Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione del 30 aprile 2020 che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/611 in materia di dazi antidumping su elementi di fissaggio provenienti dalla Malaysia?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/611 reistituisce i dazi antidumping definitivi su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio (viti, bulloni, rondelle) importati dalla Malaysia. Questi dazi erano stati originariamente istituiti nel 2009 contro la Cina, poi estesi alla Malaysia nel 2011 per contrastare l'elusione delle misure attraverso il trasbordo di prodotti cinesi. Il regolamento si applica a tutte le importazioni di questi prodotti spediti dalla Malaysia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, durante il periodo dal 27 luglio 2011 al 27 febbraio 2016. Fanno eccezione i nove produttori esportatori malesi autentici elencati nell'Allegato II, che hanno dimostrato di non essere coinvolti in pratiche di elusione e hanno ottenuto l'esenzione dalle misure. La restituzione dei dazi è motivata dall'annullamento della precedente misura (2016) da parte della Corte di Giustizia per violazione di procedure formali, non per illegittimità dei risultati sostanziali dell'inchiesta. Il regolamento prevede che i dazi già riscossi non vengono rimborsati, mentre eventuali rimborsi già effettuati devono essere recuperati dalle autorità competenti.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione del 30 aprile 2020 che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/611 of 30 April 2020 re-imposing the definitive anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EC) No 91/2009 on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China to imports of certain iron or steel fasteners consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not
Testo normativo
5.5.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 141/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/611 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2020
che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (di seguito «il regolamento di base»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 13 e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDIMENTO
(1)
Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009
(
2
)
, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina»). Dette misure sono denominate in appresso «misure iniziali «e l’inchiesta che ha condotto all’adozione di tali misure è denominata «inchiesta iniziale».
(2)
In seguito all’istituzione del dazio antidumping definitivo alla Commissione sono stati forniti elementi di prova del fatto che tali misure venivano eluse tramite un trasbordo in Malaysia.
(3)
Per questo motivo il 28 novembre 2010 la Commissione ha avviato, con il regolamento (UE) n. 966/2010
(
3
)
, un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 (l’«inchiesta anti-elusione»).
(4)
Il 26 luglio 2011 il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011
(
4
)
(«il regolamento antielusione»), il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.
(5)
Il 27 febbraio 2016 la Commissione ha abrogato, con il regolamento (UE) 2016/278
(
5
)
, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011.
(6)
Con la sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17,
Eurobolt
(
6
)
, la Corte di giustizia ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, poiché adottato in violazione della procedura di consultazione prevista all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
(
7
)
.
2.
ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-644/17
EUROBOLT
(7)
La Corte di giustizia ha stabilito che l’esigenza di comunicare tutti gli elementi d’informazione utili al comitato consultivo non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione di quest’ultimo, stabilita all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, rientra tra le forme sostanziali della regolarità del procedimento la cui violazione comporta la nullità dell’atto di cui trattasi
(
8
)
. Secondo la Corte di giustizia, tale disposizione è stata violata perché le osservazioni della Eurobolt, un importatore dei Paesi Bassi di elementi di fissaggio provenienti dalla Malaysia, non sono state comunicate agli Stati membri non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo.
(8)
In conformità dell’articolo 266 TFUE le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta. Il 27 agosto 2019 la Commissione ha pertanto riaperto l’inchiesta antielusione al fine di rettificare l’illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia
(
9
)
.
(9)
La riapertura dell’inchiesta antielusione si è limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17
Eurobolt
, ossia garantire il rispetto delle forme sostanziali derivanti dalla procedura del comitato consultivo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
(
10
)
. Tale procedura è stata nel frattempo sostituita dalla procedura d’esame del comitato prevista all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
11
)
.
(10)
A tale proposito è opportuno rilevare che gli atti dell’Unione europea devono essere adottati conformemente alle norme procedurali in vigore al momento della loro adozione. L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 nella forma vigente al momento dell’inchiesta è stato abrogato. A decorrere dall’abrogazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 nella forma applicabile al momento dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, un procedimento come l’attuale riapertura di un’inchiesta antielusione avviata a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 può pertanto essere completato unicamente sulla base della procedura di comitato attualmente applicata per l’istituzione di misure antielusione
(
12
)
. A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, modificato e codificato dal regolamento (UE) 2016/1036, la procedura da seguire ai fini della presente riapertura è quella prevista all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.
VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI
3.1.
Argomentazioni presentate nell’ambito dell’inchiesta antielusione
(11)
Nelle osservazioni presentate il 13 giugno 2011, la Eurobolt ha contestato la legittimità dell’interpretazione data dalla Commissione all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 per due motivi. In primo luogo ha sostenuto che l’estensione delle misure non avrebbe dovuto applicarsi al prodotto in esame se esso era realmente originario della Malaysia. In secondo luogo la Eurobolt ha contestato il potere della Commissione, nell’ambito di un’inchiesta antielusione ex officio, di sostenere l’esistenza di un pregiudizio sulla base dei dati dell’inchiesta iniziale senza produrre elementi di prova in merito.
(12)
La Commissione ha osservato che nessuna delle due argomentazioni è connessa all’esecuzione della sentenza. Le osservazioni della Eurobolt si riferiscono quindi a questioni che esulano dall’ambito dell’esercizio di esecuzione. Le argomentazioni potrebbero tuttavia essere respinte anche nel merito.
(13)
Per quanto attiene alla prima argomentazione della Eurobolt, e come rilevato al considerando 46 del regolamento antielusione, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base consente di estendere le misure alle importazioni di prodotti simili da «paesi terzi». L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base prevede la possibilità di concedere esenzioni ai produttori autentici di tale paese terzo. Poiché l’inchiesta antielusione ha rivelato l’esistenza di pratiche di elusione in linea con i risultati dell’inchiesta condotta dall’OLAF e delle indagini delle autorità malesi, l’articolo 1 del regolamento antielusione ha esteso le misure antidumping alle importazioni spedite dalla Malaysia. Un’esenzione dall’estensione delle misure è stata tuttavia concessa a tutte le società che hanno dimostrato di essere autentici produttori della Malaysia. Sono inoltre state autorizzate le richieste di esenzioni future a norma dell’articolo 2 del regolamento antielusione. Di conseguenza, poiché è stato confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso la Malaysia (cfr. considerando 34 e 45 del regolamento antielusione) e che le esportazioni dei produttori autentici della Malaysia sono state esentate dall’estensione delle misure, la prima argomentazione della Eurobolt è stata respinta.
(14)
Per quanto attiene alla seconda argomentazione della Eurobolt, è opportuno rilevare che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede tra l’altro che debba essere «provato che sussiste un pregiudizio
o
che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili...» (corsivo aggiunto). I due obblighi in questione non sono cumulativi. I considerando 37 e 38 del regolamento antielusione dimostrano che gli effetti riparatori del dazio antidumping istituito dal regolamento iniziale sono stati compromessi dall’elusione in termini sia di quantità sia di prezzo. Sono stati pertanto soddisfatti gli obblighi giuridici di cui all’articolo 13 del regolamento di base; non sussistono di conseguenza né la necessità né l’obbligo giuridico di rivalutare o riutilizzare i dati relativi al pregiudizio dell’inchiesta iniziale per quanto riguarda le importazioni dalla Cina. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(15)
In base a quanto sopra esposto, la Commissione ha concluso che le osservazioni presentate il 13 giugno 2011 dalla Eurobolt sono state debitamente prese in considerazione e che le argomentazioni della Eurobolt sono state trattate nel regolamento antielusione, in particolare nelle sezioni 2.8 e 4. È inoltre importante rilevare a tale riguardo che la Eurobolt non ha contestato né gli elementi di prova del trasbordo dei prodotti originari della Cina attraverso la Malaysia né i risultati dell’inchiesta secondo cui le società dalle quali la Eurobolt si è rifornita del prodotto in esame hanno comunicato informazioni fuorvianti alla Commissione e non sono state in grado di dimostrare di essere produttori autentici della Malaysia.
3.2.
Valutazione delle argomentazioni formulate dopo la riapertura
(16)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione relativo alla riapertura dell’inchiesta antielusione invitava le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla riapertura dell’inchiesta antielusione. Due parti hanno presentato osservazioni.
(17)
La Eurobolt ha affermato che la violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 accertata dalla Corte di giustizia non può essere sanata ex post poiché è una violazione di una forma sostanziale e inficia pertanto tutto lo svolgimento dell’inchiesta antielusione iniziale.
