate sono corrette e sono state comunicate alle parti nel corso dell’inchiesta. I considerando 217 e 339 del regolamento (UE) 2022/72 contengono tuttavia errori tipografici relativamente ai tassi di sovvenzione del gruppo FTT per quanto riguarda rispettivamente i «sussidi» e i «finanziamenti agevolati: prestiti». I tassi corretti dovrebbero essere 1,88 % per i «sussidi» e 1,39 % per i «finanziamenti agevolati: prestiti» anziché 1,79 % e 0,90 % rispettivamente. (4) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 contiene inoltre un errore tipografico relativamente al codice addizionale TARIC per quanto riguarda «tutte le altre società» nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, che dovrebbe essere C999 anziché C699. (5) La Commissione ha pertanto deciso di rettificare di conseguenza i considerando 217 e 339 nonché l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, che modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011. Tale rettifica ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, vale a dire dal 20 gennaio 2022. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ( 4 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 è così rettificato: 1) il considerando 217 è sostituito dal seguente: «I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell’inchiesta corrispondono a: Sussidi Nome della società Tasso di sovvenzione Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 1,88  % Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 0,33  %»; 2) il considerando 339 è sostituito dal seguente: «Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati tramite prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a: Finanziamenti agevolati: prestiti Nome della società Tasso di sovvenzione Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 1,39  % Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 0,38  %»; 3) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1)   all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «1)“2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 33,7  % C696 Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 14,6  % C697 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I 23,4  % Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II 20,9  % Tutte le altre società 33,7  % C999”». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 20 gennaio 2022. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ).

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