Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0586/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/586 della Commissione, del 17 marzo 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 17/03/2026 In vigore dal: 17/03/2026 Documento ufficiale

Qual è l'aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido fosforoso dalla Cina e quali sono le condizioni per la sua applicazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/586 della Commissione europea istituisce un dazio antidumping definitivo del 122,8% sulle importazioni di acido fosforoso (noto anche come acido fosfonico) originario della Repubblica popolare cinese. Questo dazio si applica al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e riguarda il prodotto classificato con codice NC ex 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60). La misura è stata adottata a seguito di un'inchiesta antidumping avviata nel marzo 2025 su denuncia dell'industria dell'Unione, rappresentata da ICL Europe Coöperatief U.A., che ha provato l'esistenza di pratiche di dumping e di pregiudizio notevole all'industria europea.

Il dazio definitivo è stato preceduto da una fase provvisoria (novembre 2025) durante la quale era stato applicato un dazio provvisorio. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono stati riscossi in via definitiva, mentre non è stata applicata la riscossione retroattiva perché i volumi delle importazioni cinesi avevano subito una diminuzione notevole dopo l'apertura dell'inchiesta e l'istituzione della registrazione delle importazioni. La Commissione ha valutato che i criteri per la riscossione retroattiva non erano soddisfatti, poiché il volume medio mensile delle importazioni tra l'apertura e l'istituzione delle misure provvisorie era risultato leggermente superiore al 50% del volume medio mensile nel periodo dell'inchiesta.

L'inchiesta ha accertato il dumping attraverso il confronto tra il valore normale del prodotto e il prezzo all'esportazione verso l'Unione, nonché un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione basato su indicatori macroeconomici (produzione, capacità, quota di mercato, occupazione) e microeconomici (prezzi, redditività, flusso di cassa, investimenti). La Commissione ha inoltre verificato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio, escludendo altri fattori come l'aumento dei costi delle materie prime e le importazioni da paesi terzi.