(18)
L’argomentazione è infondata per i motivi illustrati di seguito. Una violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, non inficia tutto il procedimento, poiché l’illegittimità rilevata dalla Corte non riguardava i risultati sostanziali dell’inchiesta relativi all’elusione. La violazione può pertanto essere sanata mediante la riapertura dell’inchiesta antielusione dal punto in cui si è verificata l’illegittimità. La riapertura ha comportato la trasmissione al comitato delle osservazioni iniziali della Eurobolt, unite al progetto di atto di esecuzione, nel rispetto della procedura attualmente in vigore per l’istituzione di misure antielusione. Si tratta della procedura di cui al considerando 10. Le informazioni pertinenti che devono giungere al comitato devono essere presentate al più tardi 14 giorni prima della riunione di detto comitato, conformemente al termine applicabile stabilito dalla normativa. Ciò consente al comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri, di prendere conoscenza delle informazioni pertinenti al fine di permettere agli Stati membri di esprimere la loro posizione sul progetto di atto di esecuzione. Come recentemente riconosciuto dalla Corte di giustizia, neppure la ripresa del procedimento amministrativo e la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività
(
13
)
.
(19)
Quando una sentenza della Corte di giustizia dichiara invalido un regolamento antidumping, l’istituzione chiamata a dare esecuzione a tale sentenza (in questo caso la Commissione) ha la facoltà di riprendere il procedimento all’origine di detto regolamento
(
14
)
. Inoltre, fatta salva l’ipotesi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato l’illegittimità di tutto il procedimento, l’istituzione ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l’atto dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento nella fase in cui tale illegittimità si è verificata
(
15
)
.
(20)
La Eurobolt ha altresì affermato che una reistituzione da parte della Commissione delle misure antielusione risulterebbe inappropriata, dato che tali misure sono sia scadute sia, da allora, state abrogate.
(21)
A tale proposito è opportuno rilevare che, correggendo un’irregolarità procedurale e confermando i risultati dell’inchiesta non contestati dalla sentenza in questione, la Commissione adempie il suo obbligo di istituire misure sulle importazioni del prodotto in esame avvenute durante il periodo di applicazione di tali misure, ossia tra il 27 luglio 2011 e il 27 febbraio 2016. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione della Eurobolt.
(22)
Un’altra parte, la
European Fastener Distributor Association
(EFDA, associazione dei distributori europei di elementi di fissaggio), ha affermato che «in reiterate occasioni non sono state prese in seria considerazione le osservazioni valide e debitamente ponderate dei distributori europei di elementi di fissaggio e dei rispettivi organismi rappresentativi». Tale parte ha altresì sostenuto che, nel caso in cui un importatore possa dimostrare di aver adempiuto il proprio dovere di diligenza e di aver adottato tutte le misure ragionevoli e appropriate per garantire che il prodotto importato sia stato fabbricato legalmente in Malaysia, tale importatore non dovrebbe essere tenuto a pagare il dazio antidumping e tutti i dazi pagati dovrebbero essere rimborsati.
(23)
La Commissione ha respinto la prima argomentazione dell’EFDA, poiché l’associazione non ha dimostrato alcuna violazione specifica del giusto processo nell’ambito dell’inchiesta di riapertura del procedimento e non ha fornito elementi di prova in merito.
(24)
Per quanto attiene alla seconda argomentazione dell’EFDA, l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell’Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione. Non sono pertanto previste esenzioni basate sul dovere di diligenza dell’importatore se l’elusione avviene al di fuori dell’UE (come nel caso di specie). Spetta invece all’esportatore dimostrare di essere un produttore autentico della Malaysia e presentare richiesta di esenzione. Come indicato nella sezione 4 del regolamento antielusione, alcuni esportatori della Malaysia hanno presentato richieste di esenzione che sono state prese in esame e hanno avuto per effetto la concessione da parte della Commissione di un’esenzione a nove società. La Commissione ha pertanto respinto la seconda argomentazione dell’EFDA.
(25)
Dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate e le relative analisi, la Commissione ha concluso che dovrebbero essere reistituite le misure iniziali sulle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.
4.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(26)
Tutte le parti che si sono manifestate alla riapertura dell’inchiesta antielusione sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si è inteso reistituire il dazio antidumping. È stato fissato un periodo entro il quale essi potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione. La Eurobolt e l’EFDA hanno presentato osservazioni.
(27)
La Eurobolt ha in primo luogo ribadito che le violazioni di forme sostanziali inficiano tutto il procedimento e non possono pertanto essere sanate ex post. In secondo luogo ha sostenuto che la reistituzione di misure la cui base giuridica è un atto dichiarato illecito dall’OMC viola lo Stato di diritto e il principio di buona amministrazione. In terzo luogo la Eurobolt ha affermato che la proposta della Commissione di reistituire le misure si traduce nell’assenza di una tutela giurisdizionale effettiva poiché dimostra che la Commissione può limitarsi a sanare qualsiasi violazione ex post e che tale esito determina uno squilibrio nei rapporti di potere nell’ambito dei procedimenti di difesa in materia commerciale. In quarto luogo la Eurobolt ha affermato che la proposta della Commissione ignora la decisione dello
Hoge Raad
(Corte suprema) dei Paesi Bassi nella sentenza
Eurobolt/Staatssecretaris van Financiën
(
16
)
e ha esortato la Commissione a non interferire nella competenza esclusiva delle autorità doganali di decidere in merito al rimborso dei dazi antielusione pagati dalla Eurobolt.
(28)
Per quanto attiene alla prima argomentazione della Eurobolt, già formulata alla riapertura dell’inchiesta antielusione, la Commissione rinvia ai considerando 18 e 19. Dato che non sono stati forniti nuovi argomenti, l’argomentazione è respinta.
(29)
Per quanto riguarda la seconda argomentazione della Eurobolt, la Commissione ha deciso di allineare le misure alle conclusioni dei gruppi di esperti e dell’organo d’appello dell’OMC, motivo per cui è stato emanato il regolamento del 26 febbraio 2016 (cfr. considerando 5), e ha deciso di non farlo con effetto ex tunc. Successivamente la Commissione aveva l’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia, ovvero di rettificare un’illegittimità rilevata dalla Corte. Poiché non è stato possibile sanare l’errore procedurale e sono stati confermati i risultati dell’inchiesta per quanto concerne l’elusione, la Commissione aveva facoltà di reistituire i dazi antielusione per il periodo di applicazione delle misure, sulla base dei risultati dell’inchiesta antielusione che non erano stati contestati. Nessuna delle azioni di cui sopra costituisce una violazione del principio di buona amministrazione. Ad ogni buon conto, la Eurobolt ha fatto riferimento al principio di buona amministrazione senza tuttavia specificare quale diritto sarebbe stato violato a tale riguardo
(
17
)
. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(30)
Per quanto concerne la terza argomentazione della Eurobolt, secondo costante giurisprudenza la portata e la motivazione della dichiarazione di nullità della Corte in una sentenza dovrebbero essere determinate in ciascuna causa specifica (sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2016,
CM Eurologistik and GLS
, cause riunite C-283/14 e C-284/14, ECLI:EU:C:2016:57, punto 49 e giurisprudenza ivi citata) e possono essere tali da non rendere necessario il rimborso immediato e integrale dei dazi di cui trattasi (sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018,
Deichmann SE contro Hauptzollamt Duisburg
, C-256/16, punto 70). Nel caso di specie, la violazione non ha determinato l’illegittimità di tutto il procedimento. Come stabilito nei considerando da 7 a 10, nel presente caso è stato possibile sanare la violazione della forma sostanziale e reistituire la misura in conformità delle norme procedurali applicabili. Tali obblighi non pregiudicano il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La Commissione ha pertanto respinto anche questa argomentazione.