Le misure sono state ritenute conformi all'interesse generale dell'Unione. Sebbene un importatore indipendente spagnolo (Atanor Productos Químicos SA) abbia sollevato preoccupazioni circa l'impatto del dazio elevato sulle sue attività commerciali e sul settore agricolo, la Commissione ha respinto tali osservazioni in quanto non suffragate da elementi di prova verificabili e basate su volumi di importazione modesti rispetto al totale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/586 della Commissione, del 17 marzo 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/586 of 17 March 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of phosphorous acid originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/586 18.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/586 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 19 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 17 settembre 2024 da ICL Europe Coöperatief U.A. («denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di acido fosforoso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 della Commissione ( 3 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 21 ottobre 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. (5) Sebbene l’invito a presentare osservazioni fosse limitato all’esattezza dei calcoli ( 4 ) , Linyi Chunming Chemical Co., Ltd. («Linyi Chunming»), Yichang Chengkai Chemical Technology Co., Ltd («YCCT») e Zibo Tiandan Chemical Co., Ltd. («Zibo Tiandan») hanno presentato una serie di osservazioni sulla sostanza. Tali osservazioni sono prese in esame nelle sezioni 1.5 e 2.2. (6) Il 17 novembre 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314 della Commissione ( 5 ) («regolamento provvisorio»). 1.4. Fase successiva della procedura (7) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), un utilizzatore e importatore indipendente, Atanor Productos Químicos SA, ha inviato una comunicazione scritta presentando le sue osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Non sono state trasmesse altre osservazioni. (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con Atanor Productos Químicos SA. (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (10) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. (11) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni o chiesto un’audizione con i servizi della Commissione o con il consigliere-auditore. 1.5. Campionamento (12) In assenza di osservazioni sulle decisioni relative al campionamento dei produttori dell’Unione e degli importatori indipendenti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 7 a 9 del regolamento provvisorio. (13) Nelle loro osservazioni congiunte sulla comunicazione preventiva, Linyi Chunming, YCCT e Zibo Tiandan hanno ribadito le loro affermazioni di cui al considerando 35 del regolamento provvisorio. Su tale base le società hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe determinare un dazio antidumping individuale per Linyi Chunming e YCCT e fissare il dazio applicabile a Zibo Tiandan al livello della media delle due società di cui sopra. (14) Dato che la Commissione aveva già esaminato le argomentazioni delle società, nello specifico al considerando 36 del regolamento provvisorio, e che le società non hanno fornito nuove affermazioni sostanziali, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 10 a 36 del regolamento provvisorio. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (15) In assenza di osservazioni sono stati confermati i considerando da 37 a 44 del regolamento provvisorio. 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (16) Si ricorda che il periodo dell’inchiesta si estende dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e il periodo in esame dal 1 o gennaio 2021 alla fine del periodo dell’inchiesta. In assenza di osservazioni è stato confermato il considerando 45 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta, prodotto in esame e prodotto simile (17) In assenza di osservazioni sono stati confermati i considerando da 46 a 51 del regolamento provvisorio. 2.2. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (18) In seguito alla comunicazione preventiva delle risultanze provvisorie, tre produttori esportatori hanno ribadito l’argomentazione avanzata da Linyi Chunming nella fase provvisoria, secondo cui l’acido fosforoso prodotto utilizzando un’altra materia prima rispetto a quella utilizzata dal produttore dell’Unione, ossia il fosfito di dimetile, dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto a causa delle differenze in termini di processi di produzione, materie prime, caratteristiche chimiche, costi, utilizzo e prezzo. Detta argomentazione è stata tuttavia già trattata al considerando 54 del regolamento provvisorio e respinta, in quanto altri metodi di produzione dell’acido fosforoso utilizzano principalmente materie prime che contengono già acido fosforoso e, sebbene tali fattori produttivi siano sottoposti a un processo di trasformazione, tali materie prime dovrebbero già essere considerate costituire il prodotto oggetto dell’inchiesta. Non essendo state presentate nuove affermazioni, la Commissione ha respinto tale argomentazione. (19) In assenza di ulteriori osservazioni sono stati confermati i considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING (20) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione in merito alla procedura per la determinazione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, al valore normale, al prezzo all’esportazione, al confronto tra di essi e al margine di dumping risultante. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 55 a 171 del regolamento provvisorio. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (21) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 172 a 174 del regolamento provvisorio. 4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione (22) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 175 a 178 del regolamento provvisorio. 4.3. Consumo dell’Unione (23) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio. 4.4. Importazioni dal paese interessato (24) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 182 a 192 del regolamento provvisorio. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (25) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 193 a 197 del regolamento provvisorio. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (26) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 198 a 199 del regolamento provvisorio. 4.5.2.2.   Quantitativi di vendita e quota di mercato (27) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 200 a 202 del regolamento provvisorio. 4.5.2.3.   Crescita (28) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato il considerando 203 del regolamento provvisorio. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (29) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 204 a 206 del regolamento provvisorio. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (30) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 207 a 208 del regolamento provvisorio. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (31) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 209 a 211 del regolamento provvisorio. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (32) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 212 a 213 del regolamento provvisorio. 4.5.3.3.   Scorte (33) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 214 a 217 del regolamento provvisorio. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (34) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 218 a 224 del regolamento provvisorio. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (35) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso, sulla base delle risultanze di cui al regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e ha pertanto confermato i considerando da 225 a 226 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (36) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 228 a 230 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Aumento dei costi delle materie prime (37) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 231 a 233 del regolamento provvisorio. 5.2.2. Importazioni da paesi terzi (38) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 234 a 235 del regolamento provvisorio. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (39) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 236 a 237 del regolamento provvisorio. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (40) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 238 a 242 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (41) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 244 a 250 del regolamento provvisorio. 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (42) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 251 a 266 del regolamento provvisorio. 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (43) In assenza di osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 268 a 271 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori (44) Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, un importatore indipendente spagnolo, Atanor Productos Químicos SA, ha presentato osservazioni e ha ottenuto un’audizione. Detto importatore, che ha dichiarato che oltre a commercializzare l’acido fosforoso utilizzava anche una piccola parte delle sue importazioni per produrre fosfito di potassio prima della rivendita, ha espresso preoccupazione per l’elevato livello del dazio provvisorio e ha sostenuto che un livello del dazio così elevato danneggerebbe in modo sproporzionato le sue attività commerciali e produttive nonché il più ampio settore agricolo dell’Unione. (45) La Commissione ha tuttavia osservato che Atanor si era manifestato come parte interessata solo dopo l’istituzione delle misure provvisorie e che quindi non aveva collaborato compilando un questionario. Le sue dichiarazioni non erano inoltre suffragate da elementi di prova sottostanti. Nel corso dell’audizione la società ha spiegato che impiegava [2-10] persone e che il fatturato relativo all’acido fosforoso rappresentava circa il [10 %-25 %] del suo fatturato totale. La società ha inoltre indicato di aver importato acido fosforoso dalla Cina nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha ritenuto modesti i volumi importati, rispetto al volume totale delle importazioni dalla Cina in tale periodo. Inoltre, dopo l’apertura del procedimento la società aveva ricominciato a rifornirsi di acido fosforoso dall’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che i dati presentati, che, come indicato sopra, non erano accompagnati da elementi di prova sottostanti e di conseguenza non erano verificabili, non facessero emergere un danno sproporzionato e pertanto, in assenza di altre osservazioni da parte di importatori indipendenti, utilizzatori, consumatori o fornitori, ha respinto le osservazioni. (46) La Commissione ha pertanto confermato i considerando da 272 a 280 del regolamento provvisorio. 7.3. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (47) In assenza di altre osservazioni sull’interesse dell’Unione, la Commissione ha ribadito che l’istituzione di misure non è contraria all’interesse generale dell’Unione e ha confermato il considerando 281 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (48) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (49) L’aliquota del dazio antidumping definitivo, espressa sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbe essere pari al 122,8 %. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (50) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva. 8.3. Riscossione retroattiva (51) Come indicato nella sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (52) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. (53) Per tale analisi la Commissione ha innanzitutto confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il mese successivo al periodo dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie. La Commissione ha stabilito che il volume delle importazioni cinesi era diminuito notevolmente in ciascuno dei mesi compresi tra l’apertura dell’inchiesta e la registrazione delle importazioni rispetto al volume medio mensile delle importazioni nel periodo dell’inchiesta. Tra l’apertura e l’istituzione delle misure provvisorie il volume medio delle importazioni dalla Cina è stato leggermente superiore al 50 % del volume medio mensile delle importazioni nel periodo dell’inchiesta, mentre i prezzi medi all’importazione sono aumentati del 16 %. (54) Su tale base la Commissione ha concluso che non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo. 9. DISPOSIZIONI FINALI (55) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (56) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, solitamente classificato con i numeri CAS ( Chemical Abstracts Service ) 13598-36-2 e 10294-56-1 e cui solitamente corrispondono i numeri CUS ( Customs Union and Statistics ) 0021895-1 e 0043878-8, attualmente classificato con il codice NC ex 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 122,8 %. 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C/2025/1687, 19.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1687/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 della Commissione, del 10 luglio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/1334, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1334/oj ). ( 4 ) Il documento di comunicazione preventiva riporta esplicitamente quanto segue: le osservazioni dovrebbero essere limitate all’esattezza dei calcoli. In questa fase la Commissione prende in considerazione solo le osservazioni relative agli errori materiali. Questi includono errori nelle addizioni, sottrazioni o in altre funzioni aritmetiche, errori risultanti da operazioni imprecise di copiatura, duplicazione, applicazione di unità di misura o tassi di conversione incoerenti e altri tipi di errori analoghi che la Commissione ritiene materiali. Eventuali altre osservazioni saranno prese in considerazione solo in seguito alla divulgazione delle misure provvisorie. ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314 della Commissione, del 17 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/2314, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2314/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/586/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2026/586 è lo strumento normativo di riferimento per commercialisti e operatori del settore chimico che importano acido fosforoso dalla Cina, in quanto disciplina l'applicazione del dazio antidumping definitivo del 122,8%, la riscossione dei dazi provvisori e le eccezioni alla riscossione retroattiva. La normativa si basa sul Regolamento (UE) 2016/1036 (regolamento di base antidumping) e coinvolge concetti quali il dumping, il margine di pregiudizio, il nesso di causalità, l'interesse dell'Unione e la registrazione delle importazioni, elementi essenziali per chi opera nel commercio internazionale e nella gestione doganale di merci classificate con codice TARIC 2811 19 80 60.

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