(31)
Per quanto riguarda la quarta argomentazione della Eurobolt, come indicato nel considerando 8, la Commissione ha dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La decisione della Corte suprema dei Paesi Bassi, che riguardava anche la questione volta a stabilire se, in caso di rimborso dei dazi antidumping, dovessero essere corrisposti gli interessi, non poteva esentare la Commissione dal proprio obbligo derivante dalla sentenza della Corte di giustizia. L’azione della Commissione non usurpa, in ogni caso, le competenze delle autorità doganali degli Stati membri, come riconosciuto dalla Corte di giustizia sia nella sentenza
C&J Clark International
(
18
)
sia nella sentenza
Deichmann
(
19
)
. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(32)
L’EFDA si è rammaricata del fatto che sia stata respinta la sua precedente argomentazione relativa all’esenzione dal pagamento di dazi antidumping degli importatori nei casi in cui questi ultimi erano in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio dovere di diligenza quanto alla garanzia che il prodotto importato fosse stato fabbricato legalmente in Malaysia. L’EFDA ha chiesto alla Commissione di riesaminare le preoccupazioni da essa espresse.
(33)
Come affermato al considerando 24, non sono previste esenzioni basate sul dovere di diligenza dell’importatore nei casi in cui l’elusione avviene al di fuori dell’UE (come nel caso di specie). La Commissione ha pertanto confermato il precedente rigetto dell’argomentazione dell’EFDA.
(34)
In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni non hanno dato luogo a una modifica delle conclusioni della Commissione, di cui al considerando 25.
(35)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
20
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(36)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre imprese» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, classificati, durante il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00. I codici TARIC sono elencati nell’allegato I del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai produttori esportatori elencati nell’allegato II.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società di cui al paragrafo 2.
Articolo 2
1. I dazi riscossi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 non sono rimborsati.
2. I rimborsi effettuati a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17
Eurobolt
(EU:C:2019:555) sono recuperati dalle autorità che li hanno eseguiti.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (
GU L 282 del 28.10.2010, pag. 29
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (
GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (
GU L 52 del 27.2.2016, pag. 24
).
(
6
)
Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2019,
Eurobolt
, C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555.
(
7
)
Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51
). Abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036.
(
8
)
Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2019,
Eurobolt
, C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555, punto 51.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione, del 26 agosto 2019, relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17
Eurobolt
, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (
GU L 223 del 27.8.2019, pag. 1
).
(
10
)
I risultati dell’inchiesta che non sono stati contestati dalla sentenza in questione rimangono pienamente validi (cfr., mutatis mutandis, sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019,
Jinan Meide Casting Co. Ltd
, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342).
(
11
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
). A tale riguardo cfr. regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (
GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1
).
(
12
)
Sentenza della Corte del 15 marzo 2018,
Deichmann
, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punti 44-55.
(
13
)
Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018,
Deichmann SE contro Hauptzollamt Duisburg
, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019,
C & J Clark International Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 58.
(
14
)
Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018,
Deichmann
, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 73; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019,
P&J Clark International
, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.
(
15
)
Ibid, punto 74; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019,
P&J Clark International
, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.
(
16
)
Sentenza dello
Hoge Raad
del 29 novembre 2019,
Eurobolt v Staatssecretaris van Financiën
, 15/04667
bis
, NL:HR:2019:1875.
(
17
)
Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 2 ottobre 2003,
Area Cova/Consiglio e Commissione
, T-196/99, ECLI:EU:T:2001:281, punto 43; sentenza del Tribunale di primo grado del 4 ottobre 2006,
Tillack/Commissione
, T-193/04, ECLI:EU:T:2006:292, punto 127; sentenza del Tribunale di primo grado del 13 novembre 2008,
SPM/Consiglio e Commissione
, T-128/05, ECLI:EU:T:2008:494, punto 127.
(
18
)
Sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019,
C&J Clark International
, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punti 84-85.
(
19
)
Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018,
Deichmann
, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 84.
(
20
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
ALLEGATO I
Codici TARIC per determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio di cui all’articolo 1
a)
Validi dal 27 luglio 2011 al 27 febbraio 2016
Codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 e 7318220095)
b)
Valido dal 27 luglio 2011 al 30 giugno 2012
7318149991
c)
Validi dal 1
o
luglio 2012 al 27 febbraio 2016
7318149920, 7318149992
ALLEGATO II
Elenco dei produttori esportatori
Nome del produttore esportatore
Codice aggiuntivo TARIC
Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd
B123
Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd
B124
Jinfast Industries Sdn. Bhd
B125
Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd
B126
Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd
B127
Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd
B128
TI Metal Forgings Sdn. Bhd
B129
United Bolt and Nut Sdn. Bhd
B130
Andfast Malaysia Sdn. Bhd.
B265
